Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Circolare 8 novembre 2005 numero 4/2005
“Chiarimenti sul riconoscimento del titolo di studio ai fini dell’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici mediante la procedura del corso concorso selettivo presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed indicazioni in materia di riconoscimento dei titoli di recente previsione in relazione all’accesso nelle pubbliche amministrazioni.”
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Premessa
A seguito di specifica richiesta di parere pervenuta dalla Scuola Superiore della pubblica amministrazione viene emanata la presente circolare allo scopo di chiarire le previsioni normative di cui all’art. 28, comma 3, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come successivamente modificato ed integrato, in ordine ai titoli idonei per partecipare ai corsi-concorsi selettivi di formazione dirigenziale presso la medesima Scuola superiore della pubblica amministrazione nonché di dettare alcune indicazioni in materia di riconoscimento dei titoli di recente previsione in relazione all’accesso nelle pubbliche amministrazioni.
E’ noto, al riguardo che l’articolo 28 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede, tra l’altro, per le procedure di ammissione al corso-concorso in questione, il possesso di titoli differenziati in ragione dei soggetti che intendono parteciparvi. In generale detta norma legittima ad accedere a tale procedura coloro i quali siano in possesso di laurea e di un titolo di specializzazione post – universitario. Ed invero, il comma 3 del citato articolo 28 del decreto legislativo n. 165/2001 individua i requisiti per poter essere ammessi a partecipare al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, riservando tale possibilità ai soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Al medesimo corso-concorso possono, peraltro, essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 del citato art. 28 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all’interno delle strutture stesse.
Ciò posto, la Scuola superiore della pubblica amministrazione con la richiesta di parere n. 6895/DG – 0/2 del 29 settembre 2005 ha sottoposto a questo Dipartimento, nell’imminenza dell’avvio della procedura di reclutamento di unità dirigenziali presso le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici autorizzata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2005 (G.U. serie ordinaria n. 160 del 12 luglio 2005), le seguenti questioni:
1. se nell’elenco dei requisiti previsto dall’articolo 28, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 possano rientrare anche i soggetti che, non essendo né dipendenti di pubbliche amministrazioni né di strutture private, sono tuttavia in possesso di diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico universitario previgente alla riforma degli ordinamenti didattici varata con il Decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 attuativo dell’articolo 17, comma 95, della legge n. 127/1997;
2. se possa considerarsi utile ai fini della partecipazione al predetto corso-concorso dei dipendenti pubblici e privati, in possesso di una specifica esperienza lavorativa quinquennale in posizioni previste dal medesimo art. 28, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 febbraio 2004, n. 118, il possesso della laurea di primo livello (L) come, peraltro, è previsto per la medesima fattispecie nel caso di accesso alla qualifica di dirigente tramite concorsi indetti dalle singole amministrazioni secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 165/2001.
Appare opportuno con la presente circolare chiarire, in sede interpretativa, le citate questioni che riguardano anche le altre amministrazioni in indirizzo nonché di aggiornare i contenuti della circolare di questo Dipartimento del 27 dicembre 2000 alla luce delle nuove previsioni introdotte con la legge n. 45 del 2002 e dei regolamenti attuativi, nonché fornire una serie di indicazioni circa i titoli per l’accesso alla P.A. oggi prodotti dal sistema universitario e la loro valenza.
Il quadro normativo di riferimento
In merito alla questione relativa al riconoscimento dei titoli di studio richiesti per l’accesso nelle pubbliche amministrazioni il quadro delineato dall’ordinamento è dato dal Decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 attuativo dell’articolo 17, comma 95, della legge n. 127/1997, dalla circolare di questo Dipartimento del 27 dicembre 2000 (U.P.P.A. n. 6350/4.7), dal decreto interministeriale del 5 maggio 2004, concernente l’equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici ed, infine, dall’art 28 comma 3 del decreto legislativo 165 del 2001, così come successivamente modificato ed integrato dalla l. n. 145 del 2002.
Ai fini di un chiarimento circa il significato da attribuire in sede di attuazione alle dichiarazioni di equipollenza fra i diplomi di laurea del vecchio ordinamento e le nuove lauree specialistiche è necessario procedere in via preliminare ad un riesame della disciplina di riferimento.
Come è noto con Decreto 509 del 1999 si è provveduto alla riforma dell’ordinamento degli studi universitari, con la quale è stata prevista una diversa articolazione dei corsi di studio in corsi triennali di laurea (L) e corsi biennali di laurea specialistica (LS).
A tale schema si sono conformati – in una prima fase – i successivi interventi sia di natura interpretativa/applicativa, sia di ordine normativo. Riguardo l’aspetto che più interessa in questa sede, va ricordata la citata circolare emanata da questo Dipartimento nel dicembre 2000, concernente la valenza ai fini dell’accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dal regolamento approvato con il decreto ministeriale 509/1999: in essa, come è noto, si indica il diploma di laurea specialistica (LS) come requisito necessario per l’accesso dall’esterno alle qualifiche dirigenziali, mentre “per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l’accesso alle posizioni C1, C2, C3 del Comparto ministeri, nonché per l’accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall’articolo 3 del citato regolamento ministeriale”.
