Fino
all’entrata in vigore della L. n. 449/97, la
previa definizione con D.P.C.M. dei contingenti di
posti annualmente disponibili alla data del 31 dicembre per ciascuno dei canali
di accesso alla dirigenza precludeva il ricorso a
forma di copertura (ad esempio per mobilità o utilizzo degli idonei,
diverse da quelle normativamente previste).
In tale contesto, l’art. 39 comma 13, della L. 27/12/97 n.
innovazione, prevedendo che “Le graduatorie dei concorsi per esami,
indetti ai sensi dell’art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 29/93
e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di
diciotto mesi dalla data della loro approvazione”;
Solo
l’avvento di detta disposizione ha consentito di superare
l’ostacolo, costituito dalla determinazione annuale dei posti
disponibili, che in precedenza si opponeva all’utilizzazione delle
graduatorie degli idonei ai fini della copertura dei posti vacanti a meno che non ricorressero circostanze eccezionali.
(…)
Fatto e diritto
1. Con decreto
del Presidente della Corte dei conti del 26/9/92 è stato indetto un
concorso speciale per esami per la copertura di un posto di I
dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale della Corte.
I sig.ri
Nicola De Bellis e Canio Mecca vi hanno
partecipato, risultando non vincitori, ma idonei, nella graduatoria approvata
con decreto del 20/12/94.
2. Nelle more
concorsuali, con decreto del 3/8/94 sono stati banditi altri due concorsi, uno
per esami e l’altro per titoli di servizio, ciascuno per la copertura di
sette posti dirigenziali.
3. Essi hanno
notificato atto di diffida chiedendo, per la copertura di tali posti, l’utilizzazione della graduatoria degli idonei, ma con nota
del 24/5/95
dei conti ha rappresentato loro l’impossibilità di reclutare
dirigenti con procedure diverse da quelle previste dal D.lgs.
n. 29 del 1993.
Con
successivo bando pubblicato in G.U. del 6/6/95 è stato,
poi, indetto un corso- concorso per la copertura di 118 posti di dirigente, con
ciò esaurendosi la dotazione di posti dirigenziali della Corte.
4. Avverso i
provvedimenti di cui alla nota del 24/5/95, nonché
avverso le due nuove procedure concorsuali il De Bellis
e il Mecca hanno proposto ricorso avanti al T.A.R. del Lazio, che lo ha
respinto con sentenza n. 3266/01 sulla base delle seguenti argomentazioni:
–
301/84, sulla base della quale è stato bandito
il concorso cui ha partecipato il ricorrente, prevedeva un sistema selettivo
caratterizzato da cadenza annuale che non comportava la possibilità di
procedere alla nomina di idonei, salvo che non ricorressero circostanze di
comprovata eccezionalità;
– la
conclusione del concorso de quo è stata possibile solo in virtù
dell’art. 25 del D.Lgs. n.
29/93, che ha consentito in via eccezionale e transitoria di portare a
compimento le procedure concorsuali avviate al momento della sua entrata in
vigore, ma non ha certo voluto attirare queste ultime nella sua disciplina,
vista la radicale modifica operata in materia di reclutamento dei dirigenti da
parte del D.Lgs. citato;
– non
è applicabile alla fattispecie l’art. 22 della L.
21/12/94 n. 724, contenente il principio della utilizzazione
della graduatorie di concorsi già espletati approvate dopo il 1/1/92, in
quanto l’applicabilità della norma incontra il preciso limite
delle nuova normativa sul reclutamento della dirigenza che, se pur anteriore,
è prevalente in base al principio di specialità.
5. Avverso la indicata sentenza hanno proposto appello il De Bellis e il Mecca, deducendo le seguenti censure:
Violazione
dell’art. 22 della L. 21 dicembre 1994 n. 724. Eccesso di potere per contraddittorietà e
perplessità.
La
possibilità di utilizzare graduatorie precedenti, purchè
approvate ad una certa data, costituisce principio normativamente
affermato sin dalla L.n. 554 del 1988 e del resto
applicato dalla stessa Corte dei conti che ha affermato la possibilità
di scorrimento della graduatoria in conseguenza della
sopravvenuta indisponibilità di vincitori per coprire i posti per i
quali il relativo concorso era stato bandito.
L’affermazione
del T.A.R. secondo cui lo scorrimento costituirebbe evento eccezionale, in base
alla precedente normativa, non viene condivisa dagli
appellanti, che rammentano come lo scorrimento di graduatorie sia stato poi normativamente previsto. Così pure
l’affermazione secondo cui l’intenzione del legislatore sarebbe
stata, comunque, quella di limitare alla copertura dei
posti già esistenti il reclutamento dei dirigenti secondo il vecchio
sistema.
D’altra
parte, l’avvento di una norma di carattere generale, qual è
l’art. 22 della L. 21 dicembre 1994 n. 724, che
stabilisce il principio dell’utilizzazione delle graduatorie approvate
dopo il 1/1/92 non può trovare ostacolo in una norma, sia pure speciale,
anteriore: non sarebbe, invero, principio immanente nella nuova disciplina sui
dirigenti lo impossibilità dello scorrimento
delle graduatorie, con la conseguenza che la disposizione posteriore, pur se
generale, non incide sulla specialità della disposizione anteriore e
può essere applicata senza creare discrasie o incompatibilità.
