Il Governo recepisce la Direttiva Unica Appalti

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE
(VERSIONE PROVVISORIA NON AGGIORNATA)

Sommario

Premessa

PARTE I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO
O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 – Oggetto
Art. 2 – Principi
Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Competenze legislative di Stato e Regioni
Art. 5 – Regolamento e capitolati
Art. 6 – Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
Art. 7 – Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture
Art. 8 – Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell’Autorità e
norme finanziarie
Art. 9 – Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture
Art. 10 – Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Art. 11 – Fasi delle procedure di affidamento
Art. 12 – Controlli sugli atti delle procedure di affidamento
Art. 13 – Accesso agli atti e divieti di divulgazione
Art. 14 – Contratti misti

TITOLO II – CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO
DI APPLICAZIONE DEL CODICE
Art. 15 – Affidamenti interni
Art. 16 – Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni
e materiale bellico
Art. 17 – Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza
Art. 18 – Appalti aggiudicati in base a norme internazionali
Art. 19 – Contratti di servizi esclusi
Art. 20 – Appalti di servizi elencati nell’allegato II B
Art. 21 – Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell’allegato
II A sia servizi elencati nell’allegato II B
Art. 22 – Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni
Art. 23 – Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante
autobus
Art. 24 – Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi
Art. 25 – Appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la
fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia
Art. 26 – Contratti di sponsorizzazione
Art. 27 – Principi relativi ai contratti esclusi

PARTE II – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI, FORNITURE NEI SETTORI
ORDINARI

TITOLO I – CONTRATTI DI RILEVANZA COMUNITARIA

Capo I – Ambito oggettivo e soggettivo
Art. 28 – Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
e revisione periodica delle soglie
Art. 29 – Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici
Art. 30 – Concessione di servizi
Art. 31 – Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità,
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica
Art. 32 – Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori
Art. 33 – Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

Capo II – Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento
Art. 34 – Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici
Art. 35 – Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
Art. 36 – Consorzi stabili
Art. 37 – Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
Art. 38 – Requisiti di ordine generale
Art. 39 – Requisiti di idoneità professionale
Art. 40 – Qualificazione per eseguire lavori pubblici
Art. 41 – Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori
di servizi
Art. 42 – Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori
di servizi
Art. 43 – Norme di garanzia della qualità
Art. 44 – Norme di gestione ambientale
Art. 45 – Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi
Art. 46 – Documenti e informazioni complementari
Art. 47 – Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia
Art. 48 – Controlli sul possesso dei requisiti
Art. 49 – Avvalimento
Art. 50 – Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione
o di sistemi di qualificazione
Art. 51 – Vicende soggettive del candidato dell’offerente e dell’aggiudicatario
Art. 52 – Appalti riservati

Capo III – Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente
e selezione delle offerte

Sezione I – Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente
Art. 53 – Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture
Art. 54 – Procedure per la individuazione degli offerenti
Art. 55 – Procedure aperte e ristrette
Art. 56 – Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
Art. 57 – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara
Art. 58 – Dialogo competitivo
Art. 59 – Accordo quadro
Art. 60 – Sistemi dinamici di acquisizione
Art. 61 – Speciale procedura di aggiudicazione per lavori di edilizia
residenziale pubblica
Art. 62 – Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette,
negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella

Sezione II – Bandi, avvisi, inviti
Art. 63 – Avviso di preinformazione
Art. 64 – Bando di gara
Art. 65 – Avviso sui risultati della procedura di affidamento
Art. 66 – Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
Art. 67 – Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo,
a negoziare
Art. 68 – Specifiche tecniche
Art. 69 – Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte
nel bando o nell’invito

Sezione III – Termini di presentazione delle richieste di invito e delle
offerte e loro contenuto
Art. 70 – Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione
delle offerte
Art. 71 – Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri,
documenti e informazioni complementari nelle procedure aperte
Art. 72 – Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti
e informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate, e nel dialogo
competitivo
Art. 73 – Forma e contenuto delle domande di partecipazione
Art. 74 – Forma e contenuto delle offerte
Art. 75 – Garanzie a corredo dell’offerta
Art. 76 – Varianti progettuali in sede di offerta

Sezione IV – Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati
e agli offerenti
Art. 77 – Regole applicabili alle comunicazioni
Art. 78 – Verbali
Art. 79 – Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni
Art. 80 – Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni (art. 29, comma
2, l. n. 109 del 1994)

Sezione V – Criteri di selezione delle offerte e verifica delle offerte
anormalmente basse
Art. 81 – Criteri per la scelta della migliore offerta
Art. 82 – Criterio del prezzo più basso
Art. 83 – Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 84 – Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 85 – Ricorso alle aste elettroniche
Art. 86 – Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse
Art. 87 – Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse
Art. 88 – Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente
basse
Art. 89 – Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi

Capo IV – Progettazione e concorsi di progettazione

Sezione I – Progettazione interna ed esterna, livelli della progettazione
Art. 90 – Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici
in materia di lavori pubblici
Art. 91 – Procedure di affidamento
Art. 92 – Corrispettivi e incentivi per la progettazione
Art. 93 – Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di
lavori
Art. 94 – Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture
e requisiti dei progettisti
Art. 95 – Verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede
di progetto preliminare
Art. 96 – Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico

Sezione II – Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai
fini urbanistici ed espropriativi

Art. 97 – Procedimento di approvazione dei progetti
Art. 98 – Effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici
ed espropriativi

Sezione III – Concorsi di progettazione
Art. 99 – Ambito di applicazione e oggetto
Art. 100 – Concorsi di progettazione esclusi
Art. 101 – Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione
Art. 102 – Bandi e avvisi
Art. 103 – Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli
avvisi
Art. 104 – Mezzi di comunicazione
Art. 105 – Selezione dei concorrenti
Art. 106 – Composizione della commissione giudicatrice
Art. 107 – Decisioni della commissione giudicatrice
Art. 108 – Concorso di idee
Art. 109 – Concorsi in due gradi
Art. 110 – Concorsi sotto soglia

Sezione IV – Garanzie e verifiche della progettazione
Art. 111 – Garanzie che devono prestare i progettisti
Art. 112 – Verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori

Capo V – Principi relativi all’esecuzione del contratto
Art. 113 – Garanzie di esecuzione e coperture assicurative
Art. 114 – Varianti in corso di esecuzione del contratto
Art. 115 – Adeguamenti dei prezzi
Art. 116 – Vicende soggettive dell’esecutore dell’appalto
Art. 117 – Cessione dei crediti derivanti dal contratto
Art. 118 – Subappalto
Art. 119 – Direzione dell’esecuzione del contratto
Art. 120 – Collaudo

TITOLO II – CONTRATTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 121 – Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria
Art. 122 – Disciplina specifica per i contratti pubblici di lavori sotto soglia
Art. 123 – Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori
Art. 124 – Appalti di servizi e forniture sotto soglia
Art. 125 – Affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia

TITOLO III– DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI A LAVORI
PUBBLICI

Capo I – Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori
Art. 126 – Ambito di applicazione
Art. 127 – Consiglio superiore dei lavori pubblici
Art. 128 – Programmazione dei lavori pubblici
Art. 129 – Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici
Art. 130 – Direzione dei lavori
Art. 131 – Piani di sicurezza
Art. 132 – Varianti in corso d’opera
Art. 133 – Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi
Art. 134 – Recesso
Art. 135 – Risoluzione dei contratti per reati accertati
Art. 136 – Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e
grave ritardo
Art. 137 – Inadempimento di contratti di cottimo
Art. 138 – Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti
Art. 139 – Obblighi in caso di risoluzione del contratto
Art. 140 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore
o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore
Art. 141 – Collaudo dei lavori pubblici

Capo II – Concessioni di lavori pubblici

Sezione I – Disposizioni generali
Art. 142 – Ambito di applicazione e disciplina applicabile
Art. 143 – Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici

Sezione II – Affidamento delle concessioni di lavori pubblici
Art. 144 – Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo
alle concessioni di lavori pubblici
Art. 145 – Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte
Art. 146 – Obblighi e facoltà del concessionario in relazione
all’affidamento a terzi di una parte dei lavori
Art. 147 – Affidamento al concessionario di lavori complementari

Sezione III – Appalti di lavori affidati dai concessionari che sono
amministrazioni aggiudicatrici
Art. 148 – Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari
che sono amministrazioni aggiudicatrici

Sezione IV – Appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici
Art. 149 – Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli
appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 150 – Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari
che non sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 151 – Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle
offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni
aggiudicatrici

Capo III – Promotore finanziario, società di progetto
Art. 152 – Disciplina comune applicabile
Art. 153 – Promotore
Art. 154 – Valutazione della proposta
Art. 155 – Indizione della gara
Art. 156 – Società di progetto
Art. 157 – Emissione di obbligazioni da parte delle società di
progetto
Art. 158 – Risoluzione
Art. 159 – Subentro
Art. 160 – Privilegio sui crediti

Capo IV – Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti
produttivi

Sezione I – Infrastrutture ed insediamenti produttivi

Art. 161 – Oggetto e disciplina comune applicabile
Art. 162 – Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti
produttivi
Art. 163 – Attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 164 – Progettazione
Art. 165 – Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale
e localizzazione Art. 166 – Progetto definitivo. Pubblica utilità dell’opera
Art. 167 – Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti
Art. 168 – Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo
Art. 169 – Varianti
Art. 170 – Interferenze
Art. 171 – Risoluzione delle interferenze
Art. 172 – La società pubblica di progetto
Art. 173 – Modalità di realizzazione
Art. 174 – Concessione relative a infrastrutture
Art. 175 – Promotore
Art. 176 – Affidamento a contraente generale
Art. 177 – Procedure di aggiudicazione
Art. 178 – Collaudo
Art. 179 – Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per
l’approvvigionamento energetico
Art. 180 – Disciplina regolamentare
Art. 181 – Norme di coordinamento

Sezione II – Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi
opere

Art. 182 – Campo di applicazione
Art. 183 – Procedure
Art. 184 – Contenuto della valutazione di impatto ambientale
Art. 185 – Compiti della commissione speciale VIA
Art. 186 – Istituzione del sistema di qualificazione-classifiche
Art. 187 – Requisiti per le iscrizioni
Art. 188 – Requisiti di ordine generale
Art. 189 – Requisiti di ordine speciale
Art. 190 – Consorzi stabili e consorzi di cooperative
Art. 191 – Norme di partecipazione alla gara
Art. 192 – Gestione del sistema di qualificazione
Art. 193 – Obbligo di comunicazione
Art. 194 – Interventi per lo sviluppo infrastrutturale

TITOLO IV– CONTRATTI IN TALUNI SETTORI

Capo I – Contratti nel settore della difesa
Art. 195 – Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa
Art. 196 – Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa

Capo II – Contratti relativi a beni culturali
Art. 197 – Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi
a beni culturali
Art. 198 – Ambito di applicazione
Art. 199 – Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi
Art. 200 – Limiti all’affidamento congiunto ed all’affidamento unitario
Art. 201 – Qualificazione
Art. 202 – Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie
Art. 203 – Progettazione
Art 204 – Criteri di aggiudicazione
Art. 205 – Varianti

PARTE III – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE NEI SETTORI
SPECIALI

TITOLO I – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
DI RILEVANZA COMUNITARIA

Capo I – Disciplina applicabile, ambito oggettivo e soggettivo (settori
di attività ed enti aggiudicatori)

Art. 206 – Norme applicabili
Art. 207 – Enti aggiudicatori
Art. 208 – Gas, energia termica ed elettricità
Art. 209 – Acqua
Art. 210 – Servizi di trasporto
Art. 211 – Servizi postali
Art. 212 – Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri
combustibili solidi
Art. 213 – Porti e aeroporti
Art. 214 – Appalti che riguardano più settori

Capo II – Soglie e contratti esclusi dall’ambito di applicazione
del presente titolo
Art. 215 – Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
nei settori speciali
Art. 216 – Concessioni di lavori e di servizi
Art. 217 – Appalti aggiudicati per fini diversi dall’esercizio
di un’attività di cui ai settori del capo I, o per l’esercizio
di una di dette attività in un Paese terzo
Art. 218 – Appalti aggiudicati ad un’impresa comune o ad un’impresa
collegata
Art. 219 – Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente
esposta alla concorrenza

Capo III – Procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa
dei concorrenti, selezione delle offerte

Sezione I – Tipologia delle procedure di scelta del contraente
Art. 220 – Procedure aperte, ristrette e negoziate previo avviso di gara
Art. 221 – Procedura negoziata senza previa indizione di gara
Art. 222 – Accordo quadro

Sezione II – Avvisi e inviti
Art. 223 – Avvisi periodici indicativi e avvisi sull’esistenza
di un sistema di qualificazione
Art. 224 – Avviso con cui si indice una gara
Art. 225 – Avvisi relativi agli appalti aggiudicati
Art. 226 – Inviti a presentare offerte o a negoziare

Sezione III – Termini di presentazione delle domande di partecipazione
Art. 227 – Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di
ricezione delle offerte

Sezione IV – Informazioni
Art. 228 – Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione
Art. 229 – Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati

Sezione V – Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione
Art. 230 – Disposizioni generali
Art. 231 – Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche
o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni
Art. 232 – Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive
Art. 233 – Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione

Sezione VI – Criteri di selezione delle offerte
Art. 234 – Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi

Capo IV – Concorsi di progettazione
Art. 235 – Ambito di applicazione ed esclusioni
Art. 236 – Norme in materia di pubblicità e di trasparenza
Art. 237 – Norma di rinvio

TITOLO II – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Art. 238 – Disposizioni dettate per gli appalti comunitari applicabili agli
appalti sotto soglia

PARTE IV – CONTENZIOSO
Art. 239 – Transazione
Art. 240 – Accordo bonario
Art. 241 – Arbitrato
Art. 242 – Camera arbitrale e albo degli arbitri
Art. 243 – Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato
dalla camera arbitrale
Art. 244 – Giurisdizione
Art. 245 – Strumenti di tutela
Art. 246 – Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture
e insediamenti produttivi

PARTE V – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, FINALI E TRANSITORIE – ABROGAZIONI
Art. 247 – Disciplina antimafia
Art. 248 – Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi
di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori
Art. 249 – Obblighi di comunicazione alla Commissione da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie
Art. 250 – Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi di rilevanza comunitaria
Art. 251– Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici
di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità,
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica
Art. 252 – Norme di coordinamento
Art. 253 – Norme transitorie
Art. 254 – Norma finanziaria
Art. 255 – Aggiornamenti
Art. 256 – Disposizioni abrogate
Art. 257 – Entrata in vigore

– – – –

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua
e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;
Visto, in particolare, l’articolo 80 di detta direttiva;
Vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, di forniture e di servizi;
Visto, in particolare, l’articolo 71 di detta direttiva;
Visto il regolamento della Commissione europea 28 ottobre 2004, n. 1874, che
modifica le direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione
degli appalti;
Visti gli articoli 1, 2 e 25 del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 62,
legge comunitaria per l’anno 2004, recante delega al Governo per l’attuazione
della suddette direttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del ;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del
;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica in data , nonché i pareri delle
competenti commissioni parlamentari per i profili finanziari, in data ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per
le politiche comunitarie, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’ambiente, il Ministro dell’economia
e delle finanze, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro
degli affari esteri, il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro dell’interno;
Emana il seguente decreto legislativo:

PARTE I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI E CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO
O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1
(Oggetto)
1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli
enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori come definiti all’articolo
3, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere,
in conformità al citato articolo 3.
2. In caso di costituzione di società miste per la realizzazione e/o
gestione di un’opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato
avviene con procedure di evidenza pubblica che rispettano i principi del Trattato
a tutela della concorrenza.

Art. 2
(Principi)
1. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi
e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle
prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare
i principi di parità, non discriminazione, trasparenza, nonché quello
di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
2. Il principio di economicità è subordinato, entro i limiti
in cui sia consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri,
previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela
della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure
di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti
pubblici si espletano nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l’attività contrattuale
dei soggetti di cui all’articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì,
dei principi stabiliti dal codice civile.

Art. 3
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.
2. Il < > è il presente codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi, forniture.
3. I < > o i < > sono
i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione
di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti
in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti
aggiudicatori.
4. I < > dei contratti pubblici sono i settori
diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti,
servizi postali, sfruttamento di area geografica, in cui operano le stazioni
appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I < > dei contratti pubblici sono i settori
del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica.
6 Gli < > sono i contratti a titolo oneroso, stipulati
per iscritto tra uno o più operatori economici e uno o più stazioni
appaltanti o enti aggiudicatori, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori,
la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente
codice.
7. Gli < > sono appalti pubblici aventi
per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione,
ovvero la progettazione esecutiva e definitiva e l’esecuzione, ovvero
l’acquisto del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione,
relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure, limitatamente
alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l’esecuzione, con qualsiasi
mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante
o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare della
stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore.
8. I lavori comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione restauro e manutenzione, di opere. Per < > si
intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi
una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono
il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all’allegato
I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
9. Gli < > sono appalti pubblici
diversi da quelli di lavori, aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria,
la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di
prodotti.
10. Gli < > sono appalti pubblici diversi
dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione
dei servizi di cui all’allegato II.
11. La < > è un contratto
concluso in forma scritta, avente ad oggetto, in conformità al presente
codice, l’esecuzione, ovvero l’esecuzione e la progettazione esecutiva,
ovvero l’esecuzione e la progettazione esecutiva e definitiva, ovvero
l’esecuzione, l’acquisto del progetto definitivo, nonché la
progettazione esecutiva, di lavori pubblici o di pubblica utilità, e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la
loro gestione funzionale ed economica, che presenta le stesse caratteristiche
di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo
dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto
accompagnato da un prezzo, in conformità al presente codice.
12. La < > è un contratto che presenta
le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del
fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel
diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in
conformità all’articolo 30.
13. L’< > è un accordo concluso tra
una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici
e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti
da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda
i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
14. Il < > è un processo
di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui
caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze
di una stazione appaltante, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata
a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che
abbia presentato un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri.
15. L’< > è un processo per fasi
successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi,
modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle
offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo
che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento
automatico. Di conseguenza gli appalti di servizi e di lavori che hanno per
oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono
essere oggetto di aste elettroniche.
16. I contratti o appalti < > sono i contratti
pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto
(i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 196,
215, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
17. I contratti o appalti < > sono i contratti pubblici
il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è inferiore
alle soglie di cui agli articoli 28, 196, 215, e che non rientrino nel novero
dei contratti esclusi.
18. I < > sono i contratti pubblici di cui alla
parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte rilevante alla disciplina
del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.
19. I termini < >, < > e < > designano una persona fisica, o una persona giuridica, o
un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori
e/o opere, prodotti, servizi.
20. Il termine < > designa un insieme
di imprenditori, e/o fornitori, e/o prestatori di servizi, costituito, anche
mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento
di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
21. Il termine < > si riferisce ai consorzi previsti
dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica, a carattere
stabile o temporaneo.
22. Il termine < > comprende l’imprenditore,
il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di
essi. E’ utilizzato unicamente per semplificare il testo.
23. L’< > è l’operatore economico
che ha presentato un’offerta.
24. Il < > è l’operatore economico che ha
sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata o
a un dialogo competitivo.
25. Le < > sono: le amministrazioni
dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri organismi di diritto
pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti
da detti soggetti.
26. L’< > è qualsiasi
organismo, anche in forma societaria:
– istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale,
aventi carattere non industriale o commerciale;
– dotato di personalità giuridica;
– la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure
la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri
dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli
enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi
di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell’allegato
III, al fine dell’applicazione delle disposizioni della parte II.
28. Le < > sono le imprese su cui le amministrazioni
aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza
dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una
partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano
dette imprese. L’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni
aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa,
alternativamente o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del
consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
29. Gli < > ai fini della parte III, comprendono
le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che,
non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in
virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità competente
secondo le norme vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell’applicazione
della parte III, figurano nell’allegato VI.
31. Gli < >, ai fini della parte II,
sono i soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del
presente codice.
32. I < >, ai soli fini della parte II,
titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti
produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma
24, gli enti aggiudicatori di cui al comma 28 nonché i diversi soggetti
pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV.
33. L’espressione < > è utilizzata
per semplificare il testo e comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli
altri soggetti di cui all’articolo 32.
34. La < > è un’amministrazione
aggiudicatrice che:
– acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici
o altri enti aggiudicatori, o
– aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture
o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
35. Il < > è il sito informatico
di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni
previsti dal presente codice, nonché dall’allegato X, punto 2.
Per i soggetti pubblici tenuti all’osservanza del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, il profilo
di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti
legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione
ed esecuzione.
36. Le < > e l’< > comprendono
sia l’affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazone,
mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi mediante concessione,
sia l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
37. Le < > sono le procedure in cui ogni operatore
economico interessato può presentare un’offerta.
38. Le < > sono le procedure alle quali ogni
operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli
operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti possono presentare un’offerta.
39. Il < > è una procedura nella quale
la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia
un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una
o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base
della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare
le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere
di partecipare.
40. Le < > sono le procedure in cui le stazioni
appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con
uno o più di essi le condizioni dell’appalto. Il cottimo fiduciario
costituisce procedura negoziata.
41. I < > sono le procedure intese a
fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione
territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura, dell’ingegneria o dell’elaborazione
di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice
in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
42. I termini < > o < > designano
un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi
comunicato. Tale insieme può includere informazioni trasmesse e archiviate
con mezzi elettronici.
43. Un < > è un mezzo che utilizza apparecchiature
elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione
dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo,
via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
44. L’< >, è l’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui
all’articolo 6.
45. L’< > è l’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo
7.
46. L’< > è l’accordo sugli appalti
pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay
Round.
47. Il < > è il regolamento di esecuzione e
attuazione del presente codice, di cui all’articolo 5.
48. La < > è la Commissione della Comunità europea.
49. Il < >, in appresso CPV
(< >), designa la nomenclatura di
riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002,
assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione
del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura
CPV e la nomenclatura NACE di cui all’allegato I o tra la nomenclatura CPV
e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all’allegato II, avrà la
prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini dell’articolo 22, e dell’articolo 100, lettera b) valgono
le seguenti definizioni:
a) < > è l’infrastruttura
pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti
terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici
o altri mezzi elettromagnetici;
b) < > è l’insieme dei collegamenti
fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica
di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica
e comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) < >: sono i servizi di
telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente
affidato l’offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;
d) < > sono i servizi che consistono,
totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali
su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni,
ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

Art. 4
(Competenze legislative di Stato e Regioni)
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa
nelle materie di propria competenza nel rispetto delle disposizioni dettate
dal presente codice relativamente alle materie oggetto di competenza esclusiva
dello Stato e in conformità ai principi ricavabili dal presente codice
relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente.

Art. 5
(Regolamento e capitolati)
1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva ed attuativa del
presente codice nelle materie oggetto di competenza legislativa statale esclusiva.
2. Fatto salvo il disposto dell’articolo 196 quanto al regolamento per
i contratti del genio militare, il regolamento di cui al comma 1 è adottato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell’ambiente,
per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell’economia
e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di
Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura
di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni
ed integrazioni del regolamento.
4. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta
richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente
codice, quanto a:
a) programmazione dei lavori pubblici;
b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei
lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative
tecniche;
e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali,
nonché procedure di accesso a tali atti;
f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico dei contratti
pubblici presso l’Osservatorio;
g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione
degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice;
h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione,
i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti
e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;
i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto
tecnico-amministrativo;
l) procedure di esame delle proposte di variante;
m) ammontare delle penali, secondo l’importo dei contratti e cause che le determinano,
nonché modalità applicative;
n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie
prevalenti ai sensi dell’articolo 118;
o) norme riguardanti le attività necessarie per l’avvio dell’esecuzione
dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell’esecuzione
o dal responsabile del procedimento,
p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto
di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;
q) tenuta dei documenti contabili.
r) modalità e procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo,
sulle riserve dell’appaltatore;
s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese
le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di
qualità, le ipotesi di collaudo in corso d’opera, i termini per
il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri
di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali
secondo le caratteristiche dei lavori.
5. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle
procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti
sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell’àmbito di attuazione
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento,
sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle
condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure
applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
6. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina
di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici
contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma
1. I capitolati menzionati nel bando o nell’invito costituiscono parte
integrante del contratto.
7. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato
il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel
rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato,
menzionato nel bando o nell’invito, costituisce parte integrante del
contratto.
8. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 7 può essere
richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse
dalle amministrazioni aggiudicatrici statali.

Art. 6
(Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture)
1. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, già istituita,
con sede in Roma, dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
continua ad operare con la denominazione di Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L’Autorità è organo collegiale costituito da cinque membri
nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell’Autorità, al fine
di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono
scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici
con riconosciuta professionalità. L’Autorità sceglie il presidente
tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell’Autorità durano in carica cinque anni e non possono
essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici
di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori
universitari, in aspettativa per l’intera durata del mandato. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia
e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai
membri dell’Autorità.
4. L’Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di
giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L’Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse
regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori
speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall’ambito di applicazione
del presente codice, al fine di garantire l’osservanza dei principi di
cui all’articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza
e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente
esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza
nelle singole procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative
indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l’Autorità:
a) vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente,
verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure
di affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in
parte dall’ambito di applicazione del presente codice, verificando, con
riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della
sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti
esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all’Osservatorio
né a vigilanza dell’Autorità i contratti di cui agli articoli
16, 17, 18;
c) vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione
dei contratti pubblici;
d) accerta che dall’esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per
il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa
sui contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione
alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la
revisione del regolamento;
h) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella
quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici
con particolare riferimento:
h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all’articolo 7;
h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell’esecuzione o a varianti
in corso di esecuzione;
h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari
e degli appaltatori;
h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all’attività dell’Osservatorio di cui all’articolo
7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal
regolamento di cui all’articolo 5: nell’esercizio di tale vigilanza
l’Autorità può annullare, in caso di constatatata inerzia
degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei
presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via
cautelare, dette attestazioni.
8. Quando all’Autorità è attribuita la competenza ad irrogare
sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore
del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le
diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell’Autorità devono
prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione
avviene mediante ruoli.
9. Nell’àmbito della propria attività l’Autorità può:
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori
dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni
ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture
pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione,
agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione
di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici
oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati, sino alla
conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell’Autorità, nell’esercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d’ufficio.
11. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto
di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione
amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od
esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori
economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o del’ente
aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla
procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono
dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione,
alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi
di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano
le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento
disciplinare è aperto su segnalazione dell’Autorità e il
relativo esito va comunicato all’Autorità entro trenta giorni
dalla conclusione del procedimento.
13. Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette
gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno
rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l’Autorità accerti
che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico
erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e
alla procura generale della Corte dei conti.

Art. 7
(Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)
1. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo
5 dicembre 1997, n. 430.
2. Nell’ambito dell’Autorità opera l’Osservatorio
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da
una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e
le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono
definiti dall’Autorità di concerto con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. L’Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite
convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria
generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), delle regioni, dell’Unione province d’Italia (UPI), dell’Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.
4. La sezione centrale dell’Osservatorio svolge i seguenti compiti, oltre a
quelli previsti da altre norme:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti
i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di
quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti,
le imprese partecipanti, l’impiego della mano d’opera e le relative norme di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi
di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi
e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione
a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura
in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT, e tenendo conto
dei parametri qualità – prezzo di cui alle convenzioni stipulate
dalla CONSIP, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti
dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l’elenco dei contratti
pubblici affidati;
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni
appaltanti, nonché con le Regioni, al fine di acquisire informazioni
in tempo reale sui contratti pubblici;
f) garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti
e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti
dall’Autorità;
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia
contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione
delle amministrazioni interessate;
i) gestisce il sito informatico dei contratti pubblici di cui all’articolo
66;
l) cura l’elaborazione dei prospetti statistici di cui all’articolo
250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all’articolo 251
(contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture
e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti,
servizi postali, sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4,
lettera c), l’ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio,
cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali
beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo
alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato.
Gli elenchi dei prezzi rilevato sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il
31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle
prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni
sono operate dall’ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l’informatica
nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39;
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con quello per
la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui
al comma 4, definendo modalità, tempi e responsabilità per la
loro realizzazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze vigila
sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi,
dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede
di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante
il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare
agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. I dati elaborati ai sensi del comma 4 costituiscono elementi per i nuclei
di valutazione dei dirigenti e per gli organi di controllo interni, nonché per
l’analisi dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari
dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni
della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale
dell’Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali
e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il
tramite della sezione regionale dell’Osservatorio.
9. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare
all’Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro, entro
trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della procedura
negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara,
i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario
e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed
effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei lavori,
servizi, forniture, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale. Per gli
appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione
dell’emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non
si applicano ai contratti di cui agli articoli 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono
all’Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione
contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati
nell’anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo,
di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell’Autorità,
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822.
La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.
10. I dati di cui al comma 4, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale
e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell’Osservatorio che li
trasmettono alla sezione centrale.
11. Il regolamento di cui all’articolo 5 disciplina le modalità di
funzionamento del sito informatico dei contratti pubblici presso L’Osservatorio,
stabilendo altresì il costo della consultazione a carico degli utenti,
e prevedendo archivi differenziati per i bandi, avvisi e programmi non ancora
scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di
conservazione degli atti nell’archivio degli atti scaduti.

Art. 8
(Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell’Autorità e
norme finanziarie)
1 L’Autorità si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di
forme e metodi di organizzazione e di analisi dell’impatto della normazione
per l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi
generali, di programmazione o pianificazione.
2. L’Autorità, nell’ambito della sua autonomia organizzativa,
disciplina con uno o più regolamenti la propria organizzazione e il
proprio funzionamento, il trattamento giuridico ed economico del personale
e l’ordinamento delle carriere, i bilanci, i rendiconti e la gestione
delle spese nei limiti delle proprie risorse, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilità generale dello Stato, l’accesso ai documenti
amministrativi, le modalità di esercizio della vigilanza e i procedimenti
sanzionatori di sua competenza.
3. Il regolamento dell’Autorità, nella disciplina dell’esercizio
della funzione di vigilanza prevede:
a) il termine congruo entro cui i destinatari di una richiesta dell’Autorità devono
inviare i dati richiesti;
b) la possibilità che l’Autorità invii propri funzionari
nella sede di amministrazioni e soggetti aggiudicatori, e operatori economici,
al fine di acquisire dati, notizie, documenti, chiarimenti;
c) la possibilità che l’Autorità convochi, con preavviso
e indicazione specifica dell’oggetto, i rappresentanti di amministrazioni
e soggetti aggiudicatori, operatori economici, SOA, o altri soggetti che ritenga
necessario o opportuno sentire;
d) le modalità di svolgimento dell’istruttoria nel rispetto dei
principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
e) le forme di comunicazione degli atti, idonee a garantire la data certa della
piena conoscenza.
4. Il regolamento dell’Autorità disciplina l’esercizio del
potere sanzionatorio da parte dell’Autorità nel rispetto dei principi
della tempestiva comunicazione dell’apertura dell’istruttoria,
della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio,
della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della
comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della
piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza
previsti dalle norme vigenti.
5. Le delibere dell’Autorità,ove riguardino questioni di interesse
generale o la soluzione di questioni di massima,sono pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, oltre che sul sito informatico dell’Autorità e
sul sito relativo ai contratti pubblici.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità, è istituito
un apposito ruolo del personale dipendente dall’Autorità, determinato
tenendo conto delle funzioni assegnate all’Autorità e delle risorse
disponibili.
7 Il regolamento del personale reca anche la pianta organica, con distribuzione
del personale in ruolo tra i vari servizi.
8. Al personale dell’Autorità si applicano i principi di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza con quanto disposto
dall’articolo 11, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
9. Al personale dell’Autorità è fatto divieto di assumere altro
impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale,
didattica, commerciale ed industriale.
10. Ove l’organico come determinato dai commi che precedono sia insufficiente,
l’Autorità, nei limiti delle risorse disponibili, può avvalersi
di personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.
11. L’Autorità può altresì avvalersi di personale
proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori
ruolo, lasciando liberi i corrispondenti posti di ruolo.
12. L’Autorità può inoltre avvalersi, nei limiti delle risorse
disponibili, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi
e problemi, definendo le modalità di conferimento dei relativi incarichi
professionali.
13. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato
dall’Autorità entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui
il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione,
il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate
previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, che disciplina
anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione
finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo, è soggetto
al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto
della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
14. Gli operatori economici e i partecipanti a contratti relativi a lavori,
servizi, forniture, nonché ad appalti di servizi di progettazione, a
concorsi di progettazione e di idee, depositano, contestualmente alla domanda
di partecipazione ad una procedura di affidamento, ovvero, ove non sia prevista
domanda di partecipazione, contestualmente all’offerta, la prova dell’avvenuto
versamento dell’importo di euro XXXX a favore dell’Autorità,
secondo modalità stabilite dall’Autorità. In caso di mancato
deposito, la stazione appaltante o l’ente aggiudicatore assegna al candidato
o al concorrente un termine di dieci giorni per la regolarizzazione, decorso
il quale esclude il sogetto inadempiente. E’ salva la possibilità di
regolarizzazione fino all’adozione del provvedimento di esclusione. In
caso di versamento tardivo, l’Autorità applica una sanzione pecuniaria
fino al triplo della somma dovuta.

Art. 9
(Sportello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture)
1. Le stazioni appaltanti possono istituire un ufficio, denominato < >, con il
compito di:
a) fornire ai candidati e agli offerenti, e ai soggetti che intendono presentare
una candidatura o un’offerta, informazioni relative alle norme vigenti
nel luogo di affidamento e di esecuzione del contratto, inerenti agli obblighi
fiscali, alla tutela dell’ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza
e condizioni di lavoro, nonché a tutte le altre norme che devono essere
rispettate nell’esecuzione del contratto;
b) fornire ai candidati il capitolato d’oneri, il documento descrittivo
e i documenti complementari, in conformità alle norme del presente codice.
2. Le informazioni possono essere fornite anche per via telematica in conformità alle
norme vigenti che disciplinano l’uso delle tecnologie informatiche da
parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Per i soggetti pubblici tenuti
all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione
digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del
sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica
amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003,
n. 229), il funzionamento telematico dello sportello è disciplinato
nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni,
e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
3. La istituzione di detto sportello avviene senza oneri aggiuntivi per il
bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che
sono soggetti pubblici.
4. I compiti dello sportello possono anche essere affidati ad un ufficio già esistente,
sempre nel rispetto del comma 2.
5. Le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite verso un corrispettivo
destinato a coprire il costo del servizio fornito dallo sportello, e che viene
fissato dai soggetti che istituiscono lo sportello medesimo.
6. Le stazioni appaltanti che abbiano istituito lo sportello di cui al comma
1 o ne abbiano attribuito i compiti ad un ufficio già esistente indicano
nel bando o nel capitolato lo sportello o l’ufficio a cui possono essere
chieste le informazioni di cui al comma 1, precisando altresì il costo
del servizio.

Art. 10
(Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture)
1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico,
le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione,
dell’affidamento, dell’esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure
di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in
economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non
siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente
previsti da altre disposizioni del presente codice:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione
del programma triennale de lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,
nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione
di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, e della predisposizione
dell’avviso di preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui
livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza
alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione
degli interventi:
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
f) fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni
relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento,
necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo
di sua competenza;
g) propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo
di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l’azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l’indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi,
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per
l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del
procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell’esecuzione
del contratto e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante
la progettazione e durante l’esecuzione, previsti dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre norme vigenti.
5. Il responsabile del procedimento possiede titolo di studio e competenza
adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato, e per le amministrazioni
aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo.
6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti
al responsabile del procedimento; per i lavori determina l’importo massimo
e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere
con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento
e direttore dell’esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento,
in conformità all’articolo 119.
7. Nel caso in cui l’organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti
carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della
specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti
propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente
competente per la formazione e attuazione del programma triennale dei lavori
ovvero degli altri atti di programmazione dei contratti pubblici, i compiti
di supporto all’attività del responsabile del procedimento possono
essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento
di incarichi di progettazione, ai soggetti in possesso dei requisiti previsti
per gli incarichi di progettazione, aventi le specifiche competenze di carattere
tecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale,
che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionali.
8. Il nominativo del responsabile del procedimento va indicato nel bando o
avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori,
servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso
di gara, nell’invito a presentare un’offerta, nonché, in
caso di progettazione esterna, nel bando, avviso, o invito, relativo al concorso
di progettazione.
9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici,
in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano,
secondo i propri ordinamenti, il soggetto cui affidare i compiti propri del
responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente
codice alla cui osservanza sono tenuti.

Art. 11
(Fasi delle procedure di affidamento)
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto
degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti
dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici deliberano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando contestualmente il contenuto nonché tutti
gli altri elementi essenziali del contratto, il responsabile del procedimento,
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti
dal presente codice per la individuazione dei soggetti offerenti.
4. La selezione delle offerte individua la migliore offerta, mediante uno dei
criteri previsti dal presente codice.
5. Il dirigente competente, ovvero su sua delega il responsabile del procedimento,
individua in via definitiva la migliore offerta mediante l’aggiudicazione.
6. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta.
L’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito
e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione. Su richiesta della stazione appaltante gli
offerenti possono differire il suddetto termine.
7. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine
stabilito nel comma 9.
8. L’aggiudicazione diventa efficace dopo l’esito positivo dei
controlli previsti dalle norme vigenti. Il dirigente, ovvero il responsabile
del procedimento, che adotta l’aggiudicazione ne cura la immediata trasmissione
agli organi di controllo.
9. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio
dei poteri di autotutela nei casi consntiti dalle norme vigenti, la stipulazione
del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine previsto
nel bando o nell’invito ad offrire, salva l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del
contratto non avviene nel predetto termine, ovvero l’approvazione del
contratto non avviene nel termine di cui all’articolo 12, l’aggiudicatario
può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi
da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta
alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel
caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza,
l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione
dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali.
10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni
dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione,
ai sensi dell’articolo 79.
11. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito
positivo dell’approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme
proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.
12. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che
lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di comprovata urgenza,
la stazione appaltante o l’ente aggiudicatore ne chieda l’esecuzione
anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.
13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante
forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione
aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

Art. 12
(Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)
1. L’aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo
competente secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici
e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel
rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento
dell’aggiudicazione da parte dell’organo competente, e che vanno
indicati nel bando o nell’invito. In mancanza, il termine è pari
a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti
o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti
pervengono all’organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli
ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l’aggiudicazione
si intende approvata.
2. La stipulazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente
secondo l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei
termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto
da parte dell’organo di controllo, e che vanno indicati nel bando o nell’invito
In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto
dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere
da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente.
Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di
trenta giorni, il contratto si intende approvato.
3. L’approvazione del contratto è sottoposta agli eventuali controlli
previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini
previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto
approvato da parte dell’organo competente, e che vanno indicati nel bando
o nell’invito. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni.
Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla
richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando
i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. L’organo
di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti.
Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di
trenta giorni, il contratto diventa efficace.
4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici
al fine di prevenzione di illeciti penali.

Art. 13
(Accesso agli atti e divieti di divulgazione)
1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso
agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici,
ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati
o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:
a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale,
in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o
che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti
che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti
che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte medesime; tuttavia, ai soggetti la cui richiesta di invito sia
stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti
che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse,
dopo la comunicazione ufficiale da parte delle stazioni appaltanti, dei candidati
da invitare;
c) in relazione alle offerte, fino alla aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere
comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti, da parte dei soggetti
che affidano i contratti pubblici.
4. L’inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali
o per gli incaricati di pubblici servizi l’applicazione dell’articolo 326 del
codice penale.
5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segretati
o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il
diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte
ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata
e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in
sede di regolamento;
c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del
presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai
contratti pubblici;
d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di
collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.
6. In relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque
consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa
in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento
del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di
accesso.

Art. 14
(Contratti misti)
1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture;
lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.
2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi,
o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:
a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo
accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato
un < >;
b) un contratto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi
di cui all’allegato II è considerato un < > quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti
oggetto dell’appalto;
c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all’allegato
II e che preveda attività ai sensi dell’allegato I solo a titolo accessorio
rispetto all’oggetto principale dell’appalto è considerato un < >;
3. Ai fini dell’applicazione del comma 2, l’oggetto principale
del contratto è costituito dai lavori, e conseguentemente un contratto
pubblico è considerato < > o < >, se l’importo dei lavori costituisce più del
cinquanta per cento del prezzo base, salvo che, secondo le caratteristiche
specifiche dell’appalto, i lavori abbiano rilievo meramente accessorio
rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l’oggetto principale
del contratto.
4. In ogni caso l’operatore economico che concorre alla procedura di
affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione
e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di
lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL
CODICE

Art. 15
(Affidamenti interni)
1. Il presente codice non si applica all’affidamento di servizi, lavori,
forniture a società per azioni il cui capitale sia interamente posseduto
da una o più amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che queste
ultime esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante
della propria attività con le amministrazioie aggiudicatrici.

