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Legge 30 dicembre 2004 n. 311
“Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”
(Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2004 n. 306 S.O. n. 192)
Art. 1.
1. Per l’anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto
di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni
di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini
di competenza, in 245.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo
netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti
della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni
di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per
l’anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l’anno 2007, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro.
Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del
saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000
milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso
al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro
ed in 246.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto
delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare
passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto
alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate
per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare
la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con
la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria
ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli
obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio
2005 – 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato, individuate per l’anno 2005 nell’elenco
1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare
il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate
del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.
6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali,
per il Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di
Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per
trasferimenti all’Unione europea a titolo di risorse proprie.
7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni
di cui ai commi successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto
nel comma 5.
8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento
degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli stanziamenti
iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto
economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui
al comma 6 nonchè quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati,
a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono
essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti
previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni
di spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di competenza
e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto
previsto nell’elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli stanziamenti
relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale
complessiva dei relativi livelli di spesa.
9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l’utilizzo
dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste
non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati
del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto
limite può essere superato, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono
rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui ai commi
da 8 a 14.
11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua
per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione
sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati,
non deve essere superiore a quella sostenuta nell’anno 2004. L’affidamento
di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze
della struttura burocratica dell’ente, deve essere adeguatamente motivato
ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi
di eventi straordinari. In ogni caso, l’atto di affidamento di incarichi
e consulenze di cui al secondo periodo deve essere trasmesso alla Corte dei
conti. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente
al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004, come rideterminata
ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l’acquisto, la manutenzione,
il noleggio e l’esercizio di autovetture. Ai fini di cui al primo periodo,
le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro il 31
marzo 2005, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui risulti la consistenza
dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata
trasmissione della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni
inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui al primo
periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva
sostenuta nell’anno 2004.
13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni
competenti, il Ministro dell’economia e delle finanze può, con
proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del
comma 12 non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni.
Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo, corredati
da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell’economia e delle finanze
trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di attuazione degli
interventi di cui ai commi 12 e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti
in termini di riduzione della spesa.
15. Per l’anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di
cui ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle lettere a),
b) e c) del presente comma, è garantito anche mediante la limitazione
dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60
e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550
milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c) del
presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;
b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero
delle attività produttive:
2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione
tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera
a);
c) interventi finanziati dall’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto
2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi inclusi
gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).
16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui
al comma 15, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono
trimestralmente al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
le informazioni sull’ammontare delle somme erogate per singolo strumento
e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
17. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti
di cui al comma 15, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli
obiettivi di spesa del
Fondo per le aree sottoutilizzate per l’intero territorio nazionale,
di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno
2000-2006 per le regioni dell’obiettivo 1, prevista dall’articolo
14 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti
settoriali di cui al comma 15, lettere a), b) e c), possono essere modificati
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione
all’andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni
centrali si conformano all’obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno
il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni
centrali, nell’esercizio dei diritti dell’azionista nei confronti
delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta
o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi
di cui al presente comma.
18. A modifica di quanto stabilito dall’articolo 32, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di
conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria
dello Stato, inseriti nell’elenco 1 allegato alla presente legge, non
possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria
dello Stato superiori all’importo cumulativamente prelevato alla fine
di ciascun bimestre dell’anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono
esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali,
gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro, il Ministero dell’economia e delle finanze, per i conti
relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa
depositi e prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui all’articolo 57
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi
dell’articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti
interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione
individuati ai sensi dell’articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza,
il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon
fine, nonchè i conti istituiti nell’anno precedente a quello di
riferimento.
19. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell’economia
e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate
esigenze. L’accoglimento della richiesta ovvero l’eventuale diniego,
totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze
di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento
possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti
perfezionati, nonchè le spese indifferibili la cui mancata effettuazione
comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato
sono regolati con provvedimenti del Ministro dell’economia e delle finanze.
20. Le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007.
21. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica,
le regioni, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti,
nonchè le comunità montane, le comunità isolane e le unioni
di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia
con i princìpi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono princìpi fondamentali
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:
a) per l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese
in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia,
per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna
comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere
superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio
2001-2003, incrementata dell’11,5 per cento limitatamente agli enti locali
che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite
inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza
e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per le comunità isolane
e le unioni di comuni di cui al comma 21 l’incremento è dell’11,5
per cento. Per l’individuazione della spesa media del triennio si tiene
conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e
per l’individuazione della popolazione, ai fini dell’appartenenza
alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata
secondo i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è stabilita la spesa media pro-capite per ciascuna
delle classi demografiche di seguito indicate:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000
Kmq;
2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore
a 3.000 Kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino
a 3.000 Kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore
a 3.000 Kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000
abitanti;
14) comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale
di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto
capitale determinate
per l’anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai
commi da 21 a 53.
23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l’anno 2005, il complesso
delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi
del comma 24, per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere
superiore al corrispondente ammontare di spese dell’anno 2003 incrementato
del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento
del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate
per l’anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai
commi da 21 a 53.
24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato,
sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra
le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b) spese per la sanità per le regioni che sono
disciplinate dai commi da 164 a 188;
c) spese derivanti dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di
altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni
di crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate
in applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria minorile;
f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza nonchè quelle sostenute dai comuni per il completamento
dell’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio
dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza.
25. Limitatamente all’anno 2005 il complesso delle spese di cui al
comma 24 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti
da interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti
quote di parte nazionale.
26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti
dai commi 22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi
derivanti da alienazione
di beni immobili, mobili, nonchè delle erogazioni a titolo gratuito
e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura
degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.
27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di
spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di
un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa depositi
e prestiti Spa. Il fondo è dotato per l’anno 2005 di euro 250
milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre
2006 e i relativi interessi, determinati e liquidati sulla base di quanto previsto
ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di euro,
sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte dalla
Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari secondo
indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla
Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano
le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si riferiscono,
nonchè le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere
lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per
l’anno 2005, di euro 176.500.000 per l’anno 2006 e di euro 170.500.000
per l’anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento
di interventi diretti a tutelare l’ambiente e i beni culturali, e comunque
a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono accedere
ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi
territori per il risanamento e il recupero dell’ambiente e per la tutela
dei beni culturali.
29. Il Ministro dell’economia e delle finanze individua con proprio decreto
gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 sulla
base dei progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, in coerenza con apposito atto di
indirizzo parlamentare. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede
all’erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.
30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto
di stabilità interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni
con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando
il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno
nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti
sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto
e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto
con il Ministero dell’interno, sentiti la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l’ISTAT.
31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono
tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata
e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma
24 coerente con l’obiettivo annuale, che comunicano: le province e i
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell’economia
e delle finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione superiore
a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti
per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell’ente locale verifica,
entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell’obiettivo
trimestrale e la sua coerenza con l’obiettivo annuale e, in caso di inadempienza,
ne dà comunicazione sia all’ente che al Ministero dell’economia
e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali
dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore
a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000
e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore
a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di
cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali
dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell’ente.
A seguito dell’accertamento del mancato rispetto dell’obiettivo
trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o nel semestre,
successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti,
computati ai sensi del comma 24, nella misura necessaria a garantire il rientro
delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento
degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 32, 33, 34 e 35.
32. Per gli enti locali, l’organo di revisione economico-finanziaria
previsto dall’articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto,
sia in termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne
dà comunicazione al Ministero dell’interno sulla base di un modello
e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell’interno,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno
stabiliti per l’anno precedente non possono a decorrere dall’anno
2006:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in
misura superiore alla corrispondente spesa dell’ultimo anno in cui si è accertato il
rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove
l’ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella
del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali
soggetti al patto di stabilità interno dall’anno 2005 il limite è commisurato,
in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell’anno 2003;
b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche
nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che non hanno rispettato
gli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2004.
35. A decorrere dall’anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari
posti in essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni creditizie e
finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del
patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto
finanziatore o l’intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento
o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che
deve essere acquisita anche per l’anno 2005 con riferimento agli obiettivi
del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti.
36. Gli enti di nuova istituzione nell’anno 2005, o negli anni successivi,
sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dall’anno in cui è disponibile
la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma
22.
37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane
concorrono al monitoraggio sull’andamento delle spese. Le comunicazioni
previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all’Unione delle
province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunità ed enti
montani (UNCEM), per via telematica.
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun
anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il livello delle
spese correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In
caso di mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21
a 53.
39. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di
cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora
le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di
ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le
disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
40. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno
nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
41. Sono abrogate le disposizioni recate dall’articolo 29 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole
del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per
gli anni 2005 e successivi.
42. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o
di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione,
deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza
di strutture organizzative o professionalità interne all’ente
in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti
ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al
primo periodo deve essere corredato della valutazione dell’organo di
revisione economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso
alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in difformità dalle
previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
43. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
possono essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite
del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006.
44. All’articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le
seguenti: «e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato» e le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «12 per cento»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili,
alle altre forme di indebitamento cui l’ente locale acceda».
45. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge superino
il limite di indebitamento di cui al comma 1 dell’articolo 204 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato
dal comma 44, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro
i seguenti termini:
a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo
204 non superiore al 20 per cento entro la fine dell’esercizio 2008;
b) un importo annuale degli interessi di cui al citato
comma 1 dell’articolo
204 non superiore al 16 per cento entro la fine dell’esercizio 2010;
c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo
204 non superiore al 12 per cento entro la fine dell’esercizio 2013.
46. All’articolo 101 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle
seguenti: «due anni»;
b) al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle
seguenti: «due anni».
47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime
di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono
consentiti trasferimenti
per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte
al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche
e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno
per l’anno precedente.
48. In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con
la conseguente cancellazione dall’albo, nelle more della nuova disciplina
contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali
A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari
appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta
prevista dal sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione
di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso.
49. Nell’ambito del processo di mobilità di cui al comma 48, i
soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come segretari comunali
o provinciali per almeno tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di
cui all’articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente
di cui al comma 96, nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni
in cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell’interessato,
ai sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e
delle condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.
50. All’articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».
51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento
dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta
sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell’articolo 1
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni,
ai soli enti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non
si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale.
L’aumento deve comunque essere limitato entro la misura complessiva dello
0,1 per cento. Fermo restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo,
fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali
e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti
decorrono, in ogni caso, dal periodo d’imposta successivo alla predetta
data.
52. Ai fini del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre
2003, n. 344, è istituito per l’anno 2005, presso lo stato di
previsione del Ministero dell’interno, il fondo per il rimborso agli
enti locali delle minori entrate derivanti dall’abolizione del credito
d’imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento emanato
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell’interno, sono dettate le norme per l’attuazione
della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.
53. All’articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il
secondo periodo è soppresso.
54. Per l’anno 2005 è istituito, presso il Ministero dell’interno,
con finalità di riequilibrio economico e sociale, il fondo per l’insediamento
nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati
ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione
di 5 milioni di euro per il 2005.
55. Il fondo di cui al comma 54 è finalizzato, oltre a quanto previsto
dal medesimo comma 54, al riequilibrio insediativo, quindi all’incentivazione
dell’insediamento nei centri abitati di attività artigianali e
commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche
e abitative, al recupero degli antichi mestieri.
56. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro dell’interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione
e le modalità per l’accesso ai finanziamenti di cui ai commi 54
e 55.
57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell’elenco 1 allegato
alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio
1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni
di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare
per l’anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale,
in misura non superiore all’ammontare delle spese dell’anno 2003
incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale
di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l’anno
precedente con i criteri stabiliti dal presente comma. Per le spese di personale
si applica la specifica disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali
di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui
ai commi da 164 a 188, nonchè agli enti indicati nell’articolo
3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina
ivi prevista.
58. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto
ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell’accisa
sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche,
come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, viene riconosciuto l’importo di euro 342,583 milioni. Detto
importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dell’aliquota
definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dell’articolo
5, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni.
Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da
presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
59. Ai fini della determinazione dell’aliquota definitiva di cui al comma
58 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l’anno
2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell’articolo 70
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.
60. Il Fondo di cui all’articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è utilizzato anche per l’esercizio delle funzioni
conferite agli enti territoriali ai sensi dell’articolo 7 della legge
5 giugno 2003, n. 131.
61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle
addizionali all’imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo
3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo
2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è confermata sino
al 31 dicembre 2005. Resta ferma l’applicazione del comma 22 dell’articolo
2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP
diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell’aliquota, nonchè,
unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in
materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni
nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento
ed in conformità con essa.
62. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni
degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite
di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall’articolo
17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo
fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata
dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo
a partire dall’esercizio 2005.
63. I trasferimenti erariali per l’anno 2005 di ogni singolo ente locale
sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 31, comma
1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
64. Per l’anno 2005, l’incremento delle risorse, pari a 340 milioni
di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali
conseguente alla cessazione dell’efficacia delle disposizioni di cui
all’articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito,
quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi
di cui all’articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei
comuni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244.
65. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale
al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo
31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per
l’anno 2004 dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sono prorogate per l’anno 2005.
66. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di
utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione
di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota
di capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
67. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme
tributarie, i termini per l’accertamento dell’imposta comunale
sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre
2005, limitatamente alle annualità d’imposta 2000 e successive.
68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita
dalla seguente:
«h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente
in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari»;
b) all’articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle
seguenti:
«a) l’ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque
anni;
b) la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio
dell’anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa,
la decorrenza dell’ammortamento può essere posticipata al 1º luglio
seguente o al 1º gennaio dell’anno successivo e, per i contratti
stipulati nel primo semestre dell’anno, può essere anticipata
al 1º luglio dello stesso anno»;
c) dopo l’articolo 205 è inserito il seguente:
«Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) – 1.
Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto
della
disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto
di apertura di credito si considerano impegnate all’atto della stipula del contratto stesso
e per l’ammontare dell’importo del progetto o dei progetti definitivi
o esecutivi finanziati; alla chiusura dell’esercizio le somme oggetto
del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono
le condizioni di cui all’articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti
di cui all’articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all’importo
complessivo dell’apertura di credito stipulata.
4. L’utilizzo del ricavato dell’operazione è sottoposto
alla disciplina di cui all’articolo 204, comma 3.
5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere
stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali,
dell’importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate
dall’ente e previo rilascio da parte di quest’ultimo delle relative
delegazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 206. L’erogazione
dell’intero importo messo a disposizione al momento della contrazione
dell’apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma
restando la possibilità per l’ente locale di disciplinare contrattualmente
le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi
ai soli importi erogati. L’ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore
a cinque anni con decorrenza dal 1º gennaio o dal 1º luglio successivi
alla data dell’erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della
quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere
corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori
interessi decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla
scadenza della prima rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario,
avuto riguardo alla tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta
approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le
norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture
di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle
altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di
attuazione, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
1º dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche
finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati
in allegato al decreto di cui alla lettera f) del comma 5»;
d) all’articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari
effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono
procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all’insieme delle
operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia
fideiussoria a favore dell’ente capofila in relazione alla quota parte
dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell’applicazione del comma
4, la garanzia prestata dall’ente capofila concorre alla formazione del
limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di
competenza dell’ente stesso».
69. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all’articolo
41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio
di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli
209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
70. All’articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono soppresse le parole: «e contrarre mutui» e le
parole: «o dell’accensione».
71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali,
alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico
dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione,
anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento
che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.
Nel valutare la convenienza dell’operazione di rifinanziamento si dovrà tenere
conto anche delle commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica
delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l’ente pubblico interessato
osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorchè il
tasso swap con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore
al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.
72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri
integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati
ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni
di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71.
73. Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito dai commi 71 e 72 l’ente
pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento
delle operazioni di cui al comma 71, all’amministrazione statale interessata,
la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o
di rimborso.
74. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale
in un’unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento
dell’emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o
conclusa una operazione di swap per l’ammortamento dello stesso, secondo
quanto disposto dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389.
75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto
degli obiettivi adottati con l’adesione al patto di stabilità e
crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici
ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato.
76. Per le stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli
enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto
nel bilancio dell’amministrazione pubblica che assume l’obbligo
di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorchè il
ricavato del prestito sia destinato ad un’amministrazione pubblica diversa.
L’amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le
rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un’amministrazione
pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti
in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L’istituto
finanziatore, contestualmente alla stipula dell’operazione di finanziamento,
ne dà notizia all’amministrazione pubblica tenuta al pagamento
delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato
dell’operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all’iscrizione
del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di
consentire la regolazione contabile dell’operazione.
77. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni
di cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.
78. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro
procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.
79. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria
unica il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, il Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, individua con proprio decreto
una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei
quali durante l’anno 2005 i trasferimenti statali e le entrate proprie
affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. L’individuazione degli
enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per
aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono
collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo delle operazioni
degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell’articolo 28, commi
3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica
riguarda i dati contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia
ai fini del calcolo dell’indebitamento netto. Con il predetto decreto
vengono altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della
sperimentazione relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati
registrati la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso
anno 2005, ad altri enti.
80. L’articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) – 1.
Qualora l’organizzazione dell’ente e del tesoriere lo consentano
il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri
informatici e con l’uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici,
in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di
documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all’articolo
226.
2. La convenzione di tesoreria di cui all’articolo 210 può prevedere
che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere
effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche
con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari
danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio
per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle
casse dell’ente, con rilascio della quietanza di cui all’articolo
214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici
adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria».
81. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione
dell’attività amministrativa,
con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione
della gestione finanziaria degli uffici all’estero.
82. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di
utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono
di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell’Unione europea,
anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia
di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori,
sgravi contributivi per personale addetto all’attività produttiva,
devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative
e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti
nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei princìpi previsti
dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate
ed approvate dall’ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del
18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche, determinate sulla
base del costo effettivo del servizio, attribuite allo stesso ente mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Dell’avvenuta adozione delle misure
indicate al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di
coordinamento finanziario regionale, per l’adozione delle rispettive
iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non risultino
avere adottato le citate misure organizzative e di funzionamento. L’agenzia
delle entrate comunica con evidenze informatiche all’ente di cui al primo
periodo l’elenco dei soggetti che dichiarano di fruire delle agevolazioni
o degli incentivi citati, per l’adozione delle conseguenti iniziative.
Dall’attuazione del presente comma non possono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
83. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio
per danni all’agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale –
interventi indennizzatori, è ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli
interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni
in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all’articolo
1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo
di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi.
84. All’articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi
assicurativi destinato agli interventi di cui all’articolo 1, comma 3,
lettera a), si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione
finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori,
destinato agli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b)
e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come
determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente
dalla legge finanziaria».
85. Per gli stessi fini di cui al comma 83, per l’anno 2005 la dotazione
del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l’Istituto
per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell’articolo
127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di
50 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente
agli interventi di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.
86. Per gli interventi previsti all’articolo 66, comma 3, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale
di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per l’anno
2005 di 50 milioni di euro.
87. Nell’ambito del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica
e di qualità di cui all’articolo 59, comma 2-bis, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è istituito un
apposito capitolo per l’attuazione del Piano d’azione nazionale
per l’agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione
di 5 milioni di euro per l’anno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni
di euro, sulle disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa
recate dall’articolo 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122 che
sono a tal fine versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate all’apposita unità previsionale di base. Le modalità di
spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
88. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva
nazionale previste dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni
di euro per l’anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006.
89. Le risorse previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale
in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per
l’anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006,
con specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
90. Le somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri contributivi
ai fini previdenziali e dell’IRAP, costituiscono l’importo complessivo
massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata
la somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse
alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi,
non dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento
delle proprie attività istituzionali.
91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici
diversi dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2004-2005, nonchè quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico
dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo
decreto legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni
di cui ai commi da 93 a 106 riferite all’anno 2005. In sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione
delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all’incentivazione
della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle
retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello
Stato di cui al comma 88.
92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante organiche
degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all’Istituto per
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.
93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei princìpi
e criteri di cui all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo
e all’articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando
una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa
al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque
conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni
adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici,
anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale
riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente
connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all’utenza,
con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati
in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate
provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste
dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le amministrazioni
che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti
contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base
del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31
dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finchè non
provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni,
si applica il divieto di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni
di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche
per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni
del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni
di cui al combinato disposto dell’articolo 3, commi 53, ultimo periodo,
e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonchè le procedure concorsuali
in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l’amministrazione
di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente
legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni
pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi
i docenti di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge
27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di
cui al presente comma costituiscono princìpi e norme di indirizzo per
le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale,
che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l’ambito
di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 98.
94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze armate,
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale
della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi
e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi
professionali e relativi consigli e federazioni, alle università, al
comparto scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
e musicale.
95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli
enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni
relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni
dei segretari comunali e provinciali nonchè al personale di cui all’articolo
3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano
le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali concernenti
le assunzioni di personale contenute: nell’articolo 3, commi 59, 70,
146 e 153, e nell’articolo 4, comma 64, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350; nell’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, nell’articolo 1,
comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77, e nell’articolo 2, comma 2-ter,
del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 marzo 2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000,
n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto
2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni autorizzate con
decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, e quelle di cui ai decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla
data di entrata in vigore della presente legge. È consentito, in ogni
caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale.
96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza
ed urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite
di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua
lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un
apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l’anno
2005, a 160 milioni di euro per l’anno 2006, a 280 milioni di euro per
l’anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40
milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime,
le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di
cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni.
97. Nell’ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione all’assunzione
di cui al comma 96 è prioritariamente considerata l’immissione
in servizio:
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia prestato
servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l’Agenzia nazionale
per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell’articolo
2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari
C1 e nei ruoli dei cancellieri C1 dell’amministrazione giudiziaria, dei
vincitori e degli idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti
di ufficiale giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso
a posti di consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di
continuità, i requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data
di entrata in vigore della presente legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia
e delle finanze e delle agenzie fiscali previo superamento di uno speciale
corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia
e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del 2001. A
tal fine e per le ulteriori finalità istituzionali della suddetta Scuola,
possono essere utilizzate le attività di cui all’articolo 19,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali
e il controllo dei confini dello Stato;
h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi
per le esigenze di personale civile degli arsenali della Marina militare ed
espletati alla data del 30 settembre 2004.
98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente
del Consiglio dei
ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali
da concludere in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali,
gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il
triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e
fatte salve le assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale. Le predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie
locali, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni
di euro per l’anno 2005, a 572 milioni di euro per l’anno 2006,
a 850 milioni di euro per l’anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie
di spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l’anno 2005, a
579 milioni di euro per l’anno 2006, a 860 milioni di euro per l’anno
2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Fino all’emanazione
dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di
cui al primo periodo del comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato
le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo nell’anno successivo a quello del mancato
rispetto. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare
il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno
precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono
consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al
passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere
sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione
di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive,
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia e delle finanze,
sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario,
volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel
rispetto delle previsioni di cui al presente comma.
99. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai
commi da 93 a 107 si applicano anche al trattenimento in servizio di cui
all’articolo 1-quater
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola si applica
la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
100. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale
presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono
soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa
dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo
3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al comparto scuola,
alle università nonchè agli ordini ed ai collegi professionali
e relativi consigli e federazioni.
102. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le
proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento
della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza
pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia
e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione
dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni
i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.
103. A decorrere dall’anno 2008, le amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, e all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle
procedure di mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro
i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente.
104. Il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo
dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli
enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l’avvio
delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze».
105. A decorrere dall’anno 2005, le università adottano programmi
triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo,
a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine
stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ai fini della coerenza con le
risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite
del 90 per cento ai sensi della normativa vigente.
106. Per il funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è autorizzata
l’ulteriore spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2005.
107. Per le regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario
nazionale le economie derivanti dall’attuazione dei commi da 93 a 105
conseguenti a misure limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e
2008 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei
relativi saldi.
108. È stanziata, per l’anno 2005, la somma di 10 milioni di euro
per il finanziamento delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione
del sistema integrato di trasporto denominato «Autostrade del mare»,
di cui al Piano generale dei trasporti e della logistica, approvato con deliberazione
del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per il tramite della società Rete autostrade mediterranee
Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa.
109. I soggetti che nell’esercizio di impresa si rendono acquirenti di
tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA
sono tenuti ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di
cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni. In deroga all’articolo 21,
comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo
periodo omettono l’indicazione nell’autofattura delle generalità del
cedente e sono tenuti a versare all’erario, senza diritto di detrazione,
gli importi dell’IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di
legge. La cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante
od occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari
sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del
prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla
base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare
al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e
quella di commercializzazione.
110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni,
con particolare riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa,
e per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni
dello Stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico
degli alloggi da realizzare nell’ambito di programmi straordinari di
edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai
medesimi dipendenti, fermo restando il limite volumetrico complessivo degli
interventi oggetto dei programmi stessi.
111. Allo scopo di favorire l’accesso delle giovani coppie alla prima
casa di abitazione, è istituito, per l’anno 2005, presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all’acquisto
di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di
edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia
residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del predetto
fondo per l’anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono
fissati i criteri per l’accesso al fondo e i limiti di fruizione dei
benefici di cui al presente comma.
112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 28
agosto 1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.
113. Il contributo statale annuo a favore dell’Associazione nazionale
vittime civili di guerra è aumentato a decorrere dall’anno 2005
di euro 250.000.
114. All’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
le parole: «legalmente riconosciute» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente
costituite».
115. Nell’ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri
e le modalità per la destinazione dell’importo aggiuntivo di 2
milioni di euro per il 2005, per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo
80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
116. Per l’anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma
2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione
di quanto previsto dall’articolo 108 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua
sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per
il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello
Stato nell’anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n.
124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell’anno
2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei
confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le
medesime limitazioni non trovano altresì applicazione nei confronti
delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per l’anno
2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno
non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
117. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia,
della salute e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi,
sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro
a tempo determinato, prorogati ai sensi dell’articolo 3, comma 62, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell’economia e delle finanze
può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato
ai sensi dell’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa
nonchè i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’INPS,
dall’INPDAP e dall’INAIL già prorogati ai sensi dell’articolo
1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti
a carico dei bilanci degli enti predetti.
119. L’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente e per
i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre
2005, del personale in servizio nell’anno 2004 con contratto a tempo
determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di
collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo
stesso personale nell’anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri
continuano a fare carico sul bilancio dell’Agenzia. Il Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato
a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con
contratto a tempo determinato in servizio nell’anno 2004. I relativi
oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro.
120. Al fine di consentire il completamento e l’aggiornamento dei dati
per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero, i rapporti
di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma
1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell’anno 2005
fino al completamento dell’ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi
dell’articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.
121. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
dei contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 3, comma 63,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente
nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa
vigente per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti
in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione
sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.
122. Per l’anno 2005 per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore
di sanità, l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l’Agenzia per
i servizi sanitari regionali, l’Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, l’Agenzia spaziale italiana,
l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, il
CNIPA, nonchè per le università e le scuole superiori ad ordinamento
speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la
stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione
di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati
al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non
risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento
degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
123. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall’articolo 3, comma 64, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.
124. Nulla è dovuto a titolo di indennità o trattamento economico
aggiuntivo comunque denominato nei confronti del personale in servizio presso
enti e società derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni
pubbliche esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già proveniente
dalle predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il
semplice consenso dell’ente o della società e dell’amministrazione
di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
125. All’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo le parole: «i ricercatori
e i tecnologi degli enti di ricerca, compresi quelli dell’ENEA,» sono
soppresse.
126. Per la proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l’anno
2005, la spesa di 375 milioni di euro.
127. Per l’anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione
del personale docente in organico di diritto non potrà superare quella
complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l’anno
scolastico 2004-2005.
128. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito
dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente
facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso dei requisiti
richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a
docenti specialisti solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di
insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto
previsto dal presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero
all’insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per
ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di
formazione, nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio
del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti
i docenti privi dei requisiti previsti per l’insegnamento della lingua
straniera. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento
del predetto obiettivo.
129. La spesa per supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico
ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell’amministrazione
e dell’imposta regionale sulle attività produttive, non può superare
l’importo di 766 milioni di euro per l’anno 2005 e di 565 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2006. Il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca adotta ogni idonea misura per
assicurare il rispetto dei predetti limiti.
130. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo
1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere
dall’anno 2005, l’ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di
euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione
della scuola dell’infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua
del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica
e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.
131. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione
di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte
delle istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, è autorizzata a decorrere dall’anno 2005 la spesa di 10
milioni di euro.
132. Salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a
tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali
aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale
delle amministrazioni pubbliche.
133. All’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell’economia e delle finanze l’esistenza di controversie relative
ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi
significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente
interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze, può intervenire
nel processo ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura civile».
134. Dopo l’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito
il seguente:
«Art. 63-bis. (Intervento dell’ARAN nelle controversie relative ai
rapporti di lavoro). – 1. L’ARAN può intervenire nei giudizi
innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto
le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire
la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti collettivi.
Per le controversie relative al personale di cui all’articolo 3, derivanti
dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l’intervento in
giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con
il Ministero dell’economia e delle finanze».
135. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 3, comma 149, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006.
136. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari
per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l’annullamento di ufficio
di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l’esecuzione degli
stessi sia ancora in corso. L’annullamento di cui al primo periodo di
provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati
deve tenere indenni i privati stessi dall’eventuale pregiudizio patrimoniale
derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall’acquisizione
di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.
137. Al testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e
la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione
o di trasporto» sono inserite le seguenti: «nonchè le aziende
private»;
b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della
cessione degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal
Fondo, degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti
di soggetti privati»;
c) l’articolo 34 è abrogato;
d) al primo comma dell’articolo 54 le parole: «a norma del presente
titolo» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del titolo II
e del presente titolo».
138. L’articolo 47 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali
a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.
139. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per
l’anno 2005:
a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonchè in
favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS);
b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera
a), della gestione esercenti
attività commerciali e della gestione artigiani.
140. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 139,
gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno
2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera
a), e in 3.889,53 milioni
di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera b).
141. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 139
e 140 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all’articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per
quanto attiene al trasferimento di cui al comma 139, lettera a), della somma
di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico
dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di
2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente,
della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
142. Il termine concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi
relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania,
Siracusa e Ragusa, differito al 30 giugno 2005 dall’articolo 2, comma
66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 30 giugno 2006.
143. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall’assunzione,
a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui
all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi
finanziari precedenti l’anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni
di euro, sono utilizzate:
a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi dell’articolo
35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione
sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro
complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle
predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto
ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998,
per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;
b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell’anno
2003, trasferite alla predetta gestione dell’INPS in eccedenza rispetto
agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite
in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 49,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto
dal decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni
di euro;
c) le risorse trasferite all’INPS e accantonate presso la medesima gestione,
come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2003 del predetto Istituto,
in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:
1) finanziamento delle prestazioni economiche per la
tubercolosi di cui all’articolo
3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo
pari a 804,98 milioni di euro;
2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati
di cui all’articolo
8 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all’articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;
3) finanziamento degli oneri per l’assistenza ai portatori di handicap
grave di cui all’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;
4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria
previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97
milioni di euro.
144. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni
di cui al comma 143 sulle gestioni dell’INPS interessate è definito con la procedura
di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
145. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico
della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi
civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l’esercizio
2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:
a) per l’esercizio 2004, concorrono, per un importo
complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 38 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore
di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
2) i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo
3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni
economiche
per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;
3) i minori oneri accertati nell’attuazione del comma 5 dell’articolo
42 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e del
comma 3 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti
rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave e contribuzione figurativa
in favore di sordomuti e invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160
milioni di euro;
4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla
legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per
il finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in materia di
pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di
euro;
b) a decorrere dall’anno 2005, sono utilizzate
le risorse derivanti da:
1) i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 38 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni
di euro;
2) i minori oneri accertati nell’attuazione del
citato articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un
ammontare complessivo
pari a 277 milioni di euro;
3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle
citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento
della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
accertati nell’attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati,
per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro.
146. Per le imprese industriali che svolgono attività produttiva di
fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore
di imprese operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione
salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai
fini della determinazione del limite massimo di utilizzo dell’integrazione
salariale ordinaria di cui all’articolo 6 della legge 20 maggio 1975,
n. 164, entro il limite di 1.100 unità annue.
147. La disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo 1,
secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni,
estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall’articolo 3, comma
2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti
speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1º gennaio 2006.
148. A decorrere dal 1º gennaio 2005, nell’ambito del processo di
armonizzazione al regime generale è abrogato l’allegato B al regio
decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di
malattia, riferiti ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti
nell’ambito di applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo
le norme, le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore
industria. I trattamenti economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto
a quelli spettanti ai lavoratori del settore industria, o comunque diversi
dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai sensi del citato
allegato B e degli accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle
disciolte Casse di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1º gennaio
1980 all’INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da
considerare, fino ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali
del datore di lavoro.
149. I commi primo e secondo dell’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
n. 33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«A decorrere dal 1º giugno 2005, nei casi di infermità comportante
incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all’INPS il
certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata presunta della malattia
per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali
determinate dall’INPS medesimo.
Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a
recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
l’attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore
di lavoro, salvo il caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS
la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite
dallo stesso Istituto.
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, dell’economia e delle finanze e per l’innovazione
e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al
fine di consentire l’avvio della nuova procedura di trasmissione telematica
on line della certificazione di malattia all’INPS e di inoltro dell’attestazione
di malattia dall’INPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo
comma del presente articolo».
150. L’articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.
151. All’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «progressivamente
e»;
b) al comma 1, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel
finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono
al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti
a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento
del contributo integrativo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845
del 1978, e successive modificazioni, all’INPS, che provvede a trasferirlo,
per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato
dal datore di lavoro. L’adesione ai fondi è fissata entro il 31
ottobre di ogni anno, con effetti dal 1º gennaio successivo; le successive
adesioni o disdette avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L’INPS,
entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle
adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all’articolo
25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori
di lavoro aderenti ai fondi stessi nonchè di quello relativo agli altri
datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al
Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale
europeo (FSE), di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione
ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante
acconti bimestrali nonchè a fornire, tempestivamente e con regolarità,
ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai
contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel
perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione
professionale e per l’accesso al FSE, di cui all’articolo 9, comma
5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo
periodo del comma 2 dell’ articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n.
144».
152. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo
per il sostegno delle adozioni internazionali» finalizzato al rimborso
delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della
procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel capo I
del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Con decreto di natura non
regolamentare adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengono determinati l’entità e
i criteri del rimborso, nonchè le modalità di presentazione delle
istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno superare l’ammontare massimo
di 10 milioni di euro per l’anno 2005. A favore del Fondo di cui al presente
comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno
2005.
153. Nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui
all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata
una quota di 500.000 euro per l’anno 2005 per l’istituzione di
un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate
alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e
nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale
e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonchè consolidando
e rafforzando quelle già esistenti.
154. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma 153 è destinato
al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani,
con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei
giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni
e di giovani sul territorio.
155. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo
di spesa di 310 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre
2005, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione
di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati
alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi
e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti
in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti
entro il 30 giugno 2005. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui
al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 3, comma
137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora
i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi
in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del
10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre
2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta
del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le proroghe
successive.
156. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e
di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
157. All’articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «in un’apposita gestione» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
b) al comma 2, le parole da: «alla gestione separata» fino a: «n.
335» sono soppresse;
c) il comma 9 è abrogato.
158. All’articolo 58 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola: «tredici» è sostituita dalla parola: «dodici»;
2) le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite
dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative
degli iscritti al Fondo medesimo»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell’INPS
o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione
dell’Istituto medesimo».
159. Limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
i collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo contabile e per essi
non trova applicazione l’articolo 2409-bis, terzo comma, del codice civile.
160. È costituita la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale
delle imprese. Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati
che ne condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle
disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto
dai fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato
alla Fondazione un contributo di un milione di euro per l’anno 2005.
161. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre
2005, del personale in servizio nell’anno 2004 con contratto di lavoro
a tempo determinato nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata
per lo stesso personale nell’anno 2004. I relativi oneri continuano ad
essere posti a carico del bilancio dell’Ente.
162. All’articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2005» e, al secondo periodo, le parole: «31
dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».
A tal fine è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 5 milioni
di euro a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
163. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 3, comma
9, e all’articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzato
un contributo di euro 160.102.000 per l’anno 2005. A tal fine, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un Commissario
straordinario del Governo con funzioni di vigilanza sulle modalità di
attuazione del presente comma.
164. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo
della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre
lo Stato, è determinato in 88.195 milioni di euro per l’anno 2005,
89.960 milioni di euro per l’anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l’anno
2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni di euro,
per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico
dello Stato per l’ospedale «Bambino Gesù». Lo Stato,
in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale
per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine è autorizzata, a titolo di
regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2005,
di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione
Lazio per l’anno 2003, derivanti dal finanziamento dell’ospedale «Bambino
Gesù». Le predette disponibilità finanziarie sono ripartite
tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
165. Resta fermo l’obbligo in capo all’Agenzia italiana del farmaco
di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell’articolo 48
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito
dalla legislazione vigente. Nell’ambito delle annuali direttive del Ministro
della salute all’Agenzia è incluso il conseguimento dell’obiettivo
del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire
il contenimento della spesa farmaceutica, l’Agenzia italiana del farmaco
stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci a
carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le patologie più rilevanti,
relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci
per i quali i medici possono prescrivere «confezioni d’avvio» per
terapie usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni
quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità e
l’efficacia, e predispone l’elenco dei farmaci per i quali sono
autorizzate la prescrizione e la vendita per unità posologiche.
166. All’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 10:
1) alla lettera c), dopo le parole: «indicate alle lettere a) e b)» sono
aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta
con accesso alla pubblicità al pubblico»;
2) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al
pubblico (OTC)»;
b) al comma 14, ultimo periodo, le parole: «lettera c)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettere c) e c-bis)».
167. All’articolo 70, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, dopo le parole: «l’indicazione della “nota“» la
parola: «, controfirmata,» è soppressa.
168. L’Agenzia italiana del farmaco adotta nel limite di spesa annuo
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell’ambito
del programma annuale di attività previsto dall’articolo 48, comma
5, lettera h), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione
volto a diffondere l’uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata
informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti
e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni specialistiche,
le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste complete di farmaci
generici disponibili.
169. Al fine di garantire che l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio
economico finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della
garanzia della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall’articolo
54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio
2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire che le modalità di
erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio nazionale, coerentemente
con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, con regolamento
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dal
Ministro della salute, che si avvale della commissione di cui all’articolo
4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono fissati gli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi
di cui ai livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di assistenza
e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente Piano sanitario
nazionale. In fase di prima applicazione gli standard sono fissati entro il
30 giugno 2005.
170. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni
e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione
della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario
nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della salute, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni,
superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. Entro
il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si procede alla ricognizione e all’eventuale aggiornamento
delle tariffe massime, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio
sanitario nazionale. Con la medesima modalità e i medesimi criteri si
procede all’aggiornamento biennale delle tariffe massime entro il 31
dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall’anno 2005.
171. Ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per
il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione,
entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la
remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata,
nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole
prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente,
indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione
della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti
e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.
172. Il potere di accesso del Ministro della salute presso le aziende unità sanitarie
locali e le aziende ospedaliere di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge
29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre
1984, n. 733, e all’articolo 4, comma 2, della legge 1º febbraio
1989, n. 37, è esteso a tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, anche se trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari
e alle aziende ospedaliere universitarie ed è integrato con la potestà di
verifica dell’effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed
appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo
1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre
2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8
febbraio 2002, e all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
compresa la verifica dei relativi tempi di attesa.
173. L’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante
da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui all’accordo
Stato-regioni dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 208 del 7 settembre 2001, per l’anno 2004, rivalutato del 2 per cento
su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una
specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell’articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del contenimento
della dinamica dei costi:
a) gli adempimenti già previsti dalla vigente
legislazione;
b) i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento
dei rappresentanti dei Ministeri della salute e dell’economia e delle
finanze ai fini di una migliore definizione delle misure da adottare;
c) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria
nell’ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;
d) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello regionale, al fine
di garantire l’effettività del processo di razionalizzazione delle
reti strutturali dell’offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera,
con particolare riguardo al riequilibrio dell’offerta di posti letto
per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio
dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonchè alla realizzazione
degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano
nazionale dell’aggiornamento del personale sanitario, coerentemente con
il Piano sanitario nazionale;
e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione
di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore,
secondo modalità che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita
non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati
previsionali indicati nel bilancio dell’anno precedente, al netto di
eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;
f) in ogni caso, l’obbligo in capo alle regioni di garantire in sede
di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario
delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie
ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo
annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale
della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell’indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l’obbligatorietà dell’adozione
di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero
situazioni di squilibrio, nonchè l’ipotesi di decadenza del direttore
generale.
174. Al fine del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, la
regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione
di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio
del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale
non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti,
con la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno
2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a
provvedervi entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente
della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio
di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare
il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento,
ivi inclusi gli aumenti dell’addizionale all’imposta sul reddito
delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta
regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla
normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione
della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario
relativi all’esercizio 2004 e seguenti.
175. Per le finalità di cui al comma 174 e per la copertura dei disavanzi
di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, la regione, in deroga
alla sospensione di cui al comma 61, primo periodo, può deliberare l’inizio
o la ripresa della decorrenza degli effetti degli aumenti dell’addizionale
regionale all’imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell’aliquota
dell’imposta regionale sulle attività produttive, già disposti,
oggetto della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo del presente
comma e del comma 22 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, l’inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti può concernere
anche quelle maggiorazioni dell’aliquota IRAP che siano state deliberate
dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto
a quanto previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalità,
le regioni possono altresì, nei limiti della normativa statale di riferimento
ed in conformità ad essa, disporre nuovi aumenti dell’addizionale
regionale all’imposta sul reddito o nuove maggiorazioni dell’aliquota
IRAP ovvero modificare gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo periodo
del presente comma.
176. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 173 è precluso
l’accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006
e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.
177. Le regioni, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e successive modificazioni, definiscono le fattispecie per l’eventuale
trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro
dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi
dei decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 271, e 21 settembre
2001, n. 446, in modo da assicurare una riduzione della relativa spesa pari
ad almeno il 20 per cento. La predetta trasformazione è possibile entro
il limite del numero di ore di incarico attivate a titolo convenzionale presso
ciascuna azienda sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004.
178. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina
generale, i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni
e le altre professioni sanitarie non dipendenti dal medesimo è disciplinato
da apposite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati
ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
e successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni
sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi hanno
durata quadriennale per la parte normativa e durata biennale per la parte economica.
In sede di prima applicazione la durata, per le parti normativa ed economica, è definita
fino al 31 dicembre 2005.
179. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di cui al comma 173, ciascuna
regione provvede a disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito
di segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale
le situazioni di inefficienza gestionale e organizzativa che costituiscono
violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi di cui
ai commi da 164 a 187.
180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche
avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari
regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma
operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio
sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della
salute e dell’economia e delle finanze e la singola regione stipulano
apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento
dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza
e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione
dell’accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla
regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e
graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.
181. Con riferimento agli importi indicati al comma 164, relativamente alla
somma di 1.000 milioni di euro per l’anno 2005, 1.200 milioni di euro
per l’anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l’anno 2007, il relativo
riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti
di cui al comma 173, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell’obiettivo
per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall’articolo
48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
182. Limitatamente all’anno 2004:
a) l’obbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per cento a
loro carico, di cui all’articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, in caso di superamento dei tetti di spesa di cui al comma 1 del
predetto articolo 48, s’intende comunque adempiuto, anche qualora la
regione non abbia provveduto al previsto ripiano, purchè l’equilibrio
complessivo del relativo sistema sanitario regionale venga rispettato, previa
verifica dell’avvenuta erogazione dei livelli essenziali di assistenza
effettuata dal Ministero della salute, ai sensi del comma 172;
b) con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base
dei dati forniti dall’Agenzia italiana del farmaco, su proposta del Ministro della salute,
sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola regione,
derivanti dai provvedimenti a carico delle aziende produttrici di cui all’articolo
1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica programmati, anche ai fini dell’accesso all’integrazione
dei finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dal citato Accordo Stato-regioni
dell’8 agosto 2001.
183. A partire dal 2005, sulla base delle rilevazioni
condotte dall’Agenzia
italiana del farmaco, le regioni che non adottano misure di contenimento della
spesa farmaceutica adeguate al rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo
48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono tenute nell’esercizio successivo
a quello di rilevazione ad adottare misure di contenimento pari al 50 per cento
del proprio sfondamento.
184. Al fine di consentire in via anticipata l’erogazione dell’incremento
del finanziamento a carico dello Stato:
a) in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle
finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle
regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate
al comma 164, al netto di quelle indicate al comma 181, da accreditare sulle
contabilità speciali di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella
misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario
a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario,
quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto
delle entrate proprie regionali;
b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell’economia e delle
finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna anticipazioni
nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo
di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del
CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni
delle medesime regioni;
c) all’erogazione dell’ulteriore 5 per cento o al ripristino del
livello di finanziamento previsto dal citato accordo Stato-regioni dell’8
agosto 2001 per l’anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua
a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito
della verifica degli adempimenti di cui ai commi 173 e 181;
d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell’articolo
2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonchè della stipula
dell’intesa di cui al comma 173, le anticipazioni sono commisurate al
livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per
l’anno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per
cento su base annua a decorrere dal 2005;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero
rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti
alle regioni per gli esercizi successivi.
185. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, è inserito
il seguente:
«1-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze cura la generazione
e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati
al comma 1, entro il 31 dicembre 2005».
186. Nell’ambito delle attività dirette alla definizione e implementazione
del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il Ministero della salute,
anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione
delle azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti
per la fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del NSIS nella
misura di cinque punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi
richiesti nel limite dell’ordinario stanziamento di bilancio.
187. In considerazione del rilievo nazionale ed internazionale
nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura
delle più rilevanti
patologie, per l’anno 2005 è autorizzata la spesa di 15 milioni
di euro in favore della fondazione «Centro San Raffaele del Monte Tabor».
188. Le regioni che alla data del 1º gennaio 2005 abbiano ancora in corso
di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell’articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano
una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.
189. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste
dall’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate
del 10 per cento.
190. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di
fumare inflitte, a norma dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti
per effetto degli aumenti di cui al comma 189, ad appositi capitoli di spesa
dello stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento degli
organi ispettivi e di controllo, nonchè per la realizzazione di campagne
di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del
tabagismo e delle patologie ad esso correlate.
191. Resta ferma l’autonoma, integrale disponibilità da parte
delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni
di cui al comma 189, accertate dagli organi di polizia locale, come tali ad
esse direttamente attribuiti.
192. Al fine di migliorare l’efficienza operativa della pubblica amministrazione
e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi
per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni
e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l’acquisizione
di applicativi informatici e per l’erogazione di servizi di carattere
generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che
riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione.
193. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure
e le prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui
al comma 192, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta
di parere di congruità tecnico-economica di cui all’articolo 8
dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare,
a parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.
194. Ai fini di cui al comma 192, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture
di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al
comma 193.
195. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 193 possono
avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 193, secondo modalità da
definire in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
196. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei
compiti di cui al comma 193, possono essere assegnati al CNIPA finanziamenti
a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico
di cui all’articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
197. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali del personale delle
amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, purchè sia già in possesso di caselle di posta elettronica
fornite dall’amministrazione, sono trasmessi, tenuto conto del diritto
alla riservatezza, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di
posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative
norme attuative.
198. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati
sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con
il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono
utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono emanate
le relative norme attuative.
199. Per l’anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell’economia
e delle finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione
alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio delle somme
da versare in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla
legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente,
e con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo
stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare
con le regioni territorialmente interessate.
200. Al fine di garantire la prosecuzione delle iniziative di sostegno allo
sviluppo economico già adottate e per il completamento delle dotazioni
infrastrutturali già programmate, è autorizzata la prosecuzione
degli interventi previsti dall’articolo 52, comma 59, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo,
del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse finanziarie
per tali finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a tale
fine vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate negli anni successivi, fino al completamento delle iniziative contemplate
nelle citate disposizioni di legge.
201. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle aree o dei manufatti
industriali interessati da processi di delocalizzazione dell’intero processo
produttivo, soprattutto quando essi comportino perdita di posti di lavoro,
determina la cessazione del diritto acquisito dall’impresa ad eventuali
benefici concessi dallo Stato per il sostegno e il miglioramento del processo
produttivo medesimo.
202. Al fine di consentire l’avvio di un regime assicurativo volontario
per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati
a qualunque uso destinati, attraverso la sottoscrizione di una quota parte
del capitale sociale di una costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata
ad aumentare le capacità riassicurative del mercato, e di sostenere
il Consorzio o l’unione di assicurazioni destinato a coprire i danni
derivanti da calamità naturali, è istituito un apposito Fondo
di garanzia la cui gestione è affidata alla Concessionaria di servizi
assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalità è autorizzata
la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2005. Con apposito regolamento
emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri delle attività produttive e dell’economia e delle
finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che si esprimono entro
trenta giorni, e acquisito successivamente il parere delle competenti Commissioni
parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del
relativo schema, è costituita la Compagnia di riassicurazioni di cui
al primo periodo e sono definite le forme, le condizioni e le modalità di
attuazione del predetto Fondo, nonchè le misure volte ad incentivare
lo sviluppo delle coperture assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, e prevedendo l’esclusione dell’intervento
del Fondo per i danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati
abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata
la domanda di definizione dell’illecito edilizio, non sono stati corrisposti
interamente l’oblazione e gli oneri accessori.
203. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare
ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell’opera
di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta
la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi
sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Alla ripartizione dei
contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225
del 1992, destinando almeno il 5 per cento delle risorse complessive, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione
del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, nonchè una quota
del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati
nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre
1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, una quota
del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia
di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 26 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del
7 dicembre 2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione
nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre
2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze
derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni
verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1º novembre 2004 nel territorio della
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonchè una quota pari a 5 milioni
di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo
50, comma 1, lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta
quota alla regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente del 25
per cento e del 75 per cento. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata
la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall’anno
2005.
204. Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia
colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, per i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 26 novembre 2004, è autorizzato un contributo di 30 milioni
di euro per l’anno 2005.
205. Il Fondo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto
promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei ministri denominato «PC ai giovani», diretto
ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici
e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005, nonchè la
loro formazione, fino all’esaurimento delle disponibilità del
Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonchè di
erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione
e le tecnologie, emanato ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
206. I benefici di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al decreto
del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004, sono prorogati a tutto
l’anno 2005.
207. Nel corso dell’anno 2005, i benefici di cui al comma 206 sono concessi
anche al personale dirigente e al personale non docente delle scuole pubbliche
di ogni ordine e grado e delle università statali, nonchè al
personale dirigente, docente e non docente delle scuole paritarie di ogni ordine
e grado, delle università non statali e delle università telematiche
riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del
29 aprile 2003. Le modalità attuative del presente comma sono definite
ai sensi dell’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
208. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un personal
computer usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita
selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita,
previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici
pubblici (CONSIP Spa).
209. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività produttive
e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della
somma di 40 milioni di euro per l’anno 2005, 40 milioni di euro per l’anno
2006 e 20 milioni di euro per l’anno 2007. Tali somme possono essere
altresì utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine
di ciascun anno, per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le
caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate
con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in linea con quanto previsto dall’Accordo di Basilea recante la
disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche.
210. Le risorse del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui
all’articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni,
sono destinate, per un importo di 60 milioni di euro, al Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
211. L’intervento di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l’anno 2005, per
l’importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la cui
misura è fissata in euro 70, si applica ai contratti stipulati a decorrere
dal 1º dicembre 2004. Le procedure per l’assegnazione dei contributi
stabilite, relativamente all’anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 del
decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, sono estese, in quanto compatibili,
ai contributi di cui al presente comma.
212. L’intervento di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l’anno 2005, per
l’importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti
stipulati a decorrere dal 1º dicembre 2004 nella misura di euro 50, elevata
ad euro 75 qualora l’accesso alla rete fissa o alla rete mobile UMTS
da parte dell’utente ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso
nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore
a diecimila abitanti.
213. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione tecnologica
e l’aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia,
a decorrere dall’anno 2005 la quota prevista a valere sui contributi
di cui al comma 190 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, ferma restando la misura del 10 per cento stabilita al medesimo comma,
non può comunque essere inferiore a 1 milione di euro annui. Ai fini
di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro
annui a decorrere dall’anno 2005. L’accesso ai benefici di cui
al citato comma 190 dell’articolo 4 è subordinato alla presentazione,
da parte dei soggetti interessati, della relativa domanda entro il 31 gennaio
di ciascun anno.
214. ll finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre
2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato
di 5 milioni di euro per l’anno 2005.
215. Al fine di rafforzare l’attrazione di nuovi investimenti nelle aree
sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è autorizzata a concedere agevolazioni
alle imprese capaci di produrre effetti economici addizionali e durevoli e
tali da generare esternalità positive sul territorio.
216. Le agevolazioni di cui al comma 215, il cui cumulo non può comunque
superare i vigenti limiti massimi di intensità di aiuto, consistono
in: a) un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore
a cinque anni e non superiore a dieci, concessi da istituti autorizzati all’esercizio
dell’attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385. È previsto un pre-ammortamento
di durata non superiore a tre anni a decorrere dalla stipula del contratto
di finanziamento. Il mutuo agevolato può coprire fino al 50 per cento
degli investimenti ammissibili; b) un contributo in conto capitale fino al
limite massimo del 20 per cento degli investimenti ammissibili; c) partecipazioni
temporanee al capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del
capitale sociale delle imprese beneficiarie. Le percentuali di cui alle lettere
b) e c) possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento ed al 20 per
cento nel caso di piccole e medie imprese.
217. Le agevolazioni di cui al comma 216 sono finanziate a valere sul Fondo
di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine
l’elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate,
di cui all’allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso
agli interventi previsti dai commi da 215 a 221.
218. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti le procedure di assegnazione
e riprogrammazione delle risorse del Fondo destinate agli interventi previsti
al comma 215 nonchè le condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui
al comma 217.
219. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate,
tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall’Istituto italiano
per gli studi storici e dall’Istituto italiano per gli studi filosofici,
aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione delle rispettive
attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per
lo sviluppo dell’integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno.
Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le relative modalità di
erogazione.
220. Ai fini di cui al comma 219, i predetti istituti presentano al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche di
sviluppo e coesione – e al Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca i programmi di attività entro il 31 dicembre di ciascun
anno; per l’anno 2005 i programmi sono presentati entro il 31 gennaio
2005. Tali programmi, nel rispetto del consolidato principio comunitario del
cofinanziamento, indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende
contribuire alla loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di
rendiconto sulle attività, già oggetto di finanziamento, concluse
e in corso, nonchè sull’equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni
assunte per conseguirlo.
221. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 215 a 220 è subordinata,
ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.
222. Al fine di favorire l’afflusso di capitale di rischio verso piccole
e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento
per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei
ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno o più fondi
comuni di investimento, in misura non superiore al 50 per cento del patrimonio,
promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio
(SGR) previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d’intesa
con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento
del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, con procedure
competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla
contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie
applicabili, assicurando che l’organizzazione e la gestione dei fondi
siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo
a tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione
negli organi di gestione dei fondi.
223. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 222
si provvede mediante le risorse previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208,
e stanziate con delibera del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2,
in attuazione dell’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
224. Gli immobili di cui all’articolo 9, comma 1-bis, lettera a), del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal decreto dirigenziale
del 10 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1º luglio
2003, possono essere alienati anche nell’ambito dell’attività di
gestione della liquidazione già affidata a società direttamente
controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9,
comma 1-bis, lettera c), del medesimo decreto-legge.
225. All’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono
sostituite dalle seguenti: «La società può avvalersi anche»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È,
altresì, facoltà della società di procedere alla revoca
dei mandati già conferiti».
226. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma
1-ter dell’articolo
9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo
Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del citato
decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito all’Ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla
revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.
227. Al fine di rendere più efficienti ed economicamente convenienti
per la finanza pubblica le procedure di liquidazione, il commissario nominato
ai sensi dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive
modificazioni, non può cessare dall’ufficio fino a che non sia
garantita la ricostituzione degli organi statutari e comunque non oltre due
anni dalla conclusione delle procedure di cui all’articolo 214 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a quella
data pendenti, ovvero, in tale ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione
degli stessi procedimenti. Nell’articolo 5, comma 7-bis, della legge
28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «e per una durata massima di dodici
mesi» sono soppresse.
228. L’ufficio stralcio di cui all’articolo 119 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso; le residue funzioni sono svolte
dalle regioni interessate.
229. Congiuntamente al Ministro dell’economia e delle finanze, la società direttamente
controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis, lettera c), dell’articolo
9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce annualmente alle Camere sullo stato
della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il
31 dicembre 2005.
230. Le risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 61, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste
ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003,
nonchè alle attività di cui al comma 232 del presente articolo.
Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fermo restando
quanto stabilito nell’articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350. Per le finalità di cui al citato comma 70 è autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005.
231. All’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole: «dall’AIMA» sono
sostituite dalle seguenti: «dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell’articolo
3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165» e le parole: «mercato
agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «settore agricolo».
232. Per l’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 230 il Ministero
delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa
con le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della
collaborazione dell’Istituto nazionale per il commercio estero. Resta
fermo quanto stabilito ai sensi dell’articolo 4, comma 61, secondo periodo,
della legge n. 350 del 2003, nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista.
Nel citato comma 61, al secondo periodo, le parole: «5 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «10 milioni», e nel quarto periodo le
parole: «per l’anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «per
l’anno 2004 e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo
del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,».
233. Per l’anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200
milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga
delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative
all’utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle
competenti Commissioni parlamentari.
234. Al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle attività di
cui all’articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l’Istituto per
la promozione industriale (IPI) adotta, d’intesa con il Ministero delle
attività produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti,
ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell’articolo
60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono determinati,
a decorrere dall’anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi
corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo
52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all’articolo
60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.
235. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo
2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di
pedaggi autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente
alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle
aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive
ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto,
nonchè delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere
i punti d’imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi,
secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio
tra tutte le imprese del settore».
236. Il fondo di cui all’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore
della nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate
dal combinato disposto della lettera c) del comma 14 dell’articolo 22
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell’articolo 80
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
237. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle
aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali,
il Consiglio nazionale
delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale
procedendo, d’intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle
amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per
favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata
la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005.
238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31
gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per
le operazioni in materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della
legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua,
maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l’anno
2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall’anno 2006, è riassegnata
allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per la copertura degli oneri di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 5, del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
239. I soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda
di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio
2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato
decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo
2005.
240. All’articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, dopo le parole: «comma 7-bis» sono
aggiunte le seguenti: «, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4
e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato
di cui all’articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa
con il Ministro dell’economia e delle finanze».
241. Al fine di garantire l’efficienza e la sostenibilità delle
infrastrutture olimpiche finanziate, quali opere connesse ai sensi della legge
9 ottobre 2000, n. 285, e quali opere di accompagnamento ai sensi dell’articolo
21 della legge 1º agosto 2002, n. 166, è autorizzato l’utilizzo
dei fondi previsti anche successivamente all’evento olimpico onde garantire
il completamento funzionale di alcune opere per l’uso post-olimpico.
242. Per il triennio 2005-2007 è autorizzato uno stanziamento pari a
5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato all’adeguamento
delle risorse previste per il funzionamento dell’Alto Commissario di
cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
243. Nella regione Sardegna, in deroga al disposto dell’articolo 10,
comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, sono consentiti
i trasferimenti a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2007, di quote latte
anche tra zone disomogenee.
244. All’articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull’edilizia
popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa qualora i soci si
siano accollati l’intero importo del mutuo pro capite, si può procedere
allo scioglimento delle cooperative stesse»;
b) al secondo comma, le parole: «previsto dal precedente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «previsto dal primo comma».
245. Allo scopo di favorire l’ammodernamento e il potenziamento del
comparto della pesca, anche ai fini dell’adozione di tecniche di pesca
finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata,
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per
la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti
nelle aree per le quali sia stata prevista l’interruzione temporanea
obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente
comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia
di aiuti di Stato.
246. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 4,
comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per
l’anno 2005, la spesa di 1 milione di euro.
247. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso
l’utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata
per l’area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie
scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree
del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
248. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili,
con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dell’idrogeno
da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituito,
per l’anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una
dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il Fondo è finalizzato
al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di
energia rinnovabile destinate all’utilizzo per i mezzi di locomozione
e per migliorare la qualità ambientale all’interno dei centri
urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino
una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo
totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori
scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto
utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di
ricerca e progettuale.
249. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 4, comma
160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
250. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito,
per l’anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro,
un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi
di T-Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre.
251. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza
strategica per l’industria nazionale, è autorizzata la spesa di
30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata al finanziamento
di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico,
di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.
252. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio
delle imprese, di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro
per il 2005.
253. All’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono
inserite le seguenti: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del
direttore e dei collaboratori tecnici».
254. Per le esigenze connesse all’esercizio dei compiti di vigilanza
e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture
portuali svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, è autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e per ciascuno degli anni
2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le
unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche,
al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale
del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
255. Agli enti non commerciali di cui all’articolo 41, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno
una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si
applica la sospensione dei termini di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge
n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonchè, per i versamenti non
eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l’articolo
3, comma 2, e l’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004.
256. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati
mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina è autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l’anno 2005.
257. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata
l’ulteriore spesa di 260.000 euro.
258. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento
della flotta peschereccia delle regioni dell’obiettivo 1, il Ministero
delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze
di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di
attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di
navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per mancanza delle relative
risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l’anno 2005.
259. Per la liquidazione delle istanze risultate idonee ai sensi della legge
28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali
entro il 31 dicembre 1999, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
52, comma 82, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è incrementata di
833.000 euro per l’anno 2005.
260. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della figura di Cristoforo
Colombo curate dall’apposito Comitato nazionale istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
261. Per le attività di monitoraggio delle politiche pubbliche adottate
dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese, di informazione
e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero il Ministro a ciò delegato, può avvalersi
di enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti demoscopici
nonchè di consulenti dotati di specifica professionalità. A tal
fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006.
262. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente all’esercizio
2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa
ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento
di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite
complessivo di 36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro,
riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi
comuni da almeno un triennio, nonchè ai soggetti, provenienti dal medesimo
bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale
di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni il termine di cui
all’articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato
al 31 dicembre 2005. Il Ministro dell’interno è autorizzato a
concedere, nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli
interventi per favorire l’occupazione previsti dall’articolo 3
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi per spese pubbliche nei comuni di
Napoli e Palermo.
263. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare, limitatamente
all’anno 2005, le convenzioni di cui all’articolo 3, comma 82,
della legge 24 dicembre 2003, n.350, avvalendosi della graduatoria allegata
al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del 25 ottobre 2004.
264. All’onere di cui ai commi 262 e 263, pari a 157 milioni di euro
per l’anno 2005, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
265. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di
cui al decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni di
Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano), limitatamente
alle aree individuate nell’accordo di programma per la reindustrializzazione
dell’area Fiat-Alfa Romeo, approvato con decreto del presidente della
Giunta regionale della Lombardia n. 58158 del 26 giugno 1997, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e aggiornato
con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia n. 8980 del
20 maggio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia
n. 23 del 31 maggio 2004, nonchè al comune di Marcianise (provincia
di Caserta) e al distretto di Brindisi.
266. Il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 265, proposto e
attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potrà prevedere
anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali
dismesse.
267. Il programma di cui ai commi 265 e 266 prevede interventi per la promozione
imprenditoriale e l’attrazione degli investimenti nel settore delle industrie
e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge
1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181.
268. Per gli interventi di cui ai commi da 265 a 267 è concesso un contributo
straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di euro per
il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007.
269. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale
di cui all’articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio
2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziarie
per complessivi 10 milioni di euro annui.
270. Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio,
il fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinato
altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del commercio,
del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione
delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:
a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi
distributivi o aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi
con la loro
attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all’avvio dei processi
innovativi;
b) all’accesso ai mercati elettronici e strumentazione
connessa;
c) alla progettazione ed alla realizzazione di investimenti connessi all’adozione
di moderne tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione
automatica di spazi espositivi);
d) all’acquisizione di servizi di connessione a larga banda;
e) al check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente
in azienda concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione,
il personale, le risorse strumentali;
f) alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa
quale elaborazione ed applicazione di tecniche innovative volte all’innovazione
dell’assetto e dell’offerta dell’impresa commerciale;
g) alla realizzazione di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione
di sistemi informatici integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale,
per la realizzazione di impianti automatizzati per la movimentazione delle
merci nel magazzino e per operazioni di allestimento degli ordini e per la
distribuzione commerciale.
271. Con decreto del Ministero delle attività produttive sono stabiliti
termini, criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni, di
cui al comma 270, alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.
272. L’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo
28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi
previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso
fra il 1º gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L’aliquota contributiva
di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n.
207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, è prorogata,
con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui
all’articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,
possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente
comma entro il 31 gennaio 2008.
273. All’articolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, le parole: «per provvedere alla spesa per i canoni di locazione
degli immobili stessi» sono sostituite dalle seguenti: «per provvedere
alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi alla locazione
degli immobilistessi».
274. Relativamente alle somme non corrisposte all’erario per l’utilizzo,
a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta
giorni dalla notificazione, da parte dell’Agenzia del demanio ovvero
degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute,
anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante
ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Limitatamente
alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di pagamento è intervenuta
entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo non è effettuata
nel caso in cui i soggetti interessati provvedono, entro il 30 aprile 2005,
a dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all’ente gestore di voler
adempiere, in unica soluzione, l’intera sorte del debito maturato, effettuando
altresì contestualmente il relativo versamento. I giudizi pendenti,
aventi ad oggetto l’accertamento, la liquidazione ovvero la condanna
al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si estinguono di diritto
con l’esatto adempimento di quanto previsto nel medesimo periodo.
275. Ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare le operazioni,
gli atti, i contratti, i conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprietà dei
comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge n.
410 del 2001, in favore di fondazioni o società sono esenti dall’imposta
di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonchè da ogni altro tributo o diritto.
276. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei canoni, oneri e ogni
ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai sensi dell’articolo
4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l’Agenzia del demanio
può richiedere al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
anticipazioni di tesoreria per gli importi necessari. Alla regolazione contabile
dell’anticipazione di tesoreria si provvede con le modalità stabilite
dal predetto Dipartimento d’intesa con l’Agenzia del demanio. L’anticipazione
di tesoreria è comunque estinta entro l’anno a valere sul fondo
di cui al comma 1, quinto periodo, dell’articolo 29 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
277. Al comma 6-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «sono alienati» sono inserite
le seguenti: «e valorizzati»;
b) all’ultimo periodo, dopo le parole: «al momento dell’alienazione» sono
inserite le seguenti: «e valorizzazione».
278. Per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e
studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean
Monnet, costituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2005.
279. Per dare attuazione alle azioni della Convenzione
sulla biodiversità fatta
aRio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124,
e per dare avvio all’esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione
dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla diversità biologica,
fatto a Montreal il 29 gennaio 2000, di cui alla legge 15 gennaio 2004, n.
27, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l’anno
2005 per campagne di comunicazione e sensibilizzazione riferite alle citate
Convenzioni internazionali.
280. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità di
cui all’articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono assoggettate all’imposta di bollo di cui all’articolo
2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti
dalle disposizioni di cui al presente comma è destinata al funzionamento
e all’implementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A valere
sulle maggiori entrate di cui al presente comma, è autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione
a cura del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori
della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti,
soprattutto di più giovane età, al fine di consolidare e accrescere
l’attività di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica
stradale.
281. A partire dal 1º gennaio 2005, una quota parte delle entrate erariali
ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva, dalle
scommesse, dal gioco del lotto, dall’enalotto, dal bingo, dagli apparecchi
da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad estrazione istantanea
e differita, nonchè da eventuali giochi di istituzione successiva a
tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport.
282. Le modalità operative di determinazione della base di calcolo delle
entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi di cui al comma 281,
nonchè le modalità di trasferimento periodico dei fondi per il
finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento del Ministero dell’economia
e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d’intesa
con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da emanare entro
il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008, le risorse a favore del CONI
sono stabilite in misura pari a 450 milioni di euro annui, secondo quanto stabilito
dall’articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive
del contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per
i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino
2008.
283. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, al
fine di assicurare l’incremento dei volumi di raccolta derivanti dai
concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di
finanziamento del CONI, la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista
dall’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, è così rideterminata:
a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; b) 50 per cento,
come montepremi; c) 33,84 per cento, come imposta unica; d) 2,45 per cento,
come contributo all’Istituto per il credito sportivo; e) 5,71 per cento,
come contributo alle spese di gestione. Le vincite non riscosse entro i termini
stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1º gennaio
2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.
284. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, in
funzione delle nuove modalità di finanziamento del CONI di cui ai commi
281 e 282, l’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, di cui all’articolo
4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998,
n. 504, è fissata nella misura del 33 per cento della quota di prelievo
stabilita per ciascuna scommessa. Dalla stessa data cessa la corresponsione
delle quote di prelievo sull’ammontare lordo delle scommesse. Le vincite
non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini stabiliti dal regolamento
di gioco, per le scommesse indette dopo il 1º gennaio 2005, sono acquisite
dall’erario.
285. Ferme restando le competenze del Ministro dell’economia e delle
finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
e successive modificazioni, e 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo,
della legge 13 maggio 1999, n. 133, a partire dal 1º gennaio 2005, la
posta unitaria di gioco delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, come definita dall’articolo 12 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive
modificazioni, è così rideterminata, trovando applicazione, per
la percentuale residua, la disposizione di cui all’articolo 16, comma
2, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133: a) 57 per cento, come disponibile
a vincite; b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; c) 20
per cento, come imposta unica; d) 5,71 per cento, come contributo alle spese
complessive di gestione; e) 2,54 per cento, come fondo speciale di riserva.
