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Alessandra Mussolini ce l’ha fatta. La sezione
V di Palazzo Spada, nella Camera di Consiglio di ieri, 22 marzo 2005, ha annullato
l’ordinanza del Tar Lazio, sez. II-bis, del 18 marzo 2005, n. 1541,
con cui i giudici romani avevano escluso la lista «Alternativa Sociale»
dalle elezioni regionali del Lazio del 3 e 4 aprile per irregolarità
nella raccolta delle firme necessarie per la presentazione della lista stessa.
Le motivazioni dei giudici del Consiglio di
Stato si incentrano sostanzialmente su due punti:
a) l’autenticazione delle firme si è
concretata, ai sensi dell’art. 20, legge 15/1968, nell’attestazione
da parte del pubblico ufficiale che le sottoscrizioni sono state apposte in
sua presenza previo accertamento dell’identità della persona
che ha sottoscritto. Posto ciò, di tale attestazione facente fede non
è stata accertata la falsità nei modi previsti dalla legge;
b) era in ogni caso indispensabile che le amministrazioni
resistenti – tra cui il Ministro dell’Interno – instaurassero un contraddittorio
con la ricorrente nell’ambito della procedura di revoca del provvedimento
di ammissione della lista de quo, proprio sulle circostanze della
revoca stessa; e ciò, peraltro, a prescindere dalla comunicazione dell’avvio del procedimento prevista dall’articolo 7 della legge 241/90.
«Alternativa Sociale» a questo punto
potrebbe chiedere un rinvio delle operazioni di voto, non avendo potuto godere
della durata minima della campagna elettorale, fissata dalla legge elettorale
in 15 giorni.
Qui di seguito il testo dell’ordinanza.
– – – – –
Consiglio di Stato, Sezione V
Ordinanza 22 marzo 2005, n. 1419
(presidente Carboni – estensore Metro)
(…)
CONSIDERATO
che la parte ricorrente rileva che tutte le
firme depositate presso l’ufficio elettorale centrale regionale sono
state autenticate da pubblici ufficiali a ciò abilitati;
che l’articolo 14, comma 2, della legge
53/1990, per l’autentificazione delle firme dei sottoscrittori delle
liste rende applicabile l’articolo 20 della legge 15/1968, che dispone
«l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione
e consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la
sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento
dell’identità della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare
le modalità di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la
propria firma per esteso e il timbro dell’ufficio»;
che i pubblici ufficiali che hanno autenticato
le firme hanno attestato, tra l’altro, di avere identificato i sottoscrittori
mediante i documenti di identità personale segnati a margine di ciascun
nominativo, e che di tale dichiarazione, facente fede, non è stata
accertata la falsità nei modi previsti dalla legge;
considerato, altresì, che la legislazione
in materia elettorale non prevede un potere specifico di revoca dell’ammissione
delle liste e che, pertanto, il provvedimento impugnato costituisce esercizio
di poteri d’annullamento;
ritenuto quindi che, a prescindere dall’applicazione
dell’articolo 7 della legge 241/90, era comunque indispensabile instaurare
un contraddittorio con la parte attuale appellante, in ordine ai fatti che
hanno determinato la “revoca” dell’ammissione delle liste;
PQM
accoglie l’appello e,
per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza
cautelare proposta in primo grado e dispone l’ammissione delle liste
alla competizione elettorale.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione
ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà
a darne comunicazione alle parti.