Cassazione a sezioni unite civili
Sentenza 30 marzo 2005 n. 6635
(presidente Prestipino, estensore Roselli)
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Massima:
I ricorrenti, professori universitari, hanno chiesto l’annullamento del decreto ministeriale di nomina del rettore dell’università in quanto avvenuta attraverso una indebita estensione del corpo elettorale, con conseguente limitazione dello status di elettore del professore universitario, il cui voto singolo sarebbe stato attenuato nel suo valore, ossia nella sua attitudine a concorrere alla costituzione della carica di rettore.
In particolare, la lesione si sarebbe realizzata, per effetto delle previsioni contenute nel nuovo statuto dell’Università La Sapienza, per essere entrati
nel corpo elettorale alcuni studenti e personale tecnico e amministrativo, per avere in definitiva esteso l’elettorato attivo per la carica di rettore al
personale non docente.
Il difetto assoluto di giurisdizione (eccepito dal Rettore controinteressato) non può ravvisarsi, in quanto è configurabile “solo quando manchi nell’ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l’interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere. Attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione attinente all’idoneità di una norma di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio (Cass. Sez. un. 8 luglio 2003 n. 10734)”.
In tema di riparto della giurisdizione relativamente alle controversie riguardanti il personale universitario, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha lasciato al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro dei professori e ricercatori universitari.
Quindi le controversie concernenti le modalità di nomina del Rettore, siccome asseritamente incidenti sullo “status” e sulle prerogative dei professori universitari, rientrano nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo sul relativo rapporto di lavoro (cfr. Cass. 17 aprile 2003 n. 6220).