La Commissione sulle Politiche dell’Unione Europea della Camera, nella seduta dell’8 marzo, ha dato parere favorevole con osservazioni allo schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture.
Si tratta del provvedimento legislativo italiano che dà attuazione alla direttiva unica appalti 2004/18/CE e alla direttiva sui settori speciali (già settori esclusi) 2004/17/CE, entrambe approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 31 marzo 2004.
Si ricorderà che le direttive, essendo scaduti i termini per il loro recepimento, sono già applicabili in Italia dallo scorso 1 febbraio.
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Camera dei Deputati
XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)
Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (Atto n. 606).
Parere favorevole (con osservazioni) dell’8 marzo 2006
(…)
La XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (Atto n. 606);
considerato che lo schema di decreto legislativo appare nel complesso compatibile con la normativa comunitaria;
rilevato, in particolare, che le direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE, recano l’unificazione di filoni normativi precedentemente distinti, introducendo nuovi istituti negoziali e istituti orientati ad una maggiore flessibilità, nell’ambito della disciplina degli appalti pubblici;
apprezzato in particolare che lo schema di decreto in esame introduce significative modificazioni rispetto alla normativa vigente con l’obiettivo di definire una maggiore aderenza della disciplina nazionale al modello comunitario, seppure sarebbe stato opportuno provvedere a meglio chiarire alcuni istituti quali i ribassi d’asta e le soglie di anomalia delle offerte, sulle quali si è spesso registrata un’ambigua applicazione normativa nazionale rispetto alla disciplina comunitaria;
rilevata, in ogni caso, la necessità di assicurare un adeguato periodo transitorio per l’applicazione dello schema di decreto in esame e favorirne una applicazione corretta da parte degli operatori pubblici e privati del settore;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) all’articolo 58, appare opportuno precisare, in riferimento all’istituto del dialogo competitivo, il riferimento al «documento descrittivo», alternativo al bando di gara ai fini della selezione delle offerte, in modo da superare l’attuale indeterminatezza del suo contenuto, nel rispetto dei principi di trasparenza degli atti e di tutela della concorrenza, previsti dalla disciplina comunitaria;
2) al medesimo articolo 58, commi 13 e 15, sempre allo scopo di un adeguamento alla normativa comunitaria, appare altresì opportuno prevedere come obbligo e non come facoltà delle stazioni appaltanti di specificare i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
3) si ritiene inoltre opportuno riformulare la previsione dell’articolo 210, comma 3, recante la definizione delle attività relative ai trasporti, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 5 della direttiva 2004/17, sulle attività relative al trasporto alle quali si applicano le procedure della medesima direttiva, con particolare riferimento all’inserimento delle opere strettamente funzionali alla realizzazione di sistemi trasportistici, quali le strutture finalizzate all’intermodalità;
4) apparirebbe altresì coerente con la disciplina prevista dalla direttiva n. 17 del 2004, riformulare la disposizione dell’articolo 220 con particolare riferimento al ricorso nei settori esclusi al dialogo competitivo;
5) al fine di consentire un impatto graduale della nuova normativa sul sistema delle imprese e sulle stesse stazioni appaltanti, si ritiene inoltre opportuno disciplinare in modo coerente con la normativa comunitaria disposizioni transitorie, volte in particolare a differire in misura congrua il termine di entrata in vigore dello schema di decreto.
Roma, 8 marzo 2006
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ALLEGATO
Il dibattito svoltosi in Commissione
Resoconto di mercoledì 1° marzo 2006
(…)
Giacomo STUCCHI, presidente e relatore, osserva che il provvedimento in esame dà attuazione alle direttive 2004/17 e 2004/18, in attuazione della legge n. 62 del 18 aprile 2005, legge comunitaria per il 2004. Precisa che il corposo provvedimento del Governo si compone di 257 articoli, suddivisi in cinque parti, a cui sono aggiunti ventidue allegati.
