Dal Comunicato stampa dell’Antitrust:
“Antitrust avvia indagine su costi conti correnti bancari, bancomat e pagobancomat.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 18 gennaio 2006, ha deliberato l’avvio di un’indagine conoscitiva per accertare tipologie e entità dei prezzi applicati alla clientela per i servizi bancari. L’indagine, avviata alla luce delle nuove competenze in materia bancaria per le quali è stata istituita una nuova direzione, si propone di verificare l’effettiva esistenza di livelli dei prezzi che segnalino la presenza di un scarso confronto competitivo tra le banche.
Rientreranno nell’indagine i conti correnti, i servizi di incasso (come le ricevute bancarie e gli ordini permanenti di pagamento), e i servizi di pagamento (bonifici, bancomat e pagobancomat).
Diverse denunce e alcuni studi di settore di istituzioni straniere, associazioni di consumatori e società di consulenza segnalano l’esistenza di prezzi elevati nell’offerta di servizi bancari in Italia che potrebbe indicare la presenza di deboli spinte concorrenziali nel mercato, a danno dei consumatori.
Roma, 18 gennaio 2006″
– – – –
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Provvedimento n. 15088 del 18 gennaio 2006
INDAGINE CONOSCITIVA RIGUARDANTE I PREZZI ALLA CLIENTELA DEI SERVIZI BANCARI
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 18 gennaio 2006;
SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà;
VISTO l’articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale l’Autorità può procedere a indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l’evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi od altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata;
VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217 e, in particolare, l’articolo 17, relativo alle indagini conoscitive dinatura generale;
CONSIDERATI i seguenti elementi:
1. Il conto corrente ed i servizi ad esso collegati, quali i servizi di incasso e pagamento, costituiscono i principali prodotti attorno ai quali si instaurano i rapporti banca-cliente e che spesso guidano la scelta della banca, da parte della clientela retail, presso cui acquistare l’insieme dei prodotti finanziari che soddisfano i bisogni del cliente.
2. Denunce pervenute e alcuni studi di settore effettuati da istituzioni straniere, associazioni di consumatori e società di consulenza segnalano l’esistenza di prezzi elevati nell’offerta di servizi bancari in Italia. Si
tratta, in particolare, delle commissioni richieste dalle banche per il mantenimento dei conti correnti e l’utilizzo dei servizi ad esso collegati, nonché delle commissioni richieste per la chiusura dei conti o il trasferimento di tali servizi presso un’altra banca.
3. In generale, l’esistenza di prezzi elevati nell’offerta di un prodotto o di un servizio segnala la presenza di deboli spinte concorrenziali nel mercato, a danno dei consumatori.
Nel caso dei servizi bancari, se è pur vero che il carattere fiduciario che caratterizza il rapporto banca cliente può indebolire la spinta che i consumatori possono dare all’agire dei meccanismi concorrenziali e aumenta il potere di mercato delle imprese, determinando prezzi più elevati, vi è la possibilità che un tale esito di mercato derivi da comportamenti posti in essere strategicamente dalle banche, per aumentare i propri profitti.
Ad esempio, comportamenti che rendono costosa la chiusura dei rapporti con una banca, oppure che ostacolano la capacità del cliente di comprendere le caratteristiche ed i prezzi dei servizi offerti sul mercato, sono idonei ad aumentare il potere di mercato degli operatori e, quindi, i prezzi.
4. In considerazione di tali circostanze, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ritiene opportuno procedere ad un’indagine conoscitiva volta ad accertare le tipologie e l’entità dei prezzi applicati alla clientela per i servizi bancari, quali il conto corrente ed i servizi di incasso e pagamento. L’indagine si propone di verificare l’effettiva esistenza di livelli dei prezzi che segnalino la presenza di un debole confronto competitivo tra le banche e le ragioni sottostanti.
Tutto ciò premesso e considerato;
DELIBERA
di procedere, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge n. 287/90, a un’indagine conoscitiva riguardante i prezzi alla clientela dei servizi bancari.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà