Rassegna annuale della Cassazione(2004)

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L’Ufficio del Massimario della
Corte di Cassazione ha pubblicato un testo
organico in .pdf
, contenente la
rassegna annuale della giurisprudenza
delle sezioni civili.

Si riporta di seguito lo stralcio relativo alle pronuncie
in materia di riparto di gurisdizione nel pubblico
impiego privatizzato

(…)

6. Il riparto di gurisdizione nel pubblico impiego privatizzato.

In ordine
alle controversie relative a procedure concorsuali per l’assunzione di
pubblici dipendenti, l’ordinanza n. 3948 perviene – alla luce dei
principi elaborati dalla Corte costituzionale (in particolare, dalla sentenza
n. 2 del 2001) e della giurisprudenza delle Sezioni Unite – ad una sistemazione
organica del criterio di riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo,
secondo il seguente quadro complessivo:

(a) giurisdizione del giudice amministrativo
nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni;

(b) identica
giurisdizione nelle controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante
che il posto da coprire sia compreso o meno nell’ambito della medesima
area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni
ammessi alla procedura selettiva, poiché, in tal caso, la circostanza
che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza
di possibili vincitori esterni;

(c) ancora giurisdizione amministrativa quando
si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area
funzionale ad un’altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica
di legittimità delle norme che escludono l’apertura all’esterno
(salvo stabilire se la violazione del principio costituzionale in tema di concorso
aperto all’esterno, risolvendosi in carenza di potere perpetrato attraverso
atti di autonomia contrattuale, fondi, per questo stesso fatto, la giurisdizione
del giudice ordinario, una volta negata la natura esclusiva della giurisdizione
amministrativa in materia);

(d) residuale giurisdizione del giudice ordinario
nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio
da una qualifica ad un’altra, ma nell’ambito della medesima area
funzionale.

Secondo la sentenza n. 16556, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario
la controversia con la quale un dipendente di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, già comandato in posizione di fuori ruolo presso l’Ufficio
del soppresso Garante per la radiodiffusione e l’editoria, impugni il
provvedimento dispositivo della cessazione di tale comando e denegatorio del
suo diritto all’inquadramento nei ruoli dell’Autorità garante
delle comunicazioni. Avendo l’impiegato agito nella posizione di dipendente
di fuori ruolo, non trova applicazione la norma, di stretta applicazione, contenuta
nella legge istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo i ricorsi avverso
i provvedimenti dell’Autorità medesima e che – derogando
alla più generale opzione legislativa, sottesa alla riforma del pubblico
impiego, in favore della giurisdizione ordinaria – vale solo per i dipendenti
di ruolo dell’Autorità.

Sempre in ordine a questioni di giurisdizione
in relazione alla materia del lavoro, si segnala la sentenza n. 12137, che
risolve la questione di giurisdizione relativa alla domanda di risarcimento
danni per lesioni della integrità psico–fisica proposta da un
pubblico dipendente nei confronti di una amministrazione pubblica sulla base
della natura della responsabilità fatta valere:

– giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo se si fa valere la responsabilità contrattuale
della pubblica amministrazione (per fatti relativi al periodo di rapporto antecedente
al 30 giugno 1998);

– giurisdizione del giudice ordinario se si fa valere
la responsabilità extracontrattuale, con la precisazione che può parlarsi
di responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione tutte
le volte in cui la condotta posta in essere abbia una idoneità lesiva
che può esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei
cittadini come nei confronti dei propri dipendenti.

(…)


Redazione

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