Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259
“Codice delle comunicazioni elettroniche”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
214 del 15 settembre 2003 –
Supplemento Ordinario n. 150)
Testo in vigore dal 16 settembre 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed,
in particolare,
l’articolo 41;
Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di
comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e
all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti
e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
(direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai
diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica (direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre
2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi
di comunicazione elettronica;
Visto il codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa
esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi
emendamenti;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
1995, n. 420;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare,
l’articolo 2-bis, comma 10;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001,
n. 447;
Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001),
dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra
le disposizioni della costituzione e della convenzione dell’UIT,
adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificata con legge
31 gennaio 1996, n. 313;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo
per la
politica in materia di spettro radio nella Comunità europea
(Decisione spettro radio);
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare
l’articolo 41;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri
adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni
in data 16 luglio 2003;
Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza
Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni
e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli
affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa,
delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio, per
l’innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Codice si intende per:
a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di un
contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di
un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non
esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica;
comprende, tra l’altro, l’accesso: agli elementi della rete e alle
risorse correlate, che può comportare la connessione di
apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in
particolare l’accesso alla rete locale nonche’ alle risorse e ai
servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale;
all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai
pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo;
ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni
analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra
operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di
televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore
o un
ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione
radioelettrica. In alcuni casi l’apparato radioelettrico può coincidere con la
stazione stessa.
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di
apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con
televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di
ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;
e) Application Programming Interface (API): interfaccia software
fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi
e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per
la televisione e i servizi radiofonici digitali;
f) Autorità nazionale di regolamentazione: l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina la
fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad
uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore
applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di
comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale
in tempo reale;
i) Codice: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” per
quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica;
j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio
di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non
riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professionale
svolta;
l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la
realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di
una siffatta rete;
m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle
reti
pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un
altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con
gli utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai
servizi offerti da un altro operatore. I servizi possono essere
forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso
alla rete. L’interconnessione e’ una particolare modalità di accesso
tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il
funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi
di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono
ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera
conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;
o) larga banda: l’ambiente tecnologico costituito da
applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente
l’utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di
apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione
generale;
q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente
all’articolo 18, che comprendono l’Unione europea o un’importante
parte di essa;
r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di
numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo
geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso
l’ubicazione fisica del punto terminale di rete;
t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di
numerazione che non sia un numero geografico; include i numeri per
servizi di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori
titolari di reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i numeri
relativi ai servizi a tariffazione specifica;
u) operatore: un’impresa che e’ autorizzata a fornire una rete
pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal
quale
l’abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso
di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, il
punto terminale di rete e’ definito mediante un indirizzo di rete
specifico che può essere correlato ad un numero o ad un nome di
utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il
punto terminale di rete e’ costituito dall’antenna fissa cui possono
collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli
utenti del servizio;
z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale
della rete presso il domicilio dell’abbonato al permutatore o a un
impianto equivalente nella rete telefonica fissa;
aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione
elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione
elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al
pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di
comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il
facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente
cablata installata principalmente per la diffusione o la
distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione
e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via
radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa
Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei
programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della
corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente
dal tipo di informazione trasportato;
ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di
comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione
elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi
attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso
condizionato e le guide elettroniche ai programmi;
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un
servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente
nell’interesse proprio dal titolare della relativa autorizzazione
generale;
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti
di
norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica,
compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando
reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un
controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i
servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 2, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non
consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di
segnali su reti di comunicazione elettronica;
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio
accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere
chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di
emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano
nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se
necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza
di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la
fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio
a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i
consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e la
fornitura di servizi non geografici;
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio
televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi
prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato
panoramico. Il rapporto d’immagine 16:9 e’ il formato di riferimento
per i servizi televisivi in formato panoramico;
ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di
una qualità determinata,
accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica
e, tenuto conto delle condizioni
nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;
mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa
tecnica secondo la quale l’accesso in forma intelligibile ad un
servizio protetto di diffusione radiotelevisiva e’ subordinato ad un
abbonamento o ad un’altra forma di autorizzazione preliminare
individuale;
nn) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o
ricevitori o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese
le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione,
anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di
radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni
stazione viene classificata sulla base del servizio al quale
partecipa in materia permanente o temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio
telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di
pagamento che possono includere monete o carte di credito o di
addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di
accesso;
pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede
di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di
comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico,
ivi comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di
programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione
elettronica;
d) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e
servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo
editoriale su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio
2001, n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature
utilizzate dagli utenti della televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della società dell’informazione,
definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal
decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le
norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione
circolare di programmi sonori e televisivi.
Art. 3
Principi generali
1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili
di libertà delle
persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonche’ il
diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di
concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica,
che e’ di preminente interesse generale, e’ libera e ad essa si
applicano le disposizioni del Codice.
3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della
difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della
salute pubblica e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e
protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di
legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.
Art. 4
Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica
1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione
elettronica e’ volta a salvaguardare, nel rispetto del principio
della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti
costituzionalmente garantiti di:
a) libertà di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il
mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti di
comunicazione elettronica;
c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di
concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di
comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività,
trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.
2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1,
gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica,
disposti dal Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza,
non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione
elettronica e’ volta altresì a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi
e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso
l’adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti
nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di
comunicazione elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle
procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di
installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche
e private;
c) garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di
autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi
di comunicazione elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli
effetti distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e
servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga
banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso
alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione
per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo
riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare
concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e
servizi di comunicazione elettronica e l’utilizzo di standard aperti;
h) garantire il rispetto del principio di neutralità
tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari
tecnologie, non imposizione dell’uso di una particolare tecnologia
rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti
ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente
dalla tecnologia utilizzata.
4. La disciplina della fornitura di reti e
servizi di
comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche
approvate in sede comunitaria, nonche’ dei piani e raccomandazioni
approvati da organismi internazionali cui l’Italia aderisce in virtù di convenzioni
e trattati.
Art. 5
Regioni ed Enti locali
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali,
ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e
delle Province
autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche
mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali
concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata “Conferenza Unificata”),
le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l’individuazione delle
necessarie risorse
finanziarie. A tal fine e’ istituito, nell’ambito della Conferenza
Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il
compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative
intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate
sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre
alla Conferenza.
2. In coerenza con i principi di tutela dell’unità economica, di
tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell’ambito dei
principi fondamentali di cui al Codice e comunque desumibili
dall’ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dall’ordinamento comunitario ed al
fine di rendere più efficace ed efficiente l’azione dei soggetti
pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli
operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito delle
rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo
comma dell’articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in
materia di:
a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di
comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali
predeterminate nell’ambito degli strumenti di pianificazione e di
sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata
ovvero di delocalizzazione di imprese;
b) agevolazioni per l’acquisto di apparecchiature terminali
d’utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione
elettronica a larga banda;
c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e
servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture
pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e
di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture
commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;
d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle
persone anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati
un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che
vivono in zone rurali o geograficamente isolate.
3. L’utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti
dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli
obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire
nel
rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della
concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
4. Le disposizioni del Codice sono applicabili
nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche
con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della
Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più
ampia rispetto a quelle già attribuite.
Art. 6
Misure di garanzia
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali,
o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione
elettronica
accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o
collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo
sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti
dall’articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile. Il
controllo si considera esistente nella forma dell’influenza
dominante, salvo prova contraria, allorche’ ricorra una delle
situazioni previste dall’articolo 2, comma 18, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette
di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni,
degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le
condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del
titolo V del trattato sull’Unione europea, se non nei limiti e alle
condizioni di cui al medesimo titolo V.
Capo II
FUNZIONI DEL MINISTERO E DELL’AUTORITà ED ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 7
Ministero e Autorità
1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come modificato dal decreto legge
12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3
agosto 2001, n. 317, dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e
dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. L’Autorità e’ Autorità nazionale di regolamentazione
ed
esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n.
481, non derogate da leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997, n.
249, come modificata dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5,
convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e
dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3. L’Autorità, in quanto Autorità nazionale di
regolamentazione, ed il Ministero, per la parte di propria
competenza, adottano le misure espressamente previste dal Codice
intese a conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 4 e 13, nel
rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Le
competenze del Ministero, così come quelle dell’Autorità, sono
notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui
rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
Art. 8
Cooperazione tra il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato
1. Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante
della
concorrenza e del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione, si
scambiano le informazioni necessarie all’applicazione delle direttive
europee sulle comunicazioni elettroniche. I soggetti che ricevono le
informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza
cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.
2. Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante
della
concorrenza e del mercato adottano, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del Codice, nell’ambito dei rispettivi
ordinamenti, anche mediante specifiche intese, disposizioni sulle
procedure di consultazione e di cooperazione reciproca nelle materie
di interesse comune. Le disposizioni sono rese pubbliche sui
rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
3. Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante
della
concorrenza e del mercato assicurano cooperazione e trasparenza tra
loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la
piena applicazione delle disposizioni stabilite dal Codice.
Art. 9
Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorità
1. I ricorsi avverso i provvedimenti del Ministero
e dell’Autorità adottati sulla base delle disposizioni del Codice sono
devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La
competenza nei giudizi di primo grado e’ attribuita in via esclusiva
ed inderogabile dalle parti al Tribunale amministrativo regionale
(TAR) del Lazio, con sede in Roma; ai giudizi si applica l’articolo
23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni.
Art. 10
Comunicazione di informazioni
1. Le imprese che forniscono reti e servizi
di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di
carattere
finanziario, necessarie al Ministero e all’Autorità, per le materie
di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità alle
disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del
Codice. Tali imprese devono fornire tempestivamente le informazioni
richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio
determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall’Autorità. Le
richieste di informazioni del Ministero e dell’Autorità sono
proporzionate rispetto all’assolvimento dello specifico compito al
quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate.
2. Il Ministero e l’Autorità forniscono alla Commissione
europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a
quest’ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce,
proporzionate rispetto all’assolvimento di tali compiti. Su richiesta
motivata, le informazioni fornite al Ministero e all’Autorità
possono essere messe a disposizione di un’altra Autorità
indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro
dell’Unione europea, di seguito denominato Stato membro, ove ciò sia
necessario per consentire l’adempimento delle responsabilità loro
derivanti in base al diritto comunitario. Se necessario, e salvo
richiesta contraria, espressa e motivata, dell’Autorità che fornisce
le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione
di analoga Autorità di altro Stato membro. Se le informazioni
trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità
riguardano informazioni precedentemente fornite da un’impresa su
richiesta del Ministero ovvero dell’Autorità, tale impresa deve
esserne informata.
3. Qualora le informazioni trasmesse da un’Autorità di
regolamentazione di altro Stato membro siano da considerarsi
riservate, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in
materia di riservatezza, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito
delle rispettive competenze, ne garantiscono la riservatezza.
4. Il Ministero e l’Autorità pubblicano le
informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano
a creare un
mercato libero e concorrenziale, nell’osservanza della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni e nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza.
5. Il Ministero e l’Autorità pubblicano, entro
e non oltre
novanta giorni dall’entrata in vigore del Codice, le disposizioni
relative all’accesso del pubblico alle informazioni di cui al
presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per
ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell’accesso alle
informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente
comunicata alle parti interessate.
Art. 11
Meccanismo di consultazione e di trasparenza
1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo
di applicazione
degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l’Autorità,
quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice
che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento,
consentono alle parti interessate di presentare le proprie
osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non
inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti
interessate della proposta di provvedimento.
2. Il Ministero e l’Autorità, entro e non oltre
novanta giorni dall’entrata in vigore del Codice, nell’osservanza della legge
7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, rendono pubbliche sui
rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet la procedura che si
applica, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della
consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni
riservate di carattere personale, commerciale, industriale e
finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso e’
esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il
contraddittorio.
3. Il provvedimento di apertura della procedura
di consultazione, la proposta di provvedimento ed i risultati della procedura
di
consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi
della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente
pubblicati sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet del Ministero
e dell’Autorità.
Art. 12
Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche
1. Il Ministero e l’Autorità, nell’esercizio
delle funzioni di cui al Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi
di cui
all’articolo 13, nella misura in cui concernono il funzionamento del
mercato interno.
2. L’Autorità coopera in modo trasparente con le Autorità di
regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione
europea al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli
Stati membri, delle disposizioni delle direttive comunitarie recepite
con il Codice; a tale scopo l’Autorità si adopera al fine di
pervenire ad un accordo preventivo con le Autorità di
regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione
europea sui tipi di strumenti e sulle soluzioni più adeguate da
utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazioni nel
contesto del mercato.
3. Oltre alla consultazione di cui all’articolo
11, qualora l’Autorità intenda adottare un provvedimento che rientri nell’ambito
degli articoli 18, 19, 42, 45 o 66 e influenzi gli scambi tra Stati
membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la
proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, alla Commissione
europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati
membri. L’Autorità non può adottare il provvedimento prima che sia
decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.
4. La proposta di provvedimento di cui al comma
3 non può essere
adottata per ulteriori due mesi e l’Autorità e’ tenuta a rivedere la
proposta di provvedimento, qualora la Commissione europea ne faccia
richiesta entro tale termine, quando:
a) o abbia ad oggetto l’identificazione di un mercato di
riferimento differente da quelli di cui all’articolo 18;
b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono,
sia individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo
potere di mercato, ai sensi dell’articolo 19, commi 4 , 5 o 7 e
influenzi gli scambi tra Stati membri e la Commissione europea
ritenga che possa creare una barriera al mercato unico europeo o
dubiti della sua compatibilità con il diritto comunitario e in
particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 13.
5. L’Autorità tiene in massima considerazione le osservazioni
delle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri e della
Commissione europea e, salvo nei casi di cui al comma 4, adotta il
provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea.
6. In circostanze straordinarie l’Autorità, ove ritenga che
sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai
commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli
interessi degli utenti, può adottare adeguati provvedimenti
temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le
disposizioni del Codice. L’Autorità comunica immediatamente tali
provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e
alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. La
decisione dell’Autorità di estendere il periodo di efficacia dei
provvedimenti così adottati o di renderli permanenti e’ soggetta
alla procedura di cui ai commi 3 e 4.
Art. 13
Obiettivi e principi dell’attività di regolamentazione
1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione
indicate nel Codice e secondo le procedure in esso contenute, il Ministero
e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano tutte
le misure ragionevoli e proporzionate intese a conseguire gli
obiettivi generali di cui all’articolo 4 ed ai commi 4, 5 e 6 del
presente articolo.
2. Il Ministero e l’Autorità nell’esercizio
delle funzioni e dei
poteri indicati nel Codice tengono in massima considerazione
l’obiettivo di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, nel
rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non
discriminazione tra imprese.
3. Il Ministero e l’Autorità contribuiscono nell’ambito delle
loro competenze a promuovere la diversità culturale e linguistica e
il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
4. Il Ministero e l’Autorità promuovono la
concorrenza nella
fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,
nonche’ delle risorse e servizi correlati:
a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano
il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni
della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia
di infrastrutture e promuovendo l’innovazione e lo sviluppo di reti e
servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga
banda, secondo le disposizioni del Codice e tenendo conto degli
indirizzi contenuti nel documento annuale di programmazione economica
e finanziaria;
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione
efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
5. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle
rispettive
competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla
fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi
correlati e di servizi di comunicazione elettronica sul piano
europeo;
b) adottando una disciplina flessibile dell’accesso e
dell’interconnessione, anche mediante la negoziazione tra gli
operatori, compatibilmente con le condizioni competitive del mercato
e avendo riguardo alle singole tipologie di servizi di comunicazione
elettronica ed in particolare a quelli offerti su reti a larga banda,
in coerenza con gli obiettivi generali di cui all’articolo 4;
c) incoraggiando l’istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee
e l’interoperabilità dei servizi;
d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento
delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione
elettronica;
e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri
Stati membri e con la Commissione europea in maniera trasparente per
garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e
l’applicazione coerente del Codice.
6. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle
rispettive
competenze, promuovono gli interessi dei cittadini:
a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio
universale, come definito dal Capo IV del Titolo II;
b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori
nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo
procedure semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie
da parte di un organismo indipendente dalle parti in causa;
c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei
dati personali e della vita privata;
d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in
particolare garantendo la trasparenza delle tariffe e delle
condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico;
e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali
specifici, in particolare degli utenti disabili;
f) garantendo il mantenimento dell’integrità e della sicurezza
delle reti pubbliche di comunicazione;
g) garantendo il diritto all’informazione, secondo quanto
previsto dall’articolo 19 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo.
7. Nell’ambito delle proprie attività il Ministero e l’Autorità applicano
le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
8. L’Autorità si dota, conformemente alle indicazioni
recate
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
marzo 2000, attuativa della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o
metodi di analisi dell’impatto della regolamentazione.
9. Ogni atto di regolamentazione dell’Autorità deve
recare
l’analisi di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.
Art. 14
Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica
1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive
competenze, provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze
per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 13.
La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e
dei piani di assegnazione, a cura dell’Autorità, e’ fondata su
criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
2. Il Ministero promuove l’armonizzazione dell’uso
delle
radiofrequenze nel territorio dell’Unione europea in modo coerente
con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della
decisione spettro radio n. 676/2002/CE.
3. Fermo restando quanto stabilito da norme
di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva,
i
diritti di uso delle frequenze con limitata disponibilità di banda e
conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori,
possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne
hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a
fornire una rete con analoga tecnologia, con le modalità di cui ai
commi 4 e 5. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di
uso e’ assoggettato alle disposizioni di cui all’articolo 25, comma
8.
4. L’intenzione di un operatore di trasferire
i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero
e all’Autorità ed il trasferimento di tali diritti e’ efficace previo
assenso del Ministero ed e’ reso pubblico. Il Ministero, sentita l’Autorità,
comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte
dell’impresa cedente, il nulla osta alla
cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego.
5. Il Ministero, all’esito della verifica,
svolta dall’Autorità,
sentita l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la
concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei
diritti d’uso, può apporre all’autorizzazione, se necessario, le
specifiche condizioni proposte. Nel caso in cui l’utilizzazione delle
radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l’applicazione della
decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti comunitari, i
trasferimenti suddetti non possono comportare un cambiamento
dell’utilizzo di tali radiofrequenze.
Art. 15
Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento
1. Il Ministero controlla l’assegnazione di
tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione del piano nazionale
di
numerazione, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi
di numeri adeguati. Il Ministero, altresì, vigila sull’assegnazione
dei nomi a dominio e indirizzamento.
2. L’Autorità stabilisce il piano nazionale di numerazione e le
procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi
di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da
assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l’Autorità vigila
affinche’ l’operatore cui sia stato assegnato un blocco di numeri non discrimini
altri fornitori di servizi di
comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da
utilizzare per dare accesso ai loro servizi.
3. L’Autorità pubblica il piano nazionale di
numerazione e le sue successive modificazioni ed integrazioni, con le sole
restrizioni
imposte da motivi di sicurezza nazionale.
4. L’Autorità promuove l’armonizzazione delle risorse di
numerazione all’interno dell’Unione europea ove ciò sia necessario
per sostenere lo sviluppo dei servizi paneuropei.
5. Il Ministero vigila affinche’ non vi siano utilizzi della
numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le
numerazioni stesse sono disciplinate dal piano nazionale di
numerazione.
6. Il Ministero e l’Autorità, al fine di assicurare interoperabilità completa
e globale dei servizi, operano in coordinamento con le organizzazioni internazionali
che assumono
decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e
indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
7. Per l’espletamento delle funzioni di cui
al presente articolo,
l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell’informazione presta la sua collaborazione all’Autorità.
Art. 16
Separazione strutturale
1. Le imprese che detengono diritti esclusivi
o speciali, esercitati in Italia o all’estero anche a livello locale, non
possono
fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, se non attraverso società controllate o collegate, ai
sensi dell’articolo 6, comma 2.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano alle
imprese il cui fatturato annuale nelle attività relative alla
fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nel
territorio nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro.
3. Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione
elettronica
al pubblico non sono soggetti agli obblighi di redazione e
certificazione del bilancio, i rendiconti finanziari dell’impresa
sono elaborati e presentati ad una revisione contabile indipendente e
successivamente pubblicati. La revisione e’ effettuata in conformità alle vigenti
disposizioni nazionali e comunitarie.
TITOLO II
RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO
Capo I
Disposizioni comuni
Art. 17
Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
1. L’Autorità nell’accertare, secondo la procedura
di cui
all’articolo 19, quali imprese dispongono di un significativo potere
di mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del
presente Titolo, applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Si presume che un’impresa disponga di un significativo potere
di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di
una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di
forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole
in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.
3. L’Autorità, nel valutare se due o più imprese
godono
congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, tiene in
massima considerazione le Linee direttrici della Commissione europea
per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere
di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le
reti e i servizi di comunicazione elettronica, di seguito denominate “le linee direttrici”.
4. Se un’impresa dispone di un significativo potere su un mercato
specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un
mercato strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due
mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un mercato
sia fatto valere nell’altro mercato, rafforzando in tal modo il
potere di mercato complessivo dell’impresa in questione.
Art. 18
Procedura per la definizione dei mercati
1. L’Autorità, tenendo in massima considerazione
le Raccomandazioni relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi
del settore delle comunicazioni elettroniche, di seguito denominate “le raccomandazioni”, e le linee direttrici, definisce i mercati
rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato
nazionale delle comunicazioni elettroniche. Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni,
l’Autorità applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.
Art. 19
Procedura per l’analisi del mercato
1. L’Autorità effettua, sentita l’Autorità garante
della
concorrenza e del mercato, l’analisi dei mercati rilevanti, tenendo
in massima considerazione le linee direttrici.
2. L’analisi e’ effettuata:
a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore dello stesso, anche sulla base delle
rilevazioni ed analisi già in possesso dell’Autorità elaborate
conformemente alle raccomandazioni ed alle linee direttrici;
b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro
novanta giorni dalla loro pubblicazione;
c) in ogni caso, ogni diciotto mesi.
3. Quando l’Autorità e’ tenuta, ai sensi degli
articoli 44, 45,
66, 67, 68 e 69 a decidere in merito all’imposizione, al
mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle
imprese, essa determina, in base all’analisi di mercato di cui al
comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente
concorrenziale.
4. L’Autorità, se conclude che un mercato e’ effettivamente
concorrenziale, non impone ne’ mantiene nessuno degli obblighi di
regolamentazione specifici di cui al comma 3. Qualora siano già in
vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca
per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli
obblighi e’ comunicata alle parti interessate con un congruo
preavviso.
5. Qualora accerti, anche mediante un’analisi
dinamica, che un mercato rilevante non e’ effettivamente concorrenziale,
l’Autorità
individua le imprese che dispongono di un significativo potere di
mercato conformemente all’articolo 17 e contestualmente impone a tali
imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma
3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano.
6. Ai fini delle decisioni di cui al comma
3, l’Autorità tiene
conto degli obiettivi e dei principi dell’attività di
regolamentazione di cui all’articolo 13, ed in particolare di quelli
indicati al comma 4, lettera c), e al comma 5, lettera b), evitando
distorsioni della concorrenza.
7. Nel caso di mercati transnazionali individuati
con decisione
della Commissione europea, l’Autorità effettua l’analisi di mercato
congiuntamente alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati
membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee
direttrici, e si pronuncia di concerto con queste in merito
all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di
obblighi di regolamentazione di cui al comma 3.
8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono adottati
secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12.
9. Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati
come operatori che detengano una quota di mercato significativa
nell’ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di
servizi ai sensi dell’allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE
o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori
notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non
sia stata espletata la procedura relativa all’analisi di mercato di
cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere
considerati operatori notificati ai fini del suddetto regolamento.
Art. 20
Normalizzazione
1. Il Ministero vigila sull’uso delle norme
e specifiche tecniche
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per la
fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche e di
funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l’interoperabilità dei servizi e migliorare la
libertà di scelta
degli utenti.
2. Fintantoche’ le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano
adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove
l’applicazione delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni
europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche,
il Ministero promuove l’applicazione delle norme o raccomandazioni
internazionali adottate dall’Unione internazionale delle
telecomunicazioni (UIT), dall’Organizzazione internazionale per la
standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica
internazionale (IEC).
Art. 21
Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale
1. Fermo restando quanto stabilito da norme
di legge e di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva,
l’Autorità, sentito il Ministero, relativamente al libero flusso di
informazioni, al pluralismo dei mezzi d’informazione e alla diversità culturale,
incoraggia, nel rispetto delle disposizioni
dell’articolo 20, comma 1:
a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva,
da rendere disponibile al pubblico su piattaforme di televisione
digitale interattiva, indipendentemente dal modo di trasmissione, a
usare un’API aperta;
b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive
avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale, su
piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l’API
aperta in conformità ai requisiti minimi dei relativi standard o
specifiche.
2. Fermo restando quanto disposto all’articolo 42, comma 2,
lettera b), l’Autorità, sentito il Ministero, incoraggia i
proprietari delle API a rendere disponibile a condizioni eque,
ragionevoli e non discriminatorie e dietro adeguata remunerazione,
tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi
di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi
supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.
Art. 22
Procedure di armonizzazione
1. Il Ministero e l’Autorità, nell’assolvimento dei propri
compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della
Commissione europea concernenti l’armonizzazione dell’attuazione
delle disposizioni oggetto del Codice ai fini del conseguimento degli
obiettivi di cui all’articolo 13. Qualora il Ministero o l’Autorità decidano
di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea
motivando le proprie decisioni.
Art. 23
Risoluzione delle controversie tra imprese
1. Qualora sorga una controversia fra imprese
che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, avente ad oggetto
gli
obblighi derivanti dal Codice, l’Autorità, a richiesta di una delle
parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima,
e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante
che risolve la controversia.
2. L’Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una
controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi
abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la
soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto
dall’articolo 13. L’Autorità comunica immediatamente alle parti la
propria decisione. Se la controversia non e’ risolta dalle parti
entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si
ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l’Autorità
adotta al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta
di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la
controversia.
3. Nella risoluzione delle controversie l’Autorità persegue gli
obiettivi di cui all’articolo 13. Gli obblighi che possono essere
imposti ad un’impresa dall’Autorità nel quadro della risoluzione di
una controversia sono conformi alle disposizioni del Codice.
4. La decisione dell’Autorità deve essere motivata, nonche’
pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell’Autorità nel rispetto
delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica
alle parti interessate ed e’
ricorribile in via giurisdizionale.
5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non
preclude alle parti
la possibilità di adire un organo giurisdizionale.
Art. 24
Risoluzione delle controversie transnazionali
1. Qualora sorga una controversia transnazionale
tra parti, di
cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente
all’applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche
una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si
applica la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le parti possono investire della controversia
le competenti Autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i
loro sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia
secondo gli obiettivi indicati dall’articolo 13. Qualsiasi obbligo
imposto ad un’impresa da parte dell’Autorità al fine di risolvere
una controversia e’ conforme alle disposizioni del Codice.
3. L’Autorità, congiuntamente all’Autorità di regolamentazione
dell’altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere
una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti
vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la
soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto
dall’articolo 13. L’Autorità e l’Autorità di regolamentazione
dell’altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti la
decisione. Se la controversia non e’ risolta dalle parti entro
quattro mesi da tale comunicazione, e se non e’ stato adito un organo
giurisdizionale, l’Autorità coordina i propri sforzi con l’Autorità
di regolamentazione dell’altro Stato membro per giungere ad una
soluzione della controversia, in conformità delle disposizioni di
cui all’articolo 13.
4. La procedura di cui al comma 2 non preclude
alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.
Capo II
Autorizzazioni
Art. 25
Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
1. L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica e’ libera ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le
condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni
introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative
che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di
Paesi non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico
europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della
sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con
le esigenze della tutela dell’ambiente e della protezione civile,
poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla
data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano
anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea,
nel
caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie
disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità.
Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l’Italia
aderisce o da specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione
elettronica, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all’articolo
28, comma 2, o i diritti di uso di cui all’articolo 27, e’
assoggettata ad un’autorizzazione generale, che consegue alla
presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. L’impresa interessata presenta al Ministero
una dichiarazione
resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante
della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente
l’intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di
comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente
necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato
dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da
pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale
dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività e deve essere
conforme al modello di cui all’allegato n. 9. L’impresa e’ abilitata
ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta
presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni
sui diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi
dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla
presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con
provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Le
imprese titolari di autorizzazione sono tenute all’iscrizione nel
registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La cessazione dell’esercizio di una rete
o dell’offerta di un
servizio di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo.
La cessazione deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni
prima, informandone contestualmente il Ministero. Tale termine e’
ridotto a trenta giorni nel caso di cessazione dell’offerta di un
profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata
non superiore a venti
anni e sono rinnovabili. L’impresa interessata può indicare nella
dichiarazione di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo
si applica la procedura di cui al medesimo comma 4 e la presentazione
della dichiarazione deve avvenire con sessanta giorni di anticipo
rispetto alla scadenza.
7. La scadenza dell’autorizzazione generale
coincide con il 31
dicembre dell’ultimo anno di validità.
8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche
parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al
Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio
ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni
dalla presentazione della relativa istanza da parte dell’impresa
cedente, può comunicare il proprio diniego fondato sulla non
sussistenza in capo all’impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e
soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione
medesima. Il termine e’ interrotto per una sola volta se il Ministero
richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente
dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti
chiarimenti o documenti.
Art. 26
Elenco minimo dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale
1. Le imprese autorizzate ai sensi dell’articolo 25 hanno il
diritto di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al
pubblico;
b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le
occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare
infrastrutture, in conformità agli articoli 86, 87 e 88.
2. Allorche’ tali imprese intendano fornire
al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l’autorizzazione
generale dà loro inoltre il diritto di:
a) negoziare l’interconnessione con altri fornitori di reti e di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari
di un’autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l’accesso o
l’interconnessione alle reti in qualunque luogo dell’Unione europea,
alle condizioni del Capo III del presente Titolo;
b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni che rientrano
negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una
parte di esso, conformemente
alle disposizioni del Capo IV del presente Titolo.
Art. 27
Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri
1. Ogni qualvolta ciò sia possibile e sempre
che il rischio di interferenze dannose sia trascurabile secondo le disposizioni
del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze, l’uso delle
frequenze radio non e’ subordinato alla concessione di diritti
individuali di uso.
2. Qualora l’utilizzo delle frequenze radio non sia subordinato
alla concessione di diritti individuali di uso, il diritto di
utilizzarle deriva dall’autorizzazione generale e le relative
condizioni di uso sono in essa stabilite.
3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle
frequenze radio e dei numeri, il Ministero attribuisce tali diritti,
a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi
di comunicazione elettronica in forza di un’autorizzazione generale,
nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di
ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali
risorse in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del
Titolo I.
4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei
numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio
e comunque non eccedente la durata dell’autorizzazione generale.
5. Fatti salvi criteri e procedure specifici previsti dalla
normativa vigente in materia di concessione di diritti di uso delle
frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o
televisivo, i diritti di uso sono concessi mediante procedure
pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel caso delle
frequenze radio il Ministero, nel concedere i diritti, precisa se
essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a
quali condizioni, conformemente all’articolo 14.
6. Il numero dei diritti di uso da concedere
per le frequenze
radio può essere limitato solo quando ciò sia necessario per
garantire l’uso efficiente delle frequenze stesse in conformità all’articolo
29 e all’articolo 14, comma 1.
7. Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la
concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio si
applicano le disposizioni dell’articolo 29.
8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni
in materia di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda
completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi
specifici nell’ambito del piano nazionale di numerazione ed entro sei
settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi
specifici nell’ambito del piano nazionale di ripartizione delle
frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali
accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al
coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni
orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il
Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l’impresa
interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al
recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero
entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato
ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce
rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri.
9. Qualora l’Autorità decida, previa consultazione
delle parti
interessate ai sensi dell’articolo 11, che i diritti di uso dei
numeri ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale
debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o
comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro
cinque settimane.
Art. 28
Condizioni apposte all’autorizzazione generale, ai diritti di uso
delle frequenze radio e dei numeri
1. L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi
di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio
e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto
delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C
dell’allegato n. 1. Tali condizioni devono essere obiettivamente
giustificate rispetto alla rete o al servizio in questione,
proporzionate, trasparenti e non discriminatorie. L’autorizzazione
generale e’ sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A
dell’allegato n. 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di
reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 2
e 3, 43, 45, 66, 67, 68 e 69 o alle imprese designate per la
fornitura del servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV,
sezione II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo
giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall’autorizzazione
generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese,
nell’autorizzazione generale e’ fatta menzione degli obblighi
specifici prescritti alle singole imprese.
3. L’autorizzazione generale contiene solo
le condizioni specifiche indicate nella parte A dell’allegato n. 1 e non
riproduce
le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre
disposizioni normative.
4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio o dei
numeri il Ministero applica le sole condizioni elencate,
rispettivamente, nelle parti B e C dell’allegato n. 1.
Art. 29
Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere
per le frequenze radio
1. Quando debba valutare l’opportunità di limitare il numero dei
diritti di uso da concedere per le frequenze radio, l’Autorità:
a) tiene adeguatamente conto dell’esigenza di ottimizzare i
vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e
la sostenibilità degli investimenti rispetto alle esigenze del
mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed
efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14,
comma 1, e 27, comma 6;
b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i
consumatori, l’opportunità di esprimere la loro posizione,
conformemente all’articolo 11;
c) pubblica qualsiasi decisione relativa alla concessione di un
numero limitato di diritti individuali di uso, indicandone le
ragioni;
d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi,
trasparenti, proporzionati e non discriminatori;
e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a
ragionevole richiesta degli operatori interessati.
2. L’Autorità, qualora ritenga possibile concedere
ulteriori
diritti individuali di uso delle frequenze radio, rende nota la
decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la
concessione di tali diritti.
3. Qualora sia necessario concedere in numero
limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero
invita a
presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne
effettua l’assegnazione in base a procedure stabilite dall’Autorità.
Tali criteri di selezione devono tenere in adeguata considerazione
gli obiettivi di cui all’articolo 13.
4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure
di selezione
competitiva o comparativa, il Ministero, su richiesta dell’Autorità,
proroga il periodo massimo di sei settimane di cui all’articolo 27,
comma 8, nella misura necessaria per garantire che tali procedure
siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti
interessati, senza superare, in ogni caso, il termine di otto mesi.
5. I termini di cui al comma 4 non pregiudicano
l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle
frequenze radio e di coordinamento delle posizioni orbitali dei
satelliti.
6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento
dei
diritti di uso delle frequenze radio in conformità all’articolo 14.
7. In caso di procedure di selezione competitiva
o comparativa di
particolare rilevanza nazionale, l’Autorità può sottoporre al
Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato
di Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in
particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara.
Art. 30
Assegnazione armonizzata delle frequenze radio
1. Qualora l’uso delle frequenze radio sia
stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate,
e gli
operatori cui assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai
sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie,
i diritti individuali di uso delle frequenze radio sono concessi
secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A
condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano
stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di
uso delle frequenze radio in questione, non possono essere prescritte
altre condizioni, ne’ criteri o procedure supplementari che possano
limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione
dell’assegnazione comune di tali frequenze radio.
Art. 31
Dichiarazioni intese ad agevolare l’esercizio del diritto di
installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione
1. Su richiesta di un operatore, il Ministero,
allo scopo di agevolare l’esercizio dei diritti di installare infrastrutture,
di
negoziare l’interconnessione o di ottenere l’accesso e
l’interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri
operatori, rilascia nel termine di una settimana una dichiarazione da
cui risulti che l’operatore stesso ha presentato una dichiarazione ai
sensi dell’articolo 25, comma 4, indicando le condizioni alle quali
una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica
in forza di autorizzazione generale e’ legittimata a richiedere tali
diritti.
Art. 32
Osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei
diritti di uso e degli obblighi specifici
1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi
di comunicazione elettronica contemplati dall’autorizzazione generale o che
sono
titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri devono
comunicare, in conformità all’articolo 33, rispettivamente, al
Ministero le informazioni necessarie per verificare l’effettiva
osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei
diritti di uso ed all’Autorità le informazioni necessarie per
l’effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all’articolo
28, comma 2.
2. Se il Ministero accerta l’inosservanza da
parte di un’impresa
di una o più condizioni poste dall’autorizzazione generale o
relative ai diritti di uso, ovvero l’Autorità accerta l’inosservanza
degli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2, la
contestazione dell’infrazione accertata e’ notificata all’impresa,
con l’intimazione di porre fine all’infrazione, ripristinando la
situazione precedente, entro un mese e l’invito a presentare
eventuali memorie difensive. Il termine di un mese può essere
abbreviato in ragione della reiterazione dell’infrazione o della sua gravità. L’impresa
può chiedere il differimento del termine
indicato, motivandolo adeguatamente.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 l’impresa
non pone
rimedio all’infrazione accertata, ripristinando la situazione
precedente, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive
competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e
proporzionate per assicurare l’osservanza delle condizioni di cui al
comma 1. Tali misure e le relative motivazioni sono notificate
all’impresa entro una settimana dalla loro adozione e prevedono un
termine ragionevole entro il quale l’impresa deve rispettare le
misure stesse.
4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate
più di due
volte nel quinquennio delle condizioni poste dall’autorizzazione
generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di
cui all’articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro
rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate
inefficaci, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive
competenze di cui al comma 2, possono impedire a un’impresa di
continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica,
sospendendo o revocando i diritti di uso.
5. Ferme restando le disposizioni dei commi
2, 3 e 4, qualora il
Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di
cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni
dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi
specifici di cui all’articolo 28, comma 2, tale da comportare un
rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità
pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la
ricerca, l’accertamento ed il perseguimento di reati o da creare
gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di
reti o di servizi di comunicazione elettronica, possono adottare
misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di
adottare una decisione definitiva, dando all’impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni
opportune. Ove necessario, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito
delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie.
6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure
adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui
all’articolo 9.
Art. 33
Informazioni richieste ai fini dell’autorizzazione generale, dei
diritti di uso e degli obblighi specifici
1. Ai fini dell’autorizzazione generale, della
concessione dei diritti di uso o dell’imposizione degli obblighi specifici
di cui
all’articolo 28, comma 2, il Ministero e l’Autorità non possono
imporre alle imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle
proporzionate e oggettivamente giustificate:
a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l’osservanza
delle condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte
B e della condizione 7 della parte C dell’allegato n. 1 e
l’osservanza degli obblighi indicati all’articolo 28, comma 2;
b) per verificare caso per caso l’osservanza delle condizioni
indicate all’allegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di
verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall’Autorità
nell’ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l’Autorità abbiano
comunque motivo di ritenere che una data
condizione non sia stata rispettata;
c) per predisporre procedure e valutare le richieste di
concessione dei diritti di uso;
d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui
prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;
e) per fini statistici specifici;
f) per consentire all’Autorità di effettuare un’analisi del
mercato ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del
presente Titolo.
2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d),
e)
e f) del comma 1 può essere richiesta prima dell’inizio dell’attività,
ne’ come condizione necessaria per la stessa.
3. Quando il Ministero o l’Autorità, nell’ambito
delle
rispettive competenze, richiedono informazioni alle imprese ai sensi
del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa
l’uso che intendono farne.
Art. 34
Diritti amministrativi
1. Oltre ai contributi di cui all’articolo 35, possono essere
imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi
dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti
di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli
costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e
l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di
uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2, ivi
compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e
di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del
rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche’
di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle
decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia
di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti
alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente
che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri
accessori.
2. La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e’
riportata nell’allegato n. 10.
Art. 35
Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare infrastrutture
1. I contributi per la concessione di diritti
di uso delle frequenze radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla
base
dei criteri stabiliti dall’Autorità.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella
misura prevista dall’allegato n. 10.
3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per
l’installazione, su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di
comunicazione elettronica, si applicano le disposizioni di cui al
comma 2 dell’articolo 93.
4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati,
proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli
obiettivi di cui all’articolo 13.
Art. 36
Modifica dei diritti e degli obblighi
1. I diritti, le condizioni e le procedure
relativi alle
autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di
installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in
casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Il
Ministero comunica l’intenzione di procedere alle modifiche ai
soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali
e’ concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria
posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere
inferiore a quattro settimane.
2. I diritti di passaggio non possono essere limitati o revocati
prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi.
Limitazioni e revoche sono ammesse in casi eccezionali e
adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo.
Art. 37
Pubblicazione delle informazioni
1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure,
riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni
attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti di uso sono
pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ovvero sui Bollettini ufficiali e sui siti
Internet delle autorità competenti e sono debitamente aggiornate, in
modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.
Art. 38
Concessioni e autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali
preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso
pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza
e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le
disposizioni del Codice.
2. Qualora l’applicazione della disposizione
di cui al comma 1 implichi una limitazione dei diritti o un ampliamento degli
obblighi
stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, il Ministero, sentita l’Autorità,
può prorogare i diritti e gli obblighi originari non
oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, a
condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in
forza della normativa comunitaria. Il Ministero informa la
Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le
ragioni.
3. Qualora il Ministero dimostri che la soppressione
di una
condizione per l’autorizzazione riguardante l’accesso a reti di
comunicazione elettronica, precedente alla data di entrata in vigore
del Codice, crei eccessive difficoltà per le imprese che hanno
beneficiato di un diritto di accesso a un’altra rete, e qualora le
stesse non abbiano negoziato nuovi accordi secondo termini
commerciali ragionevoli prima della data di entrata in vigore del
Codice, il Ministero può sottoporre alla Commissione europea la
richiesta di una proroga temporanea, specificandone le condizioni e
il periodo.
4. Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed
autorizzazioni preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e
televisiva.
Art. 39
Sperimentazione
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche
previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione
della
radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la
sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica e’
subordinata a dichiarazione preventiva. L’impresa interessata
presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare
o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da
loro delegati, contenente l’intenzione di effettuare una
sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica,
conformemente al modello riportato nell’allegato n. 12. L’impresa e’
abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall’avvenuta
presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell’articolo 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero,
entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della
dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dell’attività.
2. La dichiarazione di cui al comma 1:
a) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una
successiva autorizzazione generale per l’offerta al pubblico, a fini
commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica
oggetto di sperimentazione;
b) non riveste carattere di esclusività ne’ in relazione al tipo
di rete o servizio, ne’ in relazione all’area o alla tipologia di
utenza interessate;
c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di
spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione
elettronica, l’espletamento della sperimentazione in regime di
condivisione di frequenze.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:
a) l’eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di
uso delle frequenze radio e dei numeri necessari;
b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque
non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l’avvio
della stessa;
c) l’estensione dell’area operativa, le modalità di esercizio,
la tipologia, la consistenza dell’utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila
unità, e il carattere sperimentale del
servizio;
d) l’eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che
aderiscono alla sperimentazione;
e) l’obbligo di comunicare all’utente la natura sperimentale del
servizio e l’eventuale sua qualità ridotta;
f) l’obbligo di comunicare al Ministero i risultati della
sperimentazione al termine della stessa.
4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti
individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero
li concede, entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione
nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell’ambito del
piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso
delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell’ambito del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione
risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati,
invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi
fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al
Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato
ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce
rinuncia alla sperimentazione.
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura
di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire
con sessanta giorni d’anticipo rispetto alla scadenza.
Capo III
ACCESSO ED INTERCONNESSIONE
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 40
Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione
1. Gli operatori possono negoziare tra loro
accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso e
all’interconnessione. L’operatore costituito
in un altro Stato membro che richiede l’accesso o l’interconnessione nel territorio
nazionale non necessita di un’autorizzazione ad operare in Italia, qualora
non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L’Autorità anche
mediante l’adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano
restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso.
Art. 41
Diritti ed obblighi degli operatori
1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione
hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un’autorizzazione
dello stesso tipo,
l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura
di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo
di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta
l’Unione europea. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altri
operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’Autorità ai
sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all’articolo
13, comma 5, lettera b).
2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per distribuire
servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi
e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono
e redistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico mantengono
il formato panoramico dell’immagine.
3. Fatto salvo l’articolo 33, gli operatori
che ottengono informazioni da un altro operatore prima, durante o dopo il
negoziato sugli accordi in materia
di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente
per i fini per cui sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza
gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le
informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad
altre unità organizzative, ad altre società consociate o partner
commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.
Art. 42
Poteri e competenze dell’Autorità in materia di accesso e di interconnessione
1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo
13, l’Autorità incoraggia
e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilità dei
servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l’efficienza
economica e una concorrenza sostenibile e recare il massimo vantaggio agli
utenti finali.
2. Fatte salve le misure che potrebbero essere
adottate nei confronti degli operatori che detengono un significativo potere
di mercato ai sensi dell’articolo
45, l’Autorità può imporre:
a) l’obbligo agli operatori che controllano l’accesso agli utenti finali, compreso,
in casi giustificati, e qualora non sia già previsto, l’obbligo di interconnessione
delle rispettive reti, nella misura necessaria a garantire l’interconnessione
da punto a punto e valutati i servizi intermedi già resi disponibili;
b) l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso alle altre risorse di cui
all’allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie,
nella misura necessaria a garantire l’accesso degli utenti finali ai servizi
radiofonici e televisivi digitali indicati nell’allegato n. 2.
3. Nell’imporre ad un operatore l’obbligo di
concedere l’accesso ai sensi dell’articolo 49 e qualora ciò sia necessario per garantire il funzionamento
normale della rete, l’Autorità può stabilire le condizioni tecniche
od operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari
dell’accesso, ai sensi della normativa comunitaria. Le condizioni che si riferiscono
all’attuazione di norme o specifiche tecniche sono conformi all’articolo 20.
4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono obiettivi,
trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente
alla procedura di cui agli articoli 11 e 12.
5. Ove giustificato, l’Autorità può intervenire in materia di
accesso e interconnessione, se necessario di propria iniziativa ovvero, in
mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di una delle parti interessate.
In questi casi l’Autorità agisce al fine di garantire il conseguimento
degli obiettivi previsti all’articolo 13, sulla base delle disposizioni del
presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24.
Sezione II
Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato
Art. 43
Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse
1. All’accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi
ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi
di trasmissione, le condizioni di cui all’allegato n. 2, parte I.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma
1, l’Autorità può riesaminare
le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un’analisi
di mercato conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 per determinare
se mantenere, modificare o revocare le condizioni indicate. Qualora, in base
all’analisi di mercato, l’Autorità verifica che uno o più operatori
di servizi di accesso condizionato non dispongono di un significativo potere
di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni
per tali imprese conformemente alla procedura prevista agli articoli 11 e 12,
solo se non risultino pregiudicati da tale modifica o revoca:
a) l’accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a
canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell’articolo 81;
b) le prospettive di un’effettiva concorrenza nei mercati per:
1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio;
2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate.
3. La modifica o la revoca degli obblighi e’ comunicata alle parti interessate
con un congruo preavviso.
Art. 44
Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione
1. Gli obblighi vigenti alla data di entrata
in vigore del Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti
agli operatori che forniscono reti
o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in
vigore fintantoché tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia
stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano
efficacia le deliberazioni adottate dall’Autorità, relativamente ai
suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente.
2. Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo
19, l’Autorità effettua
un’analisi del mercato per decidere se mantenere, modificare o revocare gli
obblighi di cui al comma 1. La modifica o la revoca degli obblighi e’ comunicata
alle parti interessate con un congruo preavviso.
Art. 45
Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
1. Qualora, in esito all’analisi del mercato
realizzata a norma dell’articolo 19, un’impresa sia designata come detentrice
di un significativo potere di
mercato in un mercato specifico, l’Autorità impone, in funzione delle
circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50.
2. L’Autorità non impone gli obblighi di cui agli articoli 46, 47,
48, 49 e 50 agli operatori che non sono stati designati in conformità al
comma 1, fatte salve:
a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43;
b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla parte
B dell’allegato n. 1, quale applicata ai sensi dell’articolo 28, comma 1, gli
articoli 77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa nazionale e comunitaria
in materia di trattamento dei dati personali e della tutela della vita privata
che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui e’ riconosciuto
un significativo potere di mercato;
c) l’esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.
3. In circostanze eccezionali l’Autorità,
quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato
obblighi in materia di
accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli 46, 47,
48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta una
decisione che autorizza o vieta l’adozione dei provvedimenti.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono basati sulla natura
delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e giustificati alla luce
degli obiettivi di cui all’articolo 13 e sono imposti solo previa consultazione
ai sensi degli articoli 11 e 12.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a),
l’Autorità notifica alla
Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare
gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure
stabilite dall’ articolo 12.
Art. 46
Obbligo di trasparenza
1. Ai sensi dell’articolo 45, l’Autorità può imporre
obblighi di trasparenza in relazione all’interconnessione e all’accesso,
prescrivendo
agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni
di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini
e condizioni per la fornitura e per l’uso, prezzi.
2. In particolare, l’Autorità può esigere che, quando un operatore
e’ assoggettato ad obblighi di non discriminazione ai sensi dell’articolo 47
pubblichi un’offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire
che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del
servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa
per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi
termini, condizioni e prezzi. L’Autorità con provvedimento motivato
può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli
obblighi previsti dal presente Capo.
3. L’Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il
grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.
4. In deroga al comma 3, se un operatore e’
soggetto agli obblighi di cui all’articolo 49 relativi all’accesso disaggregato
alla rete locale a coppia
elicoidale metallica, l’Autorità provvede alla pubblicazione di un’offerta
di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell’allegato n. 3.
Art. 47
Obbligo di non discriminazione
1. Ai sensi dell’articolo 45, l’Autorità può imporre
obblighi di non discriminazione in relazione all’interconnessione e all’accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono,
in particolare, che l’operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze
equivalenti nei confronti di
altri operatori che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca
a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici
a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate
o dei propri partner commerciali.
Art. 48
Obbligo di separazione contabile
1. Ai sensi dell’articolo 45 e limitatamente
al mercato oggetto di notifica, l’Autorità può imporre obblighi di separazione contabile in relazione
a particolari attività nell’ambito dell’interconnessione e dell’accesso.
In particolare, l’Autorità può obbligare un’impresa verticalmente
integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all’ingrosso e i prezzi dei
trasferimenti interni, segnatamente per garantire l’osservanza di un obbligo
di non discriminazione ai sensi dell’articolo 47 o, se del caso, per evitare
sovvenzioni incrociate abusive. L’Autorità può specificare i
formati e la metodologia contabile da usare.
2. Fatto salvo l’articolo 10, per agevolare
la verifica dell’osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione,
l’Autorità può richiedere
che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate
provenienti da terzi. L’Autorità può pubblicare tali informazioni
in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della
vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni
commerciali.
