Il Consiglio di Ministri ha approvato lo schema di DPR sull’accesso alle professioni. Riportiamo di seguito il testo integrale in anteprima.
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Schema di decreto del presidente della repubblica, discusso in Consiglio dei Ministri il 29 marzo, concernente regolamento sulla disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4.
Il Presidente della Repubblica,
Visti gli articoli 87, quinto comma, 33, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall’articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza generale del 13 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;
EMANA
il seguente regolamento:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina, i requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e le relative prove, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici e, salvo quanto previsto dall’articolo 94, le modalità di svolgimento degli esami, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, pianificatore paesaggista e conservatore, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, farmacista, geologo, ingegnere, psicologo, tecnologo alimentare e veterinario, nonché per l’abilitazione nelle discipline statistiche.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in materia di esami di Stato per l’accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, il presente regolamento disciplina la composizione delle relative commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento degli esami, nonché per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, consulente del lavoro e giornalista, i requisiti di ammissione all’esame di Stato.
3. Fermo restando quanto previsto dall’ordinamento vigente in materia di esami di Stato per l’accesso alla professione di odontoiatra, il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento degli esami.
4. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non incidono sulle attività attribuite o riservate a ciascuna professione.
ART. 2
(Requisiti di ammissione agli esami di Stato)
1. Sono requisiti di ammissione agli esami di Stato per l’accesso alla sezione A degli albi relativi alle professioni di cui all’articolo 1, comma 1, salvo quanto previsto per ciascuna professione dalle disposizioni del Titolo secondo:
a)la laurea specialistica o la laurea magistrale;
b)un periodo di tirocinio professionalizzante svolto con le modalità previste dall’articolo 3.
2. Sono requisiti di ammissione agli esami di Stato per l’accesso alla sezione B degli albi professionali relativi alle professioni di cui all’articolo 1, comma 1, salvo quanto previsto per ciascuna professione dalle disposizioni del Titolo secondo:
a) la laurea;
b) un periodo di tirocinio professionalizzante svolto secondo le modalità previste all’articolo 3.
3. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel Titolo secondo e fermo restando il tirocinio di cui all’articolo 3, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi di cui ai commi 1 e 2, coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea regolato dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Coloro che hanno titolo per accedere all’esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all’esame di Stato per la sezione B, fermo restando il tirocinio di cui all’articolo 3.
5. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente per ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all’albo professionale indipendentemente dal requisito dell’esame di Stato, conservano tale titolo per l’iscrizione alla sezione A dello stesso albo.
6. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.
ART. 3
(Tirocinio)
1. Il tirocinio consiste nello svolgimento di attività di tipo pratico, relative alle competenze professionali previste dalle norme vigenti. Esso è svolto, in modo continuativo, sotto la supervisione di un tutor iscritto all’albo da almeno cinque anni, presso una struttura pubblica o privata accreditata dagli ordini. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull’attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia volta all’apprendimento delle tecniche professionali ed all’acquisizione di esperienze applicative. Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 2041 del codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali. Il consiglio dell’ordine territoriale verifica l’effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi. Con regolamento del Consiglio nazionale, nel rispetto di linee guida concordate tra i consigli nazionali medesimi ed i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e della giustizia, sono disciplinate le modalità di svolgimento del tirocinio nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Fino all’adozione del predetto regolamento, restano ferme le direttive già adottate dai Consigli nazionali alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il tirocinio può essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite in accordi stipulati fra gli ordini ed i collegi territoriali e le università nell’ambito di una convenzione quadro concordata tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il consiglio nazionale.
3. Le convenzioni stipulate tra gli ordini e le università prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono fatte salve sino alla loro naturale scadenza ovvero, ove non prevista, sino all’entrata in vigore della convenzione di cui al comma 1.
4. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l’accesso alla sezione B possono esserne esentati per l’accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.
ART. 4
(Prove)
1. Salvo quanto previsto per ciascuna professione dalle disposizioni del Titolo secondo, gli esami consistono in due prove scritte, una prova pratica e una prova orale.
2. Sono esonerati da una delle prove scritte, secondo quanto previsto dal presente regolamento per ciascuna professione, coloro i quali, in possesso del prescritto titolo di studio, provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all’esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali.
ART. 5
(Valore delle classi di laurea)
1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell’ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.
ART. 6
(Adeguamento dei titoli di studio)
1. Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il CUN, sono stabilite le corrispondenze tra i titoli universitari di accesso alle professioni disciplinate dal presente regolamento e le classi di laurea e di laurea magistrale di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
2. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
TITOLO II
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO E RELATIVE PROVE
CAPO I
PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE
ART. 7
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione A dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea specialistica in una delle seguenti classi:
1)classe 3/S – architettura del paesaggio;
2)classe 4/S – architettura e ingegneria edile;
3)classe 7/S – biotecnologie agrarie;
4)classe 38/S – ingegneria per l’ambiente e il territorio;
5)classe 54/S – pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
6)classe 74/S – scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
7)classe 77/S – scienze e tecnologie agrarie;
8)classe 78/S – scienze e tecnologie agroalimentari;
9)classe 79/S – scienze e tecnologie agrozootecniche;
10)classe 82/S – scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
b) tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
3. L’esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale.
4. La prima prova scritta, della durata di otto ore, consiste nella trattazione di aspetti scientifici, tecnici ed economico-estimativi relativi ad una o più delle competenze professionali di cui all’articolo 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modifiche.
5. La seconda prova scritta, della durata di otto ore, concerne:
a) per l’indirizzo progettuale, pianificazione rurale, paesaggistico, la trattazione degli aspetti legati alla pianificazione territoriale o alla materia delle costruzioni, della meccanica e meccanizzazione, dell’idraulica, della gestione del territorio ovvero degli aspetti legati alla progettazione e gestione del paesaggio, alla sua evoluzione, alle sue applicazioni nel settore del verde urbano pubblico e privato, sportivo;
b) per l’indirizzo forestale, naturalistico, agro-ambientale e di difesa del suolo, la trattazione degli aspetti legati alla gestione delle risorse forestali, alla pianificazione e progettazione forestale, alla cura, gestione e programmazione dei territori montani, agli interventi di difesa del suolo, alla gestione e tutela delle risorse naturali ed ambientali;
b)per l’indirizzo bio-tecnologico ed agro-industriale, la trattazione degli aspetti, anche biotecnologici, legati alle trasformazioni dei prodotti agricoli nonché a quelli alimentari, alle certificazioni di qualità, ai criteri di rintracciabilità, di etichettatura e commercializzazione dei prodotti dell’industria alimentare e delle bevande;
c)per l’indirizzo produzioni vegetali e fitoiatrico, la trattazione degli aspetti legati alle coltivazioni erbacee e arboree, all’utilizzazione delle corrette pratiche agronomiche, alle produzioni biologiche e integrate e relative tecniche fitoiatriche, all’uso e distribuzioni dei prodotti fitoiatrici, all’impiego delle biotecnologie nell’ambito agricolo ed ambientale.
6. La prova pratica, della durata di otto ore, verte sugli argomenti previsti per ciascun indirizzo dal comma 5 ed ha ad oggetto la realizzazione di elaborati tecnici applicativi relativi a strutture complesse di tipo aziendale, territoriale o laboratoristico, corredati da una relazione tecnico economica in cui siano evidenziati i principi teorici che hanno orientato le scelte del candidato.
7. La prova orale mira ad accertare la conoscenza della disciplina e della deontologia professionale, nonché delle materie oggetto delle prove scritte.
8. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione alla sezione A sono esonerati dalla prima prova scritta.
9. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A i possessori dei diplomi di laurea in biotecnologie, scienze agrarie, scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali, scienze forestali e ambientali, scienze agrarie tropicali e subtropicali, scienze ambientali, pianificazione territoriale urbanistica, conseguiti nell’ambito dell’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
ART. 8
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione B dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in una delle seguenti classi:
1)per l’iscrizione al settore agronomo e forestale:
1.1)classe 7 – urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
1.2)classe 20 – scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali.
2)per l’iscrizione al settore biotecnologo agrario:
2.1)classe 1 – biotecnologie;
2.2)classe 20 – scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
b) tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
3. L’esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale.
4. La prima prova scritta, della durata di otto ore, concerne la trattazione tecnica, economica-estimativa di una o più attività oggetto di competenza professionale specifica del settore.
5. La seconda prova scritta, della durata di otto ore, concerne:
a) per il settore agronomo e forestale, indirizzo agronomico, la trattazione degli aspetti legati alla gestione delle produzioni agricole;
b) per il settore agronomo e forestale, indirizzo forestale, la trattazione degli aspetti legati alla gestione delle risorse forestali e delle risorse naturali;
c) per il settore biotecnologo-agrario, trattazione degli aspetti legati all’impiego delle biotecnologie nei settori della coltivazione agrarie, delle produzioni animali e delle tecnologie agroalimentari.
6. La prova pratica, della durata di otto ore, è articolata:
a) per il settore agronomo e forestale – indirizzo agronomico, in un elaborato di gestione aziendale o in un progetto di un’opera semplice di edilizia rurale, corredati da analisi economico estimative e dai relativi elaborati grafici, ovvero in un elaborato di gestione di elementi di pianificazione territoriale ambientale o in una analisi paesaggistica, corredati da valutazioni economico estimative e dai relativi elaborati grafici;
b) per il settore agronomo forestale – indirizzo forestale, in un progetto di massima dell’impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredati da analisi economico estimative e dai relativi elaborati grafici, ovvero in un elaborato di gestione di elementi di pianificazione territoriale- ambientale o in una analisi paesaggistica corredati da valutazioni economico estimative e dai relativi elaborati grafici;
c) per il settore biotecnologo agrario, in un’analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati.
7. La prova orale mira ad accertare la conoscenza della disciplina e della deontologia professionale, nonché delle materie oggetto delle prove scritte.
