– Deve ritenersi illegittimo l’inserimento degli aspetti afferenti alla dimensione dell’impresa nell’ambito degli elementi relativi alla valutazione del “merito tecnico”.
Ed invero, una volta superata la soglia di ammissione alla gara, non appare giustificato attribuire un maggiore punteggio tecnico in dipendenza della dimensione dell’impresa, perché in tal modo si verrebbero a privilegiare le imprese più grandi, che non è detto che, per la loro dimensione, offrano un servizio di migliore qualità;
– E’ illegittimo il bando di gara qualora il prezzo posto a base d’asta sia eccessivamente basso, e quindi assolutamente non remunerativo, in considerazione dell’oggetto dell’appalto;
– L’art. 3 della legge 30 luglio 1998 n.281 legittima le associazioni di tutela dei consumatori, iscritte nell’elenco di cui all’art. 5, ad agire in giudizio a tutela degli interessi collettivi, previo inoltro di una richiesta volta ad ottenere la cessazione del comportamento ritenuto lesivo (co. 5°).
Pertanto proprio in virtù della legittimazione ad agire che consegue all’art. 3 della legge 30 luglio 1998 n.281, previo invio di una richiesta, non può essere ritenuto ammissibile l’intervento in giudizio dell’associazione di tutela (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 18 ott. 2002 n. 5741; Cons di St., sez. VI, 18 marzo 1993 n.319).
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Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo, Sez. I, 6 maggio 2004 n. 809
sul ricorso R.G. n. 1014/2004
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per l’annullamento
del bando di gara e del Capitolato Speciale (pubblicati sul sito www.ospedalecivicopa.org), con cui l’Azienda ha indetto la gara a pubblico incanto per l’affidamento per anni due del servizio di lavanderia della biancheria bianca e di sala operatoria del plesso ospedaliero; nonchè di ogni ulteriore atto antecedente o successivo, comunque presupposto connesso o consequenziale, ivi compreso, ove occorra la delibera di approvazione del bando e del CSA (allo stato non conosciuta).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 16.2.2004, e depositato il successivo 19.2, la ricorrente ha impugnato il bando di gara ed il Capitolato Speciale con cui l’Azienda intimata ha indetto la gara a pubblico incanto per l’affidamento per due anni del servizio di lavanderia della biancheria bianca e di sala operatoria del plesso ospedaliero; nonché ogni ulteriore atto antecedente o successivo, ivi compreso la delibera di approvazione del bando e del C.S.A.
In tale ricorso vengono articolate le censure di: 1) Violazione legge 327/2000 – art. 97 Cost. – art. 25 D. Lgs. 157/95 – Eccesso di potere per travisamento di fatto – Illogicità – Difetto di motivazione – Violazione del principio di massima partecipazione. 2) Illegittimità dei criteri di valutazione contenuti nell’art. 12 lettera A – merito tecnico del CSA – Violazione art. 23 D. Lgs. 157/95. Eccesso di potere per illogicità – Violazione del giusto procedimento.
Si è costituita l’Azienda intimata, che con memoria ha replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso e chiesto il suo rigetto.
E’ altresì intervenuto il Codacons con atto depositato il 4 marzo 2004.
In occasione della trattazione della domanda cautelare, è stata sospesa l’efficacia dei provvedimenti impugnati e fissata l’udienza di trattazione nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza di discussione i procuratori presenti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive ed il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere esaminata la posizione processuale del Codacons, intervenuto in giudizio.
Il Collegio ritiene tale intervento inammissibile.
Invero l’art. 3 della legge 30 luglio 1998 n.281 legittima le associazioni di tutela dei consumatori, iscritte nell’elenco di cui all’art. 5, ad agire in giudizio a tutela degli interessi collettivi, previo l’inoltro di una richiesta volta ad ottenere la cessazione del comportamento ritenuto lesivo (co. 5°).
Ciò considerato, è pacifico nella giurisprudenza del Giudice Amministrativo che non è ammissibile l’intervento in giudizio di soggetti legittimati a proporre ricorso (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 18 ott. 2002 n. 5741; Cons di St., sez. VI, 18 marzo 1993 n.319).
Pertanto proprio in virtù della legittimazione ad agire che consegue all’art. 3 della legge 30 luglio 1998 n.281, peraltro previo invio di una richiesta che nella fattispecie non risulta inoltrata, non può essere ritenuto ammissibile l’intervento in giudizio del Codacons.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Con il primo motivo lamenta parte ricorrente che il prezzo posto a base d’asta sarebbe eccessivamente basso, e quindi assolutamente non remunerativo, in considerazione dell’oggetto dell’appalto, definito alla luce del numero di posti letto e della quantità media di biancheria da lavare, prodotta da una struttura ospedaliera, sulla base degli studi statistici esistenti in materia.
Con riferimento a tale censura questo Collegio non può non rilevare che né il bando né il C.S.A. contengono l’indicazione, anche di massima, della quantità di biancheria da lavare, oggetto della prestazione richiesta all’appaltatore.
A fronte di tale carenza assumono indubbio rilievo i dati statistici posti a fondamento dei calcoli operati da parte ricorrente, provenienti da istituti certamente attendibili, e non specificatamente contestati dall’amministrazione resistente.
Di contro non è sufficiente a giustificare le determinazione assunte dall’amministrazione quanto dedotto dalla sua difesa, e cioè che la somma posta a base d’asta sarebbe derivata dai dati relativi agli ultimi anni, dai quali emergerebbe una quantità di biancheria da lavare di gran lunga inferiore a quella desumibile dai dati statistici utilizzati da parte ricorrente.
Non soltanto tale affermazione non risulta documentata, ma la sensibile differenza dei dati quantitativi potrebbe anche essere indice dello svolgimento non accurato del servizio; circostanza che non potrebbe ovviamente giustificare l’indicazione di un prezzo a base d’asta non remunerativo del servizio, ove correttamente svolto.
Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere ritenuto fondato.
Deve essere ora esaminato il secondo motivo di ricorso con il quale viene contestata la legittimità del bando di gara sotto un diverso profilo e cioè per avere inserito nell’ambito degli elementi relativi alla valutazione del “merito tecnico” meri requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale.
Anche tale censura risulta condivisibile, seppur con talune precisazioni.
Invero non appare in effetti legittimo inserire nell’ambito degli elementi relativi alla valutazione del “merito tecnico” circostanze che attengono esclusivamente alla dimensione dell’impresa partecipante.
Una volta superata la soglia di ammissione alla gara, non appare giustificato attribuire un maggiore punteggio tecnico in dipendenza della dimensione dell’impresa, perché in tal modo si verrebbero a privilegiare le imprese più grandi, che non è detto che, per la loro dimensione, offrano un servizio di migliore qualità.
Ciò precisato in termini generali, nella specifica vicenda oggetto della presente controversia, deve pertanto ritenersi illegittimo l’inserimento degli aspetti afferenti alla dimensione dell’impresa nell’ambito degli elementi relativi alla valutazione del “merito tecnico”.
Deve però essere precisato che tra tali elementi non può ritenersi rientrare quello relativo al titolo di studio e professionale dei prestatori del servizio e dei dirigenti di azienda, che non attiene ad un dato puramente quantitativo, ma ad un elemento riconducibile, seppure indirettamente, ad un aspetto qualitativo del servizio.
Il ricorso deve in conclusione essere accolto e per l’effetto annullati i provvedimenti impugnati.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati; dichiara inammissibile l’atto di intervento del Codacons.
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(G. Giallombardo, Presidente; N. Maisano, Referendario Estensore; F. Taormina, Referendario).