Parere favorevole, sia pure con condizioni, al testo unico sugli appalti da
parte della Commissione Bilancio della Camera.
La Commissione parlamentare riprende il parere espresso dal Consiglio
di Stato, laddove si evidenzia che il sistema di
autofinanziamento introdotto
dall’articolo
1, comma 67, della legge n. 266 del 2005 impedisce che il previsto ampliamento
delle competenze e della struttura dell’Authority Appalti possa gravare sulla
finanza statale, finendo per ricadere invece per intero sul mercato
vigilato.
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Camera dei Deputati
V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione)
22 febbraio 2006
La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e 2004/18/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (atto n. 606);
preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato nel quale, tra le altre
cose, si rileva che il sistema di autofinanziamento introdotto dall’articolo
1, comma 67, della legge n. 266 del 2005 esclude che l’ampliamento delle competenze
o della struttura dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
possa gravare sulla finanza statale, essendo posto a carico del mercato vigilato,
per cui si pone piuttosto il problema di evitare un aumento del costo degli
appalti;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
all’articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma: «14. Ai compiti
e alle funzioni attribuiti dal presente articolo l’Autorità fa fronte
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
all’articolo 7 aggiungere, in fine, il seguente comma: «12. Alle attività di
cui al presente articolo l’Osservatorio e l’ISTAT fanno fronte con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
all’articolo 8, comma 12, sopprimere le parole: «nei limiti delle risorse
disponibili»; conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine,
il seguente periodo: «All’attuazione dei commi 11 e 12 l’Autorità provvede
nei limiti delle ordinarie risorse e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato»;
all’articolo 8 sostituire il comma 14 con il seguente: «14. Restano
ferme le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
in materia di finanziamento dell’Autorità.»;
all’articolo 9, sostituire il comma 3 con il seguente: «All’istituzione
e al funzionamento dello sportello, fermo restando quanto previsto al comma
5 del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatici e gli enti aggiudicatori
che sono soggetti pubblici provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato»;
all’articolo 252, comma 2, sostituire le parole da «All’onere» fino
a «e 20.000 euro a decorrere dal 2008» con le seguenti: «Per
l’attuazione dell’articolo 95, comma 2 è autorizzata la spesa massima
di 60.000 euro per il 2005, di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e
2007, e di 20.000 euro a decorrere dal 2008. Al relativo onere».
e con la seguente osservazione:
valuti il Governo se la previsione del riconoscimento al personale dell’Autorità per
la vigilanza sui lavori pubblici del trattamento previsto per il personale
dipendente dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, stabilita
al comma 8 dell’articolo 8, non sia suscettibile di determinare oneri di consistenza
tale da tradursi in un aumento eccessivo delle tariffe gravanti sui soggetti
vigilati.