CAPO II
PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE PAESAGGISTA E CONSERVATORE
ART. 9
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione A dell’albo degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) per il settore architettura:
1) laurea specialistica della classe 4/S – architettura e ingegneria edile – corso di laurea specialistica corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
2) compimento di un tirocinio della durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3;
b) per il settore pianificazione territoriale:
1) laurea classe 54/S – pianificazione territoriale urbanistica e ambientale ovvero classe 4/S – architettura e ingegneria edile;
2) compimento di un tirocinio della durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3;
c) per il settore paesaggistica:
1)laurea classe 4/S – architettura e ingegneria edile ovvero classe 3/S – architettura del paesaggio ovvero classe 82/S – scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
2)compimento di un tirocinio della durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3;
d) per il settore conservazione dei beni architettonici e ambientali:
1)laurea classe 4/S – architettura e ingegneria edile ovvero classe 10/S – conservazione dei beni architettonici e ambientali;
2)compimento di un tirocinio della durata semestrale, svolto secondo le modalità di cui all’articolo 3.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) per il settore architettura:
1) una prova pratica di progettazione, a scelta del candidato tra quelle proposte e della durata di otto ore, avente per oggetto temi relativi all’attività della professione di architetto;
2) una prova scritta, a scelta del candidato tra quelle proposte e della durata di otto ore, avente ad oggetto uno dei seguenti temi: descrizione e dimensionamento di uno o più elementi strutturali, impiantistici e/o insediativi facenti parte di un organismo architettonico; dimensionamento di un piano urbanistico e/o territoriale; tale prova è comunque volta all’accertamento della conoscenza delle norme sulla progettazione, estimo, direzione lavori, collaudo, valutazione di impatto ambientale, tutela, conservazione e restauro dei beni architettonici, ambientali, paesaggistici e monumentali, in ogni caso, con riferimento alle tematiche della sicurezza, della salute e del risparmio energetico;
3) una seconda prova scritta, della durata di otto ore, volta all’accertamento della conoscenza delle norme, delle regole e delle procedure pertinenti la professione di architetto;
4) una prova orale vertente sulla discussione di temi che possono formare oggetto della prova pratica e delle due prove scritte, nonché di profili di legislazione e deontologia professionale;
b) per il settore pianificazione territoriale:
1) una prova pratica di progettazione, a scelta del candidato tra quelle proposte e della durata di otto ore, avente per oggetto temi relativi all’attività della professione di pianificatore territoriale;
2) una prova scritta, a scelta del candidato tra quelle proposte e della durata di sei ore, avente come tema il dimensionamento o la valutazione di un piano territoriale;
1)una seconda prova scritta, della durata di quattro ore, volta ad accertare la conoscenza delle norme, delle regole e delle procedure pertinenti la professione di pianificatore territoriale;
2)una prova orale vertente sulla discussione di temi che possono essere oggetto della prova pratica e delle due prove scritte, nonché di profili di legislazione e deontologia professionale;
c) per il settore paesaggistica:
1) una prova pratica di progettazione, a scelta del candidato tra quelle proposte e della durata di otto ore, avente per oggetto temi relativi all’attività della professione di paesaggista;
2) una prova scritta, a scelta del candidato tra quelle proposte e della durata di sei ore, avente come tema il dimensionamento di uno o più elementi facenti parte di parchi e giardini;
3) una seconda prova scritta, della durata di quattro ore, per accertare la conoscenza delle norme, delle regole e delle procedure pertinenti la professione di paesaggista;
4) una prova orale vertente sulla discussione di temi che possono essere oggetto della prova pratica e delle due prove scritte, nonché di profili di legislazione e deontologia professionale;
d) per il settore conservazione dei beni architettonici e ambientali:
1) una prova scritta, a scelta del candidato tra quelle proposte e della durata di otto ore, avente ad oggetto la risposta a quesiti inerenti il degrado ed il dissesto dei beni architettonici e ambientali, nonché le tecniche e gli interventi di conservazione;
2) una seconda prova scritta, della durata di sei ore, volta ad accertare la conoscenza delle norme, delle regole e delle procedure pertinenti la professione di conservatore dei beni architettonici e ambientali;
3) una prova orale vertente sulla discussione di temi che possono essere oggetto delle due prove scritte, nonché di profili di legislazione e deontologia professionale.
4. Gli iscritti nella sezione B, ammessi a sostenere l’esame di Stato per la sezione A, sono esonerati dalla prova scritta avente ad oggetto materie per le quali già sia stata verificata l’idoneità del candidato nell’accesso al settore di provenienza; in mancanza sono esonerati:
a) per il settore architettura, dalla prova scritta di cui al comma 3, lettera a), numero 3);
b) per il settore pianificazione territoriale, dalla prova scritta di cui al comma 3, lettera b), numero 3);
c) per il settore paesaggistica, dalla prova scritta di cui al comma 3, lettera c), numero 3).
5. Nel caso vengano attivate, sulla base di apposite convenzioni fra il consiglio nazionale dell’ordine e le università, attività di tirocinio professionale di durata minima semestrale, ulteriore a quello obbligatorio di cui all’articolo 3, la partecipazione a tali attività esonera dalla seconda prova scritta.
6. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nei settori previsti dall’articolo 14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:
a) per l’iscrizione nel settore pianificazione territoriale, la laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica;
b) per l’iscrizione nel settore paesaggistica, la laurea in scienze ambientali;
c) per l’iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.
ART. 10
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione B dell’albo degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) per il settore architettura:
1) laurea nella classe 4 – scienza dell’architettura e dell’ingegneria edile o nella classe 8 – ingegneria civile e ambientale;
2) compimento di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità di cui all’articolo 3;
b) per il settore pianificazione:
1) laurea nella classe 7 – urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale o classe 27 – scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
2) compimento di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità di cui all’articolo 3.
3. Gli esami consistono nelle seguenti prove:
a) per il settore architettura:
1) una prova pratica di progettazione, a scelta del candidato tra quelle proposte e della durata di otto ore, avente per oggetto temi relativi all’attività della professione di architetto junior;
2) una prova scritta, a scelta del candidato tra quelle proposte e della durata di otto ore, avente come tema la descrizione e il dimensionamento, con procedure standardizzate, di uno o più elementi strutturali facenti parte di un organismo edilizio identificabile come edificio civile semplice, rientrante nella Classe e Categoria Ia) della legge n. 143 del 1949, con esclusione di quelli sottoposti a regimi vincolistici di cui al Titolo I e II del decreto legislativo n. 490 del 1999, nonché a quelli sismici, idrogeologici e di tutela speciale negli strumenti urbanistici;
3) una seconda prova scritta, della durata di sei ore, volta ad accertare la conoscenza delle norme e delle regole e delle procedure pertinenti la professione di architetto junior;
4) una prova orale vertente sulla discussione di temi che possono formare oggetto della prova pratica e delle due prove scritte, nonché di profili di legislazione e deontologia professionale; materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale;
b) per il settore pianificazione:
1) una prova pratica, a scelta del candidato tra quelle proposte e della durata di otto ore, avente ad oggetto l’analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta, a scelta del candidato tra quelle proposte e della durata di otto ore, avente per oggetto temi relativi all’attività della professione di pianificatore junior;
3) una seconda prova scritta, della durata di quattro ore, volta ad accertare la conoscenza delle norme, delle regole e delle procedure pertinenti la professione di pianificatore junior;
4) una prova orale vertente sulla discussione di temi che possono essere oggetto delle due prove scritte, nonché di profili di legislazione e deontologia professionale.
4. Nel caso vengano attivate, sulla base di apposite convenzioni fra il consiglio nazionale dell’ordine e le università, attività di tirocinio professionale di durata minima semestrale, ulteriore a quello obbligatorio di cui all’articolo 3, la partecipazione a tali attività esonera dalla seconda prova scritta.
CAPO III
PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE
ART. 11
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione A dell’albo degli assistenti sociali è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea nella classe 6 – scienze del servizio sociale;
b) laurea specialistica nella classe 57/S – programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
c) il compimento di un tirocinio della durata minima di 700 ore secondo le modalità previste dall’articolo 3.
2. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, della durata di otto ore, sui seguenti argomenti: teoria e metodi avanzati delle discipline dell’area del servizio sociale; teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi valutativa dei servizi delle politiche e degli interventi professionali; metodologia della supervisione;
b) una seconda prova scritta applicativa, della durata di otto ore, sui seguenti argomenti: direzione di organizzazioni complesse; gestione manageriale nel campo dei servizi; integrazione degli interventi delle politiche sociali, metodologie di intervento in ambito clinico e consulenziale;
c) una prova pratica, della durata di otto ore, nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzioni di una situazione problematica prospettata dalla commissione nelle materie di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
d) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione degli elaborati scritti; argomenti teorico-pratici relativi all’esperienza professionale o all’attività svolta durante il tirocinio; etica e deontologia professionale; disciplina professionale.
3. Gli iscritti alla sezione B dell’albo, ammessi a sostenere l’esame di Stato per la sezione A, sono esonerati dalla prova di cui al comma 2, lettera a).
ART. 12
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione B dell’albo degli assistenti sociali è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6 – Scienze del servizio sociale unitamente al compimento di un tirocinio della durata minima di 450 ore, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, della durata di otto ore, nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell’area di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale; elementi di comunicazione, raccolta e gestione delle informazioni;
b) una seconda prova scritta, della durata di otto ore, nelle seguenti materie o argomenti: princìpi di politica sociale; princìpi e metodi di organizzazione e offerta di servizi sociali;
c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione sociale; etica e deontologia professionale; discussione dell’elaborato scritto; esame critico dell’attività svolta durante il tirocinio professionale;
d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a).
CAPO IV
PROFESSIONE DI ATTUARIO
ART. 13
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione A dell’albo degli attuari è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea specialistica in una delle seguenti classi:
1) classe 19/S – finanza;
2) classe 90/S – statistica demografica e sociale;
3) classe 91/S – statistica economica, finanziaria e attuariale;
4) classe 92/S – statistica per la ricerca sperimentale;
b) compimento di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente gli strumenti probabilistici, statistici e della finanza matematica, di impiego in àmbito assicurativo, finanziario e previdenziale;
b) una seconda prova scritta su temi tecnico-attuariali e matematico-finanziari delle assicurazioni vita, danni e della previdenza;
c) una prova pratica, consistente nella elaborazione di un progetto tecnico-attuariale, o di analisi valutativa di un caso aziendale, nell’àmbito delle tematiche tecnico-attuariali delle imprese d’assicurazioni e degli enti di previdenza;
d) una prova orale su argomenti della tecnica attuariale e della finanza matematica nel campo delle assicurazioni e della previdenza, rivolta in particolare a verificare la cultura professionale del candidato, la sua capacità operativa di sintesi e di comunicazione, nonché la conoscenza delle regole applicative, delle linee guida e dei codici deontologici di settore, della legislazione professionale.