Art. 16
(Contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico)
1. Nel rispetto dell’articolo 296 del Trattato che istituisce la Comunità europea,
sono sottratti all’applicazione del presente codice i contratti, nel
settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni
e materiale bellico, che siano destinati a fini specificamente, [anche se non
esclusivamente], militari.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti, anche derivanti da accordi internazionali,
o da regolamenti o direttive del Ministero della difesa.

Art. 17
(Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza)
1. Le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca
d’Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della
Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste misure
speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli
interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in
deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente
articolo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano con provvedimento motivato,
le opere, servizi, forniture, da considerarsi «segreti» ai sensi
del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977, n.
801 o di altre norme vigenti, oppure «eseguibili con speciali misure
di sicurezza».
3. I contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso, oltre che
dei requisiti previsti dal presente codice, della abilitazione di sicurezza.
4. L’affidamento dei contratti dichiarati segreti o eseguibili con speciali
misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale a cui sono
invitati almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati in relazione all’oggetto del contratto e sempre che la negoziazione
con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di
segretezza.
5. L’operatore economico invitato può richiedere di essere autorizzato
a presentare offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo, della
quale deve indicare i componenti. L’amministrazione aggiudicatrice entro i
successivi dieci giorni è tenuta a pronunziarsi sull’istanza; la mancata
risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione.
6. Gli incaricati della progettazione, della direzione dell’esecuzione
e del collaudo, qualora esterni all’amministrazione, devono essere in possesso
dell’abilitazione di sicurezza.
7. I contratti di cui al presente articolo sono sottoposti esclusivamente al
controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla
regolarità, sulla correttezza e sull’efficacia della gestione. Dell’attività di
cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno
in una relazione al Parlamento.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale
per i servizi di informazione e sicurezza, previa intesa con il Ministro dell’economia
e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito
il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato
apposito regolamento, nel rispetto delle previsioni del presente articolo,
per l’acquisizione di beni, servizi, lavori e opere in economia ovvero
a trattativa privata, da parte degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e
6, della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 18
(Contratti aggiudicati in base a norme internazionali)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici disciplinati da
norme procedurali differenti e aggiudicati in base:
a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato,
tra l’Italia e uno o più Paesi terzi e riguardante forniture o
lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un’opera
da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione
comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;
ogni accordo è comunicato a cura del Ministero degli affari esteri alla
Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti
pubblici di cui all’articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo
2004 e di cui all’articolo 68 della direttiva 2004/17;
b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe
di stanza e concernente imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo;
c) alla particolare procedura di un’organizzazione internazionale.

Art. 19
(Contratti di servizi esclusi)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici:
a) aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative
modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni
immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi
finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto
di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo
di applicazione del presente codice;
b) aventi per oggetto l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione
di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive
e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
c) concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione;
d) concernenti servizi finanziari relativi all’emissione, all’acquisto,
alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari,
in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle
stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d’Italia;
e) concernenti contratti di lavoro;
f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati
appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi
nell’esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione
del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati
da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra
amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o ad un’associazione
o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, in base
ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali
disposizioni siano compatibili con il trattato.

Art. 20
(Appalti di servizi elencati nell’allegato II B)
1. L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati
nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’articolo
68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della
procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti
aggiudicati).
2. Gli appalti di servizi elencati nell’allegato II A sono soggetti alle
disposizioni del presente codice.

Art. 21
(Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell’allegato II A, sia
servizi elencati nell’allegato II B)
1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell’allegato
II A che servizi elencati nell’allegato II B sono aggiudicati conformemente
all’articolo che precede se il valore dei servizi elencati nell’allegato
II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell’allegato II A.

Art. 22
(Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni)
1. Il presente codice non si applica ai contratti pubblici principalmente finalizzati
a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o
la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico
di uno o più servizi di telecomunicazioni.

Art. 23
(Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus)
1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti
relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante
autobus, che erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE
in virtù dell’articolo 2, paragrafo 4, della stessa.

Art. 24
(Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)
1. Il presente codice non si applica agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita
o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante non gode di alcun diritto
speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell’oggetto di tali
appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione
alle stesse condizioni.
2. Le stazioni appaltanti comunicano alla Commissione, su sua richiesta, tutte
le categorie di prodotti o attività che considerano escluse in virtù del
comma 1, entro il termine stabilito dalla Commissione medesima. Nelle comunicazioni
possono indicare quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.

Art. 25
(Appalti aggiudicati per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia
o di combustibili destinati alla produzione di energia)
1. Il presente codice non si applica:
a) agli appalti per l’acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui
all’articolo 209, comma 1 (acqua);
b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla
produzione di energia, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori che esercitano un’attività di cui ai commi 1 e 3
dell’articolo 208 (gas, energia termica ed elettricità), e all’articolo
212, lettera a) (prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri
combustibili solidi).

Art. 26
(Contratti di sponsorizzazione)
1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di
cui siano parte un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore
e uno sponsor che non sia un’amministrazione aggiudicatrice o altro ente
aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui all’allegato I, nonché gli
interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici sottoposti a tutela si sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all’allegato II, ovvero
le forniture disciplinate dal presente codice, quando i lavori, i servizi,
le forniture sono acquisiti o realizzati a cura o a spese dello sponsor, si
applicano soltanto le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti
e degli esecutori del contratto.
2. L’amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario
delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni
opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione
del contratto.

Art. 27
(Principi relativi ai contratti esclusi)
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli che precedono, e fatte salve
le specifiche norme vigenti per i contratti non compresi nel presente codice
che prevedano norme di maggior garanzia per la concorrenza, l’affidamento
dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi,
in tutto o in parte, dall’applicazione del presente codice, avviene nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Fatta salva
l’ipotesi di cui all’articolo 15 (affidamenti interni) l’affidamento
deve essere preceduto da invito ad almeno tre concorrenti, se compatibile con
l’oggetto del contratto.
2. Si applica altresì l’articolo 2, commi 2, 3 e 4.
3. La amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se è ammesso o meno
il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilità.
Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l’articolo
118, salvo che per quanto riguarda .

Art. 28
(Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria e revisione
periodica delle soglie)
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della
difesa dall’articolo 173, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria
il valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari
o superiore alle soglie seguenti:
a) 154.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi
da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici
che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato IV;
b) 236.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni
appaltanti diverse da quelle indicate nell’allegato IV,
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione
appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A,
servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato II A, le
cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526,
servizi elencati nell’allegato II B;
c) 5.923.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di
lavori pubblici.

Art. 29
(Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici)
1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni
di lavori o servizi pubblici è basato sull’importo totale pagabile al
netto dell’IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto
dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
e di rinnovi eventuali del contratto.
2. Quando le stazioni appaltanti prevedono premi o pagamenti per i candidati
o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.
3. La stima deve essere valida al momento dell’invio del bando di gara, quale
previsto all’articolo 66, comma 1, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto,
al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento
del contratto.
4. Nessun progetto d’opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere
un certo quantitativo di forniture e/o di servizi può essere frazionato
al fine di escluderlo dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione
se il frazionamento non vi fosse stato.
5. Per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni di lavori pubblici
il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché del
valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi necessari all’esecuzione
dei lavori, messe a disposizione dell’imprenditore da parte delle stazioni
appaltanti.
6. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all’esecuzione
di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore
dell’appalto di lavori in modo da sottrarre l’acquisto di tali
forniture o servizi dall’applicazione del presente codice.
7. Per i contratti relativi a lavori, opere, servizi:
a) quando un’opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar
luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato
il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie
di cui all’articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria
si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per
i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 80.000 euro
per i servizi o a un milione di euro per i lavori, purché il valore
cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i
lotti.
8. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo
ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l’applicazione
delle soglie previste per i contratti di rilevanza comunitaria si tiene conto
del valore stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie
di cui all’articolo 28, le norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria
si applicano all’aggiudicazione di ciascun lotto;
c) le stazioni appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per
i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 80.000 euro
e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore
complessivo della totalità dei lotti.
9. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria,
la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come
base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a
dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell’appalto o, se
la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso l’importo
stimato del valore residuo;
b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere
definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
10. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere
di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato
periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi
nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato,
se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o
di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale, oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso
dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se
questo è superiore a dodici mesi.
11. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico
non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dal campo di applicazione
delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria.
12. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di
calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
a) per i tipi di servizi seguenti:
a.1) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di rimunerazione;
a.2) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni,
gli interessi e altre forme di remunerazione;
a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare
e altre forme di remunerazione;
b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
b.1) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto
mesi, il valore complessivo stimato per l’intera loro durata;
b.2) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto
mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
13. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore
da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA
del complesso degli appalti previsti durante l’intera durata degli accordi
quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
14. Il calcolo del valore stimato di un appalto che include sia servizi che
forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo
dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.

Art. 30
(Concessione di servizi)
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del presente
codice non si applicano alle concessioni di servizi, per le quali restano ferme
le norme vigenti.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente
il servizio. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche
un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti
degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo
del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario
assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico – finanziario
degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del
servizio da prestare.
3. In ogni caso la scelta del concessionario che non sia a sua volta una amministrazione
aggiudicatrice, deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato
e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei
principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale
a cui sono invitati almeno tre concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione
dei criteri selettivi.
4. Sono salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di
tutela della concorrenza nelle procedure di affidamento delle concessioni di
servizi.
5. Se un’amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un’amministrazione
aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un’attività di
servizio pubblico, l’atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture
conclusi con terzi nell’ambito di tale attività, detto soggetto rispetti
il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
6. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica inoltre l’articolo
143, comma 7, nei limiti della compatibilità.

Art. 31
(Contratti nei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica)
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 32 (Amministrazioni aggiudicatrici
e altri soggetti aggiudicatori), le disposizioni contenute nella parte II non
si applicano ai contratti di cui alla parte III (settori del gas, energia termica,
elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica), che le stazioni appaltanti che esercitano una o più delle
attività di cui agli articoli da 208 a 214 aggiudicano per tali attività.

Art. 32
(Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori)
1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo,
nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti
contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo
28:
a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;
b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici
che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall’articolo
142;
c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico,
anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno
ad oggetto della loro attività la realizzazione di opere, ovvero la
produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato
in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli
articoli 113, 113 bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
d) lavori, affidati da soggetti privati, di cui all’allegato I, nonché lavori
di edilizia relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative, di importo superiore a un milione di eur, per la cui realizzazione
sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto
e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi
il 50 per cento dell’importo dei lavori;
e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi
il cui valore stimato, al netto dell’i.v.a., sia pari o superiore a 154.000
euro, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di
cui alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte
dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in
conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento
dell’importo dei servizi;
f) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono
strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano
di proprietà dell’amministrazione aggiudicatrice;
g) lavori pubblici posti a carico dei soggetti privati, titolari di permesso
di costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di
urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contribuito previsto per il
rilascio del permesso, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; il Comune nel permesso di
costruire o in un capitolato ad esso allegato disciplina le modalità e
le garanzie necessarie per assicurare la corretta e puntuale esecuzione dei
lavori;
h) lavori, servizi forniture affidati dagli enti aggiudicatori di cui all’articolo
207, qualora, ai sensi dell’articolo 214, devono trovare applicazione
le disposizioni della parte II anziché quelle della parte III del presente
codice.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) non si applicano gli
articoli 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione
del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. Ai soggetti
di cui al comma 1, lettere c) ed h), non si applicano gli articoli 78, comma
2; 90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto
si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
3. Le società di cui al comma 1, lettera c) non sono tenute ad applicare
le disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dell’opera
pubblica e/o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente
costituite, se ricorrono le seguenti condizioni:
1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure
di evidenza pubblica;
2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente
codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata
costituita;
3) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell’opera
e/o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.
4. Il provvedimento che concede il contributo di cui alle lettere d) ed e)
del comma 1 deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario,
delle norme del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali
leggi che prevedono le sovvenzioni, il cinquanta per cento delle stesse può essere
erogato solo dopo l’avvenuto affidamento dell’appalto, previa verifica,
da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si è svolta
nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce
causa di decadenza dal contributo.

Art. 33
(Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza)
(art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquistare lavori,
servizi, forniture, facendo ricorso a centrali di committenza da essi istituite,
anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all’osservanza del presente
codice.

Art. 34
(Soggetti a cui possono essere affidati contratti pubblici)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici
i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali,
le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti
a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, limitatamente agli appalti e alle concessioni di lavori,
costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo
2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni
di cui all’articolo 36;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui
alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo
37;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma,
anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice
civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si
applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37.
2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra
di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile. La stazione appaltante esclude altresì dalla gara i concorrenti
per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi.

Art. 35
(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle
procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere
b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto
dal regolamento, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle
attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che
sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti
dalle singole imprese consorziate

Art. 36
(Consorzi stabili)
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’articolo
35, dei requisiti previsti dall’articolo 40, formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi,
abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici,
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine
una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento stabilisce le condizioni ed i limiti alla facoltà del
consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta
salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto
appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore
del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga
non oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento detta le norme per l’applicazione del sistema di qualificazione
ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l’articolo
118.
5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento
dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. È vietata
la partecipazione a più di un consorzio stabile.
6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l’affidamento
di lavori, la somma delle cifre d’affari in lavori realizzate da ciascuna impresa
consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale
percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel
secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute
dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con
riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche
per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in
ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda
tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno
una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore,
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e
costruzione, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti
siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle
classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche
di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica
immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle
classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si
collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della
metà dell’intervallo tra le due classifiche.

Art. 37
(Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari)
1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende
una riunione di concorrenti nell’ambito della quale uno di essi realizza i
lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori scorporabili si intendono
lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti
nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo
orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare
i lavori della stessa categoria.
Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende
un raggruppamento di concorrenti in cui la mandataria esegua le prestazioni
di servizi o di forniture indicati come principali, le mandanti quelle indicate
come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui le imprese eseguono
il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando
di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se la mandataria
e le mandanti abbiano i requisiti indicati nel regolamento; i consorzi ordinari
sono ammessi se un consorziato ha i requisiti innanzi previsti per la mandataria
e gli altri consorziati hanno i requisiti previsti per le mandanti.
Nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate
le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dalle singole
imprese riunite o consorziate.
2. L’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei
confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili
e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie,
la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni
di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale
del mandatario.
3. Nel caso di appalto di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale
i requisiti di cui all’articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono
essere posseduti dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente
e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere
i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere
e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti
anche da imprese riunite in raggruppamento temporane di tipo orizzontale.
4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio ordinario. I consorzi di cui all’articolo 34,
comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato assegnatario.
5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di
cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti.
In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno
i raggruppamenti temporanei o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso
di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta
e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e delle mandanti.
6. È vietata l’associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
7. L’inosservanza dei divieti di cui al precedente comma comporta l’annullamento
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione
dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario, concomitanti
o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
8. Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai
lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più di tali opere
superi altresì in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori,
esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente
dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di
realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale, disciplinate dal regolamento
che definisce altresì l’elenco delle opere di cui al presente comma.
Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando
di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente
suddiviso in più contratti.
9. In caso di procedure ristrette o negoziate, l’impresa invitata individualmente
ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale
capogruppo di imprese riunite.
10. I soggetti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
11. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, le imprese devono
conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, detta capogruppo.
12. Il mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite
deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita
al legale rappresentante dell’impresa capogruppo. Il mandato è gratuito
ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti
della stazione appaltante.
13. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle
imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni
e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo,
o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante,
tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti
capo alle imprese mandanti.
14. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o
associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria
autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
15. In caso di fallimento dell’impresa mandataria ovvero, qualora si tratti
di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento
del suo titolare, la stazione appaltante prosegue il rapporto di appalto con
altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dal presente
codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori
o servizi o forniture ancora da eseguire, non sussistendo tali condizioni la
stazione appaltante può recedere dall’appalto.
16. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si
tratti di un’impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o fallimento del suo titolare, l’impresa capogruppo, ove non indichi altra
impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta
alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché queste
abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture
ancora da eseguire.

Art. 38
(Requisiti di ordine generale)
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni
e degli appalti di lavori, forniture e servizi e non possono stipulare i relativi
contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo
o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna per uno o più reati di partecipazione
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva
Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza è stata
emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere
di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti
dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure
di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva
in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo
445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro,
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso
grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della
legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8
giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione;
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente
articolo, si applica l’articolo 43, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Le stazioni appaltanti possono chiedere
al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati
o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all’articolo
21 [28], del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente
articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia,
le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di
fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere
la cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione
europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli
Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa
dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa
competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla
del Paese di origine o di provenienza.

Art. 39
(Requisiti di idoneità professionale)
1. Le imprese concorrenti alle gare possono essere invitate a provare la loro
iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato
se chi esercita l’impresa è un cittadino italiano o di altro Stato membro
residente in Italia. Si applica la disposizione dell’articolo 38, comma
3.
2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia,
può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di
cui all’allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all’allegato XI B
per gli appalti pubblici di forniture e all’allegato XI C per gli appalti pubblici
di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato membro nel quale è stabilito..
3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati
attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese
in cui sono residenti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se
i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione
ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel
proprio paese d’origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere
loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione
di cui trattasi.

Art. 40
(Qualificazione per eseguire lavori pubblici)
1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere
qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della
qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso
fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali
impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi
della normativa vigente.
2. Con il regolamento previsto dall’articolo 5, viene disciplinato il
sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo
di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto
alle tipologie ed all’importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato
di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità, sentita un’apposita
commissione consultiva istituita presso l’Autorità medesima. Alle spese
di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio
dell’Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi
di attestazione è demandato il compito di attestare l’esistenza nei
soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata
da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a;
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari
conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva
di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi
di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei
confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere.
c) le modalità di attestazione dell’esistenza nei soggetti qualificati
della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della
presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere
a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per
l’eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di
bilancio;
d) i requisiti di ordine generale in conformità all’articolo 38,
ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma
3, lettera c), con le relative misure in rapporto all’entità e alla
tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione del comma
10 del presente articolo. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli
relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i
versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale
il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale.
e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all’attività di
qualificazione;
f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell’efficacia
della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno
del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti
di capacità strutturale da indicare nel regolamento; la verifica di
mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione
in misura non superiore ai tre quinti della stessa;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito
la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati
presso l’Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite
dell’Osservatorio.
5. Il regolamento disciplina le modalità dell’esercizio, da parte dell’Ispettorato
generale per l’Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto
comma dell’articolo 6, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze
già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente
articolo.
6. E’ vietata, per l’affidamento di lavori pubblici, l’utilizzazione
degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all’articolo
32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli
affidamenti in economia.
7. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di
lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione
di impresa.
8. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la
garanzia fidejussoria, previste rispettivamente dall’articolo 75 e dall’articolo
113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.
9. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo
fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti
di ordine generale di cui all’articolo 38.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto può modificare
l’attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate,
assicurando uno stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica
capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica,
dell’attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria
ed imprenditoriale.
11. Il possesso dell’attestazione SOA può essere provato in gara
mediante copia conforme all’originale.

Art. 41
(Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di
servizi)
1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria
ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno
o più dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa;
c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo
ai servizi o forniture identici a quello oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere
posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono
di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri
che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare
le referenze richieste, può provare la propria capacità economica
e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione
appaltante.
4. Ai fini della qualificazione, il concorrente attesta il possesso dei requisiti
previsto nelle lettere b) e c) mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria
secondo le modalità nei modi previsti dal regolamento. Il requisito
di cui al comma 1, lettera a) è comprovato con dichirazione di almeno
due istituti bancari o funzionari autorizzati ai sensi della 1 settembre 1993
n. 385.

Art. 42
(Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di
servizi)
1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche
dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti
modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza
e dell’uso delle forniture o dei servizi:

a) presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture
prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date
e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi
di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici,
esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni
o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati,
l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o,
in mancanza, dallo stesso concorrente;

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo,
o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli
di qualità;

c) descrizione delle attrezzature tecniche, delle misure adottate dal fornitore
o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli
strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;

d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, per suo incarico, da
un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente,
allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi
o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo
verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di
ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest’ultimo per il controllo
della qualità;

e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi
e/o dei dirigenti dell’impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti
concretamente responsabili della prestazione di servizi;

f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati,
stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l’operatore
potrà applicare durante la realizzazione dell’appalto;

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti
del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezzatura,
il materiale e l’equipggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi
disporrà per eseguire l’appalto;

i) per gli appalti di servizi, indicazione della quota di appalto che il concorrente
intenda, eventualmente, subappaltare;

l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie
dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta
della stazione appaltante;

m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilaciato dagli istituti
o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta
competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento
a determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d’invito,
quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non possono eccedere l’oggetto dell’appalto; l’amministrazione
deve, comunque, tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici
e commerciali.
4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati
in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle
disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000
n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione
probatoria nei modi previsti dal regolamento.

Art. 43
(Norme di garanzia della qualità)
1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi
indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate
norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno
riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie
di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie
delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono
i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati
membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure
equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

Art. 44
(Norme di gestione ambientale)
1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati,
le stazioni appaltanti chiedano la indicazione delle misure di gestine ambientale
che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione
del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati
da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore
economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento
al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione
ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate
da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o
internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono
i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri
Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti
in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

Art. 45
(Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi)
1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di
fornitori possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un
certificato d’iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l’iscrizione
stessa e la relativa classificazione.
2. L’iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli
elenchi di cui al comma 1, certificata dall’autorità che ha istituito
l’elenco, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione d’idoneità alla
prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto,
limitatamente a quanto previsto: dall’articolo 38, comma 1, lettere a),
c), f), secondo periodo; dall’articolo 41, comm 1, lettere b) e c); dall’articolo
42, comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente ai servizi, dall’articolo
42, comma 1, lettere e), f), g), h), i); limitatamente alle forniture, dall’articolo
42, comma 1, lettere l), m).
3. I dati risultanti dall’iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1
per i quali opera la presunzione di idoneità di cui al comma 2, non
possono essere contestati immotivatamente.
4. La iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi
non può essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione
ad un pubblico appalto.
5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul
sito informatico dei lavori pubblici.
6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli
elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite gli operatori
italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni
diverse da quelle previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.
6. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi o albi comunicano
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata
in vigore del presente codice ovvero dall’istituzione di nuovi elenchi o albi,
il nome e l’indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate
le domande d’iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all’aggiornamento
dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali
dati agli altri Stati membri.

Art. 46
(Documenti e informazioni complementari)
1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano,
se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine
al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 47
(Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia)
1. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea,
nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell’accordo sugli
appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce
l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre
norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con
l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la partecipazione
ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita
alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.
2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente decreto
non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse
si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative
vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti
prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane
alle gare. E’ salvo il disposto dell’articolo 38, comma 5.

Art. 48
(Controlli sul possesso dei requisiti)
1. In qualunque momento della gara le stazioni appaltanti possono controllare
il possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 e dei requisiti di capacità tecnico – professionale
ed economico – finanziaria nei confronti di uno o più candidati
o concorrenti.
2. I candidati o i concorrenti vengono invitati a comprovare, entro dieci giorni
dal ricevimento della richiesta, il possesso dei requisiti richiesti dal bando
o dall’invito. Quando la prova non sia fornita, o non confermi le dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni
appaltanti dispongono l’esclusione dalla gara, l’escussione della
cauzione provvisoria, e la segnalazione del fatto all’Autorità,
per i provvedimenti di cui all’articolo 6 comma 11. L’Autorità dispone
altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento.
4. Le stazioni appaltanti effettuano i controlli di cui al comma 1 nei confronti
dell’aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria, se gli
stessi non siano compresi tra i concorrenti già controllati. Se la prova
non viene fornita, o non confermi le dichiarazioni precedenti, si applicano
le sanzioni di cui al comma 2. Inoltre le stazioni appaltanti procedono a determinazione
della nuova soglia di anomalia e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Art. 49
(Avvalimento)
1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo
34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare
la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico professionale ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi
dei requisiti di un altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel precedente comma il concorrente allega la
necessaria attestazione SOA dell’impresa ausiliaria ed una sua dichiarazione,
verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante il possesso dei predetti
requisiti oggetto di avvalimento, il possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’articolo 38, nonché una specifica dichiarazione sottoscritta
dall’impresa ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga verso
il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente
il concorrente. All’offerta viene allegato in originale o in copia autentica
il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente. L’operatore economico che partecipa alla
gara deve presentare una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria
che attesti che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata
o consorziata ai sensi dell’articolo 34, né si trova in una situazione
di cui all’articolo 34, comma 2.
3. Tutte le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria debbono essere sottoscritte
anche dal concorrente.
4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo
38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude
il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per
le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11.
5. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto
del contratto.
6. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente
si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo
dell’appalto posto a base di gara.
7. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Il bando
di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie
in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle
prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non è comunque ammesso
il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.
8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione,
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.
9. Il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa
alla gara, e l’impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi
titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore.

Art. 50
(Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di
sistemi di qualificazione)
1. Il regolamento disciplina la possibilità di conseguire l’attestazione
SOA nel rispetto dei principi sanciti dall’articolo 50, nonché dei
seguenti criteri:
a) tra l’impresa che si avvale dei requisiti e l’impresa ausiliaria
deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, commi
1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da
una stessa impresa ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;
b) l’impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale
assume l’obbligo, anche nei confronti della stazione appaltante, di mettere
a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell’impresa
ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA;
c) l’impresa ausiliata e l’impresa ausiliaria hanno l’obbligo
di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione
delle risorse;
d) l’omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla
lettera c), comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo
6, comma 11, nonché la sospensione dell’attestazione SOA, da parte
dell’Autorità, sia nei confronti della impresa ausiliaria sia
dell’impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.
2. L’attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina
la responsabilità solidale della impresa concorrente e dell’impresa
ausiliaria verso la stazione appaltante.

Art. 51
(Vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario)
1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano,
affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla
trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario,
ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione,
sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo
accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale,
anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione
e della trasformazione previsti dal presente codice.

Art. 52
(Appalti riservati)
1. Le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o
in considerazione dell’oggetto di determinati appalti, a laboratori o
categorie soggettive protetti nel rispetto della normativa vigente.

Art. 53
(Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture)
1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia,
i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti
di appalto o di concessione, come definiti all’articolo 3.
2. Nei contratti relativi a lavori, la delibera a contrarre stabilisce, tenendo
conto delle esigenze, delle strutture organizzative e dei mezzi economici a
disposizione della amministrazione aggiudicatrice, se il contratto ha ad oggetto
la sola esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori,
ovvero la progettazione esecutiva e definitiva e l’esecuzione di lavori,
sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice.
Nel caso in cui l’appalto ha ad oggetto sia l’esecuzione che la
progettazione definitiva ed esecutiva, la delibera a contrarre stabilisce se
ai concorrenti è richiesta la presentazione del progetto in sede di
offerta, ovvero lo svolgimento dell’attività di progettazione
dopo l’aggiudicazione. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche
amministrazioni l’oggetto del contratto è stabilito nel bando
di gara.
3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del
comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per
i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta,
o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
Il bando indica l’ammontare delle spese di progettazione comprese nell’importo
a base dell’appalto e i requisiti richiesti per i progettisti, secondo
quanto previsto dal presente codice per i concorsi di progettazione e per l’affidamento
degli incarichi di progettazione.
4. La delibera a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell’amministrazione
aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o
parte a corpo e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con il
regolamento. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni
detti elementi sono stabiliti nel bando di gara Per le prestazioni a corpo,
il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica
della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni
a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione,
secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l’esecuzione
di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di
misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono
essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.
5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l’esecuzione
può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione
appaltante, del progetto esecutivo.
6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo
del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all’affidatario
della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione
aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all’articolo
128 per i lavori, o nell’avviso di preinformazione per i servizi e le
forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico.
Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche
i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio
pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso
per l’alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito
negativo.
7. Nell’ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere
che l’immissione in possesso dell’immobile avvenga in un momento
anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento
che può essere disposto solo dopo l’approvazione del certificato
di collaudo.
8. Nell’ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
a) se l’offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile,
e il prezzo che in tal caso viene offerto per l’immobile, nonché il
differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l’esecuzione del
contratto;
b) se l’offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile,
il prezzo richiesto per l’esecuzione del contratto.
9. Nell’ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta
avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti
dell’offerta di cui al comma 8.
10. Nell’ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice non abbia
stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell’immobile,
quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendesi
deserta se non sono presentate offerte per l’acquisizione del bene.
11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di
articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.
12. L’inserimento nel programma triennale di cui all’articolo 128,
dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle amministrazioni
aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina
il venir meno della demanialità ovvero del vincolo di destinazione.

Art. 54
(Procedure per la individuazione degli offerenti)
1. Per la individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte
per l’affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano
le procedure aperte, ristrette e negoziate di cui al presente codice.
2. Esse aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura
ristretta.
3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti
possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo competitivo.
4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni
appaltanti possono affidare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata,
con o senza pubblicazione del bando di gara.

Art. 55
(Procedure aperte e ristrette)
1. La delibera a contrarre, ai sensi dell’articolo 11, indica se si seguirà una
procedura aperta o una procedura ristretta, come definite all’articolo
3.
2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando
il contratto ha per oggetto, oltre che l’esecuzione, anche la progettazione,
o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l’oggetto del contratto,
e fa menzione della delibera a contrarre.
4. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide,
che non verranno valutate. Quando il bando non contiene tale previsione, resta
comunque ferma la disciplina di cui all’articolo 81 comma 3.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte
nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta
di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando
di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e
dei termini fissati nella lettera – invito.

Art. 56
(Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante
procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti
ipotesi:
a) nel caso in cui in esito all’esperimento di una procedura aperta o
ristretta o di un dialogo competitivo, siano state presentate offerte irregolari,
ovvero offerte inaccettabili, in relazione a quanto disposto dal presente codice
in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura
negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali
del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del
bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso
dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente,
hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima;
b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la
cui natura o i cui imprevisti non consentano la fissazione preliminare e globale
dei prezzi;
c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria
6 dell’allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale quali la
progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile
stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter
aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le
norme della procedura aperta o della procedura ristretta;
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente
a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una
redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti
le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara,
nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari, e per
individuare l’offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli
articoli 82 e 83.
3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di
trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria
informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga
in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando
i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel
capitolato d’oneri.

Art. 57
(Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta,
non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o
nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate
in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione,
su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione
a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della
procedura negoziata;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla
tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente
ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante
da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile
con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione
della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è,
inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente
a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti
di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del
prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o
all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento
di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata
di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola
superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose,
da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale
oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo,
di un’amministrazione controllata, di una liquidazione coatta amministrativa,
di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è,
inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione
e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o
a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi
a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale
né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista,
sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio
oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore
economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle
seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto
il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi
inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione
del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi
complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto
iniziale;
b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi
analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del
contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali
lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta
o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura
negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla
stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto
originario; l’importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato
per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie
di cui all’articolo 28.
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici
da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa
desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente
invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente
gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante
sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose,
secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura
aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
7. E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad
oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono
nulli.

Art. 58
(Dialogo competitivo)
1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il
ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione
dell’appalto, le stazioni appaltani possono avvalersi del dialogo competitivo
conformemente al presente articolo.
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato < > quando la stazione appaltante
– non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all’articolo
68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue
necessità o i suoi obiettivi, e/o
– non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione
giuridica e/o finanziaria di un progetto. In particolare, si intendono particolarmente
complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone di studi
in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all’individuazione
dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all’analisi
dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti
di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decidere di ricorrere al
dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza
dei presupposti previsti dal comma 2.
4. L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all’articolo
64 in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono
nel bando stesso o in un documento descrittivo, nei quali sono altresì indicati
i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti
previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte
di cui all’articolo 83, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati
possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.
6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai
requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all’individuazione
e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o
obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi
tutti gli aspetti dell’appalto.
7. Durante il dialogo le stazioni appaltani garantiscono la parità di
trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo
discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto
ad altri.
8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni
proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante
al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo.
9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi
successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la
fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando
di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato
nel bando di gara o nel documento descrittivo.
10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in
grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le
soluzioni che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi.
11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle
soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi. In tal
caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo
o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.
12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato
i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte
finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del
dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari
per l’esecuzione del progetto.
13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del principi di concorrenza
e non discriminazione, le stazioni appaltanti possono specificare i criteri
di valutazione di cui all’articolo 83, comma 2, indicati nel bando o
nel documento descrittivo in relazione alle peculiarità della soluzione
o delle soluzioni individuate ai sensi del comma 10.
14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite,
precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti
o complementi non possono avere l’effetto di modificare gli elementi
fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara la
cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri
di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di
quelli eventualmente fissati ai sensi del comma 13, individuando l’offerta
economicamente più vantaggiosa conformemente all’articolo 83.
16. L’offerente che risulta aver presentato l’offerta economicamente
più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della
sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che
ciò non abbia l’effetto di modificare elementi fondamentali dell’offerta
o dell’appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare
discriminazioni.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti
al dialogo, anche nell’ipotesi in cui al comma 11.
18. Nel caso in cui siano state presentate proposte ai sensi dell’articolo
153, le stazioni appaltantii possono ricorrere al dialogo competitivo quando
nessuna delle proposte corrisponde all’interesse pubblico ai sensi dell’articolo
154. In tal caso i soggetti che hanno presentato le proposte sono ammessi a
partecipare al dialogo di cui al comma 6.

Art. 59
(Accordo quadro)
1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono
le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino
all’aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell’accordo
quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi
degli articoli 81 e seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure
previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni
appalntati e gli operatori economici inizialmente parti dell’accordo quadro.
In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro
le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni
fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico,
gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle
condizioni fissate nell’accordo quadro. Per l’aggiudicazione di tali appalti,
le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l’operatore parte dell’accordo
quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici,
il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un
numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione,
ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici
possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite
nell’accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.
7. Per il caso di cui al comma 6, l’aggiudicazione dell’accordo
quadro contiene l’ordine di priorità, privilegiando il criterio
della rotazione, per la scelta dell’operatore economico cui affidare
il singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici,
qualora l’accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati
dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime
condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni
indicate nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro, secondo la seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto
gli operatori economici che sono in grado di realizzare l’oggetto dell’appalto;
b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le
offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali
la complessità dell’oggetto dell’appalto e il tempo necessario per la
trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere
segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all’offerente che ha presentato
l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato
d’oneri dell’accordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo
in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall’oggetto dell’accordo
quadro.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo
abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Art. 60
(Sistemi di dinamici di acquisizione)
1. Le stazioni appaltanti ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione, in
modo da non ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza e senza porre
contributi di carattere amministrativo a carico degli operatori economici interessati
o dei partecipanti al sistema.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti
seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all’attribuzione
degli appalti da aggiudicare nell’ambito di detto sistema.
3. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato
un’offerta indicativa conforme al capitolato d’oneri e agli eventuali documenti
complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a
condizione che esse restino conformi al capitolato d’oneri.
5, Per l’istituzione del sistema e per l’aggiudicazione degli appalti nell’ambito
del medesimo le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici
conformemente all’articolo 77, commi 5 e 6.
6. Ai fini dell’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni
appaltanti:
a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico
di acquisizione;
b) precisano nel capitolato d’oneri, tra l’altro, la natura degli acquisti
previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni
necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l’attrezzatura elettronica
utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione
del sistema, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e a
qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l’indirizzo
Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.
7. Le stazioni appaltanti accordano a qualsivoglia operatore economico, per
tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di
presentare un’offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle
condizioni di cui al comma 3.
8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative
entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell’offerta indicativa. Possono
tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto
sia messo in concorrenza nel frattempo.
9. Le stazioni appaltanti informano al più presto l’offerente di cui
al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione
o al rigetto della sua offerta indicativa.
10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale.
Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti
pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici
interessati a presentare un’offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro
un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla
data di invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono
al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione di
tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.
11. Le stazioni appaltanti invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema
a presentare un’offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro
del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione
delle offerte.
12 Le stazioni appaltanti aggiudicano l’appalto all’offerente che ha presentato
la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando
di gara per l’istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri
possono, all’occorrenza, essere precisati nell’invito menzionato nel comma
11.
13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare
quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione
in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati
o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.

Art. 61
(Speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale
pubblica)
1. Nel caso di contratti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione
di un complesso residenziale di edilizia residenziale pubblica il cui piano,
a causa dell’entità, della complessità e della durata presunta
dei relativi lavori, dev’essere stabilito sin dall’inizio sulla base di una
stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni
aggiudicatrici, degli esperti e l’imprenditore che avrà l’incarico di
eseguire l’opera, è possibile ricorrere a una speciale procedura di
aggiudicazione, volta a scegliere l’imprenditore più idoneo a essere
integrato nel gruppo.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 le stazioni appaltanti inseriscono
nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile
al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente
il progetto da eseguire. Inoltre le stazioni appaltanti menzionano in tale
bando di gara, conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli
articoli da 38 a 47, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari
che i candidati devono possedere.
3. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano
gli articoli 2, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 77, 78 e 79 e gli articoli da 34 a
52.

Art. 62
(Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate
e nel dialogo competitivo – Forcella)
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di
un bando di gara, e nel dialogo competitivo, le stazioni appaltanti possono
limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un’offerta,
a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente
di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni
appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori,
pertinenti all’oggetto del contratto, che intendono applicare, il numero
minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno,
il numero massimo.
2. Nelle procedure ristrette, il numero minimo di candidati non può essere
inferiore a dieci, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il
numero minimo di candidati non può essere inferiore a sei, se sussistono
in tale numero soggetti qualificati.
3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad
assicurare una effettiva concorrenza.
4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero
minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma
2.
5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non
hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.
6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli
minimi è inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono
proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle
capacità richieste, salvo quanto dispongono l’articolo 55, comma
4, e l’articolo 81, comma 3.
7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre
il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all’articolo
56, comma 4, e all’articolo 58, comma 9, effettuano tale riduzione applicando
i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d’oneri
e nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire
di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente
di soluzioni o di candidati idonei.

Sezione II – Bandi, avvisi, inviti

Art. 63
(Avviso di preinformazione)
1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla lettera c) dell’articolo
32, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, rendono noto mediante
un avviso di preinformazione, conforme all’allegato IX A, punti 1 e 2,
pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro < >,
quale indicato all’allegato X, punto 2, lettera b) e all’articolo 3,
comma 35:
a) per le forniture, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli
accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici
mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli
articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti
sono definiti mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro
dell’economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana le modalità di riferimento da fare, nei bandi di
gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con quanto
eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, l’importo complessivo stimato degli appalti o degli
accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell’allegato
II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo
complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore
a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei contratti o degli accordi
quadro che intendono aggiudicare ed i cui importi stimati siano pari o superiori
alla soglia indicata all’articolo 28, tenuto conto dell’articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono inviati alla Commissione
o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile
dopo l’avvio dell’esercizio di bilancio.
3. L’avviso di cui alla lettera c) del comma 1 è inviato alla Commissione
o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile
dopo l’adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono
i contratti di lavori o gli accordi quadro che i soggetti di cui al comma 1
intendono aggiudicare.
4. I soggetti che pubblicano l’avviso di preinformazione sul loro profilo di
committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato
e le modalità di trasmissione di cui all’allegato X, punto 3, una comunicazione
in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione
su un profilo di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 è obbligatoria solo
se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre
i termini di ricezione delle offerte ai sensi dell’articolo 70, comma
7.
6. L’avviso di preinformazione contiene gli elementi indicati nel presente
codice, le informazioni di cui all’allegato X A, punti 1 e 2, e ogni
altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari
adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all’articolo
77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
7. L’avviso di preinformazione è altresì pubblicato sul
sito informatico dei contratti pubblici istituito presso l’Osservatorio.
8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione
preliminare di un bando di gara.

