La procedura di inquadramento in ruolo degli incaricati di guardia medica e di medicina dei servizi

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La materia delle procedure
concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (Norme
generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Il D.P.C.M. 12.12.1997, n. 502 – adottato in attuazione dell’art. 8, comma 1-bis, del
D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria
a norma dell’art. 1 della L. 23.10.1992, n. 421) – disciplina il procedimento
d’inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario nazionale
degli incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi.

Non rileva, a escludere la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, l’assenza di competizione
tra i concorrenti
, in quanto esiste nella fattispecie, in ragione
della limitatezza dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche,
la possibilità di una concorrenza, quanto meno potenziale, tra i candidati.

Secondo il Consiglio di Stato,
si tratta di un procedimento che presenta tutti i caratteri di una
selezione concorsuale
, rimessa dunque alla cognizione del G.A.,
in quanto sussiste:

a) l’onere, gravante
sugli interessati, di presentare la domanda di “inquadramento” entro
un termine perentorio (art. 1 D.P.C.M. cit.);

b) la fissazione di specifici
requisiti di partecipazione (art. 1 D.P.C.M. cit.);

c) la previsione di un giudizio
di idoneità, per titoli e colloquio, al dichiarato fine di accertare
il livello di professionalità dei candidati (art. 4 D.P.C.M. cit.);

d) la declinazione di precisi
criteri normativi per l’attribuzione dei punteggi in ordine alla valutazione
dei titoli posseduti ed allegati dai partecipanti (art. 4 D.P.C.M. cit.);

e) l’insediamento di
una Commissione composta da esperti, avente il precipuo compito, di natura
prettamente tecnico-discrezionale, di valutare, in esito al colloquio, l’idoneità dei
singoli candidati nonché di assegnare loro un punteggio (artt. 2 e
4 D.P.C.M. cit.);

f) il richiamo espresso operato
dall’art. 5 del D.P.C.M. n. 502/1997, nei limiti della compatibilità precettiva,
alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994, n. 487 (Regolamento
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi);

– – – – –

Consiglio di Stato, V sezione

Sentenza 11 marzo 2005 n. 1041

(presidente Carboni
– estensore Carlotti)

(…)

Ritenuto, in fatto

che l’appellante,
fin dal 1980, presta servizio come medico addetto alla guardia medica, con
incarico a tempo indeterminato;

che la ricorrente assume di aver presentato domanda di inquadramento nel
primo livello dirigenziale del ruolo medico del Servizio sanitario
nazionale a norma
del regolamento recato dal D.P.C.M. 12.12.1997, n. 502 (norme per l’inquadramento
degli incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi);

che la Regione Liguria espletò le procedure previste dall’art. 8,
comma 1-bis, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, senza prendere in considerazione
il nominativo dell’appellante;

che, pertanto, la dottoressa La Rosa diffidò le amministrazioni evocate
in giudizio, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a porre in essere
nei suoi confronti gli atti finalizzati all’instaurazione del predetto
rapporto di pubblico impiego;

che il T.a.r. ligure, successivamente adito dall’appellante, ebbe a dichiarare
inammissibile – per carenza di giurisdizione – il ricorso teso ad ottenere
l’“annullamento” del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza
di cui al precedente paragrafo;

che, in particolare, secondo il primo giudice, il D.P.C.M. n. 502/1997
non configurerebbe una procedura selettiva per l’accesso al pubblico impiego;

che l’appellante contesta recisamente la correttezza di siffatto divisare;

Considerato in diritto

che
sussistono tutti i presupposti per la pronuncia di una decisione immediata
in sede cautelare a norma
degli artt. 21 e
26 della L. 6.12.1971, n. 1034 (completezza del contraddittorio
e dell’istruttoria;
manifesta fondatezza del gravame);

che è stato dato l’avviso previsto dall’art. 21 succitato;

che il D.P.C.M. 12.12.1997, n. 502 – adottato in attuazione dell’art.
8, comma 1-bis, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria a norma dell’art. 1 della L. 23.10.1992, n. 421) – disciplina
il procedimento d’inquadramento nel ruolo medico del Servizio sanitario
nazionale degli incaricati del servizio di guardia medica e medicina dei servizi;

che tali norme configurano una speciale procedura rivolta all’instaurazione
di uno stabile rapporto d’impiego con le amministrazioni sanitarie;

che siffatto procedimento presenta tutti i caratteri di una
selezione concorsuale, segnatamente consistenti:

