Legge 18 aprile 2005, n. 62
"Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunita’ europee. Legge comunitaria 2004"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 – Supplemento
ordinario n.76
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1.
(Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli
elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonché, qualora sia previsto
il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive
elencate nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE,
2003/99/CE, 2003/122/Euratom, 2004/8/CE, 2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE,
2004/22/CE, 2004/25/CE, 2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE, 2004/67/CE e 2004/101/CE
sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi
integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti
per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1.
6. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali
non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza
del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa
di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto
dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza
concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l’esplicita indicazione
della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe
di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal
termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi
addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia
a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni
quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni
e delle province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui
al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere
espresso entro venti giorni.
ART. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono informati ai seguenti
princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all’attuazione
dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione
ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l’applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare
l’osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste
sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti
stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino
a 103.291 euro e dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa
o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo
interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena
dell’ammenda alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo
o danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a quella
dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità.
La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro
e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano
o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell’ambito
dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate
nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell’interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche
qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari
doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale
che l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o all’ente nel
cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a
quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni
omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni
dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono
essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli
obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle
direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati
alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione
di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare
complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate
con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni
alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto
delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni
delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni
comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni
diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni
statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune
forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare l’unitarietà dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerità, l’efficacia e l’economicità nell’azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di
trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri
dell’Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione
possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l’insorgere
di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in
cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti
richiesti per l’esercizio di attività commerciali e professionali, una
disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri
Stati membri.
ART. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni
comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell’ordinamento
nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato
ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni
di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai
sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi
adottati ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia.
I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del
parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e
nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell’articolo 1.
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli)
1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici
nell’attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti
interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria,
secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le
suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite
all’attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge,
nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite
alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle
direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui
ai commi 2 e 3 dell’articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate
in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie,
al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse
materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione
e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei.
Fermo restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni contenute nei testi
unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate,
se non in modo esplicito mediante l’indicazione puntuale delle disposizioni
da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui
al comma 3 dell’articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, il Ministro
della giustizia e il Ministro dell’interno, un testo unico in materia di disposizioni
finalizzate a prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio, inteso a riordinare la legislazione vigente in materia e ad apportarvi
le modifiche necessarie in conformità dei seguenti princìpi:
a) garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale
della normativa;
b) garantire l’economicità, l’efficienza e l’efficacia del procedimento
ove siano previste sanzioni amministrative per la violazione della normativa
antiriciclaggio.
4. Dall’attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
5. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica
quanto previsto al comma 6 dell’articolo 1.
6. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene
del lavoro.
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
Art. 6.
(Abrogazione della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico)
1. La legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico, è abrogata,
in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99.
Art. 7.
(Modifica dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 maggio 1995, n. 342,
in materia di ordinamento
della professione di consulente in proprietà industriale)
1. In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 13 febbraio 2003 nella causa C131/01, l’articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30
maggio 1995, n. 342, recante l’ordinamento della professione di consulente
in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo, è sostituito
dal seguente:
"Art. 2. – (Requisiti per l’iscrizione all’Albo). – 1. Può essere
iscritta all’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati
qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili nel proprio ordinamento nazionale
e sia persona di buona condotta civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell’Unione
europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di
reciprocità;
c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia salvo che
si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini italiani l’iscrizione
a corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l’esame di abilitazione di cui all’articolo 6 o abbia superato
la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale
all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
2. Sono altresì ammessi all’attività di rappresentanza professionale
di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi, con carattere di temporaneità,
previa dichiarazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi e al Consiglio
dell’Ordine, i cittadini di Stati membri dell’Unione europea in possesso delle
qualifiche professionali richieste dallo Stato membro nel quale essi esercitano
stabilmente e legalmente la professione corrispondente a quella di consulente
in proprietà industriale.
3. La prestazione di servizi di cui al comma 2 comporta l’iscrizione temporanea
e automatica all’Albo dei consulenti in proprietà industriale al fine
di assicurare l’applicazione delle disposizioni relative al godimento dei diritti
e all’osservanza degli obblighi previsti dall’ordinamento professionale, in
quanto compatibili.
4. Per l’iscrizione temporanea non si applicano i requisiti di cui alle lettere
c) e d) del comma 1. Gli iscritti a titolo temporaneo non partecipano all’assemblea
degli iscritti all’Albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio
dell’Ordine. L’iscrizione decade con il decorso del periodo per il quale l’iscrizione è stata
effettuata.
5. La prestazione di servizi di cui al comma 2 è effettuata utilizzando,
in lingua originale, o il titolo professionale, se esistente, o il titolo di
formazione prevista dallo Stato membro di cui allo stesso comma.
6. L’iscrizione è effettuata dal Consiglio dell’Ordine su presentazione
di un’istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti
di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge.
L’avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio dell’Ordine
all’Ufficio italiano brevetti e marchi".
ART. 8.
(Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538,
in materia di distribuzione all’ingrosso dei medicinali per uso umano)
1. All’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo
il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. L’autorità competente che ha concesso l’autorizzazione
di cui al comma 1, qualora modifichi, sospenda o revochi la stessa, in quanto
sono venuti meno i requisiti sulla cui base detta autorizzazione è stata
concessa, informa immediatamente il Ministero della salute inviando copia del
provvedimento di sospensione o revoca.
4-ter. Il Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimento di sospensione
o revoca di cui al comma 4-bis, adottati dalle regioni e dalle province autonome
o dalle autorità da loro delegate, ne informa la Commissione europea
e gli altri Stati membri.
4-quater. Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato membro, il
Ministero della salute fornisce qualunque informazione utile relativa all’autorizzazione
di cui al presente articolo".
ART. 9.
(Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla
manipolazione del mercato – abusi di mercato – e delle direttive della Commissione
di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE)
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le informazioni ricevute dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad
altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell’economia e delle
finanze, senza il consenso dell’autorità che le ha fornite";
2) al comma 5-bis, le parole "equivalenti a quelle vigenti in Italia" sono
soppresse;
3) al comma 7, sono aggiunti i seguenti periodi: "Le autorità competenti
di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d’Italia
e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente
decreto, un’indagine sul territorio dello Stato. Le predette autorità possono
chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare
il personale della Banca d’Italia e della CONSOB durante l’espletamento dell’indagine";
b) all’articolo 64, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare
abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;";
c) all’articolo 97, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) l’articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione del prospetto
fino alla conclusione della sollecitazione;";
d) all’articolo 103, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) l’articolo 114, commi 5 e 6, dalla data della pubblicazione del
documento d’offerta e fino alla chiusura della stessa;";
e) l’articolo 114 è sostituito dal seguente:
"Art. 114. – (Comunicazioni al pubblico) – 1. Fermi gli obblighi di
pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti
quotati e i soggetti che li controllano comunicano al pubblico, senza indugio,
le informazioni privilegiate di cui all’articolo 181 che riguardano direttamente
detti emittenti e le società controllate. La CONSOB stabilisce con regolamento
le modalità e i termini di comunicazione delle informazioni, detta disposizioni
per coordinare le funzioni attribuite alla società di gestione del mercato
con le proprie e può individuare compiti da affidarle per il corretto
svolgimento delle funzioni previste dall’articolo 64, comma 1, lettera b).