Art. 64
(Bando di gara)
1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un
accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata
con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale
intenzione con un bando di gara.
2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione
rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato
su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un
bando di gara semplificato.
4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le
informazioni di cui all’allegato IX A, punto 3, e ogni altra informazione
ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di
formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di
cui all’articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

Art. 65
(Avviso sui risultati della procedura di affidamento)
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso
un accordo quadro inviano un avviso, conforme all’allegato IX A, punto
5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto
giorni dall’aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell’accordo quadro.
2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all’articolo 59,
le stazioni appaltanti sono esentate dall’invio di un avviso in merito ai risultati
della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell’aggiudicazione
degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto
giorni dall’aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare
detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati
al più tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell’allegato II B,
le stazioni appaltanti indicano nell’avviso se acconsentono o meno alla sua
pubblicazione.
5. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli
elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato
X A, punto 5, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato
dei modelli di formulari adottati dalla Commissione.
6. Talune informazioni relative all’aggiudicazione del contratto o alla conclusione
dell’accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione
ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico,
pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici
o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Art. 66
(Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi)
1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione
per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione
precisate nell’allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione.
Nel caso della procedura urgente di cui all’articolo 70, comma 11, gli
avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica
secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato
X, punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche
di pubblicazione indicate nell’allegato X, punto 1, lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il
formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato
X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato
e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto
3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura
urgente di cui all’articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro
invio.
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali
della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato
in tale lingua originale è l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti
italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia
autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti
di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi
di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue
ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione
sono a carico della Comunità.
7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – serie speciale relativa ai contratti pubblici,
sul < > della stazione appaltante, e, non
oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico dei contratti pubblici
istituito presso l’Osservatorio in conformità all’articolo
7, con indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla
Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure
urgenti di cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su uno dei principali
quotidiani a diffusione nazionale.
8. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in
ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere
pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla
Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere
informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi
alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all’articolo
63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell’avviso
o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo
di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l’avviso
che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione
devono citare la data di tale trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica
secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato
X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di
trasmissione degli avvisi e dei bandi.
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell’informazione
trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma
vale come prova della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive pubblicità diverse
da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare
in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti
pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente
articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme
processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza
di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle
relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.

Art. 67
(Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare)
1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate
con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni appaltanti invitano
simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive
offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.
2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate
con pubblicazione di un bando di gara, l’invito a presentare le offerte,
a negoziare, a partecipare al dialogo competitivo contiene, contiene, oltre
agli elementi specificamente previsti da norme del presente codice, e a quelli
ritenuti utili dalle stazioni appaltanti, quanto meno i seguenti elementi:
a) gli estremi del bando di gara pubblicato;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse
devono essere trasmesse e la lingua o le lingue, diverse da quella italiana,
in cui possono essere redatte, fermo restando l’obbligo di redazione
in lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia
autonoma di Bolzano;
c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l’indirizzo per
l’inizio della fase di consultazione, nonché le lingue obbligatoria
e facoltativa, con le modalità di cui alla lettera b) del presente comma;
d) l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle
dichiarazioni verificabili prescritte dal bando o dall’invito, e secondo
le stesse modalità stabilite dagli articoli 39, 40, 41 e 42;
e) i criteri di selezione dell’offerta, se non figurano nel bando di
gara;
f) i criteri e subcriteri di valutazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa e la loro ponderazione o ordine di importanza, se non
figurano già nel bando di gara, nel capitolato d’oneri o nel documento
descrittivo.
3. Nel dialogo competitivo gli elementi di cui alla lettera b) del comma 2
non sono indicati nell’invito a partecipare al dialogo, bensì nell’invito
a presentare l’offerta.

Art. 68
(Specifiche tecniche)
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato VIII, figurano
nel bando di gara, ovvero nel capitolato d’oneri. Ogniqualvolta sia possibile
dette specifiche tecniche devono essere definite in modo da tenere conto dei
criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione
adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale.
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non
devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura
dei contratti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui
sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono
formulate secondo una delle modalità seguenti:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell’allegato
VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme
europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni,
alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati
dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme
nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche
nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle
opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione < >;
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere
caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi
da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle stazioni
appaltanti di aggiudicare l’appalto;
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera
b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per
presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche,
e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le
altre caratteristiche.
4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche
di cui al comma 3, lettera a), le stazioni appaltanti non possono respingere
un’offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi
alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta
l’offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti,
con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano
in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
5. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del
fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.
6. L’operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti
definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione
che allega alla richiesta di invito o, ove questa non sia prevista, all’offerta.
7. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al comma 3, di definire
le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali,
le stazioni appaltanti non possono respingere un’offerta di lavori, di prodotti
o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea,
ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una
norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo
europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o
i requisiti funzionali da esse prescritti.
8. Nell’ipotesi di cui al comma 7, nella propria offerta l’offerente è tenuto
a provare in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti e con qualunque
mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma
ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali prescritti. Si applicano
i commi 5 e 6.
9. Le stazioni appaltanti, quando prescrivono caratteristiche ambientali in
termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al
comma 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all’occorrenza,
parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali
o da qualsiasi altra ecoetichettatura, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture
o delle prestazioni oggetto dell’appalto;
b) i requisiti per l’etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni
scientifiche;
c) le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano
partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori,
i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;
d) siano accessibili a tutte le parti interessate.
10. Nell’ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare
che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi
alle specifiche tecniche definite nel capitolato d’oneri; essi devono accettare
qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica
del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
11. Per < > ai sensi del presente articolo
si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione
e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.
12. Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi
riconosciuti di altri Stati membri.
13. A meno di non essere giustificate dall’oggetto dell’appalto, le specifiche
tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata
o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un
brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero
come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale
menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui
una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto
non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati
dall’espressione < >.

Art. 69
(Condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nel bando o
nell’invito)
1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione
del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e,
tra l’altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando
di gara, o nell’invito, o nel capitolato d’oneri.
2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o
ambientali.
3. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni
particolari, per l’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
4. Sono consentite, da parte degli offerenti, soluzioni alternative equivalenti
o migliorative, che sono valutate ai sensi dell’articolo 83 e dell’articolo
87.

Sezione III – Termini di presentazione delle richieste di invito e delle
offerte e loro contenuto

Art. 70
(Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle
offerte)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di
partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della
prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per
preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti
dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere
inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando
di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di
un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni
decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non
può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell’invito
a presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo,
il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti
nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza,
non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell’invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione
esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere
inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o
di invio dell’invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione
definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere
inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione,
il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette
può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno
di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha
per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti
decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla
data di invio dell’invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette,
e sono ammessi a condizione che l’avviso di preinformazione a suo tempo
pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall’allegato
IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione
dell’avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione
non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione
del bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato
e le modalità di trasmissione precisati nell’allegato X, punto
3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7,
nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande
di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure
negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla
pubblicazione del bando secondo l’allegato X, l’accesso libero,
diretto e completo al capitolato d’oneri e a ogni documento complementare,
precisando nel testo del bando l’indirizzo Internet presso il quale tale
documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte
di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione
delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere
ridotti di cinque giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella di
cui al comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri o i documenti e le
informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli
operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli
71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita
dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato
d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo
adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano
prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle
offerte.
11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione
di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i
termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino
nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore
a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando
alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte
non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l’offerta
ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio
dell’invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine
per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione
definitiva.

Art. 71
(Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure aperte)
1. Nelle procedure aperte, quando le stazioni appaltanti non offrono per via
elettronica, ai sensi dell’articolo 70, comma 9, l’accesso libero,
diretto e completo al capitolato d’oneri e ad ogni documento complementare,
i capitolati d’oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori
economici entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda, a condizione
che quest’ultima sia stata presentata in tempo utile prima della scadenza
del termine di presentazione delle offerte.
2. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari
sui capitolati d’oneri e sui documenti complementari sono comunicate
dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente ai sensi
dell’articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito
per la ricezione delle offerte.

Art. 72
(Termini di invio ai richiedenti dei capitolati d’oneri, documenti e
informazioni complementari nelle procedure ristrette, negoziate, e nel dialogo
competitivo)
1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel
dialogo competitivo, l’invito ai candidati contiene, oltre agli elementi
indicati nell’articolo 67:
a) una copia del capitolato d’oneri, o del documento descrittivo o di
ogni documento complementare;
b) oppure l’indicazione dell’accesso al capitolato d’oneri,
al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, quando sono
messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell’articolo
70, comma 9.
2. Quando il capitolato d’oneri, il documento descrittivo, i documenti
complementari, sono disponibili presso un soggetto diverso dalla stazione appaltante
che espleta la procedura di aggiudicazione, ovvero presso lo sportello di cui
all’articolo 9, l’invito precisa l’indirizzo presso cui possono
essere richiesti tali atti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione
di tale richiesta, nonché l’importo e le modalità di pagamento
della somma dovuta per ottenere detti documenti. L’ufficio competente
invia senza indugio detti atti agli operatori economici, non appena ricevutane
la richiesta.
3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari
sui capitolati d’oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari,
sono comunicate dalle stazioni appaltanti ovvero dallo sportello competente
ai sensi dell’articolo 9, almeno sei giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure
ristrette o negoziate urgenti, di cui all’articolo 70, comma 11, tale
termine è di quattro giorni.

Art. 73
(Forma e contenuto delle domande di partecipazione)
1. Le domande di partecipazione che non siano presentate per telefono, hanno
forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale
o digitale, secondo le norme di cui all’articolo 77.
2. Dette domande contengono gli elementi prescritti dal bando e, in ogni caso,
gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo, e
la procedura a cui la domanda di partecipazione si riferisce, e sono corredate
dei documenti prescritti dal bando.
3. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma
1 nonché gli elementi e i documenti necessari o utili per operare la
selezione degli operatori da invitare, nel rispetto del principio di proporzionalità in
relazione all’oggetto del contratto e alle finalità della domanda
di partecipazione.
4. La prescrizione dell’utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni
appaltanti per la presentazione delle offerte non può essere imposta
a pena di esclusione.
5. Si applicano i commi 6 e 7 dell’articolo 74.

Art. 74
(Forma e contenuto delle offerte)
1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte
con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all’articolo 77.
2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall’invito
ovvero dal capitolato d’oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali
per identificare l’offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si
riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni
relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.
3. Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente, il mancato
utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione
delle offerte non costituisce causa di esclusione.
4 Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall’invito
ovvero dal capitolato d’oneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma
1, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto
del principio di proporzionalità in relazione all’oggetto del
contratto e alle finalità dell’offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali
le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive,
salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette
dichiarazioni.
7. Si applicano l’articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonché gli articoli 43 e 46, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 75
(Garanzie a corredo dell’offerta)
1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento
del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione
o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente,
in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso
le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione
aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria
o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia
e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di
cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla
data di presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono
richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in
relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere
che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare
la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta
della stazione appaltante nel corso della procedura.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario,
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto
del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire
di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta,
il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria
per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora
l’offerente risultasse affidatario.
9. La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione
ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo
della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine
non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia
ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 76
(Varianti progettuali in sede di offerta)
1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti possono autorizzare
gli offerenti a presentare varianti.
2. Le stazioni appaltanti precisano nel bando di gara se autorizzano o meno
le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti sono autorizzate.
3. Le stazioni appaltanti che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato
d’oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le
modalità per la loro presentazione.
4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti
minimi da esse prescritti.
5. Nelle procedure di affidamento di contratti relativi a servizi o forniture,
le stazioni appaltanti che abbiano autorizzato varianti non possono respingere
una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente,
o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un
appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

Sezione IV – Forme delle comunicazioni, verbali, informazioni ai candidati
e agli offerenti

Art. 77
(Regole applicabili alle comunicazioni)
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti
e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti,
mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6,
per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione
di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere
indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell’invito alla procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in
modo da non limitare l’accesso degli operatori economici alla procedura
di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni sono
realizzati in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la
riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire
alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e
delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per
la loro presentazione.
4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come
mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle
domande di partecipazione, presso l’ufficio indicato nel bando o nell’invito.
5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni
per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica,
nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere
non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con
i prodotti della tecnologia dell’informazione e della comunicazione generalmente
in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all’osservanza
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione
digitale) e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 (istituzione del
sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica
amministrazione, a norma dell’articolo 10, della legge 29 luglio 2003,
n. 229), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive
modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare,
gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori
economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo
48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai
dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano
le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione
di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la
cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi
di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono
conformi ai requisiti dell’allegato XII, nel rispetto, altresì,
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute
alla sua osservanza;
b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo
utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi
elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cu alla
lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema
di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82;
d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati
e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli
da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in
formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza
del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione.
7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle
procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell’operatore
economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma,
telex, fax;
b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate,
prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto
mediante lettera, telegramma, telex, fax;
c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica,
con le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito
dalle stazioni appaltanti.
d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione
presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via
elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il
termine entro il quale deve essere soddisfatta.

Art. 78
(Verbali)
1. Per ogni contratto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema
dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti redigono un verbale contenente
almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l’indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice, l’oggetto
e il valore del contratto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi
della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;
d) i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della
sua offerta nonché, se è nota, la parte dell’appalto o
dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a
terzi;
f) nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, le circostanze, previste
dal presente codice, che giustificano il ricorso a dette procedure;
g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze, previste dal presente codice,
che giustificano il ricorso a tale procedura;
h) se del caso, le ragioni per le quali l’amministrazione ha rinunciato
ad aggiudicare un contratto, a concludere un accordo quadro o a istituire un
sistema dinamico di acquisizione.
2. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici pubbliche
il verbale è redatto da un ufficiale rogante dell’amministrazione
medesima, e ha valore di titolo autentico.
3. Le stazioni appaltanti adottano le misure necessarie e opportune, in conformità alle
norme vigenti, e, in particolare, alle norme di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale), se tenute
alla sua osservanza, per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione
condotte con mezzi elettronici.
4. Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione,
su richiesta di quest’ultima.

Art. 79
(Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni)
1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti
delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all’aggiudicazione
di un appalto, o all’ammissione in un sistema dinamico di acquisizione,
ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro,
ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una
gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico
di acquisizione.
2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:
a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi,
per i casi di cui all’articolo 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione
di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i
servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
c) ad ogni offerente che abbia presentato un’offerta selezionabile, le
caratteristiche e i vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’offerente
cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell’accordo
quadro.
3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:
a) su richiesta scritta della parte interessata;
b) per iscritto;
c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione
della domanda scritta.
4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni
relative all’aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi
quadro o all’ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui
al comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della
legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi
interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa
recare leale pregiudizio alla concorrenza tra questi.
5. In ogni caso l’amministrazione comunica di ufficio:
a) l’aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni, all’aggiudicatario, al concorrente che segue
nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato una offerta ammessa
in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno
proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare
detta impugnazione.
b) l’esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente
e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione.

Art. 80
(Spese di pubblicità, inviti, comunicazioni)
1. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi,
nonché le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite
nel quadro economico dello schema di contratto, tra le somme a disposizione
della stazione appaltante.

Art. 81
(Criteri per la scelta dell’offerta migliore)
1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari
o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore
offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello
più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del
contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma
1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto.

Art. 82
(Criterio del prezzo più basso)
1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato
come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante
offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato
mediante offerta a prezzi unitari.
4. Le modalità applicative del ribasso sull’elenco prezzi e dell’offerta
a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento.

Art. 83
(Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa)
1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri
di valutazione dell’offerta, pertinenti all’oggetto del contratto,
quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l’assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di
gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare
agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il documento descrittivo,
elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita
a ciascuno di essi, anche mediante una forcella in cui lo scarto tra il minimo
e il massimo deve essere appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma
2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara, o nel capitolato
d’oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo,
l’ordine descrescente di importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario,
i subcriteri e i sub pesi o i sub punteggi. Ove la stazione appaltante non
sia in grado di stabilire i criteri e subcriteri e i subpesi e i subpunteggi
tramite la propria organizzazione, provvede a nominare la commissione di gara
con la delibera a contrarre, affidando ad essa l’incarico di redigere
i criteri subcriteri, pesi e subpunteggi, che verranno indicati nel bando di
gara. La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti
le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per
attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra
il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun
elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie
tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta
più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente
per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate
per servizi e forniture.

Relazione all’articolo 83
L’articolo in commento recepisce le prescrizioni della direttiva in tema
di offerta economicamente più vantaggiosa.
La disciplina comunitaria è stata recepita fedelmente.
Il comma 4 dell’articolo in commento affronta la questione della possibilità,
per la commissione di gara, di specificare i criteri di valutazione previsti
nel bando, scindendoli in sub voci, cui attribuire sub pesi e sub punteggi.
Si è preferito ridurre il più possibile il margine lasciato alla
commissione di gara, essendo già annunciata, sul punto, una condanna
dell’Italia, su rinvio pregiudiziale di Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio
2004, n. 5033, in Cons. Stato, 2004, I, 1524), che ha rimesso alla Corte di
giustizia alcune questioni di compatibilità comunitaria della normativa
nazionale in tema di offerta economicamente più vantaggiosa, nella parte
in cui lascia margine alle scelte discrezionali della commissione nella specificazione
dei criteri di valutazione previsti dal bando.
Il comma 5 tiene conto della circostanza che nell’ordinamento italiano
si tende a circoscrivere il margine di discrezionalità nella individuazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso metodologie
che consentono di individuare l’offerta migliore con un unico parametro
numerico finale.

Art. 84
(Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa)
1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad
una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente
ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta
da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
3. La commissione è presieduta da un dirigente della stazione appaltante,
nominato direttamente dall’organo competente.
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono
svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente
al contratto del cui affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore
non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di
membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione
di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art.
51 cod. proc. civ.
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati con un criterio di
rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi
professionali, scelti nell’ambito di un elenco, formato sulla base di
rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell’ambito di un elenco,
formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, scelti nell’ambito di
un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle medesime stazioni
appaltanti.
9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, salvo
quanto previsto dall’articolo 83, comma 4.
11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del
progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Art. 85
(Ricorso alle aste elettroniche)
1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono
le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che
l’aggiudicazione dei contratti di appalto avvenga attraverso un’asta
elettronica.
2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire
di ricorrere all’asta elettronica in occasione del rilancio del confronto
competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell’indizione di gare
per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando la valutazione delle
offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile
automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili
in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti
non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da
impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare
l’oggetto dell’appalto, come definito dal bando e dagli altri atti
di gara.
4. L’asta elettronica riguarda:
a) unicamente i prezzi, quando l’appalto viene aggiudicato al prezzo
più basso;
b) i prezzi ed i valori degli elementi dell’offerta indicati negli atti
di gara, quando l’appalto viene aggiudicato all’offerta economicamente
più vantaggiosa.
5. Il ricorso ad un’asta elettronica per l’aggiudicazione dell’appalto
deve essere espressamente indicato nel bando di gara.
6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso
dell’asta elettronica;
b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell’offerta,
come indicati nelle specifiche dell’appalto;
c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso
dell’asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno
messe a loro disposizione;
d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell’asta elettronica;
e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in
particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le
modalità e specifiche tecniche di collegamento.
7. Prima di procedere all’asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano
una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite
nel bando di gara ed in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto
ed alla relativa ponderazione.
Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente
per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l’invito
contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo
elettronico utilizzato e precisa la data e l’ora di inizio dell’asta
elettronica. L’asta elettronica può svolgersi in più fasi
successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere
dalla data di invio degli inviti.
8. Quando l’aggiudicazione avviene in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, l’invito di cui al comma 7 è corredato
del risultato della valutazione completa dell’offerta dell’offerente
interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all’articolo
83, comma 2.
L’invito precisa, altresì, la formula matematica che determina,
durante l’asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione
dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione
di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente
più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara;
a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con
un valore determinato.
Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una
formula matematica separata per la relativa ponderazione.
9. Nel corso di ogni fase dell’asta elettronica, le stazioni appaltanti
comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che
consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione.
Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni
riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia
previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi
momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d’asta,
fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l’identità degli
offerenti durante lo svolgimento dell’asta e fino all’aggiudicazione.
10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l’asta elettronica secondo
una o più delle seguenti modalità:
a) alla data e ora di chiusura preventivamente fissate;
b) quando non ricevano più nuovi prezzi o nuovi valori che rispettino
gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; in questo caso,
le stazioni appaltanti precisano nell’invito a partecipare all’asta
il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell’ultima presentazione
valida prima di dichiarare conclusa l’asta elettronica;
c) quando il numero di fasi dell’asta fissato nell’invito a partecipare è stato
raggiunto.
Quando le stazioni appaltanti intendono concludere l’asta elettronica
ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di
cui alla lettera b), l’invito a partecipare di cui al comma 7 indica
il calendario di ogni fase dell’asta.
11. Dopo aver dichiarata conclusa l’asta elettronica, le stazioni appaltanti
aggiudicano l’appalto ai sensi dell’articolo 81, in funzione dei
risultati dell’asta elettronica.
12. Il regolamento stabilisce:
a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;
b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica;
c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli
atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell’articolo
13.
13. Per l’acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al comma
3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara
interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento
nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.

Art. 86
(Criteri di individuazione delle offerte anomale)
1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello
del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle
offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti
valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di
ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa.
4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore
a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.

Art. 87
(Criteri di verifica delle offerte anomale)
1. Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante
richiede all’offerente le giustificazioni ritenute pertinenti in merito
agli elementi costitutivi dell’offerta medesima.
2. Dette giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:
a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione,
del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente
per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
d) l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei
servizi offerti;
e) il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
f) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato;
g) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici
previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente
più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale,
dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza
di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato
in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino
a quello preso in considerazione.
3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per
i quali non sia ammesso ribasso d’asta in conformità all’articolo
131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo
12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi
conforme all’articolo 7, d.p.r. 3 luglio 2003, n. 222.
5. La stazione appaltante che accerta che un’offerta è anormalmente
bassa in quanto l’offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere
tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l’offerente,
quest’ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito
dall’amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l’aiuto
in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge
un’offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

Art. 88
(Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anomale)
1. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare
le componenti dell’offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente
o congiuntamente, invitare l’offerente a dare tutte le giustificazioni
che ritenga utili.
2. All’offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci
giorni per indicare, per iscritto, le giustificazioni richieste.
3. La stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell’offerta
tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto
ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando
un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.
4. Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione
appaltante convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a cinque
giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
5. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita,
la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.
6. La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame
degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se
la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa
maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino
ad individuare la migliore offerta non anomala.

Art. 89
(Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi)
1. Al fine di stabilire il prezzo base nei bandi o inviti, di valutare la convenienza
o meno dell’aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l’offerta è o
meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all’articolo
86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato,
ove rilevabile.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 26, comma 2, legge 23 dicembre
1999, n. 488, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono in considerazione
i costi standardizzati determinati dall’Osservatorio ai sensi dell’articolo
7, gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di
beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto,
eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
3. Alle finalità di cui al presente articolo le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze..

Capo IV – Progettazione e concorsi di progettazione

Sezione I – Progettazione interna ed esterna, livelli della progettazione

Art. 90
(Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia
di lavori pubblici)
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
di lavori, nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento
e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori
pubblici sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i
comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende
unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione
e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli
articoli 30. 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni
appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge
23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore
di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti;
f) dalle società di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere
d) , e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 37
in quanto compatibili ;
h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di
ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che
abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare
in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 36. È vietata
la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione
alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative
ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura
realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio
precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 36,
comma 6, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti
e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni
di cui all’articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all’articolo 235,
comma 7
2. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente
tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II,
III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma
di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica
o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali
sono assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in forma associata
ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi
delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme
che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria
al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato
pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi
V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma
di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni
dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto
ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali
si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative
che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del
progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo
albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota
alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono
possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) , b) e c)
, sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio
della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro
a tempo parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio
di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d’impiego .
5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione
per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per
la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati
della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti
esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto
preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e)
, f) e g) h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di
svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o
di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre
progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono
l’apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati
e certificati dal responsabile del procedimento.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico
di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Deve inoltre essere indicata, sempre nell’offerta, la persona fisica incaricata
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce
le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti
nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi
di progettazione, concorsi di idee. All’atto dell’affidamento dell’incarico
deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli
appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali
subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di
progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti
e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante
o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto
dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono
estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli
affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Art.91
(Procedure di affidamento)
1. Per l’affidamento di incarichi di progettazione di cui all’articolo
90 di importo pari o superiore a 154.000 euro si applicano le disposizioni
di cui alla parte II, titolo I del codice, ovvero, per i soggetti operanti
nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi di progettazione di importo inferiore a 154.000 euro possono
essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento,
ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) dell’articolo 90,
nel rispetto dei principi del Trattato in tema di trasparenza, parità di
trattamento, non discriminazione e proporzionalità.
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario non può avvalersi
del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e
picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del
progettista .
4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo
soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari
ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l’accettazione,
da parte del nuovo progettista, dell’attività progettuale precedentemente
svolta. L’affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione,
fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato
alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva
.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in
via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso
di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 89 e seguenti,
dovendo, in difetto, motivare le ragioni in base alle quali ritengono di procedere
all’affidamento mediante appalto.
6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione
lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria
in materia, l’affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito
soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.
7. I soggetti di cui all’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), operanti nei
settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni
nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento
delle procedure per l’affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse
direttamente a società di ingegneria di cui all’articolo 90, comma
1, lettera f) , che siano da essi stessi controllate, purché almeno
l’ottanta per cento della cifra d’affari media realizzata dalle predette società nella
Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al
soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
8. È vietato l’affidamento di attività di progettazione, direzione
lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti
a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente
codice.

Art.92
(Corrispettivi e incentivi per la progettazione)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione
dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative
ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella
convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato
sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi
con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo
1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell’individuazione dell’importo
stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione
dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
2. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi
delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma
1 dell’articolo 90, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie
professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi
dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto
dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai
fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, applicando
le aliquote che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, ripartendo
in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per
i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli.
Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale
relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri
finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi
per le attività di supporto di cui all’articolo 10, comma 7 nonché le
attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori
in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494. Per la progettazione preliminare si applica l’aliquota fissata per
il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva
si applica l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione
esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato,
per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti .
4. I corrispettivi determinati ai sensi del comma 3, fatto salvo quanto previsto
dal comma 12- bis dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili
ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della legge 4 marzo 1958, n.
143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni
patto contrario è nullo.
5. Una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a base di gara
di un’opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui
all’articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro,
con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata
ed assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile
[unico] del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del
piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra
i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell’1,5
per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all’entità e
alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizione tiene conto
delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni
da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni
che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale
esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie.
I commi quarto e quinto dell’ articolo 62 del regolamento approvato con regio
decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all’ articolo
32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi
criteri.
6. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un
atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed
i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice
che lo abbiano redatto.
7. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI
del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi
alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei
progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di
sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il
finanziamento dei progetti, nonché all’aggiornamento ed adeguamento
alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d’intervento
di cui sia riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione
dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le
province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i
comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni,
province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito,
l’istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative
alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.

Art. 93
(Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori)
1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto
dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile, fin dal
documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli
di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva,
in modo da assicurare:
a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;
b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale e comunitario.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute
nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora,
in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare,
ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive,
provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni
da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta
della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni
possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all’utilizzo dei materiali
provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa
e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione,
dei costi, da determinare in relazione ai benefìci previsti, nonché in
schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto
preliminare dovrà inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa
.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle
indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.
Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e
dell’inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale
ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali
caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici
e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l’individuazione del tipo di
fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla
natura ed alle caratteristiche dell’opera; nei calcoli preliminari delle strutture
e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali,
tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico
estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico,
idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi,
sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle
strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo previsto
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che
ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione
e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall’insieme delle
relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati
grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo
metrico estimativo e dall’elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto
sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli
eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi
progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici,
di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo.
Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano
di manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con
le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal
regolamento di cui all’ articolo 5.
6. In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il regolamento,
con riferimento alle categorie di lavori e alle tipologie di intervento e tenendo
presenti le esigenze di gestione e di manutenzione, stabilisce criteri, contenuti
e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza
e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri
relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei
piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto
esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti
prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici
esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei
singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci stazioni
appaltanti.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione
dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare
attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e
della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
9. L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
all’attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell’articolo
15 del d.P.R.8 giugno 2001, n. 327.

Art. 94
(Livelli della progettazione per gli appalti di servizi e forniture e requisiti
dei progettisti)
1.Il regolamento stabilisce i livelli ed i requisiti dei progetti nella materia
degli appalti di servizi e forniture, nonché i requisiti di partecipazione
e qualificazione dei progettisti, in armonia con le disposizioni del presente
codice.

Art. 95
(Verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto
preliminare)
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 28, comma 4, del codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, per le opere sottoposte all’applicazione delle disposizioni del presente
codice in materia di appalti di lavori pubblici, le stazioni appaltanti trasmettono
al soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, copia
del progetto preliminare dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente
ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche
preliminari secondo quanto disposto dal regolamento, con particolare attenzione
ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni
volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio,
nonche’, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti
raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici
delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma
di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 93, comma 7 del presente
codice e relativa disciplina regolamentare. La trasmissione della documentazione
suindicata non e’ richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione
o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
2. Presso il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’ istituito un
apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici
universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione.Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sentita una rappresentanza
dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri
per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalita’ di partecipazione
di tutti i soggetti interessati..
3. Il soprintendente, qualora, sulla base degli elementi trasmessi e delle
ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l’esistenza di un interesse archeologico
nelle aree oggetto di progettazione, puo’ richiedere motivatamente, entro il
termine di novanta giorni dal ricevimento del progetto preliminare ovvero dello
stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell’intervento alla procedura
prevista dai commi 6 e seguenti.
4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, il termine indicato
al comma 3 e’ interrotto qualora il soprintendente segnali con modalita’ analitiche
detta incompletezza alla stazione appaltante entro dieci giorni dal ricevimento
della suddetta documentazione. In caso di documentata esigenza di approfondimenti
istruttori il soprintendente richiede le opportune integrazioni fedelmente
riferibili ai contenuti della progettazione ed alle caratteristiche dell’intervento
da realizzare ed acquisisce presso la stazione appaltante le conseguenti informazioni.
La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine. Il soprintendente,
ricevute le integrazioni ed informazioni richieste, ha a disposizione il periodo
di tempo non trascorso o comunque almeno quindici giorni, per formulare la
richiesta di sottoposizione dell’intervento alla procedura prevista dall’articolo
96 .
5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è’ esperibile il ricorso amministrativo
di cui all’articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Ove il soprintendente non richieda l’attivazione della procedura di cui
all’articolo 96 nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura
si concluda con esito negativo, l’esecuzione di saggi archeologici e’ possibile
solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione,
nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano
a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale
evenienza il Ministero per i beni e le attivita’ culturali procede, contestualmente
alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento
di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi degli articoli
12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici
di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per
i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari previsti dal predetto
codice, ivi compresa la facolta’ di prescrivere l’esecuzione, a spese del committente
dell’opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altresi’ fermi i poteri
previsti dall’articolo 28, comma 2, nonche’ i poteri autorizzatori e cautelari
previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all’articolo 142, comma
1, lettera m), del medesimo codice.

Art.96
(Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico)
1. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico si articola
in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine
archeologica. L’esecuzione della fase successiva dell’indagine e’ subordinata
all’emersione di elementi archeologicamente significativi all’esito della fase
precedente. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico
consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi
del progetto di cui alle seguenti lettere:
a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
1) esecuzione di carotaggi;
2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell’area
interessata dai lavori;
b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione
di sondaggi e di scavi, anche in estensione.
2. La procedura si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva,
approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione
contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi
esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l’esigenza
di tutela;
b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale
unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi
di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede
rispetto a quella di rinvenimento;
c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata
che in forma contestualizzata mediante l’integrale mantenimento in sito.
3. Per l’esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell’ambito della
procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento puo’
motivatamente ridurre, d’intesa con la soprintendenza archeologica territorialmente
competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione,
in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali
già comunque acquisiti agli atti del procedimento.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica
preventiva dell’interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo
ed accerta l’insussistenza dell’interesse archeologico nell’area interessata
dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza
detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione
e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure
di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali
e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel
caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti
di assoggettamento a tutela dell’area interessata dai rinvenimenti e il Ministero
per i beni e le attivita’ culturali avvia il procedimento di dichiarazione
di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
5. La procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico e’ condotta
sotto la direzione della soprintendenza archeologica territornalmente competente.
Gli oneri sono a carica della stazione appaltante.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee
guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura
di cui al presente articolo.
7. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo,
il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e
le attivita’ culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta
giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell’articolo 95, stipula un
apposito accordo con l’amministrazione appaltante per disciplinare le forme
di’ coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento
e con gli uffici dell’ amministrazione procedente. Nell’accordo le amministrazioni
possono graduare la complessita’ della procedura di cui al presente articolo,
in ragione della tipologia e dell’entita’ dei lavori da eseguire, anche riducendo
le fasi e i contenuti del procedimento. L’accordo disciplina altresi’ le forme
di documentazione e di divulgazione dei risultati dell’indagine, mediante la
informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche
e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale
dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione
e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.

Sezione II – Procedimento di approvazione dei progetti e effetti ai fini
urbanistici ed espropriativi

Art. 97
(Procedimento di approvazione dei progetti)

1. L’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene
effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241 ed alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si
applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli
articoli 14 bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 98
(Effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi)1.
Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell’approvazione
dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.
2. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e
parcheggi, tese a migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente nelle
città, l’approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio
comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti.

Sezione III – Concorsi di progettazione

art. 99
(Ambito di applicazione e oggetto)
1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione:
a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell’allegato IV come autorità governative
centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 154.000 euro;
b) dalle stazioni appaltanti non designate nell’allegato IV, a partire da una
soglia pari o superiore a 236.000 euro;
c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore
a 249000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi
della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria
5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e
7526 della CPC, e/o servizi elencati nell’allegato II B.
2. Il presente titolo si applica:
a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione
di appalti pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti
a favore dei partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera a), la “soglia” è il valore stimato
al netto dell’IVA dell’appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali
premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.
Nel caso di cui alla lettera b), la “soglia” è il valore complessivo
dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’IVA dell’appalto
pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora
la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono
richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari
a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall’articolo
109. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi
con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene
anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione
e gestione.
4. L’ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da
assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese,
sono stabiliti dal regolamento.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del
progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti
previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando
i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo
corrispettivo devono essere stabiliti nel bando.

Art. 100
(Concorsi di progettazione esclusi)
1. Le norme di cui alla presente sezione non si applicano:
a) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste dagli articoli
17 (contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza), 18
(appalti aggiudicati in base a norme internazionali), 22 (contratti esclusi
nel settore delle telecomunicazioni) e 217 per gli appalti di servizi;
b) ai concorsi indetti per esercitare un’attività in merito alla
quale l’applicabilità dell’articolo 219, comma 1, sia stata
stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto comma sia considerato
applicabile, conformemente ai commi 6, 7, e 11 di tale articolo;
c) ai concorsi di progettazione di servizi di cui alla parte III, capo IV,
indetti dalle stazioni appaltanti che esercitano una o più delle attività di
cui agli articoli da 208 a 213.

art. 101
(Disposizioni generali sulla partecipazione ai concorsi di progettazione)
1. L’ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere
limitata:
a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge
il concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.
2. Per i lavori sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione i soggetti
di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g). Il regolamento
stabilisce i requisiti dei concorrenti ai concorsi di progettazione per servizi
e forniture.

Art. 102
(Bandi e avvisi)
1. Le stazioni appaltanti che intendono indire un concorso di progettazione
rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.
2. Le stazioni appaltanti che hanno indetto un concorso di progettazione inviano
un avviso in merito ai risultati del concorso in conformità all’articolo
66 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le stazioni appaltanti
hanno la facoltà di non procedere alla pubblicazione delle informazioni
relative all’aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione
ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico,
pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private
oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di
servizi.
3. In conformità all’articolo 66, comma 15, le stazioni appaltanti
possono pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi
concernenti concorsi di progettazione non soggetti agli obblighi di pubblicazione
previsti dal presente articolo.

Art. 103
(Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi
ai concorsi di progettazione)
1. I bandi e gli avvisi di cui all’articolo 102 contengono le informazioni
indicate nell’allegato IX D, in base ai modelli di formulari adottati dalla
Commissione.
2. Detti bandi ed avvisi sono pubblicati conformemente all’articolo 66, commi
2 e seguenti.

Art. 104
(Mezzi di comunicazione)
1. L’articolo 77, commi 1, 2, 4, 5, si applica a tutte le comunicazioni relative
ai concorsi di progettazione.
2. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni sono realizzati
in modo da garantire l’integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi
informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla
commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei
progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano
le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione
di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono
essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione
elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell’allegato
XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi
elettronici della lettera a), si applicano le norme sui certificatori qualificati
e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.

Art. 105
(Selezione dei concorrenti)
1. Nell’espletamento dei concorsi di progettazione le stazioni appaltanti
applicano procedure conformi alle disposizioni della parte II del presente
codice.
2. Nel caso in cui ai concorsi di progettazione sia ammessa la partecipazione
di un numero limitato di partecipanti, le stazioni appaltanti stabiliscono
criteri di selezione chiari e non discriminatori. Al fine di garantire di garantire
un’effettiva concorrenza il numero di candidati invitati a partecipare non
può essere inferiore a dieci.

Art. 106
(Composizione della commissione giudicatrice)
1. Alla commissione giudicatrice si applicano le disposizioni di cui all’articolo
84, nei limiti di compatibilità.
2. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una
particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione
deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

Art. 107
(Decisioni della commissione giudicatrice)
1. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed esamina i
piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente
sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L’anonimato dev’essere
rispettato sino alla conclusione dei lavori.
2. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti,
che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun
progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine
di dare conto delle valutazioni finali .
3. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti
che la commissione giudicatrice ha indicato nel processo verbale allo scopo
di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E’ redatto un verbale
completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

Art. 108
(Concorso di idee)
1. Le norme della presente sezione trovano applicazione, nei limiti della compatibilità,
anche ai concorsi di idee finalizzati all’acquisizione di una proposta
ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi
di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio
della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento
nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto
di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce
il concorso.
3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea
alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere
richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto
preliminare. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito
in relazione all’importanza e complessità del tema e non può essere
inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
4. Il bando prevede un congruo premio per l’idea migliore.
5. L’idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione
appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi assetti tecnici, può essere
posta a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di
progettazione. A detta procedura è ammesso a partecipare il vincitore
del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
6. La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di
idee la realizzazione del progetto a valle, con procedura negoziata senza bando,
a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando.

Art. 109
(Concorsi in due gradi)
1 In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità la stazione
appaltante può procedere all’esperimento di un concorso di progettazione
articolato in due gradi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione
del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la
valutazione di proposte di idee presentante nella prima fase e selezionate
senza formazione di graduatorie di merito ed assegnazione di premi. Al vincitore
del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, può essere affidato
l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che
detta possibilità ed il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.
2. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all’esperimento
di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di
un progetto preliminare ed il secondo avente ad oggetto la presentazione di
un progetto definitivo. Il bando può altresì prevedere l’affidamento
diretto dell’incarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto
che abbia presentato il migliore progetto preliminare.

Art. 110
(Concorsi sotto soglia)
1. I concorsi di progettazione e i concorsi di idee di importo inferiore alla
soglia comunitaria devono essere espletati nel rispetto dei principi del Trattato
in tema di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e
proporzionalità.

Sezione IV – Garanzie e verifiche della progettazione

Art. 111
(Garanzie che devono prestare i progettisti)
1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati
della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione
del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza,
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che
la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all’articolo
132, comma 1, lettera e, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata
per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati,
con il limite di 1 milione di eur, per lavori di importo inferiore a 5.923.000
eur, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo
dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila eur, per lavori
di importo pari o superiore a 5.923.000 eur, IVA esclusa. La mancata presentazione
da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni
pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
2. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore
a un milione di eur, il regolamento disciplina la garanzia che devono prestare
i progettisti, nel rispetto del comma 1, nei limiti della compatibilità.

