Consiglio di Stato 3 novembre 2004 n.7107






Il Giudice amministrativo ha giurisdizione: a) sulle controversie<br /> relative a concorsi per soli esterni; b) su controversie relative a concorsi<br /> misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno<br /> nell’ambito della medesima area funzion


Il Giudice
amministrativo ha giurisdizione: a) sulle controversie relative
a
concorsi per soli esterni; b) su controversie relative a concorsi
misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno
nell’ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile
la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva,
perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad
area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni,
secondo il criterio di riparto originario); c) sui concorsi per soli interni
che comportino passaggio da un’area ad un’altra, spettando, poi, al
giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono
l’apertura all’esterno.

 

Il Giudice
ordinario ha giurisdizione residuale: d) sulle controversie attinenti a
concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra,
ma nell’ambito della medesima area” (Cass. SS.UU.
ordinanza n. 10183/04).

 

 

Qui di seguito il
testo della sentenza:

 

(…)

 

Considerato in
fatto e diritto quanto segue
:

 

L’ordinanza
n. 10183/04 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, pronunciata
sul ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per
regolamento preventivo di giurisdizione, in relazione
al giudizio instaurato da altra persona interessata allo stesso concorso
impugnato dall’odierno appellante, delinea "… il seguente
quadro complessivo: a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle
controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione su
controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da
coprire sia compreso o meno nell’ambito della medesima area funzionale
alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla
procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si
tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di
possibili vincitori esterni, secondo il criterio di riparto originario); c)
ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli
interni che comportino passaggio da un’area ad un’altra, spettando,
poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che
escludono l’apertura all’esterno; d) residuale giurisdizione del
giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che
comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della
medesima area”.

 

La Suprema Corte, valutando alla
stregua del quadro complessivo delineato, la fattispecie in esame (accesso alla
categoria <dirigenziale> con concorso al quale sono legittimati i
dipendenti che abbiano una determinata anzianità di servizio nella
diversa categoria <direttiva>), rileva “…che essa è
riconducibile all’ipotesi sub c) della superiore elencazione,
trattandosi, come riferito in narrativa, di procedura selettiva attivata per
attribuzione di una superiore posizione di lavoro, assegnata ad area
contrattuale diversa da quella nella quale è
inserita la posizione legittimante la partecipazione alla selezione
stessa”, confermando la giurisdizione dell’Autorità
giurisdizionale amministrativa per le controversie in tema di procedure
selettive per l’assunzione, contemplate dall’art. 63 del D. Lgs. n. 165 del 2001, come sopra
interpretato.

 

In conclusione,
anche in virtù del recentissimo orientamento delle Sezioni Unite nella
richiamata decisione ed alla luce dei principi indicati dalla Corte
costituzionale in sede di interpretazione delle
disposizioni del T.U.P.I., è corretto
affermare che non sussiste, nella fattispecie che ne occupa, la giurisdizione
del Giudice ordinario, con la conseguente erroneità della sentenza
impugnata, che va dunque annullato con rinvio al primo giudice ex art. 35,
legge n. 1034/1971;

 

Spese
del doppio grado di giudizio integralmente compensate tra le parti per le
alterne vicende processuali
.

 

P.Q.M.

 

Accoglie
l’appello (Ricorso numero: 8035/2004) e, per l’effetto, annulla la
sentenza impugnata e rinvia gli atti al T.a.r. Lazio,
Roma, per il rinnovo del giudizio di primo grado.

 

Spese compensate
per il doppio grado di giudizio.

 

(Depositata il 3 novembre
2004)

Redazione

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