Corte Costituzionale 21 ottobre 2004 n. 307





Legittimo l’intervento statale nei progetti “PC ai<br /> giovani” e “PC alle famiglie” e, in conseguenza, respinti i<br /> ricorsi della regione Emilia Romagna


Legittimo l’intervento statale nei
progetti “PC ai giovani” e “PC alle famiglie” e, in
conseguenza, respinti i ricorsi della regione Emilia
Romagna.

Lo Stato può prevedere incentivi all’uso
del computer senza invadere la sfera di competenza
delle regioni. Lo sviluppo della cultura, infatti, anche attraverso l’uso dello
strumento informatico, è previsto dall’art. 9 della Costituzione,
e prescinde dal riparto di competenze Stato-Regioni di
cui all’art. 117 Cost. (cfr. Corte Cost., decisioni nn. 276 del
1991, 348 del 1990, 829 e 562 del 1988)
.

E’ quanto a
stabilito la
Corte Costituzionale
, con sentenza depositata il 21 ottobre
2004, n. 307 (presidente Onida, estensore Marini).

La Regione Emilia-Romagna aveva denunziato,
per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della
Costituzione e del principio di leale collaborazione, alcune norme nazionali
istitutive di fondi speciali destinati ad incentivare
l’acquisto e l’utilizzo di personal computer, da parte di giovani o di soggetti
aventi determinati requisiti reddituali, mediante
l’erogazione di contributi economici (progetti “PC ai giovani” e
“PC alle famiglie”).

Secondo la Regione ricorrente, le
norme impugnate, istituendo fondi settoriali in una materia appartenente alla
competenza esclusiva regionale e attribuendo al centro (al Ministro
dell’economia e delle finanze ed a quello per l’innovazione e le tecnologie)
poteri normativi e (al Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie) poteri
amministrativi, relativamente alla gestione dei detti
fondi, violerebbero la autonomia finanziaria, legislativa ed amministrativa
delle Regioni.

Sarebbe stato
altresì violato il principio di leale collaborazione, in quanto i poteri
statali disciplinati dalle norme contestate verrebbero
esercitati senza la previsione di alcuna forma di coordinamento con le Regioni.

Secondo la Consulta, la normativa
impugnata si sostanzia nella “mera previsione di contributi finanziari,
da parte dello Stato, erogati con carattere di automaticità
in favore di soggetti individuati” in base all’età o al reddito e
finalizzati all’acquisto di personal computer abilitati alla connessione ad
“internet”, in un’ottica evidentemente volta a favorire la
diffusione, tra i giovani e nelle famiglie, della cultura informatica.

Siffatto
intervento non risulterebbe invasivo di competenze
legislative regionali, perchè non accompagnato da una disciplina
sostanziale riconducibile a specifiche materie.

L’intervento
si verrebbe ad inserire all’interno di finalità di
interesse generale, quale è “lo sviluppo della cultura,
nella specie attraverso l’uso dello strumento informatico”, il cui
perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9
della Costituzione) anche al di là del riparto di competenze per materia
fra Stato e Regioni di cui all’art. 117 della Costituzione (cfr., in senso analogo, nel contesto del previgente titolo V, parte seconda, della Costituzione,
sentenze nn. 276 del 1991, 348 del 1990, 829 e 562
del 1988).

In
relazione alla
lamentata violazione dell’autonomia finanziaria regionale,
secondo la Corte
la provvista destinata ad alimentare i due fondi, è costituita da
residue disponibilità di un fondo istituito presso il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, restando così
esclusa qualsiasi riduzione della ordinaria provvista finanziaria destinata
alle Regioni.

In definitiva,
l’intervento impugnato “non coinvolgendo alcuna potestà
regionale“, non sarebbe idoneo a violare i principi di leale collaborazione.

Qui il testo integrale della sentenza della Corte Costituzionale

Redazione

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