Segnala quindi le principali novità introdotte nell’ordinamento interno, con specifico riferimento ai profili di competenza della Commissione.
La Parte I reca principi e disposizioni comuni e l’indicazione dei contratti esclusi dall’applicazione del codice.
Ricorda che in materia di società miste l’articolo 1, comma 2, enuncia il principio generale secondo cui in caso di costituzione di una società mista per la realizzazione diun’opera o di un servizio pubblico, il socio privato deve essere scelto con procedura di evidenza pubblica.
Osserva quindi che l’articolo 3 riproduce la definizione comunitaria di appalti pubblici di lavori: tale nozione comprende – e pone sullo stesso piano – sia gli appalti che hanno ad oggetto la sola esecuzione, sia quelli che hanno ad oggetto la progettazione e l’esecuzione, sia quelli affidati a general contractor. Precisa, tuttavia, che l’affidamento a general contractor è ammesso solo limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV (infrastrutture strategiche).
Ricorda che al contrario, in merito al contratto di progettazione ed esecuzione, il codice introduce un’innovazione in quanto lo ammette sempre mentre, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b), della legge n. 109 del 1994, l’appalto integrato è ammesso solo in alcune ipotesi determinate. Aggiunge che si introduce la definizione di concessione di servizi, anche se l’istituto viene disciplinato solo sommariamente all’articolo 30 in quanto ancora privo di una specifica disciplina comunitaria. Si introducono le nuove definizioni di accordo quadro, sistema dinamico di acquisizione, asta elettronica, centrale di committenza, dialogo competitivo, tratte dalla direttiva 2004/18/CE.
Sottolinea che in materia di competenze legislative statali e regionali l’articolo 4, comma 2, e l’articolo 5 esplicitano che la competenza legislativa in materia di qualificazione e selezione dei concorrenti e di svolgimento delle procedure di gara appartiene alla sfera esclusiva dello Stato. La disposizione sembrerebbe sottintendere che gli altri profili della normativa sui contratti pubblici di appalto appartengano invece alla competenza concorrente o alla competenza esclusiva delle regioni. In particolare osserva che l’articolo 5 prevede, in parallelismo con l’unificazione operata sia a livello comunitario che a livello di normativa statale primaria, una unificazione dei regolamenti di attuazione in materia di lavori, forniture e servizi. I commi da 6 a 8 del medesimo articolo 5 prevedono in particolare che il capitolato può essere adottato dalle stazioni appaltanti; pertanto, scaturendo da una volizione delle parti, esso viene ad assumere valore contrattuale.
Aggiunge che viene estesa la competenza dell’Autorità anche agli appalti di servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 6; viene meno il limite massimo per il trattamento economico spettante ai membri dell’Autorità; vengono compresi nell’ambito della vigilanza dell’Autorità anche gli appalti esclusi dall’ambito di applicazione del codice; viene prevista una competenza dell’Autorità a formulare proposte al Governo in merito a ipotesi di modifica della normativa vigente in materia di appalti pubblici; viene specificato il potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, già previsto dall’articolo 4, comma 4, lettera i) della legge n. 109, introducendo un potere di annullamento o di sospensione in via cautelare della attestazioni rilasciate da SOA di cui sia constatata l’inerzia; vengono attribuite alla stessa Autorità funzioni di composizione delle controversie durante le procedure di gara, ma non vengono definite apposite norme procedurali; vengono precisati i poteri sanzionatori dell’Autorità e le forme di riscossione delle sanzioni pecuniarie.