4. La durata delle prove previste al comma 3, lettere a), b) e c), è di otto ore.
5. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A sono esonerati dalla prima prova scritta.
ART. 14
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione B dell’albo degli attuari è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea nella classe n. 37 – Scienze statistiche;
b) compimento di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente le metodologie quantitative di base impiegate nell’àmbito delle tematiche assicurativo-previdenziali e finanziarie;
b) una seconda prova scritta concernente l’analisi e la selezione di prodotti di natura assicurativa, previdenziale e finanziaria;
c) una prova pratica, sull’approccio tecnico-statistico o di trattamento informatico di basi di dati, relativamente a problemi assicurativi, finanziari e previdenziali;
d) una prova orale basata sulla discussione di argomenti attinenti l’offerta e la gestione tecnica dei servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, rivolta in particolare a verificare le conoscenze teorico-pratiche e la capacità di comunicazione del candidato, nonché la conoscenza della legislazione e deontologia professionale.
4. La durata delle prove previste al comma 3, lettere a), b) e c), è di otto ore.
CAPO V
PROFESSIONE DI BIOLOGO
ART. 15
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione A dell’albo dei biologi è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in una delle classi che consente l’ammissione all’esame di stato per l’iscrizione alla sezione B dell’albo;
b) laurea specialistica in una delle seguenti classi:
1) classe 6/S – Biologia;
2) classe 7/S – Biotecnologie agrarie;
3) classe 8/S – Biotecnologie industriali;
4) classe 9/S – Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;
5) classe 82/S – Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;
6) classe 68/S – Scienze della natura;
7) classe 69/S – Scienze della nutrizione umana;
8) classe 78/S – Scienze e tecnologie agroalimentari;
9) classe 79/S – Scienze e tecnologie agrozootecniche;
c) compimento di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta in àmbito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;
b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione alla sezione A sono esonerati dalla prima prova scritta.
5. I possessori dei diplomi di laurea in scienze ambientali, scienze naturali e in biotecnologie, regolati dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’albo.
ART. 16
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione B dell’albo dei biologi è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in una delle seguenti classi:
1) classe 12 – Scienze biologiche;
2) classe 1 – Biotecnologie;
3) classe 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
4) classe 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
b) compimento di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta in àmbito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;
b) una seconda prova scritta in àmbito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza.
CAPO VI
PROFESSIONE DI CHIMICO
ART. 17
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione A dell’albo dei chimici è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in una delle classi che consentono l’ammissione all’esame di Stato per l’iscrizione alla sezione B dell’albo;
b) laurea specialistica in una delle seguenti classi:
1)classe 61/S – scienza e ingegneria dei materiali;
2)classe 62/S – scienze chimiche;
3)classe 69 S – scienze della nutrizione umana;
4)classe 81/S – scienze e tecnologie della chimica industriale;
5)classe 82/S – scienze e tecnologie per l’ambiente e territorio;
6)classe 14/S – farmacia e farmacia industriale;
7)classe 12/S – conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico;
8)classe 78/S – scienze e tecnologie agroalimentari;
9)classe 8/S – biotecnologie industriali;
c) compimento di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta, della durata di otto ore, consistente in una relazione su di un argomento generale di chimica professionale scelto dal candidato fra almeno due tracce proposte dalla commissione d’esame per ciascuna delle seguenti aree:
1) gestione del laboratorio chimico e delle analisi: scelta del metodo analitico, campionamento, esecuzione delle misure ed interpretazione dei dati, valutazione dell’attendibilità dei risultati; sistemi di assicurazione di qualità e di accreditamento;
2) processi e prodotti dell’industria chimica: studio, valutazione e messa a punto di processi e impianti chimici, anche con riferimento ai riflessi ambientali; relazione tra struttura e attività di sostanze di sintesi;
3) individuazione, valutazione e gestione dei rischi nei laboratori, nelle attività produttive e nei trasporti; igiene e sicurezza sul lavoro e nei cantieri; prevenzione incendi; gas e sostanze tossiche o nocive;
b) una seconda prova scritta, della durata di otto ore, consistente in una relazione su di un argomento qualificato di chimica professionale scelto dal candidato fra almeno due tracce proposte dalla commissione d’esame per ciascuna delle seguenti aree:
1) prevenzione, indagine e gestione degli aspetti chimici dei problemi ambientali, compresi il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei residui solidi, liquidi e gassosi, nonché la chimica dei beni culturali, con riferimento alle indagini, all’analisi ed alla interpretazione dei fenomeni di alterazione e di ripristino;
2) tecnologie chimiche industriali per produzione di manufatti e beni di natura diversa; studio di processo e progettazione di impianti di laboratorio e di impianti chimici industriali; selezione dei materiali, degradazione o corrosione dei materiali e loro protezione;
3) chimica degli alimenti, dei farmaci e dei cosmetici: analisi e classificazione di alimenti, bevande, farmaci, parafarmaci e cosmetici; recipienti, contenitori, imballaggi e relativi criteri di scelta;
c) una prova pratica, della durata di otto ore, scelta dalla commissione d’esame fra le seguenti:
1) analisi chimiche e merceologiche;
2) redazione di perizia consistente nella elaborazione di un intervento per la risoluzione di un problema tecnologico chimico con caratterizzazione dei parametri chimici significativi;
3) interpretazione di tracciati analitici ricavati per la definizione di uno stesso problema;
d) una prova orale volta ad accertare le conoscenze e le capacità necessarie per svolgere le attività professionali di chimico, nonché la conoscenza della legislazione inerente alle attività chimiche, ai brevetti, a marchi e ‘know-how’, e della deontologia professionale.
4. Gli iscritti nella sezione B, ammessi a sostenere l’esame di Stato per la sezione A, sono esonerati dalla prima prova scritta.
5. Nel caso vengano attivate, sulla base di apposite convenzioni fra il Consiglio nazionale dell’ordine e le università, attività di tirocinio professionale di durata minima semestrale, ulteriore a quello obbligatorio di cui all’articolo 3, la partecipazione a tali attività esonera dalla prova di cui al comma 3, lettera a).
6. I possessori dei diplomi di laurea in chimica, chimica industriale, scienze ambientali, biotecnologie, chimica e tecnologie farmaceutiche e in farmacia, di durata quinquennale, regolati dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’albo.
7. I possessori di diplomi di laurea specialistica nelle classi indicate al comma 2, lettera b), conseguiti all’esito di un corso di studi a ciclo unico quinquennale, conforme a specifiche normative europee sono ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’albo, a prescindere dal requisito di cui al comma 2, lettera a).
ART. 18
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione B dell’albo dei chimici è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in una delle seguenti classi:
1) classe 21 – scienze e tecnologie chimiche;
2) classe 24 – scienze e tecnologie farmaceutiche;
3) classe 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
4) classe 41 – tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali;
5) classe 1 – biotecnologie;
b) compimento di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta, della durata di sei ore, consistente in una relazione su di un argomento generale di chimica professionale scelto dal candidato fra almeno due tracce proposte dalla Commissione d’esame per ciascuna delle seguenti aree:
1) conduzione del laboratorio chimico e delle analisi standardizzate: selezione del metodo analitico, campionamento, esecuzione delle misure ed interpretazione dei dati, valutazione dell’attendibilità dei risultati; sistemi di assicurazione di qualità e di accreditamento;
2) processi e prodotti dell’industria chimica; inventari e consegne di impianti chimici industriali; applicazioni industriali, rese e riflessi ambientali;
3) individuazione, valutazione e gestione dei rischi nei laboratori, nelle attività produttive e nei trasporti; igiene e sicurezza sul lavoro e nei cantieri; prevenzione incendi; gas e sostanze tossiche o nocive;
b) una seconda prova scritta, della durata di sei ore, consistente in una relazione su di un argomento qualificato di chimica professionale scelto dal candidato fra almeno due tracce proposte dalla commissione d’esame per ciascuna delle seguenti aree:
1) indagine e gestione degli aspetti chimici dei problemi ambientali, compresi il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei residui, solidi, liquidi e gassosi, nonché la chimica dei beni culturali, con riferimento all’attività di indagine e di analisi;
2) tecnologie chimiche industriali per produzione di manufatti e beni di natura diversa; conduzione degli impianti chimici; degradazione o corrosione dei materiali; tossicologia industriale;
3) chimica degli alimenti, dei farmaci e dei cosmetici: analisi di alimenti, bevande, farmaci, parafarmaci e cosmetici; recipienti, contenitori, imballaggi e loro controllo;
c) una prova pratica, della durata di otto ore, consistente nell’esecuzione di analisi chimiche o merceologiche secondo metodi ufficiali o standardizzati;
d) una prova orale volta ad accertare le conoscenze e le capacità di svolgere le attività professionali di chimico iunior , nonché la conoscenza della legislazione inerente alle attività chimiche, ai brevetti, a marchi e know how e della deontologia professionale.
4. Nel caso vengano attivate, sulla base di apposite convenzioni fra il Consiglio nazionale dell’ordine e le università, attività di tirocinio professionale di durata minima semestrale, ulteriore a quello obbligatorio di cui all’articolo 3, la partecipazione a tali attività esonera dalla prova scritta di cui al comma 3, lettera a).
CAPO VII
PROFESSIONE DI GEOLOGO
ART. 19
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione A dell’albo dei geologi è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso seguenti requisiti:
a) laurea specialistica in una delle seguenti classi:
1) classe 82/S – Scienze e tecnologie per l’ambiente e territorio;
2) classe 85/S – Scienze geofisiche;
3) classe 86/S – Scienze geologiche;
b) compimento di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l’ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica, idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a), nonché la geologia stratigrafica e sedimentologia, e la geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche.
4. La durata delle prove previste al comma 3, lettere a), b) e d), è di otto ore.
5. Gli iscritti nella sezione B, ammessi a sostenere l’esame di Stato per la sezione A, sono esonerati dalla prima prova scritta.
6. I possessori dei diplomi di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 904, regolati dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’albo.
ART. 20
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione B dell’albo dei geologi è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea nella classe 16 – Scienze della terra;
b) compimento di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche per l’ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, oceanografia e fisica dell’atmosfera, topografia e cartografia, chimica dell’ambiente e dei beni culturali, pedologia;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a).
4. La durata delle prove previste al comma 3, lettere a), b) e d), è di otto ore.
CAPO VIII
PROFESSIONE DI INGEGNERE
ART. 21
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione A dell’albo degli ingegneri è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) per il settore civile e ambientale:
1) laurea in una delle seguenti classi:
1.1) classe 4 – scienza dell’architettura e dell’ingegneria edile;
1.2) classe 8 – ingegneria civile ed ambientale.
2) laurea specialistica in una delle seguenti classi:
2.1) 4/S – architettura e ingegneria edile e 4/S – architettura e ingegneria edile, corso di laurea specialistica, corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
2.2) classe 28/S – ingegneria civile;
2.3) classe 38/S – ingegneria per l’ambiente e il territorio.
3) compimento di un tirocinio di durata annuale, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3;
b) per il settore industriale:
1) laurea nella classe 10 – ingegneria industriale;
2) laurea specialistica in una delle seguenti classi:
2.1) classe 25/S – ingegneria aerospaziale e astronautica;
2.2) classe 26/S – ingegneria biomedica;
2.3) classe 27/S – ingegneria chimica;
2.4) classe 29/S – ingegneria dell’automazione;
2.5) classe 32/S – ingegneria elettronica;
2.6) classe 31/S – ingegneria elettrica;
2.7) classe 33/S – ingegneria energetica e nucleare;
2.8) classe 34/S – ingegneria gestionale;
2.9) classe 36/S – ingegneria meccanica;
2.10) classe 37/S – ingegneria navale;
2.11) classe 61/S – scienza e ingegneria dei materiali.
3) compimento di un tirocinio di durata annuale, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3;
c) per il settore dell’informazione:
1) laurea in una delle seguenti classi:
1.1) classe 9 – ingegneria dell’informazione;
1.2) classe 26 – scienze e tecnologie informatiche.
2) laurea specialistica in una delle seguenti classi:
2.1) classe 23/S – informatica;
2.2) classe 26/S – ingegneria biomedica;
2.3) classe 29/S – ingegneria dell’automazione;
2.4) classe 30/S – ingegneria delle telecomunicazioni;
2.5) classe 32/S – ingegneria elettronica;
2.6) classe 34/S – ingegneria gestionale;
2.7) classe 35/S – ingegneria informatica.
3) compimento di un tirocinio di durata annuale, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
3. Per gli iscritti della sezione A che richiedano l’iscrizione ad altro settore della medesima sezione, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il tirocinio di cui al comma 2 è ridotto a sei mesi.
4. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) per il settore civile ed ambientale:
1) una prova di progettazione, a scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di otto ore, concernente un tema interdisciplinare relativo all’attività della professione di ingegnere ambientale;
2) una prima prova scritta, a scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di sei ore, relativa alle materie caratterizzanti le classi di laurea specialistica che danno accesso al settore, consistente nella redazione di una relazione relativa a perizie estimative, al dimensionamento di piani urbanistici, al calcolo ed al dimensionamento di impianti civili, di strutture, di opere geotecniche, in ogni caso, con riferimento alle tematiche della sicurezza, della salute e del risparmio energetico;
3) una seconda prova scritta, della durata di sei ore, sulla normativa riguardante la professione di ingegnere civile ambientale, con particolare riferimento alle tematiche di progettazione, direzione lavori, collaudi, sicurezza, valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo, disinquinamento e depurazione;
4) una prova orale avente ad oggetto i temi della prova di progettazione e delle due prove scritte, nonché argomenti di legislazione pertinenti il settore, di etica e di deontologia professionale;
b) per il settore industriale:
1) una prova di progettazione, a scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di otto ore, concernente un tema interdisciplinare relativo all’attività della professione di ingegnere civile ambientale;
2) una prima prova scritta, a scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di sei ore, relativa alle materie caratterizzanti le classi di laurea specialistica che danno accesso al settore, consistente nella redazione di una relazione relativa al calcolo e al dimensionamento di impianti, sistemi, dispositivi, apparecchi e, in ogni caso, con riferimento alle tematiche della sicurezza, della salute e del risparmio energetico;
3) una seconda prova scritta, della durata di sei ore, sulla normativa riguardante la professione di ingegnere industriale, con particolare riferimento alle tematiche di progettazione, direzione lavori, collaudi, sicurezza, valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici;
4) una prova orale avente ad oggetto i temi della prova di progettazione e delle due prove scritte, nonché argomenti di legislazione pertinenti il settore, di etica e di deontologia professionale;
c) per il settore dell’informazione:
1) una prova di progettazione, a scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di otto ore, concernente un tema interdisciplinare relativo all’attività della professione di ingegnere dell’informazione;
2) una prima prova scritta, a scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di sei ore, relativa alle materie caratterizzanti le classi di laurea specialistica che danno accesso al settore, consistente nella redazione di una relazione relativa al calcolo e al dimensionamento di impianti e sistemi elettronici, di automazione, di trasmissione ed elaborazione delle informazioni, dispositivi, apparecchi e, in ogni caso, con riferimento alle tematiche della loro sicurezza e del risparmio energetico;
3) una seconda prova scritta, della durata di sei ore, sulla normativa riguardante la professione di ingegnere dell’informazione, con particolare riferimento alle tematiche di progettazione, direzione lavori, collaudi, sicurezza, gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione, di trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
4) una prova orale avente ad oggetto i temi della prova di progettazione e delle due prove scritte, nonché argomenti di legislazione pertinenti il settore, di etica e di deontologia professionale.
5. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione alla sezione A sono esonerati dalla seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l’iscrizione.
6. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l’iscrizione ad altro settore della stessa sezione l’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova di progettazione, a scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di otto ore, concernente un tema interdisciplinare relativo alla professione di ingegnere concernente il settore, per il quale si chiede l’accesso;
b) una prova scritta, della durata di sei ore, sulla normativa riguardante la professione di ingegnere relativa al settore per il quale si chiede l’accesso;
c) una prova orale avente ad oggetto i temi della prova di progettazione e della prova scritta, nonché argomenti di legislazione riguardanti il settore.
7. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A – settore dell’informazione i possessori dei diplomi di laurea in informatica e scienze dell’informazione, conseguiti nell’ambito dell’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
ART. 22
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione B dell’albo degli ingegneri è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in una delle seguenti classi:
1) per il settore civile e ambientale:
1.1) classe 4 – scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile;
1.2) classe 8 – ingegneria civile e ambientale.
2) per il settore industriale:
2.1) classe 10 – ingegneria industriale.
3) per il settore dell’informazione:
3.1) classe 9 – ingegneria dell’informazione;
3.2) classe 26 – scienze e tecnologie informatiche;
b) compimento di un tirocinio di durata annuale,svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
3. Per gli iscritti della sezione B che richiedano l’iscrizione ad altro settore della medesima sezione, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il tirocinio di cui al comma 2, lettera b), è ridotto a sei mesi.
4. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova di progettazione, a scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di otto ore, relativa alla professione di ingegnere iunior concernente il settore per il quale si chiede l’accesso; tale prova deve fare riferimento a tecniche di progettazione standardizzate;
b) una prima prova scritta, della durata di sei ore, avente ad oggetto per ciascun settore gli stessi argomenti previsti per il corrispondente settore della sezione A, senza un elevato grado di difficoltà e facendo sempre riferimento a tecniche di calcolo e dimensionamento standardizzate;
c) una seconda prova scritta, della durata di sei ore, avente per oggetto i compiti e le responsabilità gravanti sul professionista per lo svolgimento delle funzioni oggetto dell’attività professionale di ingegnere iunior, in relazione allo specifico settore;
d) una prova orale avente ad oggetto i temi della prova di progettazione e delle due prove scritte, nonché argomenti di legislazione pertinenti al settore, di etica e di deontologia professionale.
5. Gli iscritti ad un settore che richiedono l’iscrizione ad un altro settore della stessa sezione, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sono esonerati dalla seconda prova scritta.
CAPO IX
PROFESSIONE DI PSICOLOGO
ART. 23
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)
1. L’iscrizione nella sezione A dell’albo degli psicologi è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea nella classe 34 – scienze e tecniche psicologiche;
b) laurea specialistica nella classe 58/S – psicologia;
c) compimento di due semestri di tirocinio, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
3. Sono esonerati dal compimento di uno dei due semestri di tirocinio di cui al comma 2, lettera c), coloro che sono iscritti alla sezione B.
4. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: basi epistemologiche, modelli teorici e tecniche della psicologia;
b) una seconda prova scritta riguardante le basi metodologiche e gli aspetti applicativi della progettazione di interventi complessi in ambito psicologico rivolti a persone, gruppi, organismi sociali comunità, con riferimento alla prevenzione, alla valutazione, alla diagnosi, al sostegno, all’abilitazione-riabilitazione e alla ricerca;
c) una prova pratica concernente la sintesi psicodiagnostica, la programmazione e la verifica degli interventi psicologici, le attestazioni e le certificazioni di condizioni psicologiche, la consulenza tecnica e la perizia in ambito giudiziario civile e penale;
d) una prova orale sugli argomenti delle prova scritta e della prova pratica, nonché sull’attività svolta durante il tirocinio professionale e su aspetti di legislazione e deontologia professionale.
5. La durata delle prove previste al comma 3, lettere a), b) e c), è di otto ore.
6. Gli iscritti nella sezione B, ammessi a sostenere l’esame di Stato per la sezione A, sono esonerati dalla prova pratica di cui al comma 4, lettera c).
7. Per l’iscrizione alla sezione A, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 7, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i decreti ministeriali che definiscono la classe di laurea magistrale in psicologia possono prevedere un corso di studio universitario a ciclo unico avente durata quinquennale; per il rilascio del relativo titolo di studio è richiesta l’acquisizione di trecento crediti formativi universitari.
ART. 24
(Esami di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)
1. L’iscrizione alla sezione B dell’albo degli psicologi è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea nella classe 34 – Scienze e tecniche psicologiche;
b) tirocinio della durata di sei mesi svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
3. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche;
b) una prova scritta concernente le conoscenze di base relative alle discipline e ai metodi caratterizzanti il settore;
c) una prova pratica consistente nella descrizione di uno specifico intervento professionale rilevante per il settore prescelto, all’interno di un progetto proposto dalla commissione;
d) una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte, della prova pratica e dell’attività svolta durante il tirocinio, nonché nella verifica di conoscenze relative alla legislazione e deontologia professionale.
4. La durata delle prove previste al comma 3, lettere a), b) e c), è di otto ore.
5. Gli iscritti ad un settore della sezione B, ammessi a partecipare all’esame di Stato per l’altro settore, sono esonerati dalla prova di cui al comma 3, lettera a).
CAPO X
PROFESSIONI DI AGROTECNICO, GEOMETRA, PERITO AGRARIO, PERITO INDUSTRIALE
Art. 25
(Titoli di accesso agli esami di Stato)
1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l’esame di Stato.
2. Le classi di laurea che danno titolo all’accesso sono le seguenti:
a) per la professione di agrotecnico:
1)classe 1 – Biotecnologie;
2)classe 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile;
3)classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
4)classe 8 – Ingegneria civile e ambientale;
5)classe 16 – Scienze della Terra;
6)classe 17 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
7)classe 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
8)classe 21 – Scienze e tecnologie chimiche;
9)classe 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
10)classe 28 – Scienze economiche;
11)classe 37 – Scienze statistiche;
12)classe 40 – Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
b) per la professione di geometra:
1)classe 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile;
2)classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
3)classe 8 – Ingegneria civile e ambientale;
4)classe 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali;
5)classe 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
6)classe 30 – Scienze geografiche;
c) per la professione di perito agrario:
1)classe 1 – Biotecnologie;
2)classe 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria civile;
3)classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
4)classe 8 – Ingegneria civile e ambientale;
5)classe 16 – Scienze della Terra;
6)classe 17 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
7)classe 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
8)classe 21 – Scienze e tecnologie chimiche;
9)classe 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
10)classe 28 – Scienze economiche;
11)classe 30 – Scienze geografiche;
12)classe 37 – Scienze statistiche;
13)classe 40 – Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
d) per la professione di perito industriale:
1)classe 4 – Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile;
2)classe 7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
3)classe 8 – Ingegneria civile e ambientale;
4)classe 9 – Ingegneria dell’informazione;
5)classe 10 – Ingegneria industriale;
6)classe 16 – Scienze della Terra;
7)classe 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
8)classe 21 – Scienze e tecnologie chimiche;
9)classe 23 – Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda;
10)classe 25 – Scienze e tecnologie fisiche;
11)classe 26 – Scienze e tecnologie informatiche;
12)classe 27 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
13)classe 30 – Scienze geografiche;
14)classe 42 – Disegno industriale;
15)classe 1 – Biotecnologie.
3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l’iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436, del Ministro della pubblica istruzione, recante norme di attuazione dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo cui si chiede di accedere.
4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.
CAPO XI
PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO
ART. 26
(Titoli di accesso agli esami di Stato)
1. Agli esami di Stato per l’accesso alla professione di consulente del lavoro si accede con i titoli ed il tirocinio previsti dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
2. In alternativa ai requisiti di cui al comma 1, all’esame di Stato si accede con uno dei seguenti titoli, unitamente al tirocinio di un anno, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3:
a) laurea nella classe 2 – Scienze nei servizi giuridici;
b) laurea nella classe15 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
c) laurea nella classe 17 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
d) laurea nella classe 19 – Scienze dell’amministrazione;
e) laurea nella classe 28 – Scienze economiche;
f) laurea nella classe 31 – Scienze giuridiche;
g) laurea specialistica nella classe 22/S – Giurisprudenza;
h) laurea specialistica nella classe 64/S – Scienze dell’economia;
i) laurea specialistica nella classe 70/S – Scienze della politica;
l) laurea specialistica nella classe 71/S – Scienze delle pubbliche amministrazioni;
m) laurea specialistica nella classe 84/S – Scienze economico-aziendali;
n) laurea specialistica nella classe 102/S – Teoria e tecniche della normazione e della informazione giuridica;
o) diploma universitario di consulente del lavoro.
2. I possessori dei diplomi di laurea in Giurisprudenza, in Scienze economiche e commerciali ed in Scienze politiche, conseguiti nell’ambito dell’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, accedono all’esame di Stato al compimento di un tirocinio di un anno, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
CAPO XII
PROFESSIONE DI GIORNALISTA
ART. 27
(Titoli di accesso agli esami di Stato)
1. Agli esami di Stato per l’accesso alla professione di giornalista si accede con i titoli ed il tirocinio previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69.
2. In alternativa ai requisiti di cui al comma 1, all’esame di Stato si accede con la laurea in una qualsiasi disciplina o classe unitamente al compimento della pratica giornalistica da svolgersi in alternativa nell’ambito:
a) di una laurea specialistica o magistrale il cui percorso formativo biennale sia almeno per il 50 per cento costituito da attività pratica orientata alla professione di giornalista e disciplinata sulla base di convenzioni tra l’università e il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, che verifica anche l’effettivo tirocinio professionale svolto;
b) di un master universitario biennale il cui percorso formativo sia disciplinato sulla base di convenzioni tra l’università e il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, che verifica anche l’effettivo tirocinio professionale svolto;
c) di corsi biennali presso Istituti di formazione al giornalismo riconosciuti con deliberazione del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti.
CAPO XIII
PROFESSIONE DI STATISTICO
ART. 28
(Titoli di accesso all’esame di Stato)
1. Fermi restando i requisiti già previsti dalle norme vigenti, sono altresì titoli validi per l’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di statistico le seguenti classi di laurea specialistica:
a) lasse 90/S – Statistica demografica e speciale;
b) classe 91/S – Statistica economica, finanziaria ed attuariale;
c) classe 92/S – Statistica per la ricerca sperimentale.
2. Ai fini dell’accesso agli esami di Stato di cui al comma 1 è altresì necessario il compimento di un tirocinio della durata di sei mesi, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
CAPO XIV
PROFESSIONE DI TECNOLOGO ALIMENTARE
ART. 29
(Esame di Stato per l’iscrizione all’albo e relative prove)
1. Fermi restando i requisiti già previsti dalle norme vigenti, sono altresì titoli validi per l’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo alimentare:
a) le seguenti classi di laurea specialistica:
1) classe 78/S – Scienze e Tecnologie Agroalimentari;
2) classe 69/S – Scienze della Nutrizione Umana;
3) classe 7/S – Biotecnologie agrarie;
4) classe 8/S – Biotecnologie Industriali (Alimentari);
b) compimento di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
2. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, della durata di otto ore, consistente in una relazione su di un argomento scelto dal candidato tra almeno tre tracce proposte dalla commissione d’esame per le seguenti aree:
1) sistemi di assicurazione della qualità e accreditamento dei prodotti alimentari; criteri di qualità rintracciabilità, e commercializzazione dei prodotti alimentari lungo tutta la filiera produttiva degli alimenti, dalla materia prima alla tavola del consumatore; metodi analitici: campionamento, esecuzione delle determinazioni ed interpretazione dei dati;
2) valutazione della sicurezza, dell’igiene e della conformità alle norme dei prodotti alimentari: sistema HACCP applicato all’industria alimentare; disciplinari di produzione; valutazione igienico sanitaria degli alimenti e delle materie prime;
3) valutazione della qualità nutrizionale e della qualità sensoriale dei prodotti alimentari; qualità nutrizionali degli alimenti in funzione delle esigenze nutrizionali dell’uomo; tecniche di valutazione e significato delle caratteristiche sensoriali degli alimenti; variazione delle caratteristiche nutrizionali e sensoriali in relazione alle tecnologie di trasformazione e conservazione degli alimenti;
b) una seconda prova scritta, della durata di ottobre ore, consistente in una relazione su di un argomento scelto dal candidato tra almeno tre tracce proposte dalla commissione d’esame per le seguenti aree:
1) studio e valutazione dei processi tecnologici e biotecnologici di trasformazione e conservazione degli alimenti;
2) studio e valutazione degli aspetti economico sociali dei processi di trasformazione e conservazione degli alimenti;
3) studio e valutazione dei sistemi di controllo e delle normative che regolano i processi di trasformazione e conservazione degli alimenti;
c) una prova pratica, della durata di otto ore, scelta dalla commissione tra le seguenti:
1) redazione di un elaborato concernente l’impostazione di un problema tecnologico o biotecnologico con caratterizzazione dei parametri tecnologici significativi;
2) redazione di un elaborato relativo all’interpretazione e giudizio di prodotti confezionati in funzione di quanto riportato in etichetta, o di referti analitici relativi a materie prime o semilavorati o prodotti finiti;
3) redazione di un elaborato relativo al giudizio tecnologico o nutrizionale o socioeconomico su diverse tipologie di uno stesso prodotto alimentare confezionato e pronto alla vendita;
d) una prova orale consistente in un colloquio sulle stesse materie oggetto degli esami scritti, nonché nella discussione degli elaborati redatti dal candidato. Essa avrà una durata non inferiore ai trenta minuti. Durante tale prova i candidati dovranno dimostrare anche conoscenza della deontologia professionale e dell’ordinamento professionale, con particolare riferimento alla disciplina concernente l’attività professionale.
3. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nell’albo dei tecnologi alimentari i possessori dei diplomi di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari conseguiti nell’ambito dell’ordinamento previdente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
CAPO XV
PROFESSIONI DI VETERINARIO
ART. 30
(Esame di Stato per l’iscrizione all’albo e relative prove)
1. Fermi restando i requisiti già previsti dalle norme vigenti, sono titoli validi per l’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di veterinario:
a) laurea specialistica nella classe 47/S – Medicina Veterinaria;
b) compimento di un tirocinio professionalizzante post laurea, della durata di sei mesi, nelle discipline zootecniche e della nutrizione animale, nelle discipline cliniche veterinarie e di medicina legale e legislazione veterinaria, nelle discipline delle malattie infettive ed infestive, e nelle discipline anatomo-patologiche ed ispettive veterinarie, svolto secondo le modalità di cui all’articolo 3.
