Legge 16 gennaio 2006 n.18



Legge 16 gennaio 2006, n. 18

“Riordino del Consiglio universitario nazionale”

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2006)

[in calce è riportata la Relazione al disegno di legge originario presentato in Senato]

Art. 1.

(Composizione)

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed è composto da:

a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore;

b) otto studenti di differenti facoltà eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo;

c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;

d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);

e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facoltà;

f) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle università.

2. La mancata elezione o designazione di uno o più membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) e f), non comporta l’invalidità della costituzione dell’organo.

3. Il presidente del CUN è eletto nell’ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega.

    

4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi.

    

5. Il CUN disciplina con norme interne le modalità del proprio funzionamento. Fino all’adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente.

    

6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 4, durano in carica quattro anni. I componenti elettivi, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non sono eleggibili consecutivamente per più di due volte.

    

7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell’ultimo anno del mandato.

    

8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica.

    

9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l’elettorato attivo e passivo è attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1, lettere a) e c), nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente.

    

10. Le elezioni delle componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono indette con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca almeno quattro mesi prima della scadenza di ciascun mandato e si svolgono secondo modalità definite con l’ordinanza medesima. Per l’elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo, si può utilizzare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una procedura telematica validata, sentiti il CUN e la CRUI, che assicuri contemporaneamente l’accertamento dell’identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.



Art. 2.

(Competenze)

1. Il CUN formula pareri e proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relativamente alle seguenti materie:

a) obiettivi della programmazione universitaria;        

b)
criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle università;

c) criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari, ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

d) regolamenti didattici di ateneo;

e) settori scientifico-disciplinari;

f) decreti ministeriali di cui all’articolo 17, comma 96, della citata legge n. 127 del 1997;

g) ogni altra materia che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ritenga di sottoporre al parere del CUN.

2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca richiede il parere del CUN sulla individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria di cui al comma 1, lettera a), dopo l’acquisizione dei previsti pareri di altri organi.

3. Il termine per l’espressione del parere sui regolamenti didattici di ateneo delle università e delle università telematiche che richiedono l’accreditamento dei corsi a distanza è di quarantacinque giorni e decorre dalla data di comunicazione degli altri pareri obbligatori previsti dal procedimento.

    

4. Il CUN esprime il parere di legittimità sugli atti delle commissioni nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, nonchè alla loro conferma in ruolo. Il parere è reso entro novanta giorni dalla richiesta. Una volta espresso il parere o, comunque, decorso il termine di cui al secondo periodo, l’università approva o non approva gli atti, motivando l’eventuale difformità dal parere stesso.

    

5. In relazione a questioni di particolare complessità o rilevanza il CUN, al fine di formulare i pareri e le proposte di sua competenza, previa approvazione di apposita delibera, può acquisire il parere dell’Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta competenza a livello nazionale e internazionale.

    

6. Restano ferme le competenze attribuite al CUN da specifiche norme.

Art. 3.

(Collegio di disciplina)

1. Il CUN elegge, al suo interno, un collegio di disciplina, di seguito denominato «collegio», con il compito di svolgere i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori universitari. Il collegio è composto da cinque consiglieri del CUN quali membri effettivi e da altrettanti supplenti. I cinque membri effettivi, così come i cinque membri supplenti, sono così ripartiti: tre professori ordinari, un professore associato e un ricercatore. Ai fini della elezione del collegio, l’elettorato passivo è attribuito ai componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), mentre l’elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio. Il presidente del CUN fa parte di diritto del collegio come membro effettivo. Il collegio è presieduto dal presidente del CUN o, in caso di assenza o impedimento, da un suo delegato scelto fra i professori ordinari componenti del collegio. Il collegio delibera con la maggioranza dei voti dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

2. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio. Le funzioni di relatore sono assolte dal rettore dell’università interessata o da un suo delegato. L’azione disciplinare innanzi al collegio spetta al rettore competente, al termine di un’istruttoria locale per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall’articolo 87 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dalla notizia di tali fatti, senza pregiudizio per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. La sanzione è inflitta dal rettore, su conforme parere del collegio, entro trenta giorni dalla ricezione del parere.

    

3. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la pronuncia del collegio entro centottanta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal rettore. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione dell’organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del CUN che impediscano il regolare funzionamento di quest’ultimo; il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.

    

4. Il rettore competente sospende cautelarmente dall’ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

    

5. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 4.

(Norme transitorie e finali)

1. Le elezioni per il rinnovo del CUN sono indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a).

2. Al fine di assicurare la continuità dell’attività del CUN, in sede di prima applicazione della presente legge, i rappresentanti di metà delle aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), determinate per sorteggio prima dell’elezione, restano in carica per sei anni in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 6. Qualora il numero delle aree di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), sia dispari, il numero dei rappresentanti che restano in carica per sei anni ai sensi del presente comma è arrotondato all’unità superiore.

    

3. Alle spese di funzionamento del CUN si fa fronte con gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente.

    

4. Il CUN in carica alla data del 30 aprile 2005 continua a svolgere le sue funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio riordinato secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 5.

(Abrogazioni. Modifica all’articolo 89 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592)

1. Sono abrogati i commi da 102 a 107 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dell’articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Nell’articolo 89, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le parole: «o direttore d’Istituto, preside di Facoltà o Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «o direttore di Istituzione universitaria».

