Decreto Legislativo 19 novembre 2004 n. 286

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Approvato
il decreto legislativo attuativo della legge
53/2003
relativo alla
istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione
e di istruzione
e formazione professionale nonché al riordino dell’Istituto nazionale
per la valutazione del sistema dell’istruzione (Invalsi).

Il Servizio nazionale è affidato principalmente all’Istituto nazionale
di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (Invalsi),
che viene a tal fine riordinato. L’Invalsi, già disciplinato con il
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, ha avuto finora quale fine istituzionale
la ricerca sulle metodologie valutative. Esso ha anche svolto, negli ultimi
anni, sulla base di specifiche direttive di questo Governo e in via sperimentale,
la valutazione delle scuole che hanno aderito volontariamente. Il decreto legislativo
affida ora all’Invalsi la valutazione complessiva di sistema, che diviene obbligatoria
per tutte le scuole e viene affidata all’Istituto riordinato come sua finalità fondamentale.

La valutazione affidata all’Istituto è una valutazione complessiva
di sistema che si aggiunge alla valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti
e del comportamento degli studenti, affidata ai docenti.

Al Servizio nazionale di valutazione concorreranno, attraverso accordi e intese
volti alla condivisione dei dati e delle conoscenze, oltre all’Invalsi, le
scuole autonome, che dovranno autovalutarsi, e le Regioni, le Province e i
Comuni in relazione ai rispettivi ambiti di competenza.

Compito dell’Istituto sarà anche predisporre le prove dell’Esame di
Stato per la loro scelta da parte del Ministro.

La valutazione riguarda sia il sistema dell’istruzione, sia il sistema dell’istruzione
e formazione professionale limitatamente, per quest’ultimo, ai livelli essenziali
delle prestazioni.

 

Decreto Legislativo 19 novembre 2004 n. 286

“Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione, nonche’ riordino dell’omonimo istituto,
a norma
degli articoli 1 e 3 della legge
28 marzo 2003, n. 53

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1 dicembre 2004 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, l’articolo 2 e l’articolo 3, comma 1,
lettere b) e c), della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto l’articolo 3, comma 92, lettera d), della legge 24 dicembre 2003, n.
350;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 marzo 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 17 giugno 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 ottobre 2004;

Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione

1. Ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità del
sistema educativo definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, e’ istituito
il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e
di formazione con l’obiettivo di valutarne l’efficienza e l’efficacia, inquadrando
la valutazione nel contesto internazionale. Per l’istruzione e la formazione
professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali
di prestazione ed e’ effettuata tenuto conto degli altri soggetti istituzionali
che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle
politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.

2. Al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 concorrono l’Istituto
nazionale di valutazione di cui all’articolo 2 e le istituzioni scolastiche
e formative, nonche’ le regioni, le province ed i comuni in relazione ai rispettivi
ambiti di competenza. L’Istituto nazionale di valutazione di cui all’articolo
2, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni
provvedono al coordinamento delle rispettive attività e servizi in materia
di valutazione dell’offerta formativa attraverso accordi ed intese volti alla
condivisione dei dati e delle conoscenze.

3. Ai fini di cui al comma 2 l’Istituto nazionale di valutazione di cui all’articolo
2, le istituzioni scolastiche e formative, le regioni, le province ed i comuni
attivano le opportune procedure atte a favorire l’interoperabilità tra
i loro sistemi informativi, in modo da poter scambiare con continuità dati
ed informazioni riguardanti i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione
professionale, riducendo al tempo stesso duplicazioni e disallineamenti fra
i dati stessi, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
successive modificazioni.

4. Ferma restando l’autonomia dell’Istituto nazionale di valutazione di cui
all’articolo 2 e dei servizi di valutazione di competenza regionale, e’ istituito,
presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
un Comitato tecnico permanente, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni
interessate, con il compito di assicurare l’interoperabilità fra le
attività ed i servizi di valutazione.

 

Art. 2.
Riordino dell’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione

1. Per i fini di cui all’articolo 1 l’Istituto nazionale di valutazione del
sistema dell’istruzione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258,
e’ riordinato, secondo le disposizioni del presente decreto ed assume la denominazione
di «Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione (INVALSI)», di seguito denominato: «Istituto».

2. L’Istituto e’ ente di ricerca con personalità giuridica di diritto
pubblico ed autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare
e finanziaria.

3. L’Istituto e’ soggetto alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, università e
ricerca, di seguito denominato: «Ministero». Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro» individua,
con periodicità almeno triennale, le priorità strategiche delle
quali l’Istituto tiene conto per programmare la propria attività, fermo
restando che la valutazione delle priorità tecnico-scientifiche e’ riservata
all’Istituto. A tale fine il Ministro provvede:
a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell’istruzione;
b) con apposite linee guida definite d’intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente al sistema
dell’istruzione e formazione professionale.

4. Il Ministro adotta altresì specifiche direttive connesse agli obiettivi
generali delle politiche educative nazionali.

 

Art. 3.
Compiti dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione

1. L’Istituto:
a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli
studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni
di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto
dell’apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche
concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate
tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello
nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate
allo sviluppo delle risorse umane;
b) predispone, nell’ambito delle prove previste per l’esame di Stato conclusivo
dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove
a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento
del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno
di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni
emanate in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 28
marzo 2003, n. 53;
c) svolge attività di ricerca, nell’ambito delle sue finalità istituzionali;
d) studia le cause dell’insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento
al contesto sociale ed alle tipologie dell’offerta formativa;
e) assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti
di ricerca europea e internazionale in campo valutativo;
f) svolge attività di supporto e assistenza tecnica all’amministrazione
scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni
scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio,
valutazione e autovalutazione;
g) svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della
scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni
scolastiche.

2. Gli esiti delle attività svolte ai sensi del comma 1 sono oggetto
di apposite relazioni al Ministro, che ne dà comunicazione alla Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Le relazioni riferiscono sui risultati e possono segnalare indicatori
ritenuti utili al miglioramento della qualità complessiva del Sistema.
Relativamente al sistema della formazione professionale tali indicatori sono
definiti previa intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Agli esiti di verifica il Ministero, nel rispetto della
vigente normativa sulla protezione dei dati personali, assicura idonee forme
di pubblicità e conoscenza.

3. Il Ministro relaziona al Parlamento, con cadenza triennale, sugli esiti
della valutazione.

4. L’Istituto pubblica ogni anno un rapporto sull’attività svolta.

 

Art. 4.
Organi

1. Gli organi dell’Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo;
c) il Collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 5.
Presidente

1. Il Presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e
con adeguate conoscenze dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi
di valutazione in Italia e all’estero, e’ nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro. L’incarico ha durata triennale ed e’ rinnovabile, con le stesse
modalità, per un ulteriore triennio.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto. Il Presidente:
a) convoca e presiede le riunioni del Comitato direttivo, stabilendone l’ordine
del giorno;
b) formula, nel rispetto delle priorità strategiche individuate dalle
direttive e dalle linee-guida di cui all’articolo 2, comma 3, le proposte al
Comitato direttivo ai fini dell’approvazione del programma annuale dell’Istituto
e della determinazione degli indirizzi generali della gestione;
c) sovrintende alle attività dell’Istituto;
d) formula al Comitato direttivo la proposta per il conferimento dell’incarico
di direttore generale dell’Istituto e adotta il conseguente provvedimento;
e) presenta al Ministro le relazioni di cui all’articolo 3, comma 4;
f) in caso di urgenza adotta provvedimenti di competenza del Comitato direttivo,
da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Comitato stesso.

 

Art. 6.
Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo e’ composto dal Presidente e da sei membri, scelti
tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto, e nominati dal Ministro,
di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due
dal Presidente della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Comitato direttivo, su proposta del Presidente:
a) approva, nel rispetto delle direttive del Ministro e delle linee guida di
cui all’articolo 2, comma 3, il programma annuale delle attività dell’Istituto,
fissando altresì linee prioritarie e criteri metodologici, modulabili
anche nel tempo, per lo svolgimento delle verifiche di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera a);
b) esamina i risultati delle verifiche periodiche e sistematiche svolte dall’area
tecnica di cui all’articolo 9, comma 2, nonche’ le relazioni di cui all’articolo
3, comma 4;
c) determina gli indirizzi della gestione;
d) delibera il bilancio di previsione e le relative eventuali variazioni, ed
il conto consuntivo;
e) delibera l’affidamento dell’incarico di direttore generale dell’Istituto
ed il relativo trattamento economico;
f) valuta i risultati dell’attività del direttore generale e la conformità della
stessa rispetto agli indirizzi, adottando le relative determinazioni;
g) delibera i regolamenti dell’Istituto;
h) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dai regolamenti dell’Istituto.

3. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), e dell’articolo 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il Comitato stabilisce le modalità operative
del controllo strategico e, in base a tale controllo, individua le cause dell’eventuale
mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi e delibera i necessari interventi
correttivi.

4. Il Comitato direttivo dura in carica tre anni e può essere confermato
per un altro triennio. In caso di dimissione o comunque di cessazione dalla
carica di uno dei componenti del Comitato, il componente subentrante resta
in carica fino alla scadenza della durata in carica del predetto organo.

 

Art. 7.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti effettua le verifiche di regolarità amministrativa
e contabile a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il Collegio
svolge altresì i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del
codice civile.

2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e tre supplenti, nominati
con decreto del Ministro, di cui uno effettivo e uno supplente designati dal
Ministero dell’economia e delle finanze. I componenti effettivi designano al
loro interno, nella prima riunione del Collegio, il Presidente. Il Collegio
dura in carica quattro anni e può essere confermato per un altro quadriennio.

 

Art. 8.
Direttore generale

1. Il direttore generale, nel rispetto degli indirizzi della gestione determinati
dal Comitato direttivo, e’ responsabile del funzionamento dell’Istituto, dell’attuazione
del programma, dell’esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo,
dell’attuazione dei provvedimenti del presidente e della gestione del personale.
A tale fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l’Istituto
verso l’esterno. Egli partecipa alle riunioni del Comitato direttivo, senza
diritto di voto; tale partecipazione e’ esclusa quando il Comitato ne valuta
l’attività.

2. Il direttore generale, tra l’altro, nell’esercizio dei suoi compiti:
a) predispone, in attuazione del programma dell’Istituto, il bilancio di previsione
e le relative eventuali variazioni, nonche’ il conto consuntivo;
b) assicura le condizioni per il più efficace svolgimento delle attività e
per la realizzazione dei progetti previsti nel programma;
c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici e delle articolazioni strutturali
dell’Istituto previste dal regolamento di organizzazione e funzionamento di
cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), assegnando il relativo personale;
d) stipula i contratti di prestazione d’opera e di ricerca necessari per la
realizzazione dei progetti previsti dal programma annuale, sulla base dei criteri
fissati nel regolamento di cui alla lettera c).

3. Il direttore generale e’ scelto tra persone di qualificata e comprovata
professionalità ed esperienza amministrativa e gestionale. Il suo rapporto
di lavoro e’ regolato con contratto di diritto privato. Il relativo incarico
e’ conferito dal Presidente, previa delibera del comitato direttivo, e’ di
durata non superiore a un triennio, e’ rinnovabile ed in ogni caso cessa, se
non rinnovato, decorsi novanta giorni dalla scadenza dell’incarico del Presidente.

 

Art. 9.
Regolamenti e principi di organizzazione

1. L’Istituto si dota dei seguenti regolamenti:
a) regolamento di organizzazione e funzionamento;
b) regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera a), definisce l’organizzazione
dell’Istituto sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di
indirizzo e programmazione e compiti e responsabilità di gestione, prevedendo
un’area dei servizi amministrativi ed informatici ed un’area tecnica della
valutazione che, in attuazione del programma di attività approvato dal
Comitato direttivo dell’Istituto e secondo i criteri metodologici definiti,
svolge le verifiche periodiche e ne comunica gli esiti al comitato stesso;
lo stesso regolamento provvede in particolare alla ripartizione dei posti della
dotazione organica del personale, di cui alla allegata tabella A, tra le aree,
i livelli ed i profili professionali, a disciplinare il reclutamento del medesimo
personale attraverso procedure concorsuali pubbliche, nel rispetto delle norme
in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonche’
a definire la disciplina relativa alle selezioni per i comandi di cui all’articolo
11.

3. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), elaborato nel rispetto dei
principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, e successive modificazioni,
disciplina i criteri della gestione, le relative procedure amministrativo-contabili
e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la
rapidità e l’efficienza nell’erogazione della spesa ed il rispetto dell’equilibrio
finanziario del bilancio. Il regolamento disciplina altresì le procedure
contrattuali, le forme di controllo interno sull’efficienza e sui risultati
di gestione complessiva dell’Istituto e l’amministrazione del patrimonio, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità generale
dello Stato.

4. Per lo svolgimento dei compiti attribuiti all’area tecnica della valutazione
l’Istituto si avvale anche delle specifiche accertate professionalità del
personale ispettivo tecnico dipendente dal Ministero, assegnato all’Istituto
medesimo su richiesta dello stesso e con il trattamento economico a carico
del Ministero, in numero non superiore a venti unità.

5. I regolamenti sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione,
al Ministro per l’approvazione, nei successivi sessanta giorni, previo parere
favorevole del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la
funzione pubblica.