Rileva quindi che l’articolo 7 riguarda l’osservatorio dei contratti pubblici, mentre il successivo articolo 8 concerne l’organizzazione dell’Autorità di vigilanza, basata sul principio di piena autonomia organizzativa; l’articolo 9 concerne lo sportello unico dei contratti pubblici. Segnala che l’articolo 14, in materia di contratti misti, ai fini della individuazione della prevalenza, passa dal criterio vigente basato su un criterio quantitativo al criterio qualitativo delineato dall’articolo 1 della direttiva 2004/18/CE. In attuazione dell’articolo 13 della direttiva 2004/18/CE, e in considerazione della situazione di concorrenza effettiva degli appalti nel settore delle telecomunicazioni in seguito all’attuazione della normativa comunitaria volta a liberalizzare il settore, l’articolo 22 esclude poi dall’ambito di applicazione della normativa sugli appalti pubblici gli appalti pubblici in tale settore. L’esclusione è tuttavia condizionata alla circostanza che l’aggiudicazione abbia lo scopo principale di permettere alle amministrazioni aggiudicatici di esercitare talune attività nel settore delle telecomunicazioni.
Ricorda quindi che la Parte II disciplina i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari. Rileva che in particolare all’articolo 28 vengono riviste le soglie comunitarie, adeguandole alle nuove soglie introdotte dalla direttiva 2004/18, come modificata dal regolamento della Commissione n. 2083/2005. In materia di ambito soggettivo di applicazione della disciplina degli appalti pubblici, l’articolo 32 riformula gli articoli 2, della legge n. 109 del 1994; 2, del decreto legislativo n. 157 del 1995; 1 del decreto legislativo n. 358 del 1992, adattandoli alla migliore definizione dell’ambito soggettivo di applicazione recata dalla direttiva 2004/18/CE. Segnala l’assoggettamento alla normativa sugli appalti pubblici delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati a scomputo del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, con la applicazione della disciplina del project financing, ai sensi della lettera g) dell’articolo 32, comma 1; le disposizioni apposite dedicate alle società con capitale misto, in base all’articolo 32, comma 3; le disposizioni che subordinano l’erogazione a soggetti privati di contributi pubblici superiori ad una certa soglia per la realizzazione di lavori, alla condizione della esplicita previsione del rispetto, da parte del soggetto privato stesso, della disciplina del codice, in base al disposto dell’articolo 32, comma 4. Ricorda inoltre che all’articolo 33 in materia di centrali di committenza, viene inserita – per la prima volta nell’ordinamento italiano – la previsione generale del ricorso alle centrali di committenza, come definite dall’articolo 1, paragrafo 10 della direttiva 2004/18/CE. Osserva che in attuazione di specifiche previsioni comunitarie, in particolare articoli 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE, gli articoli 49 e 50 dello schema di decreto in esame introducono nell’ordinamento italiano l’istituto dell’avvalimento, in base al quale il singolo concorrente ad una gara di lavori, servizi o forniture potrà partecipare a tale gara anche senza essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, ma avvalendosi di un’altra impresa ausiliaria dotata dei requisiti richiesti e vincolata da una dichiarazione sottoscritta a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse di cui il concorrente è carente.
Aggiunge quindi che l’articolo 50 coordina le nuove norme introdotte in attuazione della direttiva con la disciplina delle qualificazioni SOA, come, peraltro, previsto dalla stessa direttiva, all’articolo 52. Segnala che in recepimento dell’articolo 19 della direttiva 2004/18/CE, viene prevista all’articolo 52 la possibilità di riservare da parte delle stazioni appaltanti la partecipazione a procedure di aggiudicazione di singoli o determinati appalti pubblici a laboratori protetti, quando la maggioranza dei lavoratori impiegati è composta di persone diversamente abili. Una delle principali novità introdotte dall’articolo 53 è inoltre la rimozione dei vincoli previsti dall’articolo 19, comma 1, lettera b) della legge n. 109 del 1994, per l’appalto-integrato, prevedendo, inoltre, che il contratto possa avere ad oggetto anche la progettazione definitiva. Al comma 6 viene aggiunta – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa – una norma di coordinamento con la disciplina relativa alle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico volta a specificare la possibilità di utilizzare, a certe condizioni, quale corrispettivo del contratto di appalto, anche i beni immobili inclusi in programmi di dismissione.