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Allegati:

La relazione al Senato del disegno di legge originario, numero 3008 AS



“L’attuale assetto del CUN è stato delineato dall’articolo 17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha ridefinito il ruolo dell’organo consultivo in correlazione al processo autonomistico delle università sviluppatosi con la legislazione intervenuta nel precedente decennio, a partire dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha riconosciuto alle università l’autonomia statutaria, finanziaria e contabile in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione.

La legge 15 maggio 1997, n. 127, ha configurato il CUN quale organo di rappresentanza delle università italiane attribuendogli competenze che, superando la logica centralistica, sono state adattate alla diversa realtà delineatasi nel sistema universitario. Al CUN è stato riconosciuto un ruolo consultivo e propositivo in materia di reclutamento; di definizione dei settori scientifico-disciplinari; di programmazione universitaria nazionale; nonchè per quanto concerne la individuazione dei criteri di ripartizione del fondo di riequilibrio del sistema universitario.

Il CUN in questi anni ha svolto una azione particolarmente incisiva in relazione alla attuazione della riforma degli ordinamenti didattici introdotta con il regolamento del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e con i successivi decreti che hanno definito le classi di laurea, emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della citata legge n. 127 del 1997.

Per effetto della riforma gli Atenei, sulla base di criteri ministeriali, hanno definito autonomamente gli ordinamenti didattici dei corsi di studio riordinandoli secondo la formula del 3 + 2 in corsi di I e II livello, ed il CUN ha avuto il delicato compito di verificarne i contenuti.

Per assicurare continuità all’azione dell’organo consultivo è stato necessario prorogare con provvedimenti legislativi d’urgenza il CUN nella sua composizione. Con il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, il CUN è stato prorogato fino al 30 aprile 2004. Con decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il CUN è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2005.

Il presente disegno di legge si propone di riordinare il CUN sulla base delle seguenti linee guida:

1) viene superata la ambigua configurazione del CUN operata dalla legge n. 127 del 1997 che lo definisce organo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie sovrapponendolo alla Conferenza dei rettori delle università italiane che è l’organo, costituito dai rettori, che per sua natura assolve tale specifica funzione. Nel disegno di legge proposto il CUN è, invece, individuato come organo elettivo di rappresentanza dell’intero sistema universitario svolgendo un ruolo specificamente tecnico-scientifico. Viene confermata la base elettiva dell’organo che è costituito, in maggior parte, da docenti eletti in numero di tre (un professore ordinario, un associato ed un ricercatore) per ciascuna delle aree omogenee di settori scientifico-disciplinari che saranno individuate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

2) è prevista la rappresentanza di un membro designato tra i propri componenti dalla Conferenza permanente dei direttori amministrativi che si affianca ai rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, il cui numero è ridotto da quattro a tre. La presenza di un esponente della dirigenza amministrativa è, infatti, significativa in un contesto in cui devono essere presenti tutti gli elementi che caratterizzano il mondo accademico; non solo la ricerca e la didattica ma anche l’organizzazione, la gestione e l’utenza studentesca;

3) nel nuovo organismo è assicurato il raccordo e l’interazione con gli altri organi universitari attraverso la partecipazione alle adunanze del CUN, senza diritto di voto, dei presidenti o loro delegati, del Comitato di valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR). Parimenti il Presidente del CUN o un suo delegato avrà diritto a partecipare alle adunanze dei predetti organi. Per mantenere, un diretto rapporto di consultazione e confronto con le altre istituzioni culturali è previsto, altresì, che in relazione a specifici argomenti il CUN possa arricchire la propria base di conoscenza acquisendo il parere dell’Accademia nazionale dei Lincei, del Consiglio nazionale delle ricerche o di altri enti di ricerca;

4) è introdotto un meccanismo che, diversificando la durata del primo mandato per la metà dei componenti dell’organo (sei anni anzichè quattro), assicura continuità all’attività del CUN; inoltre è mantenuta la rispondenza delle rappresentanze attraverso la sostituzione immediata, per il periodo residuo del mandato originario, dei componenti che perdono o modificano lo status di docenza o categoria rappresentata;

5) nell’ambito delle competenze viene prevista nuovamente l’espressione di un parere obbligatorio sugli atti delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori; tale compito era stato soppresso dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, ma appare pienamente coerente con la competenza generale in materia di reclutamento riconosciuta al CUN, come già detto, dalla legge n. 127 del 1997. Va, inoltre, precisato che per quanto concerne la individuazione degli obiettivi della programmazione universitaria e la valutazione dei regolamenti didattici delle università telematiche che richiedono l’accreditamento dei corsi a distanza il parere del CUN viene espresso dopo l’acquisizione del parere degli altri organi competenti, in modo da evitare sovrapposizione di ruoli;

6) in considerazione del ruolo di rappresentanza e di autogoverno rivestito dal CUN, l’intervento disciplinare nei confronti della docenza continua ad essere effettuata, a livello nazionale, da un Consiglio di disciplina eletto dal Consiglio tra i suoi membri docenti. Viene rivista la composizione del Consiglio di disciplina, che viene ridenominato Collegio di disciplina costituito da tre professori ordinari, un associato ed un ricercatore ed altrettanti supplenti che subentrano in caso di impedimento o assenza dei membri effettivi. Si segnala che allo scopo di assicurare l’indipendenza dell’organo disciplinare viene prevista la nomina di un Presidente del Collegio, distinto dal Presidente del CUN, eletto in seno al Collegio tra i professori ordinari. Altri elementi innovativi concernono l’introduzione del principio del contraddittorio cui deve ispirarsi l’azione del Collegio, nonché la sospensione dei termini del procedimento disciplinare nelle more della ricostituzione del CUN e del Collegio di disciplina, per evitare il rischio della prescrizione”.

Redazione

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