Art. 49
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
1. Ai sensi dell’articolo 45, l’Autorità può imporre agli operatori
di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l’uso di determinati
elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora verifichi che
il rifiuto di concedere l’accesso o la previsione di termini e condizioni non
ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza
sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell’utente
finale. Agli operatori può essere imposto, tra l’altro:
a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse
di rete, compreso l’accesso disaggregato alla rete locale;
b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso;
c) di non revocare l’accesso alle risorse consentito in precedenza;
d) di garantire determinati servizi all’ingrosso necessari affinche’ terze
parti possano formulare offerte;
e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre
tecnologie indispensabili per l’interoperabilità dei servizi o dei servizi
di reti private virtuali;
f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti, inclusi
condotti, edifici o piloni;
g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l’interoperabilità dei
servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti
o servizi di roaming tra operatori di reti mobili;
h) di garantire l’accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software
analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura
dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete.
2. L’Autorità può associare agli obblighi di cui al comma 1,
condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività.
3. Nel valutare l’opportunità di imporre gli obblighi di cui al comma
1, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati agli
obiettivi definiti nell’articolo 13, l’Autorità tiene conto, in particolare,
dei seguenti fattori:
a) fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di
risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto
della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
b) fattibilità della fornitura dell’accesso proposto, alla luce della
capacità disponibile;
c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei
rischi connessi a tali investimenti;
d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
f) fornitura di servizi paneuropei.
Art. 50
Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi
1. Ai sensi dell’articolo 45, per determinati
tipi di interconnessione e di accesso l’Autorità può imporre obblighi in materia di recupero
dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati
ai costi, nonche’ l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei
costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza
comporta che l’operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello
eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell’utenza finale. L’Autorità tiene
conto degli investimenti effettuati dall’operatore e gli consente un’equa remunerazione
del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi
e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.
2. L’Autorità provvede affinche’ tutti i meccanismi di recupero dei
costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere
l’efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori.
Al riguardo l’Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati
in mercati concorrenziali comparabili.
3. Qualora un operatore abbia l’obbligo di
orientare i propri prezzi ai costi, ha l’onere della prova che il prezzo
applicato si basa sui costi, maggiorati
di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i
costi di un’efficiente fornitura di servizi, l’Autorità può approntare
una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata
dagli operatori. L’Autorità può esigere che un operatore giustifichi
pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.
4. L’Autorità provvede affinche’, qualora sia imposto un sistema di
contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi,
sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali
di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al
sistema di contabilità dei costi e’ verificata da un organismo indipendente
dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall’Autorità.
E’ pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.
I costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall’articolo
34.
Art. 51
Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso
1. L’Autorità pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti
delle imprese conformemente al presente Capo, precisando il prodotto o servizio
specifico e i mercati geografici interessati. L’Autorità provvede inoltre
a pubblicare, secondo le medesime modalità, informazioni aggiornate
in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente,
a meno che non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti
aziendali.
2. L’Autorità trasmette alla Commissione
europea copia di tutte le informazioni pubblicate.
Art. 52
Notificazione
1. L’Autorità notifica alla Commissione
europea l’elenco degli operatori che ritiene dispongano di significativo
potere di mercato ai fini del presente
Capo, nonche’ gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli
obblighi imposti nei confronti degli operatori e qualsiasi modifica tra gli
operatori soggetti alle disposizioni del presente Capo e’ notificata senza
indugio alla Commissione europea.
Capo IV
SERVIZIO UNIVERSALE E DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI RETI E DI SERVIZI
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Sezione I
Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di natura sociale
Art. 53
Disponibilità del servizio universale
1. Sul territorio nazionale i servizi elencati nel presente Capo sono messi
a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo stabilito,
a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi. Il Ministero vigila
sull’applicazione del presente comma.
2. L’Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per
garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, nel
rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione
e proporzionalità. L’Autorità limita le distorsioni del mercato,
in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano
dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l’interesse pubblico.
Art. 54
Fornitura dell’accesso agli utenti finali da una postazione fissa
1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla
rete telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai servizi
telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa e’ soddisfatta quanto
meno da un operatore. Il Ministero vigila sull’applicazione del presente comma.
2. La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate
telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e trasmissione di
dati, nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell’UIT-T,
e deve essere tale da consentire un efficace accesso ad Internet.
Art. 55
Elenco abbonati e servizi di consultazione
1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b) anche agli utenti
dei telefoni pubblici a pagamento:
a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di appartenenza in una
forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata dall’Autorità e
aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l’anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.
2. Il Ministero vigila sull’applicazione del comma 1.
3. In considerazione dell’esistenza sul mercato
di diverse offerte in termini di disponibilità, qualità e prezzo
accessibile, dalla data di entrata in vigore del Codice, e fintantoche’ il
Ministero non riscontri il
venir meno di tali condizioni, al servizio di consultazione degli elenchi di
cui al comma 1, lettera b), non si applicano gli obblighi di fornitura del
servizio universale. Il Ministero verifica il permanere delle predette condizioni,
sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le disposizioni
in materia di protezione dei dati personale, tutti gli abbonati ai servizi
telefonici accessibili al pubblico.
5. L’Autorità assicura che le imprese
che forniscono servizi di cui al comma 1 applichino il principio di non discriminazione
nel trattamento e
nella presentazione delle informazioni loro comunicate da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore del Codice,
su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con i Ministri della
giustizia e dell’interno, previa consultazione ai sensi dell’articolo 11, sono
disciplinati gli obblighi e le modalità di comunicazione al Ministero,
da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di portabilità del
numero di cui all’articolo 80.
7. Ogni impresa e’ tenuta a rendere disponibili,
anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno
gli elenchi di tutti
i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia
mobile, che sono identificati al momento dell’attivazione del servizio. L’autorità giudiziaria
ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in
possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno.
Art. 56
Telefoni pubblici a pagamento
1. Nel rispetto delle disposizioni emanate
in materia dall’Autorità,
le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare
le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica,
numero di apparecchi e loro accessibilità per gli utenti disabili, nonche’
di qualità del servizio. Il Ministero vigila sull’applicazione delle
disposizioni del presente comma.
2. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
Codice, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell’articolo
83, individua le localizzazioni nelle quali i servizi di cui al comma 1 o servizi
analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non possono essere
prescritti obblighi ai fini di cui allo stesso comma 1.
3. Le chiamate d’emergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando il
numero di emergenza unico europeo ‘112’ o altri numeri di emergenza nazionali,
sono effettuate gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento.
Il Ministero vigila sull’applicazione del presente comma.
Art. 57
Misure speciali destinate agli utenti disabili
1. L’Autorità adotta, ove opportuno,
misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano
di un accesso, ad un prezzo accessibile,
ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza
ed i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello degli altri
utenti finali.
2. L’Autorità può adottare misure specifiche per far sì che
gli utenti finali disabili possano scegliere tra le imprese ed i fornitori
dei servizi che siano a disposizione della maggior parte degli utenti finali.
Art. 58
Designazione delle imprese
1. L’Autorità può designare una o più imprese perche’
garantiscano la fornitura del servizio universale, quale definito agli articoli
54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, in modo tale da coprire l’intero territorio nazionale.
L’Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese
per fornire i diversi elementi del servizio universale o per coprire differenti
parti del territorio nazionale.
2. Nel designare le imprese titolari di obblighi
di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso,
l’Autorità applica
un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio
in cui nessuna impresa e’ esclusa a priori. Il sistema di designazione garantisce
che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicità e
consente di determinare il costo netto degli obblighi che ne derivano conformemente
all’articolo 62.
3. Sino alla designazione di cui al comma 1,
la società Telecom Italia
continua ad essere incaricata di fornire il servizio universale quale definito
agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, sull’intero territorio nazionale.
Art. 59
Accessibilità delle tariffe
1. L’Autorità vigila sull’evoluzione
e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli
54, 55, 56 e 57, sono soggetti
agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate, con
particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori.
2. L’Autorità può prescrivere
che le imprese designate ai sensi dell’articolo 58 propongano ai consumatori
opzioni o formule tariffarie diverse
da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire
che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano
esclusi dall’accesso e dall’uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.
3. L’Autorità può prescrivere
alle imprese designate soggette agli obblighi di cui agli articoli 54, 55,
56 e 57 di applicare tariffe comuni,
comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare
limiti tariffari.
4. L’Autorità provvede affinche’, quando un’impresa designata e’ tenuta
a proporre opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le perequazioni
tariffarie geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le condizioni siano
pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio
di non discriminazione. L’Autorità può esigere la modifica o
la revoca di determinate formule tariffarie.
Art. 60
Controllo delle spese
1. Le imprese designate ai sensi dell’articolo
58, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di
cui agli articoli 54, 55, 56, 57
e 59, comma 2, definiscono le condizioni e modalità di fornitura in
modo tale che l’abbonato non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che
non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.
2. Le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 54,
55, 57 e 59, comma 2, forniscono le prestazioni e i servizi specifici di cui
all’allegato n. 4, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e
controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio.
3. L’Autorità vigila sui provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e può disporre
che qualora le prestazioni di cui al comma 2 sono ampiamente disponibili, non
si dà luogo all’imposizione degli obblighi di fornitura ivi prescritti.
Art. 61
Qualità del servizio fornito dalle imprese designate
1. L’Autorità provvede affinche’ tutte le imprese designate soggette
agli obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, pubblichino
informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del
servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio,
sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell’allegato n. 6. Le informazioni
pubblicate sono comunicate anche all’Autorità.
2. L’Autorità può inoltre specificare, previa definizione di
parametri idonei, norme supplementari di qualità del servizio per valutare
l’efficienza delle imprese nella fornitura dei servizi agli utenti finali disabili
e ai consumatori disabili. L’Autorità provvede affinche’ le informazioni
sull’efficienza delle imprese in relazione a detti parametri siano anch’esse
pubblicate e messe a sua disposizione.
3. L’Autorità specifica, con appositi provvedimenti, contenuto, forma
e modalità di pubblicazione delle informazioni, in modo da garantire
che gli utenti finali e i consumatori abbiano accesso a informazioni complete,
comparabili e di facile impiego.
4. L’Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate
ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell’articolo 54. Nel fissare
tali obiettivi, l’Autorità tiene conto del parere dei soggetti interessati,
applicando in particolare le modalità stabilite all’articolo 83.
5. L’Autorità controlla il rispetto
degli obiettivi qualitativi da parte delle imprese designate.
6. L’Autorità adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli obiettivi
qualitativi da parte dell’impresa, misure specifiche a norma del Capo II del
presente Titolo. L’Autorità può esigere una verifica indipendente
o una valutazione dei dati relativi all’efficienza, a spese dell’impresa interessata,
allo scopo di garantire l’esattezza e la comparabilità dei dati messi
a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale.
Art. 62
Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale
1. Qualora l’Autorità ritenga che la fornitura del servizio universale
di cui agli articoli da 53 a 60 possa comportare un onere ingiustificato per
le imprese designate a fornire tale servizio, prevede il calcolo dei costi
netti di tale fornitura. A tal fine, l’Autorità può:
a) procedere al calcolo del costo netto delle singole componenti dell’obbligo
del servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali
derivanti all’impresa designata per la fornitura del servizio universale, in
base alle modalità stabilite nell’allegato n. 11;
b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati
in base a un meccanismo di determinazione conforme all’articolo 58, comma 2.
2. I conti ovvero le altre informazioni su
cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale
di cui al comma 1, lettera a),
sono sottoposti alla verifica di un organismo indipendente dalle parti interessate,
avente specifiche competenze, incaricato dall’Autorità. I risultati
del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione
del pubblico sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell’Autorità.
I costi derivanti dalla verifica del servizio universale sono ricompresi nel
fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale,
istituito presso il Ministero, di cui all’allegato n. 11.
Art. 63
Finanziamento degli obblighi di servizio universale
1. Qualora, sulla base del calcolo del costo
netto di cui all’articolo 62, l’Autorità riscontri che un’impresa
designata e’ soggetta ad un onere ingiustificato, previa richiesta dell’impresa
stessa, ripartisce il costo netto
degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e servizi di
comunicazione elettronica utilizzando il fondo per il finanziamento del costo
netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero,
di cui all’allegato n. 11.
2. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di
cui agli articoli da 53 a 60, calcolato conformemente all’articolo 62. Le disposizioni
di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 dell’allegato n. 11, possono essere modificate,
all’occorrenza, con provvedimento dell’Autorità, sentito il Ministero.
3. Il sistema di ripartizione dei costi deve
rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non
discriminazione e proporzionalità,
in conformità all’articolo 2, commi 5, 6 e 7, dell’allegato n. 11. Ogni
anno, l’Autorità, tenuto conto delle condizioni di concorrenzialità del
mercato, può valutare l’opportunità di introdurre un meccanismo
di esenzione dalla contribuzione al fondo per le imprese che non superano determinati
livelli di fatturato e per quelle nuove entranti nel settore, tenendo conto
della loro situazione finanziaria.
4. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi
di servizio universale sono scorporati e definiti separatamente per ciascuna
impresa. Tali contributi non sono imposti alle imprese che non forniscono servizi
nel territorio nazionale.
Art. 64
Trasparenza
1. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione
del costo netto degli obblighi di servizio universale, l’Autorità pubblica
i principi di ripartizione dei costi di cui all’articolo 63 ed il sistema
applicato.
2. L’Autorità, nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale sulla riservatezza, pubblica una relazione annuale
che indichi il costo degli
obblighi di servizio universale, quale risulta dai calcoli effettuati, i contributi
versati da ogni impresa interessata e gli eventuali vantaggi commerciali di
cui abbiano beneficiato l’impresa o le imprese designate per la prestazione
del servizio universale.
Art. 65
Riesame dell’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale
1. Il Ministero, sentita l’Autorità, procede periodicamente al riesame
dell’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale di cui al
presente Capo, al fine di individuare, sulla base degli orientamenti della
Commissione europea e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale
in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, a
quali servizi, e in che misura, si applichino le disposizioni di cui all’articolo
58. Il riesame e’ effettuato per la prima volta entro un anno dalla data di
entrata in vigore del Codice, e successivamente ogni due anni.
Sezione II
Controlli sugli obblighi delle imprese che dispongono di un significativo
potere di mercato su mercati specifici
Art. 66
Verifica e riesame degli obblighi
1. Fintantoche’ non sia effettuato un riesame e adottata una decisione ai
sensi della procedura di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi preesistenti
relativi:
a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l’uso
della rete telefonica pubblica;
b) alla selezione o preselezione del vettore;
c) alle linee affittate.
2. L’Autorità, secondo la procedura e i termini di cui all’articolo
19, provvede ad effettuare un’analisi del mercato, per decidere se mantenere,
modificare o abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio. Le misure
adottate sono soggette alla procedura di cui all’articolo 12. Fino all’effettuazione
di tale analisi, conservano efficacia le deliberazioni adottate dall’Autorità,
relativamente ai predetti obblighi, sulla base della normativa previgente.
Art. 67
Controlli normativi sui servizi al dettaglio
1. L’Autorità, qualora in esito all’analisi
del mercato realizzata a norma dell’articolo 66, comma 2, accerti che un
determinato mercato al dettaglio
identificato conformemente all’articolo 18 non e’ effettivamente concorrenziale
e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dal Capo III del presente
Titolo o dall’articolo 69 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 13, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come
imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su un dato mercato
al dettaglio ai sensi dell’articolo 17.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 si basano
sulla natura della restrizione della concorrenza accertata e sono proporzionati
e giustificati alla luce degli
obiettivi di cui all’articolo 13. Tali obblighi possono includere prescrizioni
affinche’ le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano
l’ingresso sul mercato ne’ limitino la concorrenza fissando prezzi predatori,
non privilegino ingiustamente determinati utenti finali, non accorpino in modo
indebito i servizi offerti. Qualora le pertinenti misure relative alla vendita
all’ingrosso, alla selezione e alla preselezione del vettore non consentano
di realizzare l’obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e l’interesse
pubblico, l’Autorità, nell’esercizio del proprio potere di sorveglianza
sui prezzi, può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati
massimali per i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di
orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili.
3. L’Autorità, a richiesta, comunica alla Commissione europea informazioni
in merito alle modalità di controllo sui servizi al dettaglio e, se
del caso, ai sistemi di contabilità dei costi impiegati da tali imprese.
4. L’Autorità provvede affinche’ ogni impresa, soggetta a regolamentazione
delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio, applichi
i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. L’Autorità può specificare
la forma e il metodo contabile da utilizzare. La conformità al sistema
di contabilità dei costi e’ verificata da un organismo indipendente
dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall’Autorità.
L’Autorità provvede affinche’ ogni anno sia pubblicata una dichiarazione
di conformità.
5. Fatti salvi l’articolo 59, comma 2 e l’articolo
60, l’Autorità non
applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 in mercati
geografici o tipologie di utenza per i quali abbia accertato l’esistenza di
una concorrenza effettiva, anche mediante l’analisi dinamica di cui all’articolo
19, comma 5.
Art. 68
Controlli sull’insieme minimo di linee affittate
1. L’Autorità qualora, in esito all’analisi di mercato realizzata a
norma dell’articolo 66, comma 2, accerti che il mercato per la fornitura di
parte o della totalità dell’insieme minimo di linee affittate non e’
effettivamente concorrenziale, individua le imprese aventi significativo potere
di mercato in tale mercato nella totalità o in parte del territorio
nazionale, in conformità all’articolo 17. L’Autorità impone a
dette imprese obblighi relativi alla fornitura dell’insieme minimo di linee
affittate, come indicato nell’elenco di norme pubblicate sulla Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee di cui all’articolo 20, nonche’ le condizioni
indicate nell’allegato n. 8 per detta fornitura in relazione a tali specifici
mercati delle linee affittate.
