Il Consiglio di Stato conferma il Tar Sardegna


La pubblicazione su Internet di un capitolato diverso (perchè precedente)
da quello relativo alla gara di cui trattasi, è idonea ad indurre in errore
i possibili concorrenti e, essendo nella specie l’errore non facilmente
riconoscibile, bene ha fatto l’Amministrazione ad
annullare la gara ed a riaprire i termini.

E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, con decisione 700/2006, pubblicata
il
20
febbraio, di conferma della sentenza del Tar Sardegna, 1507/2004.

Questi i fatti:

Sul sito Internet del Comune di Sassari compariva per tre giorni, per
un erroneo
inserimento, un capitolato d’oneri “vecchio”, relativo allo
stesso appalto di servizi ma riguardante un precedente periodo e, pertanto,
diverso da quello effettivo, poi correttamente pubblicato on line.

La società ricorrente faceva pervenire la propria offerta formulata
sulla base del primo capitolato d’oneri ma, successivamente alla presentazione
dell’offerta, veniva a conoscenza delle sue difformità rispetto
al capitolato approvato dal Comune. La diversità riguardava l’obbligo
di assumere cinque lavoratori anziché sei.

Veniva quindi impugnata l’aggiudicazione della gara, per violazione e
falsa applicazione dei principi che presiedono al corretto svolgimento delle
procedure
ad evidenza pubblica, nonchè per violazione dei principi di buon andamento
e imparzialità della pubblica amministrazione.

Il Tar Sardegna aveva ritenuto, con la decisione oggi confermata dai Giudici
di Palazzo Spada, che la pubblicazione del testo completo del capitolato d’oneri,
peraltro proprio nel sito istituzionale del Comune di Sassari, avesse creato
un legittimo
affidamento
sulla sua validità; era stato
solo un caso che la ricorrente avesse svolto un’ulteriore verifica,
nel suddetto sito, riscontrando delle differenze rilevanti ai fini della formulazione
dell’offerta economica.

– – – –

Consiglio di Stato, V sezione

Sentenza 20 febbraio 2006 n. 700

(presidente Iannotta, estensore Marchitiello)

[Conferma Tar Sardegna, I, 22.10.2004 n. 1507]

(…)

DIRITTO

La S.E.S.A.M., S.p.A., appella la sentenza del 22.10.2004, n. 1507, con la quale
la 1^ Sezione del T.A.R. della Sardegna ha accolto il ricorso della Gestor, S.p.A.,
e ha annullato gli atti della gara indetta dal Comune di Sassari per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, diritti di macellazione ed altri tributi minori e l’aggiudicazione dell’appalto alla società appellante.

In fatto, è accaduto che la Gestor, già concessionaria del servizio, aveva formulato la propria offerta sulla base degli elementi descritti in un capitolato d’oneri desunto da Internet e che, solo successivamente alla presentazione dell’offerta, tale società è venuta
a conoscenza che tale capitolato non corrispondeva a quello approvato dal Comune.

La diversità concerneva la previsione di adibire al servizio con obbligo di assunzione cinque lavoratori anziché sei.

L’amministrazione, resasi conto che su internet era comparso un capitolato che si riferiva ad un precedente appalto dello stesso servizio, con la nota del 22.12.2003, invitò le imprese partecipanti alla gara a verificare le proprie offerte, dando alle stesse la opportunità di
presentare una nuova offerta entro il 29.12.2003 qualora fossero state indotte
in errore dalla pubblicazione telematica del predetto capitolato.

La Gestor, classificatasi in terza posizione nella relativa graduatoria, ha impugnato
gli atti della gara e l’aggiudicazione della stessa alla S.E.S.A.M. deducendo che l’amministrazione illegittimamente aveva modificato nel corso della gara un elemento basilare dell’offerta economica, risultando fondamentale nell’economia dell’appalto
il costo del personale da assumere, e che il termine assegnato per formulare
una nuova offerta era da ritenere insufficiente.

La pronuncia del T.A.R., che ha accolto il ricorso della Gestor, è condivisa
dalla Sezione.

Nell’esame dell’appello proposto dalla S.E.S.A.M., peraltro, deve preliminarmente respingersi l’eccezione in rito formulata dalla stessa, che ha rilevato la inammissibilità dell’impugnativa
del provvedimento di aggiudicazione definitiva in quanto effettuata con motivi
aggiunti senza che ai difensori fosse stato conferito un apposito e specifico
mandato.

La Sezione ritiene che i motivi aggiunti possono essere validamente proposti
sulla scorta del mandato conferito al difensore per il ricorso originario allorché con essi si impugnano atti che fanno parte di uno steso procedimento, in quanto la procura conferita dagli interessati deve ritenersi comprensiva di tutti i poteri processuali necessari a rimuovere le illegittimità che hanno determinato la lesione per la quale è stata
richiesta la tutela giurisdizionale.

Neppure sono fondate le due eccezioni di inammissibilità del ricorso originario riposte, la prima, sul rilievo che la Gestor avrebbe dovuto impugnare la nota del 22.12.2003, di riapertura del termine per la presentazione dell’offerta, la seconda che invoca la discrezionalità del’amministrazione
sulla durata di tale termine.

Innanzitutto, la nota in parola è stata impugnata, come risulta anche dall’epigrafe
della sentenza appellata.
Le censure della Gestor, inoltre, si appuntano proprio sulla irragionevolezza
del termine ovverosia su un vizio sindacabile della discrezionalità amministrativa.

Va anche respinta la eccezione di acquiescenza che, secondo la società appellante, sarebbe evidenziata dalla richiesta della Gestor rivolta all’amministrazione di sottoporre alla verifica per anomalia l’offerta
economica della S.E.S.A.M.

Tale richiesta non implica rinuncia alla impugnativa dovendosi inquadrare anzi
tra i rimedi azionati dalla Gestor per impedire l’assegnazione dell’appalto alla
S.E.S.A.M.

Nel merito è evidente la fondatezza del ricorso originario.

Ed invero, tenuto conto che i giorni utili per formulare la nuova offerta sono
stati solo quattro, risultando il termine inframmezzato dalle feste natalizie
(se non addirittura tre, come rileva il T.A.R. se si considera che uno dei restanti
giorni cade di sabato), il periodo di tempo concesso per la formulazione della
nuova offerta si rivela assolutamente e illogicamente incongruo, atteso che,
con la previsione di assumere una unità lavorativa in meno, occorreva riformulare integralmente l’offerta economica per l’incidenza
di tale elemento sul costo complessivo del servizio.

Le contrarie deduzioni svolte con l’atto di appello dalla S.E.S.A.M. non si rivelano idonee a superare tale rilievo, non potendosi negare che la pubblicazione su internet era idonea ad indurre in errore i possibili concorrenti e che l’errore, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante che evidenzia vari elementi da cui sarebbe stato possibile accorgersi che il capitolato di gara era un vecchio capitolato e non quelo relativo alla gara di cui trattasi, non era facilmente riconoscibile, come emerge dallo stesso comportamento dell’amministrazione che ha ritenuto di porre rimedio all’errore
con la nota del 22.12.2003.

Per tutte le considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto. Le
spese del secondo grado del giudizio possono compensarsi fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, respinge l’appello.

Redazione

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