Art. 112
(Verifica della progettazione prima dell’inizio dei lavori)
1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei
termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza
degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 93, commi
1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.
2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica
di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento.
Nei contratti aventi ad oggetto la esecuzione e la progettazione esecutiva
e/o definitiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo
eventualmente redatto a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell’inizio
delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall’offerente
hanno luogo prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori.
3. Nel caso di opere di particolare pregio architettonico, al fine di accertare
l’unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati
dal regolamento, prima dell’approvazione del progetto ed in contraddittorio
con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o
definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare Al contraddittorio
partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara,
che si esprime in ordine a tale conformità.
4. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali
sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei
progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica
deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN 45004;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere
effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia
stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano
di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti
autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere
munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti
dallo svolgimento dell’attività di propria competenza.
6. Il regolamento disciplina modalità semplificate di verifica dei progetti
eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto
dei commi che precedono, in quanto compatibili.

Capo V – Principi relativi all’esecuzione del contratto

Art. 113
(Garanzie di esecuzione e coperture assicurative)
1. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria
del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove
il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all’articolo
1957, comma 2, del codice civile, nonché la operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
3. La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata
a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico,
senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o
del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento,
in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare
residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato
secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie
o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati
di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo
75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione
al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio
o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 114
(Varianti in corso di esecuzione del contratto)
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 76, le varianti in corso di esecuzione
del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal presente codice.
2. Il regolamento determina i casi in cui, nei contratti relativi a servizi
e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture,
sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto dell’articolo
132, in quanto compatibile.

Art. 115
(Adeguamenti dei prezzi)
1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi
o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.
La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti
responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui
all’articolo 7, comma 4, lettera c) e di cui al medesimo articolo 7,
comma 5.

Art. 116
(Vicende soggettive dell’esecutore del contratto)
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione
relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente
effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario,
ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione,
non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n.
187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti
dal presente codice.
2. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi
al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti
risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni
di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo
10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione
di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2
senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono,
nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti
dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi
di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura
concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi
secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni,
e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori,
nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti
di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione
guadagni o in lista di mobilità di cui all’articolo 6 della legge 23
luglio 1991, n. 223.
5. Il bando può prevedere la facoltà, in caso di fallimento o
di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario affidatario,
di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto
per il completamento delle prestazioni alle medesime condizioni economiche
già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento del secondo classificato,
può essere interpellato il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo
contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo
classificato.

Art. 117
(Cessione dei crediti derivanti dal contratto)
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai
crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture
e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione
e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate
a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria
e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di
acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante
atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso
di progettazione, sono efficaci ed opponibili alle stazioni appaltanti che
sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione
da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica
della cessione.
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato
contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore
di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione
può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione,
con questo stipulato.

Art. 118
(Subappalto)
1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti
a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi
nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità,
salvo quanto previsto nell’articolo 116.
2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando
di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria con il relativo
importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre prestazioni
previste in progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni
nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili
e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono
per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto
riguarda la categoria, con il regolamento, è definita la quota parte
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie
medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L’affidamento in subappalto
o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel caso di varianti
in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori
o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture che intendono subappaltare
o concedere in cottimo;
2) che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso
la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante l’affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante
il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti
dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata;
4) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo,
alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni.
3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a
corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto
obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento
diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione
del relativo importo e con proposta motivata di pagamento .
4. L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto,
gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento.
5. Per i lavori, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere
indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i
dati di cui al comma 2, n. 3).
6. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale
in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è,
altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori,
trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione
di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi
ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. L’affidatario
e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all’amministrazione
o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi,
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.
7. I piani di sicurezza di cui all’articolo 131 sono messi a disposizione
delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo
dei cantieri. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti
i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’affidatario. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di
consorzio, detto obbligo incombe all’impresa mandataria o designata quale capogruppo.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
8. L’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare
alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti
nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi
di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate
o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione
da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare
oggetto di ulteriore subappalto.
10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai
raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le
imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l’associante
non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano
altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli
affidamenti con procedura negoziata. 11. Ai fini del presente articolo è considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate
che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera
e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora
l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50
per cento dell’importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare
a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali
casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi
di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti
di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all’affidatario di comunicare
alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione
dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 119
(Direzione dell’esecuzione del contratto)
1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta
dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite
dal regolamento
2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi
per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore
dei lavori.
3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di
particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per
i quali il direttore dell’esecuzione del contratto deve essere un soggetto
diverso dal responsabile del procedimento.

Art. 120
(Collaudo)
1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento determina
le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite
a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore
alla soglia comunitaria.
2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento disciplina il collaudo
con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto
previsto dal presente codice.

Art. 121
(Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi, forniture,
di importo inferiore alla soglia comunitaria)
1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di
importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’articolo
28, si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della
parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle
norme del presente titolo.
2. Ai fini dell’applicazione del comma 3 dell’articolo 29 (metodi
di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici), per le procedure previo
bando si ha riguardo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Art. 122
(Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia)
1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano
le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e
di comunicazione in ambito sovranazionale.
2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63, sotto le
soglie ivi indicate è facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente
e sul sito informatico dei contratti pubblici istituito presso l’Osservatorio.
3. Le stazioni appaltanti non sono tenute a pubblicare l’avviso sui risultati
della procedura di affidamento, di cui all’articolo 65.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi
di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. Ai bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a un milione di
euro, si applicano le forme di pubblicità solo in ambito nazionale prescritte
dall’articolo 63. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a
un milione di euro sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione in
cui si esegue il contratto, sul profilo di committente, e nell’albo della
stazione appaltante.
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte,
e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l’articolo
70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini
e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre
le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente
dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
per i contratti di importo pari o superiore a un milione di euro, e dalla pubblicazione
del bando sul Bollettino ufficiale della Regione del luogo in cui si esegue
il contratto per i contratti di importo inferiore a un milione di euro non
può essere inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione
di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui al comma 7, non
può essere inferiore a qundici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente
dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a venti
giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo,
il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti
nel rispetto del comma 1 dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche
ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data
di invio dell’invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione
esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere
inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o
di invio dell’invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione
definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere
inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo
competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l’avviso
di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere
ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle
procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure,
dalla spedizione della lettera invito.
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione
di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i
termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino
nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire un termine
per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la
ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore
a trenta giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo,
decorrente dalla data di invio dell’invito a presentare offerte. Tale
previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste
hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli
articoli 56 e 57, anche:
a) per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro;
b) per lavori di importo complessivo non superiore a cinquecentomila euro,
nel rispetto dei principi di adeguata pubblicità, trasparenza, imparzialità,
previa gara informale cui sono invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono
in tale numero soggetti qualificati; l’invito è trasmesso preventivamente
all’Osservatorio che ne cura la pubblicità sul sito dei contratti
pubblici; l’elenco degli operatori invitati è trasmesso all’Osservatorio
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 123
(Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori)
1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo
inferiore a 1.500.000 eur, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza
procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno
dieci concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
ai lavori oggetto dell’appalto, individuati tra gli operatori economici
iscritti nell’elenco disciplinato dai commi che seguono.
2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura
di cui al comma 1, vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità previste
per l’avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno.
3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di
affidamento di cui al comma precedente, presentano apposita domanda, entro
il quindici dicembre successivo.
4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare essere iscritti
in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trecentosessanta.
5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo
di elenchi, per ciascun anno, pari a sessanta.
6. E’ fatto divieto di chiedere l’iscrizione in un dato elenco
sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o
consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo
o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento
temporaneo che di un consorzio.
7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura
organizzativa è articolata in sedi locali, le domande e i relativi elenchi
si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da una autocertificazione,
ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere
in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in
nessuna delle cause di esclusione previsti per l’esecuzione di lavori
di pari importo con procedure aperte o ristrette.
9. Le stazioni appaltanti formano l’elenco entro il trenta dicembre,
iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell’autocertificazione
di cui al comma 8.
10. L’ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito
mediante sorteggio pubblico, la cui data è indicata nell’avviso
di cui al comma 2.
11. Le stazioni appaltanti applicano l’articolo 48.
12. Gli operatori inseriti nell’elenco sono invitati secondo l’ordine
di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari
in relazione all’oggetto dell’appalto, e possono ricevere ulteriori
inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell’elenco,
in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.
13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all’Osservatorio, e pubblicati
sul sito informatico dei contratti pubblici.
14. L’Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico,
il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica il superamento del
numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni
che, secondo un ordine cronologico, eccedono il numero massimo.
15. Nell’ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute
a cancellare dall’elenco gli iscritti nei cui confronti si è verificato
il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione
dell’Osservatorio, e previo avviso agli iscritti che possono, entro cinque
giorni, rinunciare ad una o più diverse iscrizioni, per rientrare nel
numero massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate
all’Osservatorio.
16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie all’Osservatorio
sul numero massimo di iscrizioni.

Art. 124
(Appalti di servizi e forniture sotto soglia)
1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme
del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione
in ambito sovranazionale.
2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63, sotto le
soglie ivi indicate è facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente
e sul sito informatico dei contratti pubblici istituito presso l’Osservatorio.
3. Le stazioni appaltanti non sono tenute a pubblicare l’avviso sui risultati
della procedura di affidamento, di cui all’articolo 65.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi
di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. Ai bandi si applicano le forme di pubblicità solo in ambito nazionale
prescritte dall’articolo 66.
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte,
e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli
articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione
dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71
e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente
dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
non può essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione
di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui al comma 7, non
può essere inferiore a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente
dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a dieci
giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo,
il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti
nel rispetto del comma 1 dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche
ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data
di invio dell’invito;
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo
competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l’avviso
di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere
ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle
procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure,
dalla spedizione della lettera invito;
f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione
di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i
termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino
nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire un termine
per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni
dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione
delle offerte non inferiore a cinque giorni.
7. Il regolamento disciplina, secondo criteri si semplificazione rispetto alle
norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale
ed economico – finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.

Art. 125
(Lavori, servizi e forniture in economia)
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta.
b) mediante appalto affidato con la procedura del cottimo fiduciario.
2. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali
e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio
delle stazioni appaltanti, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni
avvengono mediante affidamento a terzi.
4. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 500.000 euro.
5. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori
a 154.000. Tale soglia viene adeguata in relazione alle modifiche della soglia
di 154.000 euro prevista dall’articolo 28, con lo stesso meccanismo di
adeguamento previsto dal citato articolo 28.
6. I lavori in economia, di importo superiore a duecentomila euro, e le forniture
e servizi, di importo superiore cinquantamila euro, sono ammessi nelle seguenti
ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire
la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso,
ivi non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito
del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, lavori, a seguito della scadenza
dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure
di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per
l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale;
e) lavori, servizi, forniture che non possono essere differiti, dopo l’esperimento
infruttuoso di procedure previo bando, o di procedura negoziata senza bando,
e nella misura strettamente necessaria;
f) manutenzione non periodica di beni, opere, impianti, se vi è una
situazione di urgenza, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure
di scelta del contraente, ovvero a seguito di esito infruttuoso delle ordinarie
procedure, nella misura strettamente necessaria;
g) interventi urgenti non programmabili in materia di sicurezza;
h) lavori necessari per la compilazione di progetti;
i) negli altri casi che le singole stazioni appaltanti individuino con proprio
provvedimento generale, in relazione alle proprie specifiche esigenze.
7. Per lavori di importo superiore a quarantamila euro e per servizi o forniture
di importo superiore a ventimila eur, l’affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, previa consultazione di almeno tre operatori economici, se sussistono
in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato
ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per lavori di importo fino a quarantamila euro e per servizi o forniture fino
a ventimila eur, è consentito l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento. L’affidatario deve essere in possesso
dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale
ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo
affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi
di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti
i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di
cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza
almeno annuale.
8 Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni
di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito
di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata
allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
9. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati,
nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure
di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice,
dal regolamento.

TITOLO III– DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI A LAVORI
PUBBLICI

Capo I – Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori

Art. 126
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli appalti pubblici di
lavori quale che ne sia l’importo.
2. Le disposizioni in tema di programmazione si applicano ai lavori pubblici
di singolo importo superiore a 100.000 euro.

Art. 127
(Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1. E’ garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l’indipendenza
di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale
massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie
identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo,
poteri consultivi i quali, dalle disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore del presente codice, siano stati affidati ad altri organi istituiti
presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con
il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato nell’ambito del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati
tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui
progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati
per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni
di euro, nonché parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti
che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse
ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni
di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati
tecnici amministrativi presso i servizi integrati infrastrutture e trasporti
(SIIT). Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro,
presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio
superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell’assemblea generale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti
ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque
giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il procedimento
prosegue prescindendo dal parere omesso e l’amministrazione motiva autonomamente
l’atto amministrativo da emanare.

Relazione all’articolo 127
L’art. 114 riproduce l’art. 6, commi, 1, 4, 5, 5-bis, 5-ter della
l. 109/1994, che restano, in conseguenza abrogati.
Il comma 2 dell’art. 6, l. n. 109 del 1994, dettando una norma di coordinamento,
viene riprodotto nell’art. 252, comma 3, del presente codice.
Il comma 3 non menziona più i provveditorati regionali opere pubbliche,
sostituiti dai SIIT (d.p.r. n. 184/2004).

Art. 128
(Programmazione dei lavori pubblici)
1. L’attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice
di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma
triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti
dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco
dei lavori da realizzare nell’anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e
di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell’esercizio delle loro autonome competenze
e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli
obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali,
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi
dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale,
socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni
aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere
soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale
e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione,
mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno
sessanta giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul profilo di committente
della stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell’ambito
di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione,
di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati,
i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra
la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici
che, al fine di quanto previsto dall’articolo 53, comma 6, possono essere
oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo
esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto
ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica
e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti
dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate.
Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge
o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale
o regionale.
6. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinata, per
i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore
a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare,
redatta ai sensi dell’articolo 90, salvo che per i lavori di manutenzione,
per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell’elenco annuale, limitatamente
ad uno o più lotti, purché con riferimento all’intero lavoro
sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate
le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’intero
lavoro. In ogni caso l’amministrazione aggiudicatrice nomina, nell’ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità,
fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco annuale devono
essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti
locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente
un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione,
e fino all’adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo
o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l’applicabilità delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327.
9. L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere
approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante,
e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi
o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili
ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni.
Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo
sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste
tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco,
fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta
o di economie.
10. I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi
di cui al comma 6, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento
da parte di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che
sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
12. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all’Osservatorio che ne dà pubblicità sul
sito informatico dei contratti pubblici. I programmi triennali e gli aggiornamenti
annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni
locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE,
per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori
vigenti.

Art. 129
(Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici)
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 75 e dall’articolo
113, l’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi
di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile
per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l’esecutore è inoltre
obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza
indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile
verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale
o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
3. Con il regolamento è istituito, per i lavori di importo superiore
a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante
per i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi
i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lett. a), b) e c). Il sistema,
una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti aventi ad
oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici
di importo superiore a 75 milioni di euro.

Art. 130
(Direzione dei lavori)
1. Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati
in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un
ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente
da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi
di cui all’articolo 90, comma 6, l’attività di direzione dei lavori,
essa è affidata nell’ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di
cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) il progettista incaricato ai sensi dell’articolo 90, comma 6;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per
l’affidamento degli incarichi di progettazione.

Art. 131
(Piani di sicurezza)
1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali,
della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, e delle politiche comunitarie,
sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative,
emana le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto
del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani
di sicurezza nei cantieri edili, in conformità alle direttive comunitarie,
e alla relativa normativa nazionale di recepimento.
2. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna
dei lavori, l’appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti
di cui all’articolo 32:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione
dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza,
quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera
b).
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza,
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero
il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il
piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte
integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno
evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi
o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali
violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte
della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’àmbito delle proprie
competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
4. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera,
possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni
al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante,
sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza
di cui al comma 1, sono nulli.
6. Ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio
1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata
dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel
cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici,
per queste ultime nell’ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri
stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni
generali sulle rappresentanze sindacali.
7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con
la propria organizzazione di impresa è equiparato all’appaltatore.

Art. 132
(Varianti in corso d’opera)
1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il progettista
ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti
motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento,
o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti
e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare,
senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera
o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni
sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti
o non prevedibili nella fase progettuale;
d) nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua
utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente
comunicazione all’Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti
dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad oggetto la progettazione
esecutiva e l’esecuzione di lavori, l’appaltatore risponde dei ritardi
e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso
d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti
dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti
entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie
di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo
interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate
al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, semprechè non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti
da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5
per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell’importo
originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione
del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l’aggiudicatario
iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo
al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione
l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto
dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,
la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali .

Art. 133
(Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi)
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli
di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni
e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli
fissati dal capitolato generale, spettano all’esecutore dei lavori gli interessi,
legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporto, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà,
trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l’ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato
o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale,
di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione
in mora dell’amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla
data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.
2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere
alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’articolo 1664
del codice civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale
e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al
2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro
il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del
2 per cento.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali
da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni
in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno di presentazione
dell’offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni,
in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e
nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione
che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto di
cui al comma 7 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di
ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme
appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non
inferiore all’1 per cento del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere
utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista
una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali
somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati
finanziati dal CIPE stesso.
8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari,
con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati
alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo
legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il
31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino
al 30 giugno dell’anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione
sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti
soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con le regioni interessate.
9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali
per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L’entità delle
penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.

Art. 134
Recesso
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla
differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione
all’appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi
i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante
a norma del comma 1sono soltanto quelli già accettati dal direttore
dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli
impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora
utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’appaltatore, per il valore delle
opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso
da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle
opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L’appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non
accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri
a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario
lo sgombero è effettuato d’ufficio ed a sue spese.

Art. 135
(Risoluzione dei contratti per reati accertati)
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti
dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui
all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione
appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi
attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta,
in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi
delle finalità dell’intervento, l’opportunità di procedere alla
risoluzione del contratto.
2. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento
dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.

Art. 136
(Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e
grave ritardo)
1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore
concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere
la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori
formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine
non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto
il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l’esecuzione dei lavori ritardi per
negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore
dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre
le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento
della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio
con l’appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni,
gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere
al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la stazione
appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione
del contratto.

Art. 137
(Inadempimento di contratti di cottimo)
1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell’appaltatore
la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento,
previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate
dal contratto alla stazione appaltante.

Art. 138
(Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti)
1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all’appaltatore la determinazione
di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione
dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l’inventario di
materiali, macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna dal
direttore dei lavori.
11 In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato
l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore
spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante
non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 116, comma
5.

Art. 139
(Obblighi in caso di risoluzione del contratto)
1. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione
appaltante ai sensi degli articoli 135, 136, 137, 138, l’appaltatore deve provvedere
al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la
stazione appaltante provvede d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi
oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati
che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell’appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalità di cui all’articolo 113, comma 2, pari
all’uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell’appaltatore
di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 140
(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell’esecutore)
1. In deroga al comma 5 dell’art. 116, le stazioni appaltanti, in caso
di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
del medesimo, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei
lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte
in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto
migliore offerente in sede di gara.
3. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati
ai sensi dei commi 1 e 2, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento
del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione
di bando. In tale ipotesi le stazioni appaltanti applicano l’articolo
57, se l’importo dei lavori da completare è pari o superiore alla
soglia di cui all’articolo 28, ovvero i principi del Trattato a tutela
della concorrenza, se l’importo suddetto è inferiore alla soglia
di cui all’articolo 28.
4. Qualora il fallimento dell’appaltatore o la risoluzione del contratto per
grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano
già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento,
e l’importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni
appaltanti possono procedere all’affidamento del completamento dei lavori direttamente
mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui al comma
4.

Art. 141
(Collaudo dei lavori pubblici)
1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale
deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non
oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce
altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche
dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di
effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi
a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di
collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato
di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel
caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito
da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non
eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante
di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano
da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento
al tipo di lavori, alla loro complessità e all’importo degli stessi.
I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell’ambito delle proprie
strutture, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico accettata e certificata
dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di
collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi
che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono
avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo,
di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti
al collaudo. Essi non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro
o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o
i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di
organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica
o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base
di apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei materiali.
7. E’ obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell’articolo 117,
comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento
esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei
lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria,
deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato
di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile
10. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

Parte II, titolo III, capo II – Concessioni di lavori pubblici

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 142
(Ambito di applicazione e disciplina applicabile)
1. Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e gli appalti
di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici, quando il valore delle
concessioni sia pari o superiore alla soglia fissata per i lavori pubblici
dall’articolo 28, calcolata con i criteri di cui all’articolo 29.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente codice, le concessioni
affidate nelle circostanze previste dagli articoli 17, 18, 22, 26, 31. Si applica
l’articolo 27 (principi relativi al contratti esclusi).
3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli appalti di lavori
pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici,
si applicano, salvo che non siano derogate nel presente capo, le disposizioni
del presente codice.
4. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici,
per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all’osservanza
della sezione IV del presente capo, se il valore degli appalti affidati a terzi
sia pari o superiore alla soglia prevista per i lavori pubblici dall’articolo
28, calcolata con i criteri di cui all’articolo 29. Si applicano, in
tale ipotesi, le disposizioni della parte I, parte IV, parte V, nonché le
norme della parte II, titolo I, che non siano specificamente derogate dalla
sezione IV del presente capo. Non si applicano gli articoli 63; 78, comma 2;
90, comma 6; 92; 128; in relazione alla fase di esecuzione del contratto si
applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

Art. 143
(Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici)
1. Le concessioni di lavori pubblici hanno, di regola, ad oggetto la progettazione
definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di opere pubbliche
o di pubblica utilità.
2. Qualora la stazione appaltante disponga del progetto definitivo ed esecutivo,
ovvero del progetto definitivo, l’oggetto della concessione, quanto alle
prestazioni progettuali, può essere circoscritto al completamento della
progettazione, ovvero alla revisione della medesima, da parte del concessionario.
3. La controprestazione a favore del concessionario consiste, di regola, unicamente
nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i
lavori realizzati.
4. Tuttavia, il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo,
qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti
prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio
e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare
al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico – finanziario
degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del
servizio da prestare.
5. A titolo di prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono cedere in
proprietà o in diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità,
o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera
da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a
funzioni di interesse pubblico, già indicate nel programma di cui all’articolo
128. Si applica l’articolo 53, commi 6, 7, 8, 11, 12.
6. La concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni.
7. L’offerta e il contratto devono contenere il piano economico – finanziario
di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l’arco
temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo
al netto degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore
residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.
8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell’equilibrio
economico – finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire
che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto
del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi
4 e 5 rispetto all’importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base
che determinano l’equilibrio economico – finanziario degli investimenti
e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono
parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti
presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari
che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio
delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica
dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da
attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche
tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della
predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel
caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino
più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione
del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente.
9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere
destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti a carico
del concessionario l’alea economico – finanziaria della gestione
dell’opera.
10. Il concessionario partecipa alla conferenza di servizi finalizzata all’esame
e all’approvazione dei progetti di loro competenza, senza diritto di
voto.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo
32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati
l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante
di lavori pubblici. Tuttavia sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante ai servizi
integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali.

Sezione II – Affidamento delle concessioni di lavori pubblici

Art. 144
(Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni
di lavori pubblici)
1. Le stazioni appaltanti affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura
aperta, ristretta, negoziata previo bando, dialogo competitivo, utilizzando
il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Quale che sia la procedura prescelta, le stazioni appaltanti pubblicano
un bando in cui rendono nota l’intenzione di affidare la concessione.
3. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono gli elementi
indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato IX
B [per dagl: integrare allegato IX B con articolo 86 del d.p.r. n. 554 del
1999] e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli
di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura
di cui all’articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
4. Alla pubblicità dei bandi si applica l’articolo 66.

Art. 145
(Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte)
1. Ai termini per la presentazione delle candidature e delle offerte si applica
l’articolo 70, con esclusione del comma 9 e del comma 11. Il termine
per la presentazione della domanda di partecipazione non può, in ogni
caso, essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando,
salva l’applicazione dell’articolo 70, comma 8.

Art. 146
(Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all’affidamento
a terzi di una parte dei lavori)
1. Fatto salvo quanto dispone l’articolo 147, la stazione appaltante
può:
a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti
corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30% del valore globale dei
lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima deve figurare nel bando
di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la facoltà per
i candidati di aumentare tale percentuale;
b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove
sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono
appaltare a terzi.

Art. 147
(Affidamento al concessionario di lavori complementari)
1. Possono essere affidati in via diretta, senza l’osservanza delle procedure
previste dal presente codice, i lavori complementari che non figurano nel progetto
inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e
che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l’esecuzione
dell’opera descritta, a condizione che l’affidamento avvenga a
favore dell’operatore economico che esegue l’opera, nelle seguenti
ipotesi:
a) quando i lavori complementari non possono essere tecnicamente o economicamente
separati dall’appalto iniziale senza gravi inconvenienti per la stazione
appaltante,oppure
b) quando i lavori, quantunque separabili dall’esecuzione dell’appalto
iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento.
2. In ogni caso l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori
complementari non deve superare il cinquanta per cento dell’importo dell’opera
iniziale oggetto della concessione.

Sezione III – Appalti di lavori affidati dai concessionari che sono amministrazioni
aggiudicatrici

Art. 148
(Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono
amministrazioni aggiudicatrici)
1. Il concessionario che è un’amministrazione aggiudicatrice è tenuto
a rispettare le disposizioni dettate dal presente codice per l’affidamento
e l’esecuzione degli appalti pubblici di lavori, in relazione ai lavori
che sono eseguiti da terzi.

Sezione IV – Appalti di lavori affidati dai concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici

Art. 149
(Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati
dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici)
1. I concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, quando affidano
a terzi, ai sensi dell’articolo 146, appalti il cui valore sia pari o
superiore alla soglia di cui all’articolo 142, comma 4, seguono una delle
procedure aperte, ristrette, negoziate, previste nel presente codice.
2. Non è necessaria alcuna pubblicità se un appalto di lavori
rientra in una delle ipotesi di cui all’articolo 57.
3. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate
per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Se il
concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all’articolo
156, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del
citato articolo 156.
4. Per < > si intende qualsiasi impresa su cui
il concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza
dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un’influenza
dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta
all’influenza dominante di un’altra impresa per motivi attinenti
alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano
l’impresa stessa.
5. L’influenza dominante è presunta quando un’impresa si
trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei
confronti di un’altra impresa:
a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa;
oppure
b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale
dell’impresa;
oppure
c) può designare più della metà dei membri dell’organo
di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa.
6. L’elenco completo di tali imprese è unito alla candidatura
per la concessione. In ogni caso l’elenco è aggiornato in relazione
alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici che affidano le concessioni vigilano sul
rispetto, da parte dei concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici,
delle disposizioni del presente articolo, e trasmettono all’Autorità una
relazione sulle concessioni affidate a soggetti che non sono amministrazioni
aggiudicatrici e sugli appalti da questi affidati a terzi.

Art. 150
(Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non
sono amministrazioni aggiudicatrici)
1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 149, i concessionari che non sono
amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara, con le modalità dell’articolo
66.
3. I bandi contengono gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni
di cui all’allegato IX C e ogni altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione
aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla
Commissione.

Art. 151
(Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte
negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici)
1. Negli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici che
non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione non inferiore a trentasette giorni dalla data
di spedizione del bando e un termine per la ricezione delle offerte non inferiore
a quaranta giorni dalla data della spedizione del bando (nelle procedure aperte)
ovvero dell’invito a presentare un’offerta (nelle procedure ristrette
e negoziate).
2. Fatto salvo il comma 1, sono applicabili i commi da 1 a 11 dell’articolo
70.

Capo III – Promotore finanziario, società di progetto

Art. 152
(Disciplina comune applicabile)
1. Alle procedure di affidamento di cui al presente capo si applicano le disposizioni:
– della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto
o in parte dall’ambito di applicazione del codice);
– della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione
dei lavori);
– della parte IV (contenzioso);
– della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non incompatibili con le previsioni del
presente capo, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria)
ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda
che l’importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all’articolo
28, ovvero inferiore.

Art. 153
(Promotore)
1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati “promotori”,
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti
nella programmazione triennale di cui all’articolo 128, ovvero negli strumenti
di programmazione formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice
sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui
all’articolo 143, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori
stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure,
nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per
il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere
uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità,
un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite
dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari
finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della
legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione nonché l’indicazione degli elementi di cui
all’articolo 83, comma 1, e delle garanzie offerte dal promotore all’amministrazione
aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare
le attività di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l’importo
delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti
sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo,
soggetto all’accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non
può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile
dal piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare
alle amministrazioni aggiudicatrici, nell’ambito della fase di programmazione
di cui all’articolo 128, proposte d’intervento relative alla realizzazione
di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità.
Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo
di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell’ambito dei
propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico
interesse; l’adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso
per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati di idonei
requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal
regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2,
lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra
tra i settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione
dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi
di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione
di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando
la loro autonomia decisionale.
3. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma
1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi
programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili
di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità stabilite
dal regolamento, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta
giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso sul sito informatico
dei contratti pubblici presso l’Osservatorio e sul proprio profilo di
committente. L’avviso è trasmesso all’Osservatorio che ne dà pubblicità.
Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno
facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti
modalità, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 2 del
codice. L’avviso deve contenere i criteri, nell’ambito di quelli indicati dall’articolo
154, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse
proposte. L’avviso deve, altresì, indicare espressamente che è previsto
il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti
dall’articolo 155, comma 1, lettera b), ove lo stesso intenda adeguare il proprio
progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai
predetti soggetti offerenti.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale
dettagliata richiesta di integrazione.

Art. 154
(Valutazione della proposta)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte
presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della
qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell’opera,
dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione
e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione
dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia
di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano
e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l’assenza di elementi
ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente,
sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle
che ritengono di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici
deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore.
Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con
il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura
negoziata di cui all’articolo 155 il promotore potrà adeguare la propria
proposta a quella giudicata dall’amministrazione più conveniente. In
questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario della concessione.

Art. 155
(Indizione della gara)
1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all’articolo 154 di ogni anno le amministrazioni
aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune
di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e, al fine di
aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all’articolo
143, procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’articolo 83, comma 1, ponendo a base di gara
il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato
sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i
valori degli elementi necessari per la determinazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario
presentato dal promotore; si applica l’articolo 53, comma 2, secondo
periodo;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere
fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella
gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un
unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico
soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo
stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita
dalla cauzione di cui all’articolo 75, comma 1, e da una ulteriore cauzione
pari all’importo di cui all’articolo 153, comma 1, quinto periodo, da versare,
su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, prima dell’indizione del
bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all’articolo 75, comma
1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un’ulteriore cauzione
fissata dal bando in misura pari all’importo di cui all’articolo 153, comma
1, quinto periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b),
il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall’amministrazione
nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento,
a carico dell’aggiudicatario, dell’importo di cui all’articolo 153, comma 1,
quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice
prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario
ai sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto avente ad oggetto
sia l’esecuzione dei lavori che la presentazione del progetto in sede
di offerta e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera
b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare
all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato
alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti
dell’importo di cui all’articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato
dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione
versata dall’aggiudicatario ai sensi del comma 3.

Art. 156
(Società di progetto)
1. Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la realizzazione
e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve
prevedere che l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione,
di costituire una società di progetto in forma di società per
azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara
indica l’ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso
di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata
la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette
disposizioni si applicano anche alla gara di cui all’articolo 155. La società così costituita
diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all’aggiudicatario
senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non
costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì,
prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell’aggiudicatario.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate
dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano
affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre
che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative
e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi
a soggetti terzi .
3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione
del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo
originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’amministrazione
concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d’opera da parte della
pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente
responsabili con la società di progetto nei confronti dell’amministrazione
per l’eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di
progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie
ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo
in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano
alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il contratto
di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle
quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare
alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento
degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato
di collaudo dell’opera. L’ingresso nel capitale sociale della società di
progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori
istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione
possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

Art. 157
(Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto)
1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola
infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere,
previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga
ai limiti di cui all’articolo 2412 del codice civile, purché garantite
pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente
ed evidenziare distintamente un avvertimento dell’elevato grado di rischio
del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 158
(Risoluzione)
1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto
concedente ovvero quest’ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico
interesse, sono rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto
degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato
la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della
risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10
per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del
servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento
dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte
di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione
del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi
precedenti.

Art. 159
(Subentro)
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili
al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire
la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta da parte del concedente dell’intenzione di risolvere il rapporto, una
società che subentri nella concessione al posto del concessionario e
che verrà accettata dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche
e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario
all’epoca dell’affidamento della concessione;
b) l’inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi
entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’alinea
del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere
eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono fissati
i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma
1.

Art. 160
(Privilegio sui crediti)
1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici,
di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e
seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.
Nell’atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei
crediti, il debitore, l’ammontare in linea capitale del finanziamento o della
linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L’opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato dall’articolo 1524, secondo comma,
del codice civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione
del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi
legali; dall’avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione.
La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti
uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1153 del codice civile, il
privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano
acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio
nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo

Capo IV – Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti
produttivi

Sezione I – Infrastrutture ed insediamenti produttivi

Art. 161
(Oggetto e disciplina comune applicabile)
1. Il presente capo regola la progettazione, l’approvazione dei progetti e
la realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale,
nonché l’approvazione secondo quanto previsto dall’articolo 179 dei
progetti degli insediamenti produttivi strategici e delle infrastrutture strategiche
private di preminente interesse nazionale, individuati a mezzo del programma
di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nell’ambito
del programma predetto sono, altresì, individuate, con intese generali
quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, le opere
per le quali l’interesse regionale è concorrente con il preminente interesse
nazionale. Per tali opere le regioni o province autonome partecipano, con le
modalità indicate nelle stesse intese, alle attività di progettazione,
affidamento dei lavori e monitoraggio, in accordo alle normative vigenti ed
alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze
delle province autonome di Trento e Bolzano previste dallo statuto speciale
e relative norme di attuazione.
2. L’approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti di cui
al comma 1 avviene d’intesa tra lo Stato e le regioni nell’ambito del CIPE
allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate, secondo
le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dei successivi articoli
del presente capo.
3. Le procedure di aggiudicazione delle infrastrutture di cui al comma 1 sono
regolate dalle disposizioni del presente capo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici statali ed i loro concessionari applicano,
per le proprie attività contrattuali ed organizzative, relative alla
realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme del presente
capo.
5. Le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, gli enti
pubblici dagli stessi dipendenti ed i loro concessionari applicano, per le
proprie attività rientranti in materie oggetto di legislazione concorrente,
relative alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, le norme
del presente capo fino alla entrata in vigore di una diversa norma regionale,
da emanarsi nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 dicembre
2001, n. 443. Sono fatte salve le competenze dei comuni, delle città metropolitane,
delle province e delle regioni in materia di progettazione, approvazione e
realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi diversi da quelli
di cui al comma 1.
6. Salvo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 e dal presente
capo, ai contratti alle opere di cui all’articolo 162, comma 1, si applicano,
in quanto non derogate dalla disciplina ivi dettata, le disposizioni:
– della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto
o in parte dall’ambito di applicazione del codice);
– della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria);
– della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione
dei lavori);
– della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
– della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di
progetto)
– della parte IV (contenzioso);
– della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).

Art. 162
(Definizioni rilevanti per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti
produttivi)
1. Salve le definizioni di cui all’articolo 3, ai fini di cui al presente
capo:
a) programma è il programma delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici di preminente interesse nazionale, di cui all’articolo
1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) Ministero è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) infrastrutture e insediamenti produttivi sono le infrastrutture ed insediamenti
produttivi inseriti nel programma;
d) opere per le quali l’interesse regionale concorre con il preminente interesse
nazionale sono le infrastrutture, individuate nel programma di cui all’articolo
161 comma 1, non aventi carattere interregionale o internazionale, per le quali
sia prevista, nelle intese generali quadro di cui al citato articolo 161, comma
1, una particolare partecipazione delle regioni o province autonome alle procedure
attuative. Hanno carattere interregionale o internazionale le opere da realizzare
sul territorio di più regioni o Stati, ovvero collegate funzionalmente
ad una rete interregionale o internazionale;
e) fondi, indica le risorse finanziarie – integrative dei finanziamenti pubblici,
anche comunitari e privati allo scopo stimati disponibili – che la legge finanziaria
annualmente destina alle attività di progettazione, istruttoria e realizzazione
delle infrastrutture inserite nel programma;
f) CIPE è il Comitato interministeriale per la programmazione economica,
integrato con i presidenti delle regioni e province autonome di volta in volta
interessate dalle singole infrastrutture e insediamenti produttivi;
g) affidamento a contraente generale è il contratto di cui all’articolo
3, comma 7, con il quale viene affidata la progettazione e realizzazione con
qualsiasi mezzo di una infrastruttura rispondente alle esigenze specificate
dal soggetto aggiudicatore. Il contraente generale si differenzia dal concessionario
di opere pubbliche per l’esclusione dalla gestione dell’opera eseguita ed è qualificato
per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa,
per l’assunzione dell’onere relativo all’anticipazione temporale del finanziamento
necessario alla realizzazione dell’opera in tutto o in parte con mezzi finanziari
privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell’opera, per
la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto
che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l’assunzione del relativo
rischio.I contraenti generali non sono soggetti aggiudicatori ai sensi del
presente capo;
l) Finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata è il finanziamento,
superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad un contraente generale
o concessionario, senza rivalsa o con rivalsa limitata nei confronti dello
stesso contraente generale o concessionario, ovvero nei confronti dei soci
della società di progetto.

Art. 163
(Attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
1. Il Ministero promuove le attività tecniche ed amministrative occorrenti
ai fini della sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi ed effettua, con la collaborazione delle regioni
o province autonome interessate con oneri a proprio carico, le attività di
supporto necessarie per la vigilanza, da parte del CIPE, sulla realizzazione
delle infrastrutture. Previa intesa da sottoscriversi tra il Ministero, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, le regioni possono
provvedere alle attività di progettazione delle infrastrutture statali
eventualmente anche mediante l’anticipazione dei finanziamenti previsti dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 443. Nello svolgimento di tali funzioni il Ministero
impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con
le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce,
nei casi indicati dal presente capo, la previa intesa delle regioni o province
autonome interessate.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
a) promuove e riceve le proposte degli altri Ministeri e delle regioni o province
autonome, formulando la proposta di programma da approvare con le modalità previste
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e propone intese quadro tra
Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento
e realizzazione delle infrastrutture;
b) promuove la redazione dei progetti delle infrastrutture da parte dei soggetti
aggiudicatori, anche attraverso eventuali opportune intese o accordi procedimentali
tra i soggetti comunque interessati;
c) promuove ed acquisisce il parere istruttorio dei progetti preliminari e
definitivi da parte dei soggetti competenti a norma del presente capo e, sulla
base dei pareri predetti, cura a sua volta l’istruttoria ai fini delle deliberazioni
del CIPE, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per la approvazione
del progetto. Per le opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive,
ove richiesto dalle norme vigenti, è acquisito sul progetto preliminare;
d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome
e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di
supporto al CIPE per la vigilanza delle attività di affidamento da parte
dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;
e) ove necessario, collabora alle attività dei soggetti aggiudicatori
o degli enti interessati alle attività istruttorie con azioni di indirizzo
e supporto, a mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari straordinari
di cui al comma 5;
f) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi, le risorse finanziarie
integrative necessarie alle attività progettuali; propone, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze, al CIPE l’assegnazione ai soggetti
aggiudicatori, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie
alla realizzazione delle infrastrutture, previa approvazione del progetto preliminare
e nei limiti delle risorse disponibili. Per le infrastrutture e gli insediamenti
produttivi strategici di competenza del Ministero delle attività produttive,
le attività di cui al presente comma sono svolte d’intesa con il Ministero
delle attività produttive.
3. Per le attività di cui al presente capo il Ministero, ove non vi
siano specifiche professionalità interne, può:
a) avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei
limiti dell’organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni,
da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte,
nonché, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione
di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica
di missione è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti; i costi della struttura tecnica di missione e degli advisor
di cui alla lettera c) sono posti a carico dei fondi con le modalità stabilite
con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 6;
b) assumere, per esigenze della struttura medesima, personale di alta specializzazione
e professionalità, previa selezione, con contratti a tempo determinato
di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta;
c) avvalersi, quali advisor, di società specializzate nella progettazione
e gestione di lavori pubblici e privati.
4. Per le attività di cui al presente capo il Ministero, inoltre, può:
a) avvalersi della eventuale ulteriore collaborazione che le regioni o province
autonome interessate vorranno offrire, con oneri a proprio carico;
b) avvalersi, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, con
apposita convenzione ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, della Cassa depositi e prestiti o di società da essa controllata
per le attività di supporto tecnico-finanziario occorrenti al Ministero
ed ai soggetti aggiudicatori;
c) richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze la collaborazione
della Unità tecnica finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, anche in deroga all’articolo
7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all’articolo 57 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
5. Al fine di agevolare, sin dall’inizio della fase istruttoria, la realizzazione
di infrastrutture e insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonché i Presidenti
delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio
dei Ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l’andamento
delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo
le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell’espletamento
delle suddette attività, e nel caso di particolare complessità delle
stesse, il commissario straordinario può essere affiancato da un sub-commissario,
nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidenti
delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico
delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere
interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario è formulata
d’intesa con il presidente della regione o provincia autonoma, o sindaco della
città metropolitana interessata.
6. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 3, 4 e 5 sono posti a carico
dei fondi e sono contenuti nell’ambito della quota delle risorse che annualmente
sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti nonché,
per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i
presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente
i commissari straordinari ad adottare, con le modalità ed i poteri di
cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti
competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita
progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture
e degli insediamenti produttivi.
8. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e al CIPE in ordine alle problematiche
riscontrate ed alle iniziative assunte ed operano secondo le direttive dai
medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della
struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli
stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a
norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono
delle strutture di cui al comma 3, nonché delle competenti strutture
regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti
terzi.
9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario
straordinario individua il compenso ed i costi pertinenti alle attività da
svolgere dallo stesso, nonché le modalità di corresponsione degli
stessi, a carico dei fondi, nell’ambito delle risorse di cui al comma 6.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e senza oneri
per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro allo scopo di assicurare ai
commissari straordinari che ne facciano richiesta, l’assistenza ed il supporto
coordinato da parte delle amministrazioni statali e regionali interessate.