2. L’Autorità, qualora in esito all’analisi
di mercato realizzata a norma dell’articolo 66, comma 2, accerti che un mercato
rilevante per la fornitura
dell’insieme minimo di linee affittate e’ effettivamente concorrenziale, revoca
gli obblighi di cui al comma 1 relativi a tale specifico mercato.
3. L’insieme minimo di linee affittate e le
relative caratteristiche armonizzate, nonche’ le norme correlate, sono pubblicate
nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee nell’ambito dell’elenco di norme di cui all’articolo
20.
Art. 69
Selezione del vettore e preselezione del vettore
1. L’Autorità prescrive alle imprese
che dispongono di un significativo potere di mercato per la fornitura di
collegamenti alla rete telefonica pubblica
in postazione fissa e relativa utilizzazione, a norma dell’articolo 66, comma
2, di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore
interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico:
a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del vettore;
b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di annullare
la preselezione, per ogni singola chiamata digitando un codice di selezione
del vettore.
2. Le richieste degli utenti relative all’attivazione
di tali opzioni in altre reti o secondo altre modalità sono esaminate
con la procedura di analisi del mercato stabilita dall’articolo 19 e attuate
conformemente all’articolo
49.
3. L’Autorità provvede affinche’ i prezzi dell’accesso e dell’interconnessione
correlata alle opzioni di cui al comma 1 siano orientati ai costi e gli eventuali
addebiti per gli abbonati non disincentivino il ricorso a tali possibilità.
Sezione III
Diritti degli utenti finali
Art. 70
Contratti
1. I consumatori, qualora si abbonano a servizi
che forniscono la connessione o l’accesso alla rete telefonica pubblica,
hanno diritto di stipulare contratti
con una o più imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica
almeno:
a) la denominazione e l’indirizzo del fornitore del servizio;
b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il
tempo necessario per l’allacciamento iniziale;
c) i tipi di servizi di manutenzione offerti;
d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonche’ le modalità secondo
le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte
le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione;
e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi
e del contratto;
f) le disposizioni relative all’indennizzo e al rimborso applicabili qualora
non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;
g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle
controversie ai sensi dell’articolo 84.
2. L’Autorità vigila sull’applicazione di quanto disposto ai fini di
cui al comma 1 e può estendere gli obblighi di cui al medesimo comma
affinche’ sussistano anche nei confronti di altri utenti finali.
3. I contratti stipulati tra consumatori e
fornitori di servizi di comunicazione elettronica diversi dai fornitori di
connessione o accesso alla rete telefonica
pubblica devono contenere le informazioni elencate nel comma 1. L’Autorità può estendere
tale obbligo affinche’ sussista anche nei confronti di altri utenti finali.
4. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali,
all’atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali.
Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese,
di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto
di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.
5. L’utente finale che utilizzi, o dia modo
ad altri di utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni o attività contro la morale o l’ordine
pubblico o arrecare molestia o disturbo alla quiete privata, decade dal contratto
di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra responsabilità prevista
dalle leggi vigenti.
6. Rimane ferma l’applicazione delle norme e delle disposizioni in materia
di tutela dei consumatori.
Art. 71
Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
1. L’Autorità assicura che informazioni
trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonche’ alle
condizioni generali vigenti in
materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico,
siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle
disposizioni dell’allegato n. 5.
2. L’Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano
agli utenti finali, ove opportuno, e ai consumatori di valutare autonomamente
il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive.
Art. 72
Qualità del servizio
1. L’Autorità, dopo aver effettuato la consultazione di cui all’articolo
83, può prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali,
informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi
offerti. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all’Autorità prima
della pubblicazione.
2. L’Autorità precisa, tra l’altro, i parametri di qualità del
servizio da misurare, nonche’ il contenuto, la forma e le modalità della
pubblicazione, per garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni
complete, comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri,
le definizioni e i metodi di misura indicati nell’allegato n. 6.
Art. 73
Integrità della rete
1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie
per garantire l’integrità della
rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in caso di incidenti gravi
di rete o nei casi di forza maggiore o calamità naturali, la disponibilità della
rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione fissa.
Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione
fissa devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l’accesso ininterrotto
ai servizi di emergenza.
Art. 74
Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo
1. L’Autorità vigila sull’interoperabilità delle
apparecchiature di televisione digitale di consumo, secondo le disposizioni
di cui all’allegato
n. 7, e, se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie
per garantirla.
Art. 75
Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi
1. L’Autorità provvede affinche’ sia
rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al
pubblico ad essere inseriti negli elenchi
di cui all’articolo 55, comma 1, lettera a).
2. L’Autorità provvede affinche’ le
imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta
ragionevole di rendere disponibili
le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi
di consultazione, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate
ai costi e non discriminatorie.
3. L’Autorità provvede affinche’ sia
rispettato il diritto degli utenti finali collegati alla rete telefonica
pubblica all’accesso ai servizi di assistenza
mediante operatore e ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell’articolo
55, comma 1, lettera b).
4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente
ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all’articolo 55.
5. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatte salve le disposizioni in materia
di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni.
Art. 76
Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo
1. Il Ministero provvede affinche’, oltre ad
altri eventuali numeri di emergenza nazionali, indicati nel piano nazionale
di numerazione, gli utenti finali di
servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di
telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di
soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo ‘112’. Le chiamate
al numero di emergenza unico europeo ‘112’ devono ricevere adeguata risposta
ed essere trattate nel modo più conforme alla struttura dei servizi
di soccorso e in maniera compatibile con le possibilità tecnologiche
delle reti. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’Autorità in merito
alla disponibilità dei numeri, e sono recepiti dall’Autorità nel
piano nazionale di numerazione; in sede di prima applicazione sono confermati
i numeri di emergenza stabiliti dall’Autorità con la deliberazione 9/03/CIR.
2. Il Ministero provvede affinche’, per ogni
chiamata al numero di emergenza unico europeo ‘112’, gli operatori esercenti
reti telefoniche pubbliche mettano
a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso e di
protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni
relative all’ubicazione del chiamante.
3. Il Ministero assicura che i cittadini siano adeguatamente informati in
merito all’esistenza e all’uso del numero di emergenza unico europeo ‘112’.
Art. 77
Prefissi telefonici internazionali
1. Il prefisso ’00’ costituisce il prefisso
internazionale normalizzato. L’Autorità può introdurre
o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche
tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due
Stati membri. Gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico
ubicati in tali località sono adeguatamente informati dell’esistenza
di tali disposizioni.
2. L’Autorità provvede affinche’ gli
operatori esercenti reti telefoniche pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata
effettuata da o verso lo spazio di
numerazione telefonica europeo, fatta salva la loro esigenza di recuperare
il costo dell’inoltro della chiamata sulla loro rete.
Art. 78
Numeri non geografici
1. L’Autorità provvede affinche’ gli utenti finali di altri Stati membri
abbiano la possibilità di accedere, se tecnicamente ed economicamente
fattibile, a numeri non geografici attribuiti sul territorio nazionale, salvo
il caso in cui l’abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare
l’accesso ai chiamanti situati in determinate zone geografiche.
Art. 79
Fornitura di prestazioni supplementari
1. L’Autorità può obbligare gli operatori esercenti reti telefoniche
pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate
nell’allegato n. 4, parte B, se ciò e’ fattibile sul piano tecnico e
praticabile su quello economico.
2. L’Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella
totalità o in parte del territorio nazionale se ritiene, tenuto conto
del parere delle parti interessate, che l’accesso a tali prestazioni sia sufficiente.
3. Fatto salvo l’articolo 60, comma 2, l’Autorità può imporre
alle imprese gli obblighi in materia di cessazione del servizio, di cui all’allegato
n. 4, parte A, lettera e), come requisiti generali.
Art. 80
Portabilità del numero
1. L’Autorità assicura che tutti gli
abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi
di telefonia mobile, che ne facciano
richiesta conservino il proprio o i propri numeri, indipendentemente dall’impresa
fornitrice del servizio:
a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico;
b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
2. Il comma 1 non si applica alla portabilità del
numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.
3. L’Autorità provvede affinche’ i prezzi dell’interconnessione correlata
alla portabilità del numero siano orientati ai costi e gli eventuali
oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo alla richiesta
di tali prestazioni.
4. L’Autorità non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilità del
numero che comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo
tariffe al dettaglio specifiche o comuni.
Art. 81
Obblighi di trasmissione
1. Eventuali obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi radiofonici
e televisivi sono disciplinati dalle disposizioni di legge in materia di radiodiffusione
sonora e televisiva.
Sezione IV
Disposizioni finali in materia di servizio universale e di diritti degli utenti
Art. 82
Servizi obbligatori supplementari
1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni,
sentita la Conferenza Unificata, possono essere resi accessibili al pubblico
servizi supplementari rispetto
ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti dalla Sezione
I del presente Capo; in tal caso, tuttavia, non può essere prescritto
un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda la partecipazione
di specifiche imprese.
Art. 83
Consultazione dei soggetti interessati
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo
11, il Ministero e l’Autorità,
nell’ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi
di consultazione, del parere degli utenti finali e dei consumatori, inclusi,
in particolare, gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese
che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni
attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando
hanno un impatto significativo sul mercato.
2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi
formulati dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono mettere
a punto meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di
servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando,
fra l’altro, codici di condotta, nonche’ norme di funzionamento e controllandone
l’applicazione.
Art. 84
Risoluzione extragiudiziale delle controversie
1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo
1, commi 11, 12 e 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure
extragiudiziali trasparenti, semplici
e poco costose per l’esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori
e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente Capo, tali
da consentire un’equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei
casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo.
2. L’Autorità, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, anche
ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove
la creazione, con l’attuale dotazione di personale e con i beni strumentali
acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza
di spesa, ad un adeguato livello territoriale, di uffici e di servizi on-line
per l’accettazione di reclami, incaricati di facilitare l’accesso dei consumatori
e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.
3. Se nelle controversie sono coinvolti soggetti
di altri Stati membri, l’Autorità si
coordina con le altre Autorità di regolamentazione interessate per pervenire
alla risoluzione della controversia.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale
delle controversie e, fino all’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e
2, quelle vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie
alla data di pubblicazione del Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 85
Notifica alla Commissione europea
1. L’Autorità notifica alla Commissione
europea, provvedendo poi ad aggiornarlo immediatamente in caso di eventuali
modifiche, l’elenco delle imprese
designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all’articolo
58, comma 1.
2. L’Autorità notifica alla Commissione
europea l’elenco delle imprese che dispongono di un significativo potere
di mercato ai sensi delle disposizioni
della Sezione II del presente Capo, nonche’ gli obblighi ad esse prescritti
conformemente alle disposizioni medesime. Ogni eventuale cambiamento avente
un’incidenza sugli obblighi prescritti alle imprese o sulle imprese interessate
ai sensi delle disposizioni del presente Capo e’ notificato senza indugio alla
Commissione europea.
Capo V
Disposizioni relative a reti ed impianti
Art. 86
Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio
1. Le autorità competenti alla gestione
del suolo pubblico adottano senza indugio le occorrenti decisioni e rispettano
procedure trasparenti, pubbliche
e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell’esaminare
le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:
a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto
di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;
b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse,
ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse
da quelle fornite al pubblico.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali
e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione e condivisione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione,
di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere
di urbanizzazione primaria
di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori,
e ad esse si applica la normativa vigente in materia.
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei
beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, nonche’ le disposizioni
a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976,
n. 898.
5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica
e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989, n.
160, ed al codice della navigazione.
6. L’Autorità vigila affinche’, laddove le amministrazioni dello Stato,
le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell’articolo
6, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono
reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un’effettiva separazione
strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al
comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.
7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici,
i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le
disposizioni di attuazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della
legge 22 febbraio 2001, n.
36.
8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione
elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti
ispettorati territoriali del
Ministero la descrizione di ciascun impianto installato, sulla base dei modelli
A e B dell’allegato n. 13. I soggetti interessati alla realizzazione delle
opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono al Ministero copia dei modelli
C e D del predetto allegato n. 13. Il Ministero può delegare ad altro
Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte le comunicazioni trasmessegli.
Art. 87
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
1. L’installazione di infrastrutture per impianti
radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi
ultimi e, in specie, l’installazione
di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi
di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni
elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione
dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate
alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonche’ per reti radio
a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate,
viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo
competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti
di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti
uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge
22 f ebbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L’istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui
al comma 1 e’ presentata all’Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati.
Al momento della presentazione della domanda, l’ufficio abilitato a riceverla
indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L’istanza, conforme al modello di cui al
modello A dell’allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione
su supporti informatici e destinato
alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine
industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge
22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso
l’utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non
appena emanate. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza
a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione
di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale
od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati,
e’ sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti
dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all’allegato
n. 13.
4. Copia dell’istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente
all’Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla
comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l’istanza,
pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere,
per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza,
il rilascio di
dichiarazioni e l’integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione
documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso,
il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di
ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte
i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonche’
dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36, ed un rappresentante dell’Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi
entro trenta giorni dalla prima convocazione. L’approvazione, adottata a
maggioranza dei presenti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale
altresi’ come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dei lavori. Della convocazione e dell’esito della conferenza viene
tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta
dalla conferenza di servizi, sia espresso da un’Amministrazione preposta alla
tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico,
la decisione e’ rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in
quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce
di attività di cui al
presente articolo, nonche’ quelle relative alla modifica delle caratteristiche
di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora,
entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda,
fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato
un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi
per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione
amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio
di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero
dalla formazione del silenzio-assenso.
Art. 88
Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico
1. Qualora l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l’effettuazione di
scavi e l’occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti
a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali
e, ove non predisposti, al modello C di cui all’allegato n.13, all’Ente locale
ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere,
per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell’istanza,
il rilascio di dichiarazioni
e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuta integrazione
documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione dell’istanza, il responsabile del procedimento può convocare,
con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono
parte le figure soggettive direttamente
interessate dall’installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi
entro trenta giorni dalla prima convocazione. L’approvazione, adottata a
maggioranza dei presenti, sostituisce
ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale
altresi’ come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta
dalla conferenza di servizi, sia espresso da un’Amministrazione preposta alla
tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico,
la decisione e’ rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in
quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all’articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
6. Il rilascio dell’autorizzazione comporta
l’autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonche’
la concessione del suolo o sottosuolo
pubblico necessario all’installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere
a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata,
infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda,
senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima
si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque
di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine e’
ridotto a trenta giorni.
8. Qualora l’installazione delle infrastrutture
di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati,
l’istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui all’allegato n. 13,
viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata
in una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale, convocata dal comune
di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata
anche su iniziativa del soggetto interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza
di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione.
L’approvazione, adottata a maggioranza
dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
amministrazioni e vale altresi’ come dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli
12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327. Della convocazione e dell’esito della conferenza viene tempestivamente
informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un’Amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione e’ rimessa al Consiglio dei Ministri
e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni
di cui all’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all’articolo
93, nessuna altra indennità e’
dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari
di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico
o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione
elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali
e’ affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza
semestrale, i programmi relativi
a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai
titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive
attività strumentali ed, in specie, delle attività di installazione
delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di
manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero,
ovvero ad altro Ente all’uopo delegato, con le stesse modalità di cui
all’articolo 89, comma 3, per consentirne l’inserimento in un apposito archivio
telematico consultabile dai titolari dell’autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici
servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l’obbligo, sulla base di accordi
commerciali a condizioni eque
e non discriminatorie, di consentire l’accesso alle proprie infrastrutture
civili disponibili, a condizione che non venga turbato l’esercizio delle rispettive
attività istituzionali.
Art. 89
Coubicazione e condivisione di infrastrutture
1. Quando un operatore che fornisce reti di
comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private
ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia
di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione
di cui al presente Capo, l’Autorità, anche mediante l’adozione di specifici
regolamenti, incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture
o proprietà.
2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione
e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge
1° agosto 2002, n. 166, e dal
comma 3 del presente articolo, quando gli operatori non dispongano di valide
alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell’ambiente, alla salute
pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione
urbana o rurale, l’Autorità può richiedere ed eventualmente imporre
la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione fisica,
ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica od adottare
ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto dopo
un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell’articolo 11, stabilendo
altresi’ i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture
o delle proprietà.
3. Qualora l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica
comporti l’effettuazione di scavi all’interno di centri abitati, gli operatori
interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico
al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il suo inserimento in
un apposito archivio telematico, affinche’ sia agevolata la condivisione dello
scavo con altri operatori e la coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica
conformi alle norme tecniche UNI e CEI. L’avvenuta comunicazione in forma elettronica
del progetto costituisce un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni
di cui all’articolo 88.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni,
a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di
cui al comma 3, gli operatori
interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione
elettronica, possono concordare, con l’operatore che ha già presentato
la propria istanza, l’elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere.
