L’Authority Appalti fissa le regole per la ripulitura del Casellario Informatico
delle imprese. Si tratta delle annotazioni che sono a disposizione di tutte
le stazioni appaltanti per l’individuazione delle imprese nei cui confronti
sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici
(art.27, co.5, D.P.R. 34/2000), nonché delle SOA in relazione alla loro
attività di attestazione.
Com’è noto, il Garante per la Privacy, definendo il ricorso di una società che
aveva
chiesto che fossero cancellate dalla sua posizione alcune notizie liberamente
accessibili in Internet, tramite il sito web dell’Autorità di vigilanza
per i lavori pubblici, ha chiarito che “i dati delle imprese iscritte nel
Casellario siano resi noti a cura dell’Osservatorio
per i lavori pubblici e messi a disposizione dei soli soggetti appaltanti, avendo
cura che le informazioni siano
riservate e tutelate.” (dalla Newsletter del 30 giugno 2005).
Ed in effetti, il DPR n. 34 del 25 gennaio 2000, all’articolo 27, 5° e
6° c.
prevede
che i dati del Casellario siano resi pubblici – a cura dell’Osservatorio
– e siano messi a disposizione di tutte le stazioni appaltanti, ma che, al contempo,
sia assicurata, nel rispetto della normativa vigente, la tutela e la riservatezza
di “tutte le notizie, le informazioni e i dati delle imprese contenute
nel casellario”, per cui “non si giustifica un accesso generalizzato” allo
stesso (cfr. Determinazione Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
del 16 gennaio 2002 n. 1/2002).
L’Authority interviene ora sull’argomento e, nel richiamare le possibili tipologie
di annotazioni sul Casellario Informatico, sottolinea la necessità “anche
ai fini di una più rapida ed efficace consultazione del Casellario
informatico da parte delle stazioni appaltanti e delle SOA”, di una “ripulitura” dello
stesso, volta ad eliminare tutte quelle annotazioni che, in quanto non rivestenti
più profili di “attualità”, non rappresentano notizie
di pubblico interesse per gli operatori del settore.
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Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici
Adunanza
del Consiglio del 21-23 febbraio 2006 (verbale n.7)
OGGETTO: annotazioni nel casellario informatico ex art.27 del D.P.R.
25 Gennaio 2000, n.34 di dati per l’individuazione delle imprese nei cui confronti
sussistono cause di esclusione di cui all’art.75 del D.P.R. 21 dicembre
1999, n.554 nonché per l’annotazione di tutte le altre notizie
ritenute utili.
Sono pervenute e continuano a pervenire all’Autorità numerose
segnalazioni relative all’argomento in oggetto.
A tutt’oggi sono
state effettuate più di 3000 annotazioni a carico delle imprese conseguenti
a dette segnalazioni, inserite nel campo: “elenco imprese per le quali
sono inserite notizie relative a fattispecie previste come cause di esclusione
dalla partecipazione alle gare o comunque utili per le stazioni appaltanti”.
Dette annotazioni, che sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti
per l’individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause
di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici (art.27, co.5,
D.P.R. 34/2000), nonché delle SOA in relazione alla loro attività di
attestazione, si sono notevolmente incrementate nel tempo (solo nell’anno
2005 ne sono state inserite 1105, che rappresentano il 37% di quelle complessive).
