Con circolare del 31.8.2004 l’Assessorato dei lavori pubblici ha chiarito, in sintesi, che:
1) il beneficio della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria non può essere applicato alla fattispecie di cui all’art. 30, comma 1 bis, della legge n. 109/94 coordinata con la legge regionale n. 7/2002, come modificata dalla legge regionale n. 7/2003, in quanto l’art. 8, comma 11 quater, lett. a), fa espresso riferimento ai soli commi 1 e 2 del successivo art. 30 della stessa legge. E’, quindi, esclusa la possibilità di cumulare – per le “imprese certificate” – la riduzione della cauzione di cui all’art. 8, comma 11 quater, lett. a), con la riduzione della cauzione (dal 2% allo 0,50%) ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 30;
2) per i lavori d’importo inferiore a E 150.000, seppure non sia richiesta la cauzione provvisoria come disposto dall’art. 30, comma 1 bis), sopra richiamato, l’offerta deve, comunque, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, essere corredata “dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2” del medesimo art. 30.
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Il Testo della circolare:
Assessorato dei lavori pubblici
Circolare 31 agosto 2004. (G.u.r.s. del 10 settembre 2004 – n. 38)
Legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, recante: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7”. Direttive di attuazione in materia di lavori pubblici – Cauzione provvisoria per partecipazione a gare per l’esecuzione di lavori pubblici.
Al Dipartimento regionale lavori pubblici
All’Ispettorato tecnico lavori pubblici
All’ispettorato tecnico regionale
Agli uffici del genio civile della Regione
Alla Presidenza della Regione segreteria generale
A tutti gli assessorati regionali
All’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione
A tutte le stazioni appaltanti della Sicilia
e, p.c. all’ufficio del commissario dello stato per la regione siciliana
Alla Corte dei Conti
Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche
All’Ufficio del genio civile per le OO.MM.
All’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Questo Osservatorio ha avuto modo di riscontrare che non tutte le stazioni appaltanti, previste dall’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche, applicano correttamente il disposto di cui all’art. 8, comma 11 quater, lett. a), della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 (cauzione provvisoria) e dal comma 2 (garanzia fidejussoria per cauzione definitiva) dell’art. 30 della legge stessa, per le imprese alle quali sia stata rilasciata “la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema”.
Infatti, alcune stazioni appaltanti consentono alle “imprese certificate” di beneficiare della suddetta riduzione del 50% anche nel caso di cui al comma 1 bis dell’art. 30 sopra citato.
A tal proposito si evidenzia che il beneficio della riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fidejussoria non può essere applicato alla fattispecie di cui all’art. 30, comma 1 bis, della legge n. 109/94 coordinata con la legge regionale n. 7/2002, come modificata dalla legge regionale n. 7/2003, in quanto l’art. 8, comma 11 quater, lett. a), fa espresso riferimento ai soli commi 1 e 2 del successivo art. 30 della stessa legge. E’, quindi, esclusa la possibilità di cumulare – per le “imprese certificate” – la riduzione della cauzione di cui all’art. 8, comma 11 quater, lett. a), con la riduzione della cauzione (dal 2% allo 0,50%) ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 30.
L’interpretazione di cui sopra è in sintonia con apposito parere reso dal consiglio dell’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici all’ANCE di Roma e di Trapani.
Si coglie l’occasione per evidenziare che, con riferimento ai lavori d’importo inferiore a E 150.000, seppure non sia richiesta la cauzione provvisoria come disposto dall’art. 30, comma 1 bis), sopra richiamato, l’offerta deve, comunque, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, essere corredata “dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2” del medesimo art. 30.
L’Assessore: Scammacca della Bruca