2. L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta, della durata di otto ore e da svolgersi in un unico giorno, consistente in un elaborato a scelta del candidato tra tre proposti, vertente sulle seguenti materie:
1) clinica medica, malattie infettive ed infestive e polizia veterinaria;
2) clinica chirurgica e clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;
3) zootecnia, alimentazione e nutrizione animale, benessere animale;
4) anatomia patologica veterinaria, ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale, farmacovigilanza e farmacosorveglianza;
b) una prova scritta a mezzo quesiti a risposta multipla, vertente sulle medesime materie di cui alla lettera a); a tal fine è costituito un archivio di quesiti predisposto ai sensi del comma 3;
c) una prova pratica orale, cui sono ammessi i candidati che hanno superato le prove scritte, consistente in un colloquio sulla legislazione nazionale e comunitaria di interesse veterinario e sulla deontologia professionale, sull’ordinamento sanitario nazionale ed europeo e sulle materie di cui alla lettera a); in particolare:
1) per le materie di cui alla lettera a), numero 1), la prova si svolge sull’animale ed il candidato è chiamato a raccogliere i dati semeiologici necessari per formulare la diagnosi, la prognosi e la corrispondente terapia, indicando le indagini diagnostiche collaterali che siano eventualmente utili allo scopo; al candidato sarà inoltre posto un quesito sulle misure di profilassi, intervento e gestione, anche nelle fasi di emergenza per le malattie infettive ed infestive, con particolare riferimento alle zoonosi;
2) per le materie di cui alla lettera a), numero 2), la prova si svolge sull’animale ed il candidato è chiamato a raccogliere i dati semeiologici e a individuare le indagini diagnostiche necessarie alla formulazione della diagnosi; il candidato dovrà altresì indicare il trattamento e la prognosi nonché a rispondere circa i mezzi di gestione e controllo della fertilità degli animali e circa le tecniche di inseminazione artificiale;
3) per le materie di cui alla lettera a), numero 3), la prova verte sulla valutazione degli aspetti morfo-funzionali e sull’attitudine zootecnica dei soggetti presi in esame, nonché sulle varie tecniche di allevamento in relazione alle condizioni dell’ambiente tenendo conto della disponibilità, del valore e dei criteri di impiego dei foraggi e dei mangimi e del benessere animale;
4) per le materie di cui alla lettera a), numero 4), la prova consiste nell’esame di diagnostica cadaverica su animali macellati o morti in seguito a malattie e all’esame macroscopico su singoli visceri, nonché nell’esame dei prodotti della lavorazione delle carni, dei prodotti della pesca, della caccia, del latte e di ogni altro prodotto alimentare di origine animale; sugli animali morti a seguito di malattie il candidato dovrà rilevare le eventuali lesioni, identificarne la natura ed indicarne le possibili cause, nonché prospettare le indagini collaterali utili allo scopo; sugli animali macellati, su singoli organi e sui prodotti di lavorazione il candidato, rilevate le eventuali alterazioni o sofisticazioni, dovrà precisarne la natura e formulare il giudizio agli effetti della utilizzazione a scopo alimentare, indicando le ricerche di laboratorio utili allo scopo.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministro della salute e la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari, sono disciplinate le modalità per la costituzione dell’archivio e per lo svolgimento della prova di cui al comma 3.
ART. 31
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 30, comma 3, per lo svolgimento della prova di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b), la commissione esaminatrice predispone cento quesiti a risposta multipla sulle materie di cui all’articolo 30, comma 2, lettera a).
CAPO XVI
PROFESSIONE DI FARMACISTA
ART. 32
(Esame di Stato per l’iscrizione all’albo e relative prove)
1. Fermi restando i requisiti già previsti dalle norme vigenti, sono titoli validi per l’accesso agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista:
a) la seguente classe di laurea specialistica:
1) classe 14/S – Farmacia e farmacia industriale;
b) compimento di un tirocinio della durata di sei mesi, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.
2. L’esame di Stato per l’accesso alla professione di farmacista è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta, della durata di otto ore, consistente in una relazione sui profili chimico-farmaceutici, farmacologici e tecnico-legislativi di un medicinale scelto fra quelli di maggior rilevanza nel campo farmacoterapeutico;
b) una prima prova pratica, della durata di otto ore, consistente nella predisposizione di una ricetta galenica, magistrale o officinale con relazione scritta;
c) una seconda prova pratica, della durata di otto ore, consistente nell’identificazione e determinazione quantitativa di una di una sostanza iscritta nella Farmacopea ufficiale;
d) una prova orale, consistente in un colloquio sulle materie che possono essere oggetto delle prove scritta e pratiche, nonché sulla legislazione e deontologia professionale.
3. Sono ammessi all’esame di Stato per l’accesso alla professione di farmacista anche i laureati in Farmacia o Chimica e tecnologia farmaceutiche, il cui percorso formativo quinquennale sia conforme agli ordinamenti didattici previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 o nei decreti del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1995.
TITOLO III
COMMISSIONI ESAMINATRICI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 33
(Costituzione e composizione)
1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Capo del Dipartimento competente e sono composte da un Presidente e, salvo che non sia diversamente previsto, da quattro membri.
2. Salvo che non sia previsto diversamente, il Presidente è scelto tra i professori universitari ordinari o associati anche fuori ruolo o a riposo, da non più di cinque anni, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame; i membri sono scelti nell’ambito di terne, designate dagli Ordini professionali competenti per territorio e trasmesse al Ministero dell’istruzione, dell’università, della ricerca. In mancanza di Ordini professionali alla designazione delle terne provvede il Consiglio universitario nazionale.
3. Gli Ordini professionali designano nelle terne di cui al comma 2 appartenenti ad una o più delle categorie indicate per ciascun tipo di esame di Stato. Il numero delle terne è uguale al numero dei componenti le singole Commissioni.
4. Non possono essere designati quali componenti delle commissioni professionisti ai quali è stata comminata una sanzione disciplinare nei precedenti dieci anni.
5. In ciascuna Commissione sono compresi gli esperti nei principali indirizzi di attività cui si riferisce l’esame.
6. Per gli esami di abilitazione per l’accesso a professioni il cui albo è organizzato in sezioni, il Ministero nomina una sola commissione per le due sezioni. Per l’esame dei candidati della sezione B un componente della commissione, appartenente alla categoria dei liberi professionisti, è sostituito con uno iscritto alla sezione B con anzianità di iscrizione all’albo di almeno dieci anni. Sino al 2014 sono ammessi a far parte delle commissioni di esame gli iscritti alle Sezioni B con anzianità di iscrizione all’albo di tre anni.
7. Qualora fra i componenti la Commissione manchino esperti in una o più delle materie in cui si svolgono le prove di esame, il Presidente può aggregare in soprannumero esperti scelti fra docenti universitari o liberi professionisti iscritti all’albo della professione cui si riferiscono gli esami di abilitazione. I membri aggregati esprimono il loro giudizio limitatamente ai candidati che esaminano.
8. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca può nominare inoltre un membro aggiunto, conoscitore della lingua tedesca ed esperto nelle materie oggetto di esame, presso quelle Commissioni esaminatrici di quelle sedi in cui gli esami possono svolgersi anche in lingua tedesca. Detto componente aggiunto esprime il proprio giudizio limitatamente ai candidati che esamina.
9. Per ogni Commissione esaminatrice sono nominati membri supplenti, in numero pari almeno alla metà del numero dei membri effettivi, nell’ambito di specifiche terne designate dagli Ordini professionali competenti per territorio ai sensi del comma 3; è altresì nominato un Presidente supplente tra i professori universitari in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
10. Per ciascun esame di abilitazione in ogni singola sede è nominata una Commissione giudicatrice. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca può, su richiesta delle sedi interessate, e tenuto conto del numero dei candidati partecipanti a ciascuna sessione di esame, nominare altre Commissioni.
ART. 34
(Funzionamento)
1.Il Presidente della commissione può, tenuto conto del numero dei candidati presenti, nominare, su designazione del Rettore, un’apposita commissione per la vigilanza sullo svolgimento delle prove scritte e pratiche.
2.Nella prima seduta della Commissione il Presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di segretario.
3.Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4.Per ogni adunanza è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.
5. Le operazioni di segreteria di ciascuna Commissione sono affidate ad un funzionario amministrativo designato dal Rettore dell’università.
6. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca può inviare un proprio rappresentante presso le sedi di esame per la verifica della regolarità formale delle operazioni di esame.
CAPO II
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI
ART. 35
(Professione di attuario)
1. Il Presidente è nominato tra i professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma 2.
2. I membri effettivi sono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:
a) una terna di professori ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame, nonché ricercatori confermati;
b) una terna di attuari, con almeno dieci anni di iscrizione alla sezione A dell’albo, in servizio presso imprese di assicurazione, enti di previdenza, banche ed altre istituzioni;
c) due terne di professionisti iscritti alla sezione A dell’albo degli attuari con almeno dieci anni di esercizio professionale, in forma autonoma o dipendente.
ART. 36
(Professione di assistente sociale)
1. Il Presidente è nominato tra i professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma 2.
2. I membri effettivi sono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) una terna di professori a contratto nei settori relativi alle materie oggetto degli esami di Stato, per almeno tre anni, iscritti all’albo degli assistenti sociali;
c) una terna di liberi professionisti iscritti all’albo degli assistenti sociali, sezione A, con non meno di dieci anni di esercizio professionale;
d) una terna di assistenti sociali in rapporto di lavoro dipendente, iscritti alla sezione A dell’albo degli assistenti sociali da almeno dieci anni.
ART. 37
(Professione di architetto)
1. Il Presidente è nominato tra i professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33 comma 2.
2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) una terna di funzionari tecnici in possesso di laurea che dà accesso alla sezione A dell’albo e che svolgano mansioni direttive presso enti pubblici o amministrazioni statali;
c) due terne di liberi professionisti iscritti da almeno dieci anni alla sezione A dell’albo, con almeno dieci anni di esercizio professionale.
ART. 38
(Professione di biologo)
1. Il Presidente è nominato tra i professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma 2.
2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) una terna di dirigenti di enti pubblici iscritti alla sezione A dell’albo dei biologi;
c) una terna di dirigenti di enti pubblici, privati, di industrie e di centri di ricerca, iscritti alla sezione A dell’albo dei biologi;
d) una terna di liberi professionisti iscritti da almeno dieci anni alla sezione A dell’albo.