Appare opportuno qui richiamare le possibili tipologie di annotazioni ricadenti
nella fattispecie normativa sopra indicata:
1) art.75, co.1, lett. a) (esclusione da gara per riscontrata cessazione di
attività ovvero fallimento/altre procedure concursuali);
2) art.75, co.1, lett. b) (esclusione da gara per misure di prevenzione di
cui all’art.3 della l.1423/56);
3) art.75, co.1, lett. c) (esclusione da gara per sentenza di condanna passata
in giudicato incidente sull’affidabilità morale e professionale
a carico dell’imprenditore singolo ovvero di soggetti rivestenti cariche
di rappresentanza in seno alla società);
4) art.75, co.1, lett. d) (esclusione da gara per violazione del divieto di
intestazione fiduciaria);
5) art.75, co.1, lett. e) (esclusione da gara per gravi infrazioni in materia
di sicurezza e di altri obblighi derivanti da rapporti di lavoro);
6) art.75, co.1, lett. f) (esclusione da gara per grave negligenza o malafede
nell’esecuzione dei lavori);
7) art.75, co.1, lett. g) (esclusione da gara per gravi irregolarità nel
pagamento di imposte e tasse);
8) art.75, co.1, lett. h) (esclusione da gara per mancata veridicità in
ordine alla previa esistenza di una annotazione nel casellario recante notizie
circa false dichiarazioni in ordine ai requisiti per la partecipazione a gare
rese nell’anno antecedente la pubblicazione del nuovo bando di gara);
9) esclusione da gara per collegamento sostanziale tra concorrenti (det.10/03
Autorità);
10) esclusione da gara per situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. tra concorrenti
(det.10/03 Autorità);
11) esclusione da gara per falsa dichiarazione in ordine alla partecipazione
plurima (in ATI o in Consorzio) alla stessa (det.10/03 Autorità);
12) subappalto non autorizzato/subappalto a cascata (art.27, co.2, lett.p)
e t) DPR 34/2000);
13) risoluzione del contratto per inadempimento (ovvero, grave negligenza
nell’esecuzione dei lavori/revoca dell’aggiudicazione dei lavori
consegnati sotto riserva di legge/violazioni alle norme in materia di sicurezza
e di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro, anche se riferite
alla ditta subappaltarice) (art.27, co.2, lett.p) e t) DPR 34/2000);
14) irregolarità contributive/fiscali emerse nel corso dell’esecuzione
dei lavori (art.27, co.2, lett.p) DPR 34/2000);
15) sentenze di condanna passate in giudicato, anche se patteggiate, relative
a reati contro la pubblica amministrazione , l’ordine pubblico, la fede
pubblica o il patrimonio (art.27, co.2, lett.q), DPR 34/2000)/sussistenza di
una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art.10
della l. 575/65 ovvero dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.4
del d.lgs. 490/94 (art.27, co.2, lett.t), DPR 34/2000; det.13/03 Autorità);
16) stato di liquidazione/fallimento/altre procedure concorsuali pendenti
(art.27, co.2, lett.n) e o), DPR 34/2000);
17) tutte le altre notizie riguardanti le imprese ritenute utili ai fini della
tenuta del casellario (art.27, co.2, lett. t) del DPR 34/2000);
18) eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti
speciali per la partecipazione a procedure di gara, accertate in esito alla
procedura di cui all’art.10, co.1-quater della l.109/94.
A ciascuna delle suddette ipotesi, eccezion fatta per quelle di cui al n.13,
può essere accompagnata la mancata veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dall’impresa (che, qualora riguardi i requisiti generali par
la partecipazione a gara, comporta quale conseguenza ex lege il divieto di
partecipazione a gare per 1 anno).
Le ipotesi di cui ai nn. 8 e 11 vengono, invece, annotate solo in caso di
contemporanea falsa dichiarazione in merito, ricadendo altrimenti in esclusione
per irregolarità di natura formale (come da allegato B alla determinazione
n.10/03 dell’Autorità). L’ipotesi di cui al n.18 sussiste
solo in caso di falsa dichiarazione.
Va rilevato, inoltre, che l’esclusione da gara (e la conseguente annotazione)
può essere dovuta anche per la sola falsa dichiarazione/contraffazione
documenti senza che a questa sia accompagnata una fattispecie ricadente nell’art.75
del DPR 554/99. A titolo di esempio, si riporta il caso dell’esclusione
per mancata veridicità in ordine all’esistenza di sentenze di
condanna passate in giudicato nei confronti del rappresentante legale/direttore
tecnico della società non incidenti sull’affidabilità morale
e professionale della stessa.
