La posizione dominante di Telecom Italia secondo l’Antitrust

L’Antitrust interviene ancora una volta sul mercato dell’accesso alla banda
larga, ribadendo che "le analisi a disposizione consentono di individuare
una posizione dominante in capo a Telecom Italia, anche considerando ambiti
geografici più ristretti rispetto all’intero territorio nazionale".

I servizi di accesso a larga banda, offerti su diversi portanti
trasmissivi (rete in rame, fibra
ottica, trasmissioni satellitari), devono essere ricompresi
in un unico mercato (il 12), che è corretto individuare nella dimensione nazionale.

. . . .

Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato

Mercato
dell’accesso a larga banda all’ingrosso

(mercato 12 della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/311/CE)

All’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
con riferimento alla richiesta di parere formulata da parte di codesta Autorità,
pervenuta in data 4 ottobre 2005, in merito allo schema di provvedimento "Mercato
dell’accesso a larga banda all’ingrosso [Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, Delibera n.34/06/CONS, Mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso
(mercato n. 12 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese
con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari,
pubblicata sul sito www.agcom.it il 16/02/2006.], l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del Decreto Legislativo
1 agosto 2003, n. 259, intende svolgere le seguenti considerazioni relative all’analisi
dei mercati rilevanti.

In particolare, conformemente al suddetto disposto normativo, l’Autorità formula
le proprie valutazioni limitatamente agli aspetti del provvedimento in esame
relativi alla configurazione dei mercati rilevanti e alla identificazione delle
condizioni di concorrenzialità sugli stessi.

L’Autorità intende sottolineare, in primo luogo, la rilevanza del provvedimento
in esame, concernente i servizi di accesso a larga banda all’ingrosso che rappresentano
un elemento fondamentale per l’evoluzione concorrenziale dei mercati dei servizi
innovativi nell’ambito delle telecomunicazioni su rete fissa.

Le più recenti innovazioni che sfruttano i nuovi protocolli trasmissivi
(del tipo Gigabit-Ethernet) per la fornitura di connettività su base
locale, ad esempio, garantiscono maggiori capacità e velocità di
trasporto a costi unitari decrescenti.

Si sono, dunque, venute a creare le
condizioni per formulare offerte di servizi integrati da parte di un numero
maggiore di operatori in grado di garantire ai consumatori finali un’ampliamento
della gamma a condizioni qualitative ed economiche sempre più vantaggiose.

In linea generale, alla luce di tale evoluzione, l’Autorità condivide
l’approccio regolamentare che emerge dallo schema di provvedimento, secondo
il quale la definizione delle condizioni economiche per i servizi intermedi
di cui trattasi, da offrirsi idoneamente disaggregati, debba basarsi sull’orientamento
al costo, superando il metodo attualmente applicato del retail minus. Infatti,
in un contesto di costi di produzione decrescenti e di ampliamento della gamma
di servizi offerti in maniera integrata, laddove, come nel caso di specie,
l’operatore fornitore del servizio intermedio disponga di un forte potere di
mercato nell’offerta di servizi finali, l’applicazione del principio del retail
minus non è sufficiente a garantire la traslazione sui prezzi all’utenza
finale delle efficienze tecniche derivanti dall’innovazione e, nello stesso
tempo, non è idonea a prevenire la possibile adozione di strategie escludenti
fondate su pratiche di sussidi incrociati.

Ciò premesso, con riferimento agli aspetti relativi alla definizione
merceologica e geografica del mercato, l’Autorità ritiene condivisibili
le valutazioni espresse nello schema di provvedimento in esame. In particolare,
in ragione di un sufficiente grado di fungibilità, i servizi di accesso
a larga banda, offerti su diversi portanti trasmissivi (rete in rame, fibra
ottica, trasmissioni satellitari), sono correttamente ricompresi in un unico
mercato. In ragione delle diverse esigenze della domanda di questi servizi
di accesso e delle diverse condizioni, tecniche ed economiche, della loro fornitura,
tuttavia, non viene riconosciuto un sufficiente grado di sostituibilità fra
i servizi di bit-stream access di livello 1 e i servizi di unbundling del local
loop, i quali devono considerarsi appartenenti a distinti mercati, con la conseguenza
che essi rappresentano elementi complementari dell’offerta di accesso dell’operatore
dominante. Tale valutazione, comportando un ampliamento delle possibilità di
scelta della domanda, è coerente con l’obiettivo di promuovere la concorrenza
nei mercati dell’accesso a banda larga all’ingrosso ed al dettaglio, in quanto
garantisce il rispetto del principio della parità di opportunità per
la competizione sui mercati finali fra gli operatori alternativi e la divisione
commerciale di Telecom Italia.

