Tar Campania, Napoli, 14 maggio 2004 n. 8755

Il servizio di leva deve essere prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al Comune di residenza del militare e possibilmente distanti non oltre 100 km da essa.
A tale criterio l’Amministrazione può eccezionalmente derogare solo in presenza di direttive strategiche ed esigenze logistiche che, tuttavia, non possono essere solo genericamente richiamate ma debbono essere specificatamente precisate nel provvedimento.
Ed invero, l’intera normativa concernente il servizio militare di leva attualmente vigente (cfr. l’art. 1 commi 106-110 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in attuazione dei quali è stato anche adottato il D.P.R. n. 504/1997 cit.), è chiaramente rivolta a dare attuazione ai principi affermati con estrema chiarezza nella nota sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1990 n. 41, la quale ha posto in rilievo come l’art. 52 Cost., pur affermando il generale dovere di contribuire alla difesa della patria, non implica la perdita degli altri diritti fondamentali e, pertanto, postula una regolamentazione legislativa che preveda precisi limiti per l’adempimento.

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Tar Campania, Napoli, 14 maggio 2004 n. 8755

sul ricorso n. 4433 del 2004
proposto < …>
per l’annullamento, della cartolina precetto n. 8 marzo 2004 che prevede l’incorporazione del ricorrente in reparto avente sede a Potenza,,

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Ritenuto e considerato quanto segue;

Fatto e Diritto

Come è stato rappresentato ai difensori delle parti, ai sensi degli artt. 21 e 26 L. 6 dicembre 1971 n. 1034, il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata adottata in camera di consiglio.
La cartolina precetto impugnata prevede l’incorporazione dell’interessato con destinazione Potenza.
E’, pertanto, evidente la violazione dell’art. 1 comma 110 L. 23 dicembre 1996 n. 662, secondo cui il servizio di leva deve essere prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al Comune di residenza del militare e possibilmente distanti non oltre 100 km da essa.
Come afferma la giurisprudenza ormai assolutamente prevalente, a tale criterio (ribadito peraltro dall’art. 8 comma 2 D.L.vo 8 maggio 2001 n. 215) l’Amministrazione può eccezionalmente derogare solo in presenza di direttive strategiche ed esigenze logistiche che, tuttavia, non possono essere solo genericamente richiamate ma debbono essere specificatamente precisate nel provvedimento (Cfr.. ex multis, T.A.R. Napoli, II Sez. 2 aprile 1998 n. 1095, 27 gennaio 1999 n. 192 ,18 agosto 1999 n. 2254 ed altre ormai innumerevoli).
Né la norma avrebbe potuto disporre diversamente.
L’intera normativa concernente il servizio militare di leva attualmente vigente (cfr. l’art. 1 commi 106-110 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in attuazione dei quali è stato anche adottato il D.P.R. n. 504/1997 cit.), infatti, è chiaramente rivolta a dare attuazione ai principi affermati con estrema chiarezza nella nota sentenza della Corte Costituzionale 2 febbraio 1990 n. 41, la quale ha posto in rilievo come l’art. 52 Cost., pur affermando il generale dovere di contribuire alla difesa della patria, non implica la perdita degli altri diritti fondamentali e, pertanto, postula una regolamentazione legislativa che preveda precisi limiti per l’adempimento.
In particolare, la sopra citata sentenza alla quale il Legislatore ha inteso ispirarsi al fine di conformare l’ordinamento alla Costituzione, ha posto in rilievo che è essenziale la determinazione di norme e termini tassativi in tema di chiamata alle armi, onde rendere meno gravoso l’adempimento della prestazione imposta e porre il cittadino nella condizione di conoscere con certezza il tempo in cui dovrà lasciare le proprie normali occupazioni ed il luogo ove dovrà recarsi.
Col provvedimento in esame, invece, al ricorrente è stata assegnata la sede di servizio distante ben più di 100 Km. dalla sua residenza senza che sia stata fornita alcuna giustificazione al riguardo.
Né potrebbe sostenersi che la motivazione risieda nel solito prestampato, utilizzato dall’Amministrazione in innumerevoli casi simili e, pertanto, del tutto irrilevante.
La generica riaffermazione che esistono direttive strategiche ed esigenze operative delle Forze armate le quali, in relazione al profilo psico-somatico-funzionale dell’interessato, ne comportano la destinazione a molti Km. dal luogo di residenza non è, infatti, una motivazione bensì solo la mera ed inutile ripetizione della parte della norma che eccezionalmente consente di derogare al criterio generale voluto dal Legislatore, oltre che per conformare l’ordinamento ai principi costituzionali, anche a per far fronte ad esigenze vere quale quella di riduzione della spesa pubblica ed a volte drammatiche, quali i fenomeni di nonnismo, di suicidi in caserma e di incidenti
Tanto basta per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e per l’annullamento della cartolina impugnata con assorbimento di ogni altra censura, fermo restando, tuttavia, che l’Amministrazione in occasione dell’eventuale riprecettazione dell’interessato dovrà necessariamente valutare la ricorrenza, o meno, dei presupposti per la dispensa prevista dall’art.1 D.L.vo n. 504/1997..
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’impugnata cartolina precetto.

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(Presidente, dott. A. Onorato – Consigliere, dott. A. Pannone – Referendario dott. P. Severini).

Redazione

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