< !DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
In base alla normativa vigente, le P.A. possono
conferire incarichi individuali ad esperti di “provata competenza” per “esigenze
cui non possono far fronte con personale in servizio” (art. 7 c. 6
TU 165 del 2001).
Gli enti locali, poi (oltre a
quanto consentito dal TU 165), possono ricorrere a collaborazioni esterne “ad
alto contenuto di professionalità” “per obiettivi determinati
e con convenzioni a termine”, a condizione che sia stata inserita un’apposita
in previsione in tal senso nel regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, (art. 110 c.6 TU 267 del 2000).
La legge
30 dicembre 2004 n. 311 (legge Finanziaria per il 2005) introduce
ora ulteriori previsioni in materia, ai commi 11 e 42 dell’articolo
1.
Si prevede che l’affidamento
di incarichi a esterni, in materie rientranti nelle competenze della struttura
burocratica dell’ente, debba essere adeguatamente motivato (ma l’obbligo
in verità c’era già prima) e che sia espressamente previsto
dalla legge (e anche questa non è una novità). La Finanziaria ipotizza
anche "l’evento straordinario" (non meglio individuato), come unica possibilità
derogatoria alla legge.
Per ciò che concerne in
particolare gli enti locali, l’affidamento
di incarichi "di studio o di ricerca, ovvero di
consulenze"
a soggetti
estranei
all’amministrazione, dovrà essere adeguatamente motivato con
specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne
all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi (ed anche quest’obbligo
già c’era nel sistema).
Solo gli incarichi
di progettazione di opere pubbliche conferiti ai sensi della legge Merloni (n.
109 del 1994) non sono soggetti al cennato limite.
L’atto di affidamento dovrà
infine essere trasmesso alla Corte dei conti (è questa l’unica reale novità),
poichè esso,
ove esuli dalle ipotesi contemplate costituisce (com’è noto) "illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale".
– – – –
Legge 30 dicembre 2004 n. 311
(art. 1 commi 11 e 42)
(…)
11. Fermo quanto stabilito per
gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza conferiti a soggetti estranei
all’amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007
dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di
ricerca e gli organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta
nell’anno 2004. L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca,
ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione in materie
e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell’ente,
deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi
previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni
caso, l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo
periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di
incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale.
(…)
42. L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi
di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione,
deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza
di strutture organizzative o professionalità interne all’ente
in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti
ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al
primo periodo deve essere corredato della valutazione dell’organo di
revisione economico-finanziaria dell’ente locale e deve essere trasmesso
alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in difformità dalle
previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti.