Approvata in via definitiva (1)(2), dalla Camera dei deputati il 1° dicembre 2004, la legge di “Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonche’ per l’emanazione di un testo unico”
Il provvedimento prevede 14 deleghe al Governo, che dovrà emanare i rispettivi decreti, e una serie di norme applicabili in via diretta.
Cambiano in particolare i requisiti richiesti per partecipare al concorso per l’accesso alla Magistratura. Viene introdotta la separazione delle funzioni tra giudicante e requirente. Cambieranno anche le regole per l’ufficio del pubblico ministero e per la progressione nella carriera, che sarà per merito e non più per anzianità. Previsti veri e propri concorsi per titoli ed esami per l’avanzamento di carriera. Gli incarichi direttivi avranno carattere temporaneo. Il concorso rimane unico, ma è prevista la scelta definitiva, dopo cinque anni, del tipo di funzione che si vuole esercitare, se giudice o Pm. E’ prevista la riforma dei consigli giudiziari. L’azione disciplinare diviene obbligatoria.
Prevista anche l’emanazione di due testi unici che raccoglieranno in due codici rispettivamente le norme di legge primaria e secondaria che interessano l’ordinamento della magistratura.
Le deleghe al Governo riguardano, in ordine cronologico:
a) entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge:
1. Disciplina transitoria per il conferimento degli uffici direttivi di legittimità e di merito
Si introduce una previsione di diritto transitorio che detta i criteri per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità e di merito nelle more della entrata in vigore del complessivo sistema di progressione in carriera dettato dalla riforma.
Il sistema prevede che le funzioni direttive di legittimità non possano essere conferite a magistrati che al momento della pubblicazione ella vacanza del posto abbiano già compiuto i 68 anni di età e che, analogamente, non possano essere conferite funzioni direttive di merito a magistrati che abbiano compiuto alla stessa data i 66 anni di età.
b) entro 1 anno dall’entrata in vigore della legge:
2. Nuove regole per l’accesso e la progressione in carriera
ACCESSO: unico concorso sia per le funzioni giudicanti che requirenti; il candidato al momento della domanda indica la propria preferenza per una delle due funzioni.
SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI: possibile il passaggio dal giudice a PM e viceversa solo entro il 5° anno dall’ingresso in magistratura; successivamente la scelta fatta è irreversibile.
PROGRESSIONE ECONOMICA: è di norma automatica, essendo legata all’anzianità di servizio; tuttavia può essere accelerata attraverso il superamento dei concorsi per la progressione in carriera, ovvero ritardato per coloro che, non avendo effettuato i predetti concorsi, non ottengano nemmeno l’idoneità da parte del CSM nelle verifiche obbligatorie al compimento del 13°, 20° e 28° anno dall’ingresso in magistratura.
PROGRESSIONE IN CARRIERA:
a) si può restare ad esercitare funzioni di 1° grado per tutta la carriera, senza fare alcun concorso; in tal caso, si è obbligatoriamente sottoposti ad una valutazione periodica di professionalità da parte del CSM al compimento del 13°, 20° e 28° anno dall’ingresso in magistratura;
b) le funzioni di 2° grado possono ottenersi, alternativamente, o dopo 8 anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, o dopo 13 anni previo concorso per soli titoli;
c) le funzioni di legittimità possono ottenersi dopo 18 anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami per coloro che non abbiano avuto le funzioni di appello; dopo 16 anni dall’ingresso in magistratura, sempre previo concorso p titoli, per coloro che hanno avuto le funzioni di appello a 13 anni; dopo 11 anni dall’ingresso in magistratura, previo concorso per titoli da coloro che hanno avuto le funzioni di appello ad 8 anni;
d) per ottenere, attraverso un concorso per titoli, le funzioni semidirettive o direttive di 1° e di 2° grado occorre avere superato il concorso per le funzioni di appello. In tal caso, dopo 3 anni di esercizio di funzioni di 2° grado si possono ottenere funzioni semidirettive di primo grado; dopo 5 anni si possono ottenere quelle direttive di 1° grado; dopo 6 anni si possono ottenere funzioni semidirettive di secondo grado; dopo 8 anni si possono ottenere le funzioni direttive di 1° grado elevato;
e) per ottenere, attraverso un concorso per titoli, le funzioni direttive di 2° grado o quelle direttive e direttive superiori di legittimità occorre avere superato il concorso per le funzioni di legittimità; in tal caso, dopo 4 anni si possono ottenere quelle direttive di legittimità; dopo 5 anni si possono ottenere funzioni direttive di secondo grado;
f) l’accesso alle funzioni direttive superiori di legittimità è riservato, previo concorso, a coloro che esercitano le funzioni direttive di legittimità;
3. Istituzione della Scuola della magistratura
Viene istituita la Scuola della magistratura, ente autonomo con il compito di curare il tirocinio dei magistrati appena assunti e di l’aggiornamento professionale dei magistrati nel corso della carriera.