A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalità di finanziamento
del CONI, è abrogata la lettera a) del comma 2 dell’articolo 16
della legge 13 maggio 1999, n. 133.
286. Con uno o più decreti, da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell’economia
e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle
corse dei cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene
agli aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori,
nonchè a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.
287. Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione
delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su
eventi non sportivi, da adottare nel rispetto della disciplina comunitaria
e nazionale, secondo princìpi di:
a) armonizzazione delle modalità di commercializzazione
a quella dei concorsi pronostici;
b) economicità ed efficienza delle reti di vendita,
fisiche e telematiche;
c) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;
d) sicurezza e trasparenza del gioco nonchè tutela della buona fede
dei partecipanti;
e) salvaguardia dei diritti derivanti dall’applicazione del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.
288. Ciascun concessionario per l’adduzione delle scommesse a totalizzatore
al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla osta all’emissione
della ricevuta di scommessa, nonchè per l’adduzione delle scommesse
a libro al servizio centrale di registrazione utilizza e remunera i servizi
di un operatore da indicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge nel rispetto dei rapporti contrattuali in corso.
L’operatore deve essere in possesso di requisiti di capacità tecnica
ed affidabilità economica accertati dal Ministero dell’economia
e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e deve
dimostrare di essere stato indicato da non meno di trecento concessionari.
Il rapporto tra l’operatore e l’Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove l’operatore assuma
l’obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al versamento
di quanto da lui dovuto per l’esercizio della concessione, la convenzione
di cui al periodo precedente stabilisce:
a) il termine, di natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato
mensilmente il versamento;
b) l’anticipazione al concessionario, da parte dell’operatore,
delle integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a
totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);
c) la retribuzione del servizio prestato dall’operatore in misura non
superiore al 2 per cento dell’ammontare delle somme versate;
d) la prestazione di idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell’adempimento
delle obbligazioni assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la
parte corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario.
289. A decorrere dal 1º febbraio 2005, la posta unitaria per scommesse
a libro sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro. L’importo
di ciascuna scommessa non può essere inferiore a 3 euro.
290. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica
e per una più efficace
azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell’economia
e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta
i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione
propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione
al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza.
291. Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 290, il
Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva
del Ministro, può costituire società di scopo ovvero può procedere,
attraverso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all’individuazione
di uno o più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica
nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
292. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee,
con partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta
di gioco relativamente all’erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi,
nonchè i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche
e telematiche.
293. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle
amministrazioni competenti di altri Stati dell’Unione europea, la gestione
di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni.
294. Nel caso di cui al comma 293, l’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce
la ripartizione della posta di gioco.
295. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le dotazioni iniziali delle
unità previsionali di base dello stato di previsione dei Ministeri per
consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte
in maniera lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni di euro
per l’anno 2005 ed una minore spesa annua di 1.300 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006.
296. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle
concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dal comma 10,
sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l’anno 2005,
una minore spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere dall’anno 2006,
in modo tale da assicurare una minore spesa annua di 850 milioni di euro.
297. L’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l’anno 2005.
298. A decorrere dal 1º gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo
pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all’entrata del bilancio
dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall’applicazione
dell’aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma
1-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonchè di una
ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle entrate derivanti
dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia elettrica, definito
ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n.
83. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per
l’energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini
dei versamenti di cui al presente comma.
299. I trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono ridotti, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi di seguito indicati:
a) Ferrovie dello Stato Spa (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b.
3.1.2.8 – Ferrovie dello Stato): 90 milioni di euro per il 2005, 100
milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007;
b) Poste italiane Spa (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b.
3.1.2.4 – Poste italiane): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni
di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;
c) ANAS Spa (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.45 – ANAS):
40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni
di euro per il 2007;
d) altre imprese pubbliche (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b.
3.1.2.43 – Fondo contratti programma): 90 milioni di euro per il 2005,
130 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007.
300. Gli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione
governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria e catastale,
delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella
A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati,
con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dell’aumento
dei prezzi al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli
operai e degli impiegati, e dell’esigenza di semplificazione o di integrazioni
innovative per servizi telematici a valore aggiunto, in misura tale da assicurare
un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli anni 2005 e
2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
301. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006,
la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata
al 99 per cento e quella dell’acconto dell’imposta sul reddito
delle società è fissata al 100 per cento.
302. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2003, n.
341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Per l’anno 2006 il versamento è determinato
con il decreto di cui al comma 5 in modo che complessivamente garantisca maggiori
entrate per il bilancio dello Stato pari a 650 milioni di euro».
303. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni e degli enti locali,
per l’uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone
e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione
a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi.
Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di
restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.
304. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario
per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato
a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i
tempi stabiliti nell’atto di concessione o in apposita convenzione unita
all’atto stesso.
305. I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni di cui
ai commi 303 e 304 sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali su proposta del Direttore regionale competente. L’individuazione
del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.
306. All’articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo
di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.
307. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai
seguenti:
«1. Il contributo unificato è dovuto nei
seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro
1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonchè per
i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di
procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000
e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva
del giudice di pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro
52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro
260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro
520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo
dovuto è pari
a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto
della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo
dovuto è pari a euro 120».
308. L’articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito
dal seguente:
«1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa
il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti
ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato,
secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni».
309. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni
di cui ai commi da 306 a 308 è versato al bilancio dello Stato, per
essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per
il pagamento di debiti pregressi nonchè per l’adeguamento delle
spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
310. All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono
superare in ogni caso l’importo di euro 72.000 lordi annui».
311. La disposizione recata dal comma 310 si applica anche ai giudici tributari.
312. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell’applicazione
di provvedimenti di sequestro dell’autorità giudiziaria, anche
se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante
cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano ritenute cessate, con ordinanza dell’autorità giudiziaria
da comunicare all’avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano
motivato l’adozione del provvedimento di sequestro;
b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi
di interesse storico e collezionistico;
c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1º luglio
2002;
d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all’avente diritto
alla restituzione dell’ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi
abbia provveduto al ritiro.
313. La cessione di cui al comma 312 è disposta,
anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione,
sulla base di elenchi
predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati
secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio.
314. All’alienazione di cui ai commi 312 e 313 e alle attività ad
essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali
e presso i tribunali per i minorenni, secondo modalità stabilite con
decreto del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni
interessate.
315. L’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode
acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli,
dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’ufficio
giudiziario competente.
316. Il provvedimento di alienazione è comunicato all’autorità giudiziaria
che aveva disposto il sequestro.
317. Il provvedimento di alienazione è altresì comunicato al
pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri,
all’aggiornamento delle relative iscrizioni.
318. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli
articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del
trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:
a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;
b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi
di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e
operatrici;
c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi
di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.
319. Gli importi di cui al comma 318 sono progressivamente
ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo
di custodia
del veicolo, salva l’eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.
320. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte
in cinque ratei annui costanti a decorrere dall’anno 2006.
321. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non
ancora concluse e alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque
presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso
dei requisiti cui al comma 312, le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320.
322. All’articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e previo
parere del consiglio dell’ordine,» sono soppresse.
323. L’articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita
il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione
forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati,
anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione
per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio,
in modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti
dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni,
e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».
324. La tabella di cui all’allegato n. 1 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.
325. All’articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n.
27, le parole: «assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli
4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,» sono sostituite dalle seguenti: «astensione
facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
326. Al comma 1 dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la lettera i), è aggiunta
la seguente:
«i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo
96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali
all’utilizzo delle prestazioni medesime».
327. All’articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo
96 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni,
e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime sono recuperate
in misura fissa stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo
17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la
misura del recupero con riferimento al costo medio delle singole tipologie
di prestazione. L’ammontare
degli importi può essere rideterminato ogni anno».
328. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 96 del decreto legislativo
1º agosto 2003, n. 259, è sostituito dai seguenti: «Le prestazioni
previste al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono
stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni
stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti
dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto
del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo
determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni
complessivamente effettuate nell’anno precedente».
329. Al comma 4 dell’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «,
secondo periodo,».
330. Le disposizioni contenute nei commi da 326 a 329 si applicano alle prestazioni
previste al comma 326 disposte successivamente alla emanazione del decreto
previsto dall’articolo 205, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e del decreto previsto
dall’articolo 96, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 1º agosto
2003, n. 259, come modificati dai commi 327 e 328.
331. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 326 a 330
non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
332. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, primo comma:
1) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico
comunale per l’edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso
comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni
ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell’opera»;
2) alla lettera g-ter), dopo le parole: «contratti di somministrazione
di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi idrici
e del gas,»;
b) all’articolo 7:
1) al primo comma, le parole: «riguardanti gli atti di cui alla lettera
g) dell’articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti
negli atti di cui alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell’articolo
6»;
2) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al
fine dell’emersione delle attività economiche, con particolare
riferimento all’applicazione dei tributi erariali e locali nel settore
immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi
dell’immobile presso cui è attivata l’utenza»;
3) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo
del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonchè ogni
altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma
dell’articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare
e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di
ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi
operazione di natura finanziaria»;
4) l’undicesimo comma è sostituito dal seguente:
«Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all’ottavo del presente
articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e
i termini delle trasmissioni nonchè le specifiche tecniche del formato
dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate»;
5) al dodicesimo comma, le parole: «il Ministro delle finanze» sono
sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell’Agenzia delle entrate».
333. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo
7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b) del
comma 332 a decorrere dal 1º aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli
enti e le società richiedono i dati identificativi catastali all’atto
della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime
informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo
ovvero della modificazione del contratto stesso.
334. Con provvedimento dei direttori delle Agenzie delle
entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano
univocamente le unità immobiliari,
da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma 333.
335. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di
proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto
tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente
valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale
sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo
all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli
Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui
al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo
le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia
del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza
dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore
dell’Agenzia medesima.
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata
non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non
più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni
edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari
interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora
accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata
ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli
uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati
non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli
uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri
a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile
non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari
segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.
Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28
del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della
notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto
fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio
dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero,
in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell’anno
di notifica della richiesta del comune.
338. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per
l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 31 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall’articolo 31 del medesimo regio decreto-legge
n. 652 del 1939, come rideterminati dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
1989, n. 384, con riferimento al mancato adempimento degli obblighi previsti
dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono
elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066.
339. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche
e operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336
e 337.
340. Al comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: «A decorrere dal 1º gennaio
2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione
ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento
non può in ogni caso essere inferiore all’80 per cento della superficie
catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili
già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione
agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale
a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con
quelli dell’Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio
stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino,
negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione
della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono,
a richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia
del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite
dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701, per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, della
consistenza di riferimento».
341. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
successive modificazioni, dopo l’articolo 52 è inserito il seguente:
«Art. 52-bis. – (Liquidazione dell’imposta derivante dai
contratti di locazione) – 1. La liquidazione dell’imposta complementare
di cui all’articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l’ammontare
del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione
di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al 10 per cento del
valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, comma
4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione
dell’imposta per le annualità successive alla prima».
342. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, dopo l’articolo 41-bis è inserito
il seguente:
«Art. 41-ter. – (Accertamento dei redditi di fabbricati) – 1.
Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis
non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione
dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra
il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il
10 per cento del valore dell’immobile.
2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione
di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto
di locazione anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti quello
nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione
del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore
dell’immobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell’immobile è determinato
ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».
343. Le disposizioni degli articoli 52-bis del testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter
del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi
341 e 342 del presente articolo, non trovano applicazione nei confronti dei
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a
norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998,
n. 431.
344. Il modello per la comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge
21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio
1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell’interno
e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in
modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata,
anche avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, nonchè degli uffici dell’Agenzia delle
entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e
con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia,
che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento.
L’Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell’interno,
ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione
telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli
atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del
1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12.
345. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 344 trova applicazione
anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di
intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per
le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi
concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente
a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni
di durata inferiore al mese. In caso di violazione dell’obbligo di cui
al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto
comma dell’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione,
il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo periodo, su
segnalazione dell’Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi
soggetti la sospensione per un mese della loro attività.
346. I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi
di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque
stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.
347. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «,
nonchè, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo,
ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese
costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo,
a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia
rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un
revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori
dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali
o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma
2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
del centro di assistenza fiscale»;
b) nel medesimo comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito
dal seguente:
«1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi
al personale classificabili nell’articolo 2425, primo comma, lettera
B), numeri 9) e 14), del codice civile»;
c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da
a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91»;
d) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:
«4-quater. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con
contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti
con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale
per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente
assunto, e nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale
classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9)
e 14), del codice civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale nei
tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004;
la media dell’incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi
di imposta costituisce l’incremento massimo agevolabile nei periodi d’imposta
successivi. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate
o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all’articolo
3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata
con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
impiegato nell’attività commerciale e la deduzione spetta solo
con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio
di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio
dell’attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione
della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della
deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di
lavoro a tempo indeterminato riferibile all’attività commerciale
individuato in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2. Non
rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti
dall’attività istituzionale all’attività commerciale.
Nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi
occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono
anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti,
ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.
Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico,
anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo
del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto
a quello dell’impresa sostituita.
4-quinquies. Nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall’articolo
87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea,
individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per
il periodo 2000-2006, l’importo deducibile determinato ai sensi del comma
4-quater è raddoppiato».
348. Le disposizioni del comma 347 si applicano a partire
dal periodo d’imposta
che inizia successivamente al 31 dicembre 2004, ad eccezione di quelle della
lettera d), che si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in cui
interviene l’approvazione da parte della Commissione europea ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
349. A decorrere dal 1º gennaio 2005, al testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 3, comma 1, le parole: «nonchè della
deduzione spettante ai sensi dell’articolo 11» sono sostituite
dalle seguenti: «nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti
ai sensi degli articoli 11 e 12»;
b) l’articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita
dalla seguente: «Deduzioni per oneri di famiglia»; nel medesimo
articolo sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri
di famiglia i seguenti importi:
a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè per ogni altra persona
indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente
o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria
da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b), è aumentata
a:
a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
b) 3.200 euro, per il primo figlio se l’altro genitore manca o non
ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o
se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente
e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
2) nei commi 3 e 4, le parole: «Le detrazioni per carichi di famiglia» sono
sostituite dalle seguenti: «Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2»;
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di
1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti
alla propria assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se
sono state sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’articolo
433 del codice civile.
4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano
per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime
deduzioni e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, e diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore
o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o
minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto
rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali»;
c) l’articolo 12 è rinumerato in articolo 13 e sono, altresì,
apportate le seguenti modificazioni:
1) nell’alinea del comma 1, le parole: «della deduzione per assicurare
la progressività dell’imposizione di cui all’articolo 11» sono
sostituite dalle seguenti: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e
12»;
2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1 sono sostituite dalle seguenti:
«a) fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
c) oltre 33.500 euro, 39 per cento»;
3) nel comma 2, le parole: «negli articoli 13, 14 e 15» sono
sostituite dalle seguenti: «negli articoli 15 e 16 nonchè in altre
disposizioni di legge»;
d) l’articolo 14 è abrogato.
350. È introdotto un contributo di solidarietà del 4 per cento
sulla parte di reddito imponibile di cui all’articolo 13 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 349, eccedente l’importo
di 100.000 euro. Per la dichiarazione, il versamento, l’accertamento,
la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà,
si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
351. Quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme
o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del
testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, vigenti prima del 1º gennaio 2005, il riferimento, salvo
che tali disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto disposto
dal comma 349, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli
articoli che recano la numerazione disposta dal medesimo comma 349.
352. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno
2005, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi
in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004,
se più favorevoli.
353. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 23:
1) nel comma 2, lettera a), le parole: «al netto della deduzione di cui
all’articolo 10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando le detrazioni
previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo
stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico sono
effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «al netto delle deduzioni
di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate
al periodo stesso. Le deduzioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2,
del citato testo unico sono riconosciute»; nel medesimo comma, lettera
c), dopo le parole: «biennio precedente» sono aggiunte le seguenti: «,
al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo
testo unico»;
2) nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I
soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno
successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere
a) e b) del comma 2, e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo
degli emolumenti stessi, tenendo conto delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell’articolo
15 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, per oneri a fronte
dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonchè, limitatamente
agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni
in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali»;
3) nel comma 4, il terzo periodo è soppresso;
b) nell’articolo 29:
1) nel comma 1, lettera c), dopo le parole: «biennio precedente» sono
aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico»;
2) nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A
tal fine, all’inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale
delle opzioni previste al comma 3 dell’articolo 23 intende adottare».
354. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi
e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese». Il Fondo è finalizzato alla concessione
alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell’anticipazione,
rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del
Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita
in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione
e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali
di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.
355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente
del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo
preventivo
della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad
interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla
base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali
sussiste apposito stanziamento di bilancio.
356. Il CIPE, con una o più delibere adottate con le modalità previste
dal comma 355:
a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;
b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti
tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le
istruttorie dei finanziamenti,
stabilendo le modalità per assicurare che l’importo complessivo
dei finanziamenti erogati non superi l’importo assegnato dal CIPE e che
vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio
dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361;
c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare;
d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;
e) prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure
agevolative previste dai commi da 354 a 361 si applichino a programmi di investimento
per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non è stata
ancora presentata richiesta di erogazione relativa all’ultimo stato di
avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale,
a condizione che l’impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque
previo parere conforme del soggetto responsabile dell’istruttoria.
357. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilisce, in relazione
ai singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei princìpi
contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto disposto dal comma 356, i requisiti
e le condizioni per l’accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai
commi da 354 a 361. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche
e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per
quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura,
le ulteriori condizioni per l’accesso, per l’erogazione e per la
revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione,
la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle
spese d’investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso
del finanziamento agevolato.
358. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato
con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’economia
e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso
del finanziamento agevolato, nonchè gli oneri derivanti dal comma 360,
sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio
dello Stato, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 361.
359. Sull’obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del
finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista,
secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, la garanzia
dello Stato. Tale garanzia è elencata nell’allegato allo stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo
13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede
ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto
1978, n. 468, con imputazione nell’ambito dell’unità previsionale
di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.
360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipazione, è riconosciuto,
a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a), il
rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo 0,40 per cento
complessivo delle somme erogate annualmente.
361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata
la spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2005 e di 150 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari
a 55 milioni di euro per l’anno 2005 e 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate
per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli
anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni
di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi
alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla
quota relativa all’anno 2007 e all’onere decorrente dal 2008, pari
rispettivamente a 50 milioni di euro e a 150 milioni di euro, si provvede con
le maggiori entrate derivanti dal comma 300.
362. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito
un «Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura», al quale vengono
riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in entrata,
relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2004, derivanti
dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni dello Stato, ceduti
alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei titoli
giuridici.
363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito
di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo istituito,
con una dotazione di 2.000 milioni di euro, presso la gestione separata della
medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi
dell’articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La Cassa
depositi e prestiti Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione
dei crediti acquisiti senza l’autorizzazione del soggetto ceduto.
364. Il Ministero dell’economia e delle finanze può provvedere
al pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate, in un
periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 362, nonchè,
a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.
365. La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita rendicontazione annuale
sull’amministrazione del fondo, di cui al comma 363, da trasmettere al
Ministero dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura
dell’esercizio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità applicative dei commi da
362 a 366, in ordine alle condizioni generali per l’accesso al Fondo,
alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al
compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi
ed ai termini di erogazione alla Cassa depositi e prestiti Spa di quanto alla
stessa dovuto.
366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di
euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate recate dal comma 300.
367. A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della
fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma 371, è vietata la riutilizzazione
commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari,
che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o mediata,
dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici
dell’Agenzia del territorio.
368. Ai sensi dei commi da 367 a 375 si ha riutilizzazione commerciale quando
i predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a
terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel
contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche
per via telematica, dagli uffici dell’Agenzia del territorio.
369. Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati
ed informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo
e specifico incarico, risultante da atto scritto, l’acquisizione stessa,
previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. Anche in tale
ipotesi, tuttavia, salva prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale
quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura, risulta
inferiore all’ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell’Agenzia
del territorio per l’acquisizione, anche telematica, dei predetti documenti,
dati o informazioni.
370. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i
tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per
l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni
catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell’Agenzia del territorio.
371. Le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente
se regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con l’Agenzia del
territorio, che disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi
dovuti anche ai sensi del comma 370, modalità e termini della raccolta,
della conservazione, della elaborazione dei dati, nonchè il controllo
del limite di riutilizzo consentito.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non consentiti, è soggetto
altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso
fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse dovuti ai
sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
373. L’accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367
a 375 è demandato al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a
tal fine, i poteri previsti dall’articolo 32 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione
dell’Agenzia del territorio. A tal fine, per assicurare effettività all’indicata
azione di contrasto all’utilizzazione illecita dei documenti, dei dati
e delle informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate
derivanti dall’attuazione dei commi da 367 a 375 e nei limiti di spesa
di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla
Scuola superiore dell’economia e delle finanze un programma straordinario
di qualificazione continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica
del personale dell’amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali
addetto alla predetta attività di accertamento. A tale programma di
qualificazione e formazione può partecipare, su base convenzionale,
anche il personale designato da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe
esigenze di consolidamento dell’azione di contrasto all’elusione
fiscale, in presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse.
374. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può provvedere,
a decorrere dal 1º marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un
modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto
con firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto
obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento
telematico, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione
su supporto informatico. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia
del territorio:
a) è stabilita la progressiva attivazione del
servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche
ed a particolari tipologie
di adempimenti;
b) è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli
atti catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per
la trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente
articolo;
c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalità relative: alla
presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali;
alla presentazione dei documenti e degli atti da allegare al predetto modello,
anche al fine di accertare l’avvenuto deposito presso i comuni, per gli
atti per i quali è previsto; alla conservazione, a cura dei soggetti
interessati, dei documenti cartacei originali sottoscritti dal tecnico che
li ha redatti e dai soggetti che hanno la titolarità sui beni;
d) sono stabilite, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, le modalità di versamento dei tributi dovuti.
375. Gli atti comunque attributivi o modificativi delle
rendite catastali per terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati
ai soggetti intestatari,
a cura dell’Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure automatizzate.
In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita dall’indicazione
a stampa del nominativo dello stesso.
376. Nell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
le parole: «30 settembre 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2005».
377. All’articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «a
lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 10.000».
378. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 3, del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento dei trasporti
terrestri, entro il termine di quindici giorni dall’acquisto e, in ogni
caso, prima dell’immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario
nonchè il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi
acquistati. Per i successivi passaggi interni precedenti l’immatricolazione
il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale
del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei soggetti di imposta
gli uffici preposti non procedono all’immatricolazione. La comunicazione è altresì effettuata,
entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione
intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli.
379. Con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni
di cui alla disposizione recata dal comma 378.
380. Con la convenzione prevista dall’articolo 1, comma 1-bis, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è definita
la procedura di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle
informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 378.
381. All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,
n. 17, è aggiunto il seguente periodo: «Nella prima ipotesi, il
cedente o prestatore deve comunicare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente
per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti
nella dichiarazione ricevuta».
382. Ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo,
da attuare secondo quanto disposto dall’articolo 63, secondo e terzo
comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, l’Agenzia delle entrate condivide con gli altri organi
preposti ai controlli in materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni
risultanti dalle comunicazioni di cui ai commi 378 e 381.
383. All’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente
o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione
di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».
384. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17, introdotto dal comma 381, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile
in solido con il soggetto acquirente dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della
dichiarazione ricevuta.
385. Il direttore dell’Agenzia delle entrate determina, con suo provvedimento,
i contenuti e le modalità della comunicazione di cui all’articolo
1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,
introdotto dal comma 381.
386. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
l’articolo 60, è inserito il seguente:
«Art. 60-bis – (Solidarietà nel pagamento dell’imposta). – 1.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta degli
organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni
di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi
2 e 3.
2. In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente
relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario,
soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato
solidalmente al pagamento della predetta imposta.
3. L’obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente
dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione
di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche
disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento
dell’imposta».
387. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio
2005, è introdotto l’istituto della pianificazione fiscale concordata
alla quale possono accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti
arti e professioni cui si applicano gli studi di settore per il periodo di
imposta in corso al 1º gennaio 2003. L’adesione alla pianificazione
fiscale determina preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica
dell’attività svolta e comporta una riduzione dell’imposizione
fiscale e contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata.
388. Non possono accedere alla pianificazione fiscale
i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli
studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003;
b) che svolgono dal 1º gennaio 2004 una attività diversa
da quella esercitata nel biennio 2002 e 2003;
c) che non erano in attività in almeno uno dei periodi di imposta in
corso al 1º gennaio 2002, al 1º gennaio 2003 ovvero al 1º gennaio
2004;
d) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall’attività svolta
per almeno uno dei periodi d’imposta in corso al 1º gennaio 2002
e al 1º gennaio 2003;
e) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto per i medesimi periodi d’imposta di cui alla lettera
d);
f) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione
degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio
2003.
389. La proposta individuale di pianificazione fiscale è formulata
sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo
conto delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore, dei
dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori
economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito
e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
390. L’adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona, ferma restando
la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di
settore per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi,
proposti al contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano
per un triennio la base imponibile caratteristica dell’attività svolta,
esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere
straordinario.
391. L’adesione alla proposta di pianificazione fiscale è comunicata
dal contribuente entro sessanta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine,
la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con
il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza
degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente
nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza
della stessa, sulla base dell’esistenza di:
a) significative variazioni degli elementi strutturali
nell’esercizio
dell’attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione
della proposta;
b) dati ed elementi presi a base per la formulazione
della proposta divergenti sensibilmente, all’atto dell’adesione.
392. La sussistenza delle circostanze di cui alle lettere
a) e b) del comma 391 può essere asseverata dai soggetti abilitati
sulla base delle disposizioni vigenti.
393. Per i periodi d’imposta oggetto di pianificazione, relativamente
al reddito caratteristico d’impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria
sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) esclusa l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili
al reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonchè quella
applicabile ai fini dell’imposta sul reddito delle società, sono
ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente
quello pianificato;
c) è esclusa l’applicazione dei contributi previdenziali per la
parte di reddito dichiarato che eccede quello pianificato fatto salvo il minimale
reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative delle
Casse autonome nonchè la facoltà di effettuare i versamenti su
base volontaria.
394. Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 393, ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare
rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo
conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette
a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni
di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in
base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo,
e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
395. In caso di mancato rispetto della pianificazione,
da comunicare nella dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul reddito, l’Agenzia
delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto
della pianificazione nonchè, per l’imposta sul valore aggiunto,
in ragione del volume d’affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici
a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari
e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento
di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso
di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
396. L’inibizione dei poteri di cui ai commi 393,
lettera a), e 394, lettera c), ed i benefici di cui al comma 393, lettere
b) e c), non operano
qualora:
a) il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente
conseguito, ovvero non siano adempiuti gli obblighi di cui al comma 394,
lettera a), ferma
restando, comunque, in tale caso l’inibizione dei poteri di cui all’articolo
39, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo
55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
b) siano constatate condotte del contribuente che integrano le fattispecie
di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74.
397. Salva l’applicazione del comma 391, nei casi in cui a seguito
di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione
finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente,
qualora presi a base per la formulazione della proposta, nei suoi confronti
non opera l’inibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e
394, lettera c), nonchè i benefici di cui al comma 393, lettere b) e
c).
398. Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari
nel corso del triennio, l’istituto della pianificazione fiscale concordata
cessa di avere effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata
la variazione. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze,
di natura non regolamentare, sono individuate le singole categorie di contribuenti
nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione
della pianificazione fiscale concordata nonchè approvate una o più note
metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 389. Con i
medesimi decreti sono conseguentemente rideterminati i periodi d’imposta
di cui al comma 388, per i contribuenti nei cui confronti la pianificazione
fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da quello indicato
al comma 387. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica,
direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui
all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonchè le modalità di
adesione.
399. Gli studi di settore previsti all’articolo 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro anni dalla
data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell’ultima
revisione, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi rispetto
alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione può essere
disposta anche prima del decorso del temine previsto dal primo periodo, tenuto
anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di contabilità nazionale,
sentito il parere della commissione di esperti di cui all’articolo 10,
comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. La revisione degli studi di settore è programmata
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare
entro il mese di febbraio di ciascun anno.
400. In deroga a quanto previsto al comma 399, entro il mese di febbraio 2005,
l’Agenzia delle entrate completa l’attività di revisione
relativa agli studi di settore già precedentemente individuati, con
effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo
1 del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di
applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195.
401. Gli organi preposti al controllo, in conseguenza della revisione e del
potenziamento degli studi di settore, sulla base delle disposizioni dei commi
da 387 a 432, programmano l’impiego di maggiore capacità operativa
per l’attività di contrasto all’evasione nei confronti dei
soggetti ai quali non si applicano gli studi medesimi.
402. All’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) al numero 2):
1.1) nel primo e secondo periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «risultanti
dai conti» sono sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del
numero 7), ovvero rilevati a norma dell’articolo 33, secondo e terzo
comma. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti
e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33,
secondo e terzo comma,»;
1.2) nel secondo periodo, le parole da: «a base delle stesse» alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «o compensi a base delle
stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto
beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i
prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti
od operazioni»;
2) al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in
forma fiduciaria,» sono soppresse;
2.2) nel quarto periodo, le parole da: «all’Amministrazione postale,» fino
alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla
società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,
agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi
di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del
risparmio e alle società fiduciarie»;
3) al numero 6-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere,
previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti
ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente
l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi
dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa,
gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento
collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le
società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da
non più di cinque anni dalla data della richiesta»;
4) al numero 7):
4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere,
previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste
italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo
del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie,
dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione
effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle
garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge
23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo
di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi
temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per
conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti
finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati»;
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono
inserite le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b) nel secondo comma:
1) al secondo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita
dalla seguente: «trenta»;
2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere
prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario,
per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale
per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,
dal comandante regionale»;
c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Le richieste di cui al primo comma, numero 7), nonchè le relative
risposte, anche se negative, devono essere effettuate esclusivamente in via telematica.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite
le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste,
delle risposte, nonchè dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti
e le operazioni indicati nel citato numero 7)».
403. All’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l’istituzione e
la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo comma:
1) al numero 2):
1.1) nel primo periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «acquisita» sono
sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati,
notizie e documenti siano stati acquisiti»; la parola: «rilevate» è sostituita
dalla seguente: «rilevati»;
1.2) nel secondo periodo, le parole: «I singoli dati ed elementi risultanti
dai conti» sono sostituite dalle seguenti: «I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente
a norma del numero 7) e dell’articolo 52, ultimo comma, o dell’articolo
63, primo comma,»;
2) al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in
forma fiduciaria,» sono soppresse;
2.2) nel quarto periodo, le parole da: «all’Amministrazione postale,» fino
alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla
società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie,
agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi
di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del
risparmio e alle società fiduciarie»;
3) al numero 6-bis) il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere,
previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti
ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente
l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi
dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa,
gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento
collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le
società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da
non più di cinque anni dalla data della richiesta»;
4) al numero 7):
4.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «richiedere,
previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste
italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo
del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie,
dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione
effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle
garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge
23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo
di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi
temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per
conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti
finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati»;
4.2) nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono
inserite le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b) nel terzo comma:
1) al primo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita
dalla seguente: «trenta»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine
può essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore
finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore
regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale»;
c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Le richieste di cui al secondo comma, numero 7), nonchè le relative
risposte, anche se negative, sono effettuate esclusivamente in via telematica.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite
le disposizioni attuative e le modalità di trasmissione delle richieste,
delle risposte, nonchè dei dati e delle notizie riguardanti i rapporti
e le operazioni indicati nel citato numero 7)».
404. Le disposizioni di cui al terzo comma dell’articolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè quelle
di cui al quarto comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte rispettivamente dai commi 402
e 403, hanno effetto dal 1º luglio 2005. Con uno o più provvedimenti
del direttore dell’Agenzia delle entrate può essere prevista una
diversa decorrenza successiva, in considerazione delle esigenze di natura esclusivamente
tecnica.
405. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed
effettività dell’istituto
della pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1 dell’articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «gli uffici delle imposte» fino a: «delle
imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti
uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e
verifiche nonchè dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale
accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima
Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;
b) dopo le parole: «non spettanti,» sono inserite le seguenti: «nonchè l’esistenza
di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli
articoli 36-bis e 36-ter,»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero la maggiore
imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
406. Al quinto comma dell’articolo 54 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «l’ufficio dell’imposta» fino a: «indirette
sugli affari» sono sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici
dell’Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche
nonchè dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento,
da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero
di altre Agenzie fiscali»;
b) dopo le parole: «l’esistenza di corrispettivi» sono
inserite le seguenti: «o di imposta»;
c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè l’imposta
o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all’articolo
54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218».
407. Al comma 181 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, primo periodo dell’alinea, le parole: «alle altre categorie
reddituali» sono sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle
altre categorie reddituali, nonchè con riferimento ad ulteriori operazioni
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,».
408. All’articolo 70 della legge 21 novembre 2000,
n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «alle categorie reddituali diverse da quelle
che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi» sono sostituite
dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali nonchè con
riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto»;
b) al comma 2, le parole da: «qualora» fino a: «indipendentemente» sono
sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza
di nuovi elementi e».
409. All’articolo 10 della legge 8 maggio 1998,
n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti degli esercenti attività d’impresa in
regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli
esercenti arti e professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione
quando in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati,
compreso quello da accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili
sulla base degli studi di settore risulta superiore all’ammontare dei
compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta.
La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli
esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria,
anche per effetto di opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza
rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati
con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 7»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l’ufficio, prima della
notifica dell’avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire,
ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi, conseguenti all’applicazione
degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell’adeguamento
di cui all’articolo 2 del regolamento recante disposizioni concernenti
i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano
ai fini dell’obbligo della trasmissione della notizia di reato ai sensi
dell’articolo 331 del codice di procedura penale».
410. Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis dell’articolo 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, come modificato dal comma 409 del presente articolo,
hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004.
411. All’articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «i
periodi»;
2) le parole: «nella dichiarazione dei redditi» sono sostituite
dalle seguenti: «nelle dichiarazioni di cui all’articolo 1 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni,»;
3) le parole: «per adeguare i ricavi o i compensi» sono sostituite
dalle seguenti: «per adeguare gli stessi, anche ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive,»;
b) al comma 2:
1) le parole da: «Per il primo periodo d’imposta» fino a: «revisione
del medesimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi
periodi d’imposta di cui al comma 1,»;
2) le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
3) le parole: «di presentazione della dichiarazione dei redditi» sono
sostituite dalle seguenti: «del versamento a saldo dell’imposta
sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto
termine, in un’apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23
e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale»;
c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L’adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato,
per i periodi d’imposta diversi da quello in cui trova applicazione per
la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del
medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine per il versamento a
saldo dell’imposta sul reddito, una maggiorazione del 3 per cento, calcolata
sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli
studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta
se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili».