L’articolo 54 riproduce quindi la norma recata dall’articolo 28 della direttiva, l’articolo 70 invece recepisce l’articolo 38 della direttiva n. 18 del 2004, che prevede una disciplina molto articolata dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte; mentre in materia di informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni, l’articolo 79 riproduce le norme di cui all’articolo 41 della direttiva 2004/18.
Segnala, in riferimento ai criteri per la scelta dell’offerta migliore, che l’articolo 81 ribadisce i criteri già previsti dalla normativa previgente: prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiunge che viene inoltre affermato, in recepimento della sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2004 che le stazioni appaltanti possono scegliere quale dei due criteri applicare. Rileva ancora che in materia di ricorso alle aste elettroniche l’articolo 85 recepisce l’articolo 54 della direttiva n. 18 del 2004. In questo caso, l’unica differenza riguarda la circostanza che a differenza della direttiva la normativa italiana non prevede un’estensione generalizzata delle aste elettroniche per quel che riguarda l’acquisto di beni e di servizi, ma lascia alle stazioni appaltanti la decisione se accedere di volta in volta all’asta elettronica. Tale discostamento non configura peraltro una violazione della direttiva se si considera che il ricorso alle aste elettroniche è previsto come facoltativo dalla medesima direttiva.
Precisa che in materia di offerte anormalmente basse di cui agli articoli 86, 87 e 88, viene recepita la normativa comunitaria in materia contenuta nell’articolo 55 della direttiva n. 18 del 2004. Anche in riferimento a progettazione interna ed esterna e livelli di progettazione, gli articoli da 90 a 96 riproducono, nella sostanza, il contenuto degli articoli da 16 a 18 della legge n. 109 del 1994 in materia di progettazione. Precisa che gli articoli da 99 a 107 provvedono quindi a recepire le disposizioni introdotte dalla direttiva sui concorsi di progettazione, mentre l’articolo 122 è finalizzato a garantire una maggiore semplificazione, flessibilità e riduzione dei tempi riguardo alle procedure di aggiudicazione e agli obblighi di pubblicità. Rileva poi che l’articolo 123 riguarda la procedura ristretta semplificata cioè la licitazione privata semplificata, in coerenza con la scelta di adottare la terminologia comunitaria operata nel presente decreto. Le modifiche principali riguardano l’elevazione a 1.500.000 euro della soglia di applicazione, in armonia con quanto fatto dall’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 30 del 2004 relativo agli appalti dei beni culturali. Segnala quindi che l’articolo 124 reca la disciplina degli appalti di servizi e forniture sotto soglia, riproducendo i principi generali recati dall’articolo 122 per i lavori pubblici con la previsione per i servizi e le forniture di garantire una maggiore semplificazione, flessibilità e riduzione dei tempi riguardo alle procedure di aggiudicazione e agli obblighi di pubblicità. Il successivo articolo 125 reca invece la disciplina dei lavori in economia.
Aggiunge che garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici sono previste dall’articolo129, mentre il Capo II della medesima Parte riguarda le concessioni di lavori pubblici, ai sensi della disciplina recata dagli articoli da 142 a 151. Ricorda che vengono recepite nell’ordinamento nazionale le norme sulle concessioni di lavori pubblici contenute nella direttiva 2004/18/CE al Titolo III, dall’articolo 56 al 65. Passa quindi ad illustrare il Capo III, che disciplina la figura del promotore finanziario e la società di progetto, con gli articoli da 152 a 160, mentre il successivo Capo IV concerne i lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, ai sensi degli articoli da 161 a 194. Ricorda quindi che viene prevista una disciplina che deroga alla normativa generale agli articoli 195 e 196, per quel che riguarda gli appalti di lavori, servizi e forniture nel settore della difesa.
