Modificato l’accordo quadro del 23 settembre 2004

CCNQ 3 ottobre 2005

ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA MODIFICA DELL’ACCORDO QUADRO DEL 23 SETTEMBRE 2004 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA PER IL QUADRIENNIO 2002 – 2005

ART. 1

1. Con il presente accordo le parti prendono atto dell’art. 1, comma 125, della legge n. 311 del 2004 e di conseguenza concordano di sopprimere le parole relative ai ricercatori e tecnologi delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione nel comma 1 dell’art. 3 dell’Accordo collettivo quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2002-2005.

2. Per gli effetti del comma precedente, il comma 1 dell’art. 3 dell’Accordo collettivo quadro del 23 settembre 2004 è sostituito dal seguente:

“1. Ai sensi dell’art.7, comma 4, della legge 145 del 2002, i professionisti del comparto Enti pubblici non economici sono collocati in apposita separata sezione nell’area dirigenziale VI.”

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DICHIARAZIONE A VERBALE

CONFEDIR La CONFEDIR non sottoscrive il presente accordo quadro in quanto non ne condivide l’impostazione ed il contenuto. Pur in presenza di interventi legislativi di carattere alterno che hanno dato luogo a gravi momenti di incertezza tra l’ARAN e le Confederazioni, la CONFEDIR conferma di ritenere che la naturale collocazione contrattuale di Ricercatori e Tecnologici degli Enti pubblici di ricerca sia la corrispondente area dirigenziale del comparto degli Enti di ricerca. In particolare, la CONFEDIR ritiene che il necessario rispetto della legge 311/2004 – legge finanziaria 2005 approvata tramite “voto di fiducia” – possa essere realizzato con diversi meccanismi, anche in relazione alla decorrenza della legge (1 gennaio 2005) rispetto al quadriennio contrattuale considerato (2002-2005). Non può ignorarsi, infatti, che il comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. 165/2001 sottrae ai dirigenti amministrativi la gestione della ricerca, riconoscendo quindi la necessità di individuare nei Ricercatori e Tecnologi i dirigenti responsabili delle scelte gestionali degli Enti di ricerca. Per tale ragione, la CONFEDIR non condivide il declassamento della categoria avvenuto tramite il comma 4 dell’art. 6 del Contratto Quadro sui permessi e distacchi del 7 agosto 1998 di cui continua a chiedere l’abrogazione. Si è preso atto, al contrario, che l’ARAN e le Confederazioni firmatarie del presente accordo quadro non hanno preso in considerazione ipotesi diverse dalla semplice restituzione alla contrattazione non dirigenziale della dirigenza scientifica degli Enti pubblici. Per tali ragioni la CONFEDIR non ritiene di poter sottoscrivere l’accordo quadro proposto.

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L’Accordo collettivo quadro del 23 settembre 2004

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Redazione

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