Anche per ciò che concerne l’ampiezza geografica del mercato, questa
Autorità concorda con una definizione geografica del mercato come nazionale,
sulla base delle valutazioni espresse da codesta Autorità nello schema
di provvedimento in esame.

Si osserva peraltro che, anche laddove la disponibilità di infrastrutture
alternative sviluppatesi in alcune aree che esibiscono maggior redditività per
l’esistenza di economie di densità potrebbe consentire, in via di principio,
di definire mercato rilevanti distinti dal punto di vista geografico, tale
valutazione appare di fatto tuttora ininfluente ai fini della corretta definizione
delle linee di azione regolatoria. Le analisi a disposizione consentono, infatti,
di individuare una posizione dominante in capo a Telecom Italia anche considerando
ambiti geografici più ristretti rispetto all’intero territorio nazionale.

Infine, con riferimento alla valutazione della sussistenza di un significativo
potere di mercato, questa Autorità condivide le conclusioni raggiunte
in merito all’assenza di condizioni di concorrenza effettiva e all’identificazione
in capo a Telecom Italia di un significativo potere di mercato relativamente
all’offerta dei servizi in questione. La presenza, in alcune aree geografiche,
di un quota di servizi di accesso a larga banda facenti capo ad operatori alternativi
non appare sufficiente a ridimensionare tale conclusione.

In primo luogo, l’analisi delle condizioni strutturali del mercato wholesale,
sulla base di dati forniti dalla stessa Telecom Italia, evidenzia il persistere
di una posizione di assoluta preminenza degli accessi su piattaforma ADSL di
Telecom Italia, pari a circa l’85 per cento a livello nazionale e che, comunque,
risulta dell’ordine del 70 per cento anche nelle aree geografiche caratterizzate
da una molteplicità di infrastrutture alternative. La residua quota
del 30 per cento attribuita, su tali limitate aree, agli operatori alternativi
ricomprende non solo servizi di accesso forniti su infrastrutture proprietarie,
ma anche offerte costituite da rivendita di accessi precedentemente acquisiti
in ULL o Shared Access dal dominante.

Tale tendenza sembrerebbe destinata a perdurare considerato che i dati di mercato
illustrati nell’allegato allo schema di provvedimento in oggetto, dopo aver
evidenziato l’ampliamento della posizione di Telecom Italia sul mercato retail
dell’accesso a banda larga, evidenziano un generale rafforzamento della quota
di mercato di tale operatore anche prendendo in considerazione lo sviluppo
di infrastrutture alternative sul mercato wholesale a monte. Infatti, secondo
i dati esposti nella bozza di provvedimento in esame,Telecom Italia ha una
quota sul totale degli accessi all’ingrosso (DSL, fibra ottica e satellite),
inclusiva dei servizi autoprodotti, che registra un incremento dall’80 all’85,5
per cento nel corso del periodo intercorrente tra il primo semestre 2003 al
secondo semestre 2004.

In secondo luogo, l’Autorità osserva che la valutazione del significativo
potere di Telecom Italia è ricondotta all’esistenza di elementi ulteriori
rispetto a quelli strutturali già illustrati, ossia all’esistenza di
rilevanti barriere all’ingresso, di natura strutturale e strategica connesse
alla presenza di economie di scala e di diversificazione, di sunk costs e di
switching costs, la facilità di accesso alle risorse finanziarie, la
forza del marchio, la presenza di vantaggi tecnologici, i peculiari caratteri
di integrazione verticale propri di tale azienda.

In conclusione, la valutazione contenuta nello schema di provvedimento, in
relazione all’assenza di condizioni di concorrenza effettiva sul mercato nazionale
dell’accesso a banda larga e alla sussistenza di un significativo potere di
mercato in capo all’operatore Telecom Italia, in base ai suesposti elementi,
andrebbe estesa inevitabilmente anche ad eventuali ambiti geografici più ristretti.

L’Autorità auspica che le osservazioni formulate in relazione alla
definizione merceologica dei mercati dell’accesso a banda larga all’ingrosso
ai servizi di telecomunicazioni, nonché alla valutazione del significativo
potere di mercato possano essere utilmente tenute in considerazione nell’ambito
dell’emanazione definitiva del provvedimento in oggetto.

Roma, 21 ottobre 2005

(pubblicata sul bollettino settimanale dell’Antitrust, n. 6 del
27 febbraio 2006)

Redazione

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