E’ stato emesso dal Tribunale di Mondovì, il 7 giugno 2004, un Decreto ingiuntivo basato sul riconoscimento di debito contenuto in un messaggio di posta elettronica ( Trib. Mondovì, decreto ingiuntivo n.375 del 7/06/2004)
Come già riconosciuto da altra giurisprudenza e da autorevole dottrina, infatti, l’email è un documento informatico dotato di firma elettronica leggera e, conseguentemente, può costituire prova scritta, liberamente valutabile dal giudice, così come dispone l’art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000.
Il requisito della forma scritta, nello specifico, è soddisfatto “dalla coppia di dati indirizzo mittente – headers associati logicamente alla coppia di dati username e password“.