2. Gli emittenti quotati impartiscono le disposizioni occorrenti affinché le
società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere
gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate
trasmettono tempestivamente le notizie richieste.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono, sotto la propria responsabilità,
ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, nelle
ipotesi e alle condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento, sempre che
ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali
e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza. La
CONSOB, con regolamento, può stabilire che l’emittente informi senza
indugio la stessa autorità della decisione di ritardare la divulgazione
al pubblico di informazioni privilegiate e può individuare le misure
necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.
4. Qualora i soggetti indicati al comma 1, o una persona che agisca in loro
nome o per loro conto, comunichino nel normale esercizio del lavoro, della
professione, della funzione o dell’ufficio le informazioni indicate al comma
1 ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare,
statutario o contrattuale, gli stessi soggetti indicati al comma 1 ne danno
integrale comunicazione al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione
intenzionale e senza indugio in caso di divulgazione non intenzionale.
5. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati
nel comma 1 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite,
notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico. In caso di inottemperanza
la CONSOB provvede direttamente a spese degli interessati.
6. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 oppongano, con reclamo motivato,
che dalla comunicazione al pubblico delle informazioni, richiesta ai sensi
del comma 5, possa derivare loro grave danno, gli obblighi di comunicazione
sono sospesi. La CONSOB, entro sette giorni, può escludere anche parzialmente
o temporaneamente la comunicazione delle informazioni, sempre che ciò non
possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. Trascorso
tale termine, il reclamo si intende accolto.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di
direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso
a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare
decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive
future dell’emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari
al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che
controlla l’emittente quotato, devono comunicare alla CONSOB e al pubblico
le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall’emittente o altri strumenti
finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona.
Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente,
dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti
e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri
casi individuati dalla CONSOB con regolamento, in attuazione della direttiva
2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La CONSOB individua con lo
stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni,
le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni,
nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento
alle società in rapporto di controllo con l’emittente nonché ad
ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste
dal primo periodo del presente comma.
8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, comprese
le società di rating, riguardanti strumenti finanziari indicati all’articolo
180, comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti, nonché i
soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono
strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico,
devono presentare l’informazione in modo corretto e comunicare l’esistenza
di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari
cui l’informazione si riferisce.
9. La CONSOB stabilisce con regolamento:
a) disposizioni di attuazione del comma 8;
b) le modalità di pubblicazione delle ricerche e delle informazioni
indicate al comma 8 prodotte o diffuse da emittenti quotati o da soggetti abilitati,
nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi.
10. Fatto salvo il disposto del comma 8, le disposizioni emanate ai sensi
del comma 9, lettera a), non si applicano ai giornalisti soggetti a norme di
autoregolamentazione equivalenti purché la loro applicazione consenta
di conseguire gli stessi effetti. La CONSOB valuta, preventivamente e in via
generale, la sussistenza di dette condizioni.
11. Le istituzioni che diffondono al pubblico dati o statistiche idonei ad
influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari indicati all’articolo
180, comma 1, lettera a), devono divulgare tali informazioni in modo corretto
e trasparente.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti
italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata
presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati
italiani";
f) all’articolo 115, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
"c-bis) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall’articolo 187-octies";
g) dopo l’articolo 115, è inserito il seguente:
"Art. 115-bis. – (Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni
privilegiate) – 1. Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo
con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire,
e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione
dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni
svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all’articolo 114, comma 1.
La CONSOB determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta
e aggiornamento dei registri";
h) all’articolo 116, comma 1, dopo le parole: "Gli articoli 114" sono
inserite le seguenti: ", ad eccezione del comma 7,";
i) all’articolo 132, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli
2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, da società con
azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di
trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB
con proprio regolamento";
l) nella parte V, titolo I, capo I, dopo l’articolo 170, è inserito
il seguente:
"Art. 170-bis. – (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB)
– 1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, chiunque
ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB è punito con
la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila";
m) all’articolo 190, comma 1, dopo le parole: "50, comma 1; 65" sono
inserite le seguenti: "; 187-nonies";
n) all’articolo 193:
1) al comma 1, dopo le parole: "tenuti a effettuare le comunicazioni
previste dagli articoli 113, 114 e 115" sono inserite le seguenti: "o
soggetti agli obblighi di cui all’articolo 115-bis" e le parole: "da
lire dieci milioni a lire duecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da
euro cinquemila ad euro cinquecentomila";
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i
quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso
le società e gli enti che svolgono le attività indicate all’articolo
114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell’articolo
114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di
quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 è applicabile in caso
di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 114, commi 8 e 11,
nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della
persona fisica che svolge le attività indicate nel comma 1-bis e, quando
non ricorra la causa di esenzione prevista dall’articolo 114, comma 10, nei
confronti della persona fisica che svolge l’attività di giornalista";
3) al comma 2, le parole: "da lire dieci milioni a lire duecento milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemila ad euro cinquecentomila";
4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche recanti nuove disposizioni in materia
di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato:
a) nella parte V, titolo I, la partizione "Capo IV – Abusi di informazioni
privilegiate e aggiotaggio su strumenti finanziari" comprendente gli articoli
da 180 a 187-bis è sostituita dal seguente titolo:
"TITOLO I-BIS
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 180. – (Definizioni) – 1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) ”strumenti finanziari”: gli strumenti finanziari di cui all’articolo
1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata
una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano
o di altro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento
ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione
alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell’Unione europea;
b) ”derivati su merci”: gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1,
comma 3, relativi a merci, ammessi alle negoziazioni o per i quali è stata
presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
italiano o di altro Paese dell’Unione europea, nonché qualsiasi altro
strumento derivato relativo a merci ammesso o per il quale è stata presentata
una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di
un Paese dell’Unione europea;
c) ”prassi di mercato ammesse”: prassi di cui è ragionevole attendersi
l’esistenza in uno o più mercati finanziari e ammesse o individuate
dalla CONSOB in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva
2003/6/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003;
d) ”ente”: uno dei soggetti indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231.
Art. 181. – (Informazione privilegiata) – 1. Ai fini del presente titolo
per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso,
che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente,
uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti
finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui
prezzi di tali strumenti finanziari.
2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende
un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica,
concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci,
che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano
di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.
3. Un’informazione si ritiene di carattere preciso se:
a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente
prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si
possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni
sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla
lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.
4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile
sui prezzi di strumenti finanziari si intende un’informazione che presumibilmente
un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare
le proprie decisioni di investimento.
5. Nel caso delle persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a
strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l’informazione
trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione,
che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente,
uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti
finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui
prezzi di tali strumenti finanziari.
Art. 182. – (Ambito di applicazione). – 1. I reati e gli illeciti previsti
dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi
all’estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata
presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato
italiano.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184,
185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari
ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta
di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri
Paesi dell’Unione europea.
Art. 183. – (Esenzioni). – 1. Le disposizioni di cui al presente titolo non
si applicano:
a) alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria
o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato
membro dell’Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una
Banca centrale di uno Stato membro dell’Unione europea, o da qualsiasi altro
ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli
stessi;
b) alle negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari
propri quotati, effettuate nell’ambito di programmi di riacquisto da parte
dell’emittente o di società controllate o collegate, ed alle operazioni
di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite
dalla CONSOB con regolamento.
CAPO II
SANZIONI PENALI
Art. 184. – (Abuso di informazioni privilegiate). – 1. È punito con
la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre
milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione
della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione
o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente,
ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione
o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente,
per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando
le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio
del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna
delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso
di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose
compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore
importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando,
per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali
del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito
dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche
gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, il cui valore dipende
da uno strumento finanziario di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a).
Art. 185. – (Manipolazione del mercato). – 1. Chiunque diffonde notizie false
o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei
a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito
con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro
cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore
importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando,
per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali
del colpevole o per l’entità del prodotto o del profitto conseguito
dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
Art. 186. (Pene accessorie). – 1. La condanna per taluno dei delitti previsti
dal presente capo importa l’applicazione delle pene accessorie previste dagli
articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore
a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della
sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
Art. 187. (Confisca). – 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti
dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto
conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la
stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni
dell’articolo 240 del codice penale.
CAPO III
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 187-bis. – (Abuso di informazioni privilegiate). – 1. Salve le sanzioni
penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso
di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro
di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione
al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa,
di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente,
per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando
le informazioni medesime;
b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del
lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna
delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in
possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione
di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo
comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche
gli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, il cui valore dipende
da uno strumento finanziario di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso
di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria
diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi
descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono
aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto
o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali
del colpevole ovvero per l’entità del prodotto o del profitto conseguito
dall’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato
alla consumazione.
Art. 187-ter. – (Manipolazione del mercato). – 1. Salve le sanzioni penali
quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi
di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni,
voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire
indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale
la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione
proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente
o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in
essere:
a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a
fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda
o al prezzo di strumenti finanziari;
b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l’azione
di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo
di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o
artificiale;
c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni
altro tipo di inganno o di espediente;
d) altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito
all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere
assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi
legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato
interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono
aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto
o il profitto conseguito dall’illecito quando, per le qualità personali
del colpevole, per l’entità del prodotto o del profitto conseguito dall’illecito
ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche
se applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su
proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in
conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE
adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all’articolo
17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto
a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell’applicazione
del presente articolo.
7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze
da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a
costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle
disposizioni di attuazione della stessa.
Art. 187-quater. – (Sanzioni amministrative accessorie). – 1. L’applicazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa
la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti
aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di
gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari
e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l’incapacità temporanea
ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito
di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo
di società quotate.
2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata
non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente capo la CONSOB, tenuto conto della gravità della
violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati,
alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle
società di revisione di non avvalersi, nell’esercizio della propria
attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell’autore della
violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione
del soggetto iscritto all’ordine dall’esercizio dell’attività professionale.
Art. 187-quinquies. – (Responsabilità dell’ente). – 1. L’ente è responsabile
del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa irrogata
per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo
vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione
o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano,
anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
di cui alla lettera a).
2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto
o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la
sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
3. L’ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel
comma 1 hanno agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi.
4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il
Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo
agli illeciti previsti dal presente titolo.
Art. 187-sexies. – (Confisca). – 1. L’applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto
o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la
stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di
valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non
appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria.
Art. 187-septies. – (Procedura sanzionatoria). – 1. Le sanzioni amministrative
previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato,
previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni
da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati
possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio,
della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della
distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per
estratto nel Bollettino della CONSOB. Avuto riguardo alla natura delle violazioni
e degli interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla CONSOB modalità ulteriori
per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell’autore della violazione. La CONSOB, anche dietro richiesta degli interessati,
può differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione
del provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla integrità del
mercato ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente
capo può proporsi, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione,
ricorso in opposizione alla corte d’appello nella cui circoscrizione è la
sede legale o la residenza dell’opponente. Se l’opponente non ha la sede legale
o la residenza nello Stato, è competente la corte d’appello del luogo
in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano
applicabili, è competente la corte d’appello di Roma. Il ricorso deve
essere notificato alla CONSOB e depositato presso la cancelleria della corte
d’appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La corte d’appello,
se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.
6. Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme previste dall’articolo
23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
7. Copia della sentenza è trasmessa a cura della cancelleria della
corte d’appello alla CONSOB ai fini della pubblicazione per estratto nel Bollettino
di quest’ultima.
8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non
si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
CAPO IV
POTERI DELLA CONSOB
Art. 187-octies. – (Poteri della CONSOB). – 1. La CONSOB vigila sulla osservanza
delle disposizioni di cui al presente titolo e di tutte le altre disposizioni
emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE.
2. La CONSOB compie tutti gli atti necessari all’accertamento delle violazioni
delle disposizioni di cui al presente titolo, utilizzando i poteri ad essa
attribuiti dal presente decreto.
3. La CONSOB può nei confronti di chiunque possa essere informato
sui fatti:
a) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo
il termine per la relativa comunicazione;
b) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti stabilendo il termine
per la relativa comunicazione;
c) procedere ad audizione personale;
d) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca
ai sensi dell’ articolo 187-sexies;
e) procedere ad ispezioni;
f) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall’articolo 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo
52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. La CONSOB può altresì:
a) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo
la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui
all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed
accedere al sistema informativo dell’anagrafe tributaria secondo le modalità previste
dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;
b) chiedere l’acquisizione presso il fornitore dei dati relativi al traffico
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
c) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti
di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
d) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell’anagrafe dei conti
e dei depositi di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,
n. 413, secondo le modalità indicate dall’articolo 3, comma 4, lettera
b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso
diretto i dati contenuti nell’archivio indicato all’articolo 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15;
e) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati
contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia, di cui alla deliberazione
del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1994.
5. I poteri di cui al comma 3, lettere d) e f), e al comma 4, lettera b),
sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica. Detta
autorizzazione è necessaria anche in caso di esercizio dei poteri di
cui al comma 3, lettere b) ed e), e al comma 4, lettera c), nei confronti di
soggetti diversi dai soggetti abilitati, dai soggetti indicati nell’articolo
114, commi 1, 2 e 8, e dagli altri soggetti vigilati ai sensi del presente
decreto.
6. Qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di violazioni
delle norme del presente titolo, la CONSOB può in via cautelare ordinare
di porre termine alle relative condotte.
7. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni degli articoli
199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dai commi 3, lettere c), d), e) e f), e 12 viene redatto
processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati,
dei sequestri eseguiti e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali
sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.
9. Quando si è proceduto a sequestro ai sensi del comma 3, lettera
d), gli interessati possono proporre opposizione alla CONSOB.
10. Sull’opposizione la decisione è adottata con provvedimento motivato
emesso entro il trentesimo giorno successivo alla sua proposizione.
11. I valori sequestrati devono essere restituiti agli aventi diritto quando:
a) è deceduto l’autore della violazione;
b) viene provato che gli aventi diritto sono terzi estranei all’illecito;
c) l’atto di contestazione degli addebiti non è notificato nei termini
prescritti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d) la sanzione amministrativa pecuniaria non è stata applicata entro
il termine di due anni dall’accertamento della violazione.
12. Nell’esercizio dei poteri previsti dai commi 2, 3 e 4 la CONSOB può avvalersi
della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i
poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta
sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
13. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di
finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 12 sono coperti dal
segreto d’ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla
CONSOB.
14. Il provvedimento della CONSOB che infligge la sanzione pecuniaria ha
efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il
pagamento, la CONSOB procede alla esazione delle somme dovute in base alle
norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato,
degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali.
15. Quando l’autore della violazione esercita un’attività professionale,
il provvedimento che infligge la sanzione è trasmesso al competente
ordine professionale.
Art. 187-nonies. – (Operazioni sospette). – 1. I soggetti abilitati, gli
agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale e le società di
gestione del mercato devono segnalare senza indugio alla CONSOB le operazioni
che, in base a ragionevoli motivi, possono ritenersi configurare una violazione
delle disposizioni di cui al presente titolo. La CONSOB stabilisce, con regolamento,
le categorie di soggetti tenuti a tale obbligo, gli elementi e le circostanze
da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a
costituire operazioni sospette, nonché le modalità e i termini
di tali segnalazioni.
CAPO V
RAPPORTI TRA PROCEDIMENTI
Art. 187-decies. – (Rapporti con la magistratura). – 1. Quando ha notizia
di uno dei reati previsti dal capo II il pubblico ministero ne informa senza
ritardo il Presidente della CONSOB.
2. Il Presidente della CONSOB trasmette al pubblico ministero, con una relazione
motivata, la documentazione raccolta nello svolgimento dell’attività di
accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza
di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi
al termine dell’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni
di cui al presente titolo, capo III.
3. La CONSOB e l’autorità giudiziaria collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l’accertamento delle
violazioni di cui al presente titolo anche quando queste non costituiscono
reato. A tale fine la CONSOB può utilizzare i documenti, i dati e le
notizie acquisiti dalla Guardia di finanza nei modi e con le forme previsti
dall’articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e dall’articolo 33, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 187-undecies. – (Facoltà della CONSOB nel procedimento penale).
– 1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 184 e 185, la CONSOB
esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura penale
agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.
2. La CONSOB può costituirsi parte civile e richiedere, a titolo di
riparazione dei danni cagionati dal reato all’integrità del mercato,
una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque
conto dell’offensività del fatto, delle qualità personali del
colpevole e dell’entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.
Art. 187-duodecies. – (Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo
e di opposizione). – 1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il
procedimento di opposizione di cui all’articolo 187-septies non possono essere
sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi
fatti o fatti dal cui accertamento dipende la relativa definizione.
Art. 187-terdecies. – (Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni
pecuniarie nel processo penale). – 1. Quando per lo stesso fatto è stata
applicata a carico del reo o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria
ai sensi dell’articolo 195, la esazione della pena pecuniaria e della sanzione
pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella
riscossa dall’Autorità amministrativa.
Art. 187-quaterdecies. – (Procedure consultive). – 1. La CONSOB definisce
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
con proprio regolamento, le modalità e i tempi delle procedure consultive
da attivare, mediante costituzione di un Comitato, con organismi rappresentativi
dei consumatori e dei prestatori di servizi finanziari e degli altri soggetti
vigilati, in occasione delle modifiche regolamentari in materia di abusi di
mercato e in altre materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali";
b) nella parte V, titolo II, prima dell’articolo 188, è inserito il
seguente:
"Art. 187-quinquiesdecies. – (Tutela dell’attività di vigilanza
della CONSOB). – 1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile,
chiunque non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritarda
l’esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila ad euro duecentomila";
c) l’articolo 195 è sostituito dal seguente:
"Art. 195. – (Procedura sanzionatoria). – 1. Salvo quanto previsto dall’articolo
196, le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate
dalla Banca d’Italia o dalla CONSOB, secondo le rispettive competenze, con
provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati
e valutate le deduzioni dagli stessi presentate nei successivi trenta giorni.
2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi del contraddittorio,
della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della
distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni è pubblicato per
estratto nel Bollettino della Banca d’Italia o della CONSOB. La Banca d’Italia
o la CONSOB, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti,
possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento,
ponendo le relative spese a carico dell’autore della violazione.
4. Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente
titolo è ammessa opposizione alla corte d’appello del luogo in cui ha
sede la società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione ovvero,
nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata
commessa. L’opposizione deve essere notificata all’Autorità che ha adottato
il provvedimento entro trenta giorni dalla sua comunicazione e deve essere
depositata presso la cancelleria della corte d’appello entro trenta giorni
dalla notifica.
5. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La corte d’appello,
se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto motivato.
6. La corte d’appello, su istanza delle parti, può fissare termini
per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l’audizione
anche personale delle parti.
7. La corte d’appello decide sull’opposizione in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte
d’appello all’Autorità che ha adottato il provvedimento ai fini delle
pubblicazione, per estratto, nel Bollettino di quest’ultima.
9. Le società e gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni
rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese
di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti
ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili".
3. Dopo l’articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, è inserito il seguente:
"Art. 25-sexies. – (Abusi di mercato). – 1. In relazione ai reati di
abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti
dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento
a mille quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto
o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la
sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".
4. All’articolo 2637 del codice civile, le parole: "strumenti finanziari,
quotati o non quotati," sono sostituite dalle seguenti: "strumenti
finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta
di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,".
5. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 266 del codice di procedura
penale, dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria," sono
inserite le seguenti: "abuso di informazioni privilegiate, manipolazione
del mercato,".
6. Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico
di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia
stato definito. Per ogni altro effetto si applica l’articolo 2 del codice penale.
L’autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni
non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza
di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale
del fatto, dispone la trasmissione degli atti alla CONSOB. Da tale momento
decorre il termine di centottanta giorni per la notifica dell’atto di contestazione
delle violazioni.
7. Le disposizioni recate dall’articolo 195 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dal comma 2, lettera c),
del presente articolo, si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati con
lettere di contestazione inoltrate successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 195 nel testo
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere
applicate ai procedimenti sanzionatori avviati prima della suddetta data.
8. Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti
derivanti dal presente articolo, il numero complessivo dei posti della pianta
organica prevista dall’articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, è aumentato
da 450 a 600 unità. La ripartizione dei posti suddetti tra l’aliquota
del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto
a tempo determinato è stabilita con apposita deliberazione adottata
dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell’articolo 1 del
citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. Resta fermo il disposto di cui al
settimo comma del citato articolo 2. Gli oneri derivanti sono coperti secondo
i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall’articolo 40, comma 3,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
ART. 10.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in materia
di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all’articolo
1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva
2000/13/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti
alimentari. Con specifico riferimento alla disciplina relativa all’indicazione
degli ingredienti che possono provocare allergie o intolleranze, come individuati
dall’allegato III-bis della direttiva 2003/89/CE, il Governo nell’adozione
del suddetto decreto legislativo si conforma ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del Ministro della salute,
sulla base dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, la soglia al di
sopra della quale deve essere indicata in etichetta la presenza dei suddetti
ingredienti;
b) qualora sia accertato, sulla base dei migliori studi scientifici disponibili
a livello internazionale, che la soglia di tossicità degli ingredienti
di cui all’alinea, per i soggetti affetti da allergia o intolleranza,
sia superiore a quella di cui alla lettera a), nelle etichette dei prodotti
alimentari può essere indicato che i suddetti ingredienti sono presenti,
ma in misura inferiore alla soglia di tossicità;
c) stabilire le procedure di autocertificazione che le imprese devono adottare
per la verifica della presenza degli ingredienti di cui all’alinea nei
propri prodotti, in relazione alle materie prime ed ai processi di lavorazione
utilizzati;
d) stabilire la disciplina relativa all’indicazione delle informazioni
di cui al presente comma in etichetta, al fine di garantire l’agevole
leggibilità delle medesime da parte dei consumatori.
ART. 11.
(Modifica all’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di
accesso alla professione notarile)
1. All’articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"I requisiti di cui ai numeri 4º e 5º del primo comma possono
essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale
emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115".
ART. 12.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del
Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari)
1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE
del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve
le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni
penali o amministrative per violazioni al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai
princìpi ed ai criteri direttivi generali indicati dall’articolo 2,
comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione del
parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e
nei termini previsti dal comma 3 dell’articolo 1.
Art. 13.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti,
di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformità ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e
delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione
sul mercato", ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall’articolo
6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato
con l’indicazione "concimi CE";
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei
concimi, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;
d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai princìpi di effettività,
proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell’articolo 36 del
regolamento (CE) n. 2003/2003.
2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica
quanto previsto al comma 6 dell’articolo 1.
Art. 14.
(Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per
lo scambio
di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica
la direttiva 96/61/CE del Consiglio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui
all’articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e delle attività produttive,
un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della
competitività del sistema industriale nazionale incentivando, nell’ambito
del processo di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica, la diffusione
di impianti e tecnologie finalizzati all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili,
secondo quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;
b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;
c) assicurare la trasparenza e il pieno accesso del pubblico alle informazioni
relative all’assegnazione delle quote e ai risultati del controllo delle emissioni,
fatti salvi unicamente i limiti previsti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione
ambientale;
d) prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni
della normativa in materia di emissioni e scambio delle relative quote, assicurando
anche la pubblicità delle infrazioni stesse e delle relative sanzioni;
e) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote
di emissione, previsto all’articolo 9 della direttiva da recepire, con il piano
di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra
e per l’aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione
dei livelli di efficienza già raggiunti dal sistema industriale nazionale,
con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto
costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle
emissioni per le attività contemplate nell’allegato I della direttiva,
sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle
emissioni, attraverso l’impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto, Clean Development Mechanism e Joint Implementation, secondo quanto previsto
dall’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi
amministrativi per le imprese anche mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche;
f) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione,
di cui alla lettera e), al piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli
di emissione di gas a effetto serra e per l’aumento del loro assorbimento,
preventivamente revisionato, secondo le modalità stabilite dalla delibera
del CIPE del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del
22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione consentiti
ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono
tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sia dell’efficienza già raggiunta
dal sistema produttivo nazionale nel confronto con gli altri Stati membri dell’Unione
europea;
g) valorizzare, attraverso opportune iniziative, gli strumenti di programmazione
negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale
le misure di attuazione della direttiva.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministero delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto,
il formato e le modalità di comunicazione dei dati necessari ai fini
dell’attuazione della direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti
in esercizio rientranti nelle categorie di attività elencate nell’allegato
I della citata direttiva, nonché le modalità di informazione
e di accesso del pubblico.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 15.
(Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE).
1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del settore elettrico,
il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con le modalità di cui all’articolo
1, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa
a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la
direttiva 96/92/CE, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti connessi
della normativa sul sistema elettrico nazionale, nel rispetto delle competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione e nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l’apertura del mercato anche ai clienti civili si attui
secondo i tempi previsti dalla direttiva 2003/54/CE ed in condizioni di trasparenza
e di reciprocità, promuovendo idonee misure per la riduzione dei costi
dell’energia e per la fornitura del servizio di ultima istanza;
b) assicurare ai clienti un’informazione chiara sulle condizioni della fornitura,
l’accesso non discriminatorio alle reti di distribuzione e al servizio di misura
prevedendone la separazione almeno amministrativa dalle attività di
produzione e di vendita dell’energia elettrica;
c) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell’offerta
di energia elettrica che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle
fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto
il profilo ambientale, con la chiara identificazione degli obblighi di servizio
pubblico imposti nell’interesse economico generale ed in maniera omogenea,
efficiente e non discriminatoria alle imprese che operano nel settore, evitando
effetti distorsivi dovuti a ritardi nello sviluppo delle reti dell’energia
elettrica e del gas naturale;
d) definire indirizzi e priorità che, nel rispetto delle regole di
libera concorrenza, sono impartiti per la loro attuazione all’Autorità per
l’energia elettrica e il gas e al Gestore della rete di trasmissione nazionale
ai fini della gestione degli scambi e dello sviluppo delle interconnessioni
con altri Paesi; garantire, attraverso l’Autorità per l’energia elettrica
e il gas, la regolazione unitaria delle condizioni tecnico-economiche di accesso
alle reti di trasmissione e distribuzione, secondo criteri di efficienza, qualità del
servizio e non discriminazione;
e) monitorare il funzionamento della borsa dell’energia elettrica e della
contrattazione bilaterale, anche definendo idonee misure per la promozione
della concorrenza tra operatori;
f) sviluppare l’impiego delle nuove fonti rinnovabili di energia e della
cogenerazione attraverso strumenti di mercato, prevedendo il riordino degli
interventi esistenti con misure anche differenziate per tipologie di impianto
e introducendo meccanismi di incentivazione basati su gare per la promozione
delle soluzioni tecnologiche più avanzate e ancora lontane dalla competitività commerciale,
e ferma restando, alla scadenza delle convenzioni in essere, la cessazione,
senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti
funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili;
g) definire la durata delle concessioni per le grandi derivazioni d’acqua
a scopo idroelettrico, in relazione all’eliminazione di clausole di preferenza
nel rinnovo delle concessioni, anche allo scopo di porre le imprese nazionali
in linea con la media europea, e alla realizzazione da parte delle stesse imprese
di adeguati interventi di ammodernamento degli impianti;
h) prevedere che il Ministero delle attività produttive, in materia
di sicurezza degli approvvigionamenti, organizzi e progetti strumenti operativi
per migliorare la sicurezza del sistema elettrico nazionale e l’economicità delle
forniture, salvaguardando la competitività del sistema produttivo nazionale
nell’ambito del contesto europeo;
i) promuovere lo sviluppo e la diffusione degli impianti di produzione di
energia elettrica di potenza inferiore a 1 MW attraverso la semplificazione
e la riduzione degli adempimenti previsti per la loro realizzazione, ivi comprese
le procedure di valutazione di impatto ambientale;
l) promuovere la penetrazione delle imprese nazionali sui mercati esteri
dell’energia anche agevolando la definizione di accordi tra imprese italiane
ed estere e di iniziative di collaborazione e di partecipazione in programmi
europei per lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi per la produzione dell’energia
elettrica, ivi incluse le tecnologie nucleari, nonché lo svolgimento
di attività di realizzazione e di esercizio di impianti, ivi compresi
gli impianti elettronucleari, localizzati all’estero.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
ART. 16.
(Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE)
1. Al fine di completare il processo di liberalizzazione del mercato del
gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui
all’articolo 1, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla
direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno
2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che
abroga la direttiva 98/30/CE, e per integrare e aggiornare conseguentemente
le disposizioni vigenti concernenti tutte le componenti rilevanti del sistema
del gas naturale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti, promuovendo la realizzazione
di nuove infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas
naturale in sotterraneo, il potenziamento di quelle esistenti, anche mediante
la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, e la diversificazione delle
fonti di approvvigionamento;
b) stabilire norme affinché il mercato nazionale del gas risulti sempre
più integrato nel mercato interno europeo del gas naturale, promuovendo
la formazione di un’offerta concorrenziale e l’adozione di regole comuni per
l’accesso al sistema del gas europeo, e garantendo effettive condizioni di
reciprocità nel settore con le imprese degli altri Stati membri dell’Unione
europea, soprattutto se in posizione dominante nei rispettivi mercati nazionali,
anche individuando obiettive e non discriminatorie procedure per il rilascio
di autorizzazioni o concessioni, ove previsto dalle norme vigenti;
c) prevedere lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas naturale
in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas,
in relazione allo sviluppo della domanda e all’integrazione dei sistemi europei
del gas naturale, definendo le componenti dello stoccaggio relative alla prestazione
dei servizi essenziali al sistema e quelle funzionali al mercato;
d) integrare le disposizioni vigenti in materia di accesso al sistema nazionale
del gas naturale relativamente alle nuove importanti infrastrutture e all’aumento
significativo della capacità di quelle esistenti, e alle loro modifiche
che consentano lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, per assicurarne
la conformità alla disciplina comunitaria;
e) promuovere una effettiva concorrenza, anche rafforzando le misure relative
alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti
nelle attività di trasporto, distribuzione e stoccaggio e le imprese
operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento, misura e
commercializzazione, promuovendo la gestione delle reti di trasporto del gas
naturale da parte di imprese indipendenti;
f) incentivare le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di
distribuzione del gas, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione,
in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, prevedendo meccanismi
che tengano conto degli investimenti effettuati e incentivi, anche di natura
fiscale, per la rivalutazione delle attività delle imprese concessionarie,
anche a favore dell’efficienza complessiva del sistema;
g) stabilire misure per lo sviluppo di strumenti multilaterali di scambio
di capacità e di volumi di gas, al fine di accrescere gli scambi e la
liquidità del mercato nazionale, avviando ad operatività, con
l’apporto dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, la borsa nazionale
del gas, anche considerando i risultati della prima esperienza di funzionamento
del punto virtuale di scambio;
h) rafforzare le funzioni del Ministero delle attività produttive
in materia di indirizzo e valutazione degli investimenti in nuove infrastrutture
di approvvigionamento affinché gli stessi siano commisurati alle previsioni
di sviluppo della domanda interna di gas nonché in materia di sicurezza
degli approvvigionamenti, prevedendo strumenti per migliorare la sicurezza
del sistema nazionale del gas, l’economicità delle forniture, anche
promuovendo le attività di esplorazione e di sfruttamento di risorse
nazionali e la costruzione di nuove interconnessioni con altri Paesi e mercati.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
ART. 17.
(Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del
26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento
di gas naturale)
1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza dell’approvvigionamento
di gas naturale, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui
all’articolo 1, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla
direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure
volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) stabilire norme per la sicurezza degli approvvigionamenti trasparenti
e non discriminatorie cui devono conformarsi i soggetti operanti nel sistema
nazionale del gas, specificandone i ruoli e le responsabilità;
b) stabilire misure atte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza per
i clienti civili nelle eventualità di una parziale interruzione degli
approvvigionamenti o di avversità climatiche o di altri eventi eccezionali,
nonché la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle stesse circostanze;
c) stabilire gli obiettivi minimi indicativi in relazione al contributo alla
sicurezza degli approvvigionamenti che deve essere fornito dal sistema nazionale
degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo;
d) definire strumenti ed accordi con altri Stati membri per l’utilizzo condiviso,
qualora le condizioni tecniche, geologiche e infrastrutturali lo consentano,
di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo tra più Stati;
e) stabilire procedure per la redazione e l’aggiornamento dei piani di emergenza
nazionali per il sistema del gas naturale, per il loro coordinamento a livello
di Unione europea e per la gestione di emergenze dei sistemi nazionali del
gas naturale di uno o più Stati membri;
f) prevedere che il Ministero delle attività produttive predisponga
ogni tre anni il programma pluriennale per la sicurezza degli approvvigionamenti
di gas naturale e che tale programma venga presentato al Parlamento prevedendo
strumenti per migliorare la sicurezza del sistema nazionale del gas e misure
per lo sviluppo delle capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
ART. 18.
(Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili
e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui all’allegato,
punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216,
soggetti ad inventario ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere
detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)
1. Lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili,
ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui all’allegato, punto 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, di seguito
denominati: "PCB", soggetti ad inventario ai sensi dell’articolo
3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e dei PCB in essi contenuti è effettuato
nel rispetto del seguente programma temporale:
a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti alla
data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2005;
b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla
data del 31 dicembre 2002 avviene entro il 31 dicembre 2007;
c) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data del 31 dicembre
2002 avviene entro il 31 dicembre 2009;
d) i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa
tra lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono essere smaltiti
alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite
dall’articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 1999.
2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti, entro
le scadenze di cui al comma 1, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del
loro smaltimento.
3. I soggetti autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi
contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti avviano allo smaltimento finale
detti rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento.
4. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999,
n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente, il mancato smaltimento
finale nei tempi previsti dal comma 3 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
5. Le comunicazioni previste dall’articolo 3 del citato decreto legislativo
n. 209 del 1999 sono integrate con l’indicazione del programma temporale di
cui al comma 1, nonché con l’indicazione dell’intero percorso di smaltimento
degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.
ART. 19.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di recepimento
della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l’applicazione della valutazione ambientale strategica ai piani
e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente, nonché alle
loro modifiche;
b) garantire l’informazione, lo svolgimento di consultazioni e l’accesso
al pubblico, nonché la valutazione del risultato delle consultazioni
e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
c) assicurare la valutazione delle opzioni alternative;
d) garantire la partecipazione al processo decisionale delle istituzioni
preposte alla tutela ambientale e paesaggistica;
e) attuare forme di monitoraggio sugli effetti ambientali dei piani e dei
programmi, anche al fine della tempestiva individuazione degli effetti negativi
e della adozione delle misure correttive;
f) garantire adeguate consultazioni nei casi in cui un piano o un programma
possa avere effetti sull’ambiente di un altro Stato membro;
g) assicurare la complementarietà con gli altri strumenti di valutazione
d’impatto ambientale, ove previsti;
h) prevedere forme di coordinamento con piani e strumenti di pianificazione
urbanistica e di gestione territoriale esistenti;
i) garantire la definizione di scadenze temporali definite ed adeguate per
il procedimento.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 20.
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come
modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)
1. Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE sul controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose,
il Governo è delegato ad adottare, entro il 1º luglio 2005, con
le modalità di cui all’articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio, un decreto legislativo per recepire la direttiva
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che
modifica la citata direttiva 96/82/CE, nonché per introdurre, contestualmente,
le disposizioni correttive necessarie per superare i rilievi formulati dalla
Commissione europea nell’ambito della procedura d’infrazione 2003/2014 avviata
per recepimento non conforme della predetta direttiva 96/82/CE, apportando
a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
ART. 21.
(Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che
modifica la direttiva 92/42/CEE)
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui
all’articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia
e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo
per il recepimento della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda
di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva
92/42/CEE, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le misure di promozione e sviluppo della cogenerazione ad
alto rendimento, basate sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia
primaria, secondo obiettivi di accrescimento della sicurezza dell’approvvigionamento
energetico e dell’efficienza energetica, nonché di tutela dell’ambiente;
b) assicurare la coerenza delle misure di promozione e sviluppo della cogenerazione
di cui alla lettera a) con il quadro normativo e regolatorio nazionale sul
mercato interno dell’energia elettrica e con le misure per la riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra, garantendo altresì la stabilità del
quadro normativo per gli investimenti effettuati;
c) prevedere l’avvio di un regime di garanzia d’origine dell’elettricità prodotta
dalla cogenerazione ad alto rendimento e, in coordinamento con le amministrazioni
territoriali interessate, l’istituzione di un sistema nazionale per l’analisi
delle potenzialità della cogenerazione e per il monitoraggio sulle realizzazioni
e sull’efficacia delle misure adottate, anche ai fini di cui agli articoli
6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;
d) agevolare l’accesso alla rete dell’elettricità da cogenerazione
ad alto rendimento e semplificare gli adempimenti amministrativi e fiscali,
a parità di gettito complessivo, per la realizzazione di unità di
piccola cogenerazione e di microcogenerazione.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
ART. 22.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli
strumenti di misura)
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui
all’articolo 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti
di misura, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la prescrizione dell’utilizzo, per le funzioni di misura di
cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, di tutti i dispositivi e
sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici MI-001, MI-002,
MI-003, MI-004, M1-005, MI-006, MI-007, MI-008, MI-009 e MI-010;
b) prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati della
direttiva, la valutazione della conformità, come previsto dall’articolo
9 della direttiva stessa;
c) prevedere l’obbligo dell’utilizzo di strumenti di misura recanti la marcatura
di conformità, di cui all’articolo 7 della direttiva, nel caso la funzione
della misura investa motivi di interesse pubblico, sanità pubblica,
sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela dei consumatori,
imposizione di tasse e diritti, lealtà delle transazioni commerciali;
d) prevedere per il Ministero delle attività produttive la qualità di
autorità competente per gli adempimenti connessi alla designazione,
nel rispetto dei criteri previsti dall’articolo 12 della direttiva, nonché alla
relativa notifica, agli Stati membri e alla Commissione europea, degli organismi
nazionali abilitati ai compiti previsti dai moduli di valutazione della conformità,
di cui all’articolo 9 della direttiva;
e) prevedere che gli strumenti di misura, soggetti a controlli metrologici
legali, non conformi alle prescrizioni della direttiva, non possono essere
commercializzati né utilizzati per le funzioni di cui alla lettera c);
f) prevedere che, qualora venga accertata l’indebita apposizione della marcatura "CE",
nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 21 della direttiva,
vengano introdotte misure finalizzate a stabilire l’obbligo di:
1) conformarsi alle disposizioni comunitarie in materia di marcatura "CE";
2) limitare o vietare l’utilizzo o la commercializzazione dello strumento
di misura non conforme;
3) ritirare dal mercato, ove necessario, lo strumento non conforme;
g) prevedere sanzioni amministrative volte a dissuadere la commercializzazione
e la messa in servizio di strumenti di misura non conformi alle disposizioni
della direttiva;
h) prevedere l’armonizzazione della disciplina dei controlli metrologici
legali intesi a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere
le funzioni cui è destinato.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
ART. 23.
(Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni
per la fornitura di beni e servizi)
1. L’ultimo periodo dell’articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive modificazioni, è soppresso.
2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti
o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla
stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica
a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di
gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. I contratti che hanno ad oggetto lo svolgimento di funzioni e servizi
pubblici non ricadenti nell’ambito di applicazione dell’articolo 113 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
in scadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
possono essere prorogati per una sola volta per un periodo di tempo non superiore
alla metà della originaria durata contrattuale, a condizione che venga
concordata una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per cento. Resta
fermo che la durata dei contratti prorogati ai sensi del presente comma in
ogni caso non può superare la data del 31 dicembre 2008.
ART. 24.
(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in
materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante
attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi,
al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante
regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994 e al decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190, in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale)
1. L’articolo 8, comma 11-quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito
dal seguente:
"11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione
di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e
tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione
e la garanzia fidejussoria, previste rispettivamente dal comma 1 e dal comma
2 dell’articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate,
del 50 per cento".
2. All’articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo
periodo è sostituito dai seguenti: "Nei contratti misti di lavori,
forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono
lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano
rilievo superiore al 50 per cento. Quest’ultima disposizione non si applica
ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale
dedotto in contratto".
3. All’articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma
3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi
quando comprendono lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente
accessorio rispetto all’oggetto principale dedotto in contratto".
4. All’articolo 17, comma 6, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n.
109, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "ovvero
nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera
a)".
5. L’articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito
dal seguente:
"12. Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione
dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni
appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere
all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), nel
rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza".
6. All’articolo 30, comma 6-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli incarichi di verifica
di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti
scelti nel rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza".
7. L’articolo 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito
dal seguente:
"14. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione
e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della
direttiva comunitaria in materia, l’affidamento diretto della direzione dei
lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto
dal bando di gara della progettazione".
8. All’articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono abrogati i commi 8, 9, 10 e 11.
9. All’articolo 37-bis, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L’avviso deve contenere i
criteri, nell’ambito di quelli indicati dall’articolo 37-ter, in base ai quali
si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. L’avviso deve,
altresì, indicare espressamente che è previsto il diritto a favore
del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall’articolo 37-quater,
comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle
offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti
offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora
chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione del predetto decreto,
i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2005 non
contengano quest’ultima indicazione espressa".
10. L’amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore di
un appalto pubblico, all’atto di una aggiudicazione definitiva, ne invia comunicazione
ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo delle garanzie
provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione
alla gara.
11. All’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, le parole: ", prima dell’avvio dei lavori" sono sostituite dalle
seguenti: "; il formale provvedimento di autorizzazione a costruire non
può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione
di impatto ambientale".
12. All’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190, le parole: "che può disporre" sono sostituite dalle seguenti: "il
quale, ove ritenga, previa valutazione della Commissione stessa, che le varianti
abbiano significativo impatto sull’ambiente, dispone".
ART. 25.
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi
di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture
e di servizi)
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui
all’articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro
normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi
di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture
e di servizi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative
in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando
anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei princìpi del
Trattato istitutivo dell’Unione europea;
b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta
applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento
dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici;
c) conferimento all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori
oggetto della presente disciplina; l’Autorità, caratterizzata da indipendenza
funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio
ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell’impatto
della normazione per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare,
di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti
di cui alla presente lettera sono svolti nell’ambito delle competenze istituzionali
dell’Autorità, che vi provvede con le strutture umane e strumentali
disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il parere
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine
i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative
nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 1, commi 2, 3 e 4.
4. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al
settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e successive modificazioni.
ART. 26.
(Modificazioni all’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
1. All’articolo 3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, le parole: "in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a
lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo
e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20
per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore
a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "in
misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti
ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell’articolo
2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 13 marzo
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura
non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti
ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi
ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto".
ART. 27.
(Procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla
decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002)
1. In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla Corte di
giustizia delle Comunità europee, il recupero degli importi delle imposte
non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile,
per effetto degli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle società per azioni
a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali,
costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si effettua secondo
le disposizioni del presente articolo, in attuazione della decisione 2003/193/CE
della Commissione, del 5 giugno 2002.
2. Il recupero delle minori imposte corrisposte è eseguito, fatto
salvo quanto stabilito dalle presenti disposizioni, secondo i princìpi
e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione dei tributi. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali
individuano i beneficiari del regime di esenzione di cui al comma 1 e ne comunicano
gli estremi alle Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate territorialmente
competenti in funzione dei relativi domicili fiscali.
3. Entro il termine di cui al comma 2, i beneficiari di cui al medesimo comma,
indipendentemente dalla comunicazione ivi prevista, presentano alle Direzioni
regionali dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti una dichiarazione
dei redditi dei periodi d’imposta nei quali il regime di esenzione è stato
fruito, con l’autoliquidazione delle imposte dovute. Il modello è presentato
anche in caso di autoliquidazione negativa.
4. Il recupero non si applica nelle ipotesi in cui i singoli casi rientrano
nella categoria de minimis e in quelle nelle quali, per ragioni attinenti al
caso specifico, le esenzioni non rientrano nell’ambito di applicazione della
decisione della Commissione di cui al comma 1.
5. L’Agenzia delle entrate provvede, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e all’articolo 43 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di termini
per l’effettuazione degli accertamenti, entro e non oltre sei mesi successivi
al termine di cui al comma 2, alla notifica di avvisi di accertamento contenenti
la determinazione delle imposte corrispondenti all’aiuto vietato, e dei relativi
interessi secondo quanto disposto dall’articolo 3, terzo comma, della decisione
di cui al comma 1. La motivazione, oltre agli elementi previsti dalla legge,
si basa sulle operazioni compiute ai sensi del comma 2 e deve indicare le ragioni
per le quali la decisione è applicabile nei confronti del destinatario.