ART. 39
(Professione di chimico)
1. Il Presidente è nominato tra i professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma 2.
2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:
a)una terna di professori universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b)una terna di dirigenti di enti pubblici iscritti alla sezione A dell’albo dei chimici;
c)una terna di dirigenti di industrie o di centri di ricerca, iscritti alla sezione A dell’albo dei chimici;
d)una terna di professionisti iscritti da almeno dieci anni all’albo dei chimici.
ART. 40
(Professione di geologo)
1. Il Presidente è nominato tra i professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma 2.
2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:
a)una terna di professori universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b)una terna di funzionari tecnici che esplichino mansioni di geologo presso pubbliche amministrazioni, iscritti nella sezione A dell’albo e dell’elenco speciale con almeno dieci anni di attività in uno dei campi oggetto dell’esame di Stato;
c)due terne di professionisti iscritti alla sezione A dell’albo dei geologi, con almeno di dieci anni di esercizio professionale in almeno uno dei campi oggetto dell’esame di Stato.
ART. 41
(Professione di ingegnere – Settore ingegnere civile e ambientale)
1. Il Presidente è nominato tra i professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma 2.
2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:
a)una terna di professori universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b)una terna di funzionari tecnici in possesso di laurea che dà accesso alla sezione A dell’albo e che svolgono mansioni direttive presso enti pubblici o amministrazioni statali;
c)due terne di professionisti iscritti alla sezione A – settore civile e ambientale – dell’albo degli ingegneri con almeno dieci anni di esercizio professionale.
ART. 42
(Professione di ingegnere – Settore ingegnere industriale)
1. Il Presidente è nominato tra i professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma 2.
2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:
a)una terna di professori universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b)una terna di funzionari tecnici in possesso di laurea che dà accesso alla sezione A dell’albo e che svolgono mansioni direttive presso enti pubblici o amministrazioni statali;
c)due terne di professionisti iscritti alla sezione A – settore industriale – dell’albo degli ingegneri con almeno dieci anni di esercizio professionale.
ART. 43
(Professione di ingegnere – Settore ingegnere dell’informazione)
1. Il Presidente è nominato tra i professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma 2.
2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) una terna di funzionari tecnici in possesso di laurea che dà accesso alla sezione A dell’albo e che svolgono mansioni direttive presso enti pubblici o amministrazioni statali;
c) due terne di professionisti iscritti alla sezione A – settore dell’informazione – dell’albo degli ingegneri con almeno dieci anni di esercizio professionale.
ART. 44
(Professione di psicologo)
1. Il Presidente è nominato tra i professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma 2.
2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori scientifico-disciplinari psicologici;
b) una terna di psicologi dipendenti da pubbliche amministrazioni con almeno dieci anni di anzianità di servizio;
c) due terne di liberi professionisti iscritti alla sezione A dell’albo degli psicologi, con almeno dieci anni di servizio professionale.
ART. 45
(Professione di dottore agronomo e dottore forestale)
1. Le commissioni giudicatrici dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale sono composte da:
a) un Presidente e quattro liberi professionisti, iscritti alla sezione A e designati dalla Federazione regionale dei dottori agronomi e dottori forestali; i liberi professionisti, anche appartenenti ad ordini di regioni diverse, devono essere iscritti all’albo professionale da almeno dieci anni;
b) tre professori universitari di ruolo, designati dal Rettore dell’università fra i professori ordinari e associati, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame.
ART. 46
(Professione di statistico)
1. Il Presidente è nominato tra i professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma 2.
2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) una terna di direttori di uffici pubblici di statistica;
c) due terne di esperti di statistica.
ART. 47
(Professione di tecnologo alimentare)
1. Il Presidente è nominato tra i professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma 2.
2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) una terna di funzionari tecnici con almeno dieci anni di anzianità di servizio che svolgano mansioni direttive presso enti ed amministrazioni pubbliche con competenza nei settori di controllo e ispezione, ricerca, assistenza e formazione in campo alimentare;
c) una terna di liberi professionisti iscritti all’albo con almeno dieci anni di esercizio professionale;
d) una terna di dirigenti di industrie alimentari, industrie produttrici di macchine o prodotti per le industrie alimentari, servizi di ristorazione collettiva, organizzazioni commerciali per la distribuzione e la vendita di prodotti alimentari.
ART. 48
(Professione di farmacista)
1. Il Presidente è nominato tra i professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma 2.
2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) tre terne di liberi professionisti iscritti all’albo da almeno dieci anni.
ART. 49
(Professione di veterinario)
1. Il Presidente è nominato tra i professori universitari, iscritti all’albo dei veterinari, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma 2.
2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di sei terne così costituite:
a) una terna di professori universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, iscritti all’albo dei veterinari, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) una terna di veterinari dipendenti dalle Aziende sanitarie locali;
c) una terna di veterinari dipendenti del Ministero della salute, Dipartimento per la sanità pubblica, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti;
d) tre terne di liberi professionisti iscritti all’albo da almeno dieci anni.
ART. 50
(Professione di dottore commercialista ed esperto contabile)
1. Il Presidente è nominato tra i professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma 2.
2. I quattro membri sono scelti nell’ambito di quattro terne formate tra persone appartenenti alle seguenti categorie:
a) professori universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame;
b) magistrati ordinari con qualifica e funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Tribunale;
c) direttore o dirigenti dell’Agenzia delle entrate o del Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze ovvero dirigenti amministrativi di complessi industriali, bancari e commerciali con anzianità nella qualifica non inferiore a dieci anni;
d) professionisti iscritti nella sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con almeno di dieci anni di esercizio professionale.
3. In mancanza di persone appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le terne sono formate da persone appartenenti alla categoria di cui alla lettera d) del medesimo comma.
4. La durata delle prove di esame di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è fissata in otto ore.
5. Sino alla istituzione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, le disposizioni di cui al presente regolamento, relative alla composizione delle commissioni e alle modalità di svolgimento degli esami di Stato, si applicano agli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale di cui ai decreti ministeriali 24 ottobre 1996, n. 654, e 8 ottobre 1996, n. 622. I professionisti di cui al comma 2, lettera d), si intendono iscritti rispettivamente all’albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
6. A far data dalla seconda sessione di esame di Stato per l’anno 2006 i laureati nelle classi 17 e 28 sono ammessi a sostenere gli esami di stato disciplinati ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, per l’accesso alle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale. I candidati abilitati si iscrivono in apposite sezioni transitorie, istituite presso ciascun albo degli ordini dei dottori commercialisti e dei collegi dei ragionieri e periti commerciali. Gli iscritti in tali sezioni transitorie acquisiscono il titolo di esperto contabile di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ed esercitano le competenze di cui all’articolo 1, comma 4 del medesimo decreto.
7. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultano iscritti nelle sezioni transitorie di cui al comma 6, confluiscono nella sezione B degli albi tenuti dagli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili istituiti ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.
TITOLO IV
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO
ART. 51
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano, oltre che alle professioni di cui all’articolo 1, comma 1, nonché alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, anche agli esami di Stato per l’accesso alla professione di odontoiatra.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 52, 54, 55, commi 1 e 5, 60 e 64, si applicano, altresì all’esame di Stato per l’accesso alla professione di medico chirurgo.
ART. 52
(Sessioni di esami)
1. Gli esami di Stato hanno luogo ogni anno in due sessioni, indette per ciascun anno con ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per ciascuna sessione i candidati sono ammessi a partecipare agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio di una sola delle professioni previste dal presente regolamento e per l’iscrizione ad un solo settore della medesima professione.
ART. 53
(Sedi di esame)
1. Sono sedi di esami di Stato le Università e gli Istituti universitari.
2. Le sedi sono individuate nell’ordinanza di cui all’articolo 52, comma 1, sentito il Consiglio universitario nazionale, tenuto conto delle strutture necessarie per assicurare il regolare svolgimento degli esami, nonché delle eventuali proposte dei Consigli degli ordini.
3. Con l’ordinanza di cui al comma 2 sono altresì determinate le sedi in cui gli esami per l’abilitazione alle diverse professioni possono essere svolti in lingua tedesca per i cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol di lingua materna tedesca che ne facciano richiesta.
4. I candidati possono sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate nell’ordinanza.
ART. 54
(Domanda di ammissione agli esami)
1. Per la partecipazione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni disciplinate dal presente regolamento i candidati presentano domanda in carta semplice, contenente l’indicazione del luogo e della data di nascita, del luogo di residenza, nonché l’indicazione della professione e, ove previsti, della sezione, del settore e dell’indirizzo per cui chiedono di sostenere l’esame.
2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
a)originale o copia autenticata del titolo previsto dalle disposizioni del presente regolamento per l’accesso all’esame di Stato ovvero certificato attestante il conseguimento del titolo stesso;
b)ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di 49,58 euro fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti;
c)ricevuta dell’avvenuto versamento all’economato dell’Università del contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
d)documentazione attestante l’avvenuto svolgimento del tirocinio, ove prescritto.
3. Per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il titolo di cui al comma 2 nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato, la documentazione relativa al medesimo titolo è inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell’Università competente.
4. In luogo dei documenti di cui al comma 2, lettere a) e d), i candidati possono presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. La domanda è presentata all’ufficio competente dell’Università presso la quale il candidato intende sostenere gli esami entro il termine stabilito dall’ordinanza ministeriale che indice le sessioni di esame.
ART. 55
(Svolgimento delle prove)
1. Con l’ordinanza di cui all’articolo 52 è stabilito, per ciascuna professione, il giorno di inizio degli esami di Stato.
2. Le università pubblicano tempestivamente l’ordine e l’orario di svolgimento delle prove.
3. Prima di ciascuna prova d’esame i candidati sono identificati.
4. Le prove orali sono pubbliche.
5. Il candidato che non si presenta all’esame può chiedere il rimborso del solo contributo. Il candidato che si è ritirato durante una prova d’esame è considerato non idoneo.
