Fissate con Circolare le direttive sull’attività normativa del Governo durante
il periodo di scioglimento delle Camere.
"Si darà corso agli adempimenti per l’attuazione delle leggi approvate
dal Parlamento, ivi comprese le leggi di delega, in particolare qualora il
rinvio alla prossima legislatura non consentisse (anche in considerazione del
tempo necessario al procedimento istruttorio per l’emanazione dei relativi
decreti) il rispetto dei termini della delega medesima, nonché degli
Statuti di autonomia e delle leggi, ivi comprese quelle di semplificazione
comunitaria, che prevedono l’adozione di regolamenti;
assicurare la prosecuzione dell’attività in ambito comunitario ed internazionale,
con particolare riferimento alla fase di preparazione dei prossimi Consigli europei
e del Vertice G8, nonché all’attuazione delle politiche concordate a livello
comunitario ed internazionale e nel quadro degli organismi di cooperazione.
(…)
Si procederà dunque all’attuazione delle leggi approvate
dal Parlamento, con particolare riferimento all’esercizio delle
deleghe [dunque all’approvazione dei relativi decreti legislativi, ndr]
e
l’emanazione
di
regolamenti governativi e ministeriali previsti per l’attuazione delle leggi
medesime. Quanto ai decreti-legge, la loro adozione, limitata come sempre ai
soli casi di puntuale sussistenza dei requisiti stabiliti dalla Costituzione
e dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, resta subordinata all’assenza di effettive
alternative. Potranno, altresì, essere adottate, iniziative legislative
rese necessarie da esigenze connesse ad impegni internazionali e comunitari".
– – – –
Presidente del Consiglio dei Ministri
Circolare 13 febbraio 2006
A TUTTI I MINISTRI, VICE MINISTRI
E SOTTOSEGRETARI DI STATO
La decisione del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere apre una
particolare fase della vita costituzionale, caratterizzata dalla prorogatio
parlamentare e dalla permanenza in carica del Governo, cui non è venuta
meno la fiducia del Parlamento.
In tale fase il Governo opererà proseguendo
l’esercizio delle funzioni politico-amministrative e di garanzia costituzionale
che gli competono, nel rispetto di rigorosi criteri di correttezza nei confronti
degli altri Organi costituzionali e, prima di tutto, delle Camere sciolte.
In particolare, l’attività del Governo sarà rivolta al perseguimento
delle seguenti finalità:
•
dare corso agli adempimenti per l’attuazione delle leggi approvate dal Parlamento,
ivi comprese le leggi di delega, in particolare qualora il rinvio alla prossima
legislatura non consentisse (anche in considerazione del tempo necessario al
procedimento istruttorio per l’emanazione dei relativi decreti) il rispetto
dei termini della delega medesima, nonché degli Statuti di autonomia
e delle leggi, ivi comprese quelle di semplificazione comunitaria, che prevedono
l’adozione di regolamenti;
assicurare la prosecuzione dell’attività in ambito comunitario ed internazionale,
con particolare riferimento alla fase di preparazione dei prossimi Consigli
europei e del Vertice G8, nonché all’attuazione delle politiche concordate
a livello comunitario ed internazionale e nel quadro degli organismi di cooperazione;
•
garantire la continuità dell’azione amministrativa, con particolare
riguardo ai provvedimenti ovvero alle iniziative finalizzati all’attuazione
degli obiettivi di politica economica e finanziaria, nonché al rispetto
degli obblighi e dei parametri comunitari.
Richiamo, pertanto, l’attenzione dei Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari
sulla necessità di attenersi scrupolosamente, fino all’insediamento
delle nuove Camere, alle seguenti direttive nell’esercizio delle proprie funzioni:
1. riunioni del Consiglio dei Ministri: si procederà alla convocazione
nel rispetto delle procedure ordinarie, previste dal relativo Regolamento,
previa la consueta riunione preparatoria;
2. deleghe ai Sottosegretari: i Ministri potranno stabilire eventuali limiti
all’esercizio delle funzioni delegate ai Sottosegretari, in considerazione
della particolare fase costituzionale in atto;
3. attività normativa: si procederà, entro i limiti sopra indicati,
all’attuazione delle leggi approvate dal Parlamento, con particolare riferimento
all’esercizio delle deleghe ed all’emanazione di regolamenti governativi e
ministeriali previsti per l’attuazione delle leggi medesime. Quanto ai decreti-legge,
la loro adozione, limitata come sempre ai soli casi di puntuale sussistenza
dei requisiti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge 23 agosto 1988, n.
400, resta subordinata all’assenza di effettive alternative. Potranno, altresì,
essere adottate, iniziative legislative rese necessarie da esigenze connesse
ad impegni internazionali e comunitari;
4. nomine: il Governo procederà a nomine, designazioni e proposte soltanto
se indispensabili per assicurare la piena operatività dell’azione amministrativa,
nonché il rispetto dei termini previsti a tali fini dalla normativa
vigente;
5. relazioni internazionali: missioni e visite potranno svolgersi secondo gli
impegni assunti, previa preventiva intesa con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, da ricercarsi caso per caso.
6. relazioni parlamentari: sarà assicurata la partecipazione di rappresentanti
del Governo, in Assemblea e nelle Commissioni, nel corso dell’esame del disegni
di legge di conversione dei decreti-legge e nelle altre occasioni in cui sarà espressamente
richiesta dalle Camere;
7. relazioni con le Conferenze Stato-regioni, Stato-autonomie locali
e unificata:
potranno continuare ad essere svolte;
8. relazioni sindacali: le Amministrazioni potranno tenere
incontri con le pmti sociali per l’esame delle questioni in corso oche dovessero
insorgere.
Roma, 11 febbraio 2006