Corte di Giustizia CE
Sentenza del 9 dicembre 2004 nella causa C-460/02
La normativa italiana vigente (d. lgs. 13 gennaio 1999 n. 18) sui tempi di attuazione del libero mercato nel settore dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti è incompatibile con la normativa comunitaria (direttiva 96/67/CE)
La Corte di Giustizia delle Comunità europee (Prima Sezione), con sentenza 9 dicembre 2004, pronunziata nella causa n° C-460/02, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento proposto – ai sensi dell’art. 226 Tr. CE – il 19 dicembre 2002 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica Italiana, ha deciso che quest’ultima è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza della Direttiva 96/67/CE, relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che il d. lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, recante attuazione della suddetta Direttiva, abbia introdotto, al suo art. 14, una misura sociale incompatibile con l’art. 18 della Direttiva stessa ed abbia previsto, al suo art. 20, un regime a carattere transitorio non consentito da tale Direttiva, frustrando il perseguimento dei suoi obiettivi.
In altri termini, l’obbligo di garantire il passaggio del personale dal precedente prestatore del servizio al soggetto subentrante, in misura proporzionale alla quota di traffico o di attività acquisita da quest’ultimo, ogniqualvolta vi sia un «trasferimento di attività» nel campo dei servizi di assistenza a terra, come previsto dalla legge italiana, oltrepasserebbe manifestamente la protezione già garantita dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE (GU L 201, pag. 88), e codificata dalla direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE (GU L 82, pag. 16).
Infatti, la mera circostanza che i servizi forniti dal prestatore precedente e quelli forniti dal nuovo siano analoghi non consente di concludere che sussista il trasferimento di un’entità economica tra le due imprese, poiché un’entità non può essere ridotta all’attività che le era affidata e, soprattutto, il prestatore subentrante accede alle strutture aeroportuali in base alla stipula di un contratto con il gestore dell’aeroporto, indipendentemente da ogni sorta di rapporto con il prestatore uscente.
Il Governo italiano, pertanto, ha garantito un eccessivo livello di protezione sociale ai lavoratori, rendendo oltremodo difficile l’accesso ai mercati di assistenza a terra di nuovi prestatori di servizi, compromettendo l’apertura di detti mercati e mettendo in discussione l’uso razionale delle infrastrutture aeroportuali e, di conseguenza, la riduzione dei costi dei servizi implicati per gli utenti.
La Repubblica italiana, di conseguenza, è stata condannata alle spese.