Aggiunge che la Parte III è dedicata ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria. Ricorda in particolare che l’articolo 207 disciplina i soggetti aggiudicatori, recependo gli articoli 2 e 8 della direttiva n. 17 del 2004. Rispetto alla disciplina vigente si prevede la soppressione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva n. 17 del 2004 della disposizione contenuta nel comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 158 del 1995, che elenca le condizioni in base alle quali deve ritenersi che il soggetto agisca secondo un diritto speciale o esclusivo. Segnala che l’articolo 215 reca gli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali in base a quanto richiesto dal recepimento dell’articolo 16 della direttiva n. 17 del 2004; l’articolo 223 prevede invece avvisi periodici indicativi e avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione.
Osserva che in recepimento dell’articolo 41 della direttiva n. 17 del 2004, vengono previste inoltre forme semplificate per la pubblicazione di avvisi indicativi delle opere programmate dagli enti aggiudicatari nel caso di progetti di grandi dimensioni e viene previsto anche un avviso relativamente all’esistenza di un sistema di qualificazione. Precisa che vengono inoltre riviste le soglie, superate le quali scattano gli obblighi relativamente agli avvisi periodici. L’articolo 228 invece disciplina i sistemi di qualificazione recependo l’articolo 49 par 3,4,5 della direttiva n. 17 del 2004. Ricorda quindi che la Parte IV dello schema di decreto legislativo reca la disciplina sul contenzioso. Segnala in particolare che gli articoli 245-246, relativi agli strumenti di tutela e ad ulteriori norme processuali, adeguano le norme vigenti, provenienti da diverse fonti, sulla base dell’esigenza di recepire il dettato degli articoli 72 e 81, rispettivamente, delle direttive 2004/17 e 2004/18. Tali articoli richiamano, infatti, al rispetto di direttive comunitarie 89/665/CE e 92/13/CE che – secondo quanto affermato nella relazione illustrativa – non hanno mai trovato in Italia un recepimento unitario e sistematico.
Per quanto riguarda i profili di compatibilità comunitaria, segnala che il Servizio giuridico della Commissione europea ha trasmesso al Governo alcune osservazioni che verranno recepite dall’Esecutivo. Aggiunge che il 7 luglio 2004 la Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia europea in relazione ad alcune disposizioni della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994, modificata da ultimo dalla legge n. 166 del 2002, con la procedura d’infrazione 2001/2182. La Commissione europea ha contestato in particolare che le suddette disposizioni violerebbero le direttive 93/37/CEE, 93/36/CEE, 92/50/CEE, 93/38/CEE, in materia di appalti pubblici. In particolare, in quanto consentirebbero di escludere dalla pubblicazione su scala comunitaria alcune tipologie di bandi di gara, non rispettando le norme di cui alle direttive in questione relative alla messa in concorrenza e all’obbligo di pubblicità adeguata; potrebbero, in taluni casi – segnatamente il diritto di prelazione del promotore nell’ambito delle procedure di «project-financing» – produrre una discriminazione nei confronti dei candidati non nazionali.
Aggiunge che il 13 dicembre 2005 la Commissione ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di Giustizia per infrazione alla legislazione UE in materia di procedure di ricorso sull’aggiudicazione degli appalti pubblici, con la procedura d’infrazione 2002/2243.
Secondo la Commissione il regime di ricorsi previsti dalla disciplina italiana vigente non contemplerebbe un ragionevole periodo tra la notifica della decisione di aggiudicazione e la firma del contratto, come richiesto invece dalle direttive 93/37/CEE, 93/36/CEE, 92/50/CEE e 89/665/CEE e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.
La previsione di tale periodo sarebbe necessaria al fine di consentire che l’aggiudicazione possa essere sospesa o annullata, su richiesta dei soggetti interessati, in presenza di violazioni della normativa europea o nazionale.
Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell’esame.