– nell’onere, gravante sugli interessati, di presentare la domanda di “inquadramento” entro
un termine perentorio (art. 1 D.P.C.M. cit.);

– nella fissazione di specifici requisiti di partecipazione
(art. 1 D.P.C.M. cit.);

– nella previsione di un giudizio di idoneità, per titoli e colloquio,
al dichiarato fine di accertare il livello di professionalità dei candidati
(art. 4 D.P.C.M. cit.);

– nella declinazione di precisi criteri normativi
per l’attribuzione
dei punteggi in ordine alla valutazione dei titoli posseduti ed allegati dai
partecipanti
(art. 4 D.P.C.M. cit.);

– nell’insediamento di una Commissione composta da esperti, avente il precipuo
compito, di natura prettamente tecnico-discrezionale, di valutare, in esito al
colloquio, l’idoneità dei singoli candidati nonché di assegnare
loro un punteggio (artt. 2 e 4 D.P.C.M. cit.);

– nel richiamo espresso operato dall’art. 5 del D.P.C.M. n. 502/1997, nei
limiti della compatibilità precettiva, alle norme del decreto del Presidente
della Repubblica 9.5.1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi);

che, del resto, la stessa Regione Liguria ha
espressamente riconosciuto la natura concorsuale
della procedura
in parola (v. la nota a
firma dell’Assessore
regionale alla Sanità e ai Sevizi Sociali del 19.7.1999, prot. n. 4048,
versata in copia agli atti ed altresì la clausola enunciativa del regime
dell’atto apposta in calce al decreto del Dirigente regionale del Settore
Programmazione Socio-Sanitaria e Livelli di Assistenza n. 1485 del 25.6.2001,
con cui venne approvato l’elenco dei medici ammessi, taluni con riserva,
a sostenere il giudizio di idoneità prescritto dall’art. 8, comma
1-bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.);

che, pertanto, diversamente da quanto ritenuto
dal T.a.r., il thema decidendum devoluto
dall’appellante investe una materia (quella delle procedure concorsuali
per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) riservata
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art.
63, comma 4, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

che non può accreditarsi una diversa conclusione facendo leva sul solo
argomento dell’assenza, nello specifico, di competizione tra i concorrenti,
giacché – in disparte la questione dell’effettiva valenza
connotativa di siffatto elemento nella prospettiva qualificatoria che qui viene
in rilievo – vale in contrario osservare che l’art. 8, comma 1-bis,
del D.Lgs. n. 502/1992, nel testo modificato dall’art. 8, comma 1, del
D.Lgs. 19.6.1999, n. 229 (ovverosia dopo l’entrata in vigore del D.P.C.M.
n. 502/1997, ma prima della deliberazione – la n. 245 del 25.2.2000 – con
cui la Giunta regionale della Liguria ebbe ad individuare le aree di attività dell’emergenza
territoriale e della medicina di servizi) ha previsto l’inquadramento in
argomento soltanto «nei limiti dei posti delle dotazioni organiche» e
non “a ruolo aperto” (come invece avrebbe dovuto opinarsi alla stregua
dell’art. 9 del D.Lgs. 7.12.1993, n. 517, a cui risale la primitiva introduzione
del comma 1-bis nell’art. 8 succitato);

che, dunque, anche sotto questo ulteriore profilo non merita adesione la
tesi accolta dal T.a.r. ligure, non difettando nella fattispecie, in
ragione della
limitatezza dei posti disponibili nelle singole dotazioni organiche, la possibilità di
una concorrenza, quanto meno potenziale, tra i candidati;

che le superiori considerazioni logicamente precedono e giuridicamente
precludono in questa sede l’esame, riservato unicamente al giudice del rinvio, delle
deduzioni svolte dalla Regione Liguria (in punto all’esatta interpretazione
teleologica ed alla tempestività delle istanze inoltrate dall’appellante
alle amministrazioni sopra indicate), in quanto afferenti al merito della controversia;

che l’accoglimento dell’appello, mercé il riconoscimento della
giurisdizione denegata dal primo decidente, comporta, a mente dell’art.
35 della L. 6.12.1971, n. 1034, l’annullamento della sentenza impugnata,
con rinvio dell’affare al Tribunale della Liguria per un nuovo giudizio;

che il regolamento delle spese del grado può esser rimesso alla pronuncia
definitiva;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando in via immediata
sull’appello in epigrafe, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla la sentenza impugnata, con rinvio
della controversia al T.a.r. della Liguria.

Spese alla pronuncia definitiva. Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Redazione

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