6. Si è
costituita in giudizio
dei conti, sostenendo l’inapplicabilità della norma di cui
all’art. 22 della L.n. 724/94, perché la utilizzazione delle graduatorie non riguarderebbe i
concorsi banditi anteriormente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 29/93.
La procedura cui
il ricorrente ha partecipato prevedeva la previa individuazione dei posti
disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, da cui l’impossibilità
di trasporre o utilizzare i concorsi banditi sotto tale disciplina nel sistema
successivo.
Inoltre,
facoltà e non l’obbligo di assumere i candidati idonei e comunque la possibilità di scorrimento delle
graduatorie per sopravvenuta indisponibilità di vincitori di coprire
posti per i quali il concorso era stato bandito è riservata
dall’art. 39 della L. 27/12/97 n. 449, co.13 e 16, ai concorsi per esami indetti ai sensi
dell’art. 28, co.2, del D.Lgs.
n. 29/93.
7. L’appellante
ha depositato note difensive in vista dell’udienza di discussione.
8. Il ricorso
è stato inserito nei ruoli d’udienza del 1/6/2004.
9. L’appello
è infondato e va respinto.
Invero, considerato che:
l’art. 28 del
decreto legislativo n. 29/93 distingueva diverse forme di accesso alla
qualifica di dirigente nella amministrazioni autonome, anche ad ordinamento
autonomo;
in via ordinaria
tale qualifica risultava conseguibile all’esito di concorso per
esami(art. 28, co.2) o di corso concorso selettivo di
formazione (art. 28, co.3), mentre in via transitoria
un determinato contingente di posti era attribuibile mediante concorso per
titoli(art. 28, co.9);
fino all’entrata
in vigore della L. n. 449/97 alla copertura dei posti
dirigenziali vacanti presso le Amministrazioni statali non si è mai
provveduto mediante chiamata degli idonei nelle rispettive graduatorie, in
quanto la previa definizione con D.P.C.M. dei
contingenti di posti annualmente disponibili alla data del 31 dicembre per
ciascuno dei canali di accesso alla dirigenza
precludeva il ricorso a forma di copertura(ad esempio per mobilità o
utilizzo degli idonei, diverse da quelle normativamente
previste);
in sostanza sono
state sempre ritenute inapplicabili ai concorsi per qualifiche dirigenziali,
governati da specifiche procedure, le disposizioni generali, recanti proroga
della validità o efficacia delle graduatorie dei concorsi nella Pubblica
Amministrazione;
la procedura de qua,
attivata secondo la disciplina di cui alla L. n.
301/84 è stata ultimata in virtù della norma transitoria di cui
all’art. 25 del D.Lgs. n.
29/93, che ha consentito di portare a compimento le procedure concorsuali per
qualifiche dirigenziali i cui bandi fossero stati già emanati alla data
di entrata in vigore del D.Lgs. n.
29/93;
non ha consistenza la
censura con quale si vorrebbe attribuire all’art. 25 cit. una
valenza in ordine alla compatibilità di fatto fra vecchie e nuove
procedure concorsuali, che non trova conferma né nella lettera né
nello spirito della norma ed è comunque smentita dall’art. 39, co.13, della L. n. 449/97;
in tale contesto,
l’art. 39 comma 13, della L. 27/12/97 n.
significativa innovazione, prevedendo che “Le graduatorie dei concorsi
per esami, indetti ai sensi dell’art. 28, comma 2, del decreto
legislativo n. 29/93 e successive modificazioni, conservano validità per
un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione”;
solo l’avvento
di detta disposizione, avente carattere di specialità, applicata nel
contesto della nuova disciplina di reclutamento dei dirigenti delle pubbliche
amministrazioni, ha consentito, per i concorsi espletati nell’ambito
della stessa, di superare l’ostacolo, costituito dalla determinazione
annuale dei posti disponibili, che in precedenza si opponeva all’utilizzazione
delle graduatorie degli idonei ai fini della copertura dei posti vacanti a a meno che non ricorressero circostanze eccezionali;
non è
invocabile, come vorrebbero gli appellanti, l’art. 22 della L. 21/12/94 n. 724, che, in via generale, ha previsto l’utilizzazione
da parte delle Pubbliche Amministrazioni delle graduatorie di concorsi
già espletati, approvate dopo il 1/1/1992, in quanto, come correttamente
ritenuto dal primo giudice, l’applicabilità della norma richiamata
incontra un limite nella nuova normativa sulla dirigenza, introdotta dal D.Lgs. n. 29/93 che, se pur
anteriore prevale in base al principio di specialità;
per le suesposte
considerazioni, il ricorso va respinto, con conseguente conferma della sentenza
impugnata e Integrale compensazione, fra le parti, delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV- definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo respinge, confermando la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
(Depositata in
segreteria il 2 novembre 2004)