Composta da rappresentanti della magistratura, del ceto accademico, di quello forense e di un rappresentante del Ministro della Giustizia, essa ha il compito di stabilire ed attuare i programmi didattici e di valutare i partecipanti ai corsi al termine della loro effettuazione, esprimendo un giudizio finale.
Tale giudizio deve essere obbligatoriamente positivo per consentire al magistrato di partecipare ai corsi per la progressione in carriera, mentre è comunque acquisito dal CSM per le valutazioni di competenza ad altri fini sul singolo magistrato.
4. Riforma dei Consigli giudiziari
Si prevede l’istituzione di un Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, con il compito di effettuare valutazioni sui magistrati che esercitano funzioni di legittimità, nonché la riforma della composizione dei consigli giudiziari, con l’introduzione di 2 rappresentanti delle regioni distrettualmente competenti.
Si attua, infine, un decentramento dei Consigli sui base territoriale.
5. Riforma dell’ufficio del pubblico ministero
La riforma delle Procure prevede che sia solo il Procuratore capo ad essere titolare esclusivo dell’esercizio dell’azione penale: i procuratori aggiunti possono da lui essere delegati alla trattazione di uno o più affari specificamente identificati.
É il procuratore capo a rispondere dell’andamento del suo ufficio, e al contempo gli sono forniti strumenti attuativi di tale responsabilità: si prevede che egli possa operare attraverso l’identificazione di criteri per l’organizzazione della Procura, delegare singoli atti e determinare i criteri cui i pubblici ministeri dell’ufficio debbano attenersi per eseguire la delega conferita, con possibilità di revoca della stessa in caso di ingiustificata divergenza dai medesimi.
Parimenti, il procuratore capo deve vistare tutte le richieste di misure cautelari personali o reali, salve le ipotesi di arresto, fermo o sequestro.
Al procuratore capo spetta l’esclusiva competenza di tenere i rapporti con i mezzi di informazione.
6. Riforma del sistema di designazione dei magistrati di merito presso la Corte di Cassazione
Si prevede la riforma dei criteri che regolano la designazione di magistrati di merito allo svolgimento delle proprie funzioni presso l’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione.
In particolare, viene soppressa la figura del magistrato di appello destinato alla Corte, che assume le funzioni di cassazione, e si potenzia l’Ufficio del Massimario attraverso l’incremento della dotazione organica di magistrati di tribunale destinati a tale funzione.
7. Riforma degli illeciti disciplinari dei magistrati
Si prevede la tipizzazione delle fattispecie di illecito disciplinare del magistrato, attraverso l’identificazione delle condotte, sia nello svolgimento del servizio che al di fuori di esso, che possono determinare la responsabilità del magistrato.
Si attua, inoltre, una parametrazione della sanzione alla condotta, attraverso un meccanismo che garantisce la proporzione tra l’una e l’altra, così da determinare un verso e proprio codice disciplinare dei magistrati.
