Telelavoro pubblico

La disciplina vigente in materia di Telelavoro pubblico è condensabile in quattro atti normativi fondamentali, tutti adottati tra il 1998 e il 2001:

1.- La legge 191 del 1998 (Bassanini ter)
2.- il regolamento delegato (dpr 70/99)
3.- L’accordo quadro nazionale del 23 marzo 2000
4.- Le regole tecniche adottate dall’Aipa il 31 maggio 2001

1.- La legge Bassanini ter

Con legge 16 giugno 1998 n. 191 (cd. “Bassanini ter”) sono state apportate “modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni”.

In particolare, l’articolo 4 così recita:

Telelavoro.

1. Allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza. A tal fine, possono installare, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici necessari e possono autorizzare i propri dipendenti a effettuare, a parità di salario, la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, previa determinazione delle modalità per la verifica dell’adempimento della prestazione originaria.

2. I dipendenti possono essere reintegrati, a richiesta, nella sede di lavoro originaria.

3. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità organizzative per l’attuazione del comma 1 del presente articolo ivi comprese quelle per la verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa, e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti e adottano le misure organizzative volte al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprie leggi.

5. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse tipologie del lavoro a distanza, adegua alle specifiche modalità della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti interessati. Forme sperimentali di telelavoro possono essere in ogni caso avviate dalle amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

2.- Il regolamento delegato

Il successivo d.P.R. 8 marzo 1999 n. 70 (“Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191”) così reca:

Art. 1. Finalita’

1. Allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza, cosi’ come previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo le modalita’ organizzative disciplinate nel presente decreto.

2. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto.

3. Restano salve le competenze legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dall’articolo 4, comma 4, della legge n. 191 del 1998.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s’intende:

a) per “lavoro a distanza” l’attivita’ di telelavoro svolta in conformita’ alle disposizioni del presente decreto;
b) per “telelavoro” la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l’amministrazione cui la prestazione stessa inerisce;
c) per “sede di lavoro” quella dell’ufficio al quale il dipendente e’ assegnato.

Art. 3. Progetti di telelavoro

1. Nell’ambito degli obiettivi fissati annualmente, l’organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici dirigenziali generali o equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il suo svolgimento.

2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attivita’ interessate, le tecnologie utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalita’ di effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modali ta’ di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative ove necessarie, nonche’ i costi e i benefici, diretti e indiretti.

3. Nell’ambito del progetto di cui al comma 2, le amministrazioni definiscono le modalita’ per razionalizzare e semplificare attivita’, procedimenti amministrativi e procedure informatiche, con l’obiettivo di migliorare l’organizzazione del lavoro, l’economicita’ e la qualita’ del servizio, considerando congiuntamente norme, organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.

4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento, anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacita’ di evoluzione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche e di processo.

5. Il progetto e’ approvato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio o servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d’intesa con il responsabile dei sistemi informativi, ove presente, quando siano interessate piu’ strutture, il progetto e’ approvato dal responsabile dell’ufficio dirigenziale generale od equiparato.

6. Il progetto puo’ prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria attivita’ in telelavoro.

7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi accordi di programma, concordano forme di collaborazione volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e risorse.

8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto possono essere programmate, organizzate e gestite anche con soggetti terzi nel rispetto dei criteri generali di uniformita’, garanzia e trasparenza.

9. Restano ferme le competenze affidate all’autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 4. Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria

1. L’amministrazione assegna il dipendente al telelavoro sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collettiva, che, fra l’altro, consentano di valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro.

2. La prestazione di telelavoro puo’ effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro di cui l’amministrazione abbia preventivamente verificato la conformita’ alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche.

3. Il dipendente addetto al telelavoro puo’ richiedere per iscritto al l’amministrazione di appartenenza di essere reintegrato nella sede di lavoro originaria non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal progetto di cui all’articolo 3.

Art. 5. Postazione di telelavoro

1. La postazione di telelavoro e’ il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di programmi informatici, che consente lo svolgimento di attivita’ di telelavoro.

2. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura ed a spese dell’amministrazione interessata, sulla quale gravano altresi’ la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente ed i relativi costi.

3. I collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese dell’amministrazione interessata, sulla quale gravano altresi’ tutte le spese di gestione e di manutenzione.

4. Sulla base di una specifica analisi dei rischi, l’amministrazione garantisce adeguati livelli di sicurezza delle comunicazioni tra la postazione di telelavoro ed il proprio sistema informativo.

5. La postazione di telelavoro puo’ essere utilizzata esclusivamente per le attivita’ inerenti al rapporto di lavoro.

6. Nell’ambito del progetto di cui all’articolo 3, le amministrazioni definiscono le modalita’ per assicurare adeguate comunicazioni con il contesto organizzativo nel quale il dipendente opera.

Art. 6. Regole tecniche

1. L’Autorita’ per l’informatica nella pubblica amministrazione fissa le eventuali regole tecniche per il telelavoro, anche con riferimento alla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, alle tecnologie per l’identificazione, alle esigenze di adeguamento all’evoluzione scientifica e tecnologica ed alla tutela della sicurezza dei dati.

Art. 7. Verifica dell’adempimento della prestazione

1. Il progetto di cui all’articolo 3 determina i criteri, orientati ai risultati, per l’individuazione di parametri qualitativi e quantitativi delle prestazioni da svolgere mediante ricorso al telelavoro.

2. La verifica dell’adempimento della prestazione e’ effettuata dal dirigente, alla stregua dei predetti parametri.

Art. 8. Trattamento economico e normativo

1. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalita’ della prestazione la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trattamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in particolare, una adeguata tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

2. La contrattazione collettiva definisce le modalita’ per l’accesso al domicilio del dipendente addetto al telelavoro dei soggetti aventi competenza in materia di salute, sicurezza e manutenzione.

Art. 9. Norma finale

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali in modo tale da favorire la progettazione, l’introduzione, l’organizzazione e la gestione di forme di telelavoro come regolate dal presente decreto.

3.- L’accordo quadro nazionale

Il 23 marzo 2000 è stato sottoscritto l’accordo quadro nazionale sul telelavoro nella PA.

Questo il testo:

Art. 1
Ambito di applicazione e durata

1. Il presente accordo quadro si applica al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Considerato il carattere sperimentale dell’istituto, all’inizio del secondo biennio di applicazione le parti valuteranno l’opportunità di procedere ad eventuali modifiche o integrazioni anche sulla scorta delle valutazioni dell’Osservatorio di cui all’ articolo 7.

Art. 2
Finalità e obiettivi del telelavoro

1. Le parti convengono preliminarmente sul fatto che le potenzialità positive del telelavoro, sul piano sociale ed economico,

necessitano di appropriate regole e strumenti idonei ad assicurare:

alla pubblica amministrazione la concreta possibilità di avvalersi funzionalmente di tale forma di flessibilità lavorativa;

al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione del lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle sue legittime aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori.

Art. 3
Relazioni sindacali

1. Le relazioni sindacali si svolgono secondo criteri di responsabilità, correttezza, trasparenza e tempestività; gli istituti di partecipazione sindacale debbono essere attivati e conclusi in tempi strettamente congrui rispetto all’avvio e all’attuazione dei progetti.

2. Le Amministrazioni consultano preventivamente le OO.SS. sui contenuti dei progetti di cui all’ art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 70.

3. A livello di Amministrazione, la concertazione ha per oggetto le modalità di realizzazione dei progetti e l’ambito delle professionalità impiegate mediante il telelavoro.
La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta.
Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di venti giorni dalla sua attivazione; dell’esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizione delle parti nelle materie oggetto della stessa.

4. A livello di Amministrazione, la contrattazione integrativa determina gli eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi necessari dalle particolari condizioni della prestazione.
Nell’ambito di ciascun comparto, la contrattazione potrà disciplinare gli aspetti strettamente legati alle specificità del comparto e, in particolare:
criteri generali per l’esatta individuazione del telelavoro rispetto ad altre forme di delocalizzazione;
criteri generali per l’articolazione del tempo di lavoro e per la determinazione delle fasce di reperibilità telematica;
forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso;
iniziative di formazione legate alla specificità del comparto.

Art. 4
Assegnazione ai progetti di telelavoro

1. Nell’ambito dei progetti di telelavoro di cui all’ art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 70, l’Amministrazione procederà con le modalità previste dall’ art. 4 dello stesso DPR n. 70 all’assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste dal progetto, con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza.

2. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l’Amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta:

situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro;

esigenze di cura di figli minori di 8 anni;

esigenze di cura nei confronti di familiari o conviventi, debitamente certificate;

maggiore tempo di percorrenza dall’abitazione del dipendente alla sede.

3. L’assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.

4. L’assegnazione a progetti di telelavoro non muta la natura del rapporto di lavoro in atto; tale assegnazione è revocabile a richiesta del lavoratore, quando sia trascorso il periodo di tempo indicato nel progetto e nel rispetto di ulteriori condizioni eventualmente previste nello stesso progetto (ad es.: che vi sia un sostituto), o d’ufficio da parte dell’amministrazione. In tale ultimo caso, la riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in tempi compatibili con le esigenze del lavoratore, e comunque entro 10 giorni dalla richiesta, elevati a 20 giorni nel caso di cui al comma 2, lettera b), oppure nel termine previsto dal progetto.

5. In conformità all’ articolo 3, comma 6, del citato DPR n. 70, il dirigente, sulla base di quanto previsto dal progetto, può esercitare le sue funzioni svolgendo parte della propria attività in telelavoro.

Art. 5
Postazione di lavoro e adempimenti dell’Amministrazione

1. Il telelavoro si realizza secondo le modalità previste dal progetto, quali lavoro a domicilio, lavoro mobile, decentrato in centri – satellite, servizi in rete o altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, comunque in luogo idoneo, dove sia tecnicamente possibile la prestazione “a distanza”, diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.

2. Le spese per l’installazione e la manutenzione della postazione di telelavoro, che può essere utilizzata esclusivamente per le attività attinenti al rapporto di lavoro, sono a carico dell’amministrazione; sono, del pari, a carico dell’amministrazione le spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza. Le attrezzature informatiche, comunicative e strumentali, necessarie per lo svolgimento del telelavoro, vengono concesse in comodato gratuito al lavoratore per la durata del progetto. La contrattazione di comparto prevederà forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso.

3. Fermo restando che nessun dispositivo di controllo può essere attivato all’insaputa dei lavoratori, l’amministrazione è tenuta ad informare il lavoratore circa le modalità attraverso le quali avviene la valutazione del lavoro prestato. I dati raccolti per la valutazione della prestazione del lavoratore nel rispetto di tali modalità possono essere utilizzati ai fini dell’esercizio dei poteri datoriali.

4. Ciascun progetto prevederà la possibilità che siano disposti, con frequenza media da definirsi eventualmente nella contrattazione di comparto, rientri periodici del lavoratore presso la sede di lavoro.

5. L’amministrazione deve garantire che la prestazione di telelavoro si svolga in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori. L’amministrazione è tenuta a fornire al lavoratore la formazione necessaria perché la prestazione di lavoro sia effettuata in condizioni di sicurezza per sé e per le persone che eventualmente vivono negli ambienti prossimi al suo spazio lavorativo.

6. Le amministrazioni, nell’ambito delle attività formative dedicate ai lavoratori, prevedono l’effettuazione di iniziative di formazione generale e specifica tendente a garantire un adeguato livello di professionalità e socializzazione per gli addetti al telelavoro. Specifiche iniziative formative saranno rivolte, altresì, ai dirigenti degli uffici e dei servizi nel cui ambito si svolgano attività di telelavoro.

7. Debbono essere assicurate forme di comunicazione tempestiva – ivi compreso l’utilizzo dell’e-mail – per rendere partecipe il lavoratore delle informazioni di carattere amministrativo più direttamente connesse con le sue legittime aspettative, come indicato nell’ articolo 2, lettera b)

Art. 6
Diritti ed obblighi del lavoratore

1. Avendo riguardo agli obiettivi ed alle modalità attuative del progetto, allo scopo anche di valorizzare l’autonomia nella gestione del tempo e dell’attività lavorativa, la prestazione del telelavoro è orientata a modelli innovativi di distribuzione dell’orario di lavoro, ferma restando la stessa quantità oraria globale prevista per il personale che presta la sua attività nella sede e secondo i criteri generali definiti ai sensi dell’ articolo 3, comma 5, lettera b).
Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al lavoratore saranno considerati utili ai fini del completamento dell’orario di lavoro. In caso di fermi prolungati per cause strutturali, è facoltà dell’amministrazione, sentite le OO.SS., richiedere il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro.

2. Il lavoratore, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la sua abitazione, è tenuto a consentire, con modalità concordate, l’accesso alle attrezzature di cui ha l’uso da parte degli addetti alla manutenzione, nonché del responsabile di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di telelavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Il lavoratore deve strettamente attenersi alle norme di sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite.

3. Al lavoratore, la cui postazione di lavoro è ubicata presso la sua abitazione, dovrà essere corrisposta una somma, che potrà per alcune spese essere anche forfettaria, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici e telefonici, nonché delle eventuali altre spese connesse all’effettuazione della prestazione.
L’importo di tale somma, corrisposta a titolo di rimborso, da erogarsi con cadenza predeterminata, è fissato dal progetto con le modalità previste dall’ articolo 3, comma 4, e sarà rideterminato con riferimento all’andamento dei prezzi e delle tariffe dei servizi indispensabili per l’effettuazione del telelavoro.

4. Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, è quello previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale, integrativa e decentrata, che si applica ai lavoratori del comparto.
Del pari, per la parte normativa (ad es.: fruizione di ferie, festività e permessi, aspettative, ecc.) si applica al lavoratore la disciplina contrattuale prevista per la generalità dei lavoratori del comparto.

5. È garantito l’esercizio dei diritti sindacali.
Il lavoratore deve poter essere informato e deve poter partecipare all’attività sindacale che si svolge in azienda, a cominciare dalla istituzione, nelle amministrazioni e negli enti che impiegano telelavoro, di una bacheca sindacale elettronica, nonché dall’utilizzo dell’e-mail con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.

Art. 7
Osservatorio sul telelavoro

1. In considerazione della sperimentalità del telelavoro, sarà istituito presso l’A.Ra.N., per il primo biennio di attuazione, un Osservatorio formato da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo e da tre componenti nominati dall’Aran. Tale Osservatorio, avvalendosi eventualmente dell’apporto di esperti, nonché dei Comitati pari opportunità, ove costituiti, dovrà, durante il biennio, raccogliere dati e informazioni circa l’andamento delle esperienze in corso, il loro impatto sul funzionamento dell’amministrazione e sull’organizzazione di vita dei lavoratori. Al termine del biennio l’Osservatorio redigerà un rapporto, che sarà reso pubblico, ed orienterà le parti per introdurre eventuali modificazioni e/o adattamenti nella contrattazione collettiva.

2. La contrattazione di comparto istituirà, altresì, Osservatori di comparto, anche quali sensori settoriali dell’Osservatorio intercompartimentale.

4.- Le regole tecniche per il Telelavoro

L’A.I.P.A., con deliberazione del 31 maggio 2001 n. 16/2001, ha approvato le “Regole tecniche per il telelavoro”.

Di seguito il testo della delibera:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:

a. amministrazioni pubbliche: le amministrazioni previste dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b. documento informatico delle pubbliche amministrazioni: la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati formati dalle amministrazioni pubbliche o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività istituzionale ed amministrativa;
c. identificazione degli addetti al telelavoro: le modalità e le tecniche previste per il processo di identificazione ed autenticazione certa degli addetti al telelavoro;
d. postazione di telelavoro: l’insieme degli apparati hardware, software e di rete che consentono lo svolgimento di attività di telelavoro;
e. sicurezza delle tecnologie: la sicurezza organizzativa, fisica e logica sia delle postazioni di lavoro sia delle risorse di supporto di tipo hardware, software e di rete;
f. sicurezza dei dati personali: la sicurezza ai sensi dell’art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, la presente deliberazione fissa le regole tecniche per il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, alle tecnologie per l’identificazione e alla tutela della sicurezza dei dati.

2. Le regole tecniche vengono adeguate alle esigenze dettate dall’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione.