Non si fa luogo, in ogni caso, all’applicazione di sanzioni per violazioni
di natura tributaria comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti
disposizioni. Le imposte dovute sono riscosse secondo le ordinarie procedure,
anche mediante compensazione senza limitazioni quantitative. È fatta
in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, delle imposte
corrisposte ai sensi delle presenti disposizioni in ogni caso di annullamento,
perdita di efficacia o inapplicabilità della decisione della Commissione
di cui al comma 1.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalità applicative delle presenti disposizioni. Con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida
per una corretta valutazione dei casi di non applicazione delle norme di cui
al comma 4.
7. Le maggiori entrate derivanti dalle presenti disposizioni affluiscono
in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell’economia
e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali. Il conto speciale è impignorabile.
8. In attuazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, sono
definite ai commi successivi le modalità per il recupero delle somme
relative a prestiti a tassi agevolati concessi dalla Cassa depositi e prestiti
Spa, ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1º luglio 1986, n.
318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alle
società per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. Il recupero è effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
10. Le società per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno
ottenuto la concessione di mutui dalla Cassa depositi e prestiti Spa a decorrere
dal 1º gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle attualmente titolari,
a seguito di trasformazioni, di fusioni o di altre operazioni, dei finanziamenti
indicati, sono tenute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze
il numero identificativo dei mutui ottenuti. Il Ministero dell’economia e delle
finanze, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina i piani
di ammortamento di ciascun mutuo in base ai tassi di interesse indicati dalla
Commissione e quantifica i benefici goduti in relazione a ciascuno di essi,
risultanti dalla differenza tra il tasso applicato per ciascuna operazione
di prestito e il tasso di riferimento indicato dalla Commissione.
11. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle fattispecie
rientranti nella categoria de minimis e degli ulteriori casi che per ragioni
attinenti al caso specifico non rientrano nell’ambito di applicazione della
decisione della Commissione di cui al comma 1, a richiedere espressamente il
pagamento delle somme equivalenti ai benefici goduti nei riguardi delle società di
cui al comma 10, calcolate a far data dalla prima rata di ammortamento e fino
all’ultima rata scaduta prima della richiesta di pagamento, maggiorate degli
interessi calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo
dell’equivalente sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.
Contestualmente, il Ministero dell’economia e delle finanze invia alle società di
cui al comma 10 il nuovo piano di ammortamento per ciascun mutuo, che sarà vincolante,
per le stesse, a partire dalla prima rata immediatamente successiva alla richiesta
di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla
richiesta e versato su apposita contabilità speciale intestata al Ministero
dell’economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Il conto speciale è impignorabile.
Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono stabilite
le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni ed esenzioni dall’applicazione
delle presenti disposizioni.
12. In caso di mancato versamento nei termini stabiliti è dovuta,
oltre agli interessi di cui al comma 11, una sanzione pari allo 0,5 per cento
per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme dovute.
13. Le società interessate possono chiedere, prima della scadenza
del termine per il pagamento, al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del tesoro, Direzione VI, la rateizzazione in non più di
ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio
legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione si intende accordata.
14. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, in
caso di mancato o incompleto versamento, provvede, anche avvalendosi dell’Agenzia
delle entrate, alla riscossione coattiva degli importi dovuti ai sensi dell’articolo
17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
15. Alle società che omettono di effettuare la comunicazione di cui
al comma 10, in aggiunta agli interessi di cui al comma 11, è applicata
una sanzione pari al 30 per cento delle somme dovute.
16. È fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione,
delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in ogni caso di annullamento,
perdita di efficacia o inapplicabilità della decisione della Commissione
di cui al comma 1.
ART. 28.
(Modifica all’articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, in
materia di bilanci delle società sportive)
1. All’articolo 18-bis, comma 2, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: "ai
fini civilistici e fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli
fini civilistici".
ART. 29.
(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia
di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia
delle Comunità europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01)
1. All’articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo
2-bis dell’allegato XV le attrezzature di lavoro già messe a disposizione
dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali
di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di
carattere costruttivo.
8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per
dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro
adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all’articolo 1,
comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell’applicazione delle disposizioni del
comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo
1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento".
2. All’allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo
il paragrafo 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature
di lavoro.
2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente
ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall’arresto dell’attrezzatura
di lavoro.
2-bis.2 La rimessa in moto di un’attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente
dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni
di funzionamento di un’attrezzatura (velocità, pressione, eccetera)
devono poter essere effettuati soltanto mediante un’azione volontaria su un
organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la
modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell’attrezzatura non
presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto.
2-bis.3 L’ordine di arresto dell’attrezzatura di lavoro deve essere prioritario
rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l’arresto dell’attrezzatura
di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l’alimentazione degli azionatori
deve essere interrotta.
2-bis.4 Se gli elementi mobili di un’attrezzatura di lavoro presentano rischi
di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati
di protezioni o di sistemi protettivi che:
a) devono essere di costruzione robusta;
b) non devono provocare rischi supplementari;
c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci;
d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa;
e) non devono limitare più del necessario l’osservazione del ciclo
di lavoro".
3. Il datore di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma 8-quinquies
dell’articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. All’attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo di
rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti
delle risorse indicate all’articolo 2, comma 1, lettera d), della presente
legge.
ART. 30.
(Recepimento dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del
Consiglio, del 27 giugno 1985, in materia di valutazione di impatto ambientale)
1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale è facoltà del
proponente, prima dell’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale,
richiedere alla competente direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio un parere in merito alle informazioni che devono essere contenute
nello studio di impatto ambientale. A tale fine il proponente presenta una
relazione che, sulla base dell’identificazione degli impatti ambientali attesi,
definisce il piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale,
le metodologie che intende adottare per l’elaborazione delle informazioni in
esso contenute e il relativo livello di approfondimento. Il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio, anche nel caso in cui detto parere sia stato
reso, può chiedere al proponente, successivamente all’avvio della procedura
di valutazione di impatto ambientale, chiarimenti e integrazioni in merito
alla documentazione presentata.
. . . .
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante
un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.
2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE
relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne
gli importi espressi in euro.
2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell’allegato
III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE
relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli
Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.
2003/94/CE della Commissione, dell’8 ottobre 2003, che stabilisce i princìpi
e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali
per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.
2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003,
relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.
2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.
2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva
2001/15/CE al fine di differire l’applicazione del divieto di commercio di
taluni prodotti.
2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che
modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari.
2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa
alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso
di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria
e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001,
relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite
dell’originale.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che
istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione
dei lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente
l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni
mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva
particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che
modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro.
2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che
modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture
di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che
prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e
programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla
giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa
alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali
o professionali.
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa
alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che
modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative
ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle
banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa
a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la
direttiva 96/92/CE.
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa
a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva
98/30/CE.
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che
modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti
di pubblicità di taluni tipi di società.
2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla
qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli
stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che
abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della
società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003,
che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di
utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste
nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie
di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le
decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento
familiare.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che
istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente
taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003,
che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l’indicazione degli
ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE
relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro
comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità.
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003,
sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante
modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva
92/117/CEE del Consiglio.
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003,
che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei
cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all’assistenza
durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004,
sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile
nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004,
che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che
coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa
agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente
le offerte pubbliche di acquisto.
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del
danno ambientale.
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa
ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE
e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a
garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004,
recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità,
riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.