8. Riforma del procedimento disciplinare per i magistrati
Si prevede la riforma del procedimento disciplinare, caratterizzata dalla obbligatorietà dell’esercizio dell’azione per il procuratore generale della Corte di Cassazione che esercita le funzioni di pubblico ministero nel relativo procedimento e nell’eventuale successivo processo (a fronte della facoltatività dell’analogo esercizio dell’azione per il Ministro della Giustizia), e dall’applicabilità al rito delle disposizioni del nuovo codice di procedura penale.
9. Decentramento del Ministero della Giustizia
Si prevede che alcune funzioni relative all’organizzazione dei servizi giudiziari del Ministero della Giustizia vengano decentrate sul territorio attraverso l’istituzione di direzioni generali con sede locale e competenza regionale o interregionale.
É prevista, inoltre, l’istituzione del manager presso le Corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, con funzioni di responsabilità nella gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale.
10. Riforma della composizione del consiglio direttivo della Corte dei Conti
Si prevede la riforma dei criteri di composizione del consiglio direttivo della Corte dei Conti, con particolare riguardo ai criteri di nomina dei suoi componenti elettivi.
c) entro 90 giorni dall’emanazione dei decreti di cui al numero 2, emanazione delle:
11. Norme di coordinamento tra la riforma e la legislazione già vigente nella materia
d) entro 2 anni dall’entrata in vigore:
12. Emanazione di eventuali decreti correttivi di quelli emanati nell’esercizio della delega
e) entro 4 anni dall’entrata in vigore:
13. Emanazione di un “codice dell’ordinamento giudiziario” contenente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia
f) entro 5 anni dall’entrata in vigore:
14. Emanazione di un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario
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(1) Questo l’iter del provvedimento:
14.03.02 – approvato in Consiglio dei Ministri;
25.09.03 – approvato in Commissione Giustizia del Senato in sede referente;
21.01.04 – approvato in aula al Senato;
12.05.04 – approvato in Commissione Giustizia della Camera in sede referente;
30.06.04 – approvato con modifiche in aula alla Camera (fiducia);
10.11.04 – approvato in aula al Senato;
30.11.04 – approvato definitivamente in aula alla Camera.
(2) Di seguito, i primi commenti da parte di associazioni di magistrati:
“I magistrati saranno, seppur in diverso modo, soggetti, oltre che alla legge, anche ai capi degli uffici e al ministro della giustizia; la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (ché di questo sostanzialmente si tratta) e il ripristino di una organizzazione rigorosamente gerarchica delle Procure metterà di fatto sotto tutela l’obbligatorietà dell’azione penale; gli uffici direttivi saranno assegnati non a chi ha autorevolezza e capacità organizzative ma a chi è stato cooptato nell’alta magistratura con appositi concorsi teorici (funzionanti, all’evidenza, come mere prove di omogeneità culturale) e ha abbandonato per un congruo numero di anni l’ufficio da dirigere; l’estraneità dal dibattito culturale e il conseguente conformismo saranno lo stigma dei magistrati che vogliono evitare noie disciplinari. Altrettanto noti sono gli obiettivi dell’operazione: completare e blindare il progetto di contrazione dei diritti sociali e civili, di smantellamento del welfare, di irrigidimento delle istituzioni in senso autoritario, ché, per ridimensionare i diritti e le libertà, occorre indebolire chi, per Costituzione, ne è tutore e garante” (da MagistraturaDemocratica.it) .
“l’ANM non può che ribadire il più netto dissenso e la vivissima preoccupazione per un testo che pone a rischio la indipendenza della magistratura, modifica l’equilibrio tra i poteri dello Stato, diminuisce le garanzie dei cittadini. Una riforma che migliori la giustizia è necessaria, ma deve essere attuata in conformità con i principi fondamentali della costituzione, come esige la VII Disposizione transitoria. Questa riforma è sbagliata, inutile e per molti aspetti incostituzionale” (da AssociazioneMagistrati.it).