ART. 56
(Prove scritte)
1. Per gli esami di Stato nei quali le prove scritte non sono definite a livello nazionale, la Commissione esaminatrice stabilisce il tema, o i temi, il giorno stesso di inizio delle prove.
2. Il Presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fa constatare l’integrità del plico contenente le prove di esame. Qualora siano stati predisposti più temi, fa estrarre, a sorte, da uno dei candidati, il tema da svolgere o i temi tra i quali i candidati possono scegliere. Il Presidente può disporre la riproduzione e la distribuzione del materiale necessario alla prova.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte, i candidati usano esclusivamente carta fornita dalla Commissione, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente o altro membro della Commissione.
4. Al fine di garantire l’anonimato dei candidati gli elaborati delle prove scritte sono depositati e conservati in buste chiuse sigillate non trasparenti, con le generalità del candidato contenute in un apposito foglio in busta separata.
5. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare tra loro né con estranei.
6. E’ escluso dall’esame chi contravviene alle disposizioni di cui al presente regolamento e a quelle stabilite dalla commissione per assicurare il regolare svolgimento delle prove.
7. Per lo svolgimento delle prove scritte la commissione esaminatrice può consentire l’uso di strumenti meccanici od informatici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
ART. 57
(Prove orali e voto finale)
1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che conseguono almeno 60/100 in ciascuna delle prove scritte e pratiche. L’elenco dei candidati ammessi, firmato dal Presidente della Commissione, è affisso nell’albo dell’università. Tale affissione ha valore di comunicazione.
2. Sulla prova orale la Commissione delibera subito dopo lo svolgimento della prova stessa. Ai candidati esaminati è data comunicazione dei voti al termine della seduta mediante affissione all’albo dell’Università.
3. E’ idoneo il candidato che consegue almeno i 60/100 dei voti favorevoli a disposizione della Commissione.
4. Al termine dei lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, espresso in centesimi.
ART. 58
(Chiusura della sessione e pubblicazione dei risultati)
1. Compiute le operazioni di cui all’articolo 57, il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami, che non può più essere riaperta.
2. Successivamente il Presidente della Commissione:
a) dispone l’affissione nell’albo dell’Università dell’elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato gli esami. L’elenco deve contenere il voto riportato nel complesso delle prove;
b) cura un elenco completo di tutti i candidati presentatisi, con la indicazione dei voti conseguiti in ciascuna prova e del voto complessivo, da conservare agli atti dell’Università o dell’Istituto universitario. Detto elenco è firmato dal Presidente e dal Segretario della Commissione;
c) cura, infine, che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle Università e Istituti universitari che hanno rilasciato i titoli di studio;
d) la data di abilitazione professionale è fissata nel giorno di attribuzione del voto complessivo.
ART. 59
(Sospensione o annullamento delle operazioni di esame)
1. Il Presidente della Commissione adotta tutte le misure che necessarie per garantire l’ordinato svolgimento delle operazione di esame.
2. In caso di gravi trasgressioni alle norme di cui al presente regolamento, ordina la sospensione delle operazioni di esame e ne dà comunicazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che in caso di gravi abusi o di violazione di legge, può disporre l’annullamento parziale o totale delle operazioni di esame.
ART. 60
(Conservazione della documentazione delle operazioni di esame)
1. Presso ogni università sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi ed i risultati ottenuti negli esami, i verbali, gli atti delle commissioni giudicatrici e tutti gli elaborati dei candidati. Essi restano a disposizione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. Per la eliminazione degli atti stessi valgono le disposizioni del regolamento per gli archivi di Stato.
ART. 61
(Responsabilità dei candidati)
1. I candidati sono responsabili della buona conservazione degli strumenti e del materiale, compreso quello bibliografico, loro affidati durante le prove scritte e pratiche, e sono tenuti al pagamento dei danni eventualmente arrecati.
ART. 62
(Inidoneità del candidato)
1. Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l’esame nella sessione successiva ed è obbligato a ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione.
ART. 63
(Diploma di abilitazione professionale)
1. A coloro che hanno superato l’esame di abilitazione spettano i titoli professionali previsti, per ciascuna professione, dalle disposizioni vigenti.
2. Le università curano la redazione dei diplomi su moduli richiesti direttamente al Servizio centrale per la qualità dei processi e dell’organizzazione del Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze, che li predispone sulla base di modelli indicati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. I diplomi, muniti del bollo dell’università, sono firmati per il Ministro dal Rettore ovvero, in caso di suo impedimento o assenza, dal Pro-Rettore, su delega del Rettore.
3. I diplomi sono rilasciati agli interessati, previa consegna della quietanza attestante l’avvenuto versamento della tassa regionale prevista dalle disposizioni vigenti e successivamente all’accertamento dell’effettivo conseguimento del titolo di studio previsto per l’accesso agli esami.
4. L’Università conserva agli atti una fotocopia, conforme all’originale, del diploma di abilitazione rilasciato ad ogni candidato.
5. Il diploma contiene, ove previsti, l’indicazione della sezione e del settore.
ART. 64
(Duplicato del diploma di abilitazione professionale)
1. Per il rilascio di duplicati di diplomi di abilitazione all’esercizio professionale si applicano le disposizioni dell’articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1976, n. 791.
2. Il duplicato consiste nella riproduzione esatta del diploma originale, su carta dello stesso tipo, con espressa dichiarazione che il titolo costituisce duplicato del diploma originale, firmata dal Rettore o dal Pro-Rettore e munita del timbro della Università.
ART. 65
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328: articoli 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 32, 33, 37, 38, 42, 43, 47, 48, 52, 53 e 55, nonché la Tabella A allegata al medesimo decreto.
2. E’ abrogato il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957.
ART. 66
(Norme finali e transitorie)
1.Le disposizioni relative alle modalità di svolgimento e alla durata del tirocinio, quale requisito per l’accesso all’esame di Stato, previste dall’articolo 3 e dal CAPO II del presente regolamento per ciascuna professione, si applicano a decorrere dalle sessioni di esame dell’anno 2007.
2.Fino a tale data continuano ad applicarsi per ciascuna professione le disposizioni vigenti in materia di tirocinio.
3.Dall’attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
. . . .
TABELLA A (prevista dall’art. 2, comma 6)
ALBO PROFESSIONALE |
DIPLOMI UNIVERSITARI |
Dottore agronomo e dottore forestale |
Biotecnologie agro-industriali |
Sezione B |
Economia e amministrazione delle imprese agricole |
|
Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente |
|
Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura |
|
Produzioni animali |
|
Produzioni vegetali |
|
Tecniche erboristiche Tecniche forestali e tecnologie del legno |
|
Viticoltura, enologia
|
Agrotecnico |
Biotecnologie agro-industriali |
|
Economia e amministrazione delle imprese agricole |
|
Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente |
|
Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura |
|
Produzioni animali |
|
Produzioni vegetali |
|
Tecniche forestali e tecnologie del legno |
|
Viticoltura ed enologia |
Architetto |
|
Sezione B |
|
Settore architetto tecnico |
Edilizia |
|
Materiali per la manutenzione del costruito antico e |
|
moderno |
Settore pianificatore tecnico |
Operatore tecnico ambientale |
|
Sistemi informativi territoriali |
|
Tecnico di misure ambientali |
|
Valutazione e controllo ambientale |
|
|
Assistente sociale |
Servizio sociale |
Attuario |
Moneta e finanza |
Sezione B |
Scienze assicurative |
|
Tecniche finanziarie e assicurative |
Biologo |
Analisi chimico-biologiche |
Sezione B |
Biologia |
|
Biotecnologie industriali |
|
Tecnici in biotecnologie |
|
Tecnico dello sviluppo ecocompatibile |
|
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico |
Chimico |
Analisi chimico-biologiche |
Sezione B |
Chimica |
|
Tecnologie farmaceutiche |
|
Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico |
|
Scienza dei materiali |
Consulente del lavoro |
Consulente del lavoro |
Geologo |
Geologia |
Sezione B |
Geologia per la protezione dell’ambiente |
|
Prospettore geologico |
Geometra |
Edilizia |
|
Ingegneria delle infrastrutture |
|
Sistemi informativi territoriali |
Ingegnere |
Economia e ingegneria della qualità |
Sezione B |
|
Settore civile e ambientale |
Edilizia |
|
Ingegneria civile |
|
Ingegneria dell’ambiente e delle risorse |
|
Ingegneria delle infrastrutture |
|
Ingegneria |
|
Ingegneria per l’ambiente e il territorio edile |
Settore industriale |
Ingegneria aerospaziale |
|
Ingegneria biomedica |
|
Ingegneria chimica |
|
Ingegneria dei materiali |
|
Ingegneria dell’automazione |
|
Ingegneria delle materie plastiche |
|
Ingegneria elettrica |
|
Ingegneria elettrica con teledidattica |
|
Ingegneria energetica |
|
Ingegneria industriale |
|
Ingegneria logistica e della produzione |
|
Ingegneria logistica e della produzione-orientamento tessile |
|
Ingegneria meccanica |
|
Produzione industriale |
|
Scienza e ingegneria dei materiali |
|
Tecnologie industriali e dei materiali |
Settore dell’informazione |
Ingegneria delle telecomunicazioni |
|
Ingegneria dell’automazione |
|
Ingegneria elettronica |
|
Ingegneria informatica |
|
Ingegneria logistica e della produzione |
|
Economia e ingegneria della qualità |
|
Ingegneria biomedica |
Perito agrario |
Biotecnologie agro-industriali |
|
Economia e amministrazione delle imprese agricole |
|
Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente |
|
Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura |
|
Produzioni animali |
|
Produzioni vegetali |
|
Tecniche forestali e tecnologie del legno |
|
Viticoltura ed enologia |
Perito industriale |
Edilizia |
|
Ingegneria logistica e della produzione |
|
Ingegneria meccanica |
|
Ingegneria delle telecomunicazioni |
|
Ingegneria energetica |
|
Metodologie fisiche |
|
Analisi chimico-biologiche |
|
Chimica |
|
Informatica |
|
Ingegneria aerospaziale |
|
Ingegneria chimica |
|
Ingegneria dell’automazione |
|
Ingegneria delle materie plastiche |
|
Ingegneria elettrica |
|
Ingegneria elettronica |
|
Ingegneria informatica |
|
Scienze e tecniche cartarie |
|
Tecnologie alimentari |