Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 23 marzo scorso, il decreto legislativo
concernente le procedure per il conseguimento dell’idoneità scientifica
nazionale ai fini del reclutamento dei professori universitari, in attuazione
della delega attribuita al Governo dall’articolo 1 comma 5 della
Legge n. 230 del 4 novembre 2005.
Il nuovo sistema è fondato su una idoneità nazionale per le
fasce dei professori ordinari e dei professori associati, che si consegue attraverso
procedure di valutazione affidate a commissioni concorsuali costituite attraverso
un metodo misto di elezione e di sorteggio, e che rappresenta il requisito
necessario per la chiamata da parte delle Università.
La valutazione nazionale dovrebbe assicurare un confronto,
sulla base di medesimi criteri di valutazione e da parte della medesima commissione,
di tutti i candidati appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare.
"Una importante novità del nuovo sistema di reclutamento",
ha precisato il Ministro Moratti, "è che tali valutazioni avranno
per oggetto l’intera produzione scientifica dei candidati, comprendendo oltre
alle pubblicazioni e al curriculum didattico e scientifico, anche i brevetti
e i progetti innovativi, sulla base di criteri trasparenti e coerenti con i
parametri adottati a livello internazionale".
Le procedure verranno bandite dal Ministero ogni anno distintamente per ciascun
settore scientifico-disciplinare e per le due fasce degli ordinari e degli
associati, per un numero di idoneità pari al numero di posti che le
Università intendono coprire per concorso, che potrà essere incrementato
di una quota fino al 40%.
Gli atti dei giudizi di
idoneità saranno sottoposti alla verifica di legittimità da parte
del Cun, e alla approvazione del Ministro, e verranno resi pubblici per via
telematica.
I punti principali del provvedimento
– Viene individuata l’idoneità scientifica nazionale quale requisito
necessario per poter partecipare alle procedure di reclutamento dei professori
universitari, specificando che l’idoneità, di per sé, non comporta
diritto all’accesso al ruolo dei professori universitari;
– Il Ministro bandisce ogni anno, con proprio decreto (che dovrà essere
pubblicato in Gazzetta Ufficiale dal Ministero entro il 30 giugno di ogni anno),
le procedure per il conseguimento dell’idoneità, per ciascun settore
e distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati;
– Viene fatta una distinzione tra professori ordinari e professori associati
per il conseguimento dell’idoneità, in merito, rispettivamente, alla "piena
maturità scientifica" per i primi e alla "maturità scientifica" per
i secondi;
– E’ stabilita una durata di quattro anni dal conseguimento della idoneità scientifica
ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento.
– Le Università sono individuate quali soggetti deputati a indicare
il fabbisogno di professori per ciascuna fascia e per ciascun settore, al fine
dell’espletamento delle procedure per il conseguimento dell’idoneità scientifica,
per cui si garantisce la copertura finanziaria, con relativa comunicazione
al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno;
– Viene stabilito che il fabbisogno indicato dalle università abbia
un incremento pari a una quota fino al 40% di tale fabbisogno. Tale quota viene
indicata dal Ministro nel bando di concorso, previa consultazione della Crui
e del Cun.
– In assenza di specifiche richieste da parte delle università, deve
comunque essere bandito ogni 5 anni un posto per ciascun settore e ciascuna
fascia.
– Nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari viene
riservata una quota pari al 25% del contingente risultante dal fabbisogno indicato
dalle università maggiorato della quota di incremento, riservata ai
professori associati con un’anzianità di servizio nella stessa fascia
non inferiore a 15 anni, compreso il servizio prestato come professore associato
non confermato, maturata nell’insegnamento di materie ricomprese nel settore
oggetto del bando o in settori affini.
– Per quanto riguarda la disciplina della formazione delle commissioni di valutazione,
sarà costituita, per ciascun settore e per ciascuna fascia, una lista
di 15 commissari nazionali scelti mediante elezioni da parte del corpo docente
appartenente al medesimo settore per cui si procede. I cinque componenti definitivi
di ciascuna commissione saranno poi sorteggiati secondo modalità telematiche
all’interno delle corrispondenti liste di commissari nazionali.
– Le sedi in cui si svolgeranno le procedure per il conseguimento dell’idoneità scientifica
nazionale, saranno sorteggiate entro una lista di università definita
dal Ministero su proposta della CRUI, aggiornata ogni tre anni.
– Il decreto fissa la disciplina concernente i lavori delle commissioni di
valutazione, le modalità di accesso alla lista delle domande, l’elenco
delle produzioni scientifiche e i titoli inerenti il concorso in oggetto, i
criteri che le commissioni devono tenere in considerazione della valutazione
dei candidati, i tempi di conclusione dei lavori. Al termine degli stessi,
la commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a
maggioranza dei componenti, indica i candidati ritenuti meritevoli dell’idoneità scientifica
nazionale nei limiti numerici fissati dal bando.
– Viene introdotta inoltre una nuova procedura di controllo di legittimità degli
atti, con verifiche da parte del Cun e del Ministero. Al termine, gli atti
sono approvati con decreto ministeriale e resi pubblici anche per via telematica.
– Le norme transitorie stabiliscono che nelle prime due tornate dei giudizi
di idoneità per la fascia dei professori ordinari e nelle prime quattro
tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati,
la quota di incremento sul fabbisogno indicato dalle università (che
secondo la normativa a regime prevista dall’art. 4 non può superare
il 40 per cento del fabbisogno) è pari, invece al 100%.
– Per le prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia
dei professori associati, è prevista, infine, una riserva pari al 15%
della quota di incremento del 100%, rivolta a determinate categorie di professori,
assistenti e ricercatori, specificamente indicati; ed una ulteriore quota dell’1%
riservata ai tecnici laureati, inquadrati nella particolare situazione specificamente
nel decreto.