In assenza di accordo tra gli operatori, l’Ente pubblico competente rilascia
i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle
domande.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure
stabilite all’articolo 88.
Art. 90
Pubblica utilità – Espropriazione
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica
ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti
per la funzionalità di
detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli
12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica
e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati
di pubblica utilità con
decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico
interesse.
3. Per l’acquisizione patrimoniale dei beni
immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui
ai commi 1 e 2, può esperirsi la
procedura di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano
andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario
componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da
valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.
Art. 91
Limitazioni legali della proprietà
1. Negli impianti di reti di comunicazione
elettronica di cui all’articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio
possono passare, anche senza
il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche
o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre
aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all’appoggio di
antenne, di sostegni, nonche’ al passaggio di condutture, fili o qualsiasi
altro impianto, nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare
le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa
da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario e’ tenuto a sopportare il
passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di
accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di
cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo
al proprietario non e’ dovuta alcuna indennità.
6. L’operatore incaricato del servizio può agire
direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative
al passaggio ed alla installazione
delle infrastrutture.
Art. 92
Servitù
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 91,
le servitù occorrenti
al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate
dall’articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante, sono imposte,
in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio
deve essere consentito dall’autorità competente
ed e’ subordinato all’osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi
in apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal progetto degli
impianti e del piano descrittivo dei luoghi, e’ diretta all’autorità competente che, ove ne ricorrano
le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l’indennità dovuta
ai sensi dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 e’ integrata
dall’articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della
servitù e’ ammesso
ricorso ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da
riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al
fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque
innovazione, ancorche’ essa importi la rimozione od il diverso collocamento
degli impianti, dei fili e dei cavi, ne’ per questi deve alcuna indennità,
salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento
amministrativo che costituisce la servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli,
nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, e’ tenuto al
rimborso della somma ricevuta, detratto l’equo compenso per l’onere già subito.
9. La giurisdizione in materia di imposizione
di servitù spetta in
via esclusiva al giudice amministrativo.
Art. 93
Divieto di imporre altri oneri
1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono
imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione
elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione
elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne l’Ente locale, ovvero l’Ente
proprietario, dalle spese necessarie
per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte
dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola
d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale. Nessun altro
onere finanziario o reale può essere imposto, in base all’articolo 4
della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell’esecuzione delle opere
di cui al Codice, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche
di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto
dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell’eventuale contributo
una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all’articolo 47,
comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Art. 94
Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei
concessionari
1. Per la realizzazione e la manutenzione di
reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso
delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario,
all’interno delle reti di recinzione.
2. La servitù e’ imposta con decreto
del Ministro delle comunicazioni, sentito il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti.
3. Prima della emanazione del decreto d’imposizione
della servitù,
il Ministero trasmette all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio
competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L’ufficio provinciale
dell’Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito
e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all’effettiva
diminuzione del valore del fondo, all’onere che ad esso si impone ed al contenuto
della servitù.
4. Il Ministro delle comunicazioni emana il
decreto d’imposizione della servitù,
determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento
o del deposito dell’indennità. Il decreto viene notificato alle parti
interessate.
5. L’inizio del procedimento per l’imposizione
della servitù deve essere
preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio
di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell’autostrada,
previo, in ogni caso, parere dell’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio
competente sull’ammontare dell’indennità da corrispondere per la servitù stessa.
6. Qualora il concessionario proprietario dell’autostrada
dovesse provvedere all’allargamento od a modifiche e spostamenti della sede
autostradale per esigenze
di viabilità, e l’esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i
cavi di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al
proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata
delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche
quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.
7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a proprie
cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla
nuova sede che il concessionario proprietario dell’autostrada e’ tenuto a mettere
a disposizione.
8. Le disposizioni del presente articolo sono
integrate da quelle di cui agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto
2002, n. 166.
9. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano
le norme di cui al presente Capo.
Art. 95
Impianti e condutture di energia elettrica – Interferenze
1. Nessuna conduttura di energia elettrica,
anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita,
modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente
ottenuto il nulla osta del Ministero
ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione
della energia elettrica.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 e’ rilasciato dall’ispettorato del Ministero,
competente per territorio, per le linee elettriche:
a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe
adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062;
b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee
di comunicazione elettronica;
c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall’articolo 113
del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che abbiano
interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i competenti organi
del Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da precisare non oltre
sei mesi dalla data di presentazione dei progetti.
4. Per l’esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia
elettrica e sui relativi atterraggi, e’ necessario sempre il preventivo consenso
del Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli
sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell’esercente
delle condutture.
5. Nessuna tubazione metallica sotterrata,
a qualunque uso destinata, può essere
costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato
preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero.
6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere
delegate ad organi periferici con decreto del Ministro delle comunicazioni,
sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.
7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze
con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla osta e’ rilasciato
dal capo dell’ispettorato del Ministero, competente per territorio.
8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi
di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per
gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale
delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere
osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati
e tubazioni metalliche sotterrate.
9. Qualora, a causa di impianti di energia
elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio
di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità,
lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i
disturbi, a norma dell’articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 96
Prestazioni obbligatorie
1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate
a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle
competenti autorità giudiziarie
sono obbligatorie per gli operatori; i tempi ed i modi sono concordati con
le predette autorità fino all’approvazione del repertorio di cui al
comma 2.
2. Le prestazioni relative alle richieste di
intercettazioni sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono
stabiliti le modalità ed
i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi specifici,
nonche’ il ristoro dei costi sostenuti. La determinazione dei suddetti costi
non potrà in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato rispetto a quelli derivanti dall’applicazione del listino di cui
al comma 4. Il repertorio e’ approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, da emanarsi entro
centottanta giorni dall’entrata in vigore del Codice.
3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di cui
al comma 2, si applica l’articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2, continua ad applicarsi
il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104
del 7 maggio 2001.
5. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni
di cui al comma 2 gli operatori hanno l’obbligo di negoziare tra loro le
modalità di interconnessione
allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità delle prestazioni
stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa
ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.
Art. 97
Danneggiamenti e turbative
1. Chiunque esplichi attività che rechi,
in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle
opere ed agli oggetti ad essi
inerenti e’ punito ai sensi dell’articolo 635, secondo comma, n. 3, del codice
penale.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, e’ vietato arrecare disturbi
o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle opere
ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente, in
via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La violazione
del divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da 500,00 a 5.000,00 euro.
Art. 98
Sanzioni
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi
di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di
reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico senza la
relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce
reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 250.000,00,
da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. Se il fatto riguarda
la installazione o l’esercizio di impianti radioelettrici, la sanzione minima
e’ di euro 5.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o
l’esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica
la pena della reclusione da uno a tre anni.
La pena e’ ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo
ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo e’ punito
con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore e’
tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei diritti
amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli articoli 34 e
35, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un
periodo non inferiore all’anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti
dall’Autorità giudiziaria
e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il trasgressore
non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a
suggellare, rimuovere o sequestrare l’impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti
di cui al comma 2 per più di
due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di
reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico in difformità a
quanto dichiarato ai sensi dell’articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo
32, ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti,
dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall’Autorità, gli
stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste
dal Ministero e dall’Autorità,
nell’ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti
l’esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano
le pene previste dall’articolo 2621 del codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini
ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo
le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00. Se l’inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati dall’Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni
relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun
soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al
2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso
soggetto nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della
contestazione, relativo al mercato al quale l’inottemperanza si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e 9,
e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi
di cui agli articoli 34 e 35, nei
termini previsti dall’allegato n. 10, se la violazione e’ di particolare gravità,
o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero o l’Autorità,
secondo le rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la
sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi, o
la revoca dell’autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. Nei
predetti casi, il Ministero o l’Autorità, rimangono esonerati da ogni
altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun
indennizzo nei confronti dell’impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni
contenute nel Capo III del presente Titolo, nonche’ nell’articolo 80, il
Ministero o l’Autorità, secondo
le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti
sugli operatori di cui all’articolo 96, il Ministero commina una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00
ad euro 250.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi e’ di particolare
gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il
Ministero può disporre la sospensione dell’attività per un periodo
non superiore a due mesi o la revoca dell’autorizzazione generale. In caso
di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell’allegato
n. 1, il Ministero dispone la revoca dell’autorizzazione generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 8
dell’articolo 95, indipendentemente dalla sospensione dell’esercizio e salvo
il promuovimento dell’azione penale per eventuali reati, il trasgressore e’
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni
di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l’Autorità,
secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00.
17. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal Codice, le sanzioni
di cui all’articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n.
249.
TITOLO III
RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 99
Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica
ad uso privato
1. L’attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi
di comunicazioni elettroniche ad uso privato e’ libera ai sensi dell’articolo
3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni
introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano
un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti
all’Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate
da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile,
della sanità pubblica e della tutela dell’ambiente, poste da specifiche
disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del
Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai
cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel caso
in cui lo Stato di appartenenza
applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena
reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali
cui l’Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. L’attività di installazione ed esercizio di reti
o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di
quanto previsto al comma 5,
e’ assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione
della dichiarazione di cui al comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione
resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della
persona giuridica,
o da soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di installare o esercire
una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce
denuncia di inizio attività. Il soggetto interessato e’ abilitato ad
iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta presentazione.
Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione,
verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti
e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati
entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d’uso
di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all’articolo 105, nonche’
la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica
per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario,
possessore o detentore purche’ contigui, ovvero nell’ambito dello stesso edificio
per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purche’
non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti
dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore
o detentore si considerano contigui anche se separati, purche’ collegati da
opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio
pedonale o di mezzi.
Art. 100
Impianti di amministrazioni dello Stato
1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell’interesse
esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all’esercizio di impianti
di comunicazione
elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, e’ necessario il consenso
del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche dell’impianto ed
alle modalità di svolgimento del servizio.
2. Il consenso di cui al comma 1 non e’ richiesto per le necessità di
ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione
con altre reti e’ necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.
3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi
internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonche’ ai Paesi membri
degli stessi organismi,
nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilità di
eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di comunicazione elettronica.
Art. 101
Traffico ammesso
1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare
le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti
attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per
conto terzi.
2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza,
a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero
può affidare, per la durata dell’emergenza, a titolari di autorizzazione
generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero
stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni
sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.
3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2,
sono emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio
superiore delle comunicazioni.
Art. 102
Violazione degli obblighi.
1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad
uso privato, senza aver ottenuto il diritto d’uso della frequenza da utilizzare,
e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00
euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad
uso privato, senza aver conseguito l’autorizzazione generale, e’ punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore e’ tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari
ai contributi di cui all’articolo 116, commisurati al periodo di esercizio
abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all’anno.
4. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica
ad uso privato in difformità da quanto indicato nel provvedimento
di concessione del diritto d’uso di frequenza e’ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria
da 500,00 a 5.000,00 euro.
5. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica
ad uso privato in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni
generali e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a
2.500,00 euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa,
di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo,
sono tenuti
a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma
non può essere inferiore al contributo previsto per un anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria,
e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore
non provveda a disattivare l’impianto ritenuto abusivo, può procedere
direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare
l’impianto stesso.
8. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni di cui
al presente articolo, spetta al Ministero.
Art. 103
Sospensione – revoca – decadenza
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice,
ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l’autorizzazione
generale
può essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell’applicazione del comma
1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dall’autorizzazione generale e’ pronunciata quando venga meno
uno dei requisiti previsti dal Codice.
Capo II
CATEGORIE DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Art. 104
Attività soggette ad autorizzazione generale
1. L’autorizzazione generale e’ in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo
esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione
di frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto
fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto
dall’articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di
tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione
da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con
gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono
a tale categoria le stazioni di radioamatore nonche’ le stazioni e gli impianti
di cui all’articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare
l’autorizzazione generale e’ richiesta nel caso:
2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS,
ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico
ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso
sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo
delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza
notturna;
2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese
industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo
o di radiodiffusione;
2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti
la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l’emergenza, fra piccole
imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonche’
per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive
ed agonistiche;
2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali
sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve
distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8).
3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione
della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni
(CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi all’installazione od esercizio di reti
locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan
operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti
dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature
sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 105
Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo,
senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati
a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC
70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell’ambito del fondo, ai sensi dell’articolo
99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell’ambito del fondo, ai sensi
dell’articolo 99, comma 5;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l’individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in “banda cittadina – CB”, sempre che
per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva
e l’adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi
le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali
e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli
ascoltatori. Rimane fermo l’obbligo di rendere la dichiarazione di cui all’articolo
145.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici
realizzati nel fondo ai sensi dell’articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali
non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi
gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature
sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 106
Obblighi dei rivenditori.
1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti
o trasmittenti devono applicare sull’involucro o sulla fattura la indicazione
che l’apparecchio
non può essere impiegato senza l’autorizzazione generale di cui all’articolo
99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all’articolo 105.
Art. 107
Autorizzazione generale
1. Per conseguire un’autorizzazione generale all’espletamento
delle attività di
cui all’articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato e’ tenuto
a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato
nell’allegato n. 14, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed
una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento
dei contributi di cui all’allegato n. 25, nonche’ il rispetto delle norme di
sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.
2. Alla dichiarazione di cui all’allegato n. 14 deve essere acclusa la domanda
di concessione dei diritti d’uso di frequenza, corredata dalla documentazione
seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle
normative tecniche vigenti, finalizzato all’uso ottimale dello spettro radio
con particolare riferimento, fra l’altro, alle aree di copertura, alla potenza
massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori;
il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, e’ elaborato secondo i modelli
di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione
tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare,
esso deve indicare:
1) il tipo, l’ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si
intende gestire, di cui si propone l’utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all’allegato
n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia,
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa
di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d’uso delle
frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo
all’esercizio dell’autorizzazione generale in concomitanza con l’intervenuta
comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato
quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso
in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle
posizioni orbitali dei satelliti.
4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall’autorizzazione
generale non discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva
delle frequenze assegnate.
5. Il soggetto che intende espletare le attività di
cui all’articolo 104, comma 1, lettera b), e’ tenuto a presentare al Ministero
una dichiarazione
conforme al modello riportato nell’allegato n. 17.
6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l’interessato, le
indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche
da impiegare, ove previsti, e l’impegno ad osservare specifici obblighi quali
quello del pagamento dei contributi di cui all’allegato n. 25, nonche’ quello
dell’osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute
della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata
la documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio
di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate
e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all’allegato
n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia,
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dell’avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso
delle spese riguardanti l’attività di vigilanza e controllo relativo
al primo anno dal quale decorre l’autorizzazione generale.
7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l’interessato,
sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede
al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo dell’autorizzazione
generale.
8. Qualora il Ministero ravvisi che l’attività oggetto dell’autorizzazione
generale non può essere iniziata o proseguita, l’interessato ha diritto
al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.
9. Nei casi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1), il soggetto
e’ tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui
al modello riportato nell’allegato n. 18.
10. Nei casi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2), il soggetto
e’ tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui
al modello riportato nell’allegato n. 19. Per la compilazione della dichiarazione
si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera
a).
11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 e’ effettuata da organizzazioni
nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare,
a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radioricevitore sulla
frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l’ascolto
di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.
12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonche’ la domanda di
cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare
essenziali ed ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il
Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni
stesse, le integrazioni necessarie, che l’interessato e’ tenuto a fornire entro
trenta giorni dalla richiesta.
13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni
di cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d’uso,
revoca l’autorizzazione
generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per una sola
volta, a richiesta dell’interessato.
14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa
documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione
della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.
15. Il titolare dell’autorizzazione generale e’ tenuto a conservare copia
della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.
16. Le autorizzazioni generali di cui all’articolo 104, comma
1, lettere a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto
qualsiasi forma,
previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla
presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario,
può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei
requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto
delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il termine e’ interrotto
per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore
e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti
chiarimenti o documenti.
Capo III
RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE
Art. 108
Reciprocità
1. Il rilascio di autorizzazione per l’impianto e l’uso di
stazioni trasmittenti e riceventi può essere accordato, a condizioni di piena reciprocità,
da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche
straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si
trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate
nei successivi articoli.
2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli Enti internazionali,
cui in virtù di accordi internazionali siano riconosciute nel territorio
nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti
alle rappresentanze diplomatiche.
3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti
accordi, che regolano anche la materia dell’impianto e dell’esercizio di stazioni
radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze
stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni, salvo integrazione tecnica
degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.
Art. 109
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all’articolo 108,
fermo restando il disposto del comma 3 dell’articolo stesso, può essere
accordata in seguito alla stipulazione di un’apposita convenzione da sottoscriversi
dal
responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno
essere inserite le seguenti clausole:
a) l’uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale
di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza,
escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento
con altri Paesi;
b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella
necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;
c) l’esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente
idoneo;
d) l’esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare
i servizi di comunicazione elettronica;
e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per
la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall’esercizio
della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere l’autorizzazione
generale o revocarla;
f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate
dal Ministero.
