Il nuovo schema legislativo prevede una legge che si limita a delegare il riassetto dei principi per materia; un unico decreto delegato che fissa tali principi, ovviamente soltanto con norme di natura legislativa, non regolamentare (ed in questo il Codice si distingue nettamente anche dal DPR 445/2000), una serie di Decreti del Ministro competente che pongono le regole tecniche ed applicative.
Siamo di fronte alla nascita di una legislazione specifica in materia di diritto amministrativo e nuove tecnologie, una legislazione che, peraltro, viene alla luce con una serie di norme “cardine”, programmatiche e di principio, che costruiscono – e costituiranno – le fondamenta di ogni modifica o innovazione. Fondamenta, peraltro, che da un lato trovano ispirazione nei più generali principi di democrazia e partecipazione della nostra Repubblica, e dall’altro acquisiscono dignità di strumenti primari per il perseguimento degli obiettivi della pubblica amministrazione: efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, semplificazione.
Citiamo tra tutti l’art. 3 del Codice: “I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente decreto”; viene così definito un nuovo diritto soggettivo, definito in rubrica “diritto all’uso delle tecnologie”.
L’articolo per esteso, pubblicato il 25 novembre scorso sul numero 303 di InterLex, è leggibile all’url
https://www.interlex.it/pa/giurguar1.htm