E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2005 una circolare del Ministro per le Politiche Comunitarie, relativa ai principi da applicare nell’indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture di apparecchiature informatiche.
Con questa Circolare, preso atto dei rilievi avanzati dalla Commissione europea, la Presidenza del Consiglio dei Ministri indica le regole comportamentali alle quali dovranno attenersi in materia le stazioni appaltanti , e ciò allo scopo di prevenire controversie giudiziarie davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie, e correlata responsabilità amministrativa per danno all’erario dei pubblici funzionari che vi hanno dato causa.
E’ vietata, in particolare, l’indicazione di marchi, brevetti o tipi o l’indicazione di un’origine o di una produzione determinata della fornitura informatica, e ciò alla luce dei principi e delle norme comunitarie attualmente in vigore in Italia.
In particolare, il documento si riferisce all’art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 358 del 1992, che – in ossequio all’art. 28 del trattato CE – dispone, in ordine alle specifiche tecniche, che “salvo che non sia giustificata dall’oggetto dell’appalto, è vietata l’introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza, o ottenuti con un particolare procedimento, e che hanno l’effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti”. Tale indicazione sarà ammessa – purchè accompagnata dalla menzione “o equivalente” – solo se le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell’oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati.
La Circolare, inoltre, precisa che dovranno conformarsi al suddetto principio tutti gli atti di gara per l’aggiudicazione di forniture informatiche, compresi quelli in cui vengono predisposti i c.d. benchmark prestazionali stabiliti dalle Circolari Cnipa n. 44 del 5 ottobre 2004 e n. 45 del 27 dicembre 2004.
Qui di seguito il testo integrale della circolare.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
CIRCOLARE 12 ottobre 2005
Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nell’indicazione delle specifiche tecniche degli appalti pubblici di forniture di apparecchiature informatiche.
(Gazz. Uff. n. 290 del 14 dicembre 2005)
Gli uffici della Commissione europea – Direzione generale per il mercato interno hanno segnalato al Governo dei casi nei quali alcune stazioni appaltanti italiane, nel redigere i bandi di gara per forniture di apparecchiature informatiche, hanno indicato specifiche tecniche in violazione della normativa comunitaria applicabile in materia.
In particolare e’ stato constatato che in un numero considerevole di gare d’appalto, le specifiche tecniche dei microprocessori richiesti come componenti delle apparecchiature informatiche da acquistare sono state definite facendo riferimento diretto ad un marchio o ad un prodotto ad esso riconducibile.
Preso atto delle argomentazioni giuridiche poste a fondamento dei rilievi avanzati dalla Commissione europea ed allo scopo di prevenire controversie giudiziarie davanti alla Corte di giustizia delle Comunita’ europee, si indicano qui di seguito le regole comportamentali alle quali dovranno attenersi le stazioni appaltanti nella materia di cui all’oggetto, alla luce dei principi e delle norme di diritto comunitario contenute nel trattato CE.
In particolare, l’art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 358 del 1992, dispone, in ordine alle specifiche tecniche, che «salvo che non sia giustificata dall’oggetto dell’appalto, e’ vietata l’introduzione nelle clausole contrattuali di specifiche tecniche che menzionano prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o ottenuti con un particolare procedimento e che hanno l’effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti. E’ vietata, in particolare, l’indicazione di marchi, brevetti o tipi o l’indicazione di un’origine o di una produzione determinata; tale indicazione, purche’ accompagnata dalla menzione “o equivalente”, e’, tuttavia, ammessa se le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell’oggetto del contratto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili da parte di tutti gli interessati».
La menzione di un marchio determinato, infatti, pur se accompagnata dalla citazione «equivalente», appare comunque suscettibile di favorire i fornitori che si propongono di utilizzare prodotti del marchio indicato, nella misura in cui pone a carico di coloro che utilizzano prodotti analoghi l’onere di dimostrare l’equivalenza.
Tale disposizione e’ stata introdotta nell’ordinamento italiano proprio per garantirne la piena coerenza ed il rispetto di quanto sancito dal trattato CE all’art. 28, in base al quale «Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonche’ qualsiasi misura di’ effetto equivalente». Per giurisprudenza costante della Corte di giustizia, tale disposizione mira ad eliminare qualsiasi ostacolo, diretto o indiretto,attuale o potenziale, alle correnti di scambi del commercio intracomunitario. (Commissione c. Repubblica italiana in causa C. 14/00; Commissione c. Paesi Bassi in causa C-359/93).
La libera circolazione delle merci all’interno del mercato unico europeo, con divieto di qualsiasi restrizione quantitativa all’importazione o misura di effetto equivalente nel commercio tra Stati membri, sancita dal trattato CE, rappresenta un principio di carattere generale che, per sua natura, trova indistinta applicazione in materia di appalti pubblici di fornitura sia di importo superiore alla soglia comunitaria sia di importo inferiore alla soglia medesima.
Nel richiamare la circolare del 29 aprile 2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche comunitarie e le circolari del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione n. 44 del 5 ottobre 2004 e n. 45 del 27 dicembre 2004 si ribadisce e si conferma che tutti gli atti di gara per l’aggiudicazione di appalti pubblici, nel regolamentare gli aspetti connessi alle «specifiche tecniche» del bene oggetto di fornitura, dovranno contenere previsioni coerenti con i suddetti principi.
Il rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario impone che tutte le amministrazioni interessate si conformino con effetto immediato alle ricordate prescrizioni in sede di redazione dei nuovi bandi di gara e dell’allegata documentazione per l’aggiudicazione di appalti pubblici di fornitura di apparecchiature informatiche.
Si ricorda che la Commissione europea e’ gia’ piu’ volte intervenuta nei confronti del Governo italiano sottoponendo a vaglio critico il comportamento di alcune stazioni appaltanti che nel corso di procedure di evidenza pubblica per l’aggiudicazione di appalti di forniture hanno pubblicato avvisi di gara in palese contrasto con il principio sancito dall’art. 28 del trattato CE.
Poiche’ la reiterazione da parte delle stazioni appaltanti dei descritti comportamenti, gia’ censurati come illegittimi per violazione delle regole comunitarie sopra enunciate, potrebbe comportare condanne dello Stato italiano, ai sensi dell’art. 228 del trattato CE, con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell’Unione europea, si rende necessario sottolineare che, fermo restando il potere-dovere dello Stato di porre rimedio alla violazione comunitaria, come dispone la legge 5 giugno 2003, n. 131 («Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»), tali ipotesi non
rimarrebbero prive di conseguenza per i pubblici funzionari che vi hanno dato causa, a carico dei quali si dovrebbero adottare i provvedimenti previsti in tema di responsabilita’ amministrativa per danno all’erario.
Tutte le stazioni appaltanti sono quindi tenute ad attenersi scrupolosamente agli indirizzi operativi di cui alla presente circolare.
La presente circolare sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana al fine di assicurarne una diffusa conoscenza nell’intero territorio nazionale.
Roma, 12 ottobre 2005
Il Ministro
per le politiche comunitarie
La Malfa
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2005
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 91