Art. 164
(Progettazione)
1. Ai progetti delle infrastrutture si applicano le norme di cui all’allegato
tecnico riportato nell’allegato XXI. Le predette norme sono vincolanti
per le amministrazioni aggiudicatrici nazionali ed i loro concessionari. Per
le opere inserite nel programma di cui all’articolo 1, comma 1, della legge
21 dicembre 2001, n. 443, per le quali l’interesse regionale è concorrente
con il preminente interesse dello Stato, le regioni, province autonome, province,
città metropolitane, comuni, enti pubblici locali e loro concessionari
applicano le predette norme sino alla entrata in vigore di diversa e specifica
normativa regionale, da emanarsi nel rispetto dei princìpi della citata
legge n. 443 del 2001 e della normativa comunitaria.
2. L’affidamento da parte del soggetto aggiudicatore delle attività di
progettazione e degli altri servizi pertinenti le infrastrutture, di ammontare
pari o superiore alla soglia di applicazione delle normative comunitarie in
materia, è regolato dalle norme dettate dalla parte II, ovvero dalla
parte III per gli incarichi e i concorsi di progettazione per le attività ivi
previste. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dei bandi
di gara, gli stessi devono essere pubblicati anche sul sito internet del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e delle regioni interessate, secondo le
modalità e le procedure di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001.
I servizi di ammontare inferiore alla soglia comunitaria sono affidati nel
rispetto dei princìpi di trasparenza, adeguata pubblicità e imparzialità imposti
dall’osservanza del Trattato.
3. Le persone fisiche e giuridiche incaricate dai soggetti aggiudicatori della
redazione del progetto a base di gara, nonché le società collegate,
non possono in alcuna forma e per alcun titolo partecipare alla realizzazione
dei lavori da esse progettati, né essere affidatarie di servizi di progettazione,
direzione dei lavori e collaudo da parte degli appaltatori, concessionari e
contraenti generali delle infrastrutture, ai fini dello sviluppo o della variazione
dei progetti dalle stesse redatti e della realizzazione dei lavori medesimi.
I soggetti aggiudicatori possono estendere il predetto divieto ai soggetti
che abbiano collaborato ad altro titolo alla progettazione, con apposita previsione
nel bando di gara o nel contratto di progettazione.
4. Il progetto preliminare e/o definitivo deve essere accompagnato da linee
guida per la stima degli oneri per la sicurezza dei cantieri, non soggetti
a ribasso, che rientrano nell’importo a base della gara, nonché della
conseguente stima degli oneri medesimi. Il soggetto aggiudicatore può affidare
al contraente generale, con previsione del bando di gara o del contratto, i
compiti del responsabile dei lavori. Nell’affidamento mediante appalto integrato,
la nomina del responsabile unico dei lavori spetta alla stazione appaltante.
5. In relazione alle attività di progettazione ed approvazione delle
infrastrutture, non si applicano gli articoli 90, 91, e 92 e le relative norme
attuative ed esecutive contenute nel regolamento.
6. Le infrastrutture si considerano ad ogni effetto inserite nel programma
triennale dei lavori pubblici del soggetto aggiudicatore.
7. Previa intesa con il Ministero della giustizia, fino alla revisione delle
tariffe professionali per le attività di progettazione, necessaria a
tener conto delle previsioni di cui al comma 1, ai fini della determinazione
del corrispettivo per le attività di progettazione delle infrastrutture,
redatte in conformità al presente articolo e relativo allegato tecnico
di cui all’allegato XXI, i soggetti aggiudicatori aumentano del 100 per
cento l’aliquota prevista per il progetto preliminare dalla tabella B del decreto
4 aprile 2001 del Ministro della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 96 del 26 aprile 2001; le aliquote previste dalla citata tabella per il
progetto definitivo ed esecutivo vengono ridotte corrispondentemente e proporzionalmente
alle aliquote previste per il progetto definitivo ed esecutivo in modo che
l’aliquota totale risulti sempre pari a 1.

Art. 165
(Progetto preliminare. Procedura di valutazione di impatto ambientale e localizzazione)
1. I soggetti aggiudicatori trasmettono al Ministero, entro il termine di sei
mesi dalla approvazione del programma, il progetto preliminare delle infrastrutture
di competenza. Ove sia necessario l’espletamento di procedure di gara, il termine è elevato
a nove mesi. Le risorse finanziarie occorrenti per la redazione del progetto
preliminare ed eventualmente non già disponibili, sono assegnate dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, su richiesta del soggetto aggiudicatore, a valere
sulla quota dei fondi destinata alle attività progettuali, nei limiti
delle risorse disponibili, anche a rimborso di somme già anticipate
dalle regioni ai sensi dell’articolo 163, comma 1.
2. Ove il soggetto aggiudicatore intenda sollecitare, per la redazione del
progetto preliminare, la proposta di un promotore, ne dà immediata comunicazione
al Ministero, ai fini della pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 175,
comma 1.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell’allegato
tecnico di cui all’allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato
elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto
e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare
anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali ed i limiti
di spesa dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa
per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale
comunque non superiori al cinque per cento dell’intero costo dell’opera
e deve includere le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione;
dalla percentuale predetta sono esclusi gli oneri di mitigazione di impatto
ambientale individuati nell’àmbito della procedura di VIA. Ove, ai sensi
delle disposizioni nazionali o regionali vigenti, l’opera sia soggetta a valutazione
di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato anche da
studio di impatto ambientale e reso pubblico secondo le procedure previste
dalla legge nazionale o regionale applicabile. Ai fini della approvazione del
progetto preliminare non è richiesta la comunicazione agli interessati
alle attività espropriative, di cui all’articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 ovvero altra comunicazione
diversa da quella effettuata per la eventuale procedura di VIA, ai sensi del
presente articolo; ove non sia prevista la procedura di VIA, il progetto preliminare è comunque
depositato presso il competente ufficio della regione interessata, ai fini
della consultazione da parte del pubblico, e del deposito si dà avviso
sul sito internet della regione e del soggetto aggiudicatore.
4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero
e, ove competenti, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
al Ministero delle attività produttive ed al Ministero per i beni e
le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome
competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso
agli enti gestori delle interferenze ai fini di cui all’articolo 166.
Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero
entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare; le valutazioni
delle amministrazioni competenti in materia ambientale sono rese nel rispetto
delle previsioni della sezione II del presente capo. Nei successivi sessanta
giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente,
formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta
giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più delle
valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro
i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la
propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.
5. Il progetto preliminare non è sottoposto a conferenza di servizi.
Il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni del presente articolo, è approvato
dal CIPE. Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, ai fini della intesa
sulla localizzazione, dei presidenti delle regioni e province autonome interessate,
che si pronunciano, sentiti i comuni nel cui territorio si realizza l’opera.
La pronuncia deve intervenire nei termini di cui al comma che precede, anche
nel caso in cui i comuni interessati non si siano tempestivamente espressi.
6. In caso di motivato dissenso delle regioni o province autonome interessate
si procede come segue:
a) per le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale, il progetto
preliminare è sottoposto alla valutazione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, alla cui attività istruttoria partecipano i rappresentanti
della regione o provincia autonoma interessata. A tale fine il progetto è rimesso
a cura del Ministero al Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nei quarantacinque
giorni dalla ricezione, valuta i motivi del dissenso e la eventuale proposta
alternativa che, nel rispetto delle funzionalità dell’opera, la regione
o provincia autonoma dissenziente avesse formulato all’atto del dissenso. Il
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è rimesso dal Ministro
al CIPE, che assume le proprie motivate definitive determinazioni entro i successivi
trenta giorni. Ove anche in questa sede permanga il dissenso della regione
o provincia autonoma, alla approvazione del progetto preliminare si provvede
entro sessanta giorni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, e, per le infrastrutture di competenza di altri Ministeri, di
concerto con il Ministro delle attività produttive o altro Ministro
competente per materia, sentita la commissione parlamentare per le questioni
regionali;
b) per le altre infrastrutture ed insediamenti produttivi, in caso di dissenso
delle regioni o province autonome interessate, si provvede, entro i successivi
sei mesi ed a mezzo di un collegio tecnico costituito d’intesa tra il Ministero
e la regione o provincia autonoma interessata, ad una nuova valutazione del
progetto preliminare e della eventuale proposta alternativa che, nel rispetto
delle funzionalità dell’opera, la regione o provincia autonoma dissenziente
avesse formulato all’atto del dissenso. Ove permanga il dissenso sul progetto
preliminare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al CIPE,
d’intesa con la regione o provincia autonoma interessata, la sospensione della
infrastruttura o insediamento produttivo, in attesa di nuova valutazione in
sede di aggiornamento del programma, ovvero l’avvio della procedura prevista
in caso di dissenso sulle infrastrutture o insediamenti produttivi di carattere
interregionale o internazionale.
7. L’approvazione determina, ove necessario ai sensi delle vigenti norme, l’accertamento
della compatibilità ambientale dell’opera e perfeziona, ad ogni fine
urbanistico ed edilizio, l’intesa Stato – regione sulla sua localizzazione,
comportando l’automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed
adottati; gli immobili su cui è localizzata l’opera sono assoggettati
al vincolo preordinato all’esproprio ai sensi dell’articolo 10 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327; il vincolo si intende apposto anche in mancanza di espressa
menzione; gli enti locali provvedono alle occorrenti misure di salvaguardia
delle aree impegnate e delle relative eventuali fasce di rispetto e non possono
rilasciare, in assenza dell’attestazione di compatibilità tecnica da
parte del soggetto aggiudicatore, permessi di costruire, né altri titoli
abilitativi nell’àmbito del corridoio individuato con l’approvazione
del progetto ai fini urbanistici e delle aree comunque impegnate dal progetto
stesso. A tale scopo, l’approvazione del progetto preliminare è resa
pubblica mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione (o nella
Gazzetta Ufficiale) ed è comunicata agli enti locali interessati a cura
del soggetto aggiudicatore. Ai fini ambientali, si applica l’articolo 183,
comma 6.
8. Per tutte le infrastrutture, l’autorizzazione di cui all’articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, può essere
estesa al compimento di ricerche archeologiche, bonifica di ordigni bellici,
bonifica dei siti inquinati e può essere rilasciata dalla autorità espropriante
ovvero dal concessionario delegato alle attività espropriative, ai soggetti
o alle società incaricate della predetta attività anche prima
della redazione del progetto preliminare. Le ricerche archeologiche sono compiute
sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva
programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di
evitare ogni ritardo all’avvio delle opere.
9. Ove, ai fini della progettazione delle infrastrutture, sia necessaria l’escavazione
di cunicoli esplorativi, l’autorizzazione alle attività relative, ivi
inclusa la installazione dei cantieri e la individuazione dei siti di deposito, è rilasciata
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente
della regione o provincia autonoma interessata, ed ha gli effetti dell’articolo
166, comma 5. In caso di mancata intesa nei trenta giorni dalla richiesta la
autorizzazione è rimessa al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta
giorni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. I risultati dell’attività esplorativa,
significativi a livello ambientale, sono altresì comunicati al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio ai fini della procedura di valutazione
di impatto ambientale.
10. Prima dell’approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura
preventiva di verifica dell’interesse archeologico nei casi previsti
dagli articoli 95 e 96, salvo quanto disposto dall’articolo 40, comma
2, dell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI.

Art. 166
(Progetto definitivo. Pubblica utilità dell’opera)
1. Il progetto definitivo delle infrastrutture è integrato da una relazione
del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali
prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento
alla compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell’opera. E’
corredato inoltre dalla definizione delle eventuali opere e misure mitigatrici
e compensative dell’impatto ambientale, territoriale e sociale.
2. L’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato
dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale,
ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; la comunicazione è effettuata
con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione
di impatto ambientale dall’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni
dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle
attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore,
che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni
del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore,
del concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate
dal progetto rappresentate nel CIPE ed a tutte le ulteriori amministrazioni
competenti a rilasciare permessi ed autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai
gestori di opere interferenti. Nel termine perentorio di novanta giorni dal
ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti ed i gestori
di opere interferenti possono presentare motivate proposte di adeguamento o
richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di varianti migliorative
che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle
opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali
e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto preliminare.
Le proposte e richieste sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita Conferenza
di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto
da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre il termine di novanta
giorni di cui al presente comma.
4. La conferenza di servizi di cui al comma 3 ha finalità istruttoria
e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza
di servizi. Nei novanta giorni successivi alla conclusione della Conferenza
di servizi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste
pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni
competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti
contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta
al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni
o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione
di pubblica utilità.
5. L’approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole
della maggioranza dei componenti il CIPE, sostituisce ogni altra autorizzazione,
approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per
gli insediamenti produttivi strategici, l’esercizio di tutte le opere, prestazioni
e attività previste nel progetto approvato. In caso di dissenso della
regione o provincia autonoma, si provvede con le modalità di cui all’articolo
146, comma 6. Gli enti locali provvedono all’adeguamento definitivo degli elaborati
urbanistici di competenza ed hanno facoltà di chiedere al soggetto aggiudicatore
o al concessionario o contraente generale di porre a disposizione gli elaborati
a tale fine necessari.

Art. 167
(Norme generali sulla procedura di approvazione dei progetti)
1. Le procedure di istruttoria ed approvazione dei progetti sono completate
nei tempi previsti dal presente capo salvo che non siano interrotte o sospese
su istanza del soggetto aggiudicatore; anche nell’ipotesi di più sospensioni,
il termine complessivo di sospensione non può superare i novanta giorni,
trascorsi i quali le procedure di istruttoria ed approvazione riprendono il
loro corso.
2. Ove il progetto sia incompleto, carente o contraddittorio, le amministrazioni
competenti propongono al Ministero, nei termini e modi previsti dal presente
capo, le prescrizioni per la corretta successiva integrazione. Ove ciò non
sia possibile per l’assenza degli elementi progettuali prescritti dall’allegato
tecnico recato dall’allegato XXI, le amministrazioni competenti concludono
l’istruttoria, negli stessi termini e modi, con la richiesta di rinvio del
progetto a nuova istruttoria e la indicazione delle condizioni per la ripresentazione
dello stesso. Il CIPE, su proposta del Ministero, valuta la rilevanza delle
carenze e, ove necessario, dispone la chiusura della procedura ed il rinvio
del progetto al soggetto aggiudicatore. Restano fermi i commi 1 e 2 dell’articolo
185 in merito alla richiesta di integrazioni da parte della commissione speciale
VIA.
3. Il progetto preliminare delle infrastrutture è istruito ed approvato
a norma dell’articolo 165 ai fini della intesa sulla localizzazione dell’opera
e, ove previsto, della valutazione di impatto ambientale; ogni altra autorizzazione,
approvazione e parere, comunque denominato, è rilasciato sul progetto
definitivo dell’opera ai sensi dell’articolo 166.
4. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici
e privati possono partecipare alle eventuali procedure di valutazione di impatto
ambientale nazionale, rimettendo le proprie valutazioni ed osservazioni al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell’articolo
183, comma 4; resta fermo l’articolo 184, comma 2. Le valutazioni in materia
ambientale di competenza regionale sono emesse e trasmesse al Ministero ai
sensi degli articoli 165, 166 e 181, in applicazione delle specifiche normative
regionali, in quanto compatibili con le previsioni del presente capo e salvo
quanto previsto all’articolo 161, comma 1. Il parere istruttorio sul progetto
preliminare ai fini urbanistici ed edilizi è reso dalle sole regioni
o province autonome, sentiti i comuni interessati, ai sensi dell’articolo 165.
Il parere istruttorio sul progetto definitivo è reso dai singoli soggetti
competenti con le modalità dell’articolo 166, e seguenti; le province
partecipano al procedimento secondo le competenze loro attribuite.
5. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di avviare la procedura di localizzazione
dell’opera e di valutazione di impatto ambientale sulla scorta del progetto
definitivo, anche indipendentemente dalla redazione e dalla approvazione del
progetto preliminare; in tal caso il progetto definitivo è istruito
ed approvato, anche ai predetti fini, con le modalità e nei tempi previsti
dall’articolo 166. I Presidenti delle regioni e province autonome interessate
si pronunciano, sentiti i Comuni nel cui territorio si realizza l’opera. Il
progetto definitivo è integrato dagli elementi previsti per il progetto
preliminare. L’approvazione del progetto comporta l’apposizione del vincolo
espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità.
6. Le varianti alla localizzazione dell’opera possono essere disposte dal CIPE,
con la procedura di cui all’articolo 165, comma 5, mediante nuova rappresentazione
grafica ovvero mediante una prescrizione descrittiva di carattere normativo.
7. Ove il CIPE disponga una variazione di localizzazione dell’opera in ordine
alla quale non siano state acquisite le valutazioni della competente commissione
VIA o della regione competente in materia di VIA, ed il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio o il Presidente della regione competente in materia
di VIA ritenga la variante stessa di rilevante impatto ambientale, il CIPE,
su conforme richiesta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
o del Presidente della regione competente, dispone l’aggiornamento dello studio
di impatto ambientale e la rinnovazione della procedura di VIA sulla parte
di opera la cui localizzazione sia variata e per le implicazioni progettuali
conseguenti anche relative all’intera opera. La procedura di VIA è compiuta
in sede di approvazione del progetto definitivo, salva la facoltà del
soggetto aggiudicatore di chiedere la reiterazione della procedura, in sede
di progetto preliminare, con successiva verifica sul progetto definitivo ai
sensi dell’articolo 185, comma 4. Resta fermo il disposto di cui all’articolo
185, comma 5.
8. In alternativa all’invio su supporto cartaceo, il soggetto aggiudicatore
ha facoltà di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati
necessari alla approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto
informatico non modificabile. Le amministrazioni competenti alla istruttoria
e gli enti gestori delle reti ed opere in qualsiasi modo interferenti che non
dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere
l’invio di una o più copie cartacee; i relativi tempi di istruttoria
decorrono dal ricevimento del progetto in forma cartacea ove richiesta.
9. In caso di motivato dissenso delle regioni e province autonome interessate
sul progetto definitivo di cui ai commi 5 e 7 del presente articolo si procede
ai sensi dell’articolo 165, comma 6.
10. Sul progetto di monitoraggio ambientale, costituente parte eventuale del
progetto definitivo ai sensi dell’allegato tecnico, le regioni possono esprimersi
sentiti i comuni e le province interessati, nel termine di novanta giorni di
cui all’articolo 166.

Art. 168
(Conferenza di servizi ed approvazione del progetto definitivo)
1. La conferenza di servizi di cui all’articolo 166 è convocata e presieduta
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o suo delegato, ovvero dal
capo della struttura tecnica di missione. La segreteria della conferenza è demandata
alla struttura tecnica di missione di cui all’articolo 164, di seguito denominata: “struttura
tecnica”.
2. L’avviso di convocazione è inviato, anche per telefax o posta elettronica,
almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai soggetti pubblici
e privati competenti alla partecipazione al procedimento secondo le competenze
previste dalle leggi ordinarie vigenti. A tale fine, il soggetto aggiudicatore
rimette alla struttura tecnica la lista dei soggetti competenti e la data di
ricezione, da parte degli stessi, del progetto definitivo, nonché una
relazione illustrativa delle autorizzazioni necessarie, recante l’indicazione
delle normative di riferimento ed il rapporto tra le autorizzazioni individuate
e le parti del progetto dalle stesse interessate; la stessa relazione indica ì soggetti
da invitare alla conferenza di servizi in quanto gestori delle interferenze
rilevate o previste. Ove necessario, nell’àmbito della conferenza possono
tenersi più riunioni preparatorie e istruttorie, anche con soggetti
diversi in relazione all’avanzamento e all’àmbito delle singole attività istruttorie
e possono essere costituiti gruppi ristretti di lavoro. In ogni caso, ogni
singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali
proposte motivate di prescrizioni o varianti, compatibili con la localizzazione
qualora già approvata in sede di progetto preliminare, entro il termine
perentorio di novanta giorni dalla data di ricezione del progetto definitivo.
Le proposte possono essere avanzate nelle riunioni di conferenza, con dichiarazione
a verbale, ovvero con atto scritto depositato entro il predetto termine presso
la segreteria della conferenza. Le proposte tardivamente pervenute non sono
prese in esame ai fini della approvazione del progetto da parte del CIPE.
3. La convocazione della conferenza è resa nota ai terzi con avviso
pubblicato, a seguito della convocazione della conferenza, sul sito internet
del Ministero e delle regioni interessate secondo le procedure e le modalità di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001. Eventuali soggetti competenti
al rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque denominati, cui non sia
pervenuto il progetto definitivo dell’opera, segnalano tale omissione entro
il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento dell’invito alla conferenza,
o in caso di esclusione da invito o avviso di avvio del procedimento, nel termine
di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della convocazione della conferenza
sui sopraccitati siti internet. Qualora il responsabile del procedimento, verificata
la fondatezza dell’istanza, accolga la richiesta di partecipazione, il soggetto
aggiudicatore trasmette il progetto definitivo all’interessato e comunica alla
struttura tecnica di missione la data dell’avvenuta consegna. I soggetti privati
che non siano gestori di reti ed opere interferenti o soggetti aggiudicatori
delle infrastrutture non intervengono alla conferenza. I concessionari ed i
contraenti generali possono partecipare alla conferenza con funzione di supporto
alle attività istruttorie.
4. Il procedimento si chiude alla scadenza del novantesimo giorno dalla data
di ricezione del progetto definitivo da parte di tutti i soggetti invitati
alla conferenza competenti al rilascio di permessi ed autorizzazioni comunque
denominati. Sono comunque prese in esame le proposte pervenute prima della
scadenza predetta. Il documento conclusivo della conferenza, sottoscritto dal
presidente e dall’incaricato delle funzioni di segretario della stessa, elenca
tutte le proposte pervenute ed i soggetti invitati che non hanno presentato
tempestiva proposta. Per la eventuale procedura di VIA restano fermi i diversi
termini di cui alla sezione II.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti formula al CIPE a mezzo
della struttura tecnica la proposta di approvazione o rinvio del progetto a
nuova istruttoria, tenendo conto di tutte le proposte di prescrizioni o varianti
acquisite agli atti. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, approva o rinvia a nuova istruttoria il progetto, accogliendo
le proposte di prescrizioni e varianti compatibili con la localizzazione, le
caratteristiche tecniche e funzionali ed i limiti di spesa individuati nel
progetto preliminare laddove già approvato.
6. Ove risulti, dopo la chiusura della conferenza, la mancata partecipazione
al procedimento di un soggetto competente e non invitato, allo stesso è immediatamente
rimesso il progetto definitivo con facoltà di comunicare al Ministero
la propria eventuale proposta entro il successivo termine perentorio di novanta
giorni; la proposta è comunicata al CIPE per la eventuale integrazione
del provvedimento di approvazione. In casi di particolare gravità, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero il Presidente della regione
interessata ai lavori possono chiedere al CIPE la sospensione totale o parziale
dei lavori, nelle more della integrazione del provvedimento di approvazione.

Art. 169
(Varianti)
1. Il soggetto aggiudicatore verifica che nello sviluppo del progetto esecutivo
sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di
approvazione del progetto definitivo e preliminare. Restano fermi i compiti
e le verifiche di cui all’articolo 185.
2. Il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche ed integrazioni
occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della verifica
di cui al comma 1.
3. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia
in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle
opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano
rilievo sotto l’aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali
modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione
di nuovi finanziamenti a carico dei fondi; in caso contrario sono approvate
dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l’aspetto localizzativo sono approvate
con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate,
espresso con la procedura di cui al comma 5 dell’articolo 165. Per le opere
il cui finanziamento è stato assegnato su presentazione del piano economico
finanziario la richiesta di nuovi finanziamenti comporta la revisione dello
stesso. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere
lineari contenute nell’àmbito del corridoio individuato in sede di approvazione
del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono
corridoio di riferimento a fini urbanistici le zone di rispetto previste dall’articolo
12, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.
4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero ed il Presidente della regione
interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai sensi del
comma 2; se l’opera è soggetta a VIA o ricade in ambiti soggetti a tutela
ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono informati anche
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per
i beni e le attività culturali. I predetti soggetti nel termine perentorio
di quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di rimettere
al CIPE l’approvazione della variante. Il CIPE, nei casi di maggiore gravità,
può ordinare la sospensione dell’esecuzione. La medesima informativa è resa
altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l’intervento.
5. La istruttoria delle varianti che non possono essere approvate dal soggetto
aggiudicatore ai sensi del comma 2 è compiuta con le modalità di
cui all’articolo 166, anche nel caso in cui sia necessaria una nuova valutazione
di impatto ambientale. In caso di motivato dissenso delle regioni e delle province
autonome interessate si procede ai sensi dell’articolo 165, comma 6.
6. Ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del
piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità dall’autorità espropriante
ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità, previe, occorrendo,
nuove comunicazioni ai sensi dell’articolo 166.
7. Per le infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, il
cui progetto definitivo non sia stato approvato dal CIPE a norma del presente
capo, i soggetti aggiudicatori possono avvalersi sia delle procedure di approvazione
delle varianti previste dalle diverse norme vigenti, sia delle procedure di
cui al presente articolo, con l’adozione, per le varianti che non possono essere
approvate dal soggetto aggiudicatore ai sensi del comma 2, delle procedure
con conferenza di servizi, secondo le modalità dell’articolo 166 e seguenti.

Art. 170
(Interferenze)
1. Ad integrazione e parziale deroga delle previsioni di cui all’articolo 25
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla programmazione
e gestione della risoluzione delle interferenze alla realizzazione delle infrastrutture
si provvede secondo le previsioni del presente articolo.
2. Il progetto preliminare è rimesso, a cura del soggetto aggiudicatore,
agli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili. Gli enti
gestori hanno l’obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore
la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura
o insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per
lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e
di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali
di propria competenza.
3. Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze,
rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori
nel termine di novanta giorni di cui all’articolo 166, comma 3, nonché dal
programma degli spostamenti ed attraversamenti e di quant’altro necessario
alla risoluzione delle interferenze.
4. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare
il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 3 approvato
dal CIPE unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula
di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempreché il
soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata
le risorse occorrenti.
5. In caso di mancato rispetto del programma di cui al comma 4, ovvero di mancata
segnalazione ai sensi del comma 2, il soggetto gestore ha l’obbligo di risarcire
i danni subiti dal soggetto aggiudicatore per il conseguente impedimento al
regolare svolgimento dei lavori; il soggetto aggiudicatore ha inoltre facoltà di
attivare le procedure di cui all’articolo 25, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedendo al Prefetto, ovvero al Ministero,
la convocazione, entro dieci giorni, del gestore inadempiente al programma
di risoluzione delle interferenze.

Art. 171
(Risoluzione delle interferenze)
1. Gli enti gestori delle reti ed opere destinate al pubblico servizio in qualsiasi
modo interferenti con l’infrastruttura da realizzare hanno l’obbligo di cooperare
alla realizzazione della stessa con le modalità previste dall’articolo
170, come precisato dal presente articolo. Le attività di cui ai commi
successivi devono essere compiute in tempi compatibili con i tempi di progettazione,
approvazione ed esecuzione delle infrastrutture, come risultanti dal presente
capo e dal programma a corredo del progetto preliminare definitivo ed esecutivo.
La violazione dell’obbligo di cooperazione che sia stata causa di ritardato
avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale
per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. I progetti preliminari o definitivi
di risoluzione delle interferenze possono essere sottoposti alla approvazione
del CIPE, unitamente al progetto delle infrastrutture interferite; in mancanza,
vengono approvati secondo le procedure proprie del soggetto che ha la competenza
a realizzarle.
2. In fase di redazione del progetto preliminare delle infrastrutture, la cooperazione
dell’ente gestore ha per oggetto:
a) la verifica del progetto, al fine di segnalare la sussistenza delle interferenze;
b) la collaborazione tecnico progettuale con il soggetto aggiudicatore per
lo sviluppo del progetto delle opere interferenti, nonché degli spostamenti
di opere interferite;
c) l’avvio della progettazione degli spostamenti di opere interferite, cui
provvede l’ente gestore;
d) la comunicazione del calcolo estimativo degli oneri per le attività di
propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
3. In fase di redazione ed approvazione del progetto definitivo delle infrastrutture,
la cooperazione dell’ente gestore ha per oggetto:
a) la redazione, in tempi congruenti con quelli del soggetto aggiudicatore,
del progetto definitivo degli spostamenti di opere interferite cui provvede
l’ente gestore e la collaborazione con il soggetto aggiudicatore per il progetto
definitivo cui provvede quest’ultimo;
b) la verifica della completezza e congruità del programma di risoluzione
delle interferenze, redatto a corredo del progetto definitivo, con la indicazione
di eventuali ulteriori interferenze non precisate e la proposta di modifica
o integrazione del programma;
c) la comunicazione dell’importo definitivo degli oneri per le attività di
propria competenza per la risoluzione delle interferenze.
4. In fase di realizzazione dell’opera la cooperazione dell’ente gestore ha
per oggetto il rispetto del programma approvato dal CIPE unitamente al progetto
definitivo, ai fini della risoluzione di tutte le interferenze di propria competenza.
5. Le attività di collaborazione dell’ente gestore sono compiute a spese
del soggetto aggiudicatore; il mancato accordo sulle prestazioni e sulle spese
non esonera l’ente gestore dal compimento delle attività di collaborazione
in fase progettuale, salvo il diritto a ricevere il rimborso di tutti gli oneri
legittimamente affrontati. In fase esecutiva, l’ente gestore deve compiere
le attività di competenza anche in mancanza di specifico accordo convenzionale
con il soggetto aggiudicatore, a condizione che quest’ultimo metta a disposizione
in via anticipata le risorse occorrenti in corrispondenza alle previsioni del
programma e salvo il diritto dello stesso soggetto aggiudicatore al rimborso
delle somme poste a disposizione in eccesso rispetto alle necessità.
Sono fatte salve le diverse previsioni di convenzioni vigenti tra soggetto
aggiudicatore ed ente gestore.
6. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche alle interferenze
tra infrastrutture in corso di realizzazione. Nel caso di interferenze tra
infrastrutture in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della
presente integrazione, le varianti ai progetti per risoluzione delle interferenze
devono essere approvate secondo le modalità di cui all’articolo 166
e seguenti.

Art. 172
(La società pubblica di progetto)
1. Ove la proposta del soggetto aggiudicatore, come approvata dal CIPE, preveda,
ai fini della migliore utilizzazione dell’infrastruttura e dei beni connessi,
l’attività coordinata di più soggetti pubblici, si procede attraverso
la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove
opportuno, attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto,
senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori
e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla società pubblica di
progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell’opera
e delle opere strumentali o connesse, nonché alla espropriazione delle
aree interessate, ed alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di
autofinanziamento indotte dall’infrastruttura. La società pubblica di
progetto è autorità espropriante ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327. La società pubblica di progetto realizza l’intervento in nome
proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti
deliberati dal CIPE in suo favore, operando anche al fine di ridurre il costo
per la pubblica finanza.
2. Alla società pubblica di progetto possono partecipare le camere di
commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.
3. La società pubblica di progetto è istituita al solo scopo
di realizzare ed eventualmente gestire l’infrastruttura e partecipare al finanziamento
ed è organismo di diritto pubblico ai sensi del presente codice e soggetto
aggiudicatore ai sensi del presente capo.
4. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di una infrastruttura possono
partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche
attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla società pubblica
di progetto di beni immobili di proprietà o allo scopo espropriati con
risorse finanziarie proprie.
5. Ai fini del finanziamento di cui al comma 4, gli enti pubblici possono contribuire
per l’intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore
o alla società pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi
di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di
urbanizzazione o infrastrutturazione ed ICI, indotti dalla infrastruttura;
b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della
tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre
1993, n. 580.
6. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il
quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle
forme previste dalle norme in vigore.
7. I soggetti privati interessati alla realizzazione di una infrastruttura
possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro
proprietà o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito
accordo procedimentale.

Art. 173
(Modalità di realizzazione)
1. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 53, la realizzazione delle
infrastrutture è oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale.

Art. 174
(Concessione relative a infrastrutture)
1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell’opera.
Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione
sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario
e costituiscono, come previsto al successivo articolo 177, comma 4, parametri
di aggiudicazione della concessione. Nella determinazione del prezzo si tiene
conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario
allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all’opera concessa, secondo
le previsioni del bando di gara.
2. Le procedure di appalto del concessionario ed i rapporti dello stesso concessionario
con i propri appaltatori o con il proprio contraente generale, sono regolate
esclusivamente dalle:
norme regolanti gli appalti del concessionario di cui agli articoli da 148
a 151;
norme di qualificazione degli appaltatori e subappaltatori di cui al regolamento;
verifiche antimafia, da espletarsi nei confronti degli affidatari e subaffidatari
di lavori. I rapporti tra concessionario e appaltatore o contraente generale
sono rapporti di diritto privato disciplinati dal contratto e dalle norme del
codice civile.
3. I rapporti di collegamento del concessionario con le imprese esecutrici
dei lavori sono individuati e regolati dall’articolo 149, comma 3. L’elenco
limitativo di tali imprese è unito alle candidature per la concessione.
Tale elenco è aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono
successivamente nei collegamenti tra le imprese. Ove il concessionario si avvalga
per la realizzazione delle opere, di un contraente generale, ai rapporti tra
concessionario e contraente generale si applicano i commi 7, 8 e 9 dell’articolo
176. Ove il contraente generale sia un’impresa collegata al concessionario,
deve assicurare il subaffidamento a terzi delle quote ad essi riservate in
sede di gara ovvero ai sensi del comma 4; il subaffidamento delle quote predette
dovrà avvenire con la procedura prevista per gli appalti del concessionario
dagli articoli da 148 a 151.
4. E’ fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), della legge
quadro, di procedere ad estensioni dei lavori affidati in concessione al di
fuori delle ipotesi consentite dall’articolo 147, previo aggiornamento
degli atti convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data
comunicazione al Parlamento.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo derogano agli articoli 56, 57
e 114.

Art. 175
(Promotore)
1. Il Ministero pubblica sul proprio sito informatico e, una volta istituito,
sul sito informatico dei contratti pubblici istituito presso l’Osservatorio,
nonché nelle Gazzette Ufficiali italiana e comunitaria, la lista delle
infrastrutture per le quali il soggetto aggiudicatore ritiene di sollecitare
la presentazione di proposte da parte di promotori ai sensi dell’articolo 153,
precisando, per ciascuna infrastruttura, il termine non inferiore a quattro
mesi entro il quale i promotori possono presentare le proposte nonché l’ufficio
competente a riceverle e presso il quale gli interessati possono ottenere le
informazioni ritenute utili.
2. Il soggetto aggiudicatore non prende in esame le proposte pervenute oltre
la scadenza del termine. E’ comunque facoltà del promotore presentare
proposta per opere per le quali non sia stato pubblicato l’avviso nei termini
di cui all’articolo 153.
3. Il soggetto aggiudicatore, ove valuti la proposta di pubblico interesse
ai sensi dell’articolo 154, promuove, ove necessaria, la procedura di valutazione
di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi dell’articolo
165. A tale fine, il promotore integra il progetto preliminare con lo studio
d’impatto ambientale e quant’altro necessario alle predette procedure.
4. Il CIPE valuta la proposta del promotore, unitamente al progetto preliminare,
nei tempi e modi di cui all’articolo 165. Ove ritenga di non approvare la proposta,
la rimette al soggetto aggiudicatore ai fini dell’eventuale espletamento di
una nuova istruttoria o per la realizzazione dell’opera con diversa procedura;
in ogni caso, sono rimborsati al promotore i costi della integrazione del progetto
richiesta dal soggetto aggiudicatore a norma del comma 3.
5. La gara di cui all’articolo 155 è bandita entro un mese dalla delibera
di approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE ed è regolata
dall’articolo 176.