Successivamente – sempre in coerenza con il quadro definito dal citato decreto del 1999 – la legge n. 145 del 2002, nel riformulare l’art. 28 del d.lgs. n. 165/2001 sull’accesso alla qualifica di dirigente, ha prescritto, al comma 2, che al concorso per esami relativo a detta qualifica possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, “muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio (ridotti a tre, con una modifica introdotta dall’art. 14 della legge n. 229/2003, per quanti siano in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M.), svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea”. Nel comma 3, del medesimo art.28 invece, si ammettono al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale presso la SSPA – oltre a dipendenti pubblici o privati con caratteristiche corrispondenti a quelle stabilite nel comma 2 – “soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private”, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con D.P.C.M.
Da tali disposizioni sembra di poter ricavare i seguenti elementi:
– la laurea (L) è equivalente al diploma di laurea (DL);
– la laurea specialistica (LS) è equiparata, ai fini dell’ammissione alle selezioni de quibus, ai “titoli post-universitari”, e quindi dovrebbe essere considerata come un titolo superiore alla L, ma anche al DL (posto che questi titoli, in quanto tali, e senza il supporto di consistenti esperienze lavorative, non consentono di valersi del meccanismo di accesso ex comma 3).
Lo schema appena delineato, con specifico riferimento alla circolare del 2000 sia alla legge sulla dirigenza del 2002, risultava perfettamente coerente con la linea seguita dal legislatore del 1999 che ha riformato la disciplina relativa ai titoli universitari.
L’obiettivo di tale riforma era quello di prevedere l’articolazione dei titoli universitari in titoli conseguibili in un triennio, destinati alla generalità dei soggetti che prima della riforma si iscrivevano ai vecchi corsi di laurea quadriennali (DL) ed in titoli conseguibili dopo un ulteriore biennio di studio destinati ad un più limitato numero di soggetti, ai fini del conseguimento di “una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici”.
Le cose risultano cambiate con il decreto interministeriale del 5 maggio 2004, che, intervenendo in merito a tale questione, ha provveduto, ai fini della partecipazione dei suindicati soggetti ai concorsi pubblici, all’equiparazione dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento alle nuove lauree specialistiche (LS).
Ciò premesso, si ritiene che il decreto legislativo 165 del 2001, così come successivamente modificato ed integrato dalla l. n. 145 del 2002, debba essere interpretato in sede di attuazione alla luce delle suindicate modifiche succedutesi nel tempo e della scelta del legislatore di tenere conto nel dettato della coesistenza di titolari in possesso dei vecchi e dei nuovi titoli.
In questa sede sembra, pertanto, opportuno procedere cercando di chiarire il significato legale da attribuire ai “diplomi di laurea” richiesti quali titoli per poter accedere alle procedure di ammissione del suindicato corso – concorso.
L’interpretazione sistematica più coerente deve considerare sia la posizione di tutti coloro che prima della riforma dell’ordinamento universitario erano in possesso dell’unico titolo di laurea ottenibile, e cioè il diploma di laurea ottenuto al termine di un corso di studi quadriennale, sia quella di coloro che attualmente sono in possesso della laurea ordinaria, conseguita con il superamento del corso di studi triennale.
Conclusioni
In merito, quindi, alla richiesta interpretativa dell’art 28, comma 3, del decreto legislativo 165 del 2001, riguardante l’equiparazione dei diplomi di laurea (DL) del vecchio ordinamento alle nuove lauree specialistiche (LS/LM) e, in particolare, la possibilità per i dipendenti pubblici e privati, in possesso di una specifica esperienza lavorativa quinquennale, di partecipare al predetto corso – concorso secondo le previsioni della citata norma, si ritiene che, in forza delle esposte argomentazioni, l’equipollenza fra diplomi di laurea (DL) e lauree specialistiche/magistrali (LS/LM) vale al fine di consentire ai laureati del vecchio ordinamento di partecipare alle selezioni per le quali è espressamente richiesto detto ultimo titolo (LS/LM), laddove alle procedure relative a qualifiche e profili professionali per i quali è richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea di primo livello (L).
Con l’occasione, si invitano, infine, le amministrazioni a tenere conto delle nuove classi di laurea e delle equiparazioni previste dal decreto interministeriale del 5 maggio 2004 del Ministero dell’istruzione, università e della ricerca e della Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento della funzione pubblica, sia al fine di prevenire possibili contenziosi sia per realizzare al meglio quell’integrazione tra mondo del lavoro con le pubbliche amministrazioni, il sistema universitario e la sua offerta formativa. Quest’ultimo aspetto rileva, come è noto, al fine di favorire l’aggiornamento dei profili professionali e l’introduzione di nuove competenze e professionalità.
Roma, 8 novembre 2005
Il Ministro Baccini