Ciò in quanto le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE devono consentire alle amministrazioni appaltanti che le applicano di adempiere anche agli obblighi fissati dai suddetti accordi.
Si tenga presente, infine, che tali nuove soglie sono già vigenti in Italia.
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REGOLAMENTO (CE) N. 2083/2005 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2005
che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo
alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in particolare l’articolo 69, lettera b),
vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare l’articolo 78, sentito il parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici, considerando quanto segue:
(1) Con decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie prime di sua competenza, degli accordi e dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994), il Consiglio ha approvato l’accordo sugli appalti pubblici ripreso all’allegato 4 di detta decisione (di seguito «l’accordo»). Secondo tale accordo, esso si applica agli appalti che raggiungono o superano gli importi (di seguito «soglie») fissati nell’accordo ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio perseguono, fra l’altro, l’obiettivo di permettere agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che le applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell’accordo. A questo scopo, le soglie da esse previste e alle quali si applica l’accordo devono essere verificate e, se del caso, rivedute verso l’alto o verso il basso dalla Commissione, in modo che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore, delle soglie di cui all’accordo. Gli importi delle soglie sopraindicate delle direttive non equivalgono ai controvalori delle soglie dell’accordo ricalcolate per il periodo 1o gennaio 2006-31 dicembre 2007. Pertanto è necessario rivederli.
(4) Tali modificazioni fanno salve le norme nazionali d’attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che ne prevedono l’applicazione a partire da soglie inferiori alle soglie indicate in dette direttive.
(5) Le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE vanno modificate di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La direttiva 2004/17/CE è così modificata:
1) L’articolo 16 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «473 000 EUR» è sostituito da «422 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da «5 278 000 EUR».
2) L’articolo 61 è così modificato:
a) al paragrafo 1, l’importo «473 000 EUR» è sostituito da «422 000 EUR»;
b) al paragrafo 2, l’importo «473 000 EUR» è sostituito da «422 000 EUR».
Articolo 2
La direttiva 2004/18/CE è così modificata:
1) L’articolo 7 è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «154 000 EUR» è sostituito da «137 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «236 000 EUR» è sostituito da «211 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da «5 278 000 EUR».
2) Il testo dell’articolo 8, primo paragrafo è modificato come segue:
a) alla lettera a), l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da «5 278 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «154 000 EUR» è sostituito da «211 000 EUR».
3) All’articolo 56, l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da «5 278 000 EUR».
4) All’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 923 000 EUR» è sostituito da «5 278 000 EUR».
5) L’articolo 67, paragrafo 1, è così modificato:
a) alla lettera a), l’importo «154 000 EUR» è sostituito da «137 000 EUR»;
b) alla lettera b), l’importo «236 000 EUR» è sostituito da «211 000 EUR»;
c) alla lettera c), l’importo «236 000 EUR» è sostituito da «211 000 EUR».
Articolo 3
Il regolamento (CEE) n. 1874/2004 della Commissione è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2006.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2006.
Per la Commissione
Charlie McCREEVY
Membro della Commissione