Il Parere della Conferenza Unificata

Lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al CAD, approvato in via preliminare dal Consiglio del Ministri il 2 dicembre 2005, è passato al vaglio della Conferenza unificata.

Il 26 gennaio, infatti, la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole, condizionato ad alcuni emendamenti da essa proposti, che il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie ha ritenuto di poter accogliere.

In sintesi, l’organo di Governo riafferma l’autonomia organizzativa e normativa di Regioni ed Enti Locali con riferimento specifico all’esercizio del diritto all’uso delle tecnologie, ed al contenuto obbligatorio dei siti delle pubbliche amministrazioni (artt. 3 e 54 del D.Lgs. 82/2005). Inoltre auspica l’istituzione, presso la Conferenza Unificata, di una Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.

Prima della definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, tuttavia, dovranno ancora esprimersi il Garante per la protezione dei dati personali e la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nonchè le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Nei link correlati, il documento ufficialmente licenziato dalla Conferenza Unificata.

Qui di seguito il testo degli emendamenti proposti.


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L’articolo 3 del decreto legislativo integrativo e correttivo è sostituito dal seguente:

Art. 3

(Modifica all’articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 dopo le parole pubbliche amministrazioni è soppressa la parola “centrali”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 è introdotto il seguente: “1 bis. Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.”.

3. Dopo il comma 1bis dell’articolo 3, è inserito il seguente:

“2. Le controversie concernenti l’esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.”.



Dopo l’articolo 4 del decreto legislativo integrativo e correttivo del codice è aggiunto il seguente:

Art. 4bis

(modifica all’articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82)

Dopo il comma 3 dell’articolo 14 è inserito il seguente:

“4.Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.”.



L’art. 17 del decreto legislativo integrativo e correttivo è sostituito dal seguente:

Art. 17

1. Al comma 1 dell’art. 54 dopo le parole “I siti delle pubbliche amministrazioni” è soppressa la parola: “centrali”.

2. Al comma 2 dell’art. 54 dopo le parole ”Le amministrazioni” sono inserite le seguenti:”centrali”.

3. Dopo il comma 2 dell’art. 54 è inserito il seguente: “ 2.bis Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa.”.

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 54 è aggiunto il seguente: “5. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità costitutiva nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento.”.



All’articolo 18 del decreto legislativo integrativo e correttivo dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2. Dopo il comma 7 dell’art. 59 è inserito il seguente:

“8 bis. Nell’ambito dei dati territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita dall’Agenzia del Territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite dall’art. 50, il direttore dell’Agenzia del Territorio di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006 in coerenza con le disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole tecnico economiche per l’utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.”.



All’articolo 22 del decreto legislativo integrativo e correttivo, nella parte relativa alla formulazione dell’art. 72 del codice, al comma 1, lettera e) dopo le parole “per garantire l’integrazione” inserire le parole “dei metadati”.

Redazione

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