Il provvedimento, per il quale sono state previste risorse pari a 186 milioni, consente al lavoratore di ottenere un’unica pensione anche se ha svolto attività diverse, con iscrizione a più enti pensionistici. Con il nuovo decreto il lavoratore può “totalizzare” i diversi periodi di iscrizioni nelle varie gestioni pensionistiche a condizione che:
– abbia almeno 20 anni di contribuzione complessivi e 65 anni di età;
– abbia 40 anni di contribuzione complessiva a prescindere dagli anni di età; tutti i periodi da totalizzare abbiano una durata di almeno 6 anni.
La totalizzazione è permessa anche se con il cumulo dei vari anni di contribuzione non viene raggiunto il minimo contributivo in tutte le gestioni interessate alla totalizzazione. Il pagamento della pensione totalizzata sarà effettuato dall’INPS. Alla totalizzazione sono particolarmente interessati coloro che, tra i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, hanno periodi di contribuzione come lavoratori dipendenti, oppure per i soggetti (co.co.co. o lavoratori a progetto) che sono iscritti alla cosiddetta “gestione separata” INPS, i cui contributi non possono essere attualmente trasferiti.
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Schema di decreto legislativo recante:
“TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI”
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 1, commi 1, lettera d), e 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243;
VISTA la legge 8 agosto 1995, n. 335;
VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
VISTO l’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
VISTO il decreto ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57;
VISTE le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005;
ACQUISITO il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Totalizzazione ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:
a) il soggetto interessato abbia compiuto il 65° anno di età e possa far valere un’anzianità contributiva almeno pari a 20 anni ovvero, indipendentemente dall’età anagrafica, abbia accumulato un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;
b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione.
Art. 2
Totalizzazione ai fini della pensione di inabilità e ai superstiti
1. La facoltà di cui all’articolo 1, comma 1, può altresì essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorché quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
2. Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.
Art. 3
Esercizio del diritto
1. La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.
2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, perfezionata mediante accettazione da parte dell’interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto legislativo.
3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l’accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo e il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell’interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Il recesso di cui sopra non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di due anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 4
Modalità di liquidazione del trattamento
1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.
2. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui è calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione.
3. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri:
a) ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati dall’iscritto, entro il tetto reddituale, ove previsto, preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ivi compresi quelli versati a titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarietà;
b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. E’ comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione pari all’1,5%. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante dall’applicazione della variazione media quinquennale del PIL di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto, n. 335, si applica quest’ultimo. Per le annualità antecedenti la privatizzazione di ciascun ente il tasso di capitalizzazione è pari alla variazione media quinquennale del PIL;
c) l’importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale di cui alle lettere a) e b) per il coefficiente di trasformazione relativo all’età del soggetto al momento del pensionamento, ottenuto sulla base delle ipotesi demografiche sottostanti la tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente aggiornata;
d) la quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b), c), viene maggiorata in proporzione all’anzianità contributiva maturata presso l’ente categoriale, applicando la relazione matematica di cui all’allegato 1.
4. I parametri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, nonché la formula di calcolo di cui all’allegato 1, possono essere modificati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e armonizzati in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli Enti e approvate dai Ministeri vigilanti, dei sistemi previdenziali dei singoli enti che comportino l’introduzione per la generalità degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.
5. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall’ordinamento della gestione medesima.
6. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti
7. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.
8. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate.
Art. 5
Pagamento dei trattamenti
1. L’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.
3. I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa
Art. 6
Ricongiunzione per gli iscritti agli Enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
1. Per gli Enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l’istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell’onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo.
Art. 7
Norme finali
1. La facoltà di totalizzazione di cui al presente decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.
2. L’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 febbraio 2003, n. 57, sono abrogati.
3. La disciplina abrogata dal comma 2 rimane in vigore per le domande presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo, se più favorevole.
4. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in 186 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006 a valere dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e quanto a 26 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione dell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disposta dall’articolo 7, comma 2, del presente decreto legislativo. Si applica la clausola di salvaguardia di cui al predetto articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005.