Contenzioso sul pubblico impiego e autotutela amministrativa

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L’art. 1 della legge
30 dicembre 2004 n. 311 (legge Finanziaria per il 2005)
contiene alcune
importanti previsioni relative alle controversie di lavoro pubblico, ai
commi da 132 a 135, nonchè una innovativa previsione in materia di autotutela
amministrativa, al comma 136.

a)
d’ora innanzi Presidenza del Consiglio e
ARAN potranno intervenire direttamente nelle controversie individuali di lavoro

(art.1 commi 132-135)

Anche per il triennio 2005-2007, è fatto divieto a
tutte le amministrazioni pubbliche
di adottare provvedimenti per l’estensione del giudicato in
materia di personale dipendente.

Vi è l’obbligo per la P.A. di comunicare
al dipartimento della Funzione Pubblica l’esistenza
di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero
derivare oneri
aggiuntivi
di rilievo "per il numero dei soggetti direttamente
o indirettamente
interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica"
. La
comunicazione è collegata alla facoltà, per il Dipartimento,
di
esplicare atto di intervento nel relativo processo (ex art. 105 cpc).

Previsto anche l’intervento in giudizio dell’ARAN,
innanzi al giudice del lavoro, nelle controversie in materia di pubblico
impiego privatizzato, "al
fine di garantire
la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti collettivi"
.

Per le controversie relative
al personale non contrattualizzato (e dunque innanzi ai TAR), il relativo
intervento
in giudizio potrà essere esplicato dalla Funzione Pubblica.

b) introdotta nell’ordinamento
una nuova ipotesi di annullamento d’ufficio degli atti amministrativi: l’annullamento
d’ufficio ope legis

(art.1 comma 136)

E’ espressamente previsto l’annullamento
di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi "anche se
l’esecuzione
degli stessi sia ancora in corso",
allo specifico fine di conseguire
risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche,

L’annullamento dei provvedimenti
incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati
deve però tenere indenni i privati stessi dall’eventuale pregiudizio
patrimoniale derivante e, comunque, non può essere adottato dopo tre
anni dal momento in cui il provvedimento è divenuto efficace, anche
se la sua esecuzione perduri.

Legge 30 dicembre 2004 n. 311

(art. 1 commi 132-136)

(…)

132. Salvo diversa determinazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte
le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di
adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali
aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale
delle
amministrazioni pubbliche.

133. All’articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell’economia e delle finanze l’esistenza di controversie relative
ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi
significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente
interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze, può intervenire
nel processo ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura civile".

134. Dopo l’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito
il seguente:

"Art. 63-bis. (Intervento dell’ARAN nelle controversie relative ai rapporti
di lavoro). – 1. L’ARAN può intervenire nei giudizi innanzi
al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto
le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di
garantire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione dei contratti
collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all’articolo
3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l’intervento
in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa con
il Ministero dell’economia e delle finanze".

135. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 3, comma 149, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006.

136. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari
per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l’annullamento di ufficio
di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l’esecuzione degli
stessi sia ancora in corso. L’annullamento di cui al primo periodo di
provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati
deve tenere indenni i privati stessi dall’eventuale pregiudizio patrimoniale
derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall’acquisizione
di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.

(…)


Redazione

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