Antonio BOCCIA (MARGH-U) richiama l’attenzione sulle numerose pronunce di diversi organi concernenti il provvedimento in esame, rilevando la necessità di un approfondimento dei relativi contenuti. In particolare, fa rilevare che sullo schema di decreto la Conferenza Stato-regioni ha espresso un parere negativo, in cui solleva anche questioni di procedibilità costituzionale; per questo, invita la Commissione ad evitare, almeno per la parte di sua competenza, ulteriori contenziosi con le regioni, col parere che andrà ad esprimere. Aggiunge poi che il dettagliato parere del Consiglio di Stato contiene numerose osservazioni e proposte di modifica, tanto da rendere veramente complessa l’espressione di un parere da parte della Commissione, soprattutto in una situazione in cui le Camere sono sciolte. Osserva, in questo senso, che d’altra parte non solo la Commissione politiche dell’Unione europea ma anche le altre Commissioni competenti sul provvedimento in esame, difficilmente potranno esprimere un parere esauriente, in un periodo di campagna elettorale in cui la partecipazione dei parlamentari ai lavori delle Commissioni è assai limitato. Auspica quindi una riflessione approfondita sugli aspetti da lui evidenziati.
Giacomo STUCCHI, presidente e relatore, condivide le perplessità del collega Boccia, ricordando che tutti i rappresentanti dei gruppi in Commissione hanno convenuto di procedere ad un esame approfondito del provvedimento in esame, senza esaurirne l’iter nel corso di una sola seduta, come invece deciso per gli altri provvedimenti all’ordine del giorno, laddove sussistano i presupposti di carattere procedurale. Ciò proprio perché vi sono questioni che nel parere sul provvedimento in esame dovranno essere evidenziate, in particolare per quanto riguarda la compatibilità comunitaria.
Conferma quindi che presenterà una proposta di parere che tenga conto di tutti i profili di incompatibilità comunitaria del provvedimento in esame nel corso di una successiva seduta.
Andrea DI TEODORO (FI) ritiene che il relatore saprà svolgere senz’altro un approfondito lavoro di ricognizione delle osservazioni espresse dai diversi organi, in particolare il Consiglio di Stato, sul provvedimento in esame, di cui tenere conto in sede di predisposizione della proposta di parere. Sottolinea peraltro che è importante che la Commissione acceleri l’iter di questo schema di decreto, tra l’altro un atto dovuto, soprattutto dal momento che si tratta di un recepimento di norme comunitarie. Aggiunge che il parere della Conferenza Stato-regioni pone sostanzialmente l’accento sulla questione dell’interferenza di alcune disposizioni con la potestà regionale. Anche se si tratta di temi che non coinvolgono la competenza della XIV Commissione, intende comunque rilevare che questo Governo fino alla fine continua a pagare la scelta sciagurata, fatta al tramonto della scorsa legislatura, di non chiarire la questione del riparto delle competenze tra Stato e regioni. In questo senso è sicuro che la riforma costituzionale varata dalla maggioranza, che sarà sottoposta a referendum, potrà portare chiarezza in un campo in cui il centrosinistra non ha fatto altro che confondere le idee.
Giacomo STUCCHI, presidente e relatore, ribadisce che la Commissione politiche dell’Unione europea può esprimersi soltanto su questioni di compatibilità comunitaria, a differenza delle altre Commissioni che si esprimono sui profili attinenti il merito, nell’ambito delle rispettive competenze. Preannuncia quindi che la proposta di parere che presenterà nel corso della prossima seduta recherà una serie di rilievi inerenti profili di compatibilità comunitaria.
Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
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Resoconto di Mercoledì 8 marzo 2006.
Schema di decreto legislativo recante codice dei contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004.
Atto n. 606.
(Seguito esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 1o marzo 2006.
Giacomo STUCCHI, presidente e relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).
Paola MARIANI (DS-U) ricorda che il provvedimento in esame è finalizzato al recepimento di due direttive comunitarie del 2004, la n. 17 e la n. 18, recanti codici dei contratti pubblici dei lavori, servizi. Tali direttive non solo hanno introdotto alcune nuove figure negoziali, quali l’accordo quadro, il sistema dinamico di acquisizione, l’asta elettronica, il dialogo competitivo, l’affidamento tramite centrale di committenza, ma hanno riformato profondamente l’impianto stesso e rappresentano una vera e propria rivoluzione normativa in materia di contratti pubblici.