Art. 176
(Affidamento a contraente generale)
1. Con il contratto di cui all’articolo 173, comma 1, lettera b), il soggetto
aggiudicatore, in deroga all’articolo 53, affida ad un soggetto dotato di adeguata
esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata
capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione
con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel
progetto preliminare o nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore
e posto a base di gara, contro un corrispettivo pagato in tutto o in parte
dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Il contraente generale provvede:
a) allo sviluppo del progetto definitivo ed alle attività tecnico amministrative
occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire alla approvazione dello
stesso da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di
gara;
b) alla acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all’articolo 6,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
in assenza di un concessionario, può essere accordata al contraente
generale;
c) alla progettazione esecutiva;
d) alla esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori ed alla loro direzione;
e) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell’opera da realizzare;
f) ove richiesto, alla individuazione delle modalità gestionali dell’opera
e di selezione dei soggetti gestori;
g) alla indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti,
delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi
utili a prevenire le infiltrazioni della criminalità, secondo le forme
stabilite tra quest’ultimo e gli organi competenti in materia.
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
a) alle attività necessarie alla approvazione del progetto definitivo
da parte del CIPE, ove detto progetto non sia stato posto a base di gara;
b) alla approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;
c) alla alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere;
d) al collaudo delle stesse;
e) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia
di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità,
finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori
in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere
e dei soggetti che le realizzano.
4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore
della corretta e tempestiva esecuzione dell’opera, secondo le successive previsioni
del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale
sono regolati, per quanto non previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443,
dal presente capo e dal regolamento, dalle norme della parte II che costituiscono
attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte III, dagli atti
di gara e dalle norme del codice civile regolanti l’appalto.
5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applicano
gli articoli 56, 57 e 114; esse sono regolate dalle norme della parte II che
costituiscono attuazione della direttiva 2004/18 o dalle norme della parte
III e dalle disposizioni seguenti:
a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie
ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto redatto dallo stesso
ed approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto
aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore, sorpresa geologica
o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal
soggetto aggiudicatore;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale può proporre
al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute
dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere;
il soggetto aggiudicatore può rifiutare la approvazione delle varianti
o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le
esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base
di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalità, durabilità,
manutenibilità e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa
a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attività di
cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da più soggetti, a
mezzo della società di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente
generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica
il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente
generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
si applicano le sole disposizioni di cui alla parte II, che costituiscono attuazione
della direttiva 2004/18, ovvero di cui alla parte III.
7. Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente,
nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante
affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale
devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal
regolamento, e possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste
per gli appaltatori di lavori pubblici; l’articolo 118 si applica ai predetti
subaffidamenti. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di
individuare ed indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota
non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente
generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.
8. L’affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e subaffidamenti
di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia,
con le modalità previste per i lavori pubblici.
9. Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento
degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari;
ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore
ha facoltà di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere
al pagamento diretto all’affidatario, nonché di applicare le eventuali
diverse sanzioni previste in contratto.
10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove
composto da più soggetti, costituisce una società di progetto
in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata.
La società è regolata dall’articolo 156 e dalle successive disposizioni
del presente articolo. Alla società possono partecipare, oltre ai soggetti
componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La società così costituita
subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo
le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto;
salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente
generale restano solidalmente responsabili con la società di progetto
nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto.
In alternativa, la società di progetto può fornire al soggetto
aggiudicatore garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme
percepite in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano
alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera. Il capitale
minimo della società di progetto è indicato nel bando di gara.
11. Il contratto stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle
quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare
alla società ed a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento
degli obblighi del contraente generale, sino a che l’opera sia realizzata e
collaudata. L’ingresso nella società di progetto e lo smobilizzo di
partecipazioni da parte di istituti bancari ed altri investitori istituzionali
che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione può tuttavia
avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non può opporsi
alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell’ipotesi di
cui all’articolo 117.
12. Il bando determina la quota di valore dell’opera che deve essere realizzata
dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie ed i tempi ed
i modi di pagamento del prezzo. Per i bandi pubblicati entro il 31 dicembre
2006, tale quota non può superare il venti per cento dell’importo dell’affidamento
posto a base di gara e, in ogni caso, il saldo della quota di corrispettivo
ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il
finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la società di
progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi
di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell’articolo 2410 del codice civile.
Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse,
nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante
da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di
collaudo dell’opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono
essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative
previste dalla legislazione vigente. Le modalità di operatività della
garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del
presente comma sono inserite nell’elenco allegato allo stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 13 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
13. I crediti delle società di progetto, ivi incluse quelle costituite
dai concessionari a norma dell’articolo 156, nei confronti del soggetto aggiudicatore
sono cedibili ai sensi dell’articolo 117; la cessione può avere
ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.
14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L’atto notificato
deve espressamente indicare se la cessione è effettuata a fronte di
un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.
15. Il soggetto aggiudicatore liquida l’importo delle prestazioni rese e prefinanziate
dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile
alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per
i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza
rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce
definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario
non è applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento
riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi
inclusa la compensazione con crediti derivanti dall’adempimento dello stesso
contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale
cedente.
16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti
definitivi ai sensi del comma 12-quater, in tutti i casi di mancato o ritardato
completamento dell’opera.
17. Per gli affidamenti per i quali non sia prestata la garanzia globale di
cui al comma 13 e vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma
12-quater:
a) la garanzia di buon adempimento non è soggetta alle riduzioni progressive
di cui all’articolo 113; ove la garanzia si sia già ridotta ovvero la
riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento
definitivo del credito non opera se la garanzia non è ripristinata e
la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;
b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente
generale si applicano le disposizioni previste dall’articolo 159;
c) il contraente generale ha comunque facoltà di sostituire la garanzia
di buon adempimento con la garanzia globale, ove istituita; in tale caso non
si applicano le previsioni di cui alle lettere a) e b).
18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia globale
di esecuzione di cui all’articolo 129, comma 3, che deve comprendere la possibilità per
il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di
far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti
di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.
19. I capitolati prevedono, tra l’altro:
a) le modalità ed i tempi, nella fase di sviluppo ed approvazione del
progetto definitivo ed esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori,
pertinenti in particolare le prestazioni di cui all’articolo 165, comma 8,
ed i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;
b) le modalità ed i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo
dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell’inizio
dei lavori, pertinenti in particolare le attività progettuali e le prestazioni
di cui alla lettera a).
20. Al fine di garantire l’attuazione di idonee misure volte al perseguimento
delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e
dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera
e), e 180, comma 5, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un’aliquota
forfetaria, non sottoposta al ribasso d’asta, ragguagliata all’importo complessivo
dell’intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto
a recepire nell’offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone
a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente
a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico,
ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante
l’articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale
stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni
tecniche per l’attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte
dal contraente generale, in qualunque fase dell’opera, non possono essere motivo
di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto preliminare
sia prodotto per iniziativa del promotore, quest’ultimo predispone analoga
articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi,
non sottoposti a ribasso d’asta ed inseriti nelle somme a disposizione dell’amministrazione.
Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche
nei casi di affidamento mediante concessione

Art. 177
(Procedure di aggiudicazione)
1. L’aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale
avviene, a scelta del soggetto aggiudicatore, mediante licitazione privata.
2. Per l’affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare;
per l’affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto
preliminare ovvero quello definitivo.
3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire ed indicare nel bando di gara,
in relazione all’importanza e alla complessità delle opere da realizzare,
il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare
offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto
numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare
redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori
e pertinenti all’oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara.
In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non può essere
inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni
caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare
una effettiva concorrenza.
4. L’aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:
al prezzo più basso ovvero
all’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di
una pluralità di criteri fra i quali:
a) il prezzo;
b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;
c) il tempo di esecuzione;
d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di
gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare
all’utenza, nonché l’eventuale prestazione di beni e servizi a norma
dell’articolo 174, comma 2;
f) la maggiore entità di lavori e servizi che il contraente generale
si impegna ad affidare ad imprese nominate in sede di offerta, ai sensi dell’articolo
176, comma 7. Ai fini predetti rilevano esclusivamente gli affidamenti di lavori
aventi singolarmente entità superiore al cinque per cento dell’importo
di aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere specialistiche ai sensi
dell’articolo 37, comma 8, aventi singolarmente entità superiore al
tre per cento del predetto importo, nonché gli affidamenti di servizi
di ingegneria, gestione, programmazione e controllo qualità, che il
Contraente generale intende affidare a terzi;
g) la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento
che il candidato è in grado di offrire.
h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle
opere da realizzare.
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da
208 a 214, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le
norme della parte III.
6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non
previsto nel presente articolo, le norme della parte II che costituiscono attuazione
della direttiva 2004/18.
7. Per l’affidamento di servizi si applica l’articolo 164.

Art. 178
(Collaudo)
1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei
termini previsti dall’articolo 141.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto
aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi
dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore.
Gli oneri relativi sono a carico dei fondi con le modalità ed i limiti
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’affidatario del supporto
al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato,
diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l’infrastruttura.

Art. 179
(Insediamenti produttivi e infrastrutture private strategiche per l’approvvigionamento
energetico)
1. Gli insediamenti produttivi e le infrastrutture private strategiche inclusi
nel programma sono opere private di preminente interesse nazionale; alla intesa
Stato-regione per la localizzazione delle stesse ad ogni fine urbanistico ed
edilizio, alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, nonché al
conseguimento di ogni altro parere e permesso, comunque denominato, necessario
alla realizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture private
strategiche si provvede con le modalità di cui agli articoli 165 e 166;
contestualmente all’approvazione del progetto definitivo, ovvero con successiva
eguale procedura, il realizzatore dell’insediamento produttivo o dell’infrastruttura
privata strategica può richiedere e conseguire tutte le autorizzazioni
ed i permessi necessari all’esercizio dell’insediamento stesso.
2. Per la localizzazione, la VIA, l’approvazione dei progetti e la dichiarazione
di pubblica utilità delle infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento
energetico, incluse nel programma di cui all’articolo 161, si applicano le
disposizioni di cui ai commi seguenti.
3. Il soggetto aggiudicatore, o per esso, il concessionario o contraente generale,
trasmette al Ministero e al Ministero delle attività produttive, entro
il termine di sei mesi dall’approvazione del programma, il progetto delle infrastrutture
di competenza. Il progetto è trasmesso altresì alle amministrazioni
interessate rappresentate nel CIPE ed alle ulteriori amministrazioni competenti
a rilasciare permessi e autorizzazioni necessari alla realizzazione ed all’esercizio
delle opere, nonché ai gestori di opere interferenti. Nei casi in cui,
ai sensi delle disposizioni vigenti, l’opera è soggetta a VIA, il progetto
contiene tutti gli elementi necessari ai fini dello svolgimento delle relative
procedure ed è corredato dallo studio di impatto ambientale che è reso
pubblico secondo le procedure vigenti. Il progetto evidenzia con adeguato elaborato
cartografico le aree impegnate, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie
misure di salvaguardia. L’avvio del procedimento, anche ai fini della dichiarazione
di pubblica utilità, è comunicato dal soggetto aggiudicatore
o, per esso, dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, con
le stesse forme previste per la VIA dall’articolo 5 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377.
4. Il Ministero convoca una Conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento
del progetto. La Conferenza di servizi ha finalità istruttoria ed acquisisce
gli atti e i documenti relativi alla realizzazione del progetto. Nell’ambito
della Conferenza di servizi, che si conclude entro il termine perentorio di
novanta giorni, le amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti
hanno facoltà di presentare motivate proposte di adeguamento, richieste
di prescrizioni all’atto della approvazione del progetto, o richieste di varianti
che non modificano le caratteristiche essenziali delle opere e le caratteristiche
prestazionali e funzionali individuate in sede di progetto. Entro i quaranta
giorni successivi alla conclusione della Conferenza di servizi il Ministero
valuta le proposte e le richieste pervenute dalle amministrazioni competenti
e dai gestori delle opere interferenti e gli eventuali chiarimenti o integrazioni
progettuali apportati dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario
o contraente generale, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta
giorni successivi, approva con eventuali adeguamenti o prescrizioni il progetto
definitivo. Nei casi in cui, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’opera è soggetta
a VIA, si applicano per l’approvazione del progetto le procedure di cui all’articolo
183.
5. L’approvazione del CIPE è adottata a maggioranza dei componenti con
l’intesa dei presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.
L’approvazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra
autorizzazione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominato, costituisce
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza
delle opere, e consente la realizzazione e l’esercizio delle infrastrutture
strategiche per l’approvvigionamento energetico e di tutte le attività previste
nel progetto approvato. In caso di dissenso della regione o provincia autonoma
si provvede con le modalità di cui all’articolo 165, comma 6.
6. Le funzioni amministrative previste dal presente capo relative alla realizzazione
e all’esercizio delle infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento energetico
sono svolte di concerto tra il Ministero e il Ministero delle attività produttive.
7. Alle infrastrutture strategiche per l’approvvigionamento energetico si applicano
le disposizioni di cui alla parte III.
8. Alle interferenze che interessano gli insediamenti produttivi e le infrastrutture
strategiche per l’approvvigionamento energetico si applica l’articolo 170.

Art. 180
(Disciplina regolamentare)
1. Il regolamento detta le norme di esecuzione e di attuazione del presente
capo nelle materie di legislazione esclusiva statale.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate
le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali
per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa. I relativi
oneri sono posti a carico dei fondi con le modalità e nei limiti stabiliti
con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Art. 181
(Norme di coordinamento)
1. Le norme del presente capo non derogano le previsioni delle leggi 16 aprile
1973, n. 171, 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, e successive
modificazioni ed integrazioni, relative alle procedure speciali per la salvaguardia
di Venezia.
2. Le procedure di approvazione, finanziamento e affidamento previste dal presente
capo si applicano all’attraversamento stabile dello Stretto di Messina, inserito
nel programma, anche in deroga alle previsioni della legge 17 dicembre 1971,
n. 1158. La società Stretto di Messina S.p.a., istituita secondo le
previsioni della legge speciale 17 dicembre 1971, n. 1158, e qualificata organismo
di diritto pubblico in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 23 gennaio 1998, costituisce soggetto aggiudicatore ai
sensi del presente capo.

Sezione II – Procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi
opere

Art. 182
(Campo di applicazione)
1. La presente sezione, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge
21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto
ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture
ed agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni
vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata
dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.
2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio
e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni
ed è concluso, secondo le previsioni della presente sezione; il permesso
di costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento
di valutazione di impatto ambientale.
3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi
destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in
seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza
ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti
di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono
il diritto alla informazione sull’intervento e sulla eventuale deroga.
4. Per le infrastrutture ed insediamenti produttivi soggetti a screening o
valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso
dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti
dall’articolo 165.
5. La autorizzazione ambientale integrata, per gli insediamenti produttivi, è regolata
dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti e procedimento.
VERIFICARE SE IL D.LGS. N. 59 DEL 2005 VALE PURE PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
DEL D.LGS. 190 DEL 2002

Art. 183
(Procedure)
1. L’istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all’articolo 182,
comma 1, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in
modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti
di un progetto sui seguenti fattori: l’uomo, la fauna e la flora; il suolo,
l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali ed il patrimonio
culturale; l’interazione tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal
presente decreto e dall’allegato tecnico trovano applicazione le norme del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 379.
2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale.
Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie
in materia e le norme dell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI.
In ogni caso esso deve almeno comprendere: una descrizione del progetto con
informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione
delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti
effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti
che il progetto può avere sull’ambiente; una descrizione sommaria delle
principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle
principali ragioni della scelta sotto il profilo dell’impatto ambientale; dati,
analisi ed informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle
risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze
nocive ed allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere
una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell’impatto
ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare
effetti negativi rilevanti del progetto sull’ambiente, nonché consegnare
un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse ed indicare le eventuali
difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto
di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni
sull’impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo
le scelte seguite nel progetto presentato.
3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una
delle opere di cui all’articolo 182, comma 1, è trasmesso dal soggetto
proponente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai
fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni
ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nei modi e
termini di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e, per le opere
incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica,
il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni
dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore
o dell’autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla
compatibilità ambientale dell’opera, comunicandola alle regioni interessate
ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per le opere
di cui all’articolo 179, anche al Ministro delle attività produttive.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale
della commissione prevista dall’articolo 184.
6. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal
CIPE, contestualmente all’approvazione del progetto preliminare. In caso di
motivato dissenso del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
o del Ministro per i beni e le attività culturali, l’adozione del provvedimento
di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei Ministri,
che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo
si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell’articolo 185, comma
4.

Art. 184
(Contenuto della valutazione di impatto ambientale)
1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti
di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l’alternativa zero,
sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e
sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione fra detti
fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale
ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l’esercizio
delle opere e degli impianti.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita
una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da
diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra
professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali,
ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione.
Per le valutazioni dell’impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti
strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente
interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato
dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici
giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione
tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale.
Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e
le modalità per l’organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con
successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i
compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell’ambito
delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto,
la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell’impatto
ambientale nella composizione ordinaria.
3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti
aggiudicatori a norma dell’articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136,
senza oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 185
(Compiti della commissione speciale VIA)
1. La commissione provvede alla istruttoria tecnica di cui all’articolo 184
e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto
proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione
dell’impatto ambientale.
2. Ove la commissione verifichi l’incompletezza della documentazione presentata,
il termine indicato al comma 1 è differito di trenta giorni per le necessarie
integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall’apertura della procedura;
nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste
integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.
4. . La commissione:
a) comunica ai Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, entro
trenta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte
del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto
preliminare;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione,
il proprio parere sulla ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni
del provvedimento di compatibilità ambientale e sull’esatto adempimento
dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale
5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente diverso da quello preliminare,
la commissione riferisce al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che le
varianti abbiano significativo impatto sull’ambiente, dispone, nei trenta giorni
dalla comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente
generale, l’aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione
dello stesso, anche ai fini dell’eventuale invio di osservazioni da parte dei
soggetti pubblici e privati interessati. L’aggiornamento dello studio di impatto
ambientale può riguardare la sola parte di opera interessata alla variazione.
In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al
provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa
diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell’inottemperanza in sede di Conferenza
di servizi, al fine dell’eventuale rinnovo dell’istruttoria.
6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del
progetto che comportino significative variazioni dell’impatto ambientale, la
commissione riferisce al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l’opera e, se necessario, richiede
al CIPE la sospensione dei lavori ed il ripristino della situazione ambientale
a spese del responsabile, nonché l’adozione dei provvedimenti cautelari
di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell’inizio dei lavori è comunicata
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è trasmesso
allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti
dagli articoli 19 e seguenti dell’allegato tecnico recato dall’allegato
XXI, ivi compresa l’attestazione di cui all’articolo 20, comma 4. Al predetto
Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali,
ivi comprese quelle derivanti dalle attività di verifica di cui all’articolo
166 e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico recato dall’allegato
XXI. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell’opera, può fornire
le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento
di compatibilità ambientale.
8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi,
fermo restando il potere di impartire prescrizioni con il provvedimento di
compatibilità ambientale.

Sezione III – Qualificazione dei contraenti generali

Art. 186
(Istituzione del sistema di qualificazione-classifiche)
1. E’ istituito il sistema di qualificazione dei contraenti generali. La qualificazione
può essere richiesta da imprese singole in forma di società commerciali
o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla
legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, ovvero da consorzi
stabili previsti dall’articolo 34.
2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all’importo
lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali
non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della
classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente sezione
ovvero documentata ai sensi dell’articolo 47, comma 2, salva la facoltà di
associarsi ad altro contraente generale ai sensi dell’articolo 191, comma 9.
3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:
a) I: sino a 350 milioni di euro;
b) II: sino a 700 milioni di euro;
c) III: oltre 700 milioni di euro.
4. L’importo della classifica III, ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione, è convenzionalmente
stabilito pari a 900 milioni di euro.

Art. 187
(Requisiti per le iscrizioni)
1. Costituiscono requisiti per la qualificazione dei contraenti generali:
a) il possesso di un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001/2000
ovvero, per il periodo di validità residua, UNI EN 9001/1994;
b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 188;
c) il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 189.

Art. 188
(Requisiti di ordine generale)
1. Per la qualificazione sono richiesti al contraente generale i requisiti
di ordine generale previsti dal regolamento.
2. La dimostrazione dei requisiti di ordine generale non è richiesta
agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata ai sensi del citato
regolamento da non oltre cinque anni.

Art. 189
(Requisiti di ordine speciale)
1. I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica ed organizzativa;
c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
2. La adeguata capacità economica e finanziaria e’ dimostrata:
a) dal rapporto, risultante dai bilanci consolidati dell’ultimo triennio, tra
patrimonio netto dell’ultimo bilancio consolidato, costituito dal totale della
lettera a) del passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile, e cifra
di affari annuale media consolidata in lavori relativa all’attività diretta
ed indiretta di cui alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore
al dieci per cento, il patrimonio netto consolidato può essere integrato
da dotazioni o risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e lungo
periodo, messe a disposizione anche dalla eventuale società controllante.
Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene convenzionalmente ridotta
alla stessa proporzione la cifra d’affari; ove superiore, la cifra di affari
in lavori di cui alla lettera b) e’ incrementata convenzionalmente di tanti
punti quanto e’ l’eccedenza rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo
di incremento del cinquanta per cento. Per le iscrizioni richieste o rinnovate
a decorrere dal 1° gennaio 2006 il rapporto medio non deve essere inferiore
al quindici per cento e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali
per valori superiori. Per le iscrizioni richieste o rinnovate a decorrere dal
1° gennaio 2009, il rapporto medio non deve essere inferiore al venti per
cento, e continuano ad applicarsi gli incrementi convenzionali per valori superiori.
Ove il rapporto sia inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente
ridotta alle stesse proporzioni la cifra d’affari;
b) dalla cifra di affari consolidata in lavori, svolti nel triennio precedente
la domanda di iscrizione mediante attività diretta ed indiretta, non
inferiore a cinquecento milioni di euro per la Classifica I, mille milioni
di euro per la Classifica II e milletrecento milioni di euro per la Classifica
III, comprovata con le modalità fissate dal regolamento. Nella cifra
d’affari in lavori consolidata possono essere ricomprese le attività di
progettazione e fornitura di impianti e manufatti compiute nell’ambito della
realizzazione di un’opera affidata alla impresa.
3. La adeguata idoneità tecnica ed organizzativa è dimostrata
dall’esecuzione con qualsiasi mezzo di un lavoro non inferiore al quaranta
per cento dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa,
di due lavori di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento
della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori di importo
complessivo non inferiore al sessantacinque per cento della classifica richiesta.
I lavori valutati sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito e ultimati
nel quinquennio precedente la richiesta di qualificazione, ovvero la parte
di essi eseguita nello stesso quinquennio. Per i lavori iniziati prima del
quinquennio o in corso alla data della richiesta, si presume un andamento lineare.
L’importo dei lavori e’ costituito dall’importo contabilizzato al netto del
ribasso d’asta, incrementato dall’eventuale revisione prezzi e dalle risultanze
definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell’appaltatore
diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. Per la valutazione e
rivalutazione dei lavori eseguiti e per i lavori eseguiti all’estero si applicano
le disposizioni dettate dal regolamento. Per lavori eseguiti con qualsiasi
mezzo si intendono, in conformità all’articolo 3, comma 7 quelli aventi
ad oggetto la realizzazione di un’opera rispondente ai bisogni del committente,
con piena libertà di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa
la facoltà di affidare a terzi anche la totalità dei lavori stessi,
nonché di eseguire gli stessi, direttamente o attraverso società controllate.
Possono essere altresì valutati i lavori oggetto di una concessione
di costruzione e gestione aggiudicata ai sensi della legge quadro e delle altre
leggi regionali vigenti. I certificati dei lavori indicano l’importo, il periodo
e il luogo di esecuzione e precisano se questi siano stati effettuati a regola
d’arte e con buon esito. Detti certificati riguardano l’importo globale dei
lavori oggetto del contratto, ivi compresi quelli affidati a terzi o realizzati
da imprese controllate o interamente possedute, e recano l’indicazione dei
responsabili di progetto o di cantiere; i certificati sono redatti in conformità al
modello di cui all’allegato XXII.
4. L’adeguato organico tecnico e dirigenziale e’ dimostrato:
a) dalla presenza in organico di dirigenti dell’impresa in numero non inferiore
a quindici unità per la Classifica I, venticinque unità per la
Classifica II e quaranta unità per la Classifica III;
b) dalla presenza in organico di direttori tecnici con qualifica di dipendenti
o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto, ai sensi delle norme
UNI-ISO 10006, dotati di adeguata professionalità tecnica e di esperienza
acquisita in qualità di responsabile di cantiere o di progetto di un
lavoro non inferiore a trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta
milioni di euro per la Classifica II e sessanta milioni di euro per la Classifica
III, in numero non inferiore a tre unità per la Classifica I, sei unità per
la Classifica II e nove unità per la Classifica III; gli stessi soggetti
non possono rivestire analogo incarico per altra impresa e producono a tale
fine una dichiarazione di unicità di incarico. L’impresa assicura il
mantenimento del numero minimo di unità necessarie per la qualificazione
nella propria classifica, provvedendo alla sostituzione del dirigente, direttore
tecnico o responsabile di progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga
idoneità; in mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la
riduzione della Classifica.
5. Per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2013, il possesso
dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa di cui al
comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi
del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere
generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro
di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie,
di cui almeno cinque di opere generali.

Art. 190
(Consorzi stabili e consorzi di cooperative)
1. I consorzi stabili sono qualificati sulla base della somma dei requisiti
di qualificazione posseduti dalle singole imprese consorziate. Ai fini della
qualificazione del contraente generale é richiesto che la qualificazione
sia raggiunta sommando i requisiti di non più di cinque consorziati
per la classifica I e non più di quattro consorziati per la classifica
II e III. I consorziati assumono responsabilità solidale per la realizzazione
dei lavori affidati al consorzio in regime di contraente generale.
2. I consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25
giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, sono qualificati sulla base
dei propri requisiti, determinati con le modalità previste dal regolamento.
3. Per i consorzi stabili:
a) i requisiti di ordine generale, di cui all’articolo 188, devono essere posseduti
da ciascun consorziato e dal consorzio;
b) il requisito di cui all’articolo 187, lettera a), sistema di qualità aziendale,
qualora non posseduto dal consorzio, deve essere posseduto da ciascuno dei
consorziati che concorrono ai requisiti per la qualificazione;
c) il requisito di cui all’articolo 189, comma 2, lettera b), cifra d’affari
in lavori, è convenzionalmente incrementato del venti per cento nel
primo anno di vita del consorzio, del quindici per cento nel secondo anno e
del dieci per cento nel terzo, quarto e quinto anno. Per i consorzi già costituiti,
il termine per l’aumento convenzionale decorre dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 9 del 2005;
d) il requisito di cui all’articolo 189, comma 3, lavoro di punta, può essere
dimostrato tenendo conto di singoli lavori eseguiti da consorziati diversi.
Tale requisito può essere conseguito alternativamente, con il più consistente
lavoro realizzato da uno dei consorziati, con i due più consistenti
lavori realizzati da non più di due consorziati, con i tre più consistenti
lavori realizzati compiuti da non più di tre consorziati;
e) alla aggiudicazione del primo affidamento, il consorzio stabile costituisce
un fondo consortile non inferiore a dieci milioni di euro per la classifica
I, a quindici milioni di euro per la classifica II, a trenta milioni di euro
per la classifica III di qualificazione. Tale importo sarà ridotto del
trenta per cento, qualora il requisito di cui all’articolo 189, comma 2, lettera
a), sia pari ad un valore compreso tra il quindici ed il venti per cento, ovvero
del cinquanta per cento qualora il suddetto requisito sia superiore al venti
per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l’importo è ridotto
del trenta per cento qualora il requisito sia superiore al trenta per cento
ovvero del cinquanta per cento qualora il requisito sia superiore al quaranta
per cento;
f) il consorzio stabile ha facoltà di costituire una società di
progetto, alla quale si applica, tra l’altro, il regime di responsabilità previsto
dal presente capo. Ove non si avvalga di tale facoltà il consorzio stabile
deve comunque adeguare il proprio fondo consortile al capitale richiesto dal
bando, ove superiore a quello di cui alla lettera e).
4. I consorzi di cooperative possono conferire le attività di contraente
generale di cui siano aggiudicatari, esclusivamente a propri consorziati ammessi
al sistema di qualificazione, per qualunque classifica. In tale caso:
a) la prevista assegnazione delle attività deve essere comunicata dal
consorzio in sede di qualifica e, per le procedure aperte, in sede di offerta;
b) le imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
c) i requisiti delle imprese assegnatarie possono essere fatti valere dal consorzio
per la qualifica alla gara, ai sensi dell’articolo 191;
d) il consorzio, per effetto dell’aggiudicazione, resta solidalmente responsabile
con la cooperativa assegnataria nei confronti del soggetto aggiudicatore per
la buona esecuzione del contratto. Ove l’assegnazione sia effettuata in favore
di più di una cooperativa, si procede alla costituzione di una società di
progetto ai sensi del presente capo. Nel caso in cui il consorzio non partecipi
alla società di progetto, rimane comunque responsabile in solido con
le cooperative assegnatarie e con la società di progetto, ovvero con
la sola società di progetto ove siano state prestate le garanzie sostitutive
di cui al presente codice.

Art. 191
(Norme di partecipazione alla gara)
1. I soggetti aggiudicatori hanno facoltà di richiedere, per le singole
gare:
a) che l’offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali di cui all’articolo
188; nei confronti dell’aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti
generali è sempre espletata;
b) che l’offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati ed idonee dichiarazioni
bancarie, la disponibilità di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento,
proporzionate all’opera da realizzare;
c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate
in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacità tecnica specifica
per l’opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi
adeguati al progetto da redigere nel rispetto delle previsioni degli articoli
36 e seguenti e delle indicazioni integrative e di dettaglio da disporsi con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), la esecuzione di lavori analoghi, ove richiesto
dal bando di gara, potrà essere documentata dalle imprese affidatarie
designate ovvero dall’offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalità dell’articolo
189, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti categorie OG accorpate
ai sensi del regolamento:
a) organismi edilizi (OG1);
b) opere per la mobilità su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
c) opere relative al ciclo integrato dell’acqua (OG5 e OG6);
d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
3. A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i soggetti
aggiudicatori indicano, negli atti contrattuali, le specifiche qualificazioni
anche specialistiche che devono essere possedute dagli esecutori delle lavorazioni
più complesse. A tali qualificazioni non si applicano le limitazioni
di cui al comma 2.
4. Ai fini dell’articolo 176, comma 7, del presente codice, la quota minima
del trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere indicate in sede
di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che il Contraente generale
non esegue con mezzi propri.
6. I soggetti aggiudicatori che sono enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo
3, comma 29, possono istituire il proprio sistema di qualificazione secondo
nel rispetto dell’articolo 232. A tale fine gli enti aggiudicatori ammettono
al sistema i contraenti generali qualificati a norma del presente capo e dotati,
inoltre, delle eventuali qualificazioni specifiche individuate dal soggetto
aggiudicatore in base a norme e criteri oggettivi conformi alle previsioni
dei commi 1 e 2.
7. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell’articolo
149, comma 3. E’ fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in più di
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche
in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione
o Consorzio, anche stabile.
8. Per le gare da aggiudicare alla offerta economicamente più vantaggiosa,
i soggetti aggiudicatori possono prevedere il conferimento di un premio in
denaro, a parziale recupero delle spese sostenute, ai migliori classificati;
i premi devono essere limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate e possono essere accordati per un valore complessivo massimo
dell’uno virgola cinque per cento dell’importo a base di gara, in caso di appalto
concorso, e dello zero virgola sessanta per cento, in caso di offerta economicamente
più vantaggiosa.
9. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione
per la partecipazione alle gare, attestata con il sistema di cui al presente
capo ovvero dimostrata ai sensi dell’articolo 47, comma 2, possono partecipare
alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purché queste
ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione
ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica, ai sensi dell’articolo
47, comma 2. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione
dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 192
(Gestione del sistema di qualificazione)
1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali e’ rilasciata
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La durata dell’efficacia della attestazione è pari a tre anni. Entro
il terzo mese precedente alla data di scadenza dell’attestazione il contraente
generale trasmette al Ministero tutta la documentazione necessaria ad ottenere
il rinnovo. La attestazione è rilasciata ovvero motivatamente negata
entro tre mesi dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria. In caso
di ritardo nel rilascio, imputabile all’Amministrazione, l’attestazione scaduta
resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e per la sottoscrizione
dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.
3. La attestazione di cui al comma 1 è necessaria per la partecipazione
alle gare per l’affidamento di contratti di contraente generale a decorrere
dall’ottavo mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
10 gennaio 2005, n. 9, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 4 febbraio 2005.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si fa riferimento,
ai fini della qualificazione delle imprese, alle norme di cui al regolamento
dell’articolo 5. Le ulteriori modalità tecniche e procedurali
di presentazione dei documenti e rilascio della attestazione, sono regolate
con provvedimento ministeriale.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita
una commissione per l’esame dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
di attestazione; le spese della commissione sono anticipate dai ricorrenti
e poste a carico della parte soccombente, in conformità alle previsioni
di apposito regolamento emanato di concerto tra il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti ed il Ministro dell’economia e delle finanze. Qualora dovesse
risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo degli ordinari stanziamenti di
bilancio del medesimo Ministero.
6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita
una commissione consultiva alla quale partecipano rappresentanti designati
dalle associazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative nel
settore, dei maggiori committenti di opere di preminente interesse nazionale
ed esperti del settore, nonché dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
il monitoraggio dell’applicazione del presente capo. La commissione ha accesso
alle informazioni di cui all’articolo 193. La partecipazione alla commissione è a
titolo gratuito e non è corrisposto alcun compenso o rimborso per le
spese dei componenti.

Art. 193
(Obbligo di comunicazione)
1. Tutte le informazioni inerenti i contratti di appalto del contraente generale
e di subappalto degli appaltatori del contraente generale, devono essere comunicate,
a cura dello stesso, al soggetto aggiudicatore e da questo all’Osservatorio
costituito presso l’Autorità, nonché alle sezioni regionali dell’Osservatorio,
sul cui territorio insistono le opere. L’Osservatorio e le sue articolazioni
regionali mettono i dati a disposizione degli altri Enti ed organismi interessati.

Art. 194
(Interventi per lo sviluppo infrastrutturale)
1. Per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di
cui al comma 1 dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come
modificato dall’articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto delle modifiche
dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente
gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi adottati
dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di
interventi che, in coerenza con le priorità strategiche e i criteri
di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane,
consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture materiali
e immateriali delle citta’ e delle aree metropolitane in grado di accrescerne
le potenzialità competitive.
3. L’individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 è effettuata,
valorizzando la capacità propositiva dei comuni, sulla base dei criteri
e delle intese raggiunte dai Ministeri dell’economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da rappresentanti
dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello
nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del 29
settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell’11 novembre
2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalità di finanza di
progetto possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti
immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere dichiarati interventi
infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell’articolo 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere
ed i lavori previsti nell’ambito delle concessioni autostradali già assentite,
anche se non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche,
approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, pubblicata
nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002,
la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo
economico del Paese.
6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, i soggetti aggiudicatori procedono
alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti
di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative
ed autorizzative dei progetti qualora dai medesimi soggetti aggiudicatori,
previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente
più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443.
7. Per le opere di cui al comma 5 si può procedere alla nomina di un
commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all’articolo
13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I commissari straordinari
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica professionalità,
competenza ed esperienza maturata nel settore specifico della realizzazione
di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione
dei commissari straordinari eventualmente già nominati.
8. I commissari straordinari seguono l’andamento delle opere, svolgono le funzioni
di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 163, comma 5. Essi esercitano
i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure
ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura
e genere, o comunque si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti,
ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione
delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 13, comma 4-bis, del citato
decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi
necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione
in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati
ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati
infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21
dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle
attività produttive, nell’ambito dei propri compiti istituzionali e
con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessità di diffida
alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.
11. Nell’esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del
presente articolo, i commissari straordinari provvedono, nel limite dell’importo
approvato per l’opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione,
anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
e della normativa comunitaria.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i
criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari
di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si fa fronte utilizzando i fondi
stanziati per le opere di cui al comma 5.

Art. 195
(Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore della difesa)
1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme di cui
all’articolo 196, le disposizioni:
– della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto
o in parte dall’ambito di applicazione del codice);
– della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione
dei lavori);
– della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
– della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di
progetto);
– della parte IV (contenzioso);
– della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo
I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto
soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture nei settori ordinari), a seconda che l’importo dei lavori sia
pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, ovvero inferiore.

Art. 196
(Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto
del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio
di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato
apposito regolamento, in armonia con il presente codice, per la disciplina
delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori, ai servizi
e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare. Si applica il
comma 4 dell’articolo 5.
2. Fatte salve le norme di cui all’articolo 28 comma 1, lettere b.2)
e c), per gli appalti pubblici di forniture del Ministero della difesa di rilevanza
comunitaria il valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto
(i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
– 154.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero
della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell’allegato V;
– 236.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero
della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell’allegato V.
3 In deroga all’articolo 10, l’amministrazione della difesa, in considerazione
della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico
responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento
per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione,
affidamento ed esecuzione.
4. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti della difesa possono
essere trasmessi all’Osservatorio con omissione delle parti relative
ai contratti esclusi di cui agli articoli 16, 17, 18. I programmi e gli elenchi
annuali del Ministero della difesa non sono soggetti a pubblicità da
parte dell’Osservatorio.
5. Il regolamento di cui al comma 1 indica i soggetti abilitati alla firma
dei progetti.
6. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i lavori, i servizi e le forniture
in economia del Ministero della difesa. Fino alla sua entrata in vigore, si
applicano le norme vigenti in materia.
7. Per gli acquisti eseguiti all’estero dall’amministrazione della
difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono
essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti,
soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni
di importo non superiore ad un terzo dell’importo complessivo del prezzo
contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia, che sarà disciplinata
dal regolamento di cui al comma 1.

Capo II – Contratti relativi a beni culturali

Art. 197
(Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi a beni culturali)
1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano , in quanto non derogate
ed ove compatibili, le disposizioni:
– della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto
o in parte dall’ambito di applicazione del codice);
– della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione
dei lavori);
– della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici);
– della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e società di
progetto);
– della parte IV (contenzioso);
– della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo
I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto
soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture nei settori ordinari), a seconda che l’importo dei lavori sia
pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28, ovvero inferiore.

Art. 198
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina degli appalti di
lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli
elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale,
sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, al fine di assicurare l’interesse pubblico alla conservazione
e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche
oggettive.
2. Le disposizioni del presente capo relative alle attività di cui al
comma 1, si applicano, altresì, all’esecuzione di scavi archeologici,
anche subacquei.

Art. 199
(Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi)
1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli
archivi e delle biblioteche o di altri luoghi di interesse culturale o la manutenzione
ed il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio
di attrezzature ed impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le
forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza
prevalente ai fini dell’oggetto dell’appalto e della qualità dell’intervento,
la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del
procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture,
anche se il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell’immobile
risulti superiore.
2. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere
in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.
3. Negli appalti di cui al comma 1, la stazione appaltante è obbligata
a specificare, nel bando di gara, i requisiti di qualificazione che i candidati
debbono possedere con riferimento all’oggetto complessivo della gara.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, trova applicazione
l’articolo 14 in materia di appalti misti.

Art. 200
(Limiti all’affidamento congiunto ed all’affidamento unitario)
1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici,
sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati
congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali,
salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate
dal responsabile del procedimento, non rendano necessario l’affidamento congiunto. È fatto
salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all’obbligo del possesso dei requisiti
di qualificazione stabiliti nel presente capo.
2. È consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato
del responsabile del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive,
i lavori indicati all’articolo 198, concernenti beni i quali, ancorché inseriti
in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in
base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all’epoca di realizzazione,
ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.
3. La stazione appaltante, in sede di bando di gara o di invito a presentare
l’ offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti
di qualificazione stabiliti nel presente capo da parte dei soggetti affidatari
dei lavori di cui ai commi 1 e 2, necessari per l’esecuzione dell’intervento.
4. Nei casi di procedura negoziata senza previo bando ai sensi dell’articolo
57, la stazione appaltante è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti
di qualificazione che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di
quanto previsto in materia di qualificazione dal presente capo.

Art. 201
(Qualificazione)
1. Il regolamento di cui all’articolo 5, disciplina gli specifici requisiti
di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all’articolo
198, ad integrazione di quelli generali definiti dal medesimo regolamento.
2. In particolare, per i soggetti esecutori dei lavori di cui all’articolo
198, il regolamento disciplina:
a) la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione,
del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori
indicati all’articolo 198;
b) la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle
specificità dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei
predetti lavori;
c) i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei
predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione
alle professionalità utilizzate;
d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare
l’accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti ulteriori specifici requisiti di qualificazione
dei soggetti esecutori dei lavori di cui all’articolo 198, ad integrazione
di quelli definiti dal regolamento di cui all’articolo 5, anche al fine
di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.
3. Per l’esecuzione dei lavori indicati all’articolo 198, è sempre necessaria
la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall’incidenza
percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell’appalto
complessivo.

Art. 202
(Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie)
1. La stazione appaltante, per interventi di particolare complessità o
specificità, per i lavori indicati all’articolo 198, può prevedere,
in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede
tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del
bene oggetto dell’intervento da realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria
qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate
di beni architettonici.
2. La scheda tecnica di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da professionisti
o restauratori con specifica competenza sull’intervento oggetto della scheda;
in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi
a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.
3. Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui
beni di cui all’articolo 198, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione
professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva, alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico
alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente
alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da
un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della
vigente normativa.
4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari
tecnici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in
relazione all’intervento da attuare.
5. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici
sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l’ufficio di direzione
del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni
di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali
ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti
con l’intervento.
6. Le stazioni appaltanti, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate
con le compagnie assicurative interessate, provvedono alle coperture assicurative
richieste dalla legge per l’espletamento degli incarichi di cui ai precedenti
commi da 1 a 5 da parte dei propri dipendenti.
7. Per i lavori indicati all’articolo 198, il responsabile del procedimento
valuta, alla luce delle complessità e difficoltà progettuali
e realizzative dell’intervento, l’entità dei rischi connessi alla progettazione
e alla esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi
analoghi, può determinare in quota parte l’ammontare della copertura
assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto dalla normativa vigente
in materia di garanzie per le attività di esecuzione e progettazione
di lavori, forniture e servizi.

