Il parere della Camera

Parallelamente alla trasmissione al Senato, lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al CAD è passato anche al vaglio della Commissione Affari Costituzionali (1ª) della Camera.

Il decreto correttivo, approvato in via preliminare dal Consiglio del Ministri il 2 dicembre 2005, poi sottoposto al Garante Privacy, alla Conferenza Unificata ed al Consiglio di Stato, ha già incassato anche il parere favorevole del Senato.

Il 16 febbraio – dopo due rinvii (8 e 15 febbraio) resisi necessari al fine di attendere i rilievi della V Commissione (Bilancio) sui profili di carattere finanziario del provvedimento – la Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni, le quali in parte riprendono taluni rilievi espressi dal Consiglio di Stato lo scorso 30 gennaio, in parte le osservazioni formulate dalla corrispondente Commissione del Senato lo scorso 9 febbraio.

Di particolare rilievo, l’osservazione relativa all’ormai noto diritto a “richiedere e ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni” (art. 3), in relazione al quale la Commissione esorta il Governo ha valutarne l’effettiva natura, se trattasi cioè di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo, e ciò al precipuo fine di verificare l’effettiva congruità dell’attribuzione della relativa tutela giurisdizionale al giudice ordinario, anziché al giudice amministrativo.

Infine, degna di nota è la doglianza sull’eccessiva genericità della definizione di «firma elettronica» di cui al nuovo art. 1, comma 1, lett. q) – “l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici” – in quanto si limiterebbe a far riferimento alla mera sussistenza di una connessione logica tra insiemi di dati in forma elettronica.

Qui di seguito il testo integrale del parere.

===

Camera dei Deputati – Commissione Affari Costituzionali (1ª)

Seduta del 16 febbraio 2006

Schema di decreto legislativo recante codice dell’amministrazione digitale. (Atto n. 611).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell’amministrazione digitale» (atto n. 611), deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 dicembre 2005, a norma dell’articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione 2001),

valutato il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell’adunanza del 30 gennaio 2006, dal quale si evincono talune osservazioni che appaiono meritevoli di approfondimento da parte del Governo, con particolare riferimento all’opportunità di effettuare un’attenta valutazione della effettiva natura – diritto soggettivo o interesse legittimo – della posizione giuridica soggettiva che forma oggetto della tutela giurisdizionale attribuita, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, al giudice ordinario, anziché al giudice amministrativo,

sempre con riguardo a specifiche osservazioni recate nel parere espresso dal Consiglio di Stato, con particolare riferimento agli articoli 6 e 7, che modificano rispettivamente gli articoli 20 e 21 del Codice, che disciplinano il documento informatico e il suo valore probatorio, oltre a verificare la possibilità di introdurre una definizione più puntuale, nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 20 del Codice, delle nozioni di «permanenza temporale» e di «non modificabilità automatica» del documento, andrebbe altresì approfondita la

disciplina del regime probatorio del documento informatico sottoscritto con firma digitale o con altra firma elettronica qualificata, in considerazione del fatto che la presunzione di riconducibilità al titolare dell’utilizzo del dispositivo di firma, e la correlata inversione dell’onere della prova, di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice nel testo riformulato, potrebbero comportare l’attribuzione a tale documento di un valore probatorio «rinforzato» e comunque diverso rispetto al corrispondente documento su supporto cartaceo, anche alla luce della direttiva 1999/93/CE in materia di firme elettroniche, la quale non prevede che la firma elettronica possa di per sé conferire al documento informatico una efficacia probatoria maggiore di quella che assume, nel processo, una scrittura privata munita di sottoscrizione autografa,

considerato che l’articolo 1, nel novellare l’articolo 1, comma 1, lettera q), del Codice, reca una definizione di «firma elettronica» che appare eccessivamente generica, in quanto facente riferimento alla mera sussistenza di una connessione logica tra insiemi di dati in forma elettronica,

ritenuto inoltre che, ai fini del mantenimento del carattere esaustivo e sistematico del Codice, andrebbe considerata l’ipotesi di collocare al suo interno anche le altre disposizioni di rango legislativo emanate in materia e che siano entrate in vigore successivamente all’adozione del Codice medesimo, quali, a titolo d’esempio, l’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e l’articolo 1, comma 51, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

visto il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali il 21 dicembre 2005,

visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 gennaio 2006,

tenuto conto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, espressi dalla V Commissione (Bilancio) nella seduta del 16 febbraio 2006,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 3, comma 2, sia valutata l’effettiva natura, se trattasi cioè di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo, della posizione giuridica soggettiva concernente il «diritto dei cittadini a richiedere e ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni», al fine di verificare l’effettiva congruità dell’attribuzione, ivi disposta, della relativa tutela giurisdizionale al giudice ordinario, anziché al giudice amministrativo;

b) agli articoli 6 e 7, che modificano rispettivamente gli articoli 20 e 21 del Codice, che disciplinano il documento informatico e il suo valore probatorio, valuti il Governo l’opportunità di definire più puntualmente, nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 20 del Codice, le nozioni di «permanenza temporale» e di «non modificabilità automatica» del documento, nonché l’opportunità di chiarire se, quanto al regime probatorio del documento informatico sottoscritto con firma digitale o con altra firma elettronica qualificata, la presunzione di riconducibilità al titolare dell’utilizzo del dispositivo di firma, e la correlata inversione dell’onere della prova, di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice nel testo riformulato, possa o meno comportare l’attribuzione a tale documento di un valore probatorio «rinforzato» e comunque diverso rispetto al corrispondente documento su supporto cartaceo;

c) all’articolo 1, sia valutata l’opportunità di riformulare la novella all’articolo 1, comma 1, lettera q), del Codice al fine di delimitare l’ampiezza della definizione di «firma elettronica», atteso che la stessa si limita a far riferimento alla sussistenza di una connessione logica tra insiemi di dati in forma elettronica;

d) sia valutata, infine, l’opportunità di ricomprendere nell’ambito del Codice, al fine di mantenerne il necessario carattere esaustivo e sistematico, anche le ulteriori disposizioni di rango legislativo emanate in materia ed entrate in vigore successivamente all’adozione del Codice medesimo, apportandovi, se del caso, le necessarie modifiche volte a garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;

e) sia altresì valutata l’opportunità di prevedere, limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la Carta di identità elettronica (CIE), la proroga del termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della stessa Carta di identità elettronica, all’uopo modificando l’articolo 64 del Codice;

f) sia infine valutata l’opportunità di ridurre il termine, fissato dall’articolo 47 del Codice, entro il quale le pubbliche amministrazioni centrali devono provvedere ad istituire almeno una casella di posta elettronica certificata, nonché ad utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l’amministrazione e i propri dipendenti.

Redazione

Lo studio legale Giurdanella & Partners dedica, tutti i giorni, una piccola parte del proprio tempo all'aggiornamento del sito web della rivista. E' un'attività iniziata quasi per gioco agli albori di internet e che non cessa mai di entusiasmarci. E' anche l'occasione per restituire alla rete una parte di tutto quello che essa ci ha dato in questi anni. I giovani bravi sono sempre i benvenuti nel nostro studio legale. Per uno stage o per iniziare la pratica professionale presso lo studio, scriveteci o mandate il vostro cv a segreteria@giurdanella.it