Va tenuto presente, in via preliminare che allo stato, secondo i criteri già stabiliti
dal Consiglio dell’Autorità, è possibile cancellare le
annotazioni nelle seguenti ipotesi:
1) infondatezza della segnalazione per mancanza dei presupposti di fatto (ad
es. l’impresa dimostra, contrariamente a quanto indicato dalla stazione
appaltante, che, all’epoca della gara era in regola con l’assolvimento
degli obblighi contributivi) (vds. in tal senso det.1/05);
2) intervenuta sentenza (giurisdizionale amministrativa ovvero civile) passata
in giudicato che accoglie pienamente il ricorso ovvero le richieste contenute
nell’atto di citazione in giudizio proposto dall’impresa (come
da decisione Consiliare in data 5/6/03).
Tutte le altre notizie di rilievo, successive all’annotazione, sono
al momento oggetto di integrazione dell’annotazione.
Quanto sopra premesso,
l’Autorità ha ravvisato la necessità,
anche ai fini di una più rapida ed efficace consultazione del Casellario
informatico da parte delle stazioni appaltanti e delle SOA, di una “ripulitura” dello
stesso, volta ad eliminare tutte quelle annotazioni che, in quanto non rivestenti
più profili di “attualità”, non rappresentano notizie
di pubblico interesse per gli operatori del settore.
Con il presidente comunicato si vuole rendere noto che l’Autorità,
nella seduta consiliare del 25/01/06, ha ritenuto le seguenti annotazioni oggetto
di possibile cancellazione:
a) esclusione da gara ex art.75, co.1, lett.c) DPR 554/99 con integrazione,
già disposta, relativa ad intervenuta riabilitazione (art.178 c.p.)/estinzione
del reato (artt.445,2° co.,460, 5° co. Cpp) relativamente alla sentenza
passata in giudicato che aveva comportato l’esclusione dalla gara e la
conseguente annotazione nel casellario (sempre che, in caso di più soggetti
rivestenti cariche di rilievo in seno alla società a cui carico vi erano
sentenze di condanna, la riabilitazione/estinzione riguardi tutti costoro)[1];
b) decorso del termine triennale previsto dall’art.75, co.1, lett.c)
del dpr 554/99 in relazione alla cessazione dalla carica di rappresentante
legale/direttore tecnico dell’impresa del soggetto a cui carico vi è la
sentenza di condanna passata in giudicato che aveva comportato l’esclusione
dalla gara e la conseguente annotazione nel casellario (da verificarsi nel
caso in cui l’annotazione già riporti notizia della cessazione
della carica e previa verifica del permanere della stessa mediante visura camerale);
c) esclusione da gara ex art.75, co.1, lett.g) DPR 554/99 in relazione alla
quale l’impresa ha (successivamente alla medesima gara) provveduto ad
effettuare la regolarizzazione/sanatoria degli inadempimenti di natura fiscale[2];
d) esclusione da gara ex art.75, co.1, lett.e) DPR 554/99 in relazione alla
quale l’impresa ha (successivamente alla medesima gara) provveduto ad
effettuare la regolarizzazione degli oneri contributivi e previdenziali[3]
;
e) stessi motivi indicati sub a), b), c) e d), qualora emersi in corso di
esecuzione dei lavori e comunicati ai sensi dell’art.27, 2° co.,
lett. p) e q) del DPR 34/2000;
f) risoluzione per inadempimento e simili (mancato avvio dei lavori con consegna
degli stessi avvenuta in via d’urgenza, rifiuto ingiustificati della
consegna dei lavori) qualora in seguito vi sia stato atto di transazione rivestente
carattere novativo, ove è specificato che il contratto (ovvero il rapporto
negoziale) deve intendersi in realtà consensualmente risolto (sempre
che non vi sia stato, a seguito di detto accordo, anche il reintegro dell’impresa
nel rapporto giuridico, poiché in tal caso l’annotazione è già attualmente
oggetto di cancellazione).
Al contrario, rivestono carattere di interesse ai sensi dell’art.27
del DPR 34/2000, e pertanto non possono essere cancellate ma, se del caso,
solo integrate con successive comunicazioni riferite a fatti documentati di
rilievo, le seguenti tipologie di annotazioni:
g) le annotazioni riferite a collegamenti sostanziali/controlli in quanto,
pur se intervenute in epoca poco recente, forniscono comunque utili indicazioni
alle stazioni appaltanti. Del resto nelle stesse, a richiesta delle imprese, è già specificato
che “l’annotazione è iscritta nel casellario informatico
ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. t), del d.P.R. 25 gennaio 2000,
n. 34 e non può costituire motivo di automatica esclusione da successive
gare a cui l’impresa annotata intenda partecipare.