Sottolinea di non condividere peraltro né il contenuto né il metodo del decreto attuativo in esame. Non ritiene infatti corretto che la Commissione politiche dell’Unione europea, insieme a tutte le altre, si pronunci, a Camere sciolte e in tempi ristrettissimi, su un’integrale revisione della delicata normativa in materia di lavori pubblici, in assenza di un confronto con i soggetti interessati. Ricorda, inoltre, che in occasione dell’esame del disegno di legge comunitaria per il 2005 presso la XIV Commissione, era stato chiesto all’allora Ministro delle politiche comunitarie, Rocco Buttiglione, di precisare se la lettera a) contenuta nel comma 1 dell’articolo 25 della legge comunitaria, che delega il Governo ad adottare un unico testo legislativo in materia di procedure di appalto, fosse riferita esclusivamente alle procedure contenute nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE o se tale previsione autorizzasse il Governo a disciplinare in senso organico tutta la normativa di appalti pubblici. A tale richiesta il Ministro Buttiglione rispose assicurando, testualmente, che il testo unico avrebbe contenuto esclusivamente le procedure di appalto indicate dalla direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e le norme vigenti modificate dall’esecuzione di tali direttive. Ricorda, inoltre, che il Ministro nella medesima seduta assicurò che il Governo con la legge di delega non si era fatto delegare dal Parlamento a ridisciplinare l’intera normativa vigente nel settore degli appalti pubblici.
Osserva invece che il testo in esame è l’esatto contrario di ciò che era stata assicurato dal Ministro Buttiglione, in quanto modifica in maniera incisiva la disciplina nazionale in materia di appalti, con l’aggravante che il Parlamento si trova ad esaminare uno schema di decreto legislativo emanato in assenza di delega e in totale mancanza di principi e criteri direttivi. Peraltro, lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in mancanza non solo di una consultazione degli attori operanti nel settore, ma anche delle regioni, le quali hanno peraltro espresso un parere contrario sul provvedimento. Aggiunge che il provvedimento reca disposizioni illegittime che rischiano di gettare nel caos il settore dei lavori pubblici; un settore molto delicato, in cui interagiscono gli enti pubblici e le imprese, modificando in modo repentino ed integrale la legislazione vigente.
Ritiene che lo schema di decreto legislativo modifichi gli istituti previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici in maniera non organica, considerato altresì che tali istituti sono stati disciplinati attraverso un’attenta mediazione di interessi contrapposti a livello pubblico e privato. Si attua l’articolo 25 della legge comunitaria 2004 in maniera non corretta, in quanto si coglie il pretesto del recepimento della normativa comunitaria allo scopo di modificare il quadro normativo di riferimento. Ciò vale, in particolare, per l’appalto integrato, che non viene neanche disciplinato dalle direttive comunitarie. Ritiene pertanto il testo non coerente con il recepimento delle direttive comunitarie, e ribadisce la sua disomogeneità in quanto intende unificare in un solo testo norme emanate in tempi diversi, concernenti la qualificazione delle SOA e la partecipazione alle gare di appalto.
Rileva d’altra parte che il provvedimento non coglie neanche l’occasione dell’adeguamento alla normativa comunitaria per chiarire l’interpretazione di talune controverse disposizioni – ad esempio quelle sui ribassi d’asta e sulle soglie di anomalia delle offerte – sulle quali si è spesso registrata un’ambigua applicazione normativa.
Sulla base delle riflessioni esposte preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Marco AIRAGHI (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, di attuazione della direttiva 2003/43/CE, relativa agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina.
Atto n. 614.
(Seguito esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 1o marzo 2006.
Riccardo CONTI (UDC-CCD-CDU), relatore, propone di esprimere un parere favorevole.
Paola MARIANI (DS-U) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Marco AIRAGHI (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.