2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi
diplomatiche italiane all’estero siano suscettibili, per speciali accordi
intervenuti o
per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte ad ispezione
ed a controlli da parte delle autorità di quel Paese, analoga potestà di
ispezione e di controllo dovrà essere stabilita nella convenzione che
la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con
lo Stato italiano per l’impianto e l’esercizio di stazioni radioelettriche
nella propria sede diplomatica.
Art. 110
Domanda per il rilascio dell’autorizzazione
1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all’articolo
108, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero
degli affari esteri, specificando
le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l’impiego delle
apparecchiature.
2. L’autorizzazione e’ rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole
del Ministero degli affari esteri.
3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle
quali e’ subordinato l’impianto e l’esercizio degli apparati, il termine
di scadenza e le modalità per
l’eventuale rinnovo.
Art. 111
Revoca
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 108 possono essere
revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza
diplomatica straniera,
delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresì, essere
revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio,
in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile
del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Art. 112
Validità
1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci
anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell’ultimo
anno di validità.
2. L’interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore,
rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con
sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalità prescritte
per le dichiarazioni dall’articolo 107.
3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee
con validità inferiore
all’anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui all’allegato
n. 25.
Art. 113
Dichiarazioni
1. La dichiarazione prevista dall’articolo 107, comma 1, tiene luogo della
licenza di esercizio.
2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata
da più soggetti,
deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti
con il Ministero.
Art. 114
Requisiti
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 99, comma
1, non può conseguire
l’autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi
a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure
di sicurezza e di prevenzione finche’ durano gli effetti dei provvedimenti
e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 115
Obblighi
1. Il titolare di autorizzazione generale e’ tenuto, nel corso
di validità del
titolo, ad ottemperare a norme adottate nell’interesse della collettività o
per l’adeguamento all’ordinamento internazionale con specifico riguardo alla
sostituzione o all’adattamento delle apparecchiature nonche’ al cambio delle
frequenze.
2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, e’ tenuto a rispettare
le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione,
di protezione ambientale, nonche’ le norme urbanistiche e quelle dettate dai
regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.
3. Ai fini dell’installazione o dell’esercizio di stazioni
ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle
relative servitù,
l’interessato e’ tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza
dell’Ente nazionale per l’aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza
aeronautici.
Art. 116
Contributi
1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all’articolo
107, sono riportati nell’allegato n. 25.
Art. 117
Verifiche e controlli
1. Il titolare di autorizzazione generale e’ tenuto a consentire
le verifiche ed i controlli necessari all’accertamento della regolarità dello svolgimento
della relativa attività di comunicazione elettronica.
2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di
effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati,
che sono tenuti a fare
accedere i funzionari.
3. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente
Titolo e’ svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli
uffici periferici del Ministero ai quali compete l’applicazione delle previste
sanzioni amministrative.
Art. 118
Rinuncia
1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale
entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della
validità del
titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le
relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all’ufficio
competente del Ministero.
Art. 119
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli
104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,
devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica,
di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonche’ alle specifiche
previste in materia di conformità tecnica.
Art. 120
Frequenze
1. L’utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze.
Art. 121
Bande collettive di frequenze
1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:
a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto legislativo
9 maggio 2001, n. 269;
b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle
apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate dal
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
c) le integrazioni necessarie per adeguare l’elenco delle apparecchiature di
cui agli articoli 104 e 105.
Art. 122
Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione
1. E’ consentito ai soggetti autorizzati all’installazione ed esercizio di
reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste
dall’articolo 101, comma 1, l’accesso alle reti pubbliche di comunicazione.
E’ comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti
autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze.
2. E’ consentita l’interconnessione fra reti di comunicazione
elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza,
alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio,
quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati
e le attività di protezione civile e di difesa dell’ambiente e del territorio
nonche’ la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per
l’interconnessione sono valutate dal Ministero al quale e’ presentata apposita
domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico.
Art. 123
Sperimentazione
1. E’ consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature
di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla
presentazione di apposita
dichiarazione. L’autorizzazione temporanea ha validità massima di centottanta
giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero
da effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di
valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti,
entro quarantacinque giorni da tale presentazione.
Art. 124
Reti e servizi via satellite
1. Il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti e servizi
di comunicazione elettronica via satellite per uso privato e’ disciplinato
dalle disposizioni di cui all’articolo 107.
Art. 125
Licenze ed autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia
di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad
essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni
del presente Titolo.
Capo V
IMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE RICHIEDENTI LA
CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO PER LE FREQUENZE RADIO
Art. 126
Concessione dei diritti individuali di uso
1. L’impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione
di frequenza e’ subordinato alla concessione del relativo diritto individuale
di uso. I diritti individuali di uso sono concessi fino ad esaurimento delle
frequenze riservate.
2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in via
prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali
di uso per l’impianto o l’esercizio di stazioni radioelettriche e’ consentito
a sussidio di attività industriali,
commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.
Art. 127
Stazione radioelettrica
1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere
munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente
gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale
di uso della frequenza assegnata, nonche’ i dati significativi della stazione
stessa.
Art. 128
Risorsa di spettro radio
1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva
rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in
tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero, previa comunicazione o
diffida, provvede a modificare la autorizzazione generale ed il relativo diritto
individuale di uso e, se necessario, a revocarli.
Art. 129
Emittenza privata
1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti
temporanei, di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n.
122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande
destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
Capo VI
SERVIZIO RADIOMOBILE PROFESSIONALE AUTOGESTITO
Art. 130
Oggetto
1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale e’ richiesta l’autorizzazione
generale, e’ un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni
di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare
comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni
specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di
emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso
e’ un sistema che consente, attraverso una o più stazioni di base,
di accedere ad un gruppo comune di frequenze.
3. Il presente Capo:
a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito
in tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili professionali
analogici e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito
utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked
Radio), così come
definita dall’ETSI (European Telecommunication Standard Institute).
5. L’impiego di standard diversi dal TETRA con l’individuazione delle necessarie
frequenze e’ disciplinato da apposito regolamento, emanato con decreto del
Ministro delle comunicazioni.
Art. 131
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale
analogico in tecnica multiaccesso autogestito
1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell’allegato
n. 21 e le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell’allegato n. 22
possono essere utilizzate
per il servizio radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica
multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali
analogici in tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche
le frequenze libere in banda VHF e UHF già attribuite al servizio radiomobile
professionale non in tecnica multiaccesso.
2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile
professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito, comprendente anche
le frequenze di servizio necessarie al funzionamento del sistema stesso, e’
stabilito secondo le fasce di cui all’allegato n. 23.
3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate
prima della data di entrata in vigore del Codice, fino alla relativa scadenza,
non oltre comunque il periodo previsto dall’articolo 133.
Art. 132
Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito
1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito,
di cui all’articolo 130, le frequenze indicate nell’allegato n. 24.
2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento
ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze
previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze
in accordo con la decisione CEPT/ERC/DEC (96)04.
Art. 133
Adeguamento dei sistemi esistenti
1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio
alla data di entrata in vigore del Codice, devono adeguarsi alle disposizioni
in esso contenute entro diciotto mesi dalla suddetta data.
Capo VII
RADIOAMATORI
Art. 134
Attività di radioamatore
1. L’attività di radioamatore consiste nell’espletamento di un servizio,
svolto in linguaggio chiaro, o con l’uso di codici internazionalmente ammessi,
esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale,
di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano
conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica
della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun
interesse di natura economica.
2. Al di fuori della sede dell’impianto l’attività di cui al comma
1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso
quello aereo.
3. L’attività di radioamatore e’ disciplinata dalle
norme di cui al presente Capo e dell’allegato n. 26.
4. E’ libera l’attività di solo ascolto sulla gamma
di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.
Art. 135
Tipi di autorizzazione
1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di
stazioni di radioamatore e’ di due tipi: classe A e classe B corrispondenti
rispettivamente alle classi
1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A e’ abilitato all’impiego
di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione
delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore
via satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B e’ abilitato all’impiego
delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali
o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.
Art. 136
Patente
1. Per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di
stazione di radioamatore e’ necessario che il richiedente sia in possesso della
relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui all’allegato
n. 26.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate
le relative prove di esame.
Art. 137
Requisiti
1. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti
a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio
Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità,
fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva
superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di
prevenzione finche’ durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia
intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 138
Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all’articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda :
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo già acquisito come disposto dall’articolo 139, comma
2;
f) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate :
a) l’attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all’allegato
n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione
delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o
la tutela.
Art. 139
Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore e’ assegnato dal Ministero
un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero
stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall’interessato prima della presentazione
della dichiarazione di cui all’articolo 138, comma 1, da inoltrare entro trenta
giorni dall’assegnazione del nominativo stesso.
Art. 140
Attività di radioamatore all’estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in
possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione,
sono ammessi ,
in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano
la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello
aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a),
che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere
all’organo competente
del Ministero l’attestazione della rispondenza dell’autorizzazione generale
alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di
soggiorno temporaneo in Paese estero e’ soggetto all’osservanza delle disposizioni
del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT
e delle norme vigenti nel Paese visitato.
Art. 141
Calamità – contingenze particolari
1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o
per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni
di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti
dall’articolo 134.
Art. 142
Assistenza
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di
radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva
comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori
partecipanti, della località, della durata e dell’orario dell’avvenimento.
Art. 143
Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire,
nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10,
e 140, l’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento
di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L’installazione e l’esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale
sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo
di cui all’articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla
lettera B preceduta da una sbarra.
Art. 144
Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l’autorizzazione generale
per l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore può essere
conseguita da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente
riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione
deve essere inoltrata tramite il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell’istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene
presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.
2. L’esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere
affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non
inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall’articolo
137
per il conseguimento dell’autorizzazione generale connessa all’impianto o all’esercizio
di stazioni di radioamatore.
Art. 145
Banda cittadina – CB
1. Le comunicazioni in “banda cittadina”-CB, di cui all’articolo
105, comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore
ai 14 anni dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero
dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo
restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nonche’ ai soggetti residenti in Italia.
2. Non e’ consentita l’attività di cui al comma 1 a
chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore
a due anni ovvero
sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finche’ durano
gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di
riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione
da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l’attestazione del versamento dei contributi di cui all’articolo 36 dell’allegato
n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione
delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o
la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in “banda
cittadina” possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta
delle Autorità competenti.
TITOLO IV
TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Capo I
IMPIANTI SOTTOMARINI
Art. 146
Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica
1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali,
un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione
elettronica,
legalmente posto e che tocca il territorio di uno o più degli Stati
contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 od aderenti alla medesima, ed
in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni
elettroniche, e’ punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danneggiamento
di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente
non utilizzato.
Art. 147
Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino
1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio
marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti
sottomarini di comunicazione elettronica e’ tenuto, entro ventiquattro ore
dall’arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorità marittima
più vicina.
2. Chi non osserva l’obbligo di cui al comma 1 e’ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.
Art. 148
Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica
1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere
impianti sottomarini di comunicazione elettronica e’ punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria
da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attività che
richiedano l’impiego di tali strumenti.
2. Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma
1, rompe o guasta volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di
un impianto sottomarino
di comunicazione elettronica e’ punito ai sensi dell’articolo 147, ma le pene
sono aumentate.
Art. 149
Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche
1. E’ punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00
a euro 1.500,00:
a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino
di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere
od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche;
b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino,
per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi
in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino
di comunicazione elettronica da parte di altra nave.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di rottura
o danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente
posto e temporaneamente non utilizzato.
3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione
e’ aumentata, se l’autore della rottura o del danneggiamento non ne dà notizia alle
autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale e’ imbarcato,
nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.
Art. 150
Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini
1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro che,
dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere
un impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti
per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.
2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno notizia
della rottura
o del danneggiamento all’autorità del primo porto, ove approda la nave
sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.
Art. 151
Inosservanza della disciplina sui segnali
1. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro
1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto
sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme sui segnali
stabiliti per impedire gli abbordi in mare;
b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione
di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio
nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un impianto sottomarino
di comunicazione elettronica;
c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore,
nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini,
non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto di miglio nautico.
Art. 152
Ancoraggio delle navi – Reti da pesca – Inosservanza delle distanze dai cavi
sottomarini
1. E’ punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 150,00
a euro 1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale getta l’ancora a distanza minore di un
quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere
la posizione per mezzo di segnali od in altro modo, ovvero urta un segnale
destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;
b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza
di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino.
Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere
la nave posacavi od altro mezzo navale all’uopo utilizzato, portante i prescritti
segnali, hanno, per conformarsi all’avvertimento, il termine necessario per
finire l’operazione in corso, ma questo termine non può eccedere le
quattro ore;
c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza
di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad
indicare la posizione di un cavo sottomarino.
Art. 153
Competenza territoriale.
1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all’estero,
la competenza e’ determinata secondo le disposizioni dell’articolo 1240 del
codice della navigazione.
2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave
straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza
territoriale e’ determinata secondo le norme del Codice di procedura penale.
Art. 154
Reati commessi in alto mare.
1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate
a questo fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo
1884, od aderenti
alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate
sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati
previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone
di tale nave l’esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di
essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.
2. Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi verbali per
accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme
e nella lingua del Paese al quale appartiene l’ufficiale che li compila. Gli
imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni
che credono utili, apponendovi la propria firma.
3. I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere fanno fede soltanto
fino a prova contraria di quanto l’ufficiale attesta di avere fatto o di essere
avvenuto in sua presenza.
Art. 155
Rifiuto di esibire i documenti
1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti
richiestigli dagli ufficiali indicati nell’articolo 154, e’ punito con la multa
da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto e’ opposto ad ufficiali
della marina militare.
Art. 156
Pubblico ufficiale.
1. Gli ufficiali che, ai sensi dell’articolo 154, hanno facoltà di
chiedere l’esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali
per l’accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono considerati,
nell’esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano
ufficiali comandanti navi italiane.
Art. 157
Sanzioni civili.
1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano
le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale.
2. Per le indennità previste nella prima parte dell’articolo
7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione
contenuta
nel capoverso dello stesso articolo.
TITOLO V
IMPIANTI RADIOELETTRICI
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 158
Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato
1. Per l’impianto e l’esercizio di stazioni radioelettriche
da parte delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all’articolo
100, commi 1, 2
e 3, e’ subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite
per l’impianto e delle modalità di svolgimento del traffico.
Art. 159
Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della navigazione
marittima
1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza
della navigazione aerea, la competenza sull’organizzazione dei servizi radioelettrici
costieri
inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il quale, per lo svolgimento di tale servizio,
può avvalersi di idonei titolari di apposita autorizzazione generale
per l’istallazione e l’esercizio di una rete di stazioni costiere allo scopo
di prestare il servizio mobile marittimo e di stazioni terrene allo scopo di
prestare il servizio mobile via satellite Inmarsat. I rapporti tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e il titolare del suddetto provvedimento,
all’uopo individuato dal Ministero, sono regolati mediante uno specifico accordo
tra le parti.
2. All’impianto ed all’esercizio delle stazioni costiere ad
esclusivo uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa. L’impianto
e l’esercizio
da parte delle Amministrazioni dello Stato di stazioni costiere che operino
nelle gamme di frequenza attribuite al servizio mobile marittimo o mobile marittimo
via satellite dal regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT, ad eccezione
di quelle di cui al comma 1, e’ sottoposto al consenso di cui all’articolo
100, che e’ rilasciato previa verifica della compatibilità con la rete
di cui allo stesso comma 1 del presente articolo.
Art. 160
Licenza di esercizio
1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita
l’autorizzazione generale all’esercizio deve essere conservata l’apposita licenza
rilasciata dal Ministero.
2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di
abbonamento tiene luogo della licenza.
Art. 161
Norme tecniche per gli impianti
1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni
dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere
costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme.
Capo II
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI IN QUALITA’ DI OPERATORE
Art. 162
Obbligo del titolo di abilitazione – Esenzioni
1. Per l’esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente,
e nel servizio mobile marittimo od aeronautico, anche di quelle solo riceventi,
e’ necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione
rilasciato dal Ministero.
2. Il titolo di cui al comma 1 non e’ prescritto quando trattasi:
a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze armate,
di stazioni adibite per servizio civile d’istituto del Ministero dell’interno,
del Ministero della difesa e di stazioni adibite per i servizi d’istituto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Corpo delle Capitanerie
di porto;
b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della meteorologia,
spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici,
emittenti di frequenze campioni.
3. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di estendere,
con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o
stazioni riceventi,
ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche
tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione
dell’operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata
dall’Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono.
Art. 163
Titoli di abilitazione
1. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni sentito il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:
a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione;
b) le modalità di espletamento dei servizi;
c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
d) l’ammissione agli esami;
e) le prove d’esame;
f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.
2. Dall’emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni
esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati
dall’articolo 5 dell’allegato n. 25.
Capo III
SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE MARITTIMO
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 164
Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite
1. Il servizio radioelettrico mobile marittimo e’ un servizio effettuato tra
stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, o fra
stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni
radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione
dei sinistri.
2. Il servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite e’ un servizio
effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere e stazioni terrene
radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene radioelettriche di nave, al
quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio
e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.
Art. 165
Definizione di nave – Altre definizioni
1. Ai fini del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite dal
Codice della navigazione, escluse le navi militari e quelle appartenenti alle
forze di polizia di Stato.
2. Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico
mobile marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento
delle radiocomunicazioni
dell’UIT.
Sezione II – Prescrizioni ed obblighi per le stazioni e per gli apparati radioelettrici
a bordo delle navi
Art. 166
Norme tecniche radionavali
1. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici
cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati
radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi.
2. Gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane,
devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.
Art. 167
Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi – Obblighi
1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie,
a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza
lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della
vita umana in mare.
Art. 168
Esenzioni
1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell’articolo
13 della legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche,
l’organo
tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo, e’ il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale
esenzione non potrà essere concessa se l’apparecchiatura assolve l’obbligo
di espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui all’articolo
170.
Art. 169
Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, può imporre a determinate categorie di navi, ai fini
della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici
di determinate caratteristiche.
Art. 170
Corrispondenza pubblica
1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere
previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l’area di navigazione
ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la
salvaguardia della vita umana in mare.
2. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per
l’organizzazione e l’espletamento del servizio.
Art. 171
Installazioni d’ufficio
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa
con il Ministero, può disporre, d’ufficio ed a spese dell’armatore,
l’impianto e l’esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati
radioelettrici obbligatori
a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di
cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio
pubblico o di interesse nazionale.
Art. 172
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali
1. E’ vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche,
operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle
navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o
che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di
pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz’ora dopo l’arrivo,
o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate
per misura sanitaria.
2. Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti nella
banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere
italiane.
3. Il divieto previsto dal comma 1 non si applica, altresì, a tutte
le stazioni operanti nell’ambito del sistema di comunicazioni marittime via
satellite gestito da Inmarsat. L’uso di tali stazioni, tuttavia, può essere
limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali
per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operatività delle
Forze armate.
4. L’autorità marittima portuale ha facoltà di
procedere alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso
agli impianti
radiotelegrafici e radiotelefonici od alla inutilizzazione temporanea di detti
impianti.
5. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave
che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei
sigilli.
6. Il disuggellamento o la riapertura delle porte od il ripristino
della funzionalità degli
impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l’uscita di questa dalle
acque territoriali, salva la facoltà di procedervi in ogni momento nei
casi di pericolo o richiesta di soccorso e sempreche’ manchi la possibilità di
comunicare comunque con la terraferma.
7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura
delle porte ed al ripristino della funzionalità degli impianti nei
casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari del Ministero,
nonche’ dei
Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, all’uopo incaricati.
8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l’ammenda da euro
120,00 a euro 485,00.
Art. 173
Giornale delle comunicazioni radio
1. Fermo restando l’obbligo del giornale radio di bordo, prescritto
dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle
registrazioni
relative alle chiamate nonche’ alla corrispondenza effettuata deve essere trasmessa
periodicamente dal capoposto o dall’operatore unico alla società che
gestisce il servizio radioelettrico di bordo, ai sensi dell’articolo 183.
Sezione III – Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo
Art. 174
Autorità del comandante di bordo
1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi e’ posto sotto
l’autorità del
comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare
che esso sia svolto sotto l’osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali
vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche.
Art. 175
Vigilanza sul servizio radioelettrico
1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico
di bordo, sull’efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici
di bordo obbligatori e facoltativi nonche’ sulla qualificazione del personale
addetto, nel rispetto della legislazione vigente.
2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico
costiero di cui all’articolo 159, sull’efficienza tecnica delle stazioni e
degli apparati radioelettrici costieri, nonche’ sulla qualificazione del personale
addetto.
Art. 176
Collaudi e ispezioni
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli
apparati radioelettrici di bordo mediante:
a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;
b) un’ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia,
e’ necessario nei seguenti casi:
a) attivazione della stazione radioelettrica;
b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;
c) richiesta dell’armatore, in caso di cambio dello stesso;
d) richiesta della società di gestione, di cui all’articolo 183, comma
2, in caso di cambio della stessa.
3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero,
sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti
all’autorità marittima
portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico a norma
dell’articolo 183, comma 2, o dall’armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta
nei casi di cui all’articolo 183, comma 3.
5. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà, con proprio
decreto motivato, di esonerare dall’obbligo del collaudo e della ispezione
ordinaria
categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica
da norme internazionali.
6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati
tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all’andamento
del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale
addetto.
7. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente, può affidare
i compiti d’ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano
domanda ai sensi del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, con eccezione delle navi da carico.
Art. 177
Verbali di collaudo e di ispezione
1. L’esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale
da consegnarsi all’autorità marittima ed, in copia, all’armatore o a
chi lo rappresenta o alla società di gestione di cui all’articolo 183,
comma 2.
Art. 178
Spese per i collaudi e le ispezioni
1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all’articolo 176, sono
dovuti al Ministero, da parte dell’armatore o della società che gestisce
il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale,
stabilite con
decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.
Sezione IV – Categorie delle stazioni radioelettriche di nave
Art. 179
Categoria delle stazioni radioelettriche di nave
1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza
pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie:
a) 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera continuativa
per 24 ore al giorno;
b) 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al giorno;
c) 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al giorno;
d) 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8 ore al giorno.
2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, determina in quali delle categorie suddette sarà assegnata ogni stazione
radioelettrica di bordo. Tale indicazione dovrà essere riportata nella
licenza di esercizio radioelettrico di cui all’articolo 183.
Sezione V – Personale delle stazioni radioelettriche di bordo
Art. 180
Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo
1. Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi deve
essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti dal regolamento
delle radiocomunicazioni dell’UIT, o dalle vigenti norme nazionali.
Art. 181
Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni
radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica 1. Il
Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina,
per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 179, il numero e la qualificazione
degli operatori nelle stazioni radioelettriche di bordo ai fini della corrispondenza
pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel regolamento delle radiocomunicazioni
dell’UIT.
Art. 182
Sanzioni disciplinari
1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo,
iscritto alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l’esercizio
del servizio
stesso, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione, che
sono comminate dalle autorità marittime anche su proposta del Ministero,
nonche’ le sanzioni contemplate dalle disposizioni del presente Titolo.
2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi
di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta
di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le sanzioni
previste dal presente Titolo.
Sezione VI – Disposizioni in materia di impianto ed esercizio di stazioni
per il servizio radiomarittimo
Art. 183
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi e’ rilasciata dal Ministero
l’autorizzazione all’esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui
all’articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle
radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati
nella licenza di esercizio di cui all’articolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali
e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l’impianto e l’esercizio,
anche contabile, delle stazioni radioelettriche e’ affidato ad imprese titolari
di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti
per l’espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano
servizio di corrispondenza pubblica, l’impianto e l’esercizio delle stazioni
radioelettriche e’ affidato all’armatore.
Art.184
Rapporti con gli armatori
1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui all’articolo
183, comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto
delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana
in mare.
Art. 185
Contributi
1. Le società di gestione di cui all’articolo 183, comma
2, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all’articolo 34,
comma 1, sono
tenute al pagamento dei seguenti contributi:
a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all’atto della presentazione
della domanda di autorizzazione generale all’impianto ed esercizio delle stazioni
radioelettriche a bordo delle navi;
b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro.
2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica
di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici contributi previsti dalla
vigente normativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all’occorrenza,
con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze.
Art. 186
Autorizzazione all’esercizio radioelettrico
1. Per le classi di navi di cui all’articolo 183, comma 2,
la licenza di esercizio di cui all’articolo 160 e’ rilasciata a nome della
società titolare
di autorizzazione generale.
2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all’articolo 183,
comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza
di esercizio di cui all’articolo 160 e’ accordata all’armatore.
Art. 187
Sospensione, revoca, decadenza
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sospende o revoca l’autorizzazione generale di cui all’articolo 183, comma
2, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati.
2. La licenza di esercizio di cui all’articolo 186 e’ dichiarata decaduta
nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando
siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa.
Capo IV
SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA
Art. 188
Navi da pesca: norme tecniche radionavali
1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni
e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di navigazione
e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa internazionale
e nazionale.
Art. 189
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, l’autorizzazione
all’esercizio e’ rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo
di cui all’articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio
alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere
elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo 160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali
e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l’impianto e l’esercizio,
anche contabile, delle stazioni radioelettriche e’ affidato ad imprese titolari
di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti
per l’espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano
servizio di corrispondenza pubblica, l’impianto e l’esercizio delle stazioni
radioelettriche e’ affidato all’armatore.
Art. 190
Rapporti con gli armatori delle navi da pesca
1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società di
gestione di cui all’articolo 189 sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali,
nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia
della vita umana in mare.
Art. 191
Contributi
1. I soggetti di cui all’articolo 189 devono corrispondere i contributi indicati
nell’articolo 185.
Art. 192
Disposizioni applicabili
1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche
a bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano le disposizioni
relative all’esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo
III del presente Titolo.
Capo V
SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA DIPORTO
Art. 193
Navi da diporto: norme tecniche radionavali
1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto
radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione e’
obbligatoria in
base alle disposizioni vigenti. 2. Si applica quanto disposto dalla legge 8
luglio 2003, n.172.
Art. 194
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, l’autorizzazione
all’esercizio e’ rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo
di cui all’articolo 196 ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti
gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano
essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio
di cui all’articolo 160.
2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle normative
internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l’impianto
e l’esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche e’ affidato
ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono
definiti i requisiti per l’espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e che non
effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l’impianto e l’esercizio delle
stazioni radioelettriche e’ affidato all’armatore.
Art. 195
Contributi
1. I soggetti di cui all’articolo 194 devono corrispondere i contributi di
cui all’articolo 185.
Art. 196
Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli
apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante:
a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica;
b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero,
sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
3. Collaudi sugli apparati radioelettrici possono essere richiesti
all’autorità marittima
portuale dalla società che gestisce il servizio, dall’armatore, dal
proprietario o da chi li rappresenta.
4. Durante le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati tutti gli
accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all’andamento
del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale
addetto.
5. Le spese sostenute per l’effettuazione dei collaudi e delle
ispezioni di cui ai commi precedenti sono poste esclusivamente a carico del
destinatario
di tali attività.
Art. 197
Disposizioni applicabili
1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni
radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni relative
all’esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del
presente Titolo.
Capo VI
SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO
Art. 198
Servizio radioelettrico mobile aeronautico
1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico e’ un servizio effettuato
fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile.
Partecipano al servizio anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio
e le stazioni di radioboa per la localizzazione di sinistri, quando quest’ultime
operano sulle frequenze di soccorso ed urgenza all’uopo destinate.
Art. 199
Definizione di aeromobile.
1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti
dall’articolo 743 del codice della navigazione, esclusi quelli militari.
2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo, si
intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni
dell’UIT.
Art. 200
Norme tecniche
1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le
stazioni e gli apparati
radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni
particolari che li regolano, abbiano l’obbligo o la facoltà di
installarli.
Art. 201
Licenza di esercizio
1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati
nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza
di esercizio, rilasciata dal Ministero, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero
dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea
e dal conseguente
rilascio del certificato di navigabilità.
Art. 202
Sospensione o revoca della licenza di esercizio
1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione
dell’aeromobile dal Registro aeronautico nazionale. Il Ministero, di intesa
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi
momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti
dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione
non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.
Art. 203
Installazione d’ufficio
1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
dispone d’ufficio ed a spese del proprietario l’impianto e l’esercizio a bordo
di aerei di linea delle stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza
delle prescrizioni di cui al precedente articolo 200.
Art. 204
Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare dall’autorità competente
ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli
aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche,
di cui all’articolo 200, e di constatarne l’efficienza.
Art. 205
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale
1. E’ vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale
italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle stabilite
dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all’articolo 98.
Art. 206
Abilitazione al traffico.
1. La licenza di esercizio di cui all’articolo 201 abilita
le stazioni radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti
la sicurezza e la regolarità del
volo.
Art. 207
Autorizzazione all’impianto ed all’esercizio di stazioni radioelettriche a
bordo degli aeromobili.
1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all’impianto ed all’esercizio
di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto
del Ministro delle comunicazioni.
Capo VII
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 208
Limitazioni legali
1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti
e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi
assorbimenti dei campi elettromagnetici possono essere imposte limitazioni
alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche,
di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonche’ all’uso di macchinari
e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio
della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio
stesso.
2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro delle comunicazioni, prima dell’inizio del funzionamento
delle stazioni.
3. Per le limitazioni imposte e’ dovuto un equo indennizzo.
Art. 209
Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne
per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica.
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non
possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne
appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione
dei servizi di radiodiffusione
e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono
in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione,
ne’ arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi.
3. Si applicano all’installazione delle antenne l’articolo 91, nonche’ il
settimo comma dell’articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate
dal Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato e’ necessario il consenso del proprietario o del
condominio, cui
e’ dovuta un’equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti,
sarà determinata dall’autorità giudiziaria.
Art. 210
Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615
e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e’ vietato immettere in commercio
o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare,
a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione
di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione
e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
2. L’immissione in commercio e l’importazione a scopo di commercio dei materiali
indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di
un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione
di una dichiarazione di rispondenza.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle
attività produttive,
e’ effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano
i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.
Art. 211
Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica
1. E’ vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi
di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell’articolo 97.
Art. 212
Sanzioni
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 210 e’ punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.
2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli
importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla
confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione
di rispondenza di cui all’articolo 210.
Art. 213
Vigilanza
1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente,
hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi
fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza
sull’osservanza delle norme di cui all’articolo 208.
Art. 214
Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito
di autorizzazione quando questa sia richiesta, e’ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00 .
Art. 215
Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni
1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi
nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati,
e’ punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto
non costituisca reato più grave.
2. Alla stessa sanzione e’ sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche
una potenza superiore a quella autorizzata dall’autorizzazione od ometta la
tenuta e l’aggiornamento del registro di stazione.
Art. 216
Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali – Inosservanza
di norme – Sanzioni
1. Le sanzioni previste dall’articolo 215, comma 2, si applicano anche se
i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali.
2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese
del contravventore, a rimuovere l’impianto abusivo ed al sequestro degli
apparecchi.
Art. 217
Uso indebito di segnale di soccorso
1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato
alle navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe
d’emergenza,
e’ punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 670,00,
salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 218
Abrogazioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da: “i servizi
di telecomunicazioni” fino a: “diffusione sonora e televisiva via
cavo”; nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle comunicazioni”,
b) all’articolo 2, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”;
c) all’articolo 7, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”;
d) all’articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole: “e di telecomunicazioni”;
il comma 2 e’ soppresso;
e) all’articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole: “della convenzione
internazionale delle telecomunicazioni”; sono soppressi i commi secondo,
terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;
f) all’articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”;
nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”;
g) all’articolo 11, nella rubrica, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”;
h) all’articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”;
nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”
i) all’articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da: “telegrafici
e radioelettrici” fino a: “servizi telefonici”; nella rubrica
sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”;
l) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”;
m) all’articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”;
n) all’articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole: “e delle
telecomunicazioni”;
o) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole: “e delle
telecomunicazioni”;
p) all’articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole: “e di telecomunicazioni”;
q) all’articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole: “e
delle telecomunicazioni”;
r) all’articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni
e dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici”; nella rubrica, sono
soppresse le parole: “e delle telecomunicazioni”;
s) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219,
220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 , 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271,
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288,
289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,
335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359,
360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374,
375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389,
390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398 , 399, 400, 401, 402, 403, 404,
405, 406, 408, 409, 410 e 413.
2. Dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 163, comma 1,
sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351
del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
nonche’ il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed
il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.
3. Sono o restano abrogati:
a) l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966,
n. 1214;
b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;
c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;
d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;
e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;
f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;
g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;
h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;
i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 214 dell’11 settembre 1992;
l) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
m) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
n) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
p) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 34 dell’11 febbraio 1997;
q) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
r) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;
s) la legge 1° luglio 1997, n. 189;
t) gli articoli 1, comma 16, 4 e 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
u) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;
v) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
z) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
aa) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
bb) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
cc) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;
dd) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
ee) l’articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
ff) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
gg) la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell’8 agosto 2000;
hh) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;
ii) la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001;
ll) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
mm) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
nn) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.
Art. 219
Disposizione finanziaria
1. Dall’attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 220
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell’articolo 41, comma
2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate od integrate,
anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, sentita l’Autorità, secondo i medesimi criteri e principi
direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166
del 2002.
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni
del Ministero e dell’Autorità, delle disposizioni di cui al Codice
e di quelle assunte in sede comunitaria, sono modificate, all’occorrenza:
a) con decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati numero 1, ad
eccezione della condizione n. 11 della parte A, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26;
b) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
della giustizia, la condizione n. 11 della parte A dell’allegato n. 1, nonche’
l’allegato n. 9;
c) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e 25;
d) con deliberazione dell’Autorità, sentito il Ministero, l’allegato
n. 11;
e) con deliberazione dell’Autorità, gli allegati numeri 2, 3, 4, 5,
6 e 8.
Art. 221
Entrata in vigore
1. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
– – – –
ALLEGATI
dal numero 1) al numero 13)