412. In esecuzione dell’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l’Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso
di ricevimento ai contribuenti l’esito dell’attività di
liquidazione, effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta
o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d’imposta 2001, è versata
mediante modello di pagamento, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall’Agenzia. In caso di mancato
pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’apposita
comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e successive modificazioni, con l’applicazione della sanzione di cui
all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del predetto decreto n.
602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello
di elaborazione della predetta comunicazione.
413. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli
2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni,
con riferimento alle
dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 1999, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo
giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione».
414. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l’articolo 10 è inserito
il seguente:
«Art. 10-bis. – (Omesso versamento di ritenute certificate). – 1. È punito
con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta
ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare
superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta».
415. All’articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «costituisce
titolo esecutivo» sono aggiunte le seguenti: «; il concessionario
può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonchè ogni
altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
416. All’articolo 19 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), le parole: «entro il quinto mese successivo
alla consegna del ruolo ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari,
entro il sesto mese successivo nonchè»;
b) al comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari ed esecutive» sono
inserite le seguenti: «nonchè conservative ed ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
417. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12, comma 3, dopo la parola: «contribuente,» sono
inserite le seguenti: «la specie del ruolo,»;
b) all’articolo 19, comma 4-bis, le parole: «ad espropriazione
forzata» sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva»;
nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo
le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto»;
c) all’articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo
a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l’ultimo giorno del sesto
mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo
straordinario».
418. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: «garanzia
con le modalità di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «idonea
garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo
articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive,
se il garante non versa l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione
di apposito invito, contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti
di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell’Agenzia
delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico
del contribuente e dello stesso garante»;
b) all’articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis».
419. All’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, le parole: «garanzia secondo le modalità di cui
all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «garanzia mediante
polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo 48,
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive,
se il garante non versa l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione
di apposito invito, contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti
di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell’Agenzia
delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico
del contribuente e dello stesso garante».
420. Le disposizioni del comma 416, lettera a), e del comma 417, lettere a)
e c), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente
al 1º luglio 2005.
421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti
dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni, nonchè quelli previsti dagli articoli
51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente
utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero
motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall’articolo
60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione
del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all’articolo
1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute
entro il termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a sessanta
giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
423. La competenza all’emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi
prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all’ufficio
nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il
precedente periodo di imposta.
424. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo
previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono
prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell’anno
2003.
425. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
dopo l’articolo 75 è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. – (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). – 1.
Il concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti
del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori
del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per
iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al
creditore».
426. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per
inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione all’incasso
ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni. In attesa della riforma organica del settore della riscossione,
fermi restando i casi di responsabilità penale, i concessionari del
servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi delegati provvisoriamente
alla riscossione, di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno
facoltà di sanare le irregolarità connesse all’esercizio
degli obblighi del rapporto concessorio compiute fino alla data del 20 novembre
2004 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente
negli ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data del 1º gennaio
2004. L’importo dovuto è versato in tre rate, la prima pari al
40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e le altre due,
ciascuna pari al 30 per cento del totale, da versare rispettivamente entro
il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione
delle disposizioni del presente comma.
427. La durata delle concessioni del servizio nazionale
della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato
provvisoriamente alla
riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2006.
428. A condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro
il termine del 30 settembre 2004, i soli termini previsti per la redazione
ed il giuramento delle perizie di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, sono stabiliti alla data del 31 marzo
2005. Tra i soggetti abilitati per tale attività di redazione e giuramento
delle perizie si comprendono i periti regolarmente iscritti alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo unico di
cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
429. Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono
trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, distintamente
per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi
giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni.
430. Ai fini del comma 429 sono imprese di grande distribuzione commerciale,
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive che operano con esercizi commerciali
definiti media e grande struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore
a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000
abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione
residente superiore ai 10.000 abitanti.
431. Le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica
di cui al comma 429 sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate. La trasmissione telematica di cui al comma 429 sostituisce l’obbligo
di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione
delle fatture su richiesta del cliente.
432. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 429 e 431 sono soggette
alle sanzioni previste ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dell’articolo
11, comma 5, e dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
433. Nell’ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione
e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l’Agenzia
del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia
e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote
indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonchè i diritti reali
su immobili, dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare.
Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato,
tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti.
Il perfezionamento della vendita determina il venire meno dell’uso governativo,
delle concessioni in essere nonchè di ogni altro eventuale diritto spettante
a terzi in caso di cessione.
434. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno
realizzato le opere di urbanizzazione di cui all’articolo 4 della legge
29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, sono trasferite in proprietà,
a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio
indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità.
La richiesta di trasferimento è presentata alla filiale dell’Agenzia
del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli
atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento. Il corrispettivo
del trasferimento è determinato secondo i parametri fissati nell’elenco
3 allegato alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a
decorrere dal 1º gennaio 2006, nella misura dell’8 per cento.
435. Le somme dovute dai comuni per l’occupazione delle aree di cui al
comma 434, non versate fino alla data di stipulazione dell’atto del loro
trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura
pari a un terzo degli importi di cui all’elenco 3 allegato alla presente
legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi
dall’amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione
delle aree di cui al comma 434, e restano compensate fra le parti le spese
di lite.
436. I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione
disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore a 100.000 euro,
individuati con i decreti di cui all’articolo 1, comma 1, dello stesso
decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente dall’Agenzia
del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo
più alto, a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, della
quale sia data adeguata pubblicità almeno su due quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due periodici a diffusione locale, di durata non inferiore
al mese, esperito telematicamente attraverso il sito INTERNET della medesima
Agenzia.
437. Le alienazioni di cui al comma 436 non sono soggette alla disposizione
di cui al comma 113 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non
sono altresì soggette alla disposizione di cui al primo periodo le alienazioni
effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a seguito
di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili di valore inferiore a
250.000 euro; in caso di valore pari o superiore al predetto importo, il diritto
di prelazione è esercitato dall’ente locale entro quindici giorni
dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere, e delle
relative condizioni, da parte dell’Agenzia del demanio.
438. Relativamente agli immobili di cui al comma 436 è fatto salvo il
diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonchè dei
soggetti che si trovano comunque nel godimento dell’immobile oggetto
di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti
richiesti dall’amministrazione competente.
439. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore
di enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo
di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in
favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi
governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.
440. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge
17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.
441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
alloggi di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito
e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento,
ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro
centoventi giorni dalla data della volturazione, all’accertamento di
eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente
comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi
dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, nonchè agli
alloggi di cui al comma 442.
442. Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione delle procedure
e in coerenza con l’articolo 4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, il comma 27 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n.
560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà statale
realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ceduti in proprietà agli
assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla predetta
legge. Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione
del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa
in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio.
443. Dopo il comma 13-bis dell’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, sono aggiunti i seguenti:
«13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero
della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con
l’Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili
comunque in uso all’Amministrazione della difesa, non più utili
ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero
dell’economia e delle finanze e, per esso, all’Agenzia del demanio.
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi
del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato
per essere assoggettati
alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati
a cura dell’Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in
cui si trovano.
13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla
data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni
finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili
individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro
e, comunque, non superiore a 1.357 milioni di euro. Le condizioni generali
ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le
condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all’articolo
5, comma 8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al rimborso
delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi
delle dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi
e prestiti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Dicastero della Difesa su appositi fondi relativi ai consumi
intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione,
sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze,
tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle Commissioni
parlamentari competenti e alla Corte dei conti.
13-sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 13-quinquies, a valere sulle
risorse derivanti dall’applicazione delle procedure di valorizzazione
e dismissione dei beni immobili dell’Amministrazione della difesa, non
più utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-bis, e individuati
dal Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di
concerto con l’Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal 2005
al 2009 una somma di 30 milioni di euro è destinata all’ammodernamento
e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La
Spezia e Taranto. Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per l’anno
2005 è destinata al finanziamento di un programma di edilizia residenziale
in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari
in servizio permanente».
444. Le finalità di cui all’articolo 29 della legge 18 febbraio
1999, n. 28, e successive modificazioni, possono essere conseguite anche attraverso
il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l’utilizzo delle risorse
non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.
445. Il comma 65 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.
446. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione
e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi sul
patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente,
ed in particolare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione
degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai
fini del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio
dello Stato a comunicare all’Agenzia del demanio:
a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma
triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell’articolo 14 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all’esecuzione di interventi
edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su
immobili di proprietà dello Stato;
b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi,
di cui alla lettera a), entro un mese dalla data della loro approvazione
da parte dei competenti
organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta
in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi
annuali dei lavori;
c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli
interventi previsti negli elenchi annuali nonchè ai lavori di importo
inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente
eseguiti nell’anno considerato;
d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni
annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie
attività istituzionali, nonchè le previsioni in ordine alle superfici
il cui utilizzo è ritenuto non più necessario all’esecuzione
delle predette finalità.
447. L’Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per
la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali degli interventi,
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce
alle amministrazioni di cui al comma 446 il supporto informatico per la redazione
e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.
448. L’Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta
al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte
in attuazione delle disposizioni di cui al comma 447.
449. I piani di investimento immobiliare deliberati dall’INAIL sono approvati
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle
finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
450. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti,
avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni
di fondi immobiliari o cessioni dirette. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, possono essere trasferiti,
a prezzo di mercato, a Infrastrutture Spa, tratti di rete stradale nazionale
di cui all’articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili
a pedaggio figurativo comunque non a carico degli utenti. Il prezzo è fissato
con modalità concordate tra il Ministero dell’economia e delle
finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Infrastrutture
Spa. Le modalità di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti
di cui al secondo periodo rimangono le stesse della restante rete stradale
di interesse nazionale e saranno disciplinate da apposita convenzione. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vengono ridefiniti entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti finanziari
tra ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i Ministeri interessati.
451. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni del codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
452. Per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire
l’integrale attuazione della Convenzione tra l’Italia e la Francia,
conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a valere
sulle risorse previste dall’articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, per la realizzazione delle opere
di viabilità stradale e autostradale speciale e di grande comunicazione
connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione. A tal fine, per garantire
effettività alla realizzazione delle iniziative in grado di potenziare
e rendere più efficiente la grande viabilità lungo il percorso
tra Italia e Francia, viene assicurata priorità al completamento degli
interventi infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario nelle
località in cui sono ubicati gli immobili di cui all’articolo
17 della citata Convenzione per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sia già perfezionata la fase della progettazione preliminare.
453. Per consentire l’inizio dei lavori relativi alla strada statale
n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 per l’accesso
alla Valtellina, è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni
di euro, a favore dell’ANAS Spa, a decorrere dall’anno 2005. La
Cassa depositi e prestiti è autorizzata a intervenire a favore dell’ANAS
Spa ai sensi dell’articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
454. All’articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
dopo le parole: «alla procedura» sono inserite le seguenti: «di
esecuzione di lavori e».
455. Per la realizzazione ed il completamento di interventi infrastrutturali
necessari ad assicurare la tutela dell’ambiente in relazione ad opere
di interesse nazionale per il collegamento tra le grandi reti viarie urbane
ed extraurbane delle città metropolitane a più intensa circolazione
viaria, nonchè tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree
urbane attraverso aree naturali protette, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per
la viabilità con una dotazione di 12 milioni di euro per l’anno
2005 e di 5 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati gli interventi ammessi alla fruizione
dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel
rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
456. Per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture
ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di
scambio viario intermodali è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le tipologie di intervento che possono fruire dei contributi
e gli importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
457. Per la prosecuzione degli interventi previsti all’articolo 4, comma
158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di
3 milioni di euro per l’anno 2005.
458. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno
2005 allo scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti
ai sensi dell’articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n.
350.
459. Per le finalità di cui all’articolo 45, comma 3, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180 dell’articolo
4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002,
n. 166.
460. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 6, commi 1, 2 e 3,
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, l’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977,
n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente
di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle
relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all’Albo
delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui
all’articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice
civile:
a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative
agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative
e loro consorzi.
461. L’articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, non si
applica limitatamente alla
lettera a) del comma 1.
462. L’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e successive modificazioni, si applica limitatamente al reddito
imponibile derivante dall’indeducibilità dell’imposta regionale
sulle attività produttive.
463. Le previsioni di cui ai commi da 460 a 462 non si applicano alle cooperative
sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Resta, in
ogni caso, l’esenzione da imposte e la deducibilità delle somme
previste dall’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni.
464. A decorrere dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga
all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società cooperative
e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente l’applicabilità dell’articolo
12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è limitata alla quota del 30
per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata
ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.
465. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative
e loro consorzi alle condizioni previste dall’articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni,
sono indeducibili per la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento
alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali
fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento.
466. Le disposizioni dei commi da 460 a 465 si applicano a decorrere dai periodi
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.
467. Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ricomprese, a
decorrere dal 1º gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai numeri 18),
19), 20) e 21) dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972,
e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati nel medesimo
numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione
di contratti di appalto e convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per
le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare
per la previsione di maggior favore ai sensi dell’articolo 10, comma
8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Le agevolazioni di cui
al presente comma sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui.
Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con propri decreti,
a dare attuazione al presente comma.
468. All’articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il
secondo periodo è soppresso.
469. All’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora
a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
fossero associati anche soggetti diversi dalle banche, l’esenzione si
applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti delle banche, a condizione
che il relativo ammontare sia superiore al 50 per cento del volume d’affari»;
b) il comma 4 è abrogato.
470. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il
comma 11, è inserito il seguente:
«11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque
modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche
con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell’applicazione
delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo
direttamente organizzato».
471. A decorrere dal 1º gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano
le modalità di liquidazione e di versamento dell’imposta sul valore
aggiunto contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
24 ottobre 2000, n. 370, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 24 ottobre 2000, n. 366, non si applicano ai soggetti che nell’anno
solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un importo
superiore a 2 milioni di euro. I soggetti di cui al presente comma hanno facoltà di
eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno
15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
472. All’articolo 4, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «In
tal caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione dell’imposta
sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse».
473. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale
sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell’esercizio
in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto
o in parte, ad imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta
regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per cento.
La disposizione del primo periodo non si applica alle riserve per ammortamenti
anticipati.
474. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29
dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342,
compresi quelli costituiti ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 novembre
2000, n. 342, l’imposta sostitutiva di cui al comma 473 è ridotta
al 4 per cento.
475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi attivi di cui al comma
474, assoggettati all’imposta sostitutiva, non concorrono a formare il
reddito imponibile dell’impresa ovvero della società e dell’ente
e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d’imposta
previsto dall’articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408,
dall’articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall’articolo
13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
476. L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei
redditi relativa all’esercizio di cui al comma 473 ed è versata,
in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi di tale esercizio.
477. L’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere
imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto.
Se l’imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo
di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga
all’articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all’articolo
2445, secondo comma, del medesimo codice.
478. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi,
le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte
sui redditi.
479. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge
21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l’anno
2005.
480. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto
il seguente:
«2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 20 non trova applicazione
l’imposta sulla pubblicità»;
b) all’articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono
affiggere manifesti negli spazi previsti dall’articolo 20-bis»;
c) dopo l’articolo 20, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. – (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). – 1.
I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione
dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20. La richiesta è effettuata
dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all’articolo
20 e deve avvenire secondo le modalità previste dal presente decreto e
dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l’affissione.
L’affissione negli spazi riservati è esente dal diritto sulle pubbliche
affissioni.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in
materia d’affissioni
e pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente
disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni
e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio
nonchè in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo
sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile,
di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute
a 100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato
a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le
violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia;
in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle
violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo
di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005.
In caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le
entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo
ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo
di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato,
a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio 2005.
Non si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515»;
d) all’articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto
il seguente:
«4-bis. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati
nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto
in flagranza nell’atto d’affissione. Non sussiste responsabilità solidale»;
e) all’articolo 24, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati
nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto
in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».
481. All’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
dopo il comma 13-quater, è aggiunto il seguente:
«13-quinquies. Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti
elencati nell’articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, e successive modificazioni, il responsabile è esclusivamente colui
che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione.
Non sussiste responsabilità solidale».
482. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6 è aggiunto il seguente
comma:
«È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto
in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale»;
b) all’articolo 8 è aggiunto il seguente
comma:
«È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto
in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».
483. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15, comma 3, le parole: «sono a carico, in solido,
dell’esecutore materiale e del committente responsabile» sono sostituite
dalle seguenti: «sono a carico esclusivamente dell’esecutore materiale.
Non sussiste responsabilità solidale neppure del committente»;
b) all’articolo 15, comma 19, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La responsabilità in materia di manifesti è personale
e non sussiste responsabilità neppure del committente».
484. Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 181, 182, 183, 184,
185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute
nell’anno 2005. Il relativo limite di spesa per l’anno 2006 resta
fissato in 95 milioni di euro.
485. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto
dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico
dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell’articolo
2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere
aumentata l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati,
di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al
fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 500 milioni di euro
per l’anno 2005 e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2006.
486. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi
quelli di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute, possono essere individuati
criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita
al pubblico dei tabacchi lavorati.
487. La vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente
in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi.
488. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale
sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute
previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e
successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986,
n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento.
489. Il primo comma dell’articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito
dal seguente:
«Il gioco del lotto si basa sull’utilizzo dei numeri da 1 a 90
inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale.
I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota.
Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma».
490. Le scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando sulla ruota
stessa con esclusione di tutte le altre ruote. La raccolta delle scommesse
sulla ruota nazionale viene effettuata dal concessionario del gioco del lotto
attraverso la rete automatizzata del lotto.