Art. 203
(Progettazione)
1. L’affidamento dei lavori indicati all’articolo 198, comma 1 e 2, è disposto,
di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale
e dallo schema di contratto.
2. L’esecuzione dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione del
progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle
caratteristiche dell’intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata
dall’appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando
di gara o con lettera di invito. Resta comunque necessaria la redazione del
piano di manutenzione.
3. Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici
e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali,
il contratto di appalto che prevede l’affidamento sulla base di un progetto
preliminare o definitivo può comprendere oltre all’attività di
esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell’affidamento
laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo
riguardo alle risultanze delle indagini svolte.
4. Il responsabile del procedimento verifica il raggiungimento dei livelli
di progettazione richiesti e valida il progetto da porre a base di gara e in
ogni caso il progetto esecutivo previsto nei commi da 1, 2 e 3.Art. 204
(Criteri di aggiudicazione)
1. I contratti di appalto dei lavori indicati all’articolo 198, possono essere
stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell’intervento oggetto
dell’appalto.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono individuate le metodologie di valutazione delle offerte
e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento di lavori su beni
mobili o superfici decorate di beni architettonici secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.Art.205
(Varianti)
1. Per i lavori indicati all’articolo 198, le varianti in corso d’opera possono
essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall’articolo 132, su proposta
del direttore dei lavori e sentito il progettista, in quanto giustificate dalla
evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
2. Non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire
e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati,
che non modificano qualitativamente l’opera nel suo insieme e che non comportino
una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del
valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l’importo
complessivo contrattuale.
3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile del
procedimento, può, altresì disporre varianti in aumento rispetto
all’importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora
vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a
disposizione della stazione appaltante.
4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell’importo
contrattuale, le varianti in corso d’opera resesi necessarie, posta la natura
e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi
in corso d’opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale,
nonché per adeguare l’impostazione progettuale qualora ciò sia
reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell’intervento.
5. In caso di proposta di varianti in corso d’opera, il responsabile unico
del procedimento può chiedere apposita relazione al collaudatore in
corso d’opera.PARTE III –
TITOLO I – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE NEI SETTORI DEL
GAS, ENERGIA TERMICA, ELETTRICITA’, ACQUA, TRASPORTI, SERVIZI POSTALI,
SFRUTTAMENTO DI AREA GEOGRAFICA DI RILEVANZA COMUNITARIA

Capo I – Disposizioni dettate per gli appalti di lavori, servizi, forniture,
di cui alla direttiva 2004/18, applicabili ai contratti di cui alla direttiva
2004/17

Art. 206
(Norme applicabili)
1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si applicano, oltre alle norme
della presente parte e a quelle di cui alle parti I, IV, e V, i seguenti articoli
della parte II, titolo I: 29, intendendosi sostituite alle soglie di cui all’articolo
28 le soglie di cui all’articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 51; 52;
53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme della presente parte in tema di
qualificazione; 55, commi 1, 3, 4, 5, 6; 58; 60; 63; 66; 68; 69; 71; 73; 74;
76; 77; 79; 81, comma 3; 82; 83, con la precisazione che la ponderazione relativa
di cui all’articolo 83, comma 2, o l’ordine di importanza di cui
all’articolo 83, comma 3, sono precisati all’occorrenza nell’avviso
con cui si indice la gara, nell’invito a confermare l’interesse
di cui all’articolo 226, comma 5, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare, o nel capitolato d’oneri; 84; 85; 86, con la precisazione
che gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare i criteri di
individuazione delle offerte sospette, indicandolo nell’avviso di gara
o nell’invito a presentare offerte; 87; 88; 118; 131.
2. Gli enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni della parte
II, titolo I, alla cui osservanza non sono obbligati in base al presente articolo,
indicandolo nell’avviso di gara ovvero, nelle procedure in cui manchi
l’avviso di gara, nell’invito a presentare un’offerta.

Art. 207
(Enti aggiudicatori)
1. La parte III del presente codice si applica, nei limiti espressamente previsti,
a soggetti :
a) che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono
una delle attività di cui agli articoli da 208 a 213 del presente codice;
b) che non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche annoverano
tra le loro attività una o più attività tra quelle di
cui agli articoli da 208 a 213 e operano in virtù di diritti speciali
o esclusivi concessi loro dall’autorità competente di uno Stato
membro.
2. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento
o in virtù di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente
l’effetto di riservare a uno o più soggetti l’esercizio
di una attività di cui agli articoli da 208 a 213 e di incidere sostanzialmente
sulla capacità di altri soggetti di esercitare tale attività.

Art. 208
(Gas, energia termica ed elettricità)
1. Per quanto riguarda il gas e l’energia termica, le norme della presente
parte si applicano alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura
di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o
la distribuzione di gas o di energia termica; oppure
b) l’alimentazione di tali reti con gas o energia termica.
2. L’alimentazione con gas o energia termica di reti che forniscono un servizio
al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione
aggiudicatrice non è considerata un’attività di cui al comma
1, se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di gas o di energia termica da parte dell’ente interessato è l’inevitabile
risultato dell’esercizio di una attività non prevista dai commi 1 o
3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;
b) l’alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente
tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell’ente, considerando
la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso.
3. Per quanto riguarda l’elettricità, la presente parte si applica alle
seguenti attività:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura
di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o
la distribuzione di elettricità;
b) l’alimentazione di tali reti con l’elettricità.
4. L’alimentazione con elettricità di reti che forniscono un servizio
al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione
aggiudicatrice non è considerata un’attività di cui al comma
3 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di elettricità da parte dell’ente interessato avviene
perché il suo consumo è necessario all’esercizio di un’attività non
prevista dai commi 1 o 3 del presente articolo o dagli articoli da 209 a 213;
b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell’ente
e non supera il 30% della produzione totale di energia dell’ente, considerando
la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso.

Art. 209
(Acqua)
1. Per quanto riguarda l’acqua, le norme della presente parte si applicano
alle seguenti attività:
a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura
di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o
la distribuzione di acqua potabile,
b) l’alimentazione di tali reti con acqua potabile.
2. La norme della presente parte si applicano anche agli appalti o ai concorsi
attribuiti od organizzati dagli enti che esercitano un’attività di cui
al comma 1, e che, alternativamente:
a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in
cui il volume d’acqua destinato all’approvvigionamento d’acqua potabile rappresenti
più del 20% del volume totale d’acqua reso disponibile da tali progetti
o impianti di irrigazione o di drenaggio,
b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.
3. L’alimentazione con acqua potabile di reti che forniscono un servizio al
pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non è un’amministrazione
aggiudicatrice non è considerata un’attività di cui al comma
1 se ricorrono le seguenti condizioni:
a) la produzione di acqua potabile da parte dell’ente interessato avviene perché il
suo consumo è necessario all’esercizio di una attività non prevista
dagli articoli da 208 a 213;
b) l’alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio dell’ente
e non supera il 30% della produzione totale d’acqua potabile dell’ente, considerando
la media dell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso.

Art. 210
(Servizi di trasporto)
1. Le norme della presente parte si applicano alle attività relative
alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio
al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante
autobus, sistemi automatici o cavo.
2. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio
viene fornito alle condizioni operative stabilite dalle competenti autorità pubbliche,
quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacità di
trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.
3. Sono ricomprese nel settore dei trasporti le opere strettamente funzionali
alla realizzazione dei sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate
all’intermodalità.

Art. 211
(Servizi postali)
1. I soggetti operanti nei settori postali applicano esclusivamente la presente
parte III, nei limiti indicati in ciascuna disposizione.
2. Ai fini del presente codice e fatta salva la direttiva 97/67/CE ed il D.
Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 si intende per:
a) «invio postale»: un invio indirizzato nella forma definitiva
al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso;
gli invii concernono corrispondenza, libri, cataloghi, giornali, periodici
e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente
dal loro peso;
b) «servizi postali»: servizi consistenti nella raccolta, smistamento,
trasporto e distribuzione di invii postali. Tali servizi comprendono:
– «servizi postali riservati»: servizi postali riservati o che
possono esserlo ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 97/67/CE e dell’art.
4 del D.Lgs. 22 luglio 1999 n. 261;
– «altri servizi postali»: servizi postali che possono non essere
riservati ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 97/67/CE
c) «altri servizi diversi dai servizi postali»: servizi forniti
nei seguenti ambiti:
– servizi di gestione di servizi postali, quali i servizi precedenti l’invio
e servizi successivi all’invio ed i «mailroom management services»;
– servizi speciali connessi e effettuati interamente per via elettronica, quali
trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di
gestione degli indirizzi e trasmissione della posta elettronica registrata;
– servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione
di invii pubblicitari, privi di indirizzo;
– servizi finanziari, quali definiti nella categoria 6 di cui all’allegato
II A del presente codice e all’articolo 19 lettera d) del presente codice,
compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti
postali;
– servizi di filatelia e servizi logistici, quali servizi che associano la
consegna fisica e/o il deposito di merci ed altre funzioni non connesse ai
servizi postali);
3. Tuttavia il presente codice non si applica ai servizi indicati nella precedente
lettera c) se sono forniti da un ente che fornisce anche servizi postali ai
sensi della lettera b), primo o secondo trattino, e le condizioni di cui all’art.
198 del presente codice non sono soddisfatte per quanto riguarda i servizi
previsti ai suddetti trattini.

Art. 212
(Prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi)
1. Le norme della parte III del presente codice si applicano alle attività relative
allo sfruttamento di un’area geografica, ai fini della prospezione o estrazione
di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi.

Art. 213
(Porti e aeroporti)
Le norme della presente parte si applicano alle attività relative allo
sfruttamento di un’area geografica, ai fini della messa a disposizione di aeroporti,
porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei,
marittimi e fluviali.

Art. 214
(Appalti che riguardano più settori)
1. Ad un appalto destinato all’esercizio di più attività si
applicano le norme relative all’attività principale cui è destinato.
2. La scelta tra l’aggiudicazione di un unico appalto e l’aggiudicazione di
più appalti distinti non può essere effettuata al fine di escludere
un appalto dall’ambito di applicazione della parte III o, dove applicabile,
dall’ambito di applicazione della parte II del presente codice.
3. Se una delle attività cui è destinato un appalto è disciplinata
dalla parte III e l’altra dalla parte II del presente codice, e se è oggettivamente
impossibile stabilire a quale attività l’appalto sia principalmente
destinato, esso è aggiudicato secondo le disposizioni della parte II.
4. Se una delle attività cui è destinato l’appalto è disciplinata
dalla parte III del presente codice e un’altra attività non è disciplinata
né dalla parte III né dalla parte II del presente codice, e se è oggettivamente
impossibile stabilire a quale attività l’appalto è principalmente
destinato, esso è aggiudicato ai sensi della parte III del presente
codice, fatto salvo l’articolo 206, commi 1 e 2.

CAPO III
(Soglie e contratti esclusi dall’ambito di applicazione della presente
parte III)

Art. 215
(Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori
speciali)
1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi
in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217
e 218 o secondo la procedura di cui all’articolo 219 concernente l’esercizio
dell’attività in questione e il cui valore stimato al netto dell’imposta
sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 473.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5.923.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

Art. 216
(Concessioni di lavori e di servizi)
1. Alle concessioni di lavori e di servizi rilasciate da enti aggiudicatori
che esercitano una o più attività di cui agli articoli da 208
a 213, quando la concessione ha per oggetto l’esercizio di dette attività,
si applica l’articolo 30.

Art. 217
(Appalti aggiudicati per fini diversi dall’esercizio di un’attività interessata
o per l’esercizio di un’attività in un paese terzo)
1. La parte III del presente codice non si applica agli appalti che gli enti
aggiudicatori aggiudicano per scopi diversi dall’esercizio delle loro
attività di cui agli articoli da 208 a 213 o per l’esercizio di
tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo
sfruttamento materiale di una rete o di un’area geografica all’interno
della Comunità.
2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, su sua richiesta, qualsiasi
attività che considerano esclusa in virtù del comma 1.

Art. 218
(Appalti aggiudicati ad un’impresa comune o ad un’impresa collegata)
1. Ai fini del presente articolo «impresa collegata» è qualsiasi
impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore
a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991
n. 127 o, nel caso di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa su
cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente,
un’influenza dominante ai sensi dell’articolo 3, comma 28 del presente
decreto o che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente
aggiudicatore o che, come quest’ultimo, sia soggetta all’influenza
dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà,
di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.
2. Alle condizioni previste dal successivo comma 3, il presente decreto non
si applica agli appalti aggiudicati:
a) da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata, o
b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune, composta esclusivamente
da più enti aggiudicatori, per svolgere un’attività ai sensi
degli articoli da 208 a 213 del presente decreto ad un’impresa collegata a
uno di tali enti aggiudicatori.
3. Il comma 2 si applica:
a) agli appalti di servizi purché almeno l’80% del fatturato medio
realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei
servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui è collegata;
b) agli appalti di forniture purché almeno il 80% del fatturato medio
realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture
provenga dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui è collegata;
c) agli appalti di lavori, purché almeno l’80% del fatturato medio
realizzato dall’impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori
provenga dall’esecuzione di tali lavori alle imprese cui è collegata.
Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell’attività dell’impresa
collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, basta
che l’impresa dimostri, in base a proiezioni dell’attività,
che probabilmente realizzerà il fatturato di cui alle lettere a), b)
o c) del comma 3.
Se più imprese collegate all’ente aggiudicatore forniscono gli
stessi o simili servizi, forniture o lavori, le suddette percentuali sono calcolate
tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di
servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate.
4. Il presente decreto non si applica agli appalti aggiudicati:
a) da un’associazione o consorzio o da un’impresa comune, composta
esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere attività di
cui agli articoli da 208 a 213, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure
b) da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad un’impresa
comune, purché l’associazione o consorzio o impresa comune siano
stati costituiti per svolgere le attività di cui trattasi almeno negli
ultimi tre anni e che il loro atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori
che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.
5. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le
seguenti informazioni relative all’applicazione delle disposizioni dei
commi 2, 3 e 4:
a) i nomi delle imprese o delle associazioni, raggruppamenti, consorzi o imprese
comuni interessati;
b) la natura e il valore degli appalti considerati;
c) gli elementi che la Commissione può giudicare necessari per provare
che le relazioni tra l’ente aggiudicatore e l’impresa o l’associazione
o il consorzio cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti
dal presente articolo.

Art. 219
(Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente
esposta alla concorrenza)
1. Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un’attività di
cui agli articoli da 208 a 213 non sono soggetti al presente codice se l’attività è direttamente
esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.
2. Ai fini del comma 1, per determinare se un’attività è direttamente
esposta alla concorrenza si terrà conto dei principi del Trattato in
materia di concorrenza in relazione alle caratteristiche dei beni o servizi
interessati, all’esistenza di beni o servizi alternativi, ai prezzi ed
alla presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o servizi
in questione.
3. Ai fini del comma 1, un mercato è considerato liberamente accessibile
quando sono attuate e applicate le norme della legislazione comunitaria di
cui all’allegato VII del presente codice.
Se non è possibile presumere il libero accesso a un mercato in base
al primo comma, si deve dimostrare che l’accesso al mercato in questione è libero
di fatto e di diritto.
4. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2 e 3, si ritiene che
il comma 1 sia applicabile ad una data attività, il Ministro delle politiche
comunitarie di concerto con il Ministro competente per settore ne dà notifica
alla Commissione e le comunica tutti i fatti rilevanti e in particolare ogni
legge, regolamento, disposizione amministrativa o accordo che riguardi la conformità con
le condizioni di cui al comma 1, ove del caso unitamente alla posizione assunta
da una amministrazione nazionale indipendente competente nella attività di
cui trattasi.
Gli appalti destinati a permettere la prestazione dell’attività di cui
trattasi non sono più soggetti al presente codice se la Commissione:
– ha adottato una decisione che stabilisca l’applicabilità del comma
1 in conformità del comma 6 ed entro il termine previsto, oppure
– non ha adottato una decisione sull’applicabilità entro tale termine.
Tuttavia se il libero accesso ad un mercato è presunto in base al comma
3, e qualora un’amministrazione nazionale indipendente competente nell’attività di
cui trattasi abbia stabilito l’applicabilità del comma 1, gli appalti
destinati a permettere la prestazione dell’attività di cui trattasi
non sono più soggetti al presente codice se la Commissione non ha stabilito
l’inapplicabilità del comma 1 con una decisione adottata in conformità del
comma 6 e entro il termine previsto da detto comma.
5. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione di stabilire l’applicabilità del
comma 1 ad una determinata attività. In tal caso la Commissione ne informa
immediatamente lo Stato membro interessato.
6. Il Ministro delle politiche comunitarie informa la Commissione, tenendo
conto dei commi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni
legge, regolamento o disposizione amministrativa o accordo che riguardi la
conformità con le condizioni di cui al comma 1, ove necessario unitamente
alla posizione assunta da una amministrazione nazionale indipendente competente
nell’attività di cui trattasi.
7. Se, scaduto il termine di cui al comma 6 della direttiva 31 marzo 2004 n.
17, la Commissione non ha adottato la decisione sull’applicabilità del
comma 1 ad una determinata attività, il comma 1 è ritenuto applicabile.
8. Con decreto del Ministro delle politiche comunitarie, adottato a seguito
di decisione della Commissione, sono indicate le attività che sono escluse
dall’applicazione del codice in virtù delle deroghe di cui al
presente articolo.

CAPO IV
(Procedure di scelta del contraente, selezione qualitativa di concorrenti,
selezione delle offerte)

SEZIONE I
(Tipologia delle procedure di scelta del contraente)

Art. 220
(Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate)
1. Gli enti aggiudicatori possono affidare i lavori, le forniture o i servizi
mediante procedure aperte ristrette o negoziate ovvero il dialogo competitivo,
fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 221.

Art. 221
(Procedura negoziata senza previa indizione di gara)
1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure negoziate previa
pubblicazione del bando di gara, gli enti aggiudicatori possono ricorrere a
una procedura senza previa indizione di una gara nei seguenti casi:
a) quando, in risposta a una procedura con indizione di una gara, non sia pervenuta
alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o alcuna candidatura, purché le
condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate,
nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale
le condizioni originarie dell’appalto;
b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione,
di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di
ricerca e di sviluppo, purché l’aggiudicazione dell’appalto non
pregiudichi l’indizione di gare per gli appalti successivi che perseguano
questi scopi;
c) quando, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla
tutela di diritti esclusivi, l’appalto possa essere affidato unicamente
ad un operatore economico determinato;
d) nella misura strettamente necessaria, quando per l’estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili per l’ente aggiudicatore i termini
stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con
previa indizione di gara originarie non possono essere rispettati;
e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti
di uso corrente, o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l’ente aggiudicatore
ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego
o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate; le circostanze invocate a giustificazione dell’estrema
urgenza non devono essere imputabili all’Ente aggiudicatore;
f) per lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente
aggiudicato e nel contratto iniziale, i quali siano divenuti necessari, per
circostanze impreviste, all’esecuzione dell’appalto, purché questo
sia aggiudicato all’imprenditore o al prestatore di servizi che ha eseguito
l’appalto iniziale:
– quando tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto
il profilo tecnico o economico, dall’appalto iniziale senza recare gravi
inconvenienti agli enti aggiudicatori, oppure,
– quando tali lavori o servizi complementari, pur essendo separabili dall’esecuzione
dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
g) nel caso di appalti di lavori, per nuovi lavori che consistano nella ripetizione
di lavori simili affidati dagli stessi enti aggiudicatori all’impresa
titolare del primo appalto, purché i nuovi lavori siano conformi a un
progetto di base, aggiudicato con un appalto in seguito all’indizione
di una gara; la possibilità di ricorrere a questa procedura è indicata
già al momento dell’indizione della gara per il primo appalto
e, ai fini degli articoli 215 e 29 del presente codice, gli enti aggiudicatori
tengono conto dell’importo complessivo previsto per i lavori successivi;
h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in una borsa di materie
prime;
i) per gli appalti da aggiudicare in base a un accordo quadro, purché l’accordo
sia stato aggiudicato nel rispetto dell’articolo 222 del presente codice;
j) per gli acquisti d’opportunità, quando è possibile,
approfittando di un’occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve
durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore
ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
k) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose
presso un fornitore che cessi definitivamente l’attività commerciale
oppure da curatori o da liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo,
di un’Amministrazione controllata o di una liquidazione coatta amministrativa
o di un’amministrazione straordinaria;
l) quando l’appalto di servizi in questione consegue a un concorso di
progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice e debba,
in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori
di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione
debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.

Relazione all’articolo 221
Il presente articolo recepisce l’art. 40 della direttiva 2004/17.
Rispetto alla direttiva 93/38 e all’art. 13 del D.Lgs,. 158/1995, si
segnala l’ampliamento delle ipotesi per il ricorso alla procedura negoziata
senza previa pubblicazione della gara, che viene esteso dalla lett. a):
a) alla mancanza di candidature;
b) alla gara andata deserta.
Per le procedure negoziate non precedute dalla pubblicazione del bando si è confermata
la precedente impostazione del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158 che ne tipizza la
relativa fattispecie, considerato che la Direttiva CE n. 04/17 non è innovativa
sul punto rispetto alla direttiva n. 93/38.

Art. 222
(Accordi quadro)
1. L’accordo quadro è il contratto tra un ente aggiudicatore ed uno
o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, mediante il quale
le parti, nel caso di pluralità di prestazioni protratte per un tempo
determinato o in relazione a uno specifico programma di esecuzione di lavori,
di forniture o di prestazioni di servizi, fissano le condizioni generali di
realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi
rapporti negoziali, soprattutto in riferimento ai prezzi ed eventualmente alle
quantità.
2. Fermo quanto previsto all’articolo 29, comma 13 l’accordo quadro può essere
concluso per importi presunti non inferiori, rispettivamente, per i lavori,
le forniture e i servizi al controvalore delle soglie stabilite all’articolo
28.
3. I contratti applicativi dell’accordo quadro possono essere affidati con
procedura negoziata, senza la preventiva pubblicazione di un bando, solo se
l’accordo stesso sia stato aggiudicato in conformità al presente codice.
4. I soggetti aggiudicatori non possono far ricorso all’accordo quadro al fine
di impedire, limitare o distorcere la concorrenza.

SEZIONE II
(Avvisi e inviti)

Art. 223
(Avvisi periodici indicativi e avvisi sull’esistenza di un sistema di
qualificazione)
1. Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno,
rendono noto mediante un avviso periodico indicativo, conforme all’allegato
XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro “profilo
di committente”, di cui all’allegato X, punto 2, lettera b) e all’articolo
3, comma 35:
a) per le forniture, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi
quadro, per gruppo di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi,
qualora il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli articoli
215 e 29, risulti pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti sono
definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci
della nomenclatura CPV; il Ministro dell’economia e delle finanze pubblica
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana le modalità di riferimento
da fare, nei bandi di gara, a particolari voci della nomenclatura in conformità con
quanto eventualmente stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o degli accordi quadro,
per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell’allegato II A,
che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale valore totale
stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e 29, sia pari o superiore
a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi
quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi e il cui valore
stimato sia pari o superiore alla soglia indicata nell’articolo 215,
tenuto conto del disposto dell’articolo 29.
2. Ai successivi adempimenti, gli enti aggiudicatori provvedono ai sensi dell’articolo
63, commi 2 e seguenti.
3. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti aggiudicatori possono pubblicare
o far pubblicare dalla Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere
l’informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo, purché indichino
chiaramente che si tratta di avvisi supplementari.
4. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema di qualificazione
a norma dell’articolo 232, tale sistema va reso pubblico con un avviso
di cui all’allegato XIV, indicando le finalità del sistema di qualificazione
e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.
Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l’avviso viene pubblicato
annualmente. Quando il sistema ha una durata inferiore è sufficiente
un avviso iniziale. L’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione
va trasmesso alla Commissione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sul profilo
di committente e sul sito informatico dei contratti pubblici.

Art. 224
(Avviso con cui si indice una gara)
1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli enti aggiudicatori
possono indire la gara mediante uno dei seguenti avvisi:
a) avviso periodico indicativo di cui all’allegato XV A;
b) avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione di cui all’allegato
XIV;
c) avviso di gara di cui all’allegato XIII, parte A, B o C.
2. Nel caso del sistema dinamico di acquisizione, l’indizione di gare per il
sistema avviene mediante un avviso di gara ai sensi del comma 1, lettera c),
mentre l’indizione di gare per appalti basati su questo tipo di sistemi avviene
mediante avviso di gara semplificato di cui all’allegato XIII, parte D.
3. Se l’indizione della gara avviene mediante un avviso periodico indicativo
questo si conforma alle seguenti modalità:
a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che
saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
b) indica che l’appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta
o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un bando di gara e invita gli
operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;
c) è stato pubblicato ai sensi dell’allegato X non oltre 12 mesi prima
della data di invio dell’invito di cui all’articolo 226, comma 5. L’ente aggiudicatore
rispetta altresì i termini previsti dall’articolo 227.
4. Alle forme di pubblicità dell’avviso di gara si applica l’articolo
66.

Art. 225
(Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
1. Gli enti aggiudicatori che abbiano aggiudicato un appalto o concluso un
accordo quadro inviano un avviso relativo all’appalto aggiudicato conformemente
all’allegato XVI, entro due mesi dall’aggiudicazione dell’appalto o dalla conclusione
dell’accordo quadro e alle condizioni dalla Commissione stessa definite e pubblicate
con decreto del Ministro per le politiche comunitarie.
2. Nel caso di appalti aggiudicati nell’ambito di un accordo quadro in conformità all’articolo
222, comma 2, gli enti aggiudicatori sono esentati dall’obbligo di inviare
un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun
appalto basato su tale accordo.
3. Gli enti aggiudicatori inviano un avviso relativo agli appalti aggiudicati
basati su un sistema dinamico di acquisizione al più tardi entro due
mesi a decorrere dall’aggiudicazione di ogni appalto. Essi possono tuttavia
raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, essi inviano gli
avvisi raggruppati al più tardi due mesi dopo la fine di ogni trimestre.
4. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XVI e destinate alla pubblicazione
sono pubblicate in conformità con l’allegato X. A tale riguardo la Commissione
rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori
quando comunicano informazioni sul numero di offerte ricevute, sull’identità degli
operatori economici o sui prezzi.
3. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto per servizi di ricerca
e sviluppo senza indire una gara ai sensi dell’articolo 221, comma 1, lettera
b), possono limitare le informazioni da fornire, secondo l’allegato XVI, sulla
natura e quantità dei servizi forniti, alla menzione “servizi di
ricerca e di sviluppo”.
4. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano un appalto di ricerca e sviluppo
che non può essere aggiudicato senza indire una gara ai sensi dell’articolo
221, comma 1, lettera b), possono limitare le informazioni da fornire ai sensi
dell’allegato XVI, sulla natura e quantità dei servizi forniti, per
motivi di riservatezza commerciale. In tal caso, essi provvedono affinché le
informazioni pubblicate ai sensi del presente comma siano almeno altrettanto
dettagliate di quelle contenute nell’avviso di gara pubblicato ai sensi dell’articolo
224.
5, Se ricorrono ad un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori provvedono
affinché tali informazioni siano almeno altrettanto dettagliate di quelle
della corrispondente categoria degli elenchi o liste di cui all’articolo
232, comma 7.
6. Nel caso di appalti aggiudicati per servizi elencati nell’allegato II B,
gli enti aggiudicatori indicano nell’avviso se acconsentono alla sua pubblicazione.
7. Le informazioni fornite ai sensi dell’allegato XVI e non destinate alla
pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi dell’allegato
X per motivi statistici.

Art. 226
(Inviti a presentare offerte o a negoziare)
1. Nel caso delle procedure ristrette e delle procedure negoziate gli enti
aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati
a presentare le rispettive offerte o a negoziare. L’invito ai candidati contiene:
a) copia del capitolato d’oneri e dei documenti complementari, oppure
b) l’indicazione che il capitolato d’oneri e i documenti complementari di cui
alla lettera a) sono messi direttamente a disposizione per via elettronica
conformemente all’articolo 227, comma 6.
2. Qualora il capitolato d’oneri e/o documenti complementari siano disponibili
presso un ente diverso dall’ente aggiudicatore responsabile della procedura
di aggiudicazione, l’invito precisa l’indirizzo del servizio al quale possono
essere richiesti il capitolato d’oneri e detti documenti e, se del caso, il
termine per la presentazione di tale richiesta, nonché l’importo e le
modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti.
I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli
operatori economici non appena ricevuta la richiesta.
3. Le informazioni complementari sui capitolati d’oneri o sui documenti complementari,
purché richieste in tempo utile, sono comunicate dagli enti aggiudicatori
o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine fissato per la
ricezione delle offerte.
4. L’invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:
a) l’indicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonché l’importo
e le modalità di pagamento della somma eventualmente da versare per
ottenere tali documenti;
b) il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse devono
essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) il riferimento all’avviso di gara pubblicato;
d) l’indicazione dei documenti che devono essere eventualmente allegati;
e) i criteri di aggiudicazione dell’appalto se non figurano nell’avviso relativo
all’esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;
f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell’appalto oppure,
all’occorrenza l’ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni
non figurano nell’avviso di gara, nell’avviso relativo all’esistenza di un
sistema di qualificazione o nel capitolato d’oneri.
5. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo,
gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro
interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all’appalto
in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti
a una trattativa.
6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, l’invito comprende almeno tutte le
seguenti informazioni:
a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti
complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso
di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto
per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture
o i servizi oggetto dell’appalto;
b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;
c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture
o l’esecuzione dei lavori o dei servizi;
d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per essere invitati
a formulare un’offerta nonché la lingua o le lingue autorizzate per
la loro presentazione;
e) indirizzo dell’ente che aggiudica l’appalto e fornisce le informazioni necessarie
per ottenere il capitolato d’oneri e gli altri documenti;
f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni
richieste agli operatori economici;
g) importo e modalità di versamento delle somme dovute per ottenere
la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell’appalto;
h) forma dell’appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria,
locazione o acquisto a riscatto o più d’una fra queste forme;
i) i criteri di aggiudicazione dell’appalto e la loro ponderazione o, se del
caso, l’ordine d’importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano
nell’avviso indicativo o nel capitolato d’oneri o nell’invito a presentare
offerte o a partecipare a una trattativa.

Sezione III – Termini di presentazione delle domande di partecipazione

Art. 227
(Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle
offerte)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e
delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono conto in particolare della complessità dell’appalto
e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi
stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di
52 giorni dalla data di trasmissione dell’avviso di gara.
3. Nelle procedure ristrette e in quelle negoziate precedute da una gara si
applicano le seguenti disposizioni:
a) il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, in risposta
a un avviso pubblicato a ai sensi dell’articolo 224, comma 1, lettera
c), o a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell’articolo 226,
comma 5, è, di regola, di almeno 37 giorni dalla data di trasmissione
dell’avviso o dell’invito, e non può comunque essere inferiore a 22
giorni se l’avviso è inviato alla pubblicazione con mezzi diversi da
quello elettronico o dal fax, o a 15 giorni, se l’avviso viene inviato con
tali mezzi;
b) il termine per la ricezione delle offerte può essere fissato di concerto
tra l’ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché tutti i candidati
dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte;
c) se è impossibile pervenire a un accordo sul termine per la ricezione
delle offerte, l’ente aggiudicatore fissa un termine che, di regola, è di
almeno 24 giorni e comunque non inferiore a 10 giorni dalla data dell’invito
a presentare un’offerta.
4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso periodico indicativo
di cui all’articolo 244, comma 1, in conformità all’allegato
X, il termine minimo per la ricezione delle offerte nella procedura aperta è,
di regola, di almeno 36 giorni e comunque non inferiore a 22 giorni a decorrere
dalla data di invio dell’avviso. Tali termini ridotti sono ammessi a condizione
che l’avviso periodico indicativo contiene, oltre alle informazioni richieste
nell’allegato XV A, parte I, tutte le informazioni richieste nell’allegato
XV A, parte II, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento
della pubblicazione dell’avviso e che l’avviso sia stato inviato alla pubblicazione
non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione
dell’avviso di gara di cui all’articolo 224, comma 1, lettera c).
5. Qualora gli avvisi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo
il formato e le modalità di trasmissione precisati nell’allegato X,
punto 3, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alle procedure
ristrette e negoziate, e per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte,
possono essere ridotti di sette giorni.
6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il comma 3,
lettera b), è possibile un’ulteriore riduzione di cinque giorni dei
termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ristrette e
negoziate quando l’ente aggiudicatore offre, dalla data di pubblicazione dell’avviso
con cui si indice la gara, ai sensi dell’allegato X, un accesso libero, diretto
e completo per via elettronica al capitolato d’oneri e a qualsiasi documento
complementare. Nell’avviso deve essere indicato il sito Internet presso il
quale la documentazione è accessibile.
7. Nel caso delle procedure aperte, l’effetto cumulativo delle riduzioni previste
ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per
la ricezione delle offerte inferiore a 15 giorni dalla data di invio dell’avviso
di gara. Se, tuttavia, l’avviso di gara non viene trasmesso mediante fax o
per via elettronica, l’effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi
4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione
delle offerte in una procedura aperta inferiore a 22 giorni dalla data di invio
dell’avviso di gara.
8. L’effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in
alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione della domanda di partecipazione,
in risposta a un avviso pubblicato a norma dell’articolo 224, comma 1,
lettera c) o in risposta a un invito degli enti aggiudicatori a norma dell’articolo
226, comma 5, inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione dell’avviso
o dell’invito. Nel caso di procedure ristrette o negoziate, e tranne nel caso
di un termine fissato consensualmente a norma del comma 3, lettera b), l’effetto
cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun
caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 10
giorni dalla data dell’invito a presentare un’offerta.
9. Qualora, per qualunque motivo i capitolati d’oneri, i documenti o le informazioni
complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro
i termini di cui agli articoli 71 e 226, o qualora le offerte possano essere
formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in
loco di documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione
delle offerte, sono prorogati di conseguenza, tranne nel caso di un termine
fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti
gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
10. Una tabella che riepiloga i termini previsti dal presente articolo figura
all’allegato XIX.

Sezione IV – Informazioni

Art. 228
(Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione)
1 Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione
devono informare i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro
un congruo termine. Se la decisione sulla qualificazione richiede più di
sei mesi a decorrere dalla presentazione della relativa domanda, l’ente aggiudicatore
comunica al richiedente, entro due mesi dalla presentazione, le ragioni della
proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta
o respinta.
2. I richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati
di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro
quindici giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri
di qualificazione di cui all’articolo 232, comma 2.
3. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione
possono disporre l’esclusione da tale sistema di un operatore economico
solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all’articolo
232. L’intenzione di disporre l’esclusione è preventivamente notificata
per iscritto all’operatore economico, almeno quindici giorni prima della data
prevista per l’esclusione, con indicazione della ragione o delle ragioni
che giustificano l’adozione del provvedimento.

Art. 229
(Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati)
1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative ad
ogni appalto atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare
le determinazioni riguardanti:
a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l’aggiudicazione
degli appalti;
b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell’articolo
221;
c) la mancata applicazione, in virtù delle deroghe previste dagli articoli
da 207 a 219, nonché dagli articoli da 17 a 19 e dagli articoli 24,
25 e 29, delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 38, 63, 66, 68, 69,
71, 76, 77, 79, da 81 a 88, 118, 220, 221, da 223 a 234.
2. Gli enti aggiudicatori prendono gli opportuni provvedimenti per documentare
lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
3. Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni dalla data
di aggiudicazione dell’appalto, affinché, durante tale periodo, l’ente
aggiudicatore possa fornirle alla Commissione su richiesta di quest’ultima.

SEZIONE V
(Selezione qualitativa degli offerenti)

Art. 230
(Disposizioni generali)
1. Gli enti aggiudicatori applicano l’articolo 38 per l’accertamento
dei requisiti di carattere generale dei candidati o degli offerenti.
2. Per l’accertamento dei requisiti di capacità tecnico – professionale
ed economico – finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni
aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione
ai sensi dell’articolo 232, applicano gli articoli da 39 a 50.
3. Gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono,
alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell’articolo
232, ovvero applicare gli articoli da 39 a 50, ovvero accertare i requisiti
di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria
ai sensi dell’articolo 233.
4. Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano,
nei limiti di compatibilità, gli articoli 49 e 50.
5. Il regolamento di cui all’articolo 5 detta le disposizioni attuative
del presente articolo, stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico – professionale
ed economico – finanziaria per i lavori, servizi, forniture, nei settori
speciali, anche al fine della attestazione e certificazione SOA.

Art. 231
(Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie
nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni)
1.Quando selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o negoziata,
nel decidere sulla qualificazione o nell’aggiornare le condizioni di
ammissione, gli enti aggiudicatori non possono:
a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori
economici senza imporle ad altri;
b) esigere prove già presenti nella documentazione valida disponibile.
2. Quale che sia il sistema prescelto per l’accertamento dei requisiti
di qualificazione, tra quelli indicati all’articolo 230, commi 2 e 3,
gli enti aggiudicatori applicano gli articoli 43 e 44.

Art. 232
(Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive)
1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di
qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato
all’aggiudicazione dei lavori, tale sistema deve conformarsi ai criteri di
qualificazione fissati dal regolamento di cui all’articolo 5.
2. Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono
affinché gli operatori economici possano chieder in qualsiasi momento
di essere qualificati.
3. Il sistema è gestito secondo criteri e norme di qualificazione oggettivi,
che possono, all’occorrenza, essere aggiornati, e che sono stabiliti
dall’ente aggiudicatore, e può comprendere vari stadi di qualificazione.
4. Se i criteri e le norme del comma 4 comprendono specifiche tecniche, si
applica l’articolo 68.
5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione
di cui all’articolo 38.
6. Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacità economica
e finanziaria o tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di qualificazione
deve essere gestito garantendo il rispetto dell’articolo 50.
7. I criteri e le norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4 sono resi disponibili,
a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali
criteri e norme sono comunicati agli operatori economici interessati.
8. Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione
istituito da un altro ente aggiudicatore, dandone idonea comunicazione agli
operatori economici interessati.
9. Viene redatto un elenco di operatori economici, che può essere diviso
in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione viene
richiesta.
10. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli
enti aggiudicatori osservano:
a) l’articolo 223, comma 4, quanto all’avviso sull’esistenza
di un sistema di qualificazione;
b) l’articolo 228, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto
una qualificazione;
c) l’articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative,
tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle
documentazioni.
11. L’ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione
stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono
corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o
documenti che riproducono documenti validi già nella disponibilità dell’ente
aggiudicatore.
12. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in
una lingua diversa dall’italiano, devono essere accompagnati da una traduzione
in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche
o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore
ufficiale.
13. Se viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema
di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti,
in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con
tale sistema.
14. Nell’ipotesi di cui al comma 14, al fine di selezionare i partecipanti
alla procedura di aggiudicazione dello specifico appalto oggetto di gara, gli
enti aggiudicatori:
a) qualificano gli operatori economici in conformità al presente articolo;
b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi;
c) riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati, con criteri
oggettivi.

Art. 233
(Criteri di selezione qualitativa e procedimento di selezione)
1. I criteri di selezione qualitativa sono stabiliti nel rispetto dei principi
desumibili dagli articoli da 39 a 50. Si applica in ogni caso l’articolo
38.
2. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura
aperta, ristretta o negoziata, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi
che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.
3. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto
ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi
definiti che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.
4. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi
sulla necessità oggettiva, per l’ente aggiudicatore, di ridurre
il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio
tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari
alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia
dell’esigenza di garantire un’adeguata concorrenza.
5. Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacità economico – finanziaria
o tecnico – professionale di altri soggetti, si applica l’articolo
49 nei limiti di compatibilità.
6. In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da 35 a
37.
7. Al fine della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione
degli appalti, gli enti aggiudicatori:
a) escludono gli operatori economici in base ai criteri di cui al presente
articolo;
b) selezionano gli offerenti e i candidati in base ai criteri di cui al presente
articolo;
c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara
riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati in conformità ai
criteri selettivi del presente articolo.

SEZIONE VI

Art. 234
(Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi)
1. Il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari
di paesi terzi con cui la Comunità non ha concluso, in un contesto multilaterale
o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo
delle imprese della Comunità agli appalti di tali paesi terzi. Esso
fa salvi gli obblighi della Comunità o degli Stati membri nei confronti
dei paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di forniture
può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi,
ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992,
che istituisce un codice doganale comunitario, supera il 50% del valore totale
dei prodotti che compongono l’offerta. Ai fini del presente articolo, i software
impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.
3. Salvo il disposto del comma 4, se due o più offerte si equivalgono
in base ai criteri di aggiudicazione di cui agli articoli da 81 a 84, 233 viene
preferita l’offerta che non può essere respinta a norma del comma 2;
il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente
articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%.
4. Tuttavia, un’offerta non è preferita ad un’altra in virtù del
comma 1, se l’ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare
materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente,
con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso
o di manutenzione o costi sproporzionati.
4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari
dei paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con
decisione del Consiglio ai sensi del comma 1, è stato esteso il beneficio
di cui alla direttiva 2004/17.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per le politiche comunitarie di intesa con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sono indicati i paesi terzi esclusi dal Consiglio ai sensi
del comma 4. In ogni caso, il comma 4 trova applicazione diretta, anche in
mancanza di detto d.P.C.M.

CAPO IV
(Concorsi di progettazione)

Capo V Concorsi di progettazione

Art. 235
(Ambito di applicazione ed esclusioni)
1. Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel
contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore
stimato, i.v.a. esclusa, sia pari o superiore a 473.000 euro.
2. Ai fini del comma 1, la soglia è il valore stimato al netto dell’i.v.a.
dell’appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o
versamenti ai partecipanti.
3. Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l’importo
totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti
sia pari o superiore a 473.000 euro.
4. Ai fini del comma 3, la soglia è il valore complessivo dei premi
e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell’i.v.a. dell’appalto di
servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell’articolo
221, comma 1, lettera l), qualora l’ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione
nell’avviso di concorso.
5. . Il presente capo non si applica:
1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 17, 18 e 217 per gli
appalti di servizi;
2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un’attività in
merito alla quale l’applicabilità dell’articolo 219, comma 1 sia
stata stabilita da una decisione della Commissione o il suddetto comma sia
considerato applicabile, conformemente ai commi 6 e 7 e 11 di tale articolo.

