Circolare n. 18/2003 sulla definizione delle sanatorie edilizie in itinere

CIRCOLARE 22 ottobre 2003, n. 18.
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(G.U.R.S. 21 NOVEMBRE 2003 – N. 50)

Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. Definizione delle sanatorie edilizie in itinere – Autorizzazioni per le opere in zone soggette a vincolo paesistico. Adempimenti delle Soprintendenze e dell’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione – Circolare esplicativa.

AI Soprintendenti regionali dei beni culturali ed ambientali
Ai Dirigenti dei servizi e delle unità operative delle soprintendenze
e, p.c. Ai Sindaci dei Comuni della Regione

Ai servizi ed alle unità operative del dipartimento regionale beni culturali
Ai Musei regionali
Al Centro regionale per la progettazione e il restauro
Al Centro regionale per l’inventario e la catalogazione

La legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 (finanziaria regionale) ha innovato la legislazione in materia di sanatorie edilizie, nonché di pareri delle amministrazioni preposte alla tutela su opere realizzate o da eseguirsi in aree o manufatti vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 490/99.
Considerata la vasta portata delle modifiche rispetto alla precedente normativa e attesa la delicata funzione di tutela che codeste Soprintendenze sono istituzionalmente chiamate a svolgere, con la presente circolare s’intende fornire un necessario, univoco, metro interpretativo in ordine alle nuove disposizioni.
E’ opportuno evidenziare come la sostanziale novità introdotta dalle disposizioni in esame sia l’introduzione dell’istituto del silenzio-assenso per alcuni dei provvedimenti di competenza dell’amministrazione, sia in materia di sanatorie edilizie, sia nell’ambito “fisiologico” dei pareri da rendersi per opere da eseguirsi in siti soggetti a tutela o su immobili d’interesse storico-artistico.
Dall’esame delle disposizioni si evincono due fondamentali obiettivi del legislatore:
– velocizzare l’acquisizione delle entrate relative alle sanatorie;
– razionalizzare l’organizzazione dell’amministrazio ne, al fine di osservare i termini perentori previsti dalla legge e garantire di conseguenza tempestiva risposta alle richieste di nulla-osta inoltrate dall’utenza, affinché non si perpetui il proliferare di quei fenomeni di abusivismo che possono essere anche attribuiti ad una sfiducia nella celerità dell’azione amministrativa.
Permane comunque la necessità di contemperare le disposizioni contenute nella legge in esame con le garanzie che ineriscono alla materia ambientale e paesaggistica, che gode nel nostro sistema normativo di una speciale tutela costituzionale (art. 9 Costituzione).
Fatte queste opportune premesse, si procederà adesso ad analizzare gli articoli della legge regionale n. 4/2003 che qui interessano.
Art. 17 – “Recupero risorse derivanti dalla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia”.
La disposizione in esame riguarda “le istanze di concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 nonché dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalle leggi regionali 29 febbraio 1980, n. 7 e 18 aprile 1981, n. 70, che alla data di entrata in vigore della presente legge non sono state ancora definite con l’emis sione del relativo provvedimento”.
Comma 6.
L’articolo citato, al comma 6 così dispone: “Gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell’art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 devono rilasciare il proprio parere entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di ricezione della richiesta ed entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le richieste già presentate agli enti prima di tale data; decorsi tali termini il parere deve intendersi favorevolmente reso. Il decorso di detti termini può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento per richiedere chiarimenti e integrazioni esclusivamente agli interessati che hanno richiesto il parere; la sospensione non può in nessun caso superare i 30 giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere”.
Per una migliore disamina delle questioni interpreta tive che la norma presenta, si procederà esaminando distintamente i seguenti elementi:

TERMINI

E’ previsto che i pareri degli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell’art. 23 della legge regionale n. 37/85 siano resi nel termine perentorio di:
– 180 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Tale ipotesi riguarda le pratiche di sanatoria per le quali, alla data di entrata in vigore della legge (17 aprile 2003) non sia stato ancora richiesto il parere della Soprintendenza, ove necessario.
Si invitano i servizi preposti alla cura delle pratiche di sanatoria di assicurare l’istituzione di idoneo scadenzario dove siano trascritti i termini entro cui dovrà emettersi il provvedimento finale di parere ex art. 17, com ma 6, legge regionale n. 4/2003, nonché ogni altra scadenza endoprocedimentale.
Nel caso di istanza inviata per errore ad amministrazione incompetente per territorio (altra Soprintendenza) o per materia (Assessorato), l’istanza dovrà essere trasmessa all’amministrazione competente, considerandosi per data di ricezione ai fini della formazione del silenzio assenso la data di ricezione da parte di quest’ultima.
Della trasmissione e della decorrenza dei termini deve essere data notizia all’istante.
– 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (17 aprile 2003).
L’ipotesi è quella delle pratiche di sanatoria edilizia per le quali sia stato richiesto il parere di codesti enti prima del 17 aprile 2003.
“Il decorso di detti termini (sia il termine di 180 giorni che quello di 90 giorni) può essere sospeso una sola volta dal responsabile del procedimento per richiedere chiarimenti e integrazioni esclusivamente agli interessati che hanno richiesto il parere; la sospensione non può in nessun caso superare i 30 giorni, trascorsi i quali il termine riprende a decorrere”.
In proposito si evidenzia:
– Pur nella chiarezza della disposizione in esame, è utile puntualizzare che si tratta di sospensione e non di interruzione del termine.
– Il termine può essere sospeso una sola volta e la richiesta può essere rivolta esclusivamente agli interessati che hanno richiesto il parere; dunque l’eventuale richiesta di notizie ad altri enti – ad esempio il comune – non comporta la sospensione del termine.

PROFILI SOGGETTIVI

La norma in esame individua i seguenti soggetti:
– Gli enti di tutela di cui ai commi 8 e 10 dell’art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985. n. 37:
Sebbene le norme di riferimento non esplicitino espressamente i soggetti giuridici destinatari della norma non vi è dubbio che essi siano da individuarsi nelle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali così come disciplinate dalle norme contenute nelle leggi regionali n. 80/77 e n. 116/80, e da ultimo, nella legge regionale n. 10/2000.
– Il responsabile del procedimento:
Ferme restando le responsabilità contrattuali nascenti dalla legge regionale n. 10/2000, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 10/91, “Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità del l’istrut toria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell4”.
Dalle superiori disposizioni e traslando la fattispecie normativa alle attuali posizioni organizzative delle aree Soprintendenze si evince che, salva diversa assegnazione effettuata ai sensi del citato articolo 5, responsabile del procedimento è il dirigente preposto al servizio.
Si richiamano, in merito la circolare di questo Assessorato n. 4/92 del 14 marzo 1992, nonché la nota della Presidenza della Regione – segreteria generale – n. 422 del 15 marzo 2002, trasmessa a codeste Soprintendenze con nota n.279/U.O. XXI del 30 maggio 2003, sottolineando comunque la necessità che tutti gli atti indirizzati all’esterno dell’amministrazione contengano, a margine, l’indicazione del responsabile del procedimento ed il responsabile dell’istruttoria con i relativi recapiti tele fonici.
Si rileva inoltre che, anche nel caso di silenzio-assenso – vigente in assenza di esplicito provvedimento entro i termini perentori stabiliti dalla legge – le Soprintendenze dovranno comunque in tempi ragionevoli provvedere a redigere le perizie ai sensi dell’art. 164 del decreto legislativo n. 490/99, valutando le sanzioni pecuniarie previste in assenza di danno, secondo quanto disposto da questo Assessorato con circolare n. 2 del 21 gennaio 1993, prot. 358.
Comma 11.
Particolare attenzione merita il comma in esame, che introduce una sostanziale modifica all’art. 5, comma 3, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, laddove è operata una interpretazione autentica dell’art. 23 della legge regionale n. 37/85.
La portata innovativa della norma è di grande rilevanza, atteso che, dall’entrata in vigore della legge, codeste Soprintendenze non sono più competenti all’esame delle pratiche di sanatoria riferentisi ad abusi compiuti in zone vincolate successivamente alla commissione dell’abuso.
Ciò comporta la prosecuzione del procedimento per il rilascio della concessione edilizia da parte del comune competente, che non dovrà più subordinare il rilascio al favorevole parere della Soprintendenza e la correlata opportunità che, per tutte le pratiche pendenti rientranti nella tipologia sopra descritta (abuso realizzato prima dell’apposizione del vincolo), codesti istituti comunichino ai comuni la sopravvenuta carenza di potere, specificando che “resta ferma la competenza del comune per gli aspetti urbanistici e di sanabilità dell’abuso”.
Si ritiene utile inoltre evidenziare l’ipotesi di presentazione di un progetto relativo ad esempio ad ampliamento di un immobile abusivo rientrante nelle suddette tipologie, da realizzare o realizzata in data successiva al vincolo.
Non v’è dubbio che in tal caso si rientra nella normale attività delle Soprintendenze ex art. 151 del decreto legislativo n. 490/99; tuttavia, trattandosi di opera da eseguirsi o eseguita su immobile abusivo, soggetto alle prescrizioni di cui alla legge regionale n. 37/85 e successive modifiche e integrazioni e soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 490/99, titolo II, è opportuno che, in sede di parere, le Soprintendenze specifichino che “resta ferma la competenza del comune per gli aspetti urbanistici e di sanabilità dell’abuso, ai sensi dell’art. 17, comma 11, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 4”.
Art. 111 – “Autorizzazioni per le opere in zone soggette a vincolo paesistico”.
La norma in esame introduce una sostanziale innovazione nell’attuale sistema normativo regionale con la previsione di un potere sostitutivo dell’Assessorato nei confronti della Soprintendenza, a mezzo della figura del commissario ad acta.
Pur collocandosi al pari delle analoghe norme in tema di sanatoria (prima esaminate) nel solco della semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa, nonché della certezza del diritto, la norma in esame addossa all’interessato l’onere di ottenere tale certezza nei tempi ivi previsti.
Infatti:
– non è attribuito dalla legge un valore qualificato (assenso o rigetto) al decorso infruttuoso dei 90 giorni di cui al comma 1; l’unica “sanzione” – prevista dal secondo com ma – è la facoltà data al privato di adire nei successivi 30 giorni l’Assessorato regionale dei beni culturali affinché si pronunci, in luogo della Soprintendenza, a mezzo di un commissario ad acta;
– se l’interessato non si avvale, nei termini, della facoltà riconosciutagli dalla legge, le disposizioni di cui al secondo comma non potranno trovare applicazione, con la conseguenza del venir meno, in tal caso, della previsione dell’eventuale silenzio-assenso.
Considerata la portata innovativa della legge regionale 17 aprile 2003, n. 4 sulla normativa regionale in materia, si invitano codeste Soprintendenze a conformare la propria attività alla presente circolare che sostituisce ogni precedente direttiva in contrasto con la me desima.

L’Assessore: GRANATA

Redazione

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