ARAN (23 marzo 2005)
Le modalità procedurali della Contrattazione Decentrata Integrativa
(Comparto delle regioni e delle autonomie locali)
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L’iter previsto dalla contrattazione nazionale, anche alla luce degli orientamenti applicativi, di questa Agenzia si può, schematicamente, articolare nelle seguenti fasi:
Nomina del presidente e dei componenti della delegazione di parte pubblica
Si tratta del primo e più significativo adempimento formale a carico degli enti.
Il presidente conduce le trattative, formula le proposte dell’ente, esprime la posizione
unitaria della delegazione, firma le ipotesi di accordo, cura gli adempimenti relativi alla predisposizione della relazione illustrativa, ai fini del controllo di compatibilità e dell’autorizzazione dell’organo di vertice, sottoscrive l’accordo definitivo.
Elaborazione delle direttive.
Il competente organo di direzione politica (Giunta o altro analogo organo, in relazione alla tipologia degli enti del comparto), necessariamente ed in via preventiva, formula le direttive alla delegazione trattante, per definirne gli obiettivi strategici, le priorità nell’utilizzo delle risorse ed i vincoli, anche e soprattutto, di ordine finanziario.
Costituzione della delegazione di parte sindacale
A tal fine dovrà tenersi conto di tutti i soggetti sindacali previsti dall’art.10, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999: RSU e rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria.
In particolare, questi ultimi, quali risultano dal frontespizio del CCNL, devono essere invitati nella loro totalità, fermo restando che, osservato tale adempimento, la trattativa può ugualmente procedere ove una sigla, pure formalmente convocata, diserti le riunioni.
Acquisizione della o delle piattaforme rivendicative sindacali.
In proposito si ricorda anche che la mancata presentazione della piattaforma (o i ritardi previsti nella sua elaborazione) non sono di impedimento all’avvio delle trattative, stante il principio generale di libertà negoziale e la posizione di parità di entrambe le parti contrattuali; pertanto, il presidente della delegazione di parte pubblica, sulla base degli atti di indirizzo dell’organo di vertice, può sempre convocare la RSU e le delegazioni sindacali per rappresentare l’interesse dell’ente per un immediato avvio delle trattative rivolte a definire le regole su aspetti ritenuti particolarmente urgenti.
Svolgimento delle trattative
Firma dell’ipotesi di accordo decentrato integrativo.
Per la delegazione di parte pubblica la firma è apposta dal solo Presidente. Per la parte sindacale, firmano, ove naturalmente sussista il consenso sul testo, la RSU ( soggetto unitario ) e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
Verifica della compatibilità degli oneri finanziari.
Il presidente della delegazione di parte pubblica trasmette l’ipotesi di accordo, corredata da una specifica relazione tecnico finanziaria, recante l’illustrazione delle diverse causali di spesa previste nel CCDI e delle relative modalità di copertura, al collegio dei revisori ( o revisore unico) o al servizio di controllo interno, ove si tratti di ente che non preveda tale tipologia di organo di controllo. Questi devono verificare che gli oneri derivanti dalla applicazione delle clausole del contratto decentrato siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell’ente. Il collegio dei revisori fornisce un parere motivato. Se il parere non è positivo, il presidente della delegazione pubblica deve riavviare la trattativa.
Esame dell’organo di direzione politica e autorizzazione alla sottoscrizione.
Il presidente della delegazione di parte pubblica trasmette la ipotesi di accordo, con il
parere del collegio dei revisori , all’organo di direzione politica per la necessaria verifica, anche del rispetto delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo. Se la verifica è positiva, la Giunta autorizza il presidente della delegazione di parte pubblica a sottoscrivere in via definitiva il contratto decentrato.
Sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo
Ricevuta la autorizzazione della Giunta, il presidente della delegazione convoca tutta la delegazione sindacale (anche i soggetti sindacali che non hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo) per la sottoscrizione formale e definitiva del testo contrattuale. A tal fine viene predisposto uno specifico verbale, analogamente a ciò che avviene per la contrattazione nazionale.
La sottoscrizione definitiva delle parti negoziali del CCDI, successivamente all’intervenuta autorizzazione dell’organo di indirizzo dell’ente, è un adempimento assolutamente necessario ed indispensabile, ai fini della validità e dell’efficacia del CCDI stesso.
Pertanto, a tal fine, non è sufficiente né può considerarsi un adempimento equivalente alla sottoscrizione, come spesso si è rilevato in sede di analisi dei contratti, né la semplice approvazione da parte della giunta che, con delibera, si limita a rende esecutiva l’ipotesi di accordo sottoposta al suo esame né il mero recepimento del contratto con deliberazione, come accadeva nel precedente regime pubblicistico della legge quadro, n.93/1983.
Si tratta di un adempimento formale di particolare rilievo e delicatezza, in quanto la sua mancanza determinerebbe l’inesistenza del CCDI, in quanto tale, e la sua assoluta incapacità a produrre legittimamente effetti nella sfera giuridica delle parti e, conseguentemente, dei lavoratori destinatari dello stesso.
Dalla data della sottoscrizione definitiva, nei termini sopra descritti, il CCDI acquista piena efficacia.
(Roma, 23 marzo 2005)