Albo avvocati. Ha diritto a iscriversi nell’elenco speciale il dipendente dell’ufficio legale di una società per azioni a prevalente capitale pubblico. Quest’ultima infatti, nel nuovo modello di pubblica amministrazione, può essere ritenuta istituzione pubblica, se costituisce lo strumento per la gestione di un servizio pubblico.
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La massima:
Gli ordini professionali sono legittimati sia a svolgere difese davanti al consiglio nazionale forense che a proporre ricorso per cassazione avverso le sue decisioni.
L’art. 3 della legge professionale forense, dopo aver stabilito che l’esercizio della professione di avvocato e’ incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito, anche alle dipendenze di qualsiasi Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni, stabilisce pero’ che, in queste ultime ipotesi, possono essere iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo gli avvocati degli uffici legali istituiti, sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo, presso tali enti, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera.
La qualificazione di un ente come società di capitali non è di per sè sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica dell’ente stesso, ma si deve procedere ad una valutazione concreta in fatto, caso per caso.
La natura di istituzione pubblica è configurabile in particolare allorche’ la spa, le cui azioni siano possedute prevalentemente, se non esclusivamente, da un ente pubblico, costituisca lo strumento per la gestione di un servizio pubblico e quindi faccia parte di una nozione allargata di pubblica amministrazione.
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Cassazione a sezioni unite
Sentenza 3 maggio 2005 n. 9096
(presidente Carbone, estensore Cicala)
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“Nella visione “tradizionale” le società per azioni (anche quando le loro azioni sono possedute da enti pubblici) costituiscono istituzioni private che operano secondo le modalità e con gli strumenti degli enti privati.
Questa impostazione è stata travolta attraverso le così dette “privatizzazioni”; con la “privatizzazione” è così accaduto che alcuni servizi pubblici -pur ritenuti “essenziali”- siano affidati a società per azioni le cui quote sono di pertinenza prevalente, se non esclusiva, di enti pubblici (cfr. art. 22 legge 142/1990, ora art. 115 e segg. D.Legs 267/2000)
La giurisprudenza ha così dovuto prendere atto della esistenza di società per azioni che costituiscono “istituzione pubblica”; e quindi ha affermato che la gestione di queste società è sottoposta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
E’ appena il caso di ricordare la pronuncia di queste Sezioni Unite 26 febbraio 2004 n. 3899, relativa alla SO.GE.MI. (Società per l’impianto e l’esercizio dei mercati annonari all’ingrosso di Milano) – società per azioni con capitale detenuto in misura assolutamente maggioritaria dal Comune di Milano, ma in parte anche dalla SO.FI.MA. s.p.a., dall’Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi, dalla Sezione di credito agrario della CARIPLO, cui il Comune di Milano ha affidato la gestione del servizio relativo agli impianti e all’esercizio dei mercati annonari all’ingrosso di Milano.
La Corte ha affermato che questa situazione integra una relazione funzionale incentrata sull’inserimento del soggetto privato controllato nell’organizzazione funzionale dell’ente pubblico e ne implica, conseguentemente, l’assoggettamento alla giurisdizione della corte dei conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno erariale, non rilevando, in contrario, nè la natura privatistica dell’ente stesso, nè la natura privatistica dello strumento contrattuale con il quale si sia costituito, ed attuato il rapporto in questione.
Ancor più significativa appare l’ordinanza (sempre delle Sezioni Unite) 2 luglio 2004 n. 12192, circa i controlli contabili gravanti sulla S.T.A. – Società Trasporti automobilistici s.p.a. – Agenzia per la mobilità del Comune di Roma e la C.R.P. – Compagnia Romana Parcheggi s.r.l.
Dunque la qualificazione di un ente come società di capitali non è di per sè sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica dell’ente stesso. Ma si deve procedere ad una valutazione concreta in fatto, caso per caso.
Valutazione che il Consiglio Nazionale Forense ha -sia pure sinteticamente- compiuto, sottolineando come l’AMA costituisca una “longa manus” degli enti territoriali, per la gestione di un servizio pubblico del resto finanziato con entrate di natura pubblicistica, quali la Tassa (ora tariffa) per la raccolta dei rifiuti”.
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