Corte Costituzionale
con la sentenza n. 316/2004, ha ritenuto in parte prive
di fondamento, in parte inammissibili, le questioni di legittimità costituzionali
delle norme riguardanti il funzionamento e la struttura del C.G.A.
In particolare,
“pienamente giustificata”, sulla base della ormai radicata
concezione autonomistica della giustizia
amministrativa siciliana, la composizione mista del C.G.A., così come delineata dal D.lgs.
n. 373/2003. (della sezione giurisdizionale fanno
parte non solo componenti togati, quali il presidente dello stesso Consiglio,
il presidente di sezione e quattro consiglieri di stato, ma anche quattro
componenti laici, designati dal Presidente della Regione).
legge prevista dall’art. 108 della Costituzione, respingendo i dubbi di
costituzionalità sollevati al riguardo.