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Il Garante della concorrenza
segnala al Governo la necessità di approvare il decreto che individua
i siti informatici per i bandi di gara.
L’Antitrust ricorda che l’assenza
del decreto “non consente di dare piena attuazione alla prospettata
realizzazione di un adeguato sistema informativo”.
Inoltre, “quanto più vi è trasparenza
delle informazioni rilevanti rispetto ad appalti offerti, tanto più aumenteranno
le possibilità per le imprese”.
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Garante della Concorrenza
Segnalazione del 2 febbraio 2005
Individuazione di siti informatici
per la pubblicazione di bandi di gara
(…)
L’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato con la presente segnalazione, effettuata ai sensi
dell’articolo 21 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende
esprimere alcune considerazioni in merito alla mancata adozione del D.P.C.M.
di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi.
La richiamata disposizione ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio
2001, le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e
gli avvisi di gara su uno o più siti informatici individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le
necessarie modalità applicative”. Tale previsione, peraltro, è da
leggersi congiuntamente ai commi successivi dell’articolo 24, che estendono
gli obblighi di cui al comma 1 anche alle società concessionarie di
lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai
consorzi che gestiscono servizi pubblici, nonché agli altri soggetti
obbligati ad osservare la normativa nazionale e comunitaria sulle procedure
di affidamento degli appalti pubblici, con ciò indirizzando tali soggetti
all’adozione di modalità di accesso all’informazione riguardante gli
appalti pubblici trasparenti ed di facile fruizione per tutti gli operatori.
A distanza di circa quattro anni dall’entrata in vigore
della legge n. 340/2000, la persistente mancanza del decreto che individui
dei siti informatici per
la pubblicazione dei bandi di gara non consente di dare piena attuazione alla
prospettata realizzazione di un adeguato sistema informativo, in grado di garantire
la trasparenza informativa necessaria e funzionale ad una effettiva instaurazione
di un confronto concorrenziale il più ampio possibile. In carenza del
citato decreto, infatti, ed in presenza di una giurisprudenza non consolidata
in materia, gli enti appaltanti potrebbero conformarsi alle disposizioni di
cui alla normativa precedente, le quali spesso richiedono l’impiego di modalità di
pubblicazione desuete e inidonee a consentire una più ampia circolazione
delle informazioni rilevanti. Ciò tanto più in quanto le indicazioni
contenute nel D.M. 6 aprile 2001 emanato dall’allora Ministero dei Lavori Pubblici,
sembrano non escludere che la pubblicazione del bando sul sito della stazione
appaltante continui ad avere una mera valenza di pubblicità notizia.
Con particolare riferimento ai bandi di gara per appalti
di lavori pubblici, l’articolo 80 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, Regolamento
di attuazione
della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici,
e successive modificazioni, stabilisce ad esempio che “quando l’importo
dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 euro, la pubblicazione può essere
effettuata soltanto nell’Albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori
e nell’Albo della stazione appaltante”. A questo proposito, l’Autorità ha
avuto effettivamente modo di ricevere numerose segnalazioni di operatori circa
l’impossibilità materiale di seguire la pubblicazione dei bandi quando
questa avviene attraverso strumenti, quali gli albi, per loro natura destinati
a una funzione informativa locale.
Si deve osservare inoltre che non può sopperire ad un sistema informatico
centralizzato, la pubblicazione dei bandi sui diversi siti delle stazioni appaltanti
e/o sui siti delle amministrazioni regionali, in quanto difetta tale sistema
dei requisiti di efficacia e trasparenza delle procedure pubblicitarie in forma
elettronica avute a mente dal legislatore, con evidente pregiudizio sia per
le imprese, che fronteggiano una grave carenza informativa e non sono pertanto
in condizione di essere a conoscenza di tutte le opportunità di competizione
di loro potenziale interesse, sia per le stazioni appaltanti, che subiscono
una partecipazione più limitata alle gare bandite con conseguente diminuzione
delle possibilità di ottenere prestazioni migliori a prezzi più bassi.
A questo proposito, si prende atto del fatto che il Consiglio
dei Ministri, in data 16 maggio 2003, ha adottato uno schema di decreto per
l’adozione del
regolamento recante norme per la pubblicazione di bandi e avvisi di gara su
siti informatici: tale schema, tuttavia, non è ancora stato approvato
in forma definitiva e, pertanto, continua a sussistere la lacuna regolamentare
sopra segnalata.
Nel ricordare l’assoluta importanza dell’accesso alle
notizie di gara in forma quanto più libera, economica, trasparente e non discriminatoria possibile
per l’instaurazione di un corretto confronto concorrenziale nel settore degli
appalti pubblici, l’Autorità auspica che quanto prima venga dato adempimento
concreto all’articolo 24, comma 1, della legge n. 340/2000. Ciò anche
alla luce delle rilevanti indicazioni desumibili in ambito comunitario circa
la necessità, in vista dell’effettiva realizzazione del mercato comune,
di una progressiva convergenza degli apparati informativi dei diversi Stati
membri proprio nello specifico settore delle gare di appalto, nella consapevolezza
– da ultimo espressamente formulata nella direttiva 2004/18/CE relativa al
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
di forniture e di servizi – che le nuove tecnologie dell’informazione risultano
particolarmente idonee ad essere applicate alle procedure di pubblicazione
dei bandi di gara e, più in generale, allo stesso svolgimento delle
procedure di selezione e successiva gestione degli appalti.
A questo proposito, si sottolinea in conclusione come
quanto più vi è trasparenza
e facilità di reperimento delle informazioni rilevanti rispetto ad appalti
offerti sull’intero territorio nazionale (e, in prospettiva, nell’ambito dell’Unione
Europea nel suo complesso), tanto più aumenteranno le possibilità per
le imprese di presentare offerte nell’ambito di un ampio ed effettivo contesto
di mercato aperto ad operatori non soltanto locali, con conseguenti vantaggi
anche per le stazioni appaltanti a seguito della maggior qualificazione e varietà dell’offerta
disponibile così ottenuta.
Roma, 2 febbraio 2005
Il Presidente
Giuseppe Tesauro
(n. As290, in Bollettino n. 4 del 14 febbraio 2005)