 

Art. 10.
Personale

1. La dotazione organica del personale dell’Istituto e’ definita nella tabella
A allegata al presente decreto, da articolare in aree, profili e livelli professionali
con il regolamento di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a).

 

Art. 11.
Personale comandato

1. L’Istituto può avvalersi, con oneri a proprio carico, nei limiti
consentiti dalle proprie disponibilità di bilancio, e in numero comunque
non superiore a dieci unità, di personale amministrativo, tecnico e
di ricerca, in posizione di comando, proveniente dall’amministrazione dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, dalle istituzioni scolastiche o da
altre amministrazioni dello Stato, dalle università, da enti pubblici
compresi nel comparto della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali.

2. I comandi del personale proveniente dalle istituzioni scolastiche non possono
protrarsi per più di un quinquennio e non sono rinnovabili prima che
sia decorso un intervallo di almeno tre anni. Essi decorrono dall’inizio dell’anno
scolastico.

3. I comandi sono disposti attraverso apposite selezioni degli aspiranti,
secondo la disciplina definita con il regolamento di cui all’articolo 9, comma
1, lettera a).

4. Il servizio prestato in posizione di comando e’ valido a tutti gli effetti
come servizio di istituto.

 

Art. 12.
Incarichi ad esperti

1. Nell’esercizio delle ordinarie attività istituzionali, l’Istituto
può avvalersi, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio,
e in relazione a particolari e motivate esigenze cui non può far fronte
con il personale in servizio, e in numero comunque non superiore a dieci unità,
dell’apporto di esperti di alta qualificazione, previo conferimento di appositi
incarichi.

2. L’Istituto assicura adeguate forme di pubblicizzazione dei contratti che
intende stipulare, nonche’ congrui termini per la presentazione delle domande.

 

Art. 13.
Patrimonio e risorse finanziarie

1. L’Istituto provvede ai propri compiti con:
a) redditi del patrimonio;
b) contributo ordinario dello Stato;
c) eventuali altri contributi, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali;
d) eventuali contributi ed assegnazioni, da parte di soggetti o enti pubblici
e privati, italiani e stranieri;
e) eventuali altre entrate, anche derivanti dall’esercizio di attività negoziali
e contrattuali coerenti con le finalità dell’Istituto.

 

Art. 14.
Disposizioni particolari per le Regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle valutazioni di loro competenza ai sensi dei rispettivi statuti
e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni
del titolo V della parte II della Costituzione e dell’articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

Art. 15.
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, pari a 7.306.000
euro per l’anno 2004 ed a 10.360.000 euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede
mediante l’utilizzazione di quota parte dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Restano confermati, per l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e formazione (INVALSI), come ordinato dal presente
decreto, i finanziamenti previsti dalla normativa vigente già destinati
all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione, di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.

 

Art. 16.
Disposizioni transitorie e finali

1. Il Presidente dell’Istituto ed i componenti degli organi di cui agli articoli
6 e 7, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto.

2. Gli organi dell’Istituto previsti dall’articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, restano in carica, nell’attuale
composizione, fino alla nomina degli organi di cui al comma 1. Il Comitato
direttivo adotta i regolamenti di cui all’articolo 9, entro sessanta giorni
dal suo insediamento.

3. Fino alla data di approvazione del regolamento di amministrazione, contabilità e
finanza, continuano ad applicarsi le norme di amministrazione e contabilità adottate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n.
313. Sono consentite le variazioni di bilancio eventualmente necessarie nel
periodo transitorio.

4. Il personale in posizione di comando o utilizzato alla data di entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi degli articoli 10 e 15, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313, presso l’Istituto
nazionale per la valutazione di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999,
n. 258, e’ confermato, a domanda, fino alla copertura dei posti a seguito dei
concorsi per il reclutamento del personale di cui all’articolo 9, comma 2,
da indire entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui
al comma 2, secondo periodo del presente articolo.

5. Alla data di insediamento dei nuovi organi e’ abrogato l’articolo 1 del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti
dell’Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data
e’ altresì abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
2000, n. 313.

6. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Comitato
direttivo e del Collegio dei revisori dei conti e’ determinato con decreto
del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

7. All’Istituto sono trasferiti i rapporti attivi e passivi in capo all’Istituto
nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI) di cui al decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258.

Tabella A
(articolo 10, comma 1)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELL’ISTITUTO

a) dirigenti amministrativi: due unità;
b) personale di ricerca: ventiquattro unità;
c) personale dei servizi amministrativi ed informatici: ventidue unità.


Redazione

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