I Contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella pubblica amministrazione.

Il Ministro della Funzione Pubblica ha emanato una circolare, in corso di registrazione da parte della Corte dei Conti, in materia di collaborazioni coordinate e continuative.
La circolare, in particolare, chiarisce i presupposti che legittimano il ricorso ad incarichi a collaboratori esterni, nonché gli aspetti relativi all’oggetto degli incarichi, agli elementi
caratteristici del rapporto che lo differenziano rispetto al lavoro subordinato.
Relativamente ai presupposti, la circolare evidenzia la possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo.
In particolare, l’elemento dell’autonomia dovrà risultare prevalente, poiché in caso contrario sarebbero aggirate e violate le norme sull’accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, in contrasto con i principi costituzionali (artt. 51 e 97 Costituzione).
L’affidamento dell’incarico a terzi, inoltre, potrà avvenire solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno
Da qui, l’impossibilità di affidare, mediante rapporti di collaborazione, i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dell’amministrazione, proprio al fine di evitare una duplicazione delle funzioni ed un aggravio di costi.
In sintesi le condizioni necessarie per il conferimento degli incarichi sono queste:
·rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione conferente;
·impossibilità per l’amministrazione conferente di procurarsi all’interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione;
·specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell’incarico;
·temporaneità dell’incarico;
·proporzione fra compensi erogati all’incaricato e le utilità conseguite dall’amministrazione.
Ed ancora, nell’affermare la possibilità di prorogare il contratto ove ciò sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale questo è stato posto in essere, la circolare ammonisce circa l’illegittimità di una successione indiscriminata e non giustificata di proroghe o di rinnovi.
Ciò in quanto la necessità di ricorrere ad un incarico di collaborazione esterna, e nello specifico di collaborazione coordinata e continuativa, deve costituire un rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari per le quali l’amministrazione necessita dell’apporto di apposite competenze professionali.
La circolare osserva, infine, come l’attribuzione di un incarico di collaborazione, al di fuori delle condizioni indicate, comporti una serie di conseguenze a carico del dirigente che ne è responsabile. Infatti, costui potrebbe essere chiamato a rispondere, oltre che per l’eventuale responsabilità per danno erariale, anche per i profili attinenti alla responsabilità amministrativa, nonché in sede civile qualora l’incarico abbia dissimulato un rapporto di lavoro dipendente, poiché l’ordinamento prevede la tutela risarcitoria nei limiti di cui all’art. 2126 c.c.

Redazione

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