Art. 236
(Norme in materia di pubblicità e di trasparenza)
1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione
rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso redatto conformemente
all’allegato XVII.
2. Gli enti aggiudicatori che abbiano organizzato un concorso ne comunicano
i risultati con un avviso redatto conformemente all’allegato XVIII, in base
ai modelli di formulari adottati dalla Commissione. Tale avviso sui risultati
di un concorso di progettazione è trasmesso alla Commissione entro due
mesi dalla chiusura del medesimo e nei modi dalla stessa fissati.
3. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che
gli enti aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali informazioni,
riguardo al numero di progetti o piani ricevuti, all’identità degli
operatori economici e ai prezzi proposti nelle offerte.
4. Gli avvisi relativi ai concorsi di progettazione sono pubblicati ai sensi
dell’articolo 66.

Art. 237
(Norma di rinvio)
1. Nell’organizzazione dei concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori
applicano procedure conformi alle disposizioni del capo III della parte III.
2. Ai concorsi di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui
agli artt. 101, 104, 105, comma 2, e da 106 a 110.

TITOLO II

(Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture nei settori del gas, energia
termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento
di area geografica sotto soglia comunitaria)

Art. 238
(Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria)
1. Salvo quanto previsto dal dai commi da 2 a 6 del presente articolo, gli
enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici applicano le disposizioni
della presente parte III per l’affidamento di appalti di lavori, forniture
e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, che rientrano nell’ambito
delle attività previste dagli articoli da 208 a 213.
2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 223, sotto le
soglie ivi indicate è facoltativo, e va pubblicato sul profilo di committente
e sul sito informatico dei contratti pubblici istituito presso l’Osservatorio.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare l’avviso
sui risultati della procedura di affidamento, di cui all’articolo 225.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi
di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I termini di cui all’articolo 227 sono ridotti della metà e
la pubblicità degli avvisi di gara va effettuata sul profilo del committente,
sul sito degli appalti pubblici presso l’Osservatorio, sulla Gazzetta
Ufficiale e su un quotidiano a tiratura nazionale avente particolare diffusione
nella Regione in cui si esegue l’appalto.
6. I lavori, servizi e forniture in economia sono ammessi nei casi previsti
dal regolamento dell’amministrazione aggiudicatrice, fino all’importo
previsto dall’articolo 125.
7. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi
per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 208 a
213, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale,
comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato CE a tutela
della concorrenza.

Art. 239
(Transazione)
1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo
bonario ai sensi dell’articolo 240, le controversie relative a diritti
soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel
rispetto del codice civile.
2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l’importo
di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione
eccede la somma di 10.000 euro, è necessario il parere dell’avvocatura
che istituzionalmente difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato
in grado, competente per il contenzioso.
3. Il responsabile del procedimento esamina la proposta di transazione formulata
dal soggetto aggiudicatario, e può formulare una proposta di transazione
al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

Art. 240
(Accordo bonario)
1. Per i lavori pubblici affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti
aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell’iscrizione
di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per
cento dell’importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al
raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo.
2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del
loro avvio, e possono essere reiterati quando le riserve iscritte, ulteriori
e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l’importo
di cui al comma 1.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile
del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve
tempo possibile la propria relazione riservata.
4. Il responsabile del procedimento valuta l’ammissibilità e la
non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento
del limite di valore.
5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni
di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita
commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro
novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui al
comma 1, proposta motivata di accordo bonario.
6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove
la costituzione della commissione, indipendentemente dall’importo economico
delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta
motivata della commissione è formulata entro novanta giorni da detto
ricevimento.
7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito,
entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma
3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato
le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale
indicazione del componente di propria competenza.
8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica
in relazione all’oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa
di astensione ai sensi dell’art. 51 codice di procedura civile o una
incompatibilità ai sensi dell’articolo 241, comma 6, nominati,
rispettivamente, uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che
ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati,
contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico, entro
dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente
di propria competenza nell’ambito dell’amministrazione aggiudicatrice
o dell’ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso
di carenza dell’organico.
9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina,
alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente,
il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.
10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti
a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti
a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e
dagli enti aggiudicatori nella misura massima del 50% dei corrispettivi minimi
previsti dal d.m. 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese cocumentate.
11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di
assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo
bonario risolutivo delle riserve. In tale ipotesi non si applicano il comma
12 e il comma 17.
12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone
entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto
che ha formulato le riserve e i soggetti aggiudicatori di cui al comma 1, questi
ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali
ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.
13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina
del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del
responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata
dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore
dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine assegnato all’altra parte per la nomina
del componente della commissione. Si applica il comma 12.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di
euro, la costituzione della commissione è facoltativa e il responsabile
del procedimento può essere componente della commissione medesima. Il
responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, se
vi è il consenso del soggetto che ha formulato le riserve contabili,
da esprimere entro dieci giorni dalla data dell’ultima riserva. Alla
commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.
15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di
euro in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta
di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai
sensi del comma 13. Si applica il comma 12.
16. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo
bonario, di cui al comma 12 e al comma 13, può farsi luogo ad arbitrato.
17. Dell’accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del
responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.
18. L’accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17
hanno natura di transazione.
19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi
al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione
dell’accordo.
20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le
parti in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo bonario.
21. Qualora siano decorsi i termini di cui all’articolo 141 senza che
sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione
dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificato al
responsabile del procedimento istanza per l’avvio dei procedimenti di
accordo bonario di cui al presente articolo.
22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili,
anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture, qualora a seguito
di contestazioni dell’esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti
contabili, l’importo economico controverso sia non inferiore al dieci
per cento dell’importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore
dei lavori spettano al direttore dell’esecuzione del contratto.

Art. 241
(Arbitrato)
1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e
di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo
bonario previsto dall’articolo 240, possono essere deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura
civile, salvo quanto disposto dal presente codice.
3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.
4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza
alla domanda, nomina l’arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare
esperienza nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce.
5. Il Presidente del collegio arbitrale, è scelto dalle parti, o su
loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza
nella materia oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce.
6. In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile,
non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto
o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori,
i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, né coloro
che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sull’oggetto
delle controversie stesse.
7. Presso l’Autorità è istituita la camera arbitrale per
i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall’articolo
242.
8. Nei giudizi arbitrali regolati dal presente codice sono ammissibili tutti
i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del
giuramento in tutte le sue forme.
9. Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la camera arbitrale
per i lavori pubblici.
10. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, entro
dieci giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione, a cura del segretario del
collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo
di ufficio. Resta ferma, ai fini della esecutività del lodo, la disciplina
contenuta nel codice di procedura civile.
11. All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri,
una somma pari all’uno per diecimila del valore della relativa controversia.
12. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri
stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe
fissate in detto decreto. L’ordinanza di liquidazione del compenso e delle
spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza
tecnica costituisce titolo esecutivo.
13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle
spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dal d.p.r.
30 maggio 2002, n. 115 per gli ausiliari del magistrato.
14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli
arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa
fra loro.
15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa
della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, scegliendolo
nell’albo di cui all’articolo 242.

Art. 242
(Camera arbitrale e albo degli arbitri)
1. La camera arbitrale per i lavori pubblici cura la formazione e la tenuta
dell’albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali,
e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione ed al funzionamento
del collegio arbitrale nella ipotesi di cui all’articolo 241, comma 15.
2. Sono organi della camera arbitrale il presidente ed il consiglio arbitrale.
3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall’Autorità fra
soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l’indipendenza e l’autonomia
dell’istituto; al suo interno l’Autorità sceglie il Presidente. L’incarico
ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal
provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all’Autorità stessa.
Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai
divieti previsti dal comma 9.
4. Per l’espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale di una
struttura di segreteria con personale fornito dall’Autorità.
5. La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal
contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all’Autorità e
all’Osservatorio.
6. Possono essere ammessi all’albo degli arbitri della camera arbitrale soggetti
appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato
in servizio, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti,
nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio
avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina
a consigliere di cassazione;
c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura,
abilitati all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti
ai relativi albi;
d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche [e
i dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati nelle stesse
materie: aggiunta della bozza di nuovo regolamento Merloni] con particolare
competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
7. La camera arbitrale cura altresì la tenuta dell’elenco dei periti
al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi
all’elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal
comma 6, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi
requisiti professionali.
8. I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e d), nonché al
comma 7 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati
in via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell’albo
degli arbitri e nell’elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e
da adeguata documentazione.
9. L’appartenenza all’albo degli arbitri e all’elenco dei consulenti ha durata
triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla
scadenza del biennio; durante il periodo di appartenenza all’albo gli arbitri
non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi
arbitrali da essi decisi, ivi compreso l’incarico di arbitro di parte.
10. La camera arbitrale cura anche la tenuta dell’elenco dei segretari
dei collegi arbitrali; sono ammessi all’elenco i funzionari dell’Autorità,
nonché i funzionari delle magistrature contabili e amministrative, nonché delle
pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori, servizi, forniture.
Detti funzionari devono essere muniti di laurea nelle materie oggetto dei contratti
pubblici e avere anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque
anni.

Art. 243
(Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati in cui il presidente è nominato
dalla camera arbitrale)
1. Limitatamente ai giudizi arbitrali in cui il presidente è nominato
dalla camera arbitrale, in aggiunta alle norme di cui all’articolo 241,
si applicano le seguenti regole.
2. La domanda di arbitrato, l’atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni,
vanno trasmesse alla camera arbitrale ai fini della nomina del terzo arbitro.
3. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale; se non vi è alcuna
indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo
fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della camera
arbitrale.
4. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i motivi
previsti dall’articolo 51 del codice di procedura civile, anche per i motivi
di cui all’articolo 242, comma 9.
5. Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato dalla camera arbitrale,
su proposta formulata dal collegio, in base alla tariffa allegata al d.m. 2
dicembre 2000, n. 398.
6. Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la camera arbitrale comunica
alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto
del corrispettivo arbitrale.
7. Il presidente del collegio arbitrale nomina il segretario, scegliendolo
nell’elenco di cui all’articolo 242, comma 10.
8. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato
alla camera arbitrale dalle parti, nella misura liquidata da quest’ultima,
e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese
di consulenza tecnica, ove disposta.

Art. 244
(Giurisdizione)
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte
le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative alle procedure e
agli atti di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture,
anche non previsti nel presente codice, svolte da soggetti comunque tenuti,
nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione dei relativi
principi e norme comunitari, nazionali o regionali.
2. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie relative ai provvedimenti sanzionatori emessi dall’Autorità.
3. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le
controversie relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, quelle relative
alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo
nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui
all’articolo 115, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi
dell’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133 commi 3
e 4.

Art. 245
(Strumenti di tutela)
1. Gli atti delle procedure di affidamento, nonché degli incarichi e
dei concorsi di progettazione, relativi a lavori, servizi e forniture previsti
dal presente codice, nonché i provvedimenti dell’Autorità,
sono impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Davanti al giudice amministrativo si applica il rito di cui all’articolo
23 bis, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
2. Si applicano i rimedi cautelari di cui agli articoli 21, 23 bis e 23 ter,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all’articolo 3, comma
4, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e gli strumenti di esecuzione di cui
agli articoli 33 e 37, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
3. Nella legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo l’articolo 23 bis è inserito
il seguente articolo:
< < 23 ter – Tutela cautelare anteriore alla proposizione del ricorso per taluni giudizi.
1. Nei giudizi di cui all’articolo 23 bis, comma 1, lettera a), b), e
c), si applicano altresì le disposizioni che seguono.
2. In caso di eccezionale gravità ed urgenza, tale da non consentire
neppure la previa notifica del ricorso e la richiesta di misure cautelari provvisorie
di cui all’articolo 21, comma 9, il soggetto legittimato al ricorso può proporre
istanza per l’adozione delle misure interinali e provvisorie che appaiono
indispensabili durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso
di merito e della domanda cautelare di cui ai commi 8 e 9 del citato articolo
21.
3. L’istanza, previamente notificata ai sensi dell’articolo 21,
comma 1, si propone al Presidente del Tribunale amministrativo regionale competente
per il merito. Il Presidente [, o il giudice da lui delegato], provvede sull’istanza,
sentite, ove possibile, le parti, e omessa ogni altra formalità.
4. Il provvedimento negativo non è impugnabile, ma la domanda cautelare
può essere riproposta dopo l’inizio del giudizio di merito ai
sensi dell’articolo 21, commi 8 e 9.
5. L’efficacia del provvedimento di accoglimento può essere subordinata
alla prestazione di una adeguata cauzione per i danni alle parti e ai terzi.
Esso è notificato dal richiedente alle altre parti entro un termine
perentorio fissato dal giudice, comunque non superiore a cinque giorni. Il
provvedimento di accoglimento perde comunque effetto con il decorso di sessanta
giorni dalla sua prima emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure
cautelari che siano confermate o concesse ai sensi dell’articolo 21,
commi 8 e 9. Il provvedimento di accoglimento non è appellabile, ma,
fino a quando conserva efficacia, è sempre revocabile o modificabile
senza formalità dal Presidente, d’ufficio o su istanza o reclamo
di ogni interessato, nonché dal Collegio dopo l’inizio del giudizio
di merito.
6. Per l’attuazione del provvedimento cautelare e per la pronuncia in
ordine alle spese si applica l’articolo 21.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai giudizi in grado
di appello, per i quali le istanze cautelari restano disciplinate dagli articoli
21 e 23-bis>>.

Art. 246
(Norme processuali ulteriori per le controversie relative a infrastrutture
e insediamenti produttivi)
1. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque
riguardino le procedure di progettazione, approvazione, e realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di
espropriazione, occupazione ed asservimento, di cui alla parte II, titolo III,
capo IV, le disposizioni di cui all’articolo 23 bis, legge 6 dicembre
1971, n. 1034 si applicano per quanto non espressamente previsto dai commi
2, 3, 4, del presente articolo.
2. Non occorre domanda di fissazione dell’udienza di merito, che ha luogo
entro quarantacinque giorni dalla data di deposito del ricorso.
3. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili
conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere
lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione
dell’opera, e, ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare,
si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente,
il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore
alla celere prosecuzione delle procedure.
4. La sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta
la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno
eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle controversie relative
alla procedura negoziata senza bando per il completamento dei lavori in caso
di fallimento o indisponibilità degli operatori economici dal secondo
al quinto, a seguito di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario aggiudicatario, di cui all’articolo 140.

Art. 247
(Normativa antimafia)
1. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di prevenzione della delinquenza
di stampo mafioso e di comunicazioni ed informazioni antimafia.

Art. 248
(Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto
pubblico e degli enti aggiudicatori)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per le politiche comunitarie di intesa con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, le soglie
di cui agli articoli 28, 99, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai
citati articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel
diritto interno, fissato dai provvedimenti con cui la Commissione procede a
revisione periodica delle soglie, ai sensi delle direttiva 2004/17 e 2004/18.
In ogni caso, le nuove soglie fissate dalla Commissione trovano applicazione
diretta, anche in mancanza di detto d.P.C.M., a decorrere dalla scadenza del
termine ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno.
2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le
modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare l’allegato
III e l’allegato VI alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza
di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione ai
sensi dell’articolo 249, comma 7.

Art. 249
(Obblighi di comunicazione alla Commissione dell’Unione europea a carico
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche
comunitarie)
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche
comunitarie informa immediatamente la Commissione della pubblicazione ed entrata
in vigore del presente codice di recepimento delle direttive 2004/17 e 2004/18.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche
comunitarie, comunica alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali
di diritto interno contenute nel presente codice o che saranno in futuro adottate,
nei settori disciplinati dalle direttive 2004/17 e 2004/18.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche
comunitarie, trasmette alla Commissione dell’Unione europea entro il
31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l’articolo
250, che riguardi, separatamente, i contratti pubblici di lavori, di forniture
e servizi di rilevanza comunitaria di cui alla parte II, titolo I, aggiudicati
dalle stazioni appaltanti nell’anno precedente.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche
comunitarie, trasmette alla Commissione dell’Unione europea, entro il
31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico, redatto secondo l’articolo
251, che riguardi i contratti di lavori, servizi, forniture, nei settori di
gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, aggiudicati dagli enti aggiudicatori nell’anno
precedente.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche
comunitarie, informa la Commissione almeno ogni sei mesi, entro il 15 gennaio
ed entro il 15 luglio, di ogni difficoltà di ordine generale, di fatto
o di diritto, incontrata dagli operatori economici italiani nell’ottenere
l’aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di
cui alla direttiva 2004/17. L’informativa si basa sulle segnalazioni
degli operatori economici interessati, presentate nel semestre anteriore alla
data di scadenza del termine per l’informativa.
6. Con le stesse modalità e termini di cui al comma 5, La Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie,
informa la Commissione di ogni difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata
dagli operatori economici italiani mentre tentavano di ottenere l’aggiudicazione
di appalti di servizi in Paesi terzi, nei settori di cui alla direttiva 2004/17,
e dovuta all’inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto
del lavoro elencate nell’allegato XX.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche
comunitarie notifica alla Commissione i decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all’articolo 248, comma 2, recanti le modificazioni
intervenute negli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori, di cui, rispettivamente, agli allegati III e VI, entro trenta
giorni dalla pubblicazione dei decreti medesimi.

Art. 250
(Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture
e servizi di rilevanza comunitaria)
1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori ordinari è redatto
dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dalle
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’allegato IV e dalle amministrazioni
aggiudicatrici non elencate nell’allegato IV, nonché dalle altre
stazioni appaltanti, entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente agli appalti
di rilevanza comunitaria affidati nell’anno precedente.
2. Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio sia i dati forniti
dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’allegato IV precisano:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, soggetti alla direttiva
2004/18 e alle relative disposizioni di attuazione contenute nel presente codice;
b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di
deroghe all’Accordo.
3. In quanto possibile, i dati di cui al comma 2, lettera a), sono articolati
in base:
a) alle procedure di affidamento utilizzate;
b) per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all’allegato I, ai
prodotti e ai servizi di cui all’allegato II individuati per categorie
della nomenclatura CPV;
c) alla nazionalità dell’operatore economico cui il contratto è stato
affidato.
4. Nel caso di contratti affidati mediante procedura negoziata, i dati di cui
al comma 2, lettera a), sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui
agli articoli 56 e 57 e precisano il numero e il valore dei contratti affidati
per ciascuno Stato membro e Paese terzo di appartenenza degli affidatari.
5. Per le amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell’allegato IV,
e per le altre stazioni appaltanti sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio
sia i dati forniti da detti soggetti precisano:
a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, in conformità al
comma 3;
b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe
all’Accordo.
6. Il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio e i dati forniti
dalle amministrazioni aggiudicatrici comprese e non comprese nell’allegato
IV precisano qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l’Accordo.
7. Le informazioni del prospetto statistico sono determinate secondo la procedura
di cui all’articolo 77, paragrafo 2, della direttiva 2004/18.

Art. 251
(Contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture
e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti,
servizi postali, sfruttamento di area geografica)
1. Il prospetto statistico dei contratti pubblici aggiudicati nei settori speciali è redatto
dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi,
forniture, entro il 20 ottobre di ogni anno, sulla base dei dati forniti dagli
enti aggiudicatori entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente ai contratti
affidati nell’anno precedente.
2. Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio che i dati forniti
dagli enti aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui all’articolo
68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, indicano il valore totale, ripartito per
enti aggiudicatori e categorie di attività cui si riferisce l’allegato
VI (elenco degli enti aggiudicatori nei settori speciali di cui agli articoli
da 186 a 192), dei contratti affidati di importo pari o superiore alle soglie
di cui all’articolo 215, nonché dei contratti di lavori di importo
pari o superiore a un milione di euro e dei contratti di servizi o forniture
di importo pari o superiore a 100.000 euro.
3. Sia il prospetto statistico redatto dall’Osservatorio che i dati forniti
dagli enti aggiudicatori, nel rispetto della procedura di cui all’articolo
68, paragrafo 2, direttiva 2004/17, per le categorie di attività di
cui agli allegati VI B, VI C, VI E, VI I, VI L, contengono altresì le
informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell’Accordo,
limitatamente ai contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione
di euro e ai contratti di servizi o forniture di importo pari o superiore a
100.000 euro.
4. Le informazioni di cui al comma 3 non riguardano gli appalti aventi ad oggetto
i servizi della categoria 8 dell’allegato II A, i servizi di telecomunicazione
della categoria 5 dell’allegato II A le cui voci nella nomenclatura CPV
7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati nell’allegato II B.
5. Nella redazione del prospetto statistico e dei dati forniti dagli enti aggiudicatori
all’Osservatorio, vengono espressamente indicate le informazioni che
hanno carattere riservato secondo le norme vigenti e motivate indicazioni degli
enti aggiudicatori.

Art. 252
(Norme di coordinamento)
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33 resta ferma la normativa
vigente in tema di CONSIP.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 95, comma 2, pari
complessivamente a 60.000 euro per il 2005, 120.000 euro per il 2006, 120.000
euro per il 2007 e 20.000 euro a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a
50.000 euro per il 2005, a 100.000 euro per il 2006 e a 100.000 euro per il
2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali
e, quanto a 10.000 euro per il 2005 e a 20.000 euro a decorrere dal 2006, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. In relazione alle attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
previste dall’articolo 127, Nell’esercizio del potere di organizzazione
ai sensi dell’articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524,
sono altresì garantiti:
a) l’assolvimento dell’attività consultiva richiesta dall’Autorità;
b) l’assolvimento dell’attività di consulenza tecnica;
c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate
dalle pubbliche amministrazioni.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del lavoro
e della politiche sociali promuovono la sottoscrizione di un protocollo d’intesa
tra le parti sociali interessate per l’adeguamento della gestione delle casse
edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori.
Qualora l’intesa non sia stata sottoscritta entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, i diversi organismi paritetici
istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente
riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni
che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono stati iscritti.
Decorso detto termine, qualora l’intesa non venga sottoscritta entro
i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, convoca le parti
sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo di intesa. Decorso il
termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di sei mesi di cui al
secondo periodo del presente comma, le casse edili che non applicano la reciprocità con
altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni
liberatorie di regolarità contributiva.
5. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie
fidejussorie previste dal presente codice sono approvati con decreto del Ministro
delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice.
6. Eventuali modifiche, che si rendano necessarie, del decreto ministeriale
2 dicembre 2000, n. 398, quanto all’articolo 10, commi 1, 4, 5 e 6, e
all’allegato, sono disposte con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 253
(Norme transitorie)
1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti i cui bandi
o avvisi equivalenti siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore,
nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi equivalenti,
ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non
siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
2. Il regolamento di cui all’articolo 5 è adottato entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore centottanta
giorni dopo la sua pubblicazione.
3. Per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento
di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti
che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento
di cui all’articolo 5, nei limiti di compatibilità con il presente
codice.
4. In relazione all’articolo 8, fino alla stipula dei contratti collettivi
del personale, ai dipendenti dell’Autorità è attribuito lo stesso
trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
5. I membri dell’Autorità già nominati al momento dell’entrata
in vigore del presente codice restano in carica fino alla scadenza del proprio
mandato
6. In relazione all’articolo 10, fino all’entrata in vigore del
regolamento, restano ferme le norme vigenti in tema di soggetti responsabili
per le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione, dei contratti pubblici.
7. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo
17, comma 8, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 30 luglio 2003, recante < >. Il regolamento di cui all’articolo
17, comma 8, disporrà l’abrogazione del d.P.C.M. 30 luglio 2003
e dell’articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui all’articolo 36 previsti
all’articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti
alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta
la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai
sensi dell’articolo 3, commi 18 e 19, del decreto legge 19 dicembre 1984, n.
853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e
successive modificazioni. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni
effettuati negli enti di cui all’articolo 36, comma 1 non sono soggette
alle imposte sui redditi. Tali benefìci si applicano fino al 31 dicembre
1997.
9. Al fine dell’applicazione dell’articolo 37, fino all’entrata
in vigore del regolamento, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se la mandataria
e le mandanti abbiano i requisiti indicati nel decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 e nel decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000 n. 34.
10. I bandi e gli avvisi per i quali il presente codice prevede la pubblicazione
sul sito informatico dei contratti pubblici presso l’Osservatorio, fino
alla entrata in funzione di detto sito sono pubblicati sul sito informatico
www.llpp.it di cui al decreto ministeriale 6 aprile 2001.
11. Con disposizioni dell’Istituto Poligrafico dello Stato, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del codice, è istituita e disciplinata
la serie speciale relativa ai contratti pubblici della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, in sostituzione delle attuali modalità di pubblicazione
di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana con le vigenti modalità.
12. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 77, per un periodo
transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l’utilizzo
degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione.
13. In relazione all’articolo 85, comma 13, fino all’entrata in
vigore del regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, nei limiti di compatibilità con
il presente codice.
14. In relazione all’articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara
per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data
di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di
tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche
con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite
nella forma di società di persone o di società cooperativa, e
dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con
rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni
di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma
di società di capitali; per le società costituite fino a tre
anni prima della data di entrata in vigore della citata legge 18 novembre 1998,
n. 415, detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di
tre anni da tale data.
15. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice
alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza
dell’abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice
ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra amministrazione aggiudicatrice,
da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico
e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
16. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 92, comma
2, continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia
del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile
2001.
17. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 92, comma
2, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore.
18. In relazione all’articolo 95, comma 1, fino all’emanazione
del regolamento si applica l’articolo 18, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 554 del 1999. L’articolo 95 non si applica alle opere
indicate al comma 1 del medesimo articolo 95, per le quali sia già intervenuta,
alla data di entrata in vigore della legge 25 giugno 2005, n. 109, l’approvazione
del progetto preliminare.
19. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 113 si applicano,
quanto ai contratti relativi a lavori, anche ai contratti in corso, anche se
affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), legge 11
febbraio 1994, n. 109, anteriormente alla data del 1° gennaio 2004; le
disposizioni del citato comma 3 dell’articolo 113 si applicano inoltre
anche ai contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione, affidati
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, ove gli stessi
abbiano previsto garanzie di esecuzione.
20. In relazione all’articolo 116, fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze
derivanti da conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti
da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette
alle imposte sui redditi da conferimento.
21. In relazione all’articolo 125 (lavori, servizi, forniture in economia)
fino alla entrata in vigore del regolamento:
a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nei limiti di compatibilità con
le disposizioni del presente codice; dove detto regolamento, in relazione ai
lavori in economia, fa riferimento alla soglia di 200.000 euro, detta soglia
deve intendersi fissata in 500.000 euro;
b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente
della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con
le disposizioni del presente codice. Restano altresì in vigore, fino
al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni
aggiudicatrici in esecuzione dell’articolo 2 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 384 del 2001.
22. In relazione all’articolo 131, comma 5, la nullità riguarda
i contratti ivi previsti, stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, senza i prescritti piani
di sicurezza; i contratti di appalto o concessione, in corso alla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222,
se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma
2 dell’articolo 131, sono annullabili qualora non integrati con i piani
medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto.
23. In relazione all’articolo 133 le disposizioni di cui ai commi 4,
5, 6 dell’articolo 133 si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati
a partire dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui al comma
6 del medesimo articolo 133 rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione
più significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i lavori
aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1º gennaio 2003 si fa riferimento
ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno 2003.
24. In relazione all’articolo 146 per la realizzazione delle opere previste
nelle convenzioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero
rinnovate e prorogate ai sensi della legislazione vigente alla data del 30
giugno 2002, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale
minima del 40% dei lavori.
25. In relazione all’articolo 153, comma 3, fino all’entrata in
vigore del regolamento, si applica l’articolo 80, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554 del 1999. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che
non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione alla data di adozione
del predetto decreto, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del
31 gennaio 2005 non contengano la indicazione espressa prescritta dall’articolo
153, comma 3, ultimo periodo.
26. In relazione alla disciplina recata dalla parte II, titolo III, capo IV
(lavori relativi a infrastrutture e insediamenti produttivi):
a) non trovano applicazione i seguenti articoli del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999:
a.1) articolo 9 – Pubblicità degli atti della conferenza di servizi;
a.2) titolo III, capo II – La progettazione;
a.3) titolo IV, capo IV – Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore
in euro di 200.000 DSP; e capo V – Affidamento dei servizi di importo pari
o superiore al controvalore in euro di 200.000 DSP;
b) per le concessioni già affidate, ovvero rinnovate e prorogate ai
sensi della legislazione vigente alla data del 10 settembre 2002, i concessionari
sono tenuti ad appaltare a terzi una percentuale minima del quaranta per cento
dei lavori;
c) le disposizioni dell’articolo 174 (concessione relativa a infrastrutture)
si applicano anche alle concessioni relative a infrastrutture già affidate
alla data del 10 settembre 2002;
d) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, sia già stato redatto
il progetto definitivo, sia stata già affidata la realizzazione dello
stesso, o sia comunque ritenuto dal soggetto aggiudicatore più opportuno
ai fini della celere realizzazione dell’opera, può procedersi all’attestazione
di compatibilità ambientale ed alla localizzazione dell’opera sulla
base del progetto definitivo. Nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002,
sia stato già redatto il progetto esecutivo o sia stata già affidata
la realizzazione dello stesso, per l’affidamento a contraente generale il soggetto
aggiudicatore può porre a base di gara il progetto esecutivo. In tale
caso il contraente generale assume l’obbligo di verificare il progetto esecutivo
posto in gara e di farlo proprio, fermo restando quanto disposto dal comma
5 dell’articolo 176;
e) nel caso in cui, alla data del 10 settembre 2002, il progetto delle infrastrutture
sia già oggetto, in tutto o in parte, di procedura autorizzativa, approvativa
o di valutazione di impatto ambientale sulla base di vigenti norme statali
o regionali, i soggetti aggiudicatori possono richiedere l’interruzione della
medesima procedura optando per l’avvio unitario delle procedure disciplinate
dalla parte II, titolo III, capo IV, ovvero proseguire e concludere la procedura
in corso. Ai fini del compimento delle procedure di cui alla parte II, titolo
III, capo IV, possono essere utilizzate quali atti istruttori le risultanze
delle procedure anche di conferenza di servizi già compiute ovvero in
corso. Si osservano, in quanto applicabili, i commi 6 e 7 dell’articolo
185;
f) in sede di prima applicazione del decreto legislativo n. 190 del 2002 i
soggetti aggiudicatori adottano, in alternativa alla concessione, l’affidamento
a contraente generale per la realizzazione dei progetti di importo superiore
a duecentocinquanta milioni di euro, che presentino, inoltre, uno dei seguenti
requisiti: interconnessione con altri sistemi di collegamento europei; complessità dell’intervento
tale da richiedere un’unica logica realizzativa e gestionale, nonché estrema
complessità tecnico-organizzativa. L’individuazione dei predetti progetti è effettuata
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ferma restando l’applicazione
delle semplificazioni procedurali di cui al presente capo, i progetti che non
abbiano le caratteristiche sopra indicate sono realizzati con appalto integrato
di progettazione esecutiva ed esecuzione, in uno o più lotti ovvero
con appalto di sola esecuzione ove sia stato predisposto il progetto esecutivo.
E’ comunque consentito l’affidamento in concessione;
g) per la realizzazione delle infrastrutture di loro competenza, i soggetti
aggiudicatori, ivi compresi i commissari straordinari di Governo, anche in
liquidazione, nominati in virtù di disposizioni diverse da quelle di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono stipulare, con riferimento
alle concessioni in corso alla data del 10 settembre 2002 e nel rispetto degli
elementi essenziali dei relativi atti convenzionali, atti di loro adeguamento
alle previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e della parte II, titolo
III, capo IV;
h) per i procedimenti relativi agli insediamenti produttivi e alle infrastrutture
strategiche per l’approvvigionamento energetico di cui all’articolo 179, in
corso alla data del 10 settembre 2002, è data facoltà al richiedente
di optare per l’applicazione della normativa stabilita nella parte II, titolo
III, capo IV, ferma restando l’efficacia degli atti compiuti relativamente
agli stessi procedimenti
i) le disposizioni di cui agli articoli 164, 167, 168, 169, 171, 172 si applicano
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto
2005, n. 189. Le norme di cui all’allegato tecnico contenuto nell’allegato
XXI al presente codice, si applicano ai progetti delle infrastrutture, la cui
redazione sia stata bandita o, in caso di procedura negoziata, affidata ovvero,
per i progetti redatti direttamente, oggetto di deliberazione dell’organo competente
dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 agosto 2005, n.
189. Per i progetti in corso e per quelli banditi prima della data di entrata
in vigore del citato decreto n. 189 del 2005, i soggetti aggiudicatori hanno
facoltà di adeguare il progetto alle norme tecniche allegate, con eventuale
variazione del relativo corrispettivo;
l) la disposizione di cui all’articolo 165, comma 3, relativa al limite
del 5 per cento, si applica ai progetti la cui istruttoria è avviata
dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005.
Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 dell’articolo 176 si applicano alle
procedure di gara ed ai rapporti contrattuali in corso alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005; le disposizioni dei commi
15, 16 e 17 del medesimo articolo 176, si applicano ai lavori banditi dopo
la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 189 del 2005, ma è facoltà del
soggetto aggiudicatore prevedere la applicazione delle disposizioni medesime
ai lavori già banditi ovvero, per quelli già aggiudicati, convenire
con il contraente generale la applicazione delle stesse ai relativi contratti;
m) in relazione all’articolo 188, fino all’entrata in vigore del
regolamento, continua ad applicarsi l’articolo 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e ai fini dell’articolo 188,
comma 2, si tiene conto della qualificazione rilasciata da non oltre cinque
anni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
n) in relazione all’articolo 189, comma 1, lettera b), fino all’entrata
in vigore del regolamento si applica l’articolo 18, commi 3 e 4, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000;
o) ai fini dell’applicazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 194,
sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti
già formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 che i soggetti aggiudicatori,
previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente
più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell’opera proseguire
e concludere in luogo dell’avviare un nuovo procedimento ai sensi della parte
II, titolo III, capo IV.
27. Il regolamento di cui all’articolo 196 è adottato entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, ed entra in vigore
centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 196 fino alla data di entrata in vigore del regolamento
ivi previsto, restano ferme le disposizioni regolamentari attualmente vigenti,
nei limiti di compatibilità con il presente codice.
28. Ai fini della disciplina di cui alla parte II, titolo IV, capo II le attestazioni
di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data
di entrata in vigore del regolamento previsto dall’articolo 8, comma 11-sexies,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero nelle
more dell’efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla
data del rilascio. È tuttavia fatta salva la verifica della stazione
appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.
29. In relazione all’articolo 201, fino alla data di entrata in vigore
della disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 201,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2000, n. 34 e di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali
emesso in attuazione dell’articolo 5, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 30. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare
di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 201, le stazioni appaltanti possono
individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di
appalto, l’avvenuta esecuzione, nell’ultimo decennio, di lavori nello
specifico settore cui si riferisce l’intervento, individuato in base alla tipologia
dell’opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza
di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
30. In relazione all’articolo 212, fino alla conclusione favorevolmente
della procedura di cui all’articolo 219 eventualmente attivata in relazione
alle attività di cui al citato articolo 212, sono fatti i decreti ministeriali
adottati ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158.
31. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 240, per i lavori per
i quali la individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta
alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto 2002, n. 166, la proposta
di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento secondo
la disciplina anteriore alla entrata in vigore della citata legge.
32. Ai fini dell’applicazione della disciplina dell’arbitrato di
cui all’articolo 241 e seguenti restano in vigore i criteri di determinazione
del valore della lite e le tariffe fissate, rispettivamente dall’articolo
10, commi 1, 4, 5, e 6, e dall’allegato di cui al decreto ministeriale
2 dicembre 2000, n. 398, salvo quanto disposto dall’articolo 252, comma
6.
33. In relazione alla disciplina dell’arbitrato, recata dagli articoli
241, 242, 243:
a) dalla data di entrata in vigore del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, il
richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa previgente
di cui al d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063, contenuto nelle clausole dei contratti
di appalto già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare
con le nuove procedure secondo le modalità previste dal codice ed i
relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina ivi fissata. Sono fatte
salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in
difformità alla normativa abrogata a seguito dell’entrata in vigore
del citato d.p.r. n. 554 del 1999, contenute nelle clausole di contratti o
capitolati d’appalto già stipulati alla data di entrata in vigore
del citato d.p.r. n. 554 del 1999, a condizione che i collegi arbitrali medesimi
non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
b) sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte
alla data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione
del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, purché risultino rispettate
le disposizioni relative all’arbitrato contenute nel codice di procedura
civile, ovvero nell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
come modificato dal comma 16 sexies del citato decreto legge n. 35 del 2005;
c) fatte salve le norme transitorie di cui alle lettere a) e b), i giudizi
arbitrali nei quali siano stati già nominati i due arbitri delle parti,
si svolgono secondo le norme vigenti prima dell’entrata in vigore del
presente codice;
d) sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con la disciplina
del presente codice, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie
nella materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture,
o contemplano arbitrati obbligatori. [E’ salvo il disposto dell’articolo
3, comma 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge
8 agosto 1998, n. 267, e dell’articolo 1, comma 2 – quater, del decreto
legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 15].
34. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 16, comma 4, lettera
h) dell’allegato XXI, fino all’entrata in vigore del regolamento
si applica l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554 del 1999, e successive modificazioni.

Art. 254
(Norma finanziaria)
1. Dall’attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 255
(Aggiornamenti)
1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso
disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga
o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

Art. 256
(Disposizioni abrogate)
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente codice, sono o restano
abrogati:

gli articoli 326, 329, 340, 341, 345, della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F;

l’articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l’articolo 24 del
regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive
modificazioni e integrazioni;

la legge 8 agosto 1977, n. 584;

l’articolo 5, commi 4 e 5, e l’articolo 32 della legge 3 gennaio
1978, n. 1;

gli articoli 12 e 17 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

l’articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

la legge 17 febbraio 1987, n. 80, tranne l’articolo 4;

gli articoli 12 e 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

gli articoli 17, commi 1 e 2, 18, 19, commi 3 e 4, 20 della legge 19 marzo
1990, n. 55;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

l’articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

l’articolo 11 della legge 19 dicembre 1992, n. 489;

l’articolo 3, comma 1 ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502;

l’articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

la legge 11 febbraio 1994, n. 109;

l’articolo 11, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

il d.p.r.18 aprile 1994, n. 573;

il decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la legge 2 giugno 1995,
n. 216;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

l’articolo 5, comma 1 ter, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
nella legge 28 maggio 1997, n. 140;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1997, n. 517;

l’articolo 11 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

la legge 18 novembre 1998, n. 415;

il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, n. 22;

il decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525;

gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, comma 6, 10, 16, comma 3, 55, 57, 59, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, comma 2, 88, comma 1, 89, comma 3, 91,
comma 4, 92, commi 1, 2 e 5, 93, 94, 95 commi 5, 6 e 7, 115, 122, 142, comma
1, 143, comma 3, 144, commi 1 e 2, 149, 150, 151 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

l’articolo 6, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

la legge 7 novembre 2000, n. 327;

l’articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

il decreto 2 dicembre 2000, n. 398: tranne l’articolo 10, commi 1, 2,
4, 5, 6, e tranne la tariffa allegata;

gli articoli 2 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001,
n. 384;

l’articolo 7, comma 1, e l’articolo 37, commi 3 e 4, della legge
1 agosto 2002, n. 166;

il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34;

l’articolo 5, commi da 1 a 13, e commi 16 sexies e 16 septies, del decreto
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

gli articoli 2 ter, 2 quater, 2 quinquies del decreto legge 26 aprile 2005,
n. 63, convertito nella legge 25 giugno 2005, n. 109;

l’articolo 24 della legge 18 aprile 2005, n. 62;

l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito
nella legge 26 luglio 2005, n. 152;

l’articolo 14 vicies ter, comma 1, lettera c) del decreto legge 30 giugno
2005, n. 115, convertito nella legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente
alle parole < >;

il decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, recante modifiche e integrazioni
al d.lgs. n. 190 del 2002.

2. In relazione all’articolo 141, comma 4, ultimo periodo, resta abrogata
ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare, anteriore alla data
di entrata in vigore della legge 1 agosto 2002, n. 166.
3. Sono o restano abrogati tutti gli speciali riti processuali in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, diversi da quelli di cui
all’articolo 245.
4. Il regolamento di cui all’articolo 5 elenca le norme abrogate, con
decorrenza dall’entrata in vigore del regolamento medesimo, anche in
relazione alle disposizioni contenute nei seguenti atti:
– gli articoli 337, 338; 342; 343; 344; 348; 351; 352; 353; 354; 355 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.
– il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1999, n. 117;
– il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
– il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
– il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 6 aprile 2001, relativo
al sito www.llpp.it;
– il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
– il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 27 maggio 2005 in
tema di qualificazione del contraente generale;.
5. Gli altri regolamenti e decreti ministeriali previsti dal presente codice,
ove sono destinati a sostituire precedenti regolamenti e decreti ministeriali,
elencano le norme abrogate, con decorrenza dalla loro entrata in vigore.

Art. 257
(Entrata in vigore)
1. Il presente codice entra novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Redazione

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