Il 27 aprile 2004 è stata pubblicata in Gazzetta la Legge n.106/2004, contenente “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”, che sancisce un deposito obbligatorio, detto deposito legale, per tutti “i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap” (art.1.1 L.106/2004).
In base a tale legge, di conseguenza, tale obbligo sussiste anche con riguardo ai siti web e a pubblicazioni comunque diffuse per via telematica, come newsletter o mailing list.
I documenti suddetti dovranno essere depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di attuazione della legge stessa, di prossima emanazione.
Il mancato ottemperamento di tale obbligo comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.