Nell’ipotesi
di contemporanea partecipazione dell’altra impresa ivi indicata spetterà alla
stazione appaltante la verifica – con riferimento alla specifica situazione
concreta – della presenza di elementi riconducibili ad alterazione della
par condicio dei concorrenti”;
h) le annotazioni riferite a subappalto non autorizzato/subappalto a cascata/
lavoratori non denunciati in corso di esecuzione dei lavori;
i) le annotazioni riferite a esclusione da gara per misure di prevenzione
di cui all’art.3 della l.1423/56 o per divieto di intestazione fiduciaria;
j) le annotazioni riferite a esclusione da gara per grave negligenza o malafede
nell’esecuzione dei lavori (art.75, co.1, lett.f)).
k) le risoluzioni contrattuali e simili (dichiarazione di non collaudabilità dei
lavori, revoca dell’aggiudicazione dei lavori consegnati sotto riserva
di legge,…) per le quali non è intervenuto alcun atto di transazione.
Tale ultima tipologia di annotazioni, numericamente consistente, va necessariamente
conservata in quanto non solo la legge ricollega alla grave negligenza o malafede
nell’esecuzione dei lavori l’esclusione da future gare (senza limiti
temporali) da parte delle medesime stazioni appaltanti con le quali l’impresa
era incorsa in precedenti inadempienze, ma l’Autorità ha altresì chiarito,
con la determinazione n.8/2004, che in caso di più annotazioni di tal
genere è possibile escludere da una gara un’impresa anche da parte
di stazioni appaltanti differenti da quelle che hanno risolto precedenti rapporti
negoziali con la stessa;
l) le notizie attualmente inserite ex art.27, co.2, lett. t) (rifiuto immotivato
della consegna dei lavori, certificazione di qualità non rispondente
all’esecuzione di lavori pubblici, irregolarità rispetto alle
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex l.68/99…),
in quanto riferite a presupposti fondamentali per la partecipazione a gare
pubbliche;
m) continuano a rivestire, ovviamente, interesse le annotazioni relative a
fallimenti/liquidazioni volontarie per cessazione attività /procedure
di concordato preventivo;
n) tutte le annotazioni in cui l’esclusione da gara o la segnalazione
di fatti rilevanti è accompagnata da mancata veridicità della
dichiarazione rilasciata in merito dall’impresa;
o) le esclusioni da gara ex art.75, co.1, lett.h) con falsa dichiarazione
in merito;
p) tutte le ipotesi indicate ai precedenti punti a,b,c,d,e,f, qualora non
sussistano i presupposti ivi indicati per la cancellazione.
Si porta all’attenzione di tutti gli operatori del settore, ed in particolare
alle imprese interessate, che le cancellazioni di cui sopra – per le quali
le relative annotazioni già riportano (ex se ovvero a seguito di successive
integrazioni) fatti rientranti nella casistica indicata nelle precedenti lettere
a, b, c, d, e, f – verranno effettuate d’ufficio dall’Autorità in
tempi congrui compatibilmente con il numero delle stesse.
Con riferimento, invece, alle annotazioni che non riportano già dette
integrazioni è necessario, per avviare la procedura di cancellazione,
che l’impresa interessata avanzi apposita istanza debitamente documentata,
cui seguirà la materiale cancellazione, previa istruttoria, a cura dei
Dirigenti responsabili dell’Ufficio VERI Centro-Nord e Veri Centro-Sud
dell’Autorità.
– – – –
Note:
[1] L’indicazione in esame è riferita all’ipotesi in cui
la riabilitazione/estinzione del reato sia intervenuta dopo la gara in cui
l’impresa è stata esclusa, in quanto se il provvedimento del giudice
dell’esecuzione fosse intervenuto prima della stessa gara l’annotazione
sarebbe già oggetto di cancellazione.
[2] Idem, con riferimento alla regolarizzazione fiscale.
[3] Idem, con riferimento alla regolarizzazione contributiva.