Il Parere del Garante Privacy

Lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al CAD è passato anche al vaglio dell’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali.

Il 21 dicembre 2005, infatti, il Garante Privacy ha espresso parere favorevole, proponendo tuttavia alcune integrazioni al fine di “armonizzare pienamente” il D.Lgs. con la normativa in materia di dati personali, integrazioni riguardanti la conoscibilità dei dati relativi ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni; l’accessibilità dei dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria; la conservazione permanente dei documenti informatici; l’opportunità di consultare il Garante per le convenzioni sulla fruibilità informatica dei dati fra le pubbliche amministrazioni ex art. 58, comma 2.

Quanto, poi, al diritto all’uso delle tecnologie di cui all’art. 3, l’Authority auspica la valorizzazione dei diritti fondamentali della persona rispetto al trattamento dei dati effettuati con tecnologie informatiche, e tal fine propone l’introduzione di un nuovo articolo, l’art. 3-bis, rubricato “Diritti fondamentali della persona”, secondo cui “i cittadini e le imprese hanno diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l’uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato”.

Il decreto correttivo, approvato in via preliminare dal Consiglio del Ministri il 2 dicembre 2005, è stato già sottoposto anche alla Conferenza Unificata ed al Consiglio di Stato. Il 6 febbraio, pertanto, è stato trasmesso dal Ministro Stanca alla Presidenza del Senato, che lo ha annunciato nella seduta n. 954 del 7 Febbraio, assegnandolo alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede consultiva.

Nei link correlati, il documento ufficialmente licenziato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

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IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministro per l’innovazione e le tecnologie;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sanai dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott Mauro Paissan;

PREMESSO:

II Ministro per l’ìnnovazione e per le tecnologie ha chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema dì decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio (“Codice delì’amministrazione digitale”).

OSSERVA:

Le modifiche e le integrazioni che lo schema di decreto esaminato intende apportare al d.lg, n. 82/2005 non presentano aspetti critici sotto il profilo della protezione dei dati personali e l’Autorità non ha, al riguardo, osservazioni da formulare. Di conseguenza, sì considerano superate quelle espresse in proposito dal Garante con nota n. 21089/44256 del 1° dicembre scorso su un precedente schema a suo tempo inviato all’Autorità.

L’Autorità ritiene tuttavia utile proporre altre integrazioni al medesimo decreto, al fine di armonizzarlo pienamente con i principi in materia di protezione dei dati personali.

Le integrazioni proposte sono le seguenti:

1) si ritiene necessario introdurre, dopo l’articolo 3 del decreto legislativo n. 82/2005, una disposizione che valorizzi il rispetto dei diritti fondamentali della persona rispetto al trattamento dei dati effettuati con tecnologie informatiche. La disposizione potrebbe essere del seguente tenore: “Art. 3-bis. Dìritti fondamentali dellaa persona. 1. I cittadini e le imprese hanno diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l’uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato.”;

2) l’articolo 54 del D.Lg. n. 82/2005 prevede che i siti web delle pubbliche amministrazioini contengano necessariamente alcuni “dati pubblici”. Con riferimento a segnalazioni pervenute al Garante su singoli casi applicativi, appare utile chiarire se nell’organigramma e nell’articolazione degli uffici -da pubblicare sui siti- siano comprese anche le generalità dei dirigenti (art, 54, comma 1, lett. a), D.lg. n. 82/2005);

3) l’articolo 56 del D.lg. n. 82/3005 disciplina il tema dell’accessibilità dei dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e cantabile, nonché delle sentenze e delle altre decisioni adottate dagli stessi giudici. Il medesimo tema è oggetto della non contrastante, ma più ampia disposizione del Codice in materia di protezione dei dati personali, che si riferisce, in maniera più organica, all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado (art. 51 d.lg. n. 196/2003). Andrebbe, quindi, colta l’occasione per coordinare meglio le due discipline, attualmente in parte sovrapposte;

4) l’artìcolo 43 del d.lg. n. 82/2005 -che disciplina la riproduzione e conservazione dei documenti informatici- stabilisce che i documenti dei quali sia prescritta, per legge o regolamento, la conservazione debbano essere “conservati in modo permanente” con modalità digitali (art 43, comma 3, d.lg. n. 82/2005). Si ritiene necessario modificare tale disposizione prevedendo che ì documenti siano “conservati nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali”. Ciò, al fine di conformare pienamente la norma al principio di conservazione dai dati per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti (art. 11, comma 1, lett. e), d.ìg. 196/2003), ferma restando l’applicabilità della disciplina in materia di archivi storici;

5) si ravvisa, inoltre, l’esigenza di prevedere espressamente adeguate forme dì consultazione del Garante in relazione all’adozione degli schemi di convenzioni per la fruibilità informatica dei dati fra le pubbliche amministrazioni,(art. 58, comma 2, d.lg. 82/2005) e alla sperimentazione dell’utilizzo di carte elettroniche (art. 66, comma 7, d. lg. 82/2005);

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo dì modifica del codice dell’amministrazione digitale, con le proposte di integrazione in materia di diritti fondamentali della persona rispetto all’uso delle tecnologie telematiche, di conoscibilità dei dati relativi ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, di accessibilità dei dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria, di conservazione dei documenti informatici e di consultazione del Garante, dì cui ai punti da 1) a 5) deìla premessa.


Roma, 21 dicembre 2005

Redazione

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