Procedure in economia per lavori, servizi, forniture

Regione Sicilia

Decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2005

(GURS 2 settembre 2005 n. 37)

“Disciplina per l’acquisizione in economia di beni e servizi e per l’esecuzione in economia di lavori da parte degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione”

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
Visto l’art. 3 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto l’art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20;
Visto l’art. 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6;
Visto l’art. 1, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20;
Visto l’art. 91 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
Vista la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384;
Ritenuto di dover individuare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, i beni ed i servizi, con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa, da eseguirsi in economia da parte degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni;
Ritenuta l’opportunità di individuare in uno stesso provvedimento anche i lavori da eseguirsi in economia, secondo il combinato disposto dell’art. 1 del D.P.R. n. 384/2001 e l’art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1
Oggetto del provvedimento

1. Il presente provvedimento disciplina l’ambito di applicazione, i limiti di spesa e le procedure da seguire per l’esecuzione in economia di forniture di beni e servizi da parte degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.

Art. 2
Modalità di esecuzione in economia

1. L’esecuzione in economia può avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta i servizi e i beni per i quali non occorre l’intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati dal responsabile del procedimento con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l’affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all’Amministrazione.
4. I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 100.000 euro, con esclusione dell’I.V.A.

Art. 3
Ambito di applicazione forniture di beni e servizi

1. E’ ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l’acquisizione dei seguenti beni e servizi nei limiti degli importi indicati al netto dell’I.V.A.:
1) la partecipazione e l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’Amministrazione, in Italia e all’estero, nonché le spese per ospitare i relatori, fino all’importo di 100.000 euro;
2) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni fino all’importo di 100.000 euro;
3) divulgazione di bandi di concorso o di gara o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, fino all’importo di 50.000 euro;
4) acquisto e legature di libri, stampe, opuscoli e simili, CD-rom e DVD, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, acquisto di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, films e microfilms, stampati speciali, riproduzioni fotografiche, pellicole e carta sensibile per fotografie e cinematografia fino all’importo di 50.000 euro;
5) lavori di traduzione, interpretariato ed, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l’Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura, fino all’importo di 50.000 euro;
6) lavori di stampa, tipografia, litografia, anche realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva o elettronica fino all’importo di 100.000 euro;
7) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, trasporto di opere d’arte fino all’importo di 50.000 euro;
8) acquisti di bandiere, medaglie, targhe, crest ed altro materiale da utilizzare ai fini della rappresentanza, fino all’importo di 50.000 euro;
9) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, fino all’importo di 50.000 euro;
10) spese per cancelleria, fino all’importo di 100.000 euro;
11) riparazione e manutenzione di macchine, mobili ed altre attrezzature d’ufficio, fino all’importo di 100.000 euro;
12) spese per l’acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, attrezzature hardware, programmi software e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici e impiantistica collegata, fino all’importo di 100.000 euro;
13) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie comprese le opere di installazione e collocazione, fino all’importo di 100.000 euro;
14) spese per uniformi, divise, tute ed indumenti protettivi fino all’importo di 50.000 euro;
15) spese per il funzionamento degli uffici fino all’importo di 100.000 euro;
16) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, spese per quote di partecipazione a corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, fino all’importo di 50.000 euro;
17) polizze di assicurazione, fino all’importo di 100.000 euro;
18) spese per pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei beni e dei locali, nonché spese per garantire la sicurezza, la guardiania ed il controllo di locali fino all’importo di 100.000 euro;
19) spese di esercizio, di manutenzione e adeguamento di impianti, anche provvisori, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, di acqua e telefoni fino all’importo di 100.000 euro;
20) spese connesse all’igiene, alla prevenzione ed alla sicurezza sul lavoro fino all’importo di 100.000 euro;
21) acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, fino all’importo di 100.000 euro;
22) acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo, fino all’importo di 100.000 euro;
23) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, fino all’importo di 100.000 euro;
24) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose, fino all’importo di 100.000 euro.

Art. 4
Divieto di frazionamento

1. E’ vietato l’artificioso frazionamento degli acquisti di beni e servizi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento.

Art. 5
Organi responsabili

1. Il ricorso alla procedura in economia è autorizzato dal dirigente degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, titolare del potere di spesa.
2. L’atto che autorizza il ricorso alla procedura in economia da parte del titolare del potere di spesa deve indicare:
a) l’esigenza da soddisfare;
b) i motivi per i quali è adottata la procedura in economia;
c) in quale tipologia di spese, prevista nel presente provvedimento, rientri l’acquisizione;
d) l’importo presunto della spesa;
e) il capitolo di imputazione della spesa;
f) dichiarazione di aver rispettato il divieto di frazionamento di cui al precedente art. 4.
3. L’esecuzione degli interventi in economia è affidata con nomina al responsabile del procedimento, il quale curerà tra l’altro la verifica delle rilevazioni dei prezzi di mercato.

Art. 6
Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi

1. L’affidamento dei servizi e l’acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d’invito.
2. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell’I.V.A..
3. Il suddetto limite è elevato a 40.000 euro, con esclusione dell’I.V.A., per l’acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
4. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:
a) l’oggetto della prestazione;
b) le eventuali garanzie;
c) le caratteristiche tecniche;
d) la qualità e la modalità di esecuzione;
e) i prezzi;
f) le modalità di pagamento;
g) le modalità di scelta del contraente;
h) l’informazione circa l’obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l’Amministrazione, di provvedere all’esecuzione dell’obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
i) quant’altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell’acquisizione.
5. Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto dell’acquisizione deve essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialità, è prescelto quello con il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
6. L’esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati da una commissione composta dal responsabile dell’ufficio o suo delegato, da un dirigente o funzionario dell’ufficio individuato per competenza in relazione alla natura dei beni o servizi da acquisire e da un funzionario che redigerà il verbale della ricognizione dei preventivi da cui risulterà l’individuazione dell’aggiudicatario. In caso di carenze d’organico negli uffici la commissione può essere composta dal responsabile dell’uffico e da un funzionario.
Il responsabile dell’ufficio provvede a sottoscrivere il contratto di fornitura oppure la lettera di ordinazione, qualora l’importo della spesa non superi l’ammontare di 20.000 euro.
7. I suddetti atti dovranno riportare gli stessi contenuti previsti nella lettera d’invito e comprendere almeno:
a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell’ordinazione;
b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l’indicazione dell’I.V.A.;
c) la qualità, le modalità ed i termini di esecuzione;
d) gli estremi contabili (capitolo);
e) la forma di pagamento;
f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione, nonché l’eventuale richiamo all’obbligo dell’assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamentari;
g) l’ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.
8. Nel caso di lettera di ordinazione, l’impresa deve esprimere per iscritto all’Amministrazione la propria accettazione.
9. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell’attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.
10. Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del dirigente responsabile dell’ufficio.

Art. 7
Verifica della prestazione

1. I beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall’acquisizione.
2. Per le spese di importo inferiore a 20.000 euro con esclusione dell’I.V.A., tali verifiche sono sostituite dal visto di regolare esecuzione apposto direttamente sulla fattura.
3. Il collaudo è eseguito da impiegati appositamente nominati dal dirigente responsabile dell’ufficio.
4. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

Art. 8
Garanzie

Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 10.329,14 euro.

Art. 9
Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all’impresa cui è stata affidata l’esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell’atto o lettera d’ordinazione. Inoltre l’Amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l’esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto o dell’impresa, salvo l’esercizio, da parte dell’Amministrazione, dell’azione per il risarcimento del danno derivante dall’inadempienza.
2. Nel caso d’inadempimento grave, l’Amministrazione può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 10
Individuazione dei lavori in economia

1. Sono eseguiti in economia i seguenti lavori:
a) lavori di manutenzione e adattamento ivi compresi i lavori necessari per il processo di unificazione delle sedi dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze adibiti ad uso degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione;
b) lavori ordinari di manutenzione e adattamento, nonché i lavori necessari per consentire l’unificazione delle sedi, dei locali con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in affitto ad uso degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;
c) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 19, 20 e 24bis del testo coordinato della legge 11 febbraio 1994, n. 109 con la legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
e) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l’esecuzione;
f) lavori necessari per la compilazione di progetti;
g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 11
Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

Il conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che non abbiano richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori, con l’attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni, e dell’osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del precedente articolo.

Art. 12
Collaudo dei lavori

1. Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 1, del testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

Art. 13

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la Presidenza per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 11 luglio 2005.

(Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 20 luglio 2005 al n. 2601)

Redazione

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