Continua la sperimentazione dello scrutinio informatizzato

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Il DL commento, pubblicato in Gazz. Uff il 2
febbraio 2005, nell’anticipare i termini del periodo entro il quale si terranno
le elezioni per il rinnovo di presidenti e consigli provinciali, e sindaci
e consigli comunali, detta le prime modalità per lo svolgimento dello
scrutinio informatizzato, continuando nel progetto di sperimentazione avviato
con l’articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90.

In particolare, si precisa che la sperimentazione
sarà effettuata in tutti gli uffici elettorali di sezione di una delle
regioni interessate alle elezioni, da individuare previa intesa dei Ministri
dell’interno, per gli affari regionali e per l’innovazione e le tecnologie
con il presidente della giunta regionale.

Quanto alle
modalità, il Decreto precisa che un operatore informatico, nominato
dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che
godono dei diritti politici, effettuerà all’interno dell’ufficio elettorale
di sezione, mediante apposito strumento informatico, la rilevazione delle
risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda e la trasmissione per via telematica
dei predetti risultati alle strutture appositamente costituite.

L’esito delle rilevazioni sperimentali non avrà,
comunque, alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell’elezione.

Di rilievo, nel provvedimento in esame, lo
stanziamento delle risorse economiche necessarie per l’anno 2005, per l’ammontare
di euro 10.000.000.

Qui di seguito il testo integrale del DL.

– – – – –

DL 1 febbraio 2005, n. 8

Disposizioni urgenti per lo svolgimento
delle elezioni amministrative del 2005

(Gazzetta Ufficiale n. 26, 2 febbraio 2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive
modificazioni;
Visti gli articoli 3, secondo comma, 20 e 21 della legge 17 febbraio 1968,
n. 108;
Visto l’articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, limitatamente
all’anno 2005, l’anticipo del termine iniziale del periodo entro cui devono
tenersi le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali,
dei sindaci e dei consigli comunali, al fine di consentire l’eventuale abbinamento
con le elezioni dei presidenti e dei consigli delle regioni a statuto ordinario,
nonchè di proseguire il progetto di sperimentazione del conteggio informatizzato
dello scrutinio avviato in occasione dell’elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia del 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 28 gennaio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno,
di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per l’innovazione e le
tecnologie e dell’economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Anticipazione di termini del procedimento elettorale in occasione delle elezioni
amministrative del 2005

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli
provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente
al turno annuale ordinario del 2005, tra il 1° aprile ed il 15 giugno.
2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine indicato
dall’articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni,
e’ anticipato al 10 febbraio e, in deroga a quanto previsto dall’articolo
53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni
del sindaco e del presidente della provincia, presentate al Consiglio nei
due giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Le dimissioni presentate anteriormente
alla data medesima, e non ancora efficaci ed irrevocabili, lo diventano alla
scadenza del secondo giorno successivo alla stessa data.
3. I comuni sciolti ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno elettorale di cui al comma 1
qualora il periodo di durata della gestione commissariale si concluda entro
il giorno antecedente a quello fissato per la votazione.


Art. 2.
Sperimentazione della rilevazione informatizzata di uno scrutinio regionale

1. Ai fini della prosecuzione del progetto di sperimentazione
di cui all’articolo 8 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in occasione delle
elezioni dei consigli e dei presidenti delle giunte delle regioni a statuto
ordinario della primavera del 2005, la sperimentazione e’ effettuata in tutti
gli uffici elettorali di sezione di una delle regioni interessate alle elezioni,
individuata previa intesa dei Ministri dell’interno, per gli affari regionali
e per l’innovazione e le tecnologie con il presidente della giunta regionale.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 e’ svolta secondo le direttive emanate,
per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell’interno e dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, previo coordinamento, sentita
la regione interessata.
3. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti,
la sperimentazione e’ svolta, altresi’, secondo le seguenti modalita’:
a) un operatore informatico, nominato dal Ministro per l’innovazione e le
tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, effettua,
in via sperimentale, all’interno dell’ufficio elettorale di sezione e mediante
apposito strumento informatico, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio
di ciascuna scheda e la trasmissione per via telematica dei predetti risultati
alle strutture appositamente costituite; l’esito delle rilevazioni sperimentali
non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell’elezione;
b) il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, nei casi in cui si verifichino
difficolta’ tecniche nell’attuazione della sperimentazione, e’ tenuto a proseguire
nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.
4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, e’ costituita una Commissione nazionale per
la verifica dei risultati della sperimentazione, con la partecipazione dei
rappresentanti della regione e degli enti locali.
5. In relazione alla eccezionale necessita’ ed urgenza di fare fronte tempestivamente
agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari
per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle
norme di contabilita’ generale dello Stato. E’ applicabile l’articolo 7 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
6. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa di euro
10.000.000 per l’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2005, parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell’economia e delle finanze
e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.


Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 1° febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell’interno

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Stanca, Ministro per l’innovazione e le tecnologie

Siniscalco, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Redazione

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