Art. 3
Progetto di telelavoro

1. Il progetto di telelavoro, previsto dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, deve specificare:

a) i requisiti della postazione di telelavoro, con le relative tecnologie ed i servizi di supporto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
b) le modalità di connessione quali le rete dell’amministrazione, dial-up fisso o mobile, internet;
c) le tecniche di identificazione e di autenticazione degli addetti al telelavoro, l’utilizzo di chiavi di accesso o di codici di identificazione, in relazione a quanto previsto dal piano di sicurezza generale dell’amministrazione ed agli aspetti di sicurezza specifici del progetto, per l’accesso sia ai documenti informatici sia alle risorse di rete dell’amministrazione di cui al successivo art. 5;
d) le applicazioni informatiche dell’amministrazione o rese disponibili da application server provider per conto dell’amministrazione;
e) le modalità e la periodicità delle verifiche di sicurezza adottate;
f) gli eventuali processi di automazione indotti dal progetto di telelavoro sulle procedure in atto;
g) gli interventi di formazione del personale relativi agli aspetti tecnici;
h) le modalità di acquisizione, di utilizzo e di manutenzione delle tecnologie;
i) la tipologia e le modalità di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, nel rispetto delle regole tecniche di cui alla deliberazione AIPA n. 51/2000 del 23 novembre 2000;
l) le modalità di scambio dei documenti informatici con l’amministrazione di riferimento e, ove previsto, con le altre amministrazioni o gli altri soggetti, pubblici e privati;
m) l’eventuale uso della firma digitale, nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 8 febbraio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
n) i tipi e le modalità delle verifiche tecniche delle prestazioni di telelavoro;
o) gli aspetti relativi alla sicurezza delle tecnologie e dei dati personali;
p) le modalità di ripristino delle apparecchiature dedicate al telelavoro, in caso di guasti o anomalie, nel più breve tempo possibile e, comunque, entro le 24 ore dal blocco delle attività;
q) gli aspetti relativi all’accessibilità per le persone disabili delle tecnologie hardware e software di cui al successivo art. 6, con particolare riferimento alle interfacce utente dei programmi applicativi relativamente alle attività compatibili con la disabilità dell’operatore ed in funzione degli obiettivi che il progetto si prefigge;
r) l’istituzione di centri per l’assistenza tecnica agli addetti, anche disabili, al telelavoro.

2. Il progetto di telelavoro deve contenere un’analisi dei costi e benefici attesi.

Art. 4
Requisiti di sicurezza dei documenti informatici, delle tecnologie e dei dati personali

1. In relazione alle caratteristiche del progetto di telelavoro, le amministrazioni definiscono le misure di sicurezza per le tecnologie, i dati personali e i documenti informatici, ai sensi dell’art. 10 delle regole tecniche di cui alla deliberazione AIPA n. 51/2000 del 23 novembre 2000.

2. Le azioni da intraprendere in ordine alla sicurezza delle prestazioni di telelavoro devono essere tali da consentire almeno:

a. l’identificazione degli addetti al telelavoro e l’autorizzazione all’accesso delle risorse dell’amministrazione;
b. la tracciabilità delle operazioni di rilevanza significativa effettuate dagli addetti al telelavoro (aggiornamenti, cancellazioni, accessi a particolari risorse hardware e software).

3. Le azioni di cui al precedente comma 2 non devono consentire:

a. l’uso indiscriminato di internet per il download di file non consentiti (file e programmi con una particolare estensione);
b. l’accesso alla rete in orari differenti da quelli consentiti nell’ambito del piano di sicurezza;
c. la modifica della configurazione hardware e software delle risorse di telelavoro.

4. Le amministrazioni adottano adeguate misure di sicurezza, ai sensi dell’art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni. Le misure minime per la sicurezza dei dati personali sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 1999, n. 318.

Art. 5
Identificazione degli addetti al telelavoro e tipologie di telelavoro

1. Il processo di identificazione degli addetti al telelavoro deve essere conforme almeno alle specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o a quella C2 delle norme TSEC e, laddove necessario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, deve prevedere l’uso della firma digitale o della carta d’identità elettronica.

2. Nel caso in cui il collegamento delle postazioni di telelavoro alla rete dell’amministrazione avvenga utilizzando servizi non erogati dalla rete unitaria della pubblica amministrazione, devono essere previste opportune tecniche di crittografia che rendano sicuro il canale di trasmissione, ai fini dell’integrità e riservatezza delle informazioni.

Art. 6
Accessibilità della strumentazione al personale disabile

1. Le postazioni di telelavoro, i programmi, la documentazione degli strumenti e dei servizi, le procedure di identificazione e di connessione alla rete per le quali sia ritenuto possibile e sia previsto l’accesso alle persone con disabilità motoria e sensoriale devono essere compatibili con le soluzioni tecniche e con gli ausili disponibili per metterle in condizione di
operare.

Redazione

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