491. Il primo ed il secondo comma dell’articolo 8 della legge 2 agosto
1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:
«I premi sono fissati come appresso:
a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione;
b) estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta;
c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta;
d) ambo: duecentocinquanta volte la posta;
e) terno: quattromilacinquecento volte la posta;
f) quaterna: centoventimila volte la posta;
g) cinquina: seimilioni di volte la posta.
Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque
sia ripartito tra le poste l’importo delle scommesse, non può eccedere
la somma di 6 milioni di euro».
492. Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma dell’articolo 8 della
legge 2 agosto 1982, n. 528.
493. È istituita la scommessa dell’estratto determinato. La
giocata dell’estratto determinato si effettua aggiungendo all’indicazione
del numero pronosticato la specificazione relativa alla successione ordinale
di primo, secondo, terzo, quarto e quinto estratto.
494. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere istituita
una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso
Enalotto.
495. All’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata.
496. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo
39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso che dalle date del
1º gennaio e 1º maggio 2004, previste in funzione del rilascio o
meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui alla medesima disposizione,
se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito, sono illeciti
ancorchè non consentano il prolungamento o la ripetizione della partita.
497. L’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, numero 6),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica
alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo
110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, anche relativamente
ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i
terzi incaricati della raccolta stessa.
498. È istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia
e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito
il Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento della
qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa
ippica a totalizzatore, proposta dall’UNIRE. Con il medesimo provvedimento
sono stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica,
da effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle
agenzie ippiche e sportive nonchè negli ippodromi, tenendo conto che
la raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi
e compenso per l’attività di gestione della scommessa, l’8
per cento come compenso dell’attività dei punti di vendita, il
6 per cento come entrate erariali sotto forma di imposta unica e il 14 per
cento come prelievo a favore dell’UNIRE.
499. All’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-bis è inserito
il seguente:
«7-ter. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 è applicata
al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110,
comma 7, lettere a) e c), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti
apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle
prescrizioni normative e alle regole tecniche definite ai sensi dell’articolo
22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
500. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3
e al comma 4, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi
6 e 7».
501. All’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.
502. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti
il rilascio dei nulla osta di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a
distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico
dei richiedenti.
503. All’articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: « 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2005».
504. All’articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, le parole: «Per l’anno 2003 e per l’anno
2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004
e 2005».
505. Per l’anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del
reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria,
di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
506. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «anni dal 1998 al
2004» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2005»;
b) il comma 5-bis è abrogato.
507. Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto
2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall’articolo
2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 2005.
508. All’articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
509. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i cinque periodi
d’imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «per i sei periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita
nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso
al 1º gennaio 2005 l’aliquota è stabilita nella misura del
3,75 per cento».
510. Per l’anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo
11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
al 31 dicembre 2005, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote
di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta nell’articolo
1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo,
l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita
in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul
gas metano per combustione per uso industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali,
di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo
6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione
per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre
2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti
nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge
28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per
il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste
e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo
21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma
4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
512. Al fine di favorire l’accesso al credito alle imprese agricole
ed agroalimentari, a decorrere dal 1º gennaio 2005 la gestione degli interventi
di sostegno finanziario di cui all’articolo 36 della legge 2 giugno 1961,
n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria è attribuita
all’ISMEA. L’ISMEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche
dei quali l’attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui
al presente comma è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi
e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
513. Per l’anno 2004 non si fa luogo all’emanazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 8, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in
vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
514. È abrogato il comma 4 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
515. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l’aliquota
prevista nell’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali
e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli
esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro 33,21391 per
mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all’articolo
8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al primo periodo è limitata
ad euro 16,03656 per mille litri.
516. La riduzione prevista al comma 515, primo periodo, si applica altresì ai
seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali
esercenti l’attività di
trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative
leggi regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e
locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n.
684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato
decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio
pubblico per trasporto di persone.
517. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche
mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 515
e 516 del presente articolo presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione
ai competenti uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo le modalità e
con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell’agevolazione
fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali
effetti, anche per l’agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano
altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
518. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l’anno 2005
una ulteriore spesa di 15 milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale
copertura dell’onere relativo all’anno 2004 e 8,5 milioni di euro
quale copertura dell’onere relativo all’anno 2005.
519. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l’anno 2005
una ulteriore spesa di 20 milioni di euro.
520. All’articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e successive modificazioni, le parole: «dal 1º gennaio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2005». Al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 21, comma 6-ter, le
parole: «lire 30 miliardi annui» sono sostituite dalle seguenti: «73
milioni di euro annui».
521. Il comma 6 dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai
seguenti:
«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice
NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero
per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione
o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime
di deposito fiscale. Nell’ambito di un programma della durata di sei
anni, a decorrere dal 1º gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel,
puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall’accisa nei
limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive,
dell’ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole
e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi
impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare
al programma pluriennale, nonchè le caratteristiche fiscali del prodotto
con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli
minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione
dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell’entrata in vigore
del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato
al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo
61.
6.1. Entro il 1º settembre di ogni anno di validità del programma
di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche
agricole e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze
i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla
sua produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla base delle
suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell’ambiente
e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare
entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al
comma 6, è eventualmente rideterminata la misura dell’agevolazione
di cui al medesimo comma 6.
6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i
quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno,
non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente
alle quote loro assegnate per l’anno in questione, purchè vengano
immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale
o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di
un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative
assegnazioni, fra gli altri beneficiari».
522. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 521 è subordinata,
ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.
523. All’articolo 11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante
norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
524. In ottemperanza alla decisione della Commissione europea n. C(2004)2638
FIN dell’8 settembre 2004, l’articolo 94, comma 14, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.
525. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 54 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è ridotta, per
l’anno 2005, di 15 milioni di euro.
526. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55 della citata
legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni, è ridotta, per l’anno
2005, di 50 milioni di euro.
527. Tra i soggetti di cui all’articolo 44, comma 9-quinquies, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, sono ricompresi anche coloro che ricoprono cariche sindacali.
Al citato comma 9-quinquies dell’articolo 44 del decreto-legge n. 269
del 2003, le parole: «periodi anteriori al 1º gennaio 2002» sono
sostituite dalle seguenti: «periodi anteriori al 1º gennaio 2003» e
le parole: «possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo
2004» sono sostituite dalle seguenti: «possono esercitare tale
facoltà entro il 31 marzo 2005».
528. In virtù del combinato disposto dell’articolo 45, comma 14,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 36 della legge
della Regione siciliana 31 maggio 2004, n. 9, e successive modificazioni, i
benefici di cui all’articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
si intendono trasferiti, alle medesime condizioni di cofinanziamento regionale
ivi previste, all’articolo 134 della medesima legge n. 388 del 2000,
nei limiti delle norme di contabilità di Stato.
529. All’articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2005, la misura delle sanzioni
amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto
di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione
decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto
se è inferiore a detto limite».
530. È autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per l’anno 2005,
a sostegno delle realtà calcistiche femminili FIGC – Divisione
Calcio Femminile – di serie A, A2 e B per ciascuna stagione calcistica
da ripartire nel seguente modo:
a) 50.000 euro per ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A
(per la stagione 2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte);
b) 25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie
A2 (per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno);
c) 10.000 euro per ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di serie
B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente
iscritte).
531. Il contributo di cui al comma 530 è corrisposto alle società di
serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato
di competenza, almeno tre squadre giovanili, di cui una appartenente al settore
Primavera, e due sotto l’egida del settore scolastico, ed a quelle di
serie B presso le quali risulta iscritta una squadra del settore giovanile.
532. I contributi a sostegno dell’attività professionistica
delle suddette squadre non sono cumulabili con altro genere di finanziamenti
di enti pubblici, nazionali o locali. Nel caso le suddette squadre fossero
beneficiarie di contributo da parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante
in base al comma 530 verrà calcolata, a defalcazione, sulla base di
quanto già percepito da altri enti pubblici.
533. In caso di rimanenza delle risorse individuate al comma 530, le stesse
vengono accantonate per l’anno successivo ad integrazione di quanto già impegnato.
534. Le risorse di cui al comma 530 vengono erogate mediante bandi dalle amministrazioni
regionali in quota pari al numero di squadre iscritte e partecipanti, di anno
in anno, ai campionati FIGC – Divisione Calcio Femminile – delle
Serie A, A2 e B.
535. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002,
n. 288, per la concessione dell’assegno sostitutivo ai grandi invalidi
di guerra o per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l’anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
536. Nei casi in cui l’articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 92,
abbia avuto applicazione, perchè il limite di età pensionabile
era inferiore a quello di 70 anni previsto, sia pure in via facoltativa, dal
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186, il periodo di tre anni di permanenza in servizio,
su richiesta, previsto per i perseguitati politici antifascisti o razziali
dal citato articolo 1 della legge 21 aprile 2003, n. 92, si deve intendere
fruibile a partire dal nuovo limite di età pensionabile, sia pure facoltativo,
di 70 anni, ai sensi dell’articolo 1-quater del decreto-legge n. 136
del 2004, ed alle medesime condizioni di sospensione dei versamenti contributivi
ivi previste.
537. Onde poter assicurare la continuità nel processo di risanamento
e riorganizzazione e il conseguente rilancio del territorio del Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise, è autorizzato un contributo straordinario
di 4,5 milioni di euro per l’anno 2005 a favore dell’Ente Parco.
538. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è implementato
per l’anno 2005 di 11 milioni di euro.
539. I termini previsti per l’applicazione della disciplina del conto
economico, di cui al comma 2 dell’articolo 115 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all’anno 2004 e all’anno
2006, rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma 1,
lettera d), dell’articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
540. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono
costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche
in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione,
parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Pertanto, concorrono
alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell’articolo 10
del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli
altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un’attività industriale
o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo. I trasferimenti
erariali agli enti locali interessati sono conseguentemente rideterminati per
tutti gli anni in riferimento.
541. Per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio,
al fine di potenziare l’impiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere,
oltre alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi dell’articolo
3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni
di euro per l’anno 2005, 56 milioni di euro per l’anno 2006, 86
milioni di euro per l’anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dall’anno
2008, per l’assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53 del
medesimo articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla presente legge, di
1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400 carabinieri, come incremento
d’organico dei rispettivi ruoli.
542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato di cui al comma
541, si provvede:
a) nel limite di 730 posti per l’anno 2005, mediante reclutamento riservato
prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in
servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai
giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il
periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nell’Arma dei carabinieri
quali ausiliari da almeno un anno e da non più di quattro anni, secondo
le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia – direttore
generale della pubblica sicurezza, d’intesa con il capo di stato maggiore
della difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina prevista
per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere ammessi nel
ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
b) per i restanti 594 posti, per l’anno 2006, per 267 posti, attraverso
i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo
le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332,
a partire da quello indetto in data 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 36 dell’8 maggio 2001. Quanto ai
restanti 327 posti, si provvede attraverso l’immissione diretta dei volontari
in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati
nelle graduatorie di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto
2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
543. Per la copertura dei posti per carabiniere di cui
al comma 541, l’Arma
dei carabinieri è autorizzata a procedere ad un reclutamento di carabinieri
in ferma quadriennale:
a) nel limite di 770 posti per l’anno 2005, mediante reclutamento riservato
ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero
in ferma biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri
ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai sensi
dell’articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni;
b) per i restanti 630 posti, per l’anno 2006, per 441 posti, attraverso
i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo
le modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332,
a partire da quello indetto in data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai restanti
189 posti, si provvede attraverso l’immissione diretta dei volontari
in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente collocati
nelle graduatorie di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 23 agosto
2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.
544. Per l’attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui
al Regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del
10 marzo 2004, finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria
e tecnica in materia di flussi migratori e di asilo, nonchè per proseguire
gli interventi intesi a realizzare nei Paesi di accertata provenienza di flussi
di immigrazione clandestina apposite strutture è autorizzata la spesa
di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero
dell’interno per l’anno 2005 e di 20 milioni di euro per l’anno
2006.
545. La spesa di cui al comma 544 è ripartita nel corso delle gestioni
tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro
dell’interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio,
nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
546. Per conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nello
svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonchè per avviare
la graduale sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di
leva, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata
fino ad un massimo di cinquecento unità complessive. Con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali
e per profili professionali delle unità portate in aumento ai sensi
della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per l’anno
2005, euro 12 milioni per l’anno 2006 ed euro 13 milioni a decorrere
dal 2007. Con successivo decreto del Ministro dell’interno, da comunicare
al Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ripartizione per sedi
di servizio delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione.
Alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili
nel profilo di vigile del fuoco si provvede: nella misura del 50 per cento,
mediante l’assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico
a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale
in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente
non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l’assunzione
degli idonei della graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti
di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre
2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le
assunzioni del personale portato in aumento ai sensi della presente disposizione
sono effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.
547. Per il potenziamento dell’attività di soccorso tecnico urgente
in materia di rischi nucleare, batteriologico, chimico e radiologico e per
il proseguimento del programma di interventi previsto dall’articolo 52,
comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’ anno
2005, di 6 milioni di euro per l’anno 2006 e di 1 milione di euro per
l’anno 2007.
548. Per le specifiche esigenze dell’Amministrazione della pubblica sicurezza,
compresa l’Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione
delle autorità provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate alla prevenzione
e al contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata,
ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 3, commi 151 e 152,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate:
a) la spesa di 34 milioni di euro per l’anno 2005, per le esigenze
di carattere infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31 milioni
di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’interno – centro di responsabilità pubblica sicurezza – e
la spesa di 3 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell’interno – Gabinetto e Uffici di diretta
collaborazione all’opera del Ministro – per il rinnovo e il potenziamento
della rete nazionale cifrante;
b) la spesa di 53 milioni di euro per l’anno 2005, per le esigenze
correnti, iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’interno – centro di responsabilità sicurezza pubblica.
549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme
di cui al comma 548 possono essere altresì ripartite nel corso della gestione tra le
unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell’interno,
da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia
e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
550. All’articolo 26 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo
di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali,
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto
al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno
di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater,
si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di
variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione
impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente
al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal direttore
dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno
di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano
ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004. A tal
fine il primo decreto di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali
da costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l’anno
2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1º gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno 2003.
4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare
le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura
non inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori,
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti,
nonchè le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa.
Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta,
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonchè le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati
di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata;
l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli
interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori
o realizzatori provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con
particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo
legate a particolari condizioni di mercato. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, i prezzari cessano di avere validità il
31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino
al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte
dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con le regioni interessate».
551. I provvedimenti amministrativi relativi alle misure comunitarie sono
impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
552. Le controversie aventi ad oggetto le procedure ed
i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica
di cui al decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2003, n. 55, e le relative questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Alle controversie di cui al presente
comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23-bis della legge
6 dicembre 1971, n. 1034.
553. In attuazione degli impegni derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di collaborazione
con i Paesi interessati, il Ministero dell’interno è autorizzato
a provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2005 e
2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007, all’integrazione e
allo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento delle Forze di polizia,
incaricati di stabilire e mantenere contatti con le autorità dei Paesi
di destinazione o con le organizzazioni internazionali che vi hanno sede, finalizzati
ad incrementare la cooperazione internazionale per la prevenzione e repressione
della criminalità, dei traffici illeciti transnazionali e del terrorismo.
554. Il servizio degli ufficiali di collegamento, scelti tra funzionari o ufficiali
delle Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
o ivi trasferiti per la specifica esigenza, e le relative dipendenze, nonchè le
modalità di selezione, formazione e assegnazione dei funzionari o ufficiali
interessati ed il numero degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione
sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’interno, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell’economia
e delle finanze. Il predetto regolamento stabilisce le linee guida per l’eventuale
utilizzazione degli ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche
e negli uffici consolari in qualità di esperti a norma dell’articolo
168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni.
555. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla base di
specifici accordi di livello bilaterale o multilaterale, di curare gli interessi
di uno o più Stati membri dell’Unione europea, nel rispetto dei
vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e salvo che possa derivarne
un pericolo per gli interessi nazionali.
556. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
della difesa, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono determinati i trattamenti economici degli ufficiali di
collegamento in misura non inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui
all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni.
557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti
locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane
e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa
di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati
dall’amministrazione di provenienza.
558. All’articolo 23, comma 7, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Contestualmente presenta ricevuta dell’avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate
ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.
In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all’articolo
37, comma 5».
559. Fermi restando i requisiti di cui all’articolo 2 del decreto-legge
13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1998, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1º gennaio 2005,
l’assegno per il nucleo familiare viene erogato al coniuge dell’avente
diritto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate
le disposizioni di attuazione del presente comma.
560. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6
della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007,
restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure
indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente
per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
561. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui
quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella
Tabella C allegata alla presente legge.
562. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge
25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di
norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati
fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente
legge.
563. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate
nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati
nella medesima Tabella.
564. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni
di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata
alla presente legge.
565. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi
a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F allegata alla presente legge,
le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno
2005, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati
per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,
ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere
sulle autorizzazioni medesime.
566. In applicazione dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive
degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell’allegato
1 alla presente legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di cui
ai commi da 8 a 11.
567. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti
nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato sono indicati nell’allegato 2 alla presente legge.
568. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti,
per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere
nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell’articolo
11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
secondo il prospetto allegato.
569. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con le norme dei rispettivi statuti.
570. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento
della finanza pubblica per gli enti territoriali.
571. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell’articolo
2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie
per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato
al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto residui di stanziamento per
l’anno 2004 di pertinenza dell’unità previsionale di base
3.2.3.4 «informazione e ricerca» dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali destinate alle azioni di promozione
agricola sono destinate per l’importo di 30 milioni di euro all’entrata
del bilancio dello Stato per il 2005.
572. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2005.
—
Qui le tabelle
allegate alla legge in .pdf (dal sito del Parlamento)