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di C. Giurdanella e G. Scorza (cittadinieuropei.it) –
Siamo alle battute finali di uno dei più importanti processi antitrust italiani, destinato a disegnare
o ridisegnare il mercato della rete e della fonìa
Articolo pubblicato su Punto
Informatico del 18 febbraio 2005
all’indirizzo http://punto-informatico.it/p.asp?i=51609
18/02/05 – Commenti – Roma –
Sono giorni di tensioni, ansie e speranze, quelli iniziati mercoledì scorso per i protagonisti del mercato delle Telecomunicazioni
nel nostro Paese. È imminente, infatti, la decisione del TAR Lazio nel
giudizio Telecom c/ Antitrust, nel quale si discute della più alta
sanzione mai inflitta nel nostro Paese: 152 milioni di euro per aver abusato
della propria
posizione dominante in danno di concorrenti e consumatori.
La causa è stata trattata in pubblica udienza,
durata ben quattro ore, alla presenza dei maggiori interpreti del mercato
TLC nazionale (Telecom, Albacom,
Colt Telecom, Fastweb, Tiscali, Wind), delle associazioni di categoria degli
internet providers (Assoproviders e AIIP) e delle associazioni di consumatori
(Cittadini Europei).
Si tratta, probabilmente, di uno dei procedimenti antitrust
di maggiore rilevanza degli ultimi anni, e non solo in ragione delle proporzioni
della sanzione comminata
alla Telecom ma anche – ed anzi soprattutto – della materia trattata e degli
interessi e diritti in gioco nel mercato delle Telecomunicazioni, assolutamente
strategico per il futuro della democrazia nella Società dell’Informazione.
Il provvedimento dell’AGCM impugnato si fonda sull’assunto
secondo cui la Telecom avrebbe tra il 2001 ed il 2003 reiteratamente abusato
della propria
posizione dominante nel mercato dei servizi intermedi di Telecomunicazioni
nonché in quello – situato a valle – dei servizi finali di Telecomunicazioni
attraverso due distinte condotte, tra loro teleologicamente collegate e volte
al raggiungimento di uno scopo unitario: restringere l’accesso al mercato da
parte dei concorrenti, difendendo la propria posizione di ex monopolista.
Tali condotte – secondo quanto emerso nel corso del procedimento
dinanzi all’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato e riecheggiato nelle difese dell’Avvocatura
Generale dello Stato ed in quelle degli altri soggetti intervenuti nel giudizio
– sarebbero consistite in buona sostanza, quanto al mercato dei servizi intermedi
nell’aver applicato ai propri concorrenti (OLO – Other Licensed Operators)
condizioni tecnico-economiche peggiori rispetto a quelle riservate alle proprie
divisioni impegnate nella commercializzazione dei servizi finali e, quanto
al mercato di tali servizi, nell’aver legato a sé l’utenza business
attraverso clausole di esclusiva e nell’aver praticato condizioni tecnico-economiche
non replicabili dagli OLO in ragione del già richiamato trattamento
discriminatorio cui questi ultimi venivano sottoposti nel mercato dei servizi
intermedi.
La questione nasce dalla posizione di indiscutibile quasi-monopolio
occupata da Telecom nel mercato dei servizi intermedi e dalla conseguente
pressoché assoluta
dipendenza degli OLO da quest’ultima ai fini della erogazione della maggior
parte dei servizi a valle.
Se a ciò si aggiunge la forte integrazione verticale di Telecom nei
diversi segmenti di mercato attraverso le proprie divisioni, è facile
intuire quanto delicato sia l’equilibrio del mercato TLC nel nostro Paese soprattutto
in una fase – come quella attuale – in cui tale mercato sta manifestando i
primi timidi segnali di dinamismo e fermento e quanto difficile sia garantire
il corretto e libero gioco della concorrenza.
In tale contesto, occorre, poi, tener conto – e questa
costituisce la ragione principale dell’intervento, tra gli altri, di Cittadini
Europei nella vicenda
– che la libera concorrenza nel mercato TLC – nella società dell’informazione
– è questione che travalica gli ambiti tipici di ogni questione antitrust,
incidendo in modo determinante su diritti e libertà fondamentali di
consumatori, utenti e cittadini e sui processi di partecipazione alla vita
politica e democratica del Paese.
È già stato, d’altro canto, autorevolmente ricordato come ogni
alterazione del sistema della comunicazione è suscettibile di distorcere
in modo determinante l’intero processo democratico (S. Rodotà) e che
il diritto all’informazione dovrebbe, probabilmente, essere definito in modo
più radicale come diritto alla democrazia (M. Yodof).
La decisione del Tribunale Amministrativo del Lazio, dunque è destinata
non solo ad incidere in modo profondo negli aspetti tecnico-economici del mercato
TLC del nostro Paese, ma anche a costituire una pagina importante nella storia
della difesa dei diritti e delle libertà fondamentali di cittadini,
utenti e consumatori.
di Carmelo Giurdanella e Guido Scorza
*Avvocati